DISEGNO DI LEGGE
Senato della Repubblica XIX LEGISL ATURA
N. 108
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori XXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX e Xxxxxx XXXXXX
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno
TIPOGRAFIA DEL SENATO
I N D I C E
Relazione ............................................... . | Pag. | 3 |
Disegno di legge ........................................ . | » | 10 |
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale e facente fede ....... . | » | 20 |
Testo del Protocollo in lingua ufficiale e facente fede ...... . | » | 31 |
ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto alla ratifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavora- tori transfrontalieri, con Protocollo aggiun- tivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il
23 dicembre 2020, nonché del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repub- blica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per rego- lare talune questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020.
Accordo
L’Accordo che si sottopone all’iter parla- mentare di ratifica, tenuto conto dell’attuale contesto economico e di mobilità tra l’Italia e la Svizzera, definisce il quadro giuridico volto a eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevuti dai lavoratori frontalieri.
In merito agli aspetti generali, si eviden- zia che le disposizioni dell’Accordo preve- dono innanzitutto il principio di reciprocità. A differenza del precedente accordo del 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, il presente Accordo disciplina anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia. Quanto al metodo di imposizione, l’Accordo stabilisce il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di re- sidenza del lavoratore frontaliere sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro di-
pendente. In particolare, i salari sono impo- nibili nel Paese di svolgimento dell’attività lavorativa, ma entro il limite dell’80 per cento di quanto dovuto nello stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte lo- cali). Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle impo- ste prelevate nell’altro Stato.
L’Accordo fornisce una definizione di aree di frontiera, nonché una definizione di lavoratori frontalieri.
L’Accordo prevede inoltre alcune disposi- zioni transitorie relative agli attuali lavora- tori frontalieri residenti in Italia che lavo- rano in Svizzera, ai quali si applica il re- gime di tassazione esclusiva in Svizzera, analogamente alle disposizioni previste dal precedente Accordo del 3 ottobre 1974.
L’Accordo comprende dieci articoli e un Protocollo aggiuntivo. Gli articoli dell’Ac- cordo sono preceduti, in premessa, da vari
« considerando » che richiamano alcuni dei fattori caratterizzanti il complesso quadro economico, sociale e fiscale del lavoro fron- taliero. L’articolo 1 riguarda i soggetti rien- tranti nell’ambito di applicazione dell’Ac- cordo. La sfera soggettiva di applicazione dell’Accordo è costituita dalle persone fisi- che residenti di uno Stato contraente che la- vorano quali lavoratori frontalieri nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente.
L’articolo 2 contiene alcune definizioni generali relative all’Accordo, come di se- guito indicato.
Alla lettera a), l’espressione « area di frontiera » definisce l’ambito geografico di applicazione dell’Accordo che, per quanto riguarda la Svizzera, designa i cantoni dei
Grigioni, del Ticino e del Vallese, mentre, relativamente all’Italia, designa le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano. La lettera
b) fornisce la definizione dell’espressione
« lavoratore frontaliere » che designa una persona fisica (i) fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di venti chilome- tri dal confine con l’altro Stato contraente,
(ii) che svolge un’attività di lavoro dipen- dente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa dell’altro Stato e che (iii), in linea di prin- cipio, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza. Alla lettera c) viene de- signata l’autorità competente per ciascuno degli Stati contraenti. Alle lettere d), e), ed
f) vengono specificate le espressioni che fanno riferimento, rispettivamente, alla Con- venzione contro le doppie imposizioni del 1976, all’Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974, e all’Accordo sulla libera circola- zione delle persone del 21 giugno 1999 (ALCP).
In base all’articolo 3, paragrafo 1, l’impo- sizione dei lavoratori frontalieri è effettuata con il criterio della tassazione concorrente, sia nello Stato dove viene prestato il lavoro, sia nello Stato di residenza. Lo Stato dove l’attività lavorativa viene esercitata preleva una ritenuta alla fonte, ma fino ad un mas- simo dell’80 per cento di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui red- diti delle persone fisiche ivi applicate, com- prese le imposte locali. Lo Stato di resi- denza tassa a sua volta, con l’obbligo di eli- minare la doppia imposizione per le imposte prelevate alla fonte. Il paragrafo 2 dell’arti- colo 3 stabilisce un principio generale per cui il carico fiscale totale, cioè nella sua globalità, sul reddito da lavoro dei frontalieri residenti in Italia, non sarà inferiore all’im- posta che sarebbe prelevata in seguito all’ap- plicazione del previgente Accordo del 1974.
L’articolo 4 (Non discriminazione) fa salve le disposizioni dell’articolo 25 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, con ciò confermando il principio di divieto di discriminazione in base alla na- zionalità ed alla residenza. A tutela del la- voratore frontaliere rientrante nel campo di applicazione dell’Accordo, lo stesso articolo fa inoltre esplicitamente divieto di un tratta- mento fiscale discriminatorio sulla base della definizione di lavoratore frontaliere, in- cluso qualsiasi trattamento fiscale discrimi- natorio fondato sulla durata del soggiorno o la frequenza del ritorno al proprio domicilio. L’articolo 5 (eliminazione della doppia im- posizione), al paragrafo 1, facendo rinvio al- l’articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, stabilisce l’ob- bligo dello Stato di residenza di eliminare la doppia imposizione. Al paragrafo 2, al fine di eliminare la doppia imposizione, fa salve alcune disposizioni della legislazione dome- stica elvetica.
L’articolo 6 (Commissione mista e proce- dura di amichevole composizione), al para- grafo 1, in linea con il principio generale contenuto all’articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, con- ferma che le autorità competenti faranno del loro meglio per risolvere, in via di amiche- vole composizione, i problemi relativi all’in- terpretazione o all’applicazione dell’Ac- cordo, anche attraverso la costituzione di una commissione mista. Il paragrafo 2 spe- cifica le competenze della commissione e prevede alcune modalità relative al suo fun- zionamento. Il paragrafo 3 enuncia un altro principio generalmente riconosciuto a livello internazionale, e cioè la possibilità, per il contribuente interessato, di sottoporre il pro- prio caso alle autorità competenti, in base alle disposizioni previste a tal fine dall’arti- colo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976.
L’articolo 7 precisa l’ambito della coope- razione amministrativa che, attraverso la pre-
visione di uno scambio di informazioni, consente la corretta applicazione dell’Ac- cordo. In particolare, al paragrafo 1 si stabi- lisce che i due Stati contraenti si scambie- ranno in formato elettronico le informazioni rilevanti per consentire allo Stato di resi- denza del lavoratore frontaliere di applicare la propria tassazione. Le informazioni inclu- dono i dati identificativi del lavoratore, i dati sull’ammontare del salario e dei contri- buti sociali obbligatori, nonché i dati identi- ficativi del datore di lavoro. In base a tali dati, lo Stato di residenza potrà quindi de- terminare il carico fiscale di ogni lavoratore frontaliere e consentire, nel caso dell’Italia, di facilitare l’assolvimento degli obblighi fi- scali mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. Il paragrafo 2 stabilisce in particolare l’ambito soggettivo dello scambio di informazioni relativo all’insieme dei lavo- ratori che svolgono la loro attività nelle aree di frontiera tra gli Stati contraenti. Il para- grafo 3 contiene alcune regole di limitazione delle richieste di informazioni che sono in linea con il più recente standard dell’OCSE, standard aggiornato nell’ambito della vi- gente Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni (articolo 27) dal Protocollo di modifica della stessa Con- venzione, concluso il 23 febbraio 2015. Ai fini della corretta applicazione dell’Accordo, i paragrafi 4, 5 e 6 dell’articolo 7 stabili- scono alcuni aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa.
In base all’articolo 8, l’Accordo entrerà in vigore quando i due Stati contraenti si co- municheranno vicendevolmente l’adempi- mento dei presupposti legali domestici ne- cessari alla contestuale entrata in vigore del- l’Accordo stesso e del Protocollo che xxxx- fica l’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976. Il paragrafo 3 dell’articolo 8, prevedendo che le disposi- zioni del preesistente Accordo continueranno ad applicarsi fintanto che non saranno appli- cabili le disposizioni del nuovo, assicura che
la sostituzione del precedente Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 con il nuovo avvenga senza soluzione di continuità; al ri- guardo, la disposizione contenuta al punto 10 del Protocollo aggiuntivo del nuovo Ac- cordo chiarisce ulteriormente che la Svizzera verserà all’Italia la compensazione finanzia- ria relativa all’ultimo anno nel quale le di- sposizioni dell’Accordo sui lavoratori fronta- lieri del 1974 resteranno in vigore.
L’articolo 9 prevede un regime transitorio per gli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia, cui si applica l’imposizione esclu- siva in Svizzera analogamente al regime pre- visto dall’Accordo del 3 ottobre 1974. In particolare, in base al paragrafo 1, le remu- nerazioni ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore dell’Accordo svolgono, oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore hanno svolto, un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa sviz- zere, restano imponibili soltanto in Svizzera. Il paragrafo 2 prevede che i cantoni dei Gri- gioni, del Ticino e del Vallese verseranno a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale derivante dalle remu- nerazioni dei lavoratori frontalieri, fino al- l’anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033. Il paragrafo 3 stabilisce la misura della suddetta compensazione finanziaria al 40 per cento dell’ammontare lordo delle im- poste pagate. I paragrafi 4 e 5 definiscono altre caratteristiche della compensazione fi- nanziaria e le modalità di trasferimento. Il paragrafo 6 stabilisce l’obbligo dei cantoni svizzeri, in occasione della commissione mi- sta, di fornire informazioni statistiche neces- sarie alle autorità italiane per la redistribu- zione della compensazione finanziaria a fa- vore dei comuni di frontiera; la parte ita- liana informerà la parte svizzera circa l’uti- lizzazione delle somme da parte dei comuni italiani di confine. Il paragrafo 7 precisa che
l’articolo 7 (cooperazione amministrativa) non si applica ai lavoratori frontalieri defi- niti ai sensi del paragrafo 1 dello stesso ar- ticolo 9. Infine, il paragrafo 8 prevede la possibilità per uno degli Stati contraenti di ricorrere alla procedura amichevole al fine di definire casi di abuso evidente e manife- sto del paragrafo 1 dello stesso articolo 9.
L’articolo 10 contiene una clausola che impegna gli Stati contraenti ad un riesame dell’Accordo ogni cinque anni, al fine di de- cidere se si rendono necessarie delle modi- fiche. Così delineati i tratti rilevanti dell’Ac- cordo, ne forma parte integrante un Proto- collo aggiuntivo avente funzione interpreta- tiva e integrativa.
Al riguardo si segnala che il paragrafo 1 del Protocollo aggiuntivo prevede la consul- tazione degli Stati contraenti nel caso in cui uno di detti Stati apporti modifiche sostan- ziali alla propria legislazione fiscale, quale ad esempio il passaggio ad un sistema di imposizione territoriale che potrebbe com- portare delle necessarie modifiche all’Ac- cordo.
Il paragrafo 2 riguarda invece un’integra- zione relativa alla definizione di « lavoratore frontaliere », di cui all’articolo 2, lettera b), punto iii).
Il paragrafo 3 prevede consultazioni tra i due Stati nel quadro di ulteriori potenziali sviluppi del telelavoro per verificare se siano necessarie modifiche o integrazioni al punto 2 del Protocollo. Resta comunque ferma la possibilità di concordare con procedura ami- chevole una interpretazione o applicazione dell’Accordo in relazione al telelavoro, an- che nel contesto di situazioni eccezionali.
Il paragrafo 4 riguarda una precisazione circa le tipologie di imposte applicabili ai lavoratori frontalieri.
Il paragrafo 5 chiarisce che il principio di non discriminazione di cui all’articolo 4 non comporta l’obbligo per gli Stati contraenti di applicare regole di ripartizione dei diritti im-
positivi previste da altre Convenzioni di spe- cie con Stati terzi.
I paragrafi 6 e 7 disciplinano taluni aspetti del funzionamento della commissione mista di cui all’articolo 6.
Il paragrafo 8 è inteso a specificare che la procedura amichevole di cui all’articolo 6, paragrafo 3, dell’Accordo si applica, su ri- chiesta del contribuente, anche per i casi di controversia sulla sussistenza delle condi- zioni del regime transitorio. Il paragrafo 9 contribuisce a meglio chiarire l’ambito sog- gettivo dello scambio di informazioni sui la- voratori frontalieri, così come definito dal paragrafo 2 dell’articolo 7, in particolare per le informazioni fornite dalla Svizzera.
Il paragrafo 10, come sopra evidenziato, chiarisce che la Svizzera verserà all’Italia la compensazione finanziaria relativa all’ultimo anno nel quale le disposizioni dell’Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 resteranno in vigore.
Il paragrafo 11 precisa alcune condizioni per la definizione di lavoratori frontalieri di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dell’Accordo.
Il paragrafo 12 prevede un obbligo di consultazione tra gli Stati contraenti se, suc- cessivamente all’entrata in vigore, dovessero essere apportate modifiche sostanziali al- l’Accordo tra Unione europea e Confedera- zione svizzera sulla libera circolazione delle persone.
La sostituzione dell’Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 con il nuovo Accordo relativo all’imposizione dei lavora- tori frontalieri del 23 dicembre 2020 com- porta la necessità di adeguare, attraverso lo strumento del Protocollo modificativo, anche la disposizione dell’articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune al- tre questioni in materia di imposte sul red- dito e sul patrimonio, con Protocollo ag- giuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976. Tale disposizione prevede infatti che gli ar-
ticoli da 1 a 5 dell’Accordo in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 costituiscono parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976.
Il Protocollo modificativo si compone di due articoli.
L’articolo I modifica il paragrafo 4 del- l’articolo 15 della Convenzione tra la Re- pubblica italiana e la Confederazione sviz- zera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Pro- tocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, adeguando il riferi- mento al nuovo Accordo relativo all’imposi- zione dei lavoratori frontalieri, con Proto- collo aggiuntivo, firmato il 23 dicembre 2020, e confermando che anche il nuovo Accordo costituisce parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976.
L’articolo II riguarda l’entrata in vigore del Protocollo, che avverrà alla data di rice- zione dell’ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicheranno la conclusione delle rispettive procedure interne per l’en- trata in vigore (i) del Protocollo stesso e (ii) del nuovo Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’im- posizione dei lavoratori frontalieri del 23 di- cembre 2020.
Disegno di legge di ratifica
L’articolo 1 del disegno di legge riguarda l’autorizzazione alla ratifica degli atti inter- nazionali ivi elencati, firmati il 23 dicembre 2020, vale a dire l’Accordo relativo all’im- posizione dei lavoratori frontalieri, con Pro- tocollo aggiuntivo e scambio di lettere, e il Protocollo di modifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera contro le doppie imposizioni, che si limita ad aggiornare l’articolo 15, paragrafo 4 della stessa, sostituendo il precedente rife- rimento all’Accordo in materia di imposi-
zione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 con il riferimento al nuovo Accordo relativo all’imposizione dei lavoratori fronta- lieri firmato il 23 dicembre 2020. L’articolo 2 del disegno di legge è relativo all’ordine di esecuzione dei citati atti internazionali.
L’articolo 3 chiarisce che ai lavoratori frontalieri definiti ai sensi dell’articolo 2, lettera b), dell’Accordo in questione, che xx- xxxxxx xxxx’xxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx come definita all’articolo 2, lettera a), del medesimo Accordo, si applicano le disposi- zioni dello stesso Accordo. Restano imponi- bili esclusivamente in Svizzera i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell’area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all’articolo 9 dell’Accordo.
Il disegno di legge contiene, inoltre, ulte- riori disposizioni che forniscono attuazione agli impegni contenuti nel Memorandum d’intesa tra il Governo, le organizzazioni sindacali e l’Associazione comuni italiani di frontiera, firmato il 23 dicembre 2020. L’ar- ticolo 5 prevede che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell’Accordo, il li- mite di reddito di 7.500 euro indicato nel- l’articolo 1, comma 175, della legge 27 di- cembre 2013, n. 147, come modificato dal- l’articolo 1, comma 690, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, sia elevato a 10.000 euro. Pertanto, a partire dal predetto periodo d’imposta, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel terri- torio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo ecce- dente 10.000 euro.
La disposizione riguarda tutti i lavoratori frontalieri, non solo quindi quelli che pre- stano l’attività lavorativa nelle zone di fron- tiera in Svizzera.
L’articolo 6 introduce un’apposita disposi- zione volta a prevedere la deducibilità, a de- correre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell’Accordo, dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri. In base a tale previ- sione normativa, nell’ambito della dichiara- zione dei redditi il lavoratore frontaliere po- trà fruire della deducibilità dei predetti con- tributi nell’importo risultante dalla documen- tazione rilasciata dal proprio datore di la- voro quale, ad esempio, la busta paga o altra documentazione ufficiale.
La disposizione riguarda tutti i lavoratori frontalieri, non solo quindi quelli che pre- stano l’attività lavorativa nelle zone di fron- tiera in Svizzera.
L’articolo 7 prevede che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell’Ac- cordo, gli assegni familiari corrisposti al la- voratore frontaliere dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l’attività lavora- tiva sono esclusi dalla base imponibile del- l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). La disposizione riguarda tutti i la- voratori frontalieri, non solo quindi quelli che prestano l’attività lavorativa nelle zone di frontiera in Svizzera.
L’articolo 8, relativo ai redditi prodotti in Italia dai frontalieri residenti in Svizzera, prevede che l’imposta netta e le addizionali comunale e regionale all’IRPEF, dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente pre- stato in Italia dal « lavoratore frontaliere », residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni sono indicate nella cer- tificazione unica rilasciata dal sostituto d’imposta e spettano comunque negli im- porti determinati da detto soggetto anche qualora sia presentata la dichiarazione dei redditi.
La previsione in esame trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso alla data di entrata in vi- gore dell’Accordo.
L’articolo 9 concerne la compensazione finanziaria dovuta dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, in relazione ai la- voratori frontalieri interessati dal regime transitorio di cui all’articolo 9 dell’Accordo. In particolare, la compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari al 40 per cento dell’ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e sulle altre remu- nerazioni analoghe pagate durante l’anno fi- scale di riferimento dai frontalieri italiani, ed è dovuta per ciascun anno fiscale di ri- ferimento fino all’anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033. Le modalità di versamento sono disciplinate dal comma 3 dell’articolo 9.
L’articolo 10 prevede, al comma 1, che, nel corso del periodo transitorio di cui al- l’articolo 9 dell’Accordo, ai comuni italiani di frontiera spetta un contributo statale ido- neo a garantire un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispon- dente all’importo ottenuto per l’anno 2019 relativamente ai trasferimenti effettuati dai cantoni della Svizzera in base all’accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.
Una volta terminato il periodo transitorio, ai comuni italiani di frontiera con la Sviz- zera individuati ai sensi dell’Accordo è ugualmente assicurato, ai sensi del comma 2 dell’articolo in esame, lo stesso livello di fi- nanziamento. A tal fine, il comma 3 dell’ar- ticolo 10 dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito Fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a de- correre dall’anno 2024. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 10, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le re- gioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i co- muni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2.
L’articolo 11 prevede la costituzione di un Fondo per lo sviluppo economico e il poten- ziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche. Con decreto del Mi- nistro dell’economia e delle finanze, di con- certo con il Ministro degli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell’interno, sen- tite le regioni Valle d’Aosta, Piemonte,
Lombardia, la provincia autonoma di Bol- zano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la distribuzione alle re- gioni e alle altre amministrazioni interessate delle risorse del suddetto Fondo.
L’articolo 13 concerne la copertura finan- ziaria. L’articolo 14 contiene le disposizioni relative all’entrata in vigore.
DISEGNO DI LEGGE
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è auto- rizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’impo- sizione dei lavoratori frontalieri, con Proto- collo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020;
b) Protocollo che modifica la Conven- zione tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera per evitare le doppie im- posizioni e per regolare talune altre que- stioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, con- clusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettiva- mente, dall’articolo 8 dell’Accordo di cui al- l’articolo 1, comma 1, lettera a), e dall’arti- colo II del Protocollo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b).
(Redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani)
1. Ai lavoratori frontalieri come definiti all’articolo 2, lettera b), dell’Accordo di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a), della pre- sente legge, residenti in Italia, che lavorano nell’area di frontiera in Svizzera come defi- nita all’articolo 2, lettera a), dell’Accordo, si applicano le disposizioni previste dal mede- simo Accordo. I lavoratori frontalieri resi- denti in Italia che lavorano nell’area di fron- tiera in Svizzera rientranti nel regime transi- torio di cui all’articolo 9 dell’Accordo re- stano imponibili soltanto in Svizzera.
(Modifiche all’articolo 76 della legge 30 di- cembre 1991, n. 413)
1. All’articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti mo- dificazioni:
a) al comma 1, l’ultimo periodo è so- stituito dal seguente: « Le rendite non for- mano oggetto di denuncia fiscale in Italia »;
b) il comma 1-bis è sostituito dal se- guente:
« 1-bis. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dai soggetti di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrispo- ste in Italia da parte della gestione della pre- videnza professionale per la vecchiaia, i su- perstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri ».
(Franchigia applicabile ai lavoratori fronta- lieri italiani)
1. A decorrere dal periodo d’imposta suc- cessivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, il
limite di reddito indicato nell’articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, è fissato in 10.000 euro.
(Deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri)
1. A decorrere dal periodo d’imposta suc- cessivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, i contributi previdenziali per il prepensiona- mento di categoria che, in base a disposi- zioni contrattuali, sono a carico dei lavora- tori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi pre- stano l’attività lavorativa, sono deducibili dal reddito complessivo nell’importo risultante da idonea documentazione.
(Non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro)
1. A decorrere dal periodo d’imposta suc- cessivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, sono esclusi dalla base imponibile dell’im- posta sul reddito delle persone fisiche (IR- PEF) gli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l’attività lavorativa.
(Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri)
1. A decorrere dal periodo d’imposta suc- cessivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, l’imposta netta e le addizionali comunale e regionale all’IRPEF dovute sui redditi deri- vanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal « lavoratore frontaliere » come definito all’articolo 2, lettera b), del citato Accordo, e, tenuto presente il punto 2 del Protocollo aggiuntivo, residente in Svizzera, sono ri- dotte del 20 per cento. Le riduzioni, da in- dicare nella certificazione unica di cui all’ar- ticolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub- blica 22 luglio 1998, n. 322, spettano co- munque negli importi determinati dal sosti- tuto d’imposta anche nell’ipotesi di presen- tazione della dichiarazione dei redditi.
(Ripartizione della compensazione finanziaria)
1. Ciascuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versa ogni anno, per ciascun anno fiscale di riferimento sino al- l’anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dal- l’imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai la- voratori frontalieri rientranti nel regime tran- sitorio previsto dall’articolo 9 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un’attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.
2. La compensazione finanziaria di cia- scuno dei tre cantoni è pari al 40 per cento dell’ammontare lordo delle imposte sui sa- lari, sugli stipendi e sulle altre remunera- zioni analoghe, pagate durante l’anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.
3. La compensazione finanziaria è effet- tuata in franchi svizzeri mediante un versa- mento unico nel xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx dell’anno successivo a quello cui la compen- sazione finanziaria si riferisce. La compen- sazione finanziaria è versata dagli organi fi- nanziari dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell’economia e delle finanze/Dipartimento del tesoro e de- nominato « Compensazioni finanziarie per l’imposizione operata in Svizzera sulle re- munerazioni dei frontalieri italiani ».
(Risorse finanziarie per i comuni di frontiera)
1. Durante il periodo transitorio di cui al- l’articolo 9, paragrafo 2, dell’Accordo, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai comuni italiani di fron- tiera, individuati ai sensi dell’articolo 2, let- tera b), punto i), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, te- nuto conto anche dei versamenti di cui al- l’articolo 9 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finan- ziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all’importo assicurato, per l’anno 2019, tramite i trasferimenti dai can- toni della Svizzera effettuati sulla base del- l’accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.
2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi del- l’articolo 2, lettera b), punto i), dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, in cui risiedono i lavo- ratori frontalieri, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al me- desimo comma 1 del presente articolo.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, un ap- posito Fondo con una dotazione di 89 mi- lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
4. In occasione della riunione, almeno una volta l’anno, della commissione mista previ- sta dall’articolo 6 dell’Accordo di cui all’ar- ticolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le infor- mazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l’utilizza- zione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni. Alla commissione mista può partecipare il presidente dell’associa- zione dei comuni italiani di frontiera, previa intesa tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Per la partecipazione alle riunioni della commissione mista non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denomi- nati.
5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le regioni Valle d’A- osta, Piemonte, Lombardia, la provincia au- tonoma di Bolzano e i comuni frontalieri in- teressati, sono stabiliti i termini e le moda- lità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2, anche tenuto conto delle in- formazioni assunte ai sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di fronta- lieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l’attribuzione di- retta ai comuni di frontiera delle risorse fi- nanziarie di cui al comma 1 del presente ar- ticolo, non può eccedere la quota del 3 per cento.
6. Le somme di cui ai commi 1 e 2 pos- sono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell’im- porto.
(Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico e il poten- ziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l’anno 2024, 21,16 milioni di euro per l’anno 2025, 32,86 milioni di euro per l’anno 2026, 41,76 milioni di euro per l’anno 2027, 56,46 milioni di euro per l’anno 2028, 68,06 milioni di euro per l’anno 2029, 79,76 milioni di euro per l’anno 2030, 91,66 milioni di euro per l’anno 2031, 103,26 milioni di euro per l’anno 2032, 115,06 milioni di euro per l’anno 2033, 126,86 milioni di euro per l’anno 2034, 102,96 milioni di euro per l’anno 2035, 119,06 milioni di euro per l’anno 2036, 135,36 milioni di euro per l’anno 2037, 151,56 milioni di euro per l’anno 2038, 167,66 milioni di euro per l’anno 2039, 183,96 milioni per l’anno 2040, 200,06 milioni di euro per l’anno 2041, 216,26 milioni di euro per l’anno 2042, 232,46 milioni di euro per l’anno 2043 e 221,46 milioni di auro annui a de- correre dall’anno 2044, destinato al finanzia- mento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui all’articolo 10 della presente legge, nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell’interno, sentite le regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la di- stribuzione alle province e agli enti montani confinanti con la Svizzera e ai comuni ita- liani di frontiera individuati ai sensi dell’ar-
ticolo 2, lettera b), punto i), dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge.
(Tavolo interministeriale)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il me- desimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo in- terministeriale del quale fanno parte rappre- sentanti del Ministero del lavoro e delle po- litiche sociali, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rappresentanti nazionali dei lavoratori fronta- lieri delle organizzazioni sindacali maggior- mente rappresentative e rappresentanti delle amministrazioni locali di confine.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha lo scopo di discutere le proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale, coope- razione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5 e 8 valutati in 1,6 milioni di euro per l’anno 2023, 21,04 milioni di euro per l’anno 2024 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 e agli oneri derivanti dagli articoli 10, comma 3, e 11, pari a 90,66 mi- lioni di euro per l’anno 2024, 110,16 mi- lioni di euro per l’anno 2025, 121,86 mi- lioni di euro per l’anno 2026, 133,76 mi- lioni di euro per l’anno 2027, 145,46 mi- lioni di euro per l’anno 2028, 157,06 mi-
lioni di euro per l’anno 2029, 168,76 mi- lioni di euro per l’anno 2030, 180,66 milioni di euro per l’anno 2031, 192,26 mi-
lioni | di | euro | per | l’anno | 2032, | 204,06 | mi- |
lioni | di | euro | per | l’anno | 2033, | 215,86 | mi- |
lioni | di | euro | per | l’anno | 2034, | 191,96 | mi- |
lioni | di | euro | per | l’anno | 2035, | 208,06 | mi- |
lioni | di | euro | per | l’anno | 2036, | 224,36 | mi- |
lioni | di | euro | per | l’anno | 2037, | 240,56 | mi- |
lioni di euro per l’anno 2038, 256,66 milioni di euro per l’anno 2039, 272,96 mi- lioni per l’anno 2040, 289,06 milioni di euro per l’anno 2041, 305,26 milioni di euro per l’anno 2042, 321,46 milioni di euro per l’anno 2043 e 310,46 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2044, si provvede:
a) quanto a 1,6 milioni per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nel- l’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripar- tire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Mi- nistero;
b) quanto a 84,5 milioni di euro per l’anno 2024, 80,1 milioni di euro per l’anno 2025, 75,6 milioni di euro per l’anno 2026, 71,2 milioni di euro per l’anno 2027, 66,7 milioni di euro per l’anno 2028, 62,3 mi- lioni di euro per l’anno 2029, 57,8 milioni di euro per l’anno 2030, 53,4 milioni di euro per l’anno 2031, 48,9 milioni di euro per l’anno 2032, 44,5 milioni di euro per l’anno 2033 e 40 milioni di euro per l’anno 2034, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 386, che, a tale fine, restano acquisite all’entrata del bi- lancio dello Stato;
c) per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate deri- vanti dall’articolo 3.
2. Il Ministero dell’economia e delle fi- nanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui al comma 1, lettera b), al fine di as- sicurare il rispetto degli importi ivi indicati. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi indicati al comma 1, lettera b), il Ministro dell’economia e delle finanze assume tempe- stivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell’articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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