AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA
AI SENSI DELL’ART. 22 del Decreto Legge 17 MARZO 2020, n. 18
Premesso che:
l’art. 22 del Decreto-Legge n. 18/2020 dispone che le Regioni possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti di integrazione salariale in deroga ai datori di lavoro privati con unità operative/produttive ubicate nel proprio territorio per un periodo non superiore a 9 settimane, previo accordo sottoscritto con le parti sociali (vedi allegato 1);
la Regione Autonoma della Sardegna, l’Inps, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni datoriali e altri Organismi di rappresentanza, in data 26 marzo 2020, hanno provveduto alla sottoscrizione dell’ACCORDO QUADRO per l’erogazione della Cassa Integrazione in Deroga in Sardegna ai sensi del citato articolo 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (vedi allegato 2);
l’INPS, con la circolare n. 47 del 28.03.2020 (vedi allegato 3), ha comunicato le modalità gestionali dell’iter concessorio relativo alle misure oggetto del presente avviso;
con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24/3/2020, è stato assegnato alla Regione Sardegna l’importo di € 32.847.280,00 quale prima quota delle risorse di cui all’art. 22, comma 3, del D.L. n. 18/2020, per il finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale in deroga ai sensi del medesimo art. 22, comma 1;
di seguito si comunicano le modalità operative per la presentazione delle istanze da parte dei datori di lavoro interessati.
1. Soggetti che possono richiedere la CIG in deroga e beneficiari
Ai sensi dell’art. 22 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e di quanto previsto dall’Accordo Quadro del 26 marzo 2020, possono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga (CIGD) tutti i datori di lavoro del settore privato (a titolo esemplificativo: aziende industriali, artigiane, del terziario, comprese cooperative, datori di lavoro non imprenditori, associazioni e fondazioni), ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento alle unità produttive o operative di qualsiasi dimensione situate in Sardegna per i propri dipendenti a cui sia
stata totalmente sospesa o ridotta parzialmente la prestazione lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Con riferimento a quanto ribadito dalla circolare INPS n. 47 del 28/3/2020 citata nelle premesse, i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie quali Cassa integrazione ordinaria (CIGO) e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs. n. 148/15, dovranno procedere a richiedere la prestazione con causale “COVID 19 Nazionale” alla propria gestione di appartenenza. Esaurite le risorse dei predetti Fondi, per eventuali periodi residui e comunque entro le complessive 9 settimane, i medesimi datori di lavoro possono avere accesso alla CIGD per i dipendenti aventi diritto.
I datori di lavoro possono chiedere la concessione della CIGD in favore di:
1. lavoratori intermittenti o a chiamata, nei limiti delle giornate lavorative, previste e non effettuate, riscontrabili nel contratto di assunzione o, in alternativa, desunte comparativamente dalla prestazione mensile mediamente resa nell’anno o nel minor periodo di anzianità aziendale precedente l’avvio della sospensione; nonché per i lavoratori a termine in forza al 23 febbraio, entro i limiti di durata del rapporto di lavoro sottostante, prorogabile nel caso in cui il contratto di lavoro sia stato attivato per sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto dei quali perduri l’assenza.
2. operai agricoli a tempo determinato in forza al 23 febbraio 2020 con riferimento alle ore o giornate effettuate in media nei 12 mesi o nel minor periodo d’impiego dell’anno precedente e tenuto conto della settimana lavorativa prestata in regime di cinque o di sei giornate.
3. addetti alla pesca marittima o in acque interne e lagunari, se assunti, imbarcati a qualsiasi titolo e/o iscritti nel ruolino d’equipaggio o comunque impiegati anche senza l’uso di natanti alla data del 23 febbraio. Per tali addetti, il riferimento sarà la giornata lavorativa e la fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a giornate non continuative, con riferimento al numero delle giornate lavorative, anche non continuative.
4. lavoratori somministrati, a carico dell’azienda utilizzatrice ovvero, in caso d’impossibilità, su iniziativa dell’Agenzia di somministrazione, previo utilizzo fino a eventuale esaurimento del Fondo di settore (Formatemp), laddove l’impresa utilizzatrice faccia contemporaneamente ricorso agli ammortizzatori ordinari o straordinari o in deroga per i propri dipendenti diretti.
5. lavoratori a orario ridotto, anche in regime di part-time verticale rispetto alla sosta contrattualmente prevista, qualora questo venisse sospeso o ulteriormente limitato, in misura proporzionata alla prestazione.
6. apprendisti, purché tale trattamento sia esteso anche ad altri dipendenti, a meno che non siano presenti solo apprendisti.
7. soci lavoratori di imprese cooperative nonché i dipendenti dei datori di lavoro appaltatori di opere e servizi, anche in caso di cambio d’appalto intervenuto dopo il 23 febbraio 2020, relativamente agli addetti in continuità d’occupazione.
La CIGD può essere riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 a tutti i lavoratori subordinati, in qualsiasi forma contrattuale, già in forza alla medesima data, indipendentemente dall’anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento.
Per tutti i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e oneri accessori, per quelli agricoli le ore di riduzione o sospensione delle attività giornate di trattamento integrativo in deroga sono computate quale lavoro effettivo ai fini del diritto del calcolo delle alla prestazioni di disoccupazione agricola.
2. Procedura di consultazione sindacale e accordo
I datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti dovranno allegare alla domanda l’accordo sottoscritto, anche telematicamente, con le XX.XX. territoriali comparativamente più rappresentative in ambito nazionale, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, nel quale si dia atto che il ricorso alla CIGD è necessario in conseguenza degli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico COVID-19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte, nonché dell’impossibilità di fare ricorso per l’unità produttiva e per i lavoratori interessati dalla domanda alle tutele previste in materia di ammortizzatori ordinari.
La consultazione sindacale si considera esperita con l’accordo di cui all’art. 22, comma 1, a seguito della finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 18/2020.
Per i datori di lavoro che occupano sino a 5 dipendenti non è richiesta la sottoscrizione di apposito accordo sindacale.
3. Presentazione delle domande
I datori di lavoro presentano, anche attraverso loro delegati, la domanda di concessione del trattamento di CIGD per “Emergenza COVID-19” al Servizio competente della Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, attraverso l’apposito applicativo reso disponibile sulla piattaforma telematica del Sistema Informativo Lavoro (SIL) non oltre 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro e, comunque, entro il 31 agosto 2020.
Tutti i datori di lavoro, o loro delegati, che intendono inviare la richiesta di autorizzazione delle CIGD devono preventivamente accreditarsi al sistema delle Comunicazioni Obbligatorie “CO Sardegna”. La procedura di accreditamento prevede la registrazione dei dati anagrafici, tramite il portale pubblico e la certificazione di tali dati da parte degli Operatori dei CPI (Centri per l’Impiego dell’Agenzia ASPAL Sardegna). I servizi “on line” per la gestione della richiesta di accesso alla CIGD per “Emergenza COVID-19” sono all’interno del portale “CO Sardegna”, all’indirizzo web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Nello stesso sito é possibile consultare anche gli indirizzi e i riferimenti di posta elettronica dei CPI .
Una volta espletata la procedura di accreditamento come sopra descritta:
I Datori di lavoro, o loro delegati, potranno procedere all’invio delle domande per via telematica con l’utilizzo dell’applicativo per la CIGD “Emergenza COVID-19” disponibile nel sistema informativo regionale a partire dalle ore 9:00 del giorno mercoledì 8 aprile 2020.
Le domande regolarmente inviate saranno istruite secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle stesse tramite la piattaforma telematica.
Le domande potranno ricomprendere anche periodi discontinui nell’ambito massimo di 9 settimane.
Non sono ammesse domande integrative prima della scadenza delle decorrenze e durate della domanda precedente.
La domanda dovrà essere corredata da apposita autocertificazione resa dal datore di lavoro ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta la condizione specifica rispetto all’utilizzo di altri ammortizzatori previsti dal D.L.18/2020. Nel caso che i successivi controlli effettuati dalla Regione o dall’INPS abbiano un esito non compatibile con la concessione dell’integrazione salariale in deroga, sarà disposta la revoca dell’autorizzazione concessa, oltre all’applicazione di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445.
A seguito di esplicita richiesta da parte dell’ente istruttore, relativa a ulteriori elementi necessari per l’adozione della determinazione di concessione, le eventuali integrazioni alla domanda devono pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta medesima.
Trascorsi i termini suddetti, in mancanza di riscontro, è disposto il diniego dell’autorizzazione all’intervento della CIGD.
Per le domande che, a completamento dell’istruttoria, non risultano momentaneamente accoglibili, il competente Servizio della Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale comunica ai datori di lavoro interessati le motivazioni per le quali la domanda viene posta in stato di “non ammesso”.
Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il datore di lavoro interessato potrà inviare le proprie controdeduzioni.
Tutte le interlocuzioni formali tra il Servizio competente della Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e il Datore di lavoro o suo delegato in relazione alla fase istruttoria della domanda di CIGD avverranno esclusivamente all’interno della procedura telematica dedicata sul SIL.
Nel caso la domanda sia dichiarata inammissibile e venga disposto il diniego con apposito provvedimento del Direttore del Servizio competente della Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, è ammesso il ricorso gerarchico al Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, formazione professionale e sicurezza sociale, ai sensi della vigente normativa.
E’ fatta salva, altresì, la possibilità di riproporre l’istanza qualora il richiedente ritenga di aver conseguito successivamente i requisiti di ammissibilità. La relativa istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque nel limite delle risorse disponibili.
Non saranno ammesse rettifiche su domande con esito già formalizzato.
4. Domande per datori di lavoro con sedi plurilocalizzate
Nel caso di crisi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, la CIG in deroga è riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per conto delle Regioni interessate.
Qualora la CIGD coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site al massimo in quattro regioni o province autonome, la domanda dovrà essere presentata a ciascuna Regione secondo le modalità previste al punto 3.
5. Provvedimenti autorizzativi e modalità di pagamento
Le determinazioni autorizzative sono emesse dal Direttore del Servizio competente della Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e a completamento della relativa istruttoria.
Il Servizio competente della Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale trasmetterà le suddette determinazioni all’INPS, unitamente alla lista dei beneficiari, per il
tramite del Sistema Informativo dei Percettori (SIP), entro 48 ore dall’adozione, sulla base delle risorse disponibili e assegnate alla Regione Sardegna attraverso la ripartizione decisa dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze con il decreto del 24/3/2020 citato nelle premesse.
Il trattamento della CIGD è ammesso esclusivamente con il metodo del pagamento diretto da parte dell’INPS che ne darà apposita comunicazione al datore di lavoro, il quale è obbligato a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale attraverso il mod. SR41, secondo quanto previsto nella circolare emanata dallo stesso Istituto n. 47 del 28/3/2020.
Le determinazioni adottate dal Direttore del Servizio competente della Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale a esito del procedimento saranno rese disponibili al Datore di lavoro all’interno della procedura telematica dedicata sul SIL ovvero attraverso invio all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
Rimandi
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento all’Accordo quadro del 26/3/2020 e alla circolare INPS n. 47 del 28/3/2020, nonché alla vigente normativa in materia di ammortizzatori sociali.
Allegati
D.L. n. 18/2020;
Accordo quadro del 26/3/2020;
Circ. INPS n. 47 del 28/3/2020;
Mod. autocertificazione datore di lavoro.
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Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), in seguito “dati personali” o anche “dati”, ai fini della concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) ai sensi dell’art. 22 del D.L. 17/3/2020 n. 18.
I dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6 lett. a) ed e) del GDPR, per le seguenti finalità:
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I dati personali sono conservati su server della Regione Autonoma della Sardegna e nell’archivio cartaceo, all’interno dell’Unione Europea. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al presente avviso è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al
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− di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
− di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, dirittoall’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
E’ possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a/r a Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione generale del lavoro, Xxx Xxx Xxxxxx, 00 Xxxxxxxx oppure una PEC all’indirizzo: xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
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Il Responsabile per la Protezione dei dati della Regione Autonoma della Sardegna è il Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nominato con Decreto Presidenziale n. 47 del 23.05.2018, i cui riferimenti sono reperibili sul Sito istituzionale della Regione o contattando l’URP della Presidenza.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito nella sede del delegato del Titolare del trattamento presso la Direzione generale del lavoro, Xxx Xxx Xxxxxx, 00, Xxxxxxxx.
Il Direttore del Servizio Politiche per l’Impresa Marina Xxxx Xxxxxxxxxx
firmato digitalmente (*)
(*) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.