CONDIZIONI DI FORNITURA
CONDIZIONI DI FORNITURA
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PA AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 – EDIZIONE 4 - ID 2397
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Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le PA ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 – Edizione 4 - ID 2397
Condizioni di fornitura
1. PREMESSA 3
2. DEFINIZIONI 3
3. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 5
4. SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO 7
5. GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA 7
6. CERTIFICAZIONE DELL’“ENERGIA VERDE” 8
7. UTILIZZO DEL MARCHIO PER L’OPZIONE VERDE 9
8. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 9
9. RIFERIMENTI DEL FORNITORE 11
10. NUOVE CONNESSIONI E UTENZE TEMPORANEE 11
1. PREMESSA
Il presente documento disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di energia elettrica per le Pubbliche Amministrazioni.
2. DEFINIZIONI
1. Ferme restando le definizioni contenute nello Schema di Accordo Quadro si applicano le seguenti ulteriori definizioni:
x. XXXXX: l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente di cui alla L. 14/11/1995 n. 481 e s.m.i..
b. Data di Attivazione della fornitura: data di inizio dell’erogazione dell’energia elettrica.
c. Distributore Locale: è l’esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica sulle reti di distribuzione.
d. Energia Verde: è l’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas così come definita alla lettera
b) della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i..
e. Fascia/e Oraria/e: fasce orarie di consumo così come definite nella Tabella 6 del TIV e alla deliberazione dell’ARERA n. 181/06 e s.m.i..
f. Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del/i Lotto/i n. 1, e/o 2, e/o 3, e/o 4, e/o 5, e/o 6, e/o 7, e/o 8, e/o 9, e/o 10 della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive l’Accordo Quadro, obbligandosi a quanto in esso previsto.
g. Garanzia di Origine (GO): ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 28/11 e così come definita ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è il documento di cui all’art. 15 della Direttiva n. 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia.
h. GME: è la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 79/99.
i. GSE: è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di cui al DPCM 11/05/04.
j. Lotto: il territorio geografico all’interno del quale il Fornitore è tenuto ad erogare il quantitativo complessivo di energia elettrica, eventualmente certificata tramite Opzione Verde:
Lotto 1: Xxxxxx-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia e Veneto Lotto 2: Lombardia
Lotto 3: Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta - Lotto 4: Marche, Toscana, Sardegna e Umbria
Lotto 5: Lazio
Lotto 6: Campania
Lotto 7: Abruzzo Basilicata e Molise Lotto 8: Puglia
Lotto 9: Calabria
Lotto 10: Sicilia
k. Opzione Verde: è l’opzione facoltativa, attivabile dalle Amministrazioni per i singoli Punti di Prelievo al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura e che prevede la comprova tramite Garanzia di Origine della produzione di Energia Verde per un ammontare almeno pari al consumo fatturato all’Amministrazione per i Punti di Prelievo per i quali viene attivata l’opzione.
l. Ordine Diretto d’Acquisto (ODA): è l’ordinativo di Fornitura - ed i relativi allegati - inviato al Fornitore tramite il Sistema e valido quale Appalto Specifico del presente Accordo Quadro.
m. Perdite di Rete: (c.d. perdite di rete standard) sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l’obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) della Tabella 4 del TIS.
n. PUN: Media dei prezzi zonali di Mercato del Giorno Prima (MGP) ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere.
o. PUNIndex: è la media aritmetica mensile, espressa in Euro/MWh e arrotondata alla seconda cifra decimale, dei valori orari del PUN, rilevati sulla piattaforma telematica: Mercato Elettrico
- Mercato Elettrico a Pronti (MPE) - Mercato del Giorno Prima (MGP). Tale quotazione, al momento di pubblicazione del presente bando, risulta pubblicata sul sito internet del GME tra i dati di sintesi MPE-MGP – riepilogo; colonna media dei Prezzo d’acquisto. PUN (€/MWh) della sintesi mensile, nella sezione Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche.
p. Punto di Prelievo: così come definito all’art. 1 del TIT e ripartito per tipologia d’utenza all’art.
2.2 del medesimo TIT, la cui titolarità è riconducibile esclusivamente ad un’Amministrazione pubblica individuata dall’art. 1, D.Lgs. n. 165/01, nonché ad uno dei soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare il sistema delle Convenzioni/Accordi Quadro, ed identificato in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery) e dall’anagrafica richiesta nell’Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati.
q. Quantitativo Stimato del Contratto: valore complessivo presunto della fornitura di 12 mesi consecutivi, espresso in kWh, indicato nell’Ordinativo di Fornitura dall’Amministrazione Contraente o, per essa, dall’Unità Ordinante.
r. TIT (Disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione): è l’Allegato A alla deliberazione ARERA 654/2015/R/eel e s.m.i. “Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016- 2023”.
s. TIS (Testo Integrato Settlement): è l’Allegato A alla deliberazione ARERA ARG/elt n. 107/09 e s.m.i. “Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)”.
t. TIV (Testo Integrato Vendita): è l’Allegato A alla deliberazione ARERA
n. 301/2012/R/eel e s.m.i. “Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali”.
u. Terna: è la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che gestisce la rete di trasmissione nazionale.
v. Utenze Multiorarie: sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore
Locale su base oraria o per Fasce Orarie (F1, F2, F3).
w. Utenze Monorarie: sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base monoraria (F0).
3. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
1. Gli Ordinativi di Fornitura (Ordine Diretto d’Acquisto, ODA) dovranno:
1.1. essere comprensivi dell’indicazione dei Punti di Prelievo e dei relativi Quantitativi Stimati del contratto secondo il dettaglio di cui all’Allegato 1 (obbligatorio all’ODA) – Elenco dei Punti di Prelievo o dell’Allegato 2 – Nuove connessioni (obbligatorio all’ODA).
1.2. essere corredati dalla documentazione attestante la risoluzione/revoca dell’Ordinativo di fornitura presentato dall’Amministrazione nell’ambito della Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per tempo vigente (attiva).
In caso di accesso all’Accordo Quadro (in assenza di Convenzione Consip attiva) gli Ordinativi di Fornitura dovranno essere corredati solo dalla documentazione di cui al precedente punto 1.1.
2. L’Amministrazione, contestualmente all’invio dell’Ordinativo di Fornitura, rilascia al Fornitore le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento in conformità alla normativa vigente.
3. In caso di utenze soggette ad agevolazioni/esenzioni fiscali oltre alla richiesta di applicazione, da esercitare nell’Allegato 1 all’ODA - Elenco dei Punti di Prelievo o dell’Allegato 2 – Nuove connessioni (obbligatorio all’ODA), ai fini del godimento dell’agevolazione/esenzione è obbligatorio allegare all’ODA la relativa dichiarazione fiscale e/o la documentazione attestante il diritto all’agevolazione/esenzione. Nel caso la dichiarazione fiscale e/o la documentazione venga inviata successivamente all’emissione dell’ODA, l’agevolazione/esenzione sarà applicata dalla prima fattura tecnicamente utile previa verifica del fornitore della possibilità di applicarla retroattivamente. Resta inteso che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione le aliquote verranno applicate in misura ordinaria.
4. Il Fornitore s’impegna a fornire l’energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione del medesimo entro le ore 24:00 del 10 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo in caso di ricezione dell’ordinativo dopo le ore 24:00 del 10 del mese, fatta salva una diversa data concordata tra le parti.
Nel caso il suddetto termine coincida con un giorno non lavorativo, lo stesso si intende anticipato alle ore 24:00 del primo giorno lavorativo che precede. In ogni caso, l’attivazione del contratto di somministrazione di energia elettrica (l’avvio dell’erogazione), per le utenze (POD) che si trovano già in corso di somministrazione con il medesimo o altro esercente la vendita (c.d. utenze attive), potrà avvenire esclusivamente dal primo giorno solare del mese (ad es.: 1° gennaio, 1° febbraio, ecc.).
Il Fornitore s’impegna a pianificare l’attivazione della fornitura di energia elettrica secondo l’ordine cronologico di ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
5. Per effetto di detti Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura risultasse inferiore o superiore al Quantitativo Stimato del contratto, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture ed a prestare i servizi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. Resta comunque inteso che, ricevuti gli Ordinativi di Fornitura nei limiti del Quantitativo
Complessivo, il Fornitore sarà obbligato ad erogare l’energia elettrica effettivamente richiesta per 12 mesi consecutivi a partire dalla Data di Attivazione della fornitura, salvo quanto previsto di seguito:
6.1. A decorrere dal quarto mese dall’avvio di ciascuna somministrazione, nel caso in cui l’Amministrazione risulti inadempiente nel pagamento dei corrispettivi in misura tale che il Fornitore abbia incassato meno del 40% del valore delle fatture emesse e giunte a scadenza, ai sensi dell’art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previste dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali - limitatamente ai Punti di Prelievo per i quali la stessa si è resa inadempiente e che dovranno essere indicati nella comunicazione di diffida – l’ordinativo s’intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l’erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l’effettivo passaggio (switching) dei Punti di Prelievo per cui è stato riscontrato l’inadempimento da parte dell’Amministrazione Contraente, presso il relativo esercente il Servizio di Salvaguardia o Maggior tutela – o presso il gestore di altro servizio di salvaguardia/ultima istanza vigente al momento – secondo quanto stabilito dal Distributore Locale/Gestore del Sistema Informativo Integrato o altro soggetto deputato per norma, in ottemperanza alla normativa vigente al momento.
6.2. Per le Pubbliche Amministrazioni che per loro natura, hanno diritto ad un pagamento differito entro 60gg dalla data di ricezione fattura, le attività di cui al precedente punto potranno essere effettuate a decorrere dal quinto mese dall’avvio di ciascuna somministrazione. Restano invariate, invece tutte le ulteriori prescrizioni riportate nel precedente punto.
7. Qualora alla Data di Attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, l’Amministrazione non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica e conseguentemente la fornitura non abbia avuto inizio (ad esempio a causa di switching passivo subìto dal Fornitore), limitatamente a detti punti di prelievo, il relativo Ordinativo di Fornitura, non avrà più validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. In tali casi il Fornitore – preso atto della situazione – è tenuto ad avvisare l’Amministrazione Pubblica e/o l’Unità Ordinante e ad assisterla, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura. Nel caso in cui la segnalazione di mancato svincolo pervenga dall’Amministrazione, la stessa dovrà essere trasmessa al più tardi entro il primo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di richiesta di attivazione della fornitura, in forma scritta - trasmessa anche via fax, PEC o mail - e corredata da documentazione del fornitore uscente che attesti il mancato svincolo. Successivamente a tale data nulla potrà essere preteso dall’Amministrazione contraente e la fornitura sarà eseguita per tutta la durata contrattuale.
8. Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all’Amministrazione o al Distributore Locale oppure a forza maggiore o caso fortuito, verrà disattesa la data di attivazione indicata nell’Ordinativo di fornitura, limitatamente ai punti di prelievo coinvolti, il Fornitore s’impegna a darne comunicazione all’Amministrazione indicando, inoltre, la prima data tecnicamente utile per procedere all’Attivazione della fornitura ed assistendola, ove possibile, all’eventuale integrazione ovvero alla predisposizione di un nuovo Ordinativo.
9. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 7 e 8, una volta che il singolo Ordinativo di Fornitura sia divenuto irrevocabile, il Fornitore dovrà iniziare l’erogazione di energia elettrica dalla Data di Attivazione della fornitura, pena l’applicazione di penali.
10. Gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere riferiti
unicamente agli approvvigionamenti dei Punti di Prelievo. Qualora nell’Ordinativo di Fornitura non siano indicati i Punti di Prelievo da approvvigionare o non sia completa la relativa anagrafica, il Fornitore - limitatamente a detti Punti di Prelievo - non dovrà darvi esecuzione dandone comunicazione scritta, trasmessa anche via fax, PEC o mail, all’Amministrazione Contraente e/o alla relativa Unità Ordinante secondo le tempistiche stabilite nell’Accordo Quadro.
11. Nell’ambito del presente Accordo Quadro non è consentita l’attivazione di utenze di cui alla lettera
a), art. 2, comma 2, del TIT (cd. utenze domestiche).
12. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, il Fornitore è tenuto ad accettare gli OdA inviati dalle Amministrazioni che presentano come data di attivazione delle utenze, il primo giorno di un qualsiasi mese successivo a quelli previsti al precedente comma 4. Resta inteso che il termine ultimo che l’Amministrazione può indicare nell’Ordinativo di Fornitura come data di Attivazione delle utenze, è il primo giorno del quarto mese successivo a quello di scadenza del Lotto di riferimento dell’Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata.
13. Le Amministrazioni, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura, dichiarano inoltre di aver provveduto a risolvere (recesso o disdetta) il precedente contratto di fornitura di energia elettrica compatibilmente con la data prevista per l’attivazione e l’inizio della fornitura da parte dell’aggiudicatario, che pertanto viene completamente manlevato da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione ai sensi della delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 302/2016 e s.m.i.
4. SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO
1. Il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, s’impegna per conto dell’Amministrazione contraente, a stipulare e mantenere attivo per tutta la durata della fornitura i contratti necessari all’attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati in modo trasparente dal Fornitore a carico delle Amministrazioni Contraenti secondo quanto stabilito nel successivo Articolo 8.
5. GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA
1. Le fasce orarie - F1, F2 ed F3 - come definite al precedente art. 2, potranno essere modificate a seguito ed in conformità alle eventuali modifiche introdotte dall’ARERA.
2. Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti i contratti di fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d’ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell’esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all’art. 1, del TIT.
3. Il Distributore Locale di ciascun Punto di prelievo è responsabile della misura dell’energia elettrica e potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore Locale stesso nel rispetto delle regole fissate dall’ARERA. I parametri di qualità dell’energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall’ARERA. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione non imputabili a responsabilità del Fornitore, non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte del Fornitore all’amministrazione. Il
Fornitore si impegna comunque a fornire all’Amministrazione Contraente, a titolo gratuito, assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell’energia elettrica riconsegnata. Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di Prelievo venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica avrà efficacia, verrà applicato il corrispondente prezzo previsto nell’Accordo Quadro.
4. L’energia elettrica fornita dal Fornitore all’Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente con il proprio distributore locale, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
6. CERTIFICAZIONE DELL’“ENERGIA VERDE”
1. Il Fornitore, ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde tramite Garanzia d’Origine (GO) per tutti i Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata l’Opzione Verde per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo degli stessi.
2. È obbligatorio rendere disponibile l’Opzione Verde per un quantitativo pari almeno al 50% del massimale iniziale del Lotto. Resta fermo che tale quantitativo è una quota parte del massimale iniziale e non costituisce un lotto accessorio a sé stante.
4. La possibilità di richiedere l’Opzione Verde è discrezionale per le amministrazioni che autonomamente decidono se attivarla o meno, al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.
5. L’Opzione Verde può essere richiesta esclusivamente al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura e dovrà essere a totale copertura dei consumi effettuati nell’arco della Fornitura dai singoli Punti di Prelievo per la quale viene richiesta.
6. Il Fornitore s’impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della presenza dell’Opzione Verde all’interno del documento di fatturazione per il Punto di Prelievo per il quale l’Opzione Verde viene attivata.
7. Qualora andasse totalmente eroso il massimale iniziale del Lotto, gli eventuali incrementi concessi da Consip non concorrono al calcolo del quantitativo di cui al precedente comma 2, che rimane pertanto fermo al 50% del massimale iniziale.
8. Il Fornitore è obbligato a dimostrare con idonea documentazione la produzione di un quantitativo di Energia Verde, per un quantitativo non inferiore al consumo totale fatturato ai Punti di Prelievo che abbiano attivato l’Opzione Verde. Il controllo potrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti allo scadere dei relativi obblighi contrattuali e da Consip, anche con cadenza annuale.
9. Il fornitore, all’atto dell’annullamento delle GO, deve prevedere nella causale una dicitura che permetta di risalire all’Accordo Quadro: “A favore delle Amministrazioni clienti nell’ambito
dell’Accordo Quadro CONSIP Energia Elettrica ed. 4 – ID 2397, Lotto/i (indicare i lotti per i quali di procede all’annullamento), per energia verde fornita da (indicare la ragione sociale del Fornitore), nell'anno (specificare l’anno di competenza)”.
7. UTILIZZO DEL MARCHIO PER L’OPZIONE VERDE
1. Il Fornitore, con la stipula di ciascun Accordo Quadro, s’impegna a rendere disponibile un Logo o un Marchio che per la durata della fornitura verrà concesso in uso alle Amministrazioni che abbiano attivato l’Opzione Verde, nonché, se disponibile, la licenza d’uso del suddetto Marchio. È facoltà di Consip e/o delle Amministrazioni che abbiano attivato l’Opzione Verde non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore; è altresì facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Marchio o Logo proposto.
2. Il costo dell’utilizzo del suddetto Marchio o Logo, è da intendersi remunerato nel corrispettivo di cui al successivo Articolo 8, comma 3.
8. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati sulla base:
A. per le Utenze Multiorarie, della somma:
i. dello spread offerto ΨREGIONE, o ΨALTRE REGIONI LOTTO,i (per il Lotto i-esimo) espressi in Euro/MWh;
ii. del valore assunto, per ciascuna fascia di consumo, dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto - espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - sul sistema delle offerte di cui al “Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003”, nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il “Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” del MPE-MGP);
B. per le Utenze Monorarie, della somma:
i. dello spread offerto ΨREGIONE, o ΨALTRE REGIONI LOTTO,i (per il Lotto i-esimo) espressi in Euro/MWh;
ii. del PUNIndex (la media aritmetica mensile dei valori orari del PUN) relativo al mese di prelievo,
il tutto, per entrambe le tipologie d’utenza (Multiorarie e Monorarie), aumentato delle corrispondenti Perdite di Rete.
2. Lo spread (ΨREGIONE, o ΨALTRE REGIONI LOTTO,i) per ciascuna regione o gruppo di regioni, corrisponde allo spread offerto dal fornitore per la medesima regione o gruppo di Regioni. Entrambi i valori sopramenzionati sono espressi in Euro/MWh.
3. Le Amministrazioni che hanno sottoscritto l’Opzione Verde s’impegnano inoltre al pagamento dell’ulteriore corrispettivo V, espresso in Euro/MWh, offerto dal Fornitore per tutta l’energia elettrica che verrà fatturata per i Punti di Prelievo per i quali verrà attivata la suddetta opzione e fino al termine della fornitura. Il corrispettivo è da intendersi fisso ed invariabile per tutte le
tipologie di misuratore, contratto, Fascia oraria di consumo e per tutta la durata dell’Accordo Quadro. Il corrispettivo V non è soggetto all’applicazione delle Perdite di Rete.
4. Il costo dell’attivazione dell’Opzione Verde è nullo.
5. Le Amministrazioni Contraenti, con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, s’impegnano al rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei contratti di fornitura. I detti rilasci avverranno a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell’eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel corrispettivo di cui al precedente comma 1.
6. I corrispettivi contrattuali, su indicati, s’intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai commi 1, 3 e 5.
7. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente comma 1, sono totalmente a carico dell’Amministrazione Contraente:
a. i corrispettivi relativi al dispacciamento del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile;
b. il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura, e gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie ARIM, ASOS, TRAS, UC) relativi al solo mercato libero, come stabiliti volta per volta dall’ARERA e l’eventuale corrispettivo Cmor;
c. le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.
8. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce, con l’indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate. Resta salva la facoltà per il Fornitore di concordare con le singole Amministrazioni Contraenti ulteriori indicazioni da inserire in fattura.
9. Il Fornitore dovrà riportare in fattura – in caso di Fatturazione elettronica (cd. FEPA) eventualmente anche in allegato al flusso XML - il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di prelievo misurati o stimati dal Distributore Locale alla cui rete l’Amministrazione contraente è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la fatturazione, potrà stimare i consumi sulla base del Quantitativo Stimato del contratto ovvero utilizzando le eventuali misure storiche ottenute dal Distributore Locale ovvero utilizzando un proprio algoritmo di stima. Il fornitore s’impegna altresì a conguagliare detti consumi stimati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile, successivo alla messa a disposizione dei dati di misura da parte del Distributore Locale.
10. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 saranno aggiornati mensilmente:
• per le Utenze Multiorarie di cui al precedente comma 1, lettera A, per ciascuna Fascia Oraria, sulla base del “Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” del MPE-MGP (Mercato elettrico a pronti – Mercato del giorno prima) del GME, relativo al mese di prelievo;
• per le Utenze Monorarie di cui al precedente comma 1, lettera B, sulla base del PUNIndex (la media mensile aritmetica dei valori orari del PUN) del GME, relativo al mese di prelievo,
entrambi pubblicati dal GME medesimo sul proprio sito internet (al momento della pubblicazione della presente gara: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, Sezione: Esiti dei mercati e statistiche –
Statistiche).
Gli oneri di cui al precedente comma 7 verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti pro-tempore.
9. RIFERIMENTI DEL FORNITORE
1. Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di Attivazione dell’Accordo Quadro, un numero di Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e assistenza tecnica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. richieste di informazioni circa l’Accordo Quadro;
b. ricezione degli Ordinativi di Fornitura;
c. richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
d. richieste relative allo stato di avvio della fornitura nonché di attivazione di nuove utenze;
e. richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
f. richieste inerenti gli adempimenti previsti in capo al Fornitore dal TIT e TIME.
Il numero del Call Center sarà contattabile, tra le 09:00 e le 12:00 e tra le 15:00 e le 18:00, in tutti i giorni lavorativi dell’anno esclusi sabati, domeniche e festivi.
Il Fornitore, oltre al suddetto numero del Call Center, dovrà comunicare un indirizzo di posta elettronica e un numero di fax dedicati.
10. NUOVE CONNESSIONI E UTENZE TEMPORANEE
1. La richiesta di nuove connessioni, anche temporanee, avviene mediante invio da parte delle Amministrazioni di un apposito Ordinativo comprensivo delle informazioni del/i Punto/i di Prelievo da allacciare secondo il dettaglio di cui all’Allegato 2 – Nuove connessioni.
2. Successivamente all’invio dell’Ordinativo di Fornitura, al fine di perfezionare il suddetto allaccio, le Amministrazioni sono tenute a compilare e trasmettere l’eventuale documentazione integrativa richiesta dal Fornitore. Tra gli adempimenti obbligatori è incluso il pagamento del preventivo emesso dal Distributore Locale, entro il termine di validità dello stesso. Le Amministrazioni, ai fini del buon esito della suddetta connessione, sono altresì tenute ad effettuare gli eventuali interventi che il Fornitore o il gestore della rete richieda.
3. L’effettiva data di attivazione della fornitura è subordinata al buon esito degli adempimenti di cui al precedente comma. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni eventuale variazione della Data di attivazione della fornitura.
4. Qualora per cause imputabili all’Amministrazione non si concludano gli adempimenti di cui al precedente comma 3, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto, relativo alle nuove connessioni, s’intenderà risolto di diritto.
5. Le forniture conseguenti alle nuove connessioni alla rete hanno una durata di 12 mesi dalla rispettiva data di Attivazione della fornitura.
6. Per le utenze temporanee, nel limite massimo di 12 mesi di durata, fanno fede le durate richieste nell’Ordinativo di Fornitura dalle Amministrazioni contraenti.
7. Qualora, sulla base di quanto indicato nel preventivo trasmesso dal distributore locale, l’energizzazione (avvio dell’alimentazione) della presa è prevista, oltre 18 mesi dalla data di
attivazione del lotto di pertinenza dell’Accordo Quadro, il Fornitore non è tenuto ad erogare la somministrazione della fornitura. In tali casi il Fornitore, informata la PA, ha comunque l’obbligo di monitorare lo stato di avanzamento della pratica fino alla conclusione dell’Accordo Quadro o degli eventuali contratti attuativi riferiti alla medesima Amministrazione contraente. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere la pratica di connessione al fornitore indicato dall’Amministrazione Contraente come proprio nuovo fornitore dell’energia elettrica dando evidenza dell’avvenuto passaggio di consegna all’Amministrazione.
8. Nel caso di risoluzione dell’ordinativo il Fornitore non sarà tenuto a proseguire le pratiche in corso e le stesse si intenderanno automaticamente trasmesse al Fornitore subentrante.
9. È facoltà dell’Amministrazione richiedere che la scadenza delle forniture di cui al comma 5, venga allineata a quella di precedenti contratti attuativi attivi, nell’ambito del medesimo Accordo Quadro.
10. Sono a carico dell’Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per la realizzazione del nuovo allaccio. Inoltre l’Amministrazione è tenuta a corrispondere al Fornitore un contributo per la gestione amministrativa della pratica di nuova connessione pari a Euro 25,86.