ACCORDO QUADRO
Rep. 49/2021
ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA
LOTTO 1
XX.XX.XX. S.P.A.
~ R.T.I.
PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA SPA MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL SERVIZI INTEGRATI SRL
STUDIO CARIANI SRL
Accordo Quadro
AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI A FAVORE DELLE
Aziende Sanitarie DELLA Regione Campania
(ID Gara 7659584)
Lotto 1 (A.S.L. Caserta e A.O. San Pio)
CIG lotto 1: 81753933BA
L’anno duemilaventuno, il giorno 6 del mese di Luglio presso la sede della Xx.Xx.Xx. Spa in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx X/0 – Complesso Esedra, da una parte
XX.XX.XX. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale f.f., Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx nato a Napoli il 20/07/1967, C.F. FRRMRA67L20F839F, in virtù dei poteri di rappresentanza conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2021
E
RTI 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. IN BREVE 3TI ITALIA S.P.A.,
(mandataria) – MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA S.R.L. (mandante), SERVIZI INTEGRATI -
S.R.L. (mandante), STUDIO CARIANI S.R.L. (mandante), in seguito denominata “impresa”, 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. con sede legale in Roma alla Via delle Sette Chiese n. 142 , iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero REA 1005043, C.F./P.IVA 07025291001, Azienda Capogruppo in Raggruppamento Temporaneo di Imprese in seguito denominata “RTI” con MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA S.R.L. con sede legale in Xxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx x. 000, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna al numero Rea n. 472824 , C.F./P.IVA 02857751206, con SERVIZI INTEGRATI - S.R.L. con sede legale in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 105, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli al numero REA 444062 , P.IVA 05508400636 , con STUDIO CARIANI S.R.L. con sede legale in Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx x. 000/X, iscritta nel Registro delle Imprese di Ferrara al numero REA 198104, C.F./P.IVA 01792420380, giusto atto per Notar Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx del 29/04/2021, Rep. 942, Racc. 572, rappresentata ai fini del presente atto dall’ Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Roma il 4 gennaio 1965, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X, in qualità di Legale Rappresentante, della mandataria (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata Xx.Xx.Xx. S.p.A. con sede in Napoli al Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx X0;
b) che la legge finanziaria n. 311 del 30 dicembre 2004 all’art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
c) che la Regione Campania, con delibera n. 460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
d) che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
e) che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “ Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (…) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “ Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (…)”;
f) che, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell’art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania - [così come modificato dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, poi sostituito dall'art. 1, comma 229, L.R. 15 marzo 2011, n. 4, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 2, lettera e), L.R. 27 gennaio 2012, n. 3, nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2012, n. 41, e dall'art. 1, comma 28, L.R. 7 agosto 2014, n. 16] - la Xx.Xx.Xx. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE - Codice degli Appalti) ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
g) che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (…)” all’art. 1, co. 2, stabilisce quanto segue: “resta comunque ferma l’iscrizione all’elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del
2014”;
h) che con delibera Anac n. 58 del 22 luglio 2015, Xx.Xx.Xx. è stata iscritta per la Regione Campania nell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 66/14;
i) che in esecuzione di quanto precede, Xx.Xx.Xx. S.p.A., in qualità di Stazione Appaltante e Centrale di Committenza, ha indetto con determinazione dell’A.D. n. 10 del 17/01/2020 una Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi attinenti all’architettura e ingegneria e altri servizi tecnici a favore delle Aziende Sanitarie della Regione Campania ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, sul quale basare gli specifici Ordini di Prestazione che ciascuna Amministrazione potrà emettere per tutta la durata di detto Accordo Quadro;
j) che i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta con Provvedimento del Direttore Acquisti della Soresa spa n. 5 del 13/04/2021 e, per l’effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi riportati;
k) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori in quanto definisce la disciplina da applicare agli Ordini di Prestazione stipulati nei quali verranno specificati, di volta in volta, le tipologie di servizi da erogare, le quantità, e, ove previste, ulteriori condizioni di espletamento del servizio;
l) che i singoli Ordini di Prestazione verranno conclusi a tutti gli effetti tra l’Amministrazione ed il Fornitore risultato aggiudicatario del singolo Lotto, in base alle modalità ed ai termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati e nel Capitolato;
m) che i Fornitori dichiarano che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, hanno potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
n) che i Fornitori hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
o) che ciascun Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
p) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo I. – Definizioni
Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
a) Accordo Quadro (AQ): il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Xx.Xx.Xx. S.p.A., da una parte, ed i Fornitori, dall’altra parte, con il quale questi ultimi si obbligano ad erogare le prestazioni oggetto del presente appalto a favore delle Amministrazioni Contraenti, alle condizioni e nei limiti dei valori massimali e di durata indicati negli atti di gara e nell’Ordine di Prestazione;
b) Amministrazione: le Aziende Sanitarie della Regione Campania che - sulla base della normativa vigente - sono legittimate ad utilizzare il presente Accordo Quadro nel periodo di sua validità ed efficacia e che possono, pertanto, emettere Ordini di Prestazione;
c) Fornitore o Fornitore AQ o Aggiudicatario: il soggetto (persona fisica, impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in caso di ricezione di Ordini di Prestazione, a quanto stabilito negli stessi;
d) Capitolato Tecnico: il documento allegato al presente atto che ha disciplinato le prestazioni oggetto della procedura aperta di cui in premessa;
e) Disciplinare di gara: il documento allegato al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, contenente altresì le condizioni e le modalità per la conclusione Ordini di Prestazione;
f) Ordine di Fornitura: il contratto stipulato dall’Amministrazione con l’aggiudicatario del Lotto.
g) Ordine di Prestazione documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore, vincolante per quest’ultimo, col quale l’Amministrazione Contraente manifesta la propria volontà di acquisire le prestazioni/servizi oggetto dell’Accordo Quadro, determinandone quantità, importo e durata, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nella documentazione Tecnica prodotta dall’Aggiudicatario e che ne costituiscono parte integrante.
Articolo II. - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Disciplinare di gara) e relativi allegati, l’Allegato C (Offerta economica), l’Allegato D (Offerta tecnica);
3. Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:
a) dal contenuto del presente documento e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione degli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro;
b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016;
c) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
4. I singoli Ordini di Prestazione saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
6. Le clausole dell’Accordo Quadro e degli Ordini di Prestazione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
7. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e negli Ordini di Prestazione e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
Articolo III. – Oggetto dell’Accordo Quadro
1. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa a condizioni e modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Ordini di Prestazione e, conseguentemente, di esecuzione di in essi contenute.
2. Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni Contraenti sulla base delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico.
3. Ciascun Fornitore, pertanto, si impegna a fornire, ove richiesto dalle singole Amministrazioni, le seguenti prestazioni:
a) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, il cui contenuto è disciplinato dagli articoli da 17 a 23 del D.P.R. 207/2010, ai sensi degli artt. 23, co. 3, e 216, comma 4, del Codice
b) PROGETTAZIONE DEFINITIVA, il cui contenuto è disciplinato dagli articoli da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010, ai sensi degli artt. 23, co. 3, e 216, comma 4, del Codice
c) PROGETTAZIONE ESECUTIVA, il cui contenuto è disciplinato dagli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010, ai sensi degli artt. 23, co. 3, e 216, comma 4, del Codice
d) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ai sensi dell’art. 91 del
X.Xxx. n. 81/2008 e ss.mm.ii (CSP)
e) DIREZIONE DEI LAVORI ai sensi dell’art. 101, co. 3, del Codice, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 e tutte le pertinenti norme tecniche relative alle costruzioni (DL)
f) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n.
81/2008 e ss.mm.ii (CSE).
4. In esecuzione del presente Accordo Quadro potranno essere emessi Ordini di Prestazione per un valore presunto complessivo pari ad € 904.769,30, nel periodo di vigenza.
5. Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro, si riserva la facoltà di incrementare il predetto valore complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto valore complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12, X.X.xx. n. 50/2016.
6. Se anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, come eventualmente prorogato, il valore degli Ordini di Prestazione emessi dalle Amministrazioni ecceda del 20% il valore massimo dell'Accordo Quadro, Xx.Xx.Xx. considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori Ordini di Prestazione.
7. Al fine di emettere uno specifico Ordine di Prestazione basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono secondo le modalità definite nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico.
Articolo IV. – Oggetto degli Ordini di Prestazione
1. Ciascun Ordine di Prestazione verrà emesso dalla singola Amministrazione nel rispetto della procedura e alle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, l’Amministrazione:
• determinerà i servizi oggetto dell’Ordine di Prestazione;
• prevedrà la cauzione provvisoria, nei casi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, in favore
dell’Amministrazione;
• prevedrà la cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, in favore dell’Amministrazione,
commisurata al valore di aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
• potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o recesso dell’Ordine di Prestazione aggiuntive rispetto a quelle già previste
nell’Accordo Quadro;
• regolamenterà il subappalto, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
• potrà prevedere l’esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
• prevedrà le prescrizioni relative alla riservatezza in conformità ai propri regolamenti in tema di privacy;
• stabilirà modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
• prevedrà l’impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all’appaltatore;
• potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica;
• potrà apportare, nel corso dell’esecuzione contrattuale, modifiche al Contratto specifico nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del D. Lgs.50/2016.
3. Le Amministrazioni, inoltre, provvederanno al momento dell’emissione dell’Ordine di Prestazione, alla comunicazione a
Xx.Xx.Xx. del nominativo del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016.
Articolo V. – Durata dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data della relativa stipula, ovvero la minore durata determinata dall’esaurimento del valore massimo complessivo sopraindicato, anche eventualmente incrementato.
2. Resta inteso che per durata dell’Accordo Quadro si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno emettere specifici Ordini di Prestazione nei confronti del Fornitore Aggiudicatario;
3. Anche in seguito alla sua scadenza, l’Accordo Quadro resta comunque valido, efficace e vincolante per la regolamentazione del/gli Ordine/i di Prestazione.
4. Nell’ambito della predetta tempistica complessiva dell’Accordo Quadro, i tempi di esecuzione delle singole prestazioni, affidate dalle Amministrazioni Contraenti tramite l’emissione degli Ordini di Prestazione, saranno di volta in volta stabiliti in relazione all’entità e complessità degli interventi.
5. Le prestazioni di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione avranno durata pari alla durata
dell’esecuzione dei lavori e termineranno all’emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo e statico.
Articolo VI. – Xxxxxx, corrispettivi e fatturazione
1. I prezzi stabiliti nell’offerta economica, di cui all’Allegato “C” del presente atto, sono da intendersi fissi ed invariati per
tutta la durata dell’Accordo Quadro.
2. Sono a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l’espletamento delle prestazioni connesse all’incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere.
3. Ciascun Fornitore, inoltre, in ogni Ordine di Prestazione dovrà garantire il rispetto di tutte le caratteristiche tecniche
(minime e migliorative) offerte per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
4. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti, ivi compreso il D. Lgs. n. 231/2002, e previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad
inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
5. Ciascuna fattura relativa ai corrispettivi dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione:
i) il riferimento all’Accordo Quadro; ii) il riferimento al singolo Ordine di Prestazione cui si riferisce; nonché dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nell’Accordo Quadro.
6. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Ordini di Prestazione, salvo quanto diversamente previsto nell’Accordo Quadro o dal Capitolato medesimo.
8. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Ordini di Prestazione e/o l’Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
9. Per quanto attiene le condizioni e le modalità dei pagamenti da corrispondere al Fornitore, si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
Articolo VII. – Obbligazioni generali del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi allo svolgimento dei servizi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e negli Ordini di Prestazione.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati e quanto stabilito negli Ordini di Prestazione; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Ordini di Prestazione, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione degli Ordini di Prestazione secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell’Accordo Quadro e negli stessi Ordini di Prestazione;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della
qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell’Accordo Quadro e negli Ordini di Prestazione;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o da Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza;
f) comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli Ordini di Prestazione, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;
h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e Xx.Xx.Xx. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l’Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016.
6. Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente Accordo Quadro, il Fornitore rinuncia espressamente al diritto di cui all’art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione
delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
8. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro; (b) prestare i servizi nei luoghi che verranno indicati negli Ordini di Prestazione.
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell’Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni.
10. I servizi oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Prestazione non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
11. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all’Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate all’Amministrazione Contraente interessata.
Articolo VIII. – Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto nel Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
A. comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o
integrazione relativa al possesso dei requisiti previsti dal Bando di gara;
B. comunicare, entro 10 (dieci) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.
Articolo IX. - Penali
1. Il criterio di calcolo delle penali è definito nel Capitolato Tecnico.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto, per quanto di rispettiva competenza, da Xx.Xx.Xx. Spa e dall’Amministrazione Contraente del singolo Ordine di Prestazione; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno ed essere comunicati per conoscenza a Xx.Xx.Xx. Spa.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Xx.Xx.Xx. S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Xx.Xx.Xx. S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro con
quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della
cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro e dall’Ordine di
Prestazione.
6. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore di adesione al presente Accordo Quadro; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Accordo Quadro non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo X. - Cessioni di credito
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 106, comma 13, del D. Lgs.50/2016, sono consentite le cessioni di credito che devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificate all’Amministrazione contraente. Alle cessioni di credito si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
2. Ove non espressamente riportato sull’atto di cessione, l’Aggiudicatario dovrà comunicare al cessionario il numero di CIG relativo al presente Accordo quadro che dovrà essere indicato sugli strumenti di pagamento utilizzati unitamente al CIG derivato di ciascun contratto attuativo.
3. Il cessionario assume l’obbligo di utilizzare conti correnti dedicati come pure di anticipare all’Aggiudicatario i pagamenti
sui conti correnti dedicati di quest’ultimo riportando il CIG del presente Accordo quadro.
4. L’Amministrazione contraente può, in ogni caso, opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili in base al presente contratto. Qualora si contravvenga a quanto previsto dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia, il presente contratto è da intendersi risolto di diritto.
Articolo XI. - Cauzione
5. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad € 45.238,50.
1. L’importo della cauzione può essere ridotto nei casi e nella misura previsti dell’art. 103, comma 1 e dell’art. 93, comma 7
del d.lgs. n. 50/2016.
2. La suddetta garanzia deve essere conforme allo schema tipo di cui al decreto MISE 19 gennaio 2018, n. 31.
3. La garanzia potrà essere parzialmente svincolata al termine di ciascuna annualità in ragione dell’importo dei servizi svolti nell’anno.
4. Xx.Xx.Xx. Spa si obbliga, da parte sua, ad autorizzarne lo svincolo ad avvenuta formale approvazione della fase progettuale o collaudo provvisorio delle opere in caso di direzione dei lavori o coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, cui si riferisce il contratto attuativo stipulato.
Articolo XII. - Risoluzione
1. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., l’Accordo Quadro, nei seguenti casi:
a) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
b) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
c) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Ordini di Prestazione;
d) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi Antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
g) nei casi di cui agli articoli relativi al Divieto di cessione del contratto, Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore, Tracciabilità
dei flussi finanziari e Protocollo di legalità del presente atto;
h) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del d.P.R. n. 445/00, fatto salvo le ipotesi di
irregolarità previste dall’art. 71 co.3 del medesimo d.P.R. n. 445/2000;
i) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano
all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
j) negli altri casi comunque previsti dal Capitolato Speciale di gara.
2. Inoltre, Xx.Xx.Xx S.p.A. risolverà l’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Ordini di Prestazione sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’X.X.XX., cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
3. Le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto, ex art. 1456 c.c., i singoli Ordini di Prestazione, oltre alle ulteriori ipotesi specificatamente definite dalle stesse amministrazioni, nel caso di applicazioni di penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’ordine di Prestazione, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordini di Prestazione a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. Peraltro, in caso di risoluzione di due Ordini di Prestazione, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà risolvere il presente Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni. La risoluzione dell’Accordo Quadro è causa ostativa all’affidamento di nuovi Ordini di Prestazione.
5. In tutti i casi, previsti nel presente Accordo Quadro, di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dell’/gli Ordine/i di Prestazione, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo XIII. – Recesso
1. Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Ordine di Prestazione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa;
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;
c. mutamenti di carattere organizzativo.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
• ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro e/o ogni singolo Ordine di Prestazione.
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Ordini di Prestazione, purché svolte correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell’Accordo Quadro e negli Ordini di Prestazione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
4. Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o l’Amministrazione potranno recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall’Accordo Quadro e da ciascun singolo Ordine di Prestazione, anche senza motivazione e in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti.
5. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni.
6. Il recesso del presente Accordo Quadro è causa di recesso dai singoli Ordini di Prestazione, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
Articolo XIV. – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Ciascun Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro e dai singoli Ordini di Prestazione le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell’Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso
di subappalto.
Articolo XV. – Codice di comportamento
1. Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62, il Fornitore è obbligato a rispettare il codice di comportamento approvato con il predetto provvedimento, in quanto compatibile con l’incarico affidato, impegnandosi altresì a farlo rispettare ai collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo coinvolti nell’incarico.
Articolo XVI. – Incompatibilità
1. Per il Fornitore, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dall’art. 24, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’Ordine professionale di appartenenza.
2. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente disciplinare non potranno partecipare né all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi all’esecuzione delle opere pubbliche oggetto del presente incarico.
3. All’appalto di esecuzione non potranno altresì partecipare i soggetti controllati, controllanti o collegati all’OE ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile.
4. I divieti si estendono anche ai suoi dipendenti, collaboratori e loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Al riguardo il Fornitore non deve avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il Committente, con i progettisti o con l’esecutore dei lavori.
5. Il Fornitore si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di
cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.
Articolo XVII. – Riservatezza
1. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Ordine di Prestazione ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e degli Ordini di Prestazione emessi in proprio favore
– salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).
Articolo XVIII. – Divieto di cessione del contratto
1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro e i singoli Ordini di Prestazione, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro ed i singoli Ordini di Prestazione.
Articolo XIX. – Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Ciascun Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Ordini di Prestazione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo XX. – Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e Xx.Xx.Xx. S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
Articolo XXI. – Trattamento dei dati personali
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Xx.Xx.Xx. S.p.A. tratta i dati relativi all’Accordo Quadro ed all’esecuzione dello stesso nonché dei singoli Ordini di Prestazione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Le Amministrazioni Contraenti aderendo all’Accordo Quadro mediante l’emissione di un Ordine di Prestazione, acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Xx.Xx.Xx. S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Prestazione. Il Fornitore acconsente, altresì, a che il nominativo dell’aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx, sezione “Società Trasparente”.
4. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato
D. Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo XXII. – Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore, destinatario dell’Ordine di Prestazione, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e negli Ordini di Prestazione, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Ordini di Prestazione nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché delle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli “strumenti idonei” che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
3. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
Articolo XXIII. – Adempimenti del Fornitore derivanti dal Patto di Integrità
4. In ottemperanza a quanto statuito dal Patto di integrità in data 9 luglio 2020 e dall’art. 3 della L. n.136/2010, l’Impresa:
5. ha l’obbligo di comunicare alla Xx.Xx.Xx. i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo,
l’intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
6. deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta.
7. L’impresa assume, altresì, l’obbligo di:
8. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
9. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
10. Conformemente a quanto statuito dal Patto di integrità sottoscritto in data 9 luglio 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190, di cui al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Patto:
11. a) l’Impresa si obbliga a non concludere con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell’offerta, risultata poi essere la migliore;
12. b) l’Impresa si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno –direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati –somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l’affidamento dei singoli Contratti di Fornitura;
13. c) l’Impresa si obbliga ad astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Xx.Xx.Xx., alla Pubblica Autorità e alla singola Amministrazione contraente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
14. d) l’Impresa si obbliga a segnalare a Xx.Xx.Xx. e alla singola Amministrazione contraente nonché alla Pubblica Autorità
competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei
dipendenti di Xxxxxx e/o della singola Amministrazione contraente o di chiunque possa influenzare le decisioni relative
all’esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura;
15. e) L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa di cui all’art.5 Patto di Integrità che prevede la
risoluzione immediata del contratto;
16. f) L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 del
D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
17. g) L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
18. h) L’Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese
partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Articolo XXIV. Prescrizioni relative al subappalto
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 eventualmente dichiarate in sede di offerta. Gli eventuali contratti tra il Fornitore e il subappaltatore dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.
Articolo XXV. – Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”) - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all’Accordo Quadro dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo XXVI. – Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
e) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto
d’interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere b), c) ed e) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Xx.Xx.Xx. S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.
Articolo XXVII. –Clausola finale
1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Ordini di Prestazione non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Ordini di Prestazione (o di parte di essi) da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli Ordini di Prestazione e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli Ordini di Prestazione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
XX.XX.XX. S.p.A.
Il Direttore Generale f.f. (Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx)
x.xx digitalmente
RTI
3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA S.R.L.,
SERVIZI INTEGRATI - S.R.L./ STUDIO CARIANI S.R.L.
(Il Legale Rappresentante della mandataria)
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx x.xx digitalmente
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo III (Oggetto dell’Accordo Quadro), Articolo IV (Oggetto degli Ordini di Prestazione), Articolo VII (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo VIII (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo IX (Penali), Articolo XI (Cauzione), Articolo XII (Risoluzione), Articolo XIII (Recesso), Articolo XIV (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo XVII (Riservatezza), Articolo XVIII (Divieto di cessione del contratto), Articolo XIX (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo XX (Foro competente), Articolo XXI (Trattamento dei dati personali), Articolo XXII (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo XVII (Clausola finale).
RTI
3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA S.R.L.,
SERVIZI INTEGRATI - S.R.L./ STUDIO CARIANI S.R.L.
(Il Legale Rappresentante della mandataria)
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx x.xx digitalmente
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI A FAVORE DELLE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI A FAVORE DELLE
Aziende Sanitarie DELLA Regione Campania
ID-GARA: 7659584
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI A FAVORE DELLE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA
Sommario
1 Natura del servizio e quantificazione 4
2 Osservanza di leggi, regolamenti e norme 6
3 Documenti Contrattuali 7
4 Luogo di Esecuzione 7
5 Lingua ufficiale 7
6 Modalità di attivazione dei servizi professionali - emissione dell’Ordine di Prestazione 7
7 Oggetto dell’appalto 8
8 Oneri ed obblighi contrattuali 13
9 Conduzione delle attività 14
10 Responsabile Unico del Procedimento 14
11 Rappresentanza dell’Aggiudicatario 14
12 Responsabilità dell’Aggiudicatario verso l’Amministrazione Contraente 15
13 Xxxxx imputabili all’Aggiudicatario del servizio 16
14 Comunicazioni dell’Aggiudicatario 16
15 Constatazioni in contraddittorio 16
16 Condizione di efficacia del contratto - Sospensione dei servizi 17
17 Poteri dell’Aggiudicatario 17
18 Struttura operativa dell’Aggiudicatario 17
19 Corrispettivo dei servizi 18
20 Condizioni e modalità di pagamento 18
21 Cauzione 19
22 Assicurazione 20
23 Penali 20
24 Disciplina della sospensione dei servizi 21
25 Divieto di sospendere o rallentare i servizi 22
26 Divieto di sostituzione di una delle associate 22
27 Fine dei rapporti contrattuali 22
28 Incompatibilità 23
29 Spese 23
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI A FAVORE DELLE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA
Glossario e Definizioni
Di seguito si riportano le definizioni e gli acronimi maggiormente utilizzati nel presente documento.
i. Codice: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..
ii. Società Regionale per la Sanità - Xx.Xx.Xx. S.p.A.1 (di seguito “Soresa” o “Xx.Xx.Xx.”): Centrale di Committenza Regionale di cui all’articolo 3, co. 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e Soggetto Aggregatore, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che “aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle AA.SS.LL. e AA.OO., alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, agli enti anche strumentali della Regione Campania, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.”
iii. Accordo Quadro (AQ): atto stipulato tra Xx.Xx.Xx. e il Fornitore, con il quale quest’ultimo si obbliga ad erogare le prestazioni oggetto del presente appalto a favore delle Amministrazioni Contraenti, alle condizioni e nei limiti dei valori massimali e di durata indicati negli atti di gara e nell’Ordine di Prestazione.
iv. Fornitore o Aggiudicatario: soggetto che risultata aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive
l’Accordo Quadro con Xx.Xx.Xx., obbligandosi a quanto nello stesso previsto.
v. Amministrazione Contraente o Amministrazioni o Aziende Sanitarie: le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere della Regione Campania che utilizzano l’Accordo Quadro con l’emissione di Ordini di Prestazione.
vi. Ordine di Prestazione documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore, vincolante per quest’ultimo, col quale l’Amministrazione Contraente manifesta la propria volontà di acquisire le prestazioni/servizi oggetto dell’Accordo Quadro, determinandone quantità, importo e durata, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nella documentazione Tecnica prodotta dall’Aggiudicatario e che ne costituiscono parte integrante.
vii. SIAPS (Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità): piattaforma di e-procurement, raggiungibile dal sito internet Xx.Xx.Xx.: xxx.xxxxxx.xx (d’ora in poi “Sito”), nella sezione: “Accesso all’area riservata/login”.
1 Società per azioni a socio unico Regione Campania costituita ai sensi dell’art. 6, comma 15, della X.X. x. 00 xxx 00/00/0000 xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, successivamente modificato dalla L.R. n. 16/2014.
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI A FAVORE DELLE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA
1 Natura del servizio e quantificazione
Il presente appalto ha per oggetto conclusione di un “ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI A FAVORE DELLE
aziende sanitarie della regione Campania”, suddiviso in 6 lotti, il cui dettaglio è di seguito riportato. L’Accordo Quadro ha per oggetto l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (SIA) inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di opere comprese nel Programma Investimenti ex art. 20 Legge 67/1988 – III Fase, Completamento in ottemperanza a quanto previsto dal DCA (decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano) n. 91 del 06/11/2019, punto 2, lett. II.
L’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, verrà concluso con unico operatore per ciascun Lotto in gara e verrà aggiudicato mediante procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95, co. 3, lett. b), e 157 co. 1 del Codice, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida X.X.XX. n. 1 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 e del Bando-tipo n. 3 sui servizi di architettura e ingegneria approvato dalla stessa X.X.XX. con delibera n. 723 del 31 luglio 2018. L’affidamento delle prestazioni comprese nei lotti aggiudicati avviene mediante l’emissione, da parte delle Amministrazioni Contraenti, degli Ordini di Prestazione.
Numero Lotto | Oggetto del Lotto |
1 | Servizi attinenti all’architettura e ingegneria e altri servizi tecnici - A.S.L. Caserta e A.O. San Pio |
2 | Servizi attinenti all’architettura e ingegneria e altri servizi tecnici - A.S.L. Napoli 2 Nord |
3 | Servizi attinenti all’architettura e ingegneria e altri servizi tecnici - A.S.L. Napoli 3 Sud |
4 | Servizi attinenti all’architettura e ingegneria e altri servizi tecnici - A.O. dei Colli |
5 | Servizi attinenti all’architettura e ingegneria e altri servizi tecnici - A.O.U. Xxxxxxxx XX |
6 | Servizi attinenti all’architettura e ingegneria e altri servizi tecnici - A.O.R.N. A. Xxxxxxxxxx |
Gli Ordini di Prestazione emessi dalle Amministrazioni Contraenti potranno includere tutte o solo alcune delle prestazioni di seguito specificate:
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AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA
Tabella 1 - Tipologia Prestazioni
Descrizione delle Prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro |
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, il cui contenuto è disciplinato dagli articoli da 17 a 23 del D.P.R. 207/2010, ai sensi degli artt. 23, co. 3, e 216, comma 4, del Codice |
Progettazione definitiva, il cui contenuto è disciplinato dagli articoli da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010, ai sensi degli artt. 23, co. 3, e 216, comma 4, del Codice |
Progettazione esecutiva, il cui contenuto è disciplinato dagli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010, ai sensi degli artt. 23, co. 3, e 216, comma 4, del Codice |
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii (CSP) |
Direzione dei Lavori ai sensi dell’art. 101, co. 3, del Codice, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 e tutte le pertinenti norme tecniche relative alle costruzioni (DL) |
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii (CSE) |
Finalità e contenuti specifici degli affidamenti, di cui ai singoli Ordini di Prestazione, sono riportati nei rispettivi DIP o studi di fattibilità o documenti analoghi redatti dall’Amministrazione Contraente e trasmessi al Fornitore in allegato agli Ordini di Prestazione in occasione dell’affidamento dello specifico incarico.
L’appalto è disciplinato dalle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Regolamento sui LL.PP. per quanto applicabile, dal Bando di Gara e relativi allegati, nonché dall’Art. 1655 e seguenti del C.C., oltre che dalle pattuizioni contenute nei documenti contrattuali.
L’Aggiudicatario del servizio dovrà impegnarsi con la propria professionalità in modo da segnalare, con il massimo anticipo possibile, qualsiasi ipotesi di inadempimento, parziale o totale, onde consentire alle Amministrazioni Contraenti di adottare le iniziative necessarie per evitare o contenere i relativi pregiudizi.
Corrispettivo dei servizi soggetto a ribasso.
Gli importi massimi presunti dei corrispettivi professionali posti a base d’asta, per ciascun lotto, per i servizi di architettura ed ingegneria di progettazione, di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza di cui al presente Accordo Quadro, sono stati determinati, ai sensi del DM 17/06/2016, sulla base dell’importo dei lavori presunto per ciascuna categoria di opere ed ammonta, per ciascun lotto:
Lotto | Descrizione | FASE | Categoria | ID. Opere | Valore presunto progettazione | Valore presunto Lavori |
1 | A.S.L. Caserta e A.O. San Pio | Progettazione | Edilizia | E.10* | 395.840,95 € | 8.920.000,00 € |
Impianti | IA.01 | 59.000,00 € | 1.902.000,00 € | |||
Impianti | IA.02 | 121.200,00 € | 4.178.000,00 € | |||
Impianti | IA.03 | 122.900,00 € | 3.190.000,00 € | |||
Edilizia | E.22 | 261.000,00 € | 3.105.000,00 € | |||
Strutture | S.04 | 104.200,00 € | 1.725.000,00 € | |||
Totale | 1.064.140,95 € | 23.020.000,00 € | ||||
Esecuzione (DL e CSE) | 753.760,00 € | |||||
Totale presunto complessivo del Lotto | 1.817.900,95 € | |||||
2 | A.S.L. Napoli 2 Nord | Progettazione | Edilizia | E.10 | 200.180,91 € | 4.040.000,00 € |
Impianti | IA.01 | 58.852,87 € | 1.225.000,00 € | |||
Impianti | IA.02 | 103.924,67 € | 2.080.000,00 € | |||
Impianti | IA.04* | 253.507,62 € | 5.397.000,00 € | |||
Strutture | S.03 | 60.547,93 € | 1.240.000,00 € | |||
Totale | 677.014,00 € | 13.982.000,00 € | ||||
Esecuzione (DL e CSE) | 610.000,00 € | |||||
Totale presunto complessivo del Lotto | 1.287.014,00 € |
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI A FAVORE DELLE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA
3 | A.S.L. Napoli 3 Sud | Progettazione | Edilizia | E.18 | 222.863,06 € | 6.950.000,00 € |
Edilizia | E.10* | 741.562,34 € | 17.277.950,00 € | |||
Impianti | IA.02 | 225.251,60 € | 5.408.600,00 € | |||
Impianti | IA.03 | 272.032,54 € | 4.356.450,00 € | |||
Totale | 1.461.709,55 € | 33.993.000,00 € | ||||
Esecuzione (DL e CSE) | 1.775.531,81 € | |||||
Totale presunto complessivo del Lotto | 3.237.241,36 € | |||||
4 | A.O. dei Colli | Progettazione | Edilizia | E.08 | 45.000,00 € | 650.000,00 € |
Edilizia | E.17 | 34.000,00 € | 550.000,00 € | |||
Edilizia | E.20 | 150.000,00 € | 1.900.000,00 € | |||
Impianti | IA.01 | 16.000,00 € | 200.000,00 € | |||
Impianti | IA.02 | 80.000,00 € | 1.000.000,00 € | |||
Impianti | IA.03 | 65.000,00 € | 950.000,00 € | |||
Impianti | IA.04 | 60.000,00 € | 770.000,00 € | |||
Strutture | S.04* | 190.000,00 € | 2.675.000,00 € | |||
Totale | 640.000,00 € | 8.695.000,00 € | ||||
Esecuzione (DL e CSE) | 316.450,00 € | |||||
Totale presunto complessivo del Lotto | 956.450,00 € | |||||
5 | A.O.U. Xxxxxxxx XX | Progettazione | Edilizia | E.10* | 690.000,00 € | 8.179.962,38 € |
Impianti | IA.01 | 300.000,00 € | 3.302.000,00 € | |||
Impianti | IA.04 | 250.000,00 € | 2.470.000,00 € | |||
Totale | 1.240.000,00 € | 13.951.962,38 € | ||||
Esecuzione (DL e CSE) | 2.259.000,00 € | |||||
Totale presunto complessivo del Lotto | 3.499.000,00 € | |||||
6 | A.O.R.N. A. Xxxxxxxxxx | Progettazione | Edilizia | E 20* | 520.000,00 € | 7.500.000,00 € |
Impianti | IA.01 | 65.000,00 € | 900.000,00 € | |||
Impianti | IA.02 | 140.000,00 € | 2.050.000,00 € | |||
Impianti | IA.04 | 195.000,00 € | 3.100.000,00 € | |||
Strutture | S.04 | 280.000,00 € | 4.000.000,00 € | |||
Totale | 1.200.000,00 € | 17.550.000,00 € | ||||
Esecuzione (DL e CSE) | 750.000,00 € | |||||
Totale presunto complessivo del Lotto | 1.950.000,00 € | |||||
TOTALE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’AQ | 12.747.606,31 € | 111.191.962,38 € |
Gli importi a base di gara sopra indicati sono espressi in euro e sono al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
2 Osservanza di leggi, regolamenti e norme
L’aggiudicatario, sotto la sua responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, ai provvedimenti ministeriali, alle circolari interessanti il presente Accordo Quadro, ai Criteri Ambientali Minimi approvati dal Ministero dell’Ambiente ed a tutte le normative comunitarie, nazionali, regionali e locali applicabili nei progetti da elaborare.
L’aggiudicatario dovrà, inoltre, osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di servizi, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare il presente Accordo Quadro.
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3 Documenti Contrattuali
I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:
• L’Accordo Quadro, da stipularsi con l’Aggiudicatario del servizio, secondo lo schema allegato al Disciplinare di gara;
• l’Offerta tecnica ed economica presentata dall’Aggiudicatario del servizio;
• il presente Capitolato Speciale;
• L’Ordine di Prestazione, documento con il quale l’Amministrazione Contraente affida lo specifico incarico al Fornitore, indicando il dettaglio delle categorie e delle prestazioni dell’opera, determinando, ai sensi del DM 17/06/2016, il corrispettivo per i servizi professionali e assegnando la durata per l’espletamento dell’incarico.
4 Luogo di Esecuzione
A partire dall’avvio dei servizi di architettura ed ingegneria, l’Aggiudicatario potrà operare presso la propria sede, mentre tutte le riunioni, siano esse richieste dall’Aggiudicatario stesso oppure indette dal Responsabile Unico del Procedimento, si terranno presso una sede della specifica Amministrazione Contraente, di volta in volta individuata da quest’ultima.
5 Lingua ufficiale
La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, gli elaborati grafici e quant’altro prodotto da ciascun aggiudicatario dovranno essere redatti in lingua italiana.
Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall’Aggiudicatario del servizio all’ente in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.
6 Modalità di attivazione dei servizi professionali - emissione dell’Ordine di Prestazione
L’Amministrazione Contraente a favore della quale è stato aggiudicato lo specifico Lotto dell’Accordo Quadro potrà emettere uno o più Ordini di Prestazione nei confronti del concorrente aggiudicatario del lotto di proprio interesse, fino al raggiungimento del valore massimo aggiudicato per il lotto.
L’Ordine di Prestazione formalizza l’accordo tra l’Amministrazione Contraente e l’Aggiudicatario, ed è vincolante per quest’ultimo.
Con l’emissione dell’Ordine di Prestazione, l’Amministrazione Contraente manifesta la propria volontà di
acquisire le prestazioni/servizi oggetto dell’Accordo Quadro, determinandone quantità, importo e durata, nel
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rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel presente Capitolato e nella documentazione Tecnica
prodotta dall’Aggiudicatario e che ne costituiscono parte integrante.
L’Amministrazione Contraente allega all’Ordine di Prestazione almeno la seguente documentazione:
- Quadro per la determinazione del corrispettivo sulla base delle categorie e classi di prestazioni effettivamente richieste in relazione alle lavorazioni da realizzare;
- DIP o studi di fattibilità o documenti analoghi, con relativi grafici ed elaborati che permettano all’Aggiudicatario di acquisire la conoscenza delle finalità e contenuti specifici dell’affidamento.
L’Ordine di Prestazione si intende accettato dall’Aggiudicatario decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi
dall’invio a mezzo pec da parte dell’Amministrazione Contraente.
Il termine ultimo per l’esecuzione di ciascuna fase di progettazione demandata all’Aggiudicatario decorre,
pertanto, allo spirare del termine di cui sopra.
Sempre entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall’invio a mezzo pec da parte dell’Amministrazione Contraente, l’Aggiudicatario potrà opporre il proprio diniego alla richiesta dell’Amministrazione Richiedente qualora:
a) la richiesta sia difforme rispetto alle tipologie di prestazioni previste per il lotto cui si riferisce;
b) nel caso di errori materiali commessi dall’Amministrazione Contraente in sede di compilazione del Modello di Ordine di Prestazione.
In tali casi, l’Amministrazione dovrà provvedere a nuovo inoltro del Modello di Ordine di Prestazione, debitamente rettificato.
7 Oggetto dell’appalto
Oggetto dell’affidamento sono i servizi di architettura ed ingegneria di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di tutte le prestazioni accessorie per la realizzazione delle opere da eseguire di cui al precedente par. 1 e dettagliate nelle “Schede Interventi” allegate al Disciplinare di gara.
Il progetto di fattibilità tecnica economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo saranno composti da un elenco di elaborati che dovrà essere definito e concordato con il RUP dell’Amministrazione Contraente, in funzione della metodologia progettuale offerta dal concorrente aggiudicatario.
I servizi, all’occorrenza, comprenderanno anche la predisposizione di tutte le indagini a completamento di quelle esistenti, le verifiche, gli studi per il rilascio delle autorizzazioni, gli elaborati specialistici e di dettaglio e la redazione grafica degli elaborati e dei documenti necessari al fine di certificazioni ed autorizzazioni previste dalle normative vigenti, compresa la revisione degli elaborati a seguito di intervenute prescrizioni rilasciate nelle fasi autorizzative.
Resta fermo che è facoltà dell’Amministrazione Contraente, nella persona del competente RUP, richiedere gli elaborati che riterrà opportuni e necessari per la definizione compiuta del servizio di ingegneria.
L’Aggiudicatario dovrà consegnare gli elaborati dei vari livelli progettuali e del coordinatore per la sicurezza
in progettazione in almeno n. 3 (tre) copie cartacee e in formato digitale modificabile (tipo DWG, DOC,
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XLS, PWE, ecc.) nonché in formato PDF, con e senza firma digitale, su supporto digitale (tipo CD, DVD, ecc.). L’Aggiudicatario dovrà, inoltre, consegnare l’ulteriore documentazione richiesta dall’Amministrazione Contraente mediante l’emissione dell’Ordine di Prestazione.
I files consegnati su supporto digitale dovranno essere ordinati in cartelle e sottocartelle in base alla categoria di lavoro.
L’Aggiudicatario dovrà, inoltre, produrre, a sue cure e spese, le eventuali ulteriori copie cartacee e/o digitali che saranno richieste dagli eventuali Enti che dovranno emettere pareri, autorizzazioni, nulla osta e/o conferenze dei servizi.
La mancata consegna degli elaborati secondo quanto riportato nel presente capitolato comporterà la sospensione dei pagamenti del servizio e l’esecuzione in danno.
L’Aggiudicatario, inoltre, dovrà (ove richiesto dallo specifico intervento):
- proporre al competente RUP l’adozione di tutti i provvedimenti ritenuti indispensabili per l’avvio, la
redazione e la conclusione della progettazione definitiva ed esecutiva;
- proporre al competente RUP i provvedimenti più opportuni per risolvere i problemi tecnici eventualmente verificatisi durante la redazione dei livelli di progetto;
- analizzare e valutare tutti i documenti necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni e/o permessi che si dovessero rendere necessari prima dell’inizio delle attività di realizzazione dell’opera;
- partecipare a tutte le eventuali conferenze dei servizi, alle riunioni ritenute indispensabili per l’approvazione delle varie fasi progettuali presso i vari Enti/Amministrazioni, alle riunioni necessarie per la verifica e validazione delle fasi progettuali presso qualsiasi sede.
Il soggetto aggiudicatario, oltre a possedere l’esperienza necessaria per svolgere le funzioni affidategli, deve disporre della abilitazione prescritta dalla normativa italiana o, se di nazionalità straniera, dell’abilitazione corrispondente eventualmente prevista dalla normativa del Paese di appartenenza.
È in facoltà dell’Aggiudicatario, al fine di ottenere una più efficiente utilizzazione del gruppo di lavoro, di organizzare le funzioni nei modi che più ritiene necessari e di attribuire ad un unico soggetto la responsabilità di più di una delle funzioni previste dalla legge (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), a condizione che detto soggetto possieda i requisiti necessari a svolgere adeguatamente le mansioni che attengono a tutte le funzioni delle quali assume la responsabilità.
Nello svolgimento dei Servizi, il soggetto Aggiudicatario agisce nell’interesse e quale supporto delle Amministrazioni Contraenti, assicurando che il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo (a seconda dello specifico intervento) vengano realizzati nel rispetto del livello di qualità programmato.
L’Amministrazione Contraente, affidando al soggetto Aggiudicatario il servizio di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza (a seconda dello specifico intervento) intende avvalersi non soltanto delle singole prestazioni che ne fanno parte, bensì anche della più generale professionalità del gruppo di lavoro.
Risulta inclusa la produzione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti e quanto altro necessario per rendere il progetto appaltabile, ivi compresi i pareri e nulla osta da reperire.
Di ogni conseguente onere il progettista dovrà tenerne conto in sede di formulazione della propria offerta.
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La realizzazione delle opere sarà appaltata successivamente mediante gara, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di pubblici appalti.
Modalità di espletamento dell’incarico di Direzione dei Lavori
Per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo, il Direttore dei lavori dovrà attenersi alle disposizioni di cui al Regolamento approvato con DECRETO MIT, 7 marzo 2018, n. 49, al Regolamento di attuazione della Legge in materia di Lavori Pubblici e s.m.i., per quanto applicabile, sulla direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, e ad assumere la speciale responsabilità a tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento medesimo nei riguardi del direttore dei lavori.
Il Committente si riserva di impartire indirizzi e ulteriori disposizioni nel corso dello svolgimento
dell’incarico.
Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto
e al contratto.
Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi, così come previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all’articolo 21 della predetta legge.
Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal regolamento sui LL.PP., nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
Il Direttore dei lavori dovrà garantire al Responsabile Unico del Procedimento l’assistenza relativamente agli adempimenti imposti al Committente da norme cogenti; in particolare sarà cura del Direttore dei lavori, ove richiesto, proporre al Responsabile Unico del Procedimento la comunicazione per la “notifica inizio lavori” all’Amministrazione Comunale in caso di rilascio di Permesso di Costruire.
Il Direttore dei lavori dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al progetto che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse.
Il Direttore dei lavori dovrà controllare il rispetto del cronoprogramma e verificare la concreta realizzazione delle opere previste in progetto, impartendo all’impresa, le necessarie disposizioni. II mancato adempimento da parte dell’impresa, con la tempestività dovuta in relazione alla gravità dell’inadempimento, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al Responsabile Unico del Procedimento.
Il Direttore dei lavori dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell’orario di lavoro dell’impresa, propria o di un proprio collaboratore durante tutta la durata dei lavori; dovrà comunque garantire la propria personale costante presenza in cantiere e ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni particolarmente importanti e significative. Il Direttore dei lavori, anche tramite l’eventuale
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collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto.
A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovranno essere annotati sul Giornale dei Lavori, da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal direttore dei lavori e/o dai direttori operativi, le disposizioni impartite nell’espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell’impresa.
Il Direttore dei lavori verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d’opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Xxxxx Xxxxx ovvero del DURC. L’impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del Procedimento.
In particolare, il Direttore dei lavori è tenuto alla compilazione del registro del Direttore dei Lavori e a presentare al Committente periodiche relazioni e documentazioni fotografiche, con cadenza almeno mensile, sullo sviluppo dei lavori, in rapporto al programma approvato, ai costi ed agli impegni autorizzati, di segnalare le inadempienze dell’impresa, i ritardi temporali delle varie fasi operative con le soluzioni da adottare per eventuali recuperi, l’ammontare economico raggiunto di produttività del cantiere, la produttività media del cantiere, lo scostamento dello stesso rispetto al cronoprogramma.
Il Direttore dei lavori dovrà altresì garantire l’assistenza relativamente ad adempimenti imposti al Committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento, tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di eventuali riserve dell’impresa esecutrice.
Il Direttore dei lavori non può apportare nessuna variazione o addizione al progetto approvato se non è preventivamente approvata dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dal Codice dei contratti.
I componenti dell’ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del capoverso precedente. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall’aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione.
Il Direttore dei lavori è tenuto, inoltre, a supportare l’Azienda, in tutte le fasi di eventuale contenzioso che potrebbe insorgere in pendenza dell’appalto con relazioni, perizie anche giurate, assistenza ai legali di parte, ecc..
È di competenza del Direttore dei lavori ogni altro onere nascente dal presente affidamento e previsto dalla vigente normativa di riferimento sia regionale, che statale.
L’Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori,
consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.
Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
In esecuzione del presente incarico, il CSE si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti allo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori, alle prescrizioni di seguito riportate.
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Il CSE assumerà, per effetto dell’affidamento, tutti gli obblighi discendenti dall’applicazione del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di Sicurezza), con l’obbligo di informare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico.
Il CSE dovrà garantire al Responsabile Unico del Procedimento l’assistenza relativamente agli adempimenti imposti al Committente da norme cogenti; in particolare, sarà cura del coordinatore proporre in bozza al Responsabile Unico del Procedimento la comunicazione per la “notifica preliminare” di cui all’art. 99 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni per l’inoltro agli organi competenti.
Inoltre, sarà preciso obbligo del CSE disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori. Il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa.
Il CSE dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse.
Il CSE dovrà controllare il rispetto del piano di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell’attività di cantiere, impartendo all’impresa, le necessarie disposizioni. II mancato adempimento da parte dell’impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al Responsabile Unico del Procedimento e, nel caso, agli enti territorialmente competenti.
Il CSE dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell’orario di lavoro dell’impresa, propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche integrative, durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza nel e del cantiere dovrà comunque garantire la propria personale presenza costante in cantiere e ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il RUP, il CSE, anche tramite l’eventuale collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto.
A comprova del puntuale adempimento del presente affidamento, dovranno essere annotati sul Giornale dei Lavori, da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore come sopra qualificato, in ordine ai sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore medesimi, le disposizioni impartite nell’espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell’impresa.
Il CSE verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d’opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di cartellini di riconoscimento, così come da Legge, e verificherà inoltre la regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile ovvero del DURC. L’impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del Procedimento;
Il CSE dovrà inviare al RUP una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l’obbligo, per il coordinatore stesso, di segnalare le inadempienze dell’impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui all’art. 92, comma 1, lettera e, f, del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. Il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa.
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Il CSE dovrà altresì garantire l’assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento, tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di eventuali riserve dell’impresa esecutrice correlate alla sicurezza.
8 Oneri ed obblighi contrattuali
Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l’espletamento dei Servizi devono intendersi a completo carico del soggetto Aggiudicatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell’Amministrazione Contraente nei documenti contrattuali.
In particolare, è fatto obbligo ed onere a carico del soggetto Aggiudicatario, a titolo esemplificativo, svolgere le seguenti attività:
a) mantenere la composizione minima del gruppo di lavoro nominativamente indicato in Offerta, salvo nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto Aggiudicatario o da questo non prevedibili; resta facoltà del soggetto Aggiudicatario di incrementare con ulteriori figure il gruppo di lavoro senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione Contraente;
b) provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento dei documenti da lui stesso prodotti che risultino errati, ancorché approvati dall’Amministrazione Contraente;
c) considerare inclusi nell’importo offerto anche gli oneri e le spese non specificatamente indicati, ma
comunque necessari per l’esecuzione dei Servizi.
Resta inteso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per l’ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico del soggetto Aggiudicatario.
Al fine di ottimizzare la tempistica di redazione della progettazione, la Stazione Appaltante si riserva l’avvio
anticipato del servizio.
I tempi per lo svolgimento delle eventuali integrazioni e/o adeguamenti agli elaborati presentati dall’aggiudicatario, a seguito di richiesta del Responsabile del Procedimento non dovranno superare i 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi (salvo diverso termini concordato con il RUP) a partire dalla data di comunicazione da parte del competente Responsabile del Procedimento di richiesta di adeguamento degli elaborati oggetto di integrazione e/o modifica per ogni singola fase progettuale.
I diversi livelli di progetto saranno sottoposti a verifica da parte del soggetto preposto al controllo. La verifica andrà effettuata sui documenti progettuali previsti dalla normativa vigente per la fase di progettazione definitiva/esecutiva, indicati dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dalle specifiche prestazionali per la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo.
Lo svolgimento delle attività di verifica sarà documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il soggetto preposto alla verifica.
Il rapporto conclusivo del soggetto incaricato della verifica dovrà riportare le risultanze dell’attività svolta
ed attestare la validabilità dei livelli di progetto.
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9 Conduzione delle attività
La conduzione delle attività per l’espletamento del servizio di cui al presente Capitolato e l’alta vigilanza sulla corretta esecuzione del Contratto da parte dell’Aggiudicatario, è esercitata dalle singole Amministrazioni Contraenti le quali eseguiranno la conduzione delle attività tramite il competente Responsabile Unico del Procedimento.
10 Responsabile Unico del Procedimento
Ciascuna Amministrazione Contraente che aderirà all’Accordo Quadro dovrà provvedere alla nomina di un Responsabile Unico del Procedimento al quale sarà demandato il compito di effettuare verifiche analoghe a quelle di cui all’Art. 1662 del Codice Civile e di controllare la perfetta osservanza da parte del soggetto Aggiudicatario, di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali, nel D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Ciascuna Amministrazione Contraente indicherà altresì il nominativo di un Supporto al Responsabile Unico del Procedimento per le ipotesi di impedimento o di assenza del RUP.
In particolare, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a:
a) seguire lo svolgimento dei Servizi, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali;
b) controllare ed attestare la corrispondenza con la eventuale Offerta migliorativa sia in termini di espletamento delle attività sia in termini di controllo del numero e di qualifica delle unità di persone impiegate e sia la loro utilizzazione secondo criteri di efficienza ed efficacia;
c) evidenziare le deficienze riscontrate nell’esecuzione del Servizio, i ritardi e le altre eventuali
inadempienze riscontrate.
Per l’espletamento dei sopracitati compiti, il Responsabile Unico del Procedimento avrà diritto, in qualsiasi momento, ad accedere ai luoghi nei quali il soggetto Aggiudicatario svolge la sua attività.
La presenza del personale dell’Amministrazione Contraente, i controlli e le verifiche da essa eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da essa emanate non liberano il soggetto Aggiudicatario dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona esecuzione del Servizio ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.
11 Rappresentanza dell’Aggiudicatario
L’Aggiudicatario, all’atto della stipula dell’Accordo Quadro, deve comunicare il nominativo dello specialista indicato come Capo Progetto.
Si precisa che non è sostituibile con altro soggetto diverso da quello indicato in sede di offerta a meno di casi di forza maggiore. La sua nomina è quindi un atto dovuto per l’assunzione delle relative responsabilità, il cui inadempimento costituisce causa di risoluzione del Contratto.
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Sempre in sede di stipula il soggetto Aggiudicatario indicherà altresì il nominativo di un vicario per i casi di impedimento temporaneo o di assenza, che sia in possesso dei requisiti offerti in Gara.
A far data dalla consegna del servizio e per tutto il tempo di espletamento del servizio, il soggetto incaricato quale Xxxx Progetto dovrà notificare per iscritto, con congruo anticipo, al competente Responsabile Unico del Procedimento i periodi di assenza.
Il soggetto Aggiudicatario dovrà avere piena conoscenza delle norme e condizioni che disciplinano il rapporto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione dei Servizi. Tutte le comunicazioni rivolte all’Amministrazione Contraente, sia in ordine allo svolgimento dei servizi, che in merito alla contabilizzazione delle prestazioni, dovranno essere inviate unicamente da detto soggetto e dovranno essere effettuate per iscritto. In mancanza non avranno alcuna efficacia contrattuale.
L’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di chiedere al soggetto Aggiudicatario la sostituzione del Capo Progetto sulla base di valida motivazione.
12 Responsabilità dell’Aggiudicatario verso l’Amministrazione
Contraente
L’Aggiudicatario del servizio è responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione dei Servizi, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
È precipua responsabilità dell’Aggiudicatario del servizio richiedere tempestivamente all’Amministrazione Contraente eventuali chiarimenti circa la corretta interpretazione dei documenti contrattuali che fossero necessari o utili per la corretta esecuzione dei Servizi.
L’aggiudicatario del servizio sarà responsabile dei danni che l’Amministrazione Contraente fosse tenuta a risarcire agli Appaltatori a seguito di interventi dell’Aggiudicatario del servizio non improntati ai criteri interpretativi di cui agli articoli che precedono.
L’osservanza delle norme e delle prescrizioni anzidette, i controlli eseguiti dall’Amministrazione Contraente sullo svolgimento dei Servizi e l’eventuale approvazione da parte della stessa di procedure adottate o di elaborati prodotti dall’Aggiudicatario del servizio, non limitano né riducono la sua piena e incondizionata responsabilità.
L’Aggiudicatario del servizio dovrà correggere, integrare o rielaborare i documenti da lui prodotti che risultassero inesatti, incompleti, imprecisi o eseguiti in difformità dagli standard usualmente adottati a livello internazionale per l’esecuzione delle attività di redazione della progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza, sempre che tali difetti o difformità vengano comunicati dal Responsabile Unico del Procedimento all’Aggiudicatario.
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13 Xxxxx imputabili all’Aggiudicatario del servizio
La responsabilità per sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose dell’Aggiudicatario o
del suo personale, sarà sempre da intendersi a carico dello stesso.
14 Comunicazioni dell’Aggiudicatario
a. Comunicazioni dell’Aggiudicatario all’Amministrazione Contraente
L’Aggiudicatario del servizio deve indirizzare ogni sua comunicazione al competente Responsabile Unico
del Procedimento esclusivamente per iscritto, tramite il rappresentante dell’Aggiudicatario (solo a mezzo PEC).
L’Aggiudicatario è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati tecnici/amministrativi e/o istruzioni, che siano di competenza dell’Amministrazione Contraente di cui abbia bisogno per l’esecuzione dei Servizi.
Eventuali contestazioni che l’Amministrazione Contraente intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate per iscritto al rappresentante dell’Aggiudicatario entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento (solo a mezzo PEC), intendendosi altrimenti che le stesse sono state accettate integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine l’Amministrazione Contraente decade dal diritto di avanzarne.
Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dei Servizi dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre cinque giorni dal suo verificarsi.
L’Aggiudicatario dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro
corretta comprensione, da adeguata documentazione.
b. Comunicazioni dell’Aggiudicatario agli Appaltatori.
L’Aggiudicatario è tenuto a fornire all’Appaltatore esecutore dei lavori ogni spiegazione e/o informazione
utile alla comprensione del progetto.
L’Aggiudicatario deve indirizzare ogni sua comunicazione agli Appaltatori esclusivamente per iscritto (solo a mezzo PEC), tramite un suo responsabile. Nel caso di urgenti necessità è consentito che il responsabile dell’Aggiudicatario dia spiegazioni orali agli Appaltatori, a patto che facciano seguire, non appena possibile, una conferma scritta (solo a mezzo PEC) delle spiegazioni orali fornite.
15 Constatazioni in contraddittorio
Ciascuno dei contraenti si impegna ad aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare in
contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento dei Servizi.
Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile dell’omissione.
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AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA
L’Aggiudicatario deve segnalare (a mezzo PEC) in particolare e tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell’esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua opera o condizionarla.
16 Condizione di efficacia del contratto - Sospensione dei servizi
L’Amministrazione Contraente potrà, in qualsiasi momento ed in caso di necessità, autorizzare oppure disporre per iscritto (anche a mezzo PEC) sospensioni temporanee dell’esecuzione dei Servizi, con un preavviso all’Aggiudicatario di 15 giorni.
In tale caso si applicheranno le pattuizioni contenute di cui al par. 25.
L’Aggiudicatario dovrà tempestivamente dare comunicazione scritta all’Amministrazione Contraente (anche a mezzo PEC) non appena a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero provocare una sospensione delle attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
17 Poteri dell’Aggiudicatario
Ogni atto dell’Aggiudicatario che possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, determinare variazioni dell’importo totale delle opere, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte progettuali/architettoniche acclarate dagli elaborati facenti parte delle fasi progettuali, deve essere preventivamente ed esplicitamente autorizzato per iscritto (a mezzo PEC) dall’Amministrazione Contraente attraverso il competente Responsabile Unico del Procedimento.
18 Struttura operativa dell’Aggiudicatario
La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere quella indicata in Offerta.
L’impegno dei componenti del Gruppo di Lavoro non potrà essere inferiore a quello indicato in Offerta. Non sono ammesse sostituzioni di detto personale, salvo casi di impedimenti non riconducibili a colpa dell’Aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili al momento della consegna dell’Offerta.
È possibile incrementare il gruppo di lavoro in qualsiasi momento, senza alcun onere aggiuntivo per
l’Amministrazione Contraente.
Prima dell’avvio del termine per l’espletamento della progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l’Aggiudicatario dovrà eseguire una verifica congiunta con il competente Responsabile Unico del Procedimento in merito all’effettiva disponibilità da parte del personale da impiegare per il servizio previsto in Offerta.
Qualora le verifiche anzidette indicassero l’oggettiva indisponibilità del personale indicato in Offerta a causa di impedimenti non riconducibili a colpa dell’Aggiudicatario o da questo non prevedibili al momento della consegna dell’Offerta, l’Aggiudicatario dovrà proporre tempestivamente all’Amministrazione Contraente i candidati sostitutivi che verranno valutati secondo quanto disposto dal successivo comma.
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI A FAVORE DELLE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA
Prima di procedere ad eventuali sostituzioni nel gruppo di lavoro, l’Aggiudicatario si impegna a proporre tempestivamente all’Amministrazione Contraente specialisti con qualificazioni almeno pari a quelle degli specialisti da sostituire. L’Amministrazione Contraente valuterà detti specialisti sulla base degli stessi criteri utilizzati per la valutazione delle Offerte e si riserva il diritto di rifiutare gli specialisti non ritenuti idonei.
L’Amministrazione Contraente comunicherà per iscritto all’Aggiudicatario le sue determinazioni al riguardo
entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di sostituzione completa di Curriculum Vitae del candidato.
Qualora all’Aggiudicatario non pervenga alcuna comunicazione entro il termine sopra indicato, il candidato si intende accettato.
L’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di chiedere all’Aggiudicatario la sostituzione di uno o più
componenti del gruppo di lavoro, sulla base di congrua motivazione.
I soggetti indicati dall’Aggiudicatario a presenziare, nei limiti delle rispettive competenze, alle attività di verifica della progettazione, dovranno essere in possesso, per tutto il periodo nel quale presteranno la loro attività, dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalle leggi vigenti. In caso di perdita dei requisiti dovranno essere immediatamente sostituiti da personale parimenti qualificato.
La qualità del gruppo di lavoro costituisce elemento essenziale e determinante dell’appalto e pertanto l’Aggiudicatario, pena la risoluzione, è tenuto ad osservare quanto previsto dal presente articolo con la massima diligenza.
19 Corrispettivo dei servizi
Le tariffe indicate in Offerta per il calcolo dei corrispettivi dei Servizi si intendono comprensive di tutti gli oneri (inclusi i versamenti alla Cassa di previdenza professionale, quando previsti) e le spese, sia dirette che indirette, di qualsiasi natura e genere, che l’Aggiudicatario del servizio dovrà sostenere per la esecuzione dei Servizi stessi, nonché dell’utile di impresa.
Restano esclusi il contributo previdenziale Inarcassa e l’Iva come per legge.
Il corrispettivo complessivamente dovuto per l’esecuzione dei Servizi sarà quello risultante dall’Offerta che
fa parte integrante dei documenti contrattuali.
Il corrispettivo complessivamente dovuto per l’esecuzione dei Servizi si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio e resterà invariato anche se il costo complessivo dei lavori dovesse aumentare o diminuire fino al 20% dell’importo posto a base d’appalto.
Eventuali variazioni di maggiore entità determineranno un adeguamento del corrispettivo dei Servizi, in aumento o in diminuzione, in proporzione alla percentuale di variazione dell’importo dei lavori, detratta l’aliquota del 20%.
20 Condizioni e modalità di pagamento
Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto di servizi sarà effettuato in soluzioni come di seguito specificato (in relazione alle prestazioni effettivamente richieste per lo specifico intervento):
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AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA
I. Progetto di fattibilità tecnica ed economica:
50% della parcella dovuta dopo la consegna degli elaborati progettuali definitivi, previa espressa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, e 50% della parcella dovuta dopo l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte dell’Amministrazione Contraente;
II. Progetto definitivo:
50% della parcella dovuta dopo la consegna degli elaborati progettuali definitivi, previa espressa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, e 50% della parcella dovuta dopo l’approvazione del progetto definitivo da parte dell’Amministrazione Contraente;
III. Progetto esecutivo:
50% della parcella dovuta dopo la consegna degli elaborati progettuali definitivi, previa espressa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, e 50% della parcella dovuta dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Amministrazione Contraente;
IV. Direzione dei Lavori e CSE:
90% della parcella dovuta in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori e 10% restante, ad approvazione del collaudo tecnico/amministrativo.
Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali. Il prezzo del contratto sarà quello a base di gara decurtato del ribasso offerto.
N.B.: L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non procedere nel rapporto contrattuale con l’aggiudicatario nella fase di esecuzione dei lavori, qualora, per qualsiasi ragione, non venga concesso il finanziamento dell’opera progettata. In tal caso, il rapporto contrattuale si concluderà con il solo pagamento delle prestazioni correlate alle fasi progettuali eseguite. La partecipazione alla procedura di gara da parte degli operatori economici equivale ad accettazione della presente clausola.
21 Cauzione
L’Aggiudicatario del servizio, prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, deve costituire cauzione definitiva, nella misura e con le modalità stabilite dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pena la decadenza dall’aggiudicazione.
L’Amministrazione, in caso di risoluzione del contratto, potrà escutere la garanzia a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
La cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del Codice, deve espressamente contenere dichiarazione del garante
di:
- rinunciare al termine semestrale previsto al comma 2, art. 1957 c.c.;
- rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- obbligarsi a versare direttamente all’Amministrazione committente su semplice richiesta della stessa, entro il termine massimo di 15 giorni, senza eccezioni e ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta dall’Amministrazione medesima;
La cauzione sarà svincolata nella misura e con le modalità stabilite dal D. Lgs.50/2016 e s.m.i..
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22 Assicurazione
L’Aggiudicatario dovrà stipulare, ai sensi dell’art. 1891 c.c. ed in favore dell’Amministrazione Contraente, una polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile derivante dalla esecuzione del Contratto per un massimale pari a due volte e mezzo il valore dell’appalto, per sinistro, per tutta la durata contrattuale e fino alla data dell’emissione dell’atto finale di validazione del progetto esecutivo.
Inoltre, la copertura assicurativa deve coprire la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di competenza ai sensi dell’art. 24, co.4, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della Amministrazione Contraente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi durante l’esecuzione dei lavori fino al collaudo.
Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico dell’Aggiudicatario che dovrà consegnare, prima della stipula del Contratto, copia della polizza stessa unitamente al relativo certificato di Assicurazione.
L’Aggiudicatario dovrà consegnare ogni anno all’Amministrazione Contraente copia dei Certificati di Assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza fino al certificato di collaudo di realizzazione dei lavori.
In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, l’Amministrazione Contraente potrà provvedere direttamente al pagamento, per poi recuperarli.
Nel caso in cui l’Aggiudicatario avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso della sua attività con un massimale superiore a un milione di Euro per sinistro, dovrà comunque fornire la documentazione di cui sopra, attestando nel certificato che un importo almeno pari a un milione di Euro per sinistro è destinato alla copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del Contratto, e che è vincolato al rispetto dell’art. 1891 c.c.
23 Penali
La qualità dei Servizi forniti sarà verificata dal competente Responsabile Unico del Procedimento.
Obiettivo comune del contraente è l’attuazione di provvedimenti finalizzati all’eliminazione o alla riduzione dell’entità o della frequenza delle non conformità, intervenendo nei modi più opportuni e con la massima tempestività.
L’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell’Aggiudicatario penali proporzionate alla gravità delle non conformità.
L’applicazione di dette penali non pregiudica la possibilità per l’Amministrazione Contraente di rivalersi nei confronti dell’Aggiudicatario per i danni eventualmente derivanti da non conformità nella realizzazione dei Servizi.
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Le non conformità rispetto alle specifiche per la realizzazione dei Servizi ed ai livelli di qualità prescritti sono classificate secondo due livelli di gravità decrescente, definiti come segue:
a) Critiche: qualora determinino livelli di qualità dei Servizi inferiori alle pattuizioni, con conseguenze dirette sulla regolare esecuzione dei lavori del complesso;
b) Importanti/Secondarie: qualora determinino livelli di qualità dei Servizi inferiori alle pattuizioni, con possibili o senza conseguenze sulla regolare esecuzione dei lavori del complesso.
Sono considerate non conformità Critiche:
▪ la mancata partecipazione del Capo Progetto alle riunioni di verifica con il verificatore del progetto ed alle altre riunioni indette dal Responsabile Unico del Procedimento, salvo quando il motivo della mancata partecipazione sia stato previamente comunicato al Responsabile Unico Procedimento e da questo accettato;
▪ il mancato rispetto da parte del Capo Progetto o comunque dell’Aggiudicatario dei seguenti adempimenti: (mancata organizzazione delle attività con il RUP); (mancato rispetto del termine di dieci giorni per adeguare gli elaborati progettuali a seguito di comunicazione del RUP, sia in fase di progettazione definitiva/esecutiva che in fase di verifica); (mancata o tardiva comunicazione della sostituzione degli specialisti nell’ambito del Gruppo di Lavoro);
▪ il mancato rispetto del cronoprogramma di progettazione in relazione alla redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo;
▪ il mancato rispetto dei termini per la consegna degli elaborati.
Per ciascuna non conformità, sarà applicata una penale giornaliera pari a:
• in caso di non conformità Critica, identificata a seguito dei controlli periodici di cui sopra o identificata direttamente dall’Amministrazione Contraente in qualsiasi momento, sarà applicata una penale giornaliera pari all’1 per mille del corrispettivo professionale;
• in caso di non conformità Importante/Secondaria, identificata a seguito dei controlli periodici di cui sopra o identificata direttamente dall’Amministrazione Contraente in qualsiasi momento, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille del corrispettivo professionale.
L’applicazione delle penali sarà effettuata con detrazione dai corrispettivi per i Servizi in occasione del pagamento successivo alla decisione in merito all’applicazione di una sanzione, o richiedendo direttamente al professionista il pagamento diretto.
24 Disciplina della sospensione dei servizi
In caso di interruzione per forza maggiore, sopraggiunta prima dell’emissione del verbale di verifica finale, dovrà essere sospeso anche il servizio di progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui al presente capitolato. Per i componenti del gruppo di lavoro che risulteranno impiegati nello svolgimento dei Servizi al momento della comunicazione della sospensione, l’Amministrazione Contraente riconoscerà all’Aggiudicatario i corrispettivi per le attività svolte, con ricorso alle tabelle professionali e l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara, dovuti fino al termine del periodo di preavviso. Durante il periodo di sospensione, l’Amministrazione Contraente potrà richiedere esplicitamente
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all’Aggiudicatario di svolgere determinate attività, da remunerare previo accordo tra le parti. Tali eventuali attività non riducono la durata totale della sospensione.
Ove la sospensione perduri oltre novanta giorni, il contratto tra l’Amministrazione Contraente e l’Aggiudicatario deve intendersi risolto, a meno l’Amministrazione Contraente proponga, e l’Aggiudicatario accetti, di riprendere il Servizio.
In caso di sospensione e/o rinuncia alla realizzazione dei lavori per volontà dell’Amministrazione Contraente, secondo quanto previsto al par. 16, dovranno essere sospesi anche i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
Per i componenti del gruppo di lavoro che risulteranno impiegati nello svolgimento dei Servizi al momento della comunicazione della sospensione, l’Amministrazione contraente riconoscerà all’Aggiudicatario del servizio i corrispettivi di cui al par. 19 dovuti fino al termine del periodo di preavviso. Durante il periodo di sospensione l’Amministrazione contraente potrà richiedere esplicitamente all’Aggiudicatario del servizio di svolgere determinate attività, da remunerare previo accordo tra le parti. Tali eventuali attività non riducono la durata totale della sospensione. Qualora la sospensione duri più di 90 giorni, l’Aggiudicatario potrà chiedere il recesso.
25 Divieto di sospendere o rallentare i servizi
L’Aggiudicatario non può sospendere o rallentare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso,
nemmeno quando siano in atto controversie con l’Amministrazione Contraente.
Detto divieto non opera nel caso di ritardato o mancato pagamento del corrispettivo non supportato dalla contestazione di un inadempimento. In tal caso l’Aggiudicatario dovrà comunicare al competente Responsabile Unico del Procedimento la sua intenzione di sospendere o ritardare i Servizi, fissando un termine che non potrà essere inferiore a 20 giorni lavorativi.
La sospensione o il rallentamento dei Servizi per decisione unilaterale dell’Aggiudicatario costituiscono inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell’Aggiudicatario qualora questi, dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato dall’Amministrazione Contraente, a mezzo PEC, non vi abbia ottemperato. Il termine decorre dal ricevimento della PEC. In tale ipotesi, restano a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
26 Divieto di sostituzione di una delle associate
Qualora l’appalto fosse assunto da un raggruppamento temporaneo è fatto divieto di modificare la composizione del raggruppamento, salvo quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
27 Fine dei rapporti contrattuali
Terminate le opere ed emesso il verbale di collaudo provvisorio dei lavori, verrà redatto fra le parti il verbale di fine dei rapporti contrattuali.
Il predetto verbale avrà le seguenti funzioni e conseguenze:
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI A FAVORE DELLE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA
a) di documento finale nei rapporti contrattuali;
b) di autorizzazione allo svincolo della garanzia.
La fine del rapporto contrattuale avverrà anche nella ipotesi prevista all’ultimo comma del par.
20.
28 Incompatibilità
Per l’Aggiudicatario, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza.
L’Aggiudicatario del servizio si impegna, per l’intera durata dei lavori, a non partecipare agli appalti e agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali svolgerà l’attività di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, per conto dell’Appaltatore dei lavori di cui ai presenti Servizi, agli appalti e agli eventuali subappalti o cottimi di Direzione lavori, verifica e servizi accessori per conto dell’Appaltatore dei servizi ulteriori di cui ai presenti Servizi; l’incompatibilità si estende ad ogni soggetto controllato, controllante o collegato al Soggetto affidatario del presente incarico. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti del Soggetto affidatario nonché ai direttori operativi e agli ispettori di cantiere.
29 Spese
Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti al presente contratto cedono a carico
dell’aggiudicatario.
S’intendono, altresì, a carico del Soggetto affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere
necessario per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente Capitolato.
ALLEGATI
- Modello ORDINE DI PRESTAZIONE
Rapporto di verifica
Nome file Accordo Quadro RTI 3TI PROGETTI ITALIA SPA_Lotto 1.pdf.p7m
Data di verifica 12/07/2021 13:22:02 UTC
Versione CAPI 6.4.5
Livello | Firmatario | Autorità emittente | Pagina Esito |
1 | Xxxxxxx Xxxxxxxx | CN=InfoCert Firma Qualificata ... | 2 |
2 | XXXXXXX XXXXX | CN=InfoCamere Qualified Electr... | 3 |
Appendice A | 4 |
Esito
Firma valida
La firma è in formato CADES-BES La firma è integra
Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 12/07/21 15.22
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 07/07/2021 14:39:23 UTC Validazione certificato eseguita tramite OCSP
Il certificato ha validità legale
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) xxxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx/xxx/XXX-XX.xxx
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dettagli certificato
Nome Cognome soggetto: Xxxxxxx Xxxxxxxx Seriale: 013cea11
Organizzazione: NON PRESENTE Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-XXXXXX00X00X000X
Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies:
1.3.76.36.1.1.1,CPS URI: xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxx, 1.3.76.24.1.1.2,
0.4.0.194112.1.2,
Validità: da 05/11/2020 07:55:01 UTC a 29/11/2023 22:59:59 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device) Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) xxxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx/xxx/XXX-XX.xxx
Esito
Firma valida
La firma è in formato CADES-BES La firma è integra
Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 12/07/21 15.22
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 06/07/2021 13:34:26 UTC Validazione certificato eseguita tramite OCSP
Il certificato ha validità legale
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) xxxxx://xx.xxxxxxxxxx
.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dettagli certificato
Nome Cognome soggetto: XXXXXXX XXXXX Seriale: 02fa4f
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-XXXXXX00X00X000X
Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A
.,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies:
0.4.0.194112.1.2,
1.3.76.14.1.1.30,CPS URI: xxxxx://xx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx, 1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,
Validità: da 03/03/2021 08:15:35 UTC a 03/03/2024 00:00:00 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device) Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) xxxxx://xx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx/xxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx
Appendice A 4
Certificati delle autorità radice (CA)
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Seriale: 01
Organizzazione: InfoCamere S.C.p.A. Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A
.,C=IT
Validità: da 04/12/2019 09:49:37 UTC a 04/12/2035 10:49:37 UTC