Contract
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E L'UTILIZZO DELL'ALBO DEI FORNITORI PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DEL COMUNE DI LANDRIANO
Art. 1 - Istituzione degli elenchi di operatori economici da invitare alle procedure di affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria
1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e tenuta degli Elenchi di operatori economici che possono essere invitati alle procedure negoziate, o individuati per la richiesta di preventivi nel caso di affidamento diretto, di contratti pubblici di prestazioni di servizi di architettura e ingegneria e servizi tecnici.
2. Gli elenchi di operatori economici sono costituiti nelle seguenti classi:
1) Elenco operatori economici per servizi di architettura e ingegneria e servizi tecnici fino a
40.000 €
2) Elenco operatori economici per servizi di architettura e ingegneria e servizi tecnici tra 40.001
€ e fino a 75.000 €
3) Elenco operatori economici per servizi di architettura e ingegneria e servizi tecnici oltre
75.000 € fino a soglia;
È facoltà del Comune di Landriano istituire gli elenchi per tutte e/o solo alcune delle categorie/prestazioni di affidamento sopra indicate compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio dell'ente. È in ogni caso possibile, al fine di attuare la corretta gestione delle procedure di affidamento, accedere ad elenchi di operatori economici istituiti da altri enti pubblici e/o soggetti aggregatori competenti.
3. L’aggiornamento degli Elenchi è effettuato con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico. Gli Elenchi presentano carattere aperto, pertanto, gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento possono richiedere l’iscrizione in qualsiasi momento. Si procederà all’aggiornamento degli Elenchi degli operatori economici con cadenza annuale. La tenuta, l’aggiornamento e la gestione degli Elenchi sono affidati al Servizio Tecnico del Comune di Landriano.
Art. 2 - Ambito di applicazione
1. Il Comune di Landriano procede, sia nel caso di affidamenti diretti da parte del RUP sia nel caso di procedure negoziate previste dal codice appalti, ad individuare gli operatori economici dagli elenchi istituiti, secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida n. 4 della Autorità Nazionale Anticorruzione, ultimo aggiornamento.
2. L’iscrizione dell’operatore economico negli Elenchi istituiti, non costituisce in alcun modo titolo per pretendere l’affidamento di contratti pubblici di prestazioni di servizi di architettura e ingegneria; pertanto, il Comune di Landriano non è in alcun modo vincolato nei confronti degli operatori economici iscritti.
Art. 3 - Preventiva pubblicazione di avviso pubblico per la iscrizione negli elenchi di operatori economici
1. La formazione degli Elenchi di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso pubblico, da pubblicarsi all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Landriano per almeno 60 (sessanta) giorni consecutivi, fatte salve ulteriori forme di pubblicità se ritenuto opportuno.
2. Detto avviso pubblico riporta le seguenti indicazioni:
- modalità per la presentazione delle domande di iscrizione da parte degli interessati;
- le categorie/prestazioni e le classi (fasce di importo) in cui è suddiviso l'elenco, in ragione delle soglie di valore economico degli affidamenti stabilite dal codice appalti, e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria/prestazione e/o fascia di importo economico del valore di affidamento.
- i requisiti che i soggetti interessati devono possedere per ottenere l’iscrizione allo specifico elenco;
- l'elenco della eventuale documentazione che deve essere allegata alla domanda di iscrizione negli elenchi a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.
Gli elenchi, una volta divenuto esecutivo il provvedimento dirigenziale di approvazione, vengono pubblicati all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Landriano per la durata di 15 giorni; detta pubblicazione viene effettuata sia in sede di prima istituzione degli elenchi che per i successivi aggiornamenti. Sul sito internet sarà comunque sempre visibile in un’apposita sezione dedicata.
3. L’iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza limitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente il Comune rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.
4. L'ufficio competente procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell’istanza.
Art. 4 - Requisiti per l’iscrizione agli Elenchi di operatori economici per i servizi di architettura e ingegneria
1. Gli operatori economici che richiedono l’iscrizione ad uno specifico Elenco devono essere in possesso dei requisiti generali e professionali previsti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione, come indicati nell’avviso pubblico di costituzione dell’elenco e sui modelli per l’iscrizione, resi disponibili in maniera permanente sul sito internet del Comune.
Gli operatori economici presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA debbono essere iscritti nel corrispondente Elenco del Comune di Landriano, se istituito, potendo essi ricevere affidamento di contratti pubblici mediante Ordine Diretto o Trattativa su MEPA. Pertanto, detti operatori, al momento della richiesta di iscrizione nello specifico Elenco comunale dovranno indicare l'iscrizione al MEPA.
2. Al fine di essere iscritti agli Elenchi verranno richiesti i seguenti requisiti di qualificazione, per le classi individuate come segue:
a) per importi inferiori ad € 40.000,00: Iscrizione all’Albo professionale di appartenenza. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali di cui all'allegato XVI al d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
b) per importi pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori ad € 75.000,00 Euro: oltre ai requisiti di cui al precedente punto a), anche di aver svolto regolarmente a favore di Enti pubblici o soggetti privati, nei tre anni precedenti la data di presentazione al Protocollo del Comune della richiesta di iscrizione all’Albo, incarichi professionali aventi ad oggetto prestazioni ricomprese tra quelle della categoria/prestazione per cui si chiede l’iscrizione per un importo pari o superiore ad a € 40.000,00;
c) per importi pari o superiori a € 75.000,00 Euro e fino alla soglia comunitaria: oltre ai requisiti di cui al precedente punto a), anche di aver svolto regolarmente a favore di Enti pubblici o soggetti privati, nei tre anni precedenti la data di presentazione al Protocollo del Comune della richiesta di iscrizione all’Albo, incarichi professionali aventi ad oggetto prestazioni ricomprese tra quelle della categoria/prestazione per cui si chiede l’iscrizione per un importo pari o superiore ad € 75.000,00.
3. Gli operatori iscritti possono essere inviati in ogni momento a documentare la permanenza dei requisiti di cui al presente articolo. È facoltà del responsabile del procedimento ovvero del Responsabile del Settore Tecnico, al momento dell’invito ad una specifica procedura di affidamento del contratto pubblico, il possesso del requisito richiesto: detto requisito deve essere posseduto alla
data della lettera d’invito; anche gli ulteriori requisiti speciali di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa o professionale allorché previsti dalle norme di legge o dalle linee guida ANAC oppure nel caso in cui il servizio da espletare richiedano all’operatore economico affidatario determinate capacità per la corretta e migliore esecuzione degli interventi debbono essere posseduti dall'operatore economico nel momento in cui esso è invitato a partecipare alla procedura.
Gli operatori iscritti agli elenchi sono tenuti a comunicare all’Amministrazione comunale qualsiasi variazione nel possesso dei requisiti generali o professionali e/o qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato in sede di iscrizione agli elenchi. La comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi della predetta variazione, pena la cancellazione all’elenco e il non inserimento nello stesso per un anno dalla data di cancellazione.
Art. 5 - Presentazione delle domande di iscrizione e adempimenti successivi
1. Le domande, sottoscritte dal professionista o persona giuridica avente titolo, secondo il fac-simile predisposto e reso sempre disponibile sul sito internet del Comune, di richiesta di iscrizione ad uno o più Elenchi e per determinate categorie/prestazioni sono inoltrate al protocollo comunale entro il termine di scadenza indicato nell’avviso pubblico.
2. I competenti uffici comunali provvederanno alla verifica d’ufficio, a campione, dei requisiti autocertificati e comunica agli operatori richiedenti l’eventuale rigetto della domanda, evidenziando in questo caso i motivi che ostano all’accoglimento. La comunicazione di accoglimento della domanda di iscrizione avviene con la pubblicazione dell’Elenco nel sito istituzionale e nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente.
3. L’iscrizione può essere richiesta per più categorie/prestazioni e per diversi importi. L’iscrizione avverrà limitatamente alla/e categoria/e e/o prestazione/i richiesta/e.
4. L’Amministrazione provvede alla revisione dell’Elenco o della parte di esso, nonché al suo aggiornamento con l’inserimento delle nuove iscrizioni o di modifica delle precedenti con cadenza annuale. Per le domande presentate dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, gli operatori economici richiedenti in possesso dei requisiti vengono inseriti nell’Elenco entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Art. 6 - Cancellazione dagli elenchi
1. La cancellazione dagli elenchi è disposta d’ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente articolo 4 o quando l’iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero quando l’iscritto sia soggetto a procedura di liquidazione o abbia cessato l’attività, nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia.
2. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale dispone, su segnalazione del dirigente competente, la cancellazione da/gli elenchi nei seguenti casi:
• mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo;
• perdita di uno o più requisiti in ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti;
• qualora si siano resi responsabili di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate in precedenza o di errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
• qualora abbiano in corso contenziosi con il Comune discendenti da contratti conclusi con il medesimo.
3. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato.
Art. 7 - Procedura per la cancellazione
1. Nei casi previsti dall’articolo precedente, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico dà comunicazione al professionista o legale rappresentante della persona giuridica avente titolo, a mezzo posta elettronica certificata, dei fatti addebitati, assegnando il termine di dieci giorni per le controdeduzioni.
Trascorsi almeno trenta giorni dalla scadenza di tale termine, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall’Elenco.
2. Le determinazioni del Dirigente devono essere rese note alla professionista o soggetto giuridico interessato, a mezzo PEC, entro venti giorni dall’adozione del provvedimento di cancellazione.
Art. 8 – Modalità di utilizzo dell’elenco
1. Il Responsabile del procedimento individua gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, rispettando il principio della rotazione, attraverso l’effettuazione del sorteggio tra gli operatori economici iscritti nella categoria/prestazione ricomprendente l’oggetto dell’affidamento.
2. Il sorteggio di cui al presente articolo potrà essere svolto o attraverso una estrazione casuale realizzata dal sistema informatico adottato per la gestione dell'Albo fornitori oppure in modalità manuale attraverso una estrazione di numeri progressivi precedentemente assegnati a ciascuno degli operatori economici ammessi. I nomi degli operatori economici corrispondenti ai numeri estratti non verranno resi noti in alcun modo al momento del sorteggio, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede l'utilizzo dell'indagine di mercato quale strumento alternativo per l'individuazione degli operatori economici, relativamente agli affidamenti tramite il MEPA o altro mercato elettronico, la procedura di sorteggio può essere svolta sul sistema informatico messo a disposizione dal gestore del mercato elettronico qualora prevista, nel rispetto dei criteri indicati ai precedenti commi purché compatibili.
3. Nei casi di affidamento diretto consentiti dalla normativa, la scelta del soggetto avverrà a discrezione del Responsabile del Procedimento, scegliendo il soggetto a cui affidare l’intervento tra gli operatori economici iscritti negli elenchi comunali, salvo eccezionali e motivate esigenze per le quali è possibile ricorrere a soggetti non iscritti, nel rispetto del principio di rotazione.
4. Nel caso in cui per determinate specifiche categorie/prestazioni non vi sia un numero sufficiente di operatori economici da invitare secondo le indicazioni fornite dal presente regolamento, il RUP può integrare con altri operatori economici non iscritti.
La scelta del numero degli operatori economici da invitare spetta al Responsabile del procedimento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016.
Art. 9 – Altri elenchi
1. È fatta salva la facoltà in capo al Responsabile del Procedimento di utilizzare, in esecuzione a specifica normativa di settore, gli Elenchi costituiti da Enti pubblici sovraordinati per l’affidamento di specifici interventi.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo si precisa che il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è obbligatorio essendo necessario per poter gestire gli elenchi, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dell’interessato e della sua riservatezza. Il titolare dei dati è il Comune di Landriano.
2. I dati personali saranno comunicati al personale interno della stazione appaltante coinvolto nel procedimento e ad ogni altro soggetto che ne abbia diritto ed interesse ai sensi della legge 241/1990.
3. Si precisa che l’interessato ha diritto ad ottenere, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari, le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.