Termini e condizioni generali
Termini e condizioni generali
di
HOERBIGER Compression Technology,
Area Europa Ovest, Europa Est, Middle East, Africa
per la
Fornitura di Prodotti e Servizi
Versione in vigore dal 15 Febbraio 2013
1. GENERALE
I presenti Termini e Condizioni Generali si applicano a tutti gli acquisti di Prodotti dal Contraente e a tutte le Prestazioni eseguite dal Contraente. Essi costituiscono parte integrante dell'accordo stipulato con la Committente. Tutti i preventivi e conferme d'ordine effettuate dal Contraente sono da intendersi comprensivi di questi Termini e Condizioni Generali per riferimento. Tutti gli ordini devono essere considerati un'offerta di acquisto da parte della Committente dei Prodotti e/o dei Servizi ai sensi dei presenti Termini e Condizioni generali. Accettazione dei Prodotti consegnati e/o dei servizi prestati sono considerati prova conclusiva di accettazione della Committente di questi Termini e Condizioni Generali.
I presenti Termini e Condizioni Generali, che potranno essere modificati o integrati di volta in volta, si applicano anche a qualsiasi prodotto fornito nel quadro dei Servizi e a tutti i servizi successivi, indipendentemente da qualsiasi accordo o disposizione esplicita per quanto riguarda la loro applicabilità a tali servizi successivi. Ogni referimento da parte della Committente ai termini e alle condizioni della stessa si considerano nulli. Tali riferimenti non avranno alcun effetto in merito all'applicabilità di questi Termini e Condizioni Generali. Ogni riferimento della Committente ai termini e condizioni della stessa dovranno essere considerati come nulli in quanto privi di ogni effetto in merito all’applicabilità dei termini e condizioni generali stessi.Disposizioni diverse saranno soltanto applicabili nel caso in cui queste vengano concordate per iscritto dalla Committente e dalla parte Contraente.
2. DEFINIZIONI
Contraente | HOERBIGER KOMPRESSORTECHNIK HOLDING GmbH o le sue controllate o qualsiasi altra società appartenente al Gruppo HOERBIGER (gruppo designato nel Contratto come parte contraente), che forniscono prodotti e/o eseguono Servizi compresi in questi Termini e Condizioni generali. |
Committente | La società (designata nel Contratto) per il quale il Contraente fornisce prodotti e/o esegue Servizi. |
Accordo | E' il contratto tra il Contraente e la Committente in qualsiasi forma scritta su cui si basano le consegne/Servizi del Contraente. Se non espressamente stabilito altrimenti, in caso di contraddizione tra l'accordo e questi Termini e Condizioni Generali, prevarrà l'accordo. |
Prodotto | Il prodotto (i) oggetto della fornitura da parte dal contraente secondo i presenti Termini e Condizioni Generali. |
Servizi | I servizi che devono essere effettuati dal Contraente ai sensi dei presenti Termini e Condizioni Generali |
Luogo di produzione | Il luogo in cui si effettua l'assemblaggio finale prima che il prodotto venga consegnato alla Committente. |
Prove accettazione prodotto | Test che vengono effettuati prima della consegna al fine di garantire che il Prodotto sia conforme ai requisiti e all’Accordo o con eventuali requisiti stabiliti per iscritto dal Contraente e dal Committente. |
Attrezzatura | Si intendono impianti, macchinari o parti di impianti o macchinari sui quali o in relazione ai quali devono essere utilizzati i Prodotti consegnati e/o sui quali il Contraente esegue i Servizi |
Luogo | Luogo in cui si trova l'Equipaggiamento della Committente (come indicato nell'Accordo) e dove saranno usati i Prodotti e/o verranno svolti i Servizi. |
DISPOSIZIONI PER LA FORNITURA DEL PRODOTTO
3. INFORMAZIONE PRODOTTO
Tutte le informazioni ed i dati contenuti nella documentazione generale del Prodotto e nei listini prezzo, sia in formato elettronico o qualsiasi altra forma, sono vincolanti solo nella misura espressamente menzionata nell'Accordo.
4. DISEGNI E DESCRIZIONI
1. Tutti i disegni e documenti tecnici relativi al Prodotto o alla produzione forniti dal Contraente alla Committente, prima o successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo, restano di proprietà del Contraente. Disegni, documenti tecnici o altre informazioni tecniche ricevute dalla Committente non potranno, senza il consenso del Contraente, essere utilizzate per qualsiasi altro scopo diverso da quello per cui sono stati trasmessi. Essi, senza consenso scritto del Contraente, non possono essere utilizzati, copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a parti terze.
2. A sostegno delle attività di installazione, di funzionamento e manutenzione del Prodotto, il Contraente deve fornire gratuitamente alla Committente informazioni e disegni.
3. Tali informazioni e disegni devono essere forniti nel numero di copie concordato o almeno una copia per ciascun tipo di documento. Il Contraente non è tenuto a fornire disegni costruttivi dei Prodotti o dei ricambi forniti.
5. PROVE DI ACCETTAZIONE
1. Le prove di Accettazione saranno effettuate solo se espressamente concordate nell’Accordo.
2. Le prove di Accettazione prodotto previste dall’Accordo saranno eseguite, salvo diversamente concordato, in conformità alle norme del Contraente e svolte nel Luogo di Produzione durante
il normale orario di lavoro. Se l'Accordo prevede che siano applicati dei requisiti di qualità specifici della Committente, le Prove di Accettazione dovranno essere effettuate in conformità alle norme contenute nell’Accordo; laddove applicabile o concordato, tali prove saranno svolte in conformità con le norme dei fornitori qualificati, ed in assenza di tali norme, in conformità alle normative internazionali vigenti che riflettano lo stato dell’arte riconosciuto a livello internazionale.
3. Il Contraente comunica per iscritto alla Committente le Prove di Accettazione nel termine stabilito per consentire alla Committente di presenziare durante le prove o di far presenziare un suo rappresentante. Se la Committente non è presente o rappresentata, il rapporto di prova, unitamente a evidenze documentate in conformità ai requisiti del Contraente, sarà inviato direttamente alla Committente.
4. Se le Prove di Accettazione dimostrano che i Prodotti non sono conformi all’Accordo, il Contraente deve prontamente e senza ritardi correggere eventuali carenze al fine di garantire che il Prodotto sia conforme a quanto stabilito nell’Accordo. Saranno quindi eseguiti nuovi test su richiesta della Committente, a meno che le carenze siano insignificanti.
5. Se non diversamente concordato nell'Accordo, la Committente deve sostenere tutte le spese inerenti alle Prove di Accettazione eseguite nel Luogo di Produzione. La Committente dovrà inoltre sostenere le spese di trasferta per se ed eventuali suoi rappresentanti.
6. CONSEGNA, TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
1. Qualsiasi condizione commerciali concordata deve essere stipulata in conformità alle disposizioni INCOTERMS 2010. Se nessuna condizione commerciale viene esplicitamente concordata, la consegna deve essere franco fabbrica (EXW).
2. Eventuale copertura assicurativa del trasporto sarà fornita da parte del Contraente, solo su richiesta esplicita della Committente e con costi a carico della Committente. La scelta del mezzo e percorso di trasporto sarà effettuato dal Contraente secondo il suo miglior giudizio.
3. Spedizioni parziali sono ammesse, salvo diversamente concordato.
7. ORDINI
1. Il Contraente non ha alcun obbligo nei confronti di qualsiasi ordine di Prodotti da parte della Committente xxxxxx' non sia stato accettato per iscritto dal Contraente.
2. Una volta accettati dal Contraente, gli ordini effettuati non possono essere cancellati o modificati dal Committente senza il consenso scritto del Contraente.
8. CONTROLLO ESPORTAZIONE
1. I Prodotti possono essere soggetti a restrizioni di esportazione e riesportazione ai termini di leggi e controlli sull'esportazione di alcuni paesi, che possono richiedere l'approvazione del rispettivo governo o delle autorità competenti per eventuali ri- esportazioni o ritrasferimenti ("Regolamento di controllo delle esportazioni").
2. Se la Committente trasferisce i Prodotti a terzi (indipendentemente dalla modalità di disposizione), essa deve essere conforme a tutte le leggi nazionali e internazionali sulla (ri)esportazione, alle relative leggi e regolamenti di controllo, in particolare (ma senza limitazioni) verso eventuali embarghi, e deve ottenere e rinnovare le autorizzazioni governative necessarie all'esportazione o simili autorizzazioni che possano essere richieste.
3. Prima di ogni trasferimento a terzi dei Prodotti, la Committente, in particolare, e senza limitazioni, controllera' e garantira' con misure adeguate che tale trasferimento non violi eventuali embarghi, sia conforme alle norme che vietano o che richiedono un'autorizzazione preventiva per l'utilizzo dei Prodotti in relazione ad alcune attività o altri prodotti o di negoziazione con alcune entita', persone e organizzazioni.
4. Se viene richiesto di consentire alle autorità o al Contraente di effettuare verifiche di controllo delle esportazioni, la Committente, su richiesta del Contraente, dovrà prontamente fornire allo stesso tutte le informazioni relative allo specifico cliente finale, la destinazione specifica e lo specifico uso previsto dei prodotti, nonché eventuali controlli di restrizione all'esportazione esistenti.
5. La Committente dovrà indennizzare e mallevare il Contraente da e contro qualsiasi reclamo, procedimento, azione, multa, perdita, costo e danni derivanti da o in relazione a qualsiasi non conformità con le leggi di controllo delle (ri-)esportazioni, ordine o regolamenti da parte della Committente, e la stessa dovra' risarcire il Contraente per tutti danni (sia diretti che indiretti), e le spese derivanti da questi.
DISPOSIZIONI PER LA FORNITURA DI
9. CAMPO DI MANUTENZIONE
1. La Manutenzione Preventiva (secondo DIN 31051), viene svolta nei tempi o con gli intervalli specificati nell’Accordo. Salvo diversamente stipulato nell’accordo, le attività tipiche di una manutenzione preventiva comprendono:
- Controllo delle condizioni della macchina/componente,
- Controllo funzionale,
- Regolazioni,
- Approvvigionamento e sostituzione di parti soggette ad usura
2. La Manutenzione Correttiva deve essere intrapresa per porre rimedio ad eventuali difetti funzionali che sono sorti nella macchina/componente. Questa attività viene svolta senza ingiustificato ritardo o entro i termini specificati nell'Accordo. Salvo diversamente stipulato nell’Accordo, la manutenzione correttiva comprende:
- Diagnostica dei guasti,
- Riparazione del difetto,
- Approvvigionamento e sostituzione di parti di ricambio,
- Controllo funzionale
3. Se la manutenzione correttiva viene eseguita poco prima dello scadere della manutenzione preventiva, il Contraente può, con il consenso della Committente, in tale occasione effettuare anche la Manutenzione preventiva. Per tale manutenzione co-ordinata il Contraente può decidere di non addebitare alla Committente i costi che sono già inclusi e concordati per la manutenzione preventiva. Se i tempi per la manutenzione preventiva sono specificati nell'Accordo, questi non saranno modificati a seguito di questa deviazione.
4. Salvo diversamente concordato, la manutenzione deve essere effettuata durante il normale orario di lavoro del Contraente.
10. MANUTENZIONE GIORNALIERA DEL CLIENTE, REGISTRO
La Committente è ritenuta responsabile della necessaria manutenzione giornaliera dell'Apparecchiatura. La Committente deve inoltre tenere un registro delle operazioni e dellla manutenzione delle Apparecchiature.
11. DIRITTO ESCLUSIVO DEL CONTRAENTE
La Committente non deve, salvo quanto specificato nella Sezione 16, senza il consenso del Contraente, eseguire lei stessa o far eseguire ad altri la manutenzione, revisione o avanzamento che in virtù dell'Accordo deve essere effettuata dal Contraente. Se la Committente procede in tal senso, la responsabilità del Contraente in merito alla manutenzione svolta in precedenza decade.
12. MODIFICA DEL MATERIALE
1. La Committente è tenuta a comunicare immediatamente al Contraente eventuali variazioni in merito al Luogo dove si trova l’Apparecchiatura, eventuali modifiche sui tipi di intervento richiesto o tempistiche, nella misura in cui tali circostanze sono rilevanti per gli adempimenti dell’Accordo. Eventuali costi concordati correlati a questi cambiamenti devono essere rideterminati dal Contraente in conformità alla modifiche effettuate.
2. La Committente informa senza indugio il Contraente per mezzo di comunicazione scritta, eventuali modifiche relative alla Apparecchiatura, al suo funzionamento o ad altre misure adottate dalla Committente che possono influenzare gli obblighi del Contraente ai sensi dell'Accordo. Se tali alterazioni o misure compromettessero seriamente gli obblighi del Contraente, e se le parti non si accordassero su come modificare l’Accordo nel rispetto di tali norme, il Contraente può, con effetto immediato, risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta alla Committente. Il Contraente in caso di cessazione gode di diritto al risarcimento.
13. SALUTE E SICUREZZA
1. La Committente assicura che la manutenzione, revisione ed avanzamento non vengono effettuati in condizioni pericolose o insalubri, adottando tutte le misure necessarie per proteggere il personale del Contraente dall’esposizione a rischi per la sicurezza e per la salute. Inoltre il Contraente deve garantire che il personale del Contraente sia informato su ogni normativa di sicurezza vigente nel luogo in cui la manutenzione viene effettuata.
2. Il Contraente è autorizzato ma non è tenuto a comunicare alla Committente suggerimenti in merito alla sicurezza dell’Apparecchiatura ed al suo funzionamento.
3. Il Contraente ha il diritto di interrompere la prestazione dell’ Accordo se è del parere che le condizioni di sicurezza del Luogo di lavoro, necessarie per l'esecuzione dell’Accordo non sono sufficientemente fornite e/o garantite dalla Committente e il Contraente in tal caso ha la facoltà di ritirare il suo personale interessato da tale situazione o tutto il suo personale dal Luogo di lavoro dove si trova. La Committente sarà pertanto ritenuta responsabile per tutti i risultanti danni e svantaggi e il Contraente sarà conseguentemente ricompensato.
DISPOSIZIONI COMUNI
14. PAGAMENTO, RITARDI NEI PAGAMENTI
1. Salvo diversamente stipulato nell’Accordo, tutte le tasse ed i prezzi sono in Euro e le offerte, prezzi e quotazioni del Contraente sono senza impegno.
2. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla data della fattura. Qualunque siano le modalità di pagamento utilizzate, il pagamento non si considera eseguito fino a quando la somma è stata accreditata nel conto corrente del Contraente.
3. A seguito di un insoluto da parte della Committente, sotto forma di mancato pagamento, pagamento incompleto o ritardato pagamento, il Contraente ha il diritto di interrompere la spedizione dei Prodotti e/o la fornitura dei Servizi. Il tempo necessario per la consegna dei Prodotti o la fornitura dei Servizi da parte del Contraente è prorogato per la durata dell’attesa nonché da un periodo di tempo adeguato per la preparazione della continuazione dei servizi. Eventuali costi aggiuntivi derivanti da quanto sopra citato ed in relazione a tale interruzione sono a carico della Committente.
4. Inoltre, il Contraente ha diritto agli interessi per inadempienza a partire dalla data effettiva di consegna. Salvo diversamente concordato, il tasso di interesse è di 10 punti percentuali oltre il tasso di base, che viene definito dalla Banca Centrale Europea.
5. Se il mancato pagamento non viene sanato dalla Committente entro il termine fissato dal Contraente, il Contraente ha il diritto di recedere immediatamente dall’Accordo. Il Contraente in questo caso, viene risarcito dell'intero corrispettivo, nonché del danno subito al netto di eventuali spese non sostenute.
6. In ciascuno dei casi di cui sopra, la Committente è responsabile per eventuali danni subiti dal Contraente a seguito del mancato pagamento.
15. GARANZIA
1. Fatte salve le condizioni, le eccezioni e limitazioni di cui ai presenti Termini e Condizioni Generali, il Contraente garantisce che i Prodotti sono esenti da difetti di materiale o difetti di lavorazione e che i Servizi devono essere eseguiti da personale specializzato in conformità con i requisiti definiti nell'Accordo e/o confermati dal Contraente.
2. Il periodo di garanzia per i Servizi resi o per i Prodotti utilizzati (anche per quel che riguarda l'affermazione di difetti nascosti) è pari a 18 mesi dalla data di consegna dei Prodotti utilizzati o dalla data di completamento del primo Servizio o di 12 mesi dalla data in cui il prodotto è stato messo in uso dalla Committente o l'Apparecchiatura è stata utilizzata dopo che sono stati eseguiti i Servizi, qualunque di questi eventi si verifichi per primo. Questo periodo di garanzia è indipendente dal momento in cui il difetto si presenta.
3. La Committente ha il diritto di esercitare i propri diritti di richiesta garanzia del Contraente a condizione che l'installazione, il funzionamento e/o manutenzione dei Prodotti e/o Attrezzature siano stati eseguiti in conformità con le specifiche, il manuale d'istruzioni e tutte le altre informazioni, istruzioni, consigli o documenti forniti dal Contraente e utilizzando una buona pratica industriale.
4. Fermo restando quanto sopra, il Contraente non ha alcuna responsabilità di garanzia e non è responsabile nei confronti del Committente per:
(a) consegna di materiali usati o prodotti soggetti ad usura;
(b) manutenzione programmata non oggetto dell'Accordo;
(c) per i difetti e danni attribuiti all'utilizzo conformemente alle specifiche (ad esempio, parti soggette ad usura);
(d) per i difetti derivanti da materiali forniti o di un disegno stabilito o specificato dalla Committente;
(e) per i difetti derivanti da manutenzione difettosa, condizioni di funzionamento anomalo, installazione difettosa, conservazione impropria, insufficiente sicurezza, uso di materiali operativi inadeguati da parte della Committente o di parti terze o altre circostanze simili;
(f) per difetti dovuti a riparazioni non approvate, alterazioni o modifiche dei Prodotti da parte della Committente o di terzi;
(g) per difetti derivanti da qualsiasi altra azione della Committente o di terzi; .
5. La richiesta di garanzia per quanto riguarda i Prodotti usati è limitata alla riparazione (miglioramento) o sostituzione (cambio) da parte del Contraente a sola discrezione dello stesso. In caso di difetti occulti o Servizi difettosi la garanzia è limitata alla sola richiesta di riparazione (miglioramento).
6. La Committente avrà diritto ad una riduzione del prezzo concordato esclusivamente nel caso in cui non sono possibili migliorie a seguito di riparazione o sostituzione oppure a seguito di suggerimenti tecnici o economici ed il Contraente dichiara che si asterrà dallo svolgere qualsiasi miglioramento.
7. Qualsiasi Prodotto corretto (tramite riparazione o sostituzione), che è oggetto di una richiesta di garanzia è garantito in base agli stessi termini e condizioni del Prodotto consegnato originariamente per il restante del periodo di garanzia.
8. Qualsiasi difetto su Prodotti o Servizi deve essere notificata al Contraente per iscritto immediatamente dopo la sua scoperta, altrimenti la garanzia decade. Il Contraente ha il diritto di richiedere che il prodotto in questione, venga inviato a lui dalla Committente. Una non conformità della Committente a questa domanda, libera il Contraente dalla prestazione di garanzia.
9. Tutte le le richieste di garanzia saranno soggette a verifica e approvazione da parte del Contraente. Il Contraente comunica alla Committente le sue disposizioni riguardanti ogni richiesta di garanzia per iscritto entro un periodo di tempo ragionevole.
10. Le richieste di garanzia approvate vengono eseguite e completate entro un periodo di tempo adeguato.
11. Se la Committente ha contestato al Contraente un qualsiasi difetto e non viene rilevato nessun difetto per cui il Contraente è da ritenersi responsabile, la Committente deve risarcire il Contraente per tutte le spese sostenute dall'elaborazione di quanto contestato.
12. La Committente dovrà, a proprie spese, provvedere eventuali smontaggi e rimontaggi di Apparecchiatture diverse dal Prodotto, nella misura in cui ciò sia necessario per porre rimedio al difetto.
13. La Committente dovrà, a proprie spese, assicurare che i servizi del Contraente necessari per porre rimedio ai difetti (miglioramento) possano essere eseguiti e che l'attrezzatura necessaria sia disponibile su richiesta.
14. Eventuali costi aggiuntivi sostenuti, relativi ai Prodotti consegnati, riparati o sostituiti in relazione alla garanzia, compresi, e non limitati alle spese di viaggio, i costi principali per l'installazione e la rimozione dei Prodotti difettosi sono a carico della Committente.
15. La proprietà dei Prodotti difettosi che sono stati sostituiti viene trasferita al Contraente.
16. La garanzia come qui definita, è data dal Contraente ed accettata da parte del Committente al posto di tutte le altre condizioni esplicite, implicite o termini di legge, dichiarazioni, garanzie e condizioni (incluse, senza limitazioni, le sostituzioni di qualsiasi garanzia o condizione di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare), in relazione a qualsiasi difetto dei Prodotti e Servizi.
17. L'unico rimedio per la violazione di garanzia è indicato nel presente documento. La Committente non ha ulteriori ricorsi, richieste di garanzia o ulteriori diritti, e tali rimedi, diritti e rivendicazioni sono qui espressamente esclusi, compresi, senza limitazioni, richieste di danni per inadempimento o prestazioni difettose del Contraente, salvo in caso di grave negligenza o premeditazione del Contraente.
18. In tal caso, la domanda di risarcimento deve tuttavia essere limitata ai danni diretti, ogni richiesta di danni indiretti, speciali, incidentali o consequenziali e l'eventuale perdita finanziaria è espressamente esclusa. L'importo della richiesta di risarcimento danni è limitato al corrispettivo contrattuale (anche in caso di eventi dannosi multipli) senza limitazioni.
16. RITARDI PER CUI IL CONTRAENTE NON PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE
1. Se non esplicitamente definite in maniera diversa nell’Accordo, date di consegna e/o date per l’adempimento dei Servizi specificate dal Contraente, sono da essere considerate puramente delle stime.
2. Il Contraente non è responsabile per ritardi, forniture interrotte di Prodotti o di prestazione dei Servizi o di prestazioni altrimenti ritardate, o parziale o totale mancato rispetto dell'Accordo per la misura in cui tale ritardo o parziale o totale inadempimento è dovuto a ragioni che non si possono attribuire al Contraente, come, a titolo esemplificativo:
- Forza maggiore (vedi Paragrafo 21);
- Azioni o omissioni della Committente, per i quali la Committente è responsabile e che hanno un effetto significativo sulle consegne dei Prodotti e/o sulla prestazione dei Servizi erogati dal Contraente.
3. Il Contraente informera' anche la Committente entro periodi di tempo adeguati di eventuali circostanze che porteranno ad un ritardo o interruzione delle forniture di Prodotto e/o della prestazione dei Servizi. Il Contraente comunichera' alla Committente le previste conseguenze sulla tempistica e sulle scadenze.
4. Se i ritardi di cui sopra non sono esclusivamente attribuiti al Contraente, il Contraente ha diritto ad una adeguata rettifica dei prezzi. Eventuali ulteriori costi aggiuntivi sono a carico della Committente.
5. Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto in caso che servizi che devono essere eseguiti dalla Committente o parti che devono essere fornite dalla stessa, non siano stati consegnati o eseguiti nell'ambito di un adeguato periodo di tempo.
6. Nel caso in cui eventuali ritardi o interruzioni delle prestazioni dell'Accordo per il quale il Contraente non è responsabile non possano essere risolti entro 120 giorni, ciascuna delle parti ha il diritto di recedere dall'Accordo, a condizione che la Committente abbia solo il diritto di recedere dall'accordo se non deve essere ritenuta responsabile per tali ritardi. In tal caso, i Prodotti già consegnati e i Servizi già eseguiti dal Contraente sono retribuiti e tutte le relative spese sostenute fino a quel momento sono rimborsate al Contraente dalla Committente.
7. Salvo quanto previsto in questa Sezione, la Committente non ha diritto ad alcun indennizzo per ritardi del Contraente.
17. ILLEGITTIMITÀ DI COMPENSAZIONE
Ogni compensazione di debiti della Committente verso i crediti del Contraente, risultanti dall’Accordo o da altri accordi, come pure il rifiuto di prestare servizi da parte della Committente in relazione a contro richieste del Contraente, risulta proibita.
18. DIRITTO DI PROPRIETÀ
Qualsiasi Prodotto consegnato dal Contraente rimarrà proprietà del Contraente fino a quando tutte le passività derivanti dagli accordi commerciali tra la Committente ed il Contraente sono stati pagati dalla Committente. La presente disposizione si applica indipendentemente da quanto definito nella clausola 6 e dalle disposizioni, inserite nell’Accordo, relative all’esposizione del rischio.
19. ASSICURAZIONE
Il Contraente ha stipulato una assicurazione per le infrastrutture e di prodotto ed un’assicurazione di responsabilità civile che copre i normali rischi e si impegna a mantenere tale copertura assicurativa per tutta la durata dell’Accordo. Oltre a quello indicato, il Contraente dovrà solamente contrarre o mantenere qualsiasi assicurazione aggiuntiva concordata nell'Accordo.
20. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Fatte salve le disposizioni riportate nella clausola 15, i seguenti punti sono applicabili:
1. La responsabilità del Contraente deve essere limitata alle consegne dei Prodotti/Servizi concordati nell'Accordo. Servizi al di fuori dell'Accordo forniti in relazione all'esecuzione dell'Accordo non possono dar luogo ad alcuna responsabilità da parte del Contraente.
2. Il Contraente non è responsabile per i difetti delle Apparecchiature, che non erano facilmente individuabili, e che sono sorti o che hanno mostrato effetti nell'ambito della fornitura dei Servizi dal Contraente o con l'uso dei Prodotti consegnati.
3. Il Contraente non è responsabile per le parti o servizi forniti dalla Committente o da terzi. Il Contraente non è tenuto ad esaminare tali parti o servizi.
4. Il Contraente non è responsabile per il personale messo in
o per qualsiasi atto negligente o tortuoso. Danni indiretti, speciali, incidentali o conseguenze o perdite, come definito nella presente Sezione e nella Sezione 15, comprendono, in particolare, senza limitazioni, l'esclusione della responsabilità per perdita di profitto o entrate, perdita finanziaria, stop di produzione, restrizione dell'uso delle Apparecchiature o parti di Apparecchiature o di altri impianti della Committente, costi di eventuali ricambi o altre sostituzioni, i costi di approvvigionamento energetico, eccetera.
21. FORZA MAGGIORE
1. Ciascuna parte ha il diritto di sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi derivanti dal presente Accordo, se ostacolate da cause di forza maggiore. Lo stesso vale per quanto riguarda eventi imprevedibili che sostengono la forza maggiore, ma per i quali la Parte non deve essere ritenuta responsabile, ma che comunque impedisce o ostacola eccessivamente il soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Tali circostanze sono solitamente, ma non limitatamente identificate in interruzione delle attività, sciopero, ordinanze ufficiali, guerra, mobilitazione militare, requisizioni, rivolte e insurrezioni, impossibilità di importare o esportare specialmente in caso di embargo, catastrofi naturali, incendio, restrizioni utilizzo di energia così come difetti o ritardi nelle consegne o lavorazioni in sub-appalto o da una qualsiasi circostanza elencata nella presente Sezione.
2. Una circostanza a cui si fa riferimento nella presente Sezione, che si verifica dopo la stipula dell'Accordo, dà diritto alla sospensione solo se questa ha un effetto sulle prestazioni dell’Accordo e questa circostanza non poteva essere prevista al momento della sottoscrizione dell'Accordo.
3. Indipendentemente da ciò che potrebbe altrimenti derivare da questi Termini e Condizioni Generali, ciascuna delle parti avrà diritto di recedere dall'Accordo mediante avviso scritto all'altra parte, qualora l’adempimento dell’Accordo sia sospeso per i motivi di cui alla presente sezione, per oltre 120 giorni.
22. DIRITTI DI PROPRIETÀ
1. Il Contraente garantisce che i servizi forniti e le consegne effettuate dal Contraente non devono interferire con i diritti di parti terze.
2. In caso di eventuali richieste da parti terze nei confronti della Committente come conseguenza di una violazione della clausola 22.1, il Contraente si impegna a difendere la sua posizione a proprie spese a condizione che la Committente immediatamente informi il Contraente di tali rivendicazioni e che la Committente fornisca al Contraente le necessarie deleghe e certificati necessari per difendere tali diritti per conto della Committente.
23. INFORMAZIONI RISERVATE
1. Le informazioni riservate che il Contraente fornisce alla Committente e viceversa devono essere chiaramente identificate, stampate, dotate di un riconoscimento o comunque evidenziate per iscritto che trattasi di informazioni confidenziali.
2. In aggiunta a quanto definito nella clausola 23.1, il Contraente e la Committente accettano di trattare tutte le informazioni ricevute direttamente o indirettamente da parti terze come riservate e di usare solo tali informazioni Riservate in relazione alla prestazione dell’Accordo. Le parti si impegnano a non divulgare
o consentire l'accesso a tali informazioni a parti terze, qualsiasi esse siano. Ai fini di questi Termini e Condizioni Generali, parti terze devono ritenere esclusa qualsiasi persona o ente al di fuori di aziende affiliate della Committente o del Contraente.
3. Le informazioni riservate relative alla clausola 23.2 comprendono in particolare:
- know-how e risultati di processi interni, organizzativi eccetera ottenuti sia dalla Committente che del Contraente o usati in connessione con la prestazione dell'Accordo,
- descrizione delle prestazioni dell'Accordo,
dotazione dalla Committente, tuttavia deve essere messo a- orari, obiettivi e idee relative all’espletamento dell’ Accordo.
conoscenza del personale della Committente che lavora insieme al personale del Contraente.
5. In nessun caso il Contraente sarà responsabile per danni indiretti, speciali, incidentali o consequenziali o perdite derivanti da o in relazione a qualsiasi mancato adempimento degli obblighi in questi Termini e Condizioni Generali e/o nell'Accordo
- qualsiasi altra informazione non disponibile al pubblico ottenuta da ciascuna delle parti in relazione con l'adempimento dell’Accordo.
4. Le disposizioni riguardanti le informazioni Riservate si applicano a tutti i dipendenti e gli agenti delle parti indipendentemente dal tipo e forma giuridica del rapporto di lavoro o di collaborazione.
Le parti convengono nel garantire che tali persone sono soggette a seguire appropriate disposizioni di riservatezza a meno che queste non lo siano già.
5. Le disposizioni di riservatezza non si applicano nella misura in cui può essere dimostrato che le informazioni pertinenti sono già di dominio pubblico o sono diventate di dominio pubblico attraverso un atto tutt’altro che illecito da una delle parti soggette a tali disposizioni di riservatezza; o nel caso in cui le informazioni che sono state o saranno legalmente ottenute da parti terze, sono già note e disponibili alla parte destinataria al momento in cui tali informazioni vengono fornite.
24. CONFORMITÀ
1. La Committente garantisce di essere conforme a tutte le leggi, i regolamenti e altri requisiti di legge in materia di importazione, esportazione, vendita, distribuzione, marketing e assistenza ai Prodotti e/o Servizi, comprese, senza limitazione, le leggi anticorruzione e le leggi anti-concusione di qualsiasi paese che ha giurisdizione sulla Committente o sull'operazione riguardante i Prodotti o i Servizi.
2. La Committente non deve, sia passivamente o attivamente, direttamente o indirettamente, commettere un atto che, in particolare, potrebbe portare a sanzioni per corruzione, un vantaggio indebito, frode, violazione della normativa dei concorsi o di insolvenza. In caso di violazione, il Contraente ha il diritto di risolvere immediatamente l'Accordo, nonché ogni altro accordo, ordine o altro rapporto commerciale con la Committente e di richiedere il risarcimento dei danni subiti; non viene abrogato diritto a altro rimedio.
25. FORMA SCRITTA
Comunicazioni contrattuali, in particolare per quanto riguarda le prestazioni contrattuali dei servizi e/o notifica di difetti, richieste di risarcimento danni, e notifiche in conformità con i requisiti contrattuali o legali, devono essere fatte per iscritto.
26. LEGGE APPLICABILE
Ad eccezione di quanto diversamente convenuto nell'Accordo, il rapporto contrattuale tra le parti sarà esclusivamente disciplinato dalla giurisdizione dello Stato in cui si trova la sede del Contraente, ad eccezione per le norme di riferimento di questo diritto e la disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di merci.
27. COMPETENZA ARBITRALE
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'Accordo devono essere risolte in base alle Regole di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da uno o più arbitri nominati in accordo con tali leggi.
2. Il tribunale arbitrale deve essere instaurato nella sede del Contraente, il linguaggio di negoziazione è la lingua ufficiale della sede del Contraente.
28. CORTE DI GIURISDIZIONE
A meno che l'Accordo escluda l'applicazione delle regole di arbitrato, o per qualsiasi altro motivo per cui la clausola 27 non può essere applicata, la sede di giurisdizione esclusiva è il foro del tribunale competente in materia nel luogo dove si trova la sede del Contraente.