STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO.
Assicurazione di responsabilitá civile professionale per Broker di
Assicurazione e Riassicurazione
Documento informativo relativo al prodotto denominato "polizza di responsabilità civile professionale del broker di assicurazione"
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA.
STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO.
Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia
Che tipo di assicurazione è?
La polizza - di tipo "claim made " - copre la responsabilità civile derivante dallo svolgimento di attività di intermediazione (ri)assicurativa.
Che cosa è assicurato?
✓ Negligenza, errori professionali (anche pr colpa grave) commessi nello svolgimento dell'attività di intermediazione, ivi inclusa:
• attività legate a forme pensionistiche complementari
• negligenza, imperizia di altro broker nel caso in cui assicurato agisca con un altro broker
•
azioni di rivalsa del fondo di garanzia nel caso in
cui lo stesso abbia indennizzato il terzo danneggiato prima dell'assicuratore
Che cosa non è assicurato?
🗶 Dolo
🗶 Insolvenza dell'assicurato
🗶 Insolvenza assicuratori
🗶 Attività diverse da quella dichiarata
🗶 Terrorismo
🗶 Guerre
🗶 Invasioni
🗶 Radioattività
🗶 Inquinamento
🗶 Embargo
• obbligazioni coperte dalla Polizza incluse in
portafogli ceduti da altro broker
Ci sono limiti di copertura?
! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
! I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell’assicurato (art. 1917 del codice civile)
! Le penalità, le multe, le ammende o altre sanzioni non assicurabili in base alla giurisdizione applicabile
! Le richieste di risarcimento avanzate prima del periodo di polizza e successivamente la scadenza del periodo di polizza e/o derivanti da fatti verificatisi prima della data di retroattività, ove prevista
Dove vale la copertura?
La copertura è valida in qualsiasi paese del mondo alle condizioni specificate nella polizza.
Che obblighi ho?
Obbligo di:
• pagamento del premio
• alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
• nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all’intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile
• alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile
L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo
• in caso di richiesta di risarcimento, informare tempestivamente la Compagnia.
L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
• in caso di richiesta di risarcimento, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto
Quando e come devo pagare?
Il premio va pagato per intero alla sottoscrizione del contratto, con le modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Qualora il Contraente non versi i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).
Come posso disdire la polizza?
Non sono previste fattispecie di disdetta di cui alla presente polizza, essendo escluso il tacito rinnovo della stessa.
Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale e RCT/O per Broker di Assicurazione e Riassicurazione
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia
Prodotto assicurativo: Polizza di responsabilità civile professionale e RCT/O per Broker di Assicurazione e Riassicurazione
Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l’ultimo disponibile Data di ultimo aggiornamento: gennaio 2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia • Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 00 X Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, X-0000, Xxxxxxxxxxx ed appartenente al gruppo AIG. • Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018 • Codice ISVAP impresa D947R • Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento • Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances. |
AIG Europe S.A. (AESA), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato. Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA. Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017: • L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni); • Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni); • Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni); • Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni); • L’indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%; • La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link xxxxx://xxx.xxx.xx.xx (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report). |
Al contratto si applica la legge Italiana. |
Che cosa è assicurato? | |
Sezione Responsabilità civile professionale (claim made) | |
Negligenza, errori professionali | Negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori, o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società iscritte nella sezione E del Registro. |
Responsabilità solidale intermediari assicurativi | In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri intermediari, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili. |
Forme pensionistiche complementari | Attività relative a forme pensionistiche complementari. |
Cessione di portafoglio | Nel caso l’Assicurato abbia acquisito il portafoglio di altro broker sia che si tratti di società che di ditta individuale, la copertura verrà estesa alle eventuali obbligazioni derivanti da responsabilità coperte dalla presente Polizza che, per effetto delle disposizioni contrattualmente previste in sede di fusione, incorporazione, cessione d’azienda o del solo portafoglio, siano state trasferite dal broker cedente all’assegnatario. |
Fondo di garanzia | Azioni di rivalsa del Fondo di garanzia nel caso in cui il Fondo di garanzia abbia indennizzato il terzo danneggiato prima dell’Assicuratore che prestava la copertura assicurativa. |
Garanzia a favore degli eredi | In caso di morte dell’Assicurato persona fisica, la copertura assicurativa opererà a favore degli eredi per le richieste di risarcimento effettuate nei loro confronti ed originate da azioni illecite commesse dall’Assicurato stesso, fermo quanto disposto dalle condizioni di polizza. |
Errato trattamento dei dati personali | Errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo |
Perdita di documenti | Perdita, distruzione o deterioramento di documenti, ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio |
Diritti d'autore e marchi di fabbrica | Violazione o uso non autorizzato da parte dell’Assicurato di marchi di fabbrica, diritti di autore, diritti di disegno nonché alla divulgazione di segreti o informazioni commerciali o confidenziali sempreché tale violazione o uso non autorizzato sia stato commesso nello svolgimento dell’attività professionale descritta in polizza e non sia di natura dolosa |
Attività di vendita di fondi pensione aperti | Attività di raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti a contribuzione definita per i trattamenti pensionistici complementari, attività svolta nei termini delle leggi che la regolano |
Sezione RCT/O | |
Danni cagionati a terzi o cose | Lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in Polizza. |
Responsabilità civile dei prestatori di lavoro | Responsabilità Civile personale dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato per danni arrecati a Xxxxx o ad altri Prestatori di lavoro, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni. |
Cose in consegna e custodia | Xxxxx alle cose in consegna e/o custodia presso lo stabilimento dell'Assicurato, fermo restando che sono esclusi i danni alle cose che costituiscano strumento di lavorazione, alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori. |
Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro | Infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione: - ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall’INAIL; - ai sensi del Codice Civile a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai Prestatori di lavoro per lesioni personali, eccedenti le prestazioni INAIL |
Inquinamento accidentale | Lesioni personali ed ai danni a cose derivanti da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso ed imprevedibile dovuto a cause accidentali che abbia origine dallo stabilimento in cui si svolge l’attività assicurata. |
Malattie professionali | Malattie professionali intendendo, per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione delle tabelle, in vigore al momento del sinistro, allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, anche quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura, escluse silicosi e asbestosi, nonché qualsiasi altra patologia derivante da silice e amianto. |
Cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori | Danni cagionati alle cose che si trovino nei locali o nei luoghi dove si eseguono i lavori che per volume e/o peso non possono essere rimosse. |
Appalto/Subappalto | Responsabilità civile che ricada sull’Assicurato per lesioni personali o danni a cose cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori e loro prestatori di lavoro o addetti semprechè dagli stessi utilizzati nel rispetto delle norme di legge in materia di rapporto o di prestazione di lavoro mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione per conto dell’Assicurato stesso. |
Committenza lavori straordinari | Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione od ampliamento dei fabbricati assicurati in quanto - tali lavori - siano regolarmente appaltati a terzi. |
Che cosa non è assicurato? | |
L'Assicurazione non vale per: (1) per i danni causati da dolo del Legale Rappresentante e/o Titolare della Ditta Individuale indicato nella polizza; (2) in caso di insolvenza dell’Assicurato; (3) in caso di insolvenza di assicuratori o di Imprese di assicurazione; (4) in relazione ad attività diverse da quella professionale dichiarata; (5) per i fatti e le Richieste di risarcimento non rientranti nei limiti territoriali di cui all’articolo 16 delle Condizioni generali che precede; (6) per situazioni e circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni a Xxxxx, già formalizzate all’Assicurato e da questi dichiarate all’Assicuratore all’inizio del periodo di |
Assicurazione in corso, (con esplicito riferimento al punto dedicato all’argomento sul Questionario) ovvero già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore della responsabilità civile professionale; (7) per i danni che si verifichino o insorgano in occasione di terrorismo, guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, requisizione, sequestro, salvo che l’Assicurato provi che l’evento dannoso non ebbe alcun rapporto con detti avvenimenti; (8) per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di radioattività, con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, a vibrazioni o rumori; i danni conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, oppure ad alterazione, impoverimento o contaminazione di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; (9) Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all’Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all’assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell’Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo. Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute. |
Sezione RCT/O |
Danni esclusi dall’Assicurazione: a) i danni la cui copertura assicurativa è regolata dalla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990 sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 24 Novembre 1970 n. 973 e successive modificazioni, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante; b) i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; c) i danni cagionati alle cose trainate, sollevate, caricate, scaricate trasportate; d) i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi ; e) i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori; f) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a Terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori. g) i danni cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili; h) i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere; i) i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili. j) gli eventuali danni dei quali l’Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il Risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute; k) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società; l) i danni da furto; m) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento |
dell’atmosfera, esalazioni fumogene e gassose; infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; n) i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione; o) i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; p) i danni derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi. q) i danni finanziari puri, da RC Professionale e/o di natura contrattuale in genere. | |||||
Ci sono limiti di copertura? | |||||
L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza. L’assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Certificato di assicurazione secondo quanto pattuito con il contraente. Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute. L'Assicurazione RCT/O è soggetta ai seguenti limiti: | |||||
CONDIZIONI STANDARD | LIMITE DI RISARCIMENTO (per sinistro e periodo assicurativo) | SCOPERTO/FRANCHIGIA (per sinistro) | |||
Danni a cose | Nell’ambito del massimale RCT | Euro 250,00 | |||
Danni a persone | Nell’ambito del massimale RCO | Euro 1.500,00 | |||
Danni da Incendio | Euro 1.000.000,00 | 10% | Euro 1.500,00 | ||
Danni da Interruzione di attività | Euro 1.000.000,00 | 10% | Euro 1.500,00 | ||
Danni a cose in ambito lavori | Euro 500.000,00 | Euro 1.000,00 | |||
Danni a cose in consegna e custodia | Euro 500.000,00 | Euro 1.000,00 | |||
Che obblighi ho? | |||||
Cosa fare in caso di sinistro? | L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: AIG Europe SA Financial Lines Claims Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. | ||||
Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. |
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell’Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell’Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all’Art.1894 c.c. |
Obblighi dell’impresa | Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l’operatività della garanzia, riceve quietanza firmata. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto. Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda. |
Rimborso | Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’assicurazione ha la durata di un anno: inizia e termina nelle date indicate nel Frontespizio di Polizza. Non sono previste ipotesi di tacito rinnovo. La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. Se non viene pagato il premio, l'assicurazione resta sospesa dalle 24 del trentesimo giorno dopo la scadenza. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda. |
Sospensione | Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato. |
Risoluzione | Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
La persona fisica o la società indicata nell’attestato, nonché i responsabili dell’intermediazione, i dipendenti, i collaboratori, i prestatori di lavoro e le persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E. | |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 16,30%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio. | |
COME PRESENTARE RECLAMI? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Fax 00 00 00 000 e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: xxxx://xxx.xxx.xx/ |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Arbitrato | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx), o all’IVASS, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL BROKER DI ASSICURAZIONE
DICHIARAZIONI
Polizza nr. Appendice
Art. 1 – Contraente/Assicurato:
Art. 2 - Attività: Broker di Assicurazione
Art. 3 - Periodo di durata polizza: Dalle ore 24:00 del
Alle ore 24:00 del
Art. 4 - Massimale: RC Professionale € per sinistro e per anno assicurativo
Art. 5 – Franchigia: RC Professionale € per sinistro non opponibile al terzo
danneggiato
Art. 6 – Retroattività:
Art. 7 – Territorio: Unione Europea, Europa
Art. 8 - Formazione del premio: dalle ore 24:00 del alle ore 24:00 del:
Premio netto | € |
Imposte 22,25 % | € |
Totale | € |
L’ASSICURATORE IL CONTRAENTE
Polizza emessa in nr. 3 originali a Milano, il Fanno parte integrante nr. pagine compresa la copertina di polizza.
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Il versamento di € ……… è stato effettuato a mie mani il..................in................
DEFINIZIONI
Si concorda che ai sensi della presente Assicurazione le espressioni sotto indicate assumono il seguente significato:
Assicurato la persona fisica o la società indicata nell’attestato, nonché i responsabili dell’intermediazione, i dipendenti, i collaboratori e le persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E.
Per le società s’intendono assicurati anche i rappresentanti legali e gli eventuali amministratori e direttori generali.
Assicuratore AIG EUROPE S.A.
Contraente il soggetto che stipula la Polizza.
Cosa/ e oggetti materiali e animali.
Danno a Cosa/ e alterazione fisica e/o chimica di Cosa/ e.
Danno a persona/ e lesione o malattia fisica, lesione o malattia psichica, morte di una
persona.
Danno/ i patrimoniale/ i qualsiasi importo del quale l’Assicurato sia riconosciuto
civilmente responsabile a titolo di Risarcimento danni a seguito di sentenza giudiziale o altra pronuncia definitiva nei confronti dell’Assicurato, od ad accordi extragiudiziali negoziati dall’Assicuratore con il consenso scritto dell’Assicurato.
Franchigia l’importo prestabilito di danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Risarcimento/ Indennizzo l’importo dovuto dall’Assicuratore in caso di Richiesta di
Risarcimento.
Massimale l’obbligazione massima dell’Assicuratore.
Polizza il contratto che prova l' assicurazione.
Premio la somma dovuta dall' Assicurato all’Assicuratore.
Questionario il Questionario e documento fornito all’Assicuratore dal richiedente la copertura assicurativa e che forma parte integrante della Polizza.
Richiesta/e
di risarcimento Con riferimento alla Sezione RC Professionale
qualsiasi scritto, procedimento o causa intentata da Xxxxx nei confronti dell’Assicurato per ottenere il risarcimento dei Danni patrimoniali conseguenti ad un errore professionale ;
Ai sensi della presente Xxxxxxx, qualsiasi Richiesta di risarcimento derivante da, basata su od attribuibile alla medesima causa e/o singolo errore professionale sarà considerata una sola Richiesta di risarcimento.
Scoperto la percentuale di danno che rimane a carico dell’ Assicurato.
Terzi Con riferimento alla Sezione RC Professionale
i soggetti diversi dall’Assicurato, ad esclusione
i) del coniuge e dei figli dell’Assicurato con lui conviventi;
ii) dei dipendenti e/o le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere, i collaboratori dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente;
iii) delle società, gli enti e le persone giuridiche nelle quali l’Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia direttamente o indirettamente – azionista di maggioranza o controllante
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell' Assicurato relative a fatti e/ o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell' Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
L’omissione da parte dell’Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio così come dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della stipula della Polizza o durante il periodo di durata della Polizza, non pregiudicano il diritto al Risarcimento sempre che tali omissioni e/ o dichiarazioni inesatte o reticenti non siano il frutto di dolo, fermo restando il diritto dell’Assicuratore, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un Premio maggiore, di richiedere una modifica delle condizioni in corso (aumento del Premio con decorrenza dal momento in cui le circostanze aggravanti sono venute a conoscenza dell’Assicuratore o, in caso di Xxxxxxxxx di risarcimento, conguaglio del Premio per il periodo di Assicurazione).
Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI
L' Assicurato deve comunicare per iscritto all’Assicuratore l'esistenza e la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio; in caso di Richiesta di risarcimento, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Art. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO
La Polizza ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nel Frontespizio di Polizza se il Premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Se l' Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l' Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
Art. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche alla Polizza devono essere provate per iscritto.
Art. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L' Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore d’ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Polizza (art. 1898 C.C.).
Qualora durante il periodo di assicurazione l’Assicurato dovesse venire a conoscenza per la prima volta di una qualsiasi circostanza da cui si possa ragionevolmente presumere che possa derivare una Richiesta di risarcimento, l’Assicurato dovrà informare per iscritto l’Assicuratore dell’esistenza della circostanza e delle ragioni per cui ritenga che in futuro possa derivare una Richiesta di risarcimento, evidenziando tutti i particolari tra i quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, il caso, le persone coinvolte, le date, il presunto ammontare del danno.
Nel caso in cui, successivamente alla comunicazione delle sopra citate circostanze, l’ Assicurato dovesse effettivamente ricevere e notificare all’Assicuratore una Richiesta di risarcimento, la stessa sarà considerata notificata all’Assicurato e ricevuta dall’Assicuratore nella stessa data in cui le sopra menzionate circostanze sono state notificate per la prima volta all’ Assicurato ed all’Assicuratore.
Art. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio, l’Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione dell' Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO
In caso di Richiesta di risarcimento l' Assicurato deve darne avviso scritto all’Assicuratore entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.) e comunque non oltre la data di scadenza dell’Assicurazione. La denuncia della Richiesta di risarcimento deve contenere la descrizione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause delle Richiesta di risarcimento. L’Assicurato deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Richiesta di risarcimento.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 C.C.). E’ comunque fatta salva la buona fede dell’Assicurato.
Art. 8 - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI DANNO
Senza il previo consenso scritto dell’ Assicuratore, l’Assicurato non deve ammettere alcuna responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo. L’ Assicuratore ha facoltà di assumere in qualsiasi momento la gestione delle vertenze in qualunque sede, a nome dell’Assicurato. Tuttavia l’Assicurato non è tenuto a resistere a un’azione legale se questa non sia considerata contestabile da un legale qualificato da nominarsi di comune accordo dall’ Assicurato e dall’Assicuratore salvo il disposto dell’art. 1913 Codice Civile.
Senza il previo consenso dell’Assicurato, l’Assicuratore non può pagare Risarcimento a Terzi. Qualora però l’Assicurato opponesse un rifiuto ad una transazione raccomandata dall’ Assicuratore preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l’eventuale azione legale, l’ Assicuratore non sarà tenuto a pagare più dell’ammontare per il quale aveva la possibilità di transigere, oltre alle spese legali e di giudizio, sostenute col suo consenso fino alla data in cui l’ Assicurato ha opposto detto rifiuto, previa deduzione della Franchigia o Scoperto convenuto, e fermo in ogni caso il limite di Indennizzo stabilito.
Art. 9 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
La presente Xxxxxxx non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto si intende automaticamente cessata alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.
Art. 10 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell' Assicurato. Art. 11 FORO COMPETENTE
Le parti stabiliscono espressamente che per ogni controversia nascente dall’interpretazione o dalla esecuzione del presente contratto è competente, a scelta della parte attrice, il Foro di Milano o quello ove ha sede la Contraente. Per le controversie nelle quali l’ Assicurato, citato in giudizio da un terzo danneggiato, intenda avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1917, quarto comma, cod. civ., l’Assicuratore rinuncia ad eccepire il difetto di competenza dell’Autorità Giudiziaria adita.
Art. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 13 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
L’Assicuratore assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell' Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all' Assicurato stesso.
Sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all' azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato sia superiore al Massimale, le spese vengono ripartite tra Assicuratore ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse (art. 1917 C.C., comma 3).
L’Assicuratore non riconosce spese sostenute dall' Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Se l’Assicurato sostiene delle spese derivanti dall’opportunità di rimediare ad eventuali atti derivanti da errori professionali garantiti a termini dell’art. 1 della Sezione Responsabilità Civile Professionale delle Condizioni particolari, l’Assicuratore si obbliga a rimborsare tali spese all’Assicurato anche in assenza di richieste di Risarcimento, purché l’Assicurato dimostri con adeguata documentazione la validità di tali spese e l’esistenza dei presupposti per l’operatività delle garanzie, ferma la Franchigia o Scoperto previsto. Tale previsione è subordinata alla preventiva autorizzazione scritta dell’Assicuratore.
Art. 14. EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE
La presente Assicurazione è subordinata al possesso, da parte dell’Assicurato e dei soggetti della cui opera questi si avvale, dei requisiti e delle autorizzazioni necessarie in forza delle norme in vigore per lo svolgimento dell’attività per la quale è prestata l’ Assicurazione o delle attività ad essa strumentali, alle quali sono preposti i soggetti della cui opera l’ Assicurato si avvale.
Salvo quanto diversamente previsto nella presente Polizza, il venir meno dei predetti requisiti ed autorizzazioni determina la risoluzione dell’ Assicurazione per cui la garanzia non sarà operante nei confronti del soggetto di cui sopra per gli atti o i fatti posti in essere dopo la perdita dei requisiti e delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività professionale.
Art. 15. LIMITI DI RISARCIMENTO
L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nel Frontespizio di polizza, che rappresenta la massima esposizione a carico dell’Assicuratore indipendentemente dal numero delle Richieste di risarcimento denunciate durante il Periodo di assicurazione.
Qualora l’Assicurazione fosse prestata per una pluralità di soggetti Assicurati, il Massimale ed i sottolimiti, ove previsti, indicati nel Frontespizio di polizza, rappresentano la massima esposizione a carico dell’Assicuratore anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Art. 16. LIMITI TERRITORIALI.
L’Assicurazione è a valere per i danni che si verifichino e per le richieste di risarcimento che abbiano origine in qualsiasi Paese del mondo, a condizione che i fatti da cui derivano detti danni e dette richieste si riferiscano:
1. all’attività professionale svolta dall’Assicurato attraverso i propri uffici in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello stato Città del Vaticano, eventualmente anche per clienti non domiciliati in Italia;
2. all’attività svolta nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea in regime di Libera Prestazione di Servizi
3. all’attività professionale diretta svolta occasionalmente dall’Assicurato all’estero, senza che ivi abbia stabilito uffici in cui sia direttamente o indirettamente interessato, limitatamente a prestazioni rese a clienti in Italia.
Art. 17. RESPONSABILITA’ SOLIDALE
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, l’Assicuratore risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell’Assicurato, con espressa esclusione della quota di responsabilità anche provvisoria di pertinenza di Terzi, eccetto quanto previsto dall’articolo 2 Garanzie Aggiuntive lett. A) in merito ai rapporti di solidarietà fra intermediari assicurativi così come disposto dal Decreto sviluppo 18 ottobre 2012 N.179 Sez.VIII Art. 21-22, convertito in legge n.221/2012.
Art. 18. CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO
La presente Polizza cessa automaticamente in caso di:
a) fallimento dell’Assicurato;
b) alienazione dell’attività o fusione della stessa con quella di altri;
c) scioglimento o messa in liquidazione della società dell’ Assicurato;
d) passaggio dell’Assicurato ad altra Sezione del Registro (meglio definito all’Art. 29 del Regolamento Isvap n. 5 del 16.10.2006).
Nelle ipotesi indicate ai precedenti punti a),b),c),d), il rateo dell’85% del Premio netto relativo alla frazione del periodo di Assicurazione non goduta viene messo a disposizione di chi di diritto.
e) cancellazione (quale meglio definita all’Art. 26 del Regolamento Isvap n. 5 del 16.10.2006).
Art. 19 – DIRITTO DI SURROGAZIONE
L’Assicuratore è surrogato, fino a concorrenza dell’indennizzo liquidato per la parte eccedente la franchigia, in tutti i diritti di rivalsa dell’Assicurato.
Art. 20 - ASSICURATI ADDIZIONALI – AZIENDE.
D'accordo tra le Parti si conviene di attribuire la qualifica di Assicurato anche alla seguente azienda:
…………
la quale beneficerà di tutte le garanzie prestate con la presente polizza limitatamente alle attività svolte per i clienti dell’Assicurato.
Si precisa inoltre che il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società anche in caso di corresponsabilità tra più Assicurati.
CONDIZIONI PARTICOLARI
RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
Art. 1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E VALIDITA’ DELLA GARANZIA
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni importo che questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento a Terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge nell’esercizio di attività di intermediazione in conseguenza a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori, o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società iscritte nella sezione E del Registro.
Nei termini suddetti, l’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante ai responsabili dell’attività di intermediazione iscritti al RUI, ai legali rappresentanti, eventuali amministratori delegati e direttori generali delle società iscritte alla sezione B del Registro, dall’esercizio delle rispettive funzioni purché riconducibili all’attività professionale di broker prevista dalle norme vigenti.
L’Assicurazione risulterà efficace a partire dalla data di iscrizione alle relative sezioni del Registro.
A parziale deroga del disposto dell’art. 1900, comma 1, c.c. la copertura è estesa alla colpa grave dell’Assicurato.
L’Assicurazione risponde qualunque sia l’epoca in cui la negligenza, l’imprudenza o l’i mperizia, siano stati commessi a condizione che la conseguente Richiesta di risarcimento sia per la prima volta pervenuta all’Assicurato durante il periodo di assicurazione e da questi regolarmente denunciata.
La validità della garanzia rimane operante anche nel caso in cui la Richiesta di risarcimento sia per la prima volta pervenuta all’Assicurato o ai suoi eredi nel corso dei tre anni successivi alla cessazione della Polizza tranne che per i casi definiti all’Art. 18 - Cessazione del rapporto assicurativo - delle Condizioni Generali.
Art 2. GARANZIE AGGIUNTIVE
L’Assicurazione è estesa anche:
(A) ALTRO INTERMEDIARIO - In recepimento del Decreto sviluppo 18 ottobre 2012 N.179 Sez.VIII Art. 21 e 22 convertito in legge n.221/2012, resta convenuto e stabilito che, nei casi in cui l’Assicurato agisca congiuntamente con un altro broker di assicurazione o riassicurazione o intermediario assicurativo, l’Assicurazione - fermo il disposto dell’articolo 2055 C.C. - è operante in caso di responsabilità solidale anche per negligenza, imprudenza o imperizia di tale altro Broker o intermediario ( e delle persone di cui lo stesso debba rispondere a norma di legge) se, nel periodo di Assicurazione in corso, ne deriva una Richiesta di risarcimento contro l’Assicurato da parte di Terzi. Gli Assicuratori risponderanno pertanto di quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili”
(B) FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI – Qualora l’intermediario svolga attività relative a forme pensionistiche complementari , la copertura della Polizza si intende estesa anche a tale attività.
C) CESSIONE DI PORTAFOGLIO – Nel caso l’Assicurato abbia acquisito il portafoglio di altro broker sia che si tratti di società che di ditta individuale, la copertura verrà estesa alle eventuali obbligazioni derivanti da responsabilità coperte dalla presente Polizza che, per effetto delle disposizioni contrattualmente previste in sede di fusione, incorporazione, cessione d’azienda o del solo portafoglio, siano state trasferite dal broker cedente all’assegnatario.
Qualora ricorrano tali presupposti si intenderà derogato l’Art. 18 lettera b) (cessazione dell’assicurazione) delle Condizioni Generali così come si intenderà abrogato il limite temporale di tre anni previsto dal comma 4 del precedente articolo 1 – Oggetto dell’assicurazione e validità temporale della garanzia – della Sezione Responsabilità Civile professionale delle Condizioni particolari.
D) FONDO DI GARANZIA – L’Assicuratore terrà indenne l’Assicurato dalle azioni di rivalsa del Fondo di garanzia nel caso in cui il Fondo di garanzia abbia indennizzato il terzo danneggiato prima dell’Assicuratore che prestava la copertura assicurativa.
Art. 3. ESCLUSIONI
A) L' Assicurazione non vale per:
(1) per i danni causati da dolo del Legale Rappresentante e/o Titolare della Ditta Individuale indicato nella polizza;
(2) in caso di insolvenza dell’Assicurato;
(3) in caso di insolvenza di assicuratori o di Imprese di assicurazione;
(4) in relazione ad attività diverse da quella professionale dichiarata;
(5) per i fatti e le Richieste di risarcimento non rientranti nei limiti territoriali di cui all’articolo 16 delle Condizioni generali che precede;
(6) per situazioni e circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni a Xxxxx, già formalizzate all’Assicurato e da questi dichiarate all’Assicuratore all’inizio del periodo di Assicurazione in corso, (con esplicito riferimento al punto dedicato all’argomento sul
Questionario) ovvero già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore della responsabilità civile professionale;
(7) per i danni che si verifichino o insorgano in occasione di terrorismo, guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione mi litare, requisizione, sequestro, salvo che l’Assicurato provi che l’evento dannoso non ebbe alcun rapporto con detti avvenimenti;
(8) per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di radioattività, con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
(9) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, a vibrazioni o rumori; i danni conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, oppure ad alterazione, impoverimento o contaminazione di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
B) Sanzioni
Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all' Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.
Il Contraente dichiara:
• di aver ricevuto e compilato, prima della conclusione del contratto, il questionario per la valutazione di adeguatezza del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del Regolamento ISVAP n. 5/2006;
• di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, le Condizioni Contrattuali di polizza;
• di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, copia del DIP in conformità a quanto previsto dal Reg. IVASS n. 41/2018 e copia del fascicolo informativo in conformità a quanto previsto dal Reg. IVASS n. 35/2010.
Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara altresì di conoscere ed approvare espressamente gli Articoli sottoesposti della presente polizza:
Art. 1 delle C.G. – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Art. 5 delle C.G. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Art. 7 delle C.G. – OBBLIGHI DELL' ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO Art. 8 delle C.G. - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI DANNO
Art.13 delle C.G. – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI Art. 14 delle C.G. - EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE
Art.17 delle C.G. – RESPONSABILITA’ SOLIDALE
Art.18 delle C.G. - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO Art.19 delle C.G. - DIRITTO DI SURROGAZIONE
Art. 3 delle C.P. Sezione Responsabilità Civile Professionale – ESCLUSIONI
CONTRAENTE