CAPITOLATO TECNICO‐AMMINISTRATIVO
CAPITOLATO TECNICO‐AMMINISTRATIVO
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RENDERE SICURI ALCUNI LUOGHI DI PASSAGGIO PRESSO LA SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI BENEVENTO DELL'UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA CAMPANIA
PREMESSA
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ‐ Ufficio dei Monopoli per la Campania, intende procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di posizionamento di barriere invalicabili di cui all’allegato computo metrico estimativo presso la Sezione operativa territoriale di Benevento, sita in Xxxxxxxxx (XX) xxx XXX Xxxxxx x. 0/00.
PARTE AMMINISTRATIVA
ART. 1 – Oggetto
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di posizionamento di barriere invalicabili presso la Sezione operativa territoriale di Benevento dell'Ufficio dei monopoli per la Campania dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
ART. 2 – Requisiti di rispondenza a norme, leggi, regolamenti
La Ditta aggiudicataria dovrà operare nel pieno rispetto di tutte le leggi vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza D. Lgs.vo n. 81/2008.
Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori per le prestazioni eventualmente rese nell'ambito del subappalto.
ART. 3 ‐ Prescrizioni riguardanti il personale
Il Fornitore dovrà garantire per il personale addetto il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro. Dovrà garantire, altresì, l’impiego di personale specializzato nel campo delle attività di manutenzione degli impianti e ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche degli impianti oggetto del servizio e all’utilizzo delle attrezzature in dotazione, nonché dotato, ove previsto per legge, delle apposite certificazioni/abilitazioni (es. patentino).
Il Fornitore dovrà adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e dei collaboratori, impegnandosi a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione ed a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività. Egli si assume le responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme igieniche e infortunistiche esonerando, di conseguenza, la Stazione appaltante da ogni responsabilità in merito.
Il personale del Fornitore dovrà presentarsi in servizio in divisa da lavoro e dovrà rispettare tutte le procedure eventualmente previste dalla Stazione appaltante per l’accesso ai locali e indossare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dalle norme vigenti.
Il personale del Fornitore adibito ai Servizi dovrà garantire la massima riservatezza relativamente a quanto può venire a sua conoscenza durante l’espletamento dei servizi medesimi, con particolare riferimento alle informazioni relative agli utenti, al personale e all’organizzazione delle attività svolte dalla Stazione appaltante. Nello specifico il Fornitore dovrà mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale ed impegnarsi a non divulgare in alcun modo le informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività. Il personale del Fornitore dovrà adottare un comportamento consono alla funzione ed alle circostanze in cui si svolgono le attività oggetto del servizio.
La Stazione appaltante potrà richiedere la sostituzione del personale impiegato nella gestione del contratto, con motivazione scritta relativa all’inadeguatezza del medesimo, senza che ciò dia diritto al Fornitore di chiedere alcun onere aggiuntivo.
Tutto il personale adibito al servizio dovrà essere sotto l'esclusiva responsabilità del Fornitore sia nei confronti della Stazione appaltante che di soggetti terzi.
ART. 4 ‐ Prescrizioni riguardanti mezzi, attrezzature di servizio e materiali utilizzati
Tutti gli attrezzi e le eventuali macchine utilizzati per la manutenzione degli impianti dovranno essere certificati e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell’Unione Europea.
ART. 5 ‐ Locali e utenze
La Stazione appaltante non metterà a disposizione dei locali all'interno dei quali depositare le attrezzature e i materiali necessari allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.
Il Fornitore, per l'espletamento del servizio, potrà avere accesso, previo accordo con il Coordinatore della SOT di Benevento, quale Direttore dell'esecuzione, alle utenze (energia elettrica, acqua, etc.) presenti all'interno dell'edificio. Il Fornitore non potrà utilizzare l'acqua e/o l 'energia a cui ha accesso per attività non inerenti il servizio disciplinato all'interno del presente Capitolato.
ART. 6 ‐ Sopralluoghi preliminari
È fatto obbligo del sopralluogo pena esclusione in caso di inottemperanza . Ciò per consentire agli stessi di prendere visione di tutti i luoghi e degli interventi da eseguire , ai fini di una corretta quantificazione dei prezzi del servizio e delle caratteristiche dell'offerta.
Ai soggetti che effettueranno detti sopralluoghi sarà rilasciata, a valle di tale attività, un'attestazione di avvenuto sopralluogo.
I soggetti interessati dovranno far pervenire inderogabilmente entro le ore del giorno la relativa richiesta trasmessa all'indirizzo PEC monopoli.napoli xxx.xxxx.xx, citando il CIG della presente procedura.
ART. 7 – Modalità di erogazione dei servizi
I servizi di manutenzione e posa in opera delle barriere sono elencati nell’allegato computo metrico estimativo.
Il Fornitore contraente dovrà inoltre indicare le figure d i riferimento per la gestione del contratto (Referente operativo dell'appalto, Capo Squadra, ecc.) e/o quant'altro necessario per la gestione del
servizio. A richiesta, il Fornitore dovrà fornire la l ista dei nominativi del personale adibito allo svolgimento delle attività.
Qualunque variazione relativa ai contenuti del Verbale di attivazione dovrà essere sempre formalizzata per iscritto e controfirmata dalle parti.
Tutte le prestazioni dovranno essere effettuate nei giorni feriali e negli orari di apertura degli uffici 07,30‐16,00.
ART. 8 ‐ Programma Operativo delle Attività (POA)
Il primo Programma Operativo dovrà essere consegnato alla Stazione appaltante contestualmente all'avvio dell'esecuzione del contratto.
Eventuali modifiche alla programmazione delle attività dovranno essere concordate tra le parti.
ART. 9‐Criteri per la remunerazione dei servizi
Il corrispettivo per il lavoro svolto verrà stabilito a lavori ultimasti e collaudati nel termine massimo di 30 giorni dalla fine dei lavori. ART. 10 ‐ Scheda di consuntivo intervento
ART.10 ‐ Controllo e verifica delle prestazioni erogate
Tutte le verifiche effettuate avverranno in contraddittorio con il Fornitore e l'esito del controllo verrà sottoscritto, in apposito verbale, dal Direttore dell'esecuzione e dal Responsabile del Servizio (o loro delegati).
ART.11 ‐ Fatturazione e pagamenti
Il corrispettivo sarà fatturato dal Fornitore in una unica rata a saldo. La relativa fattura potrà essere emessa soltanto dopo la certificazione di regolare esecuzione redatta dagli Uffici fruitori dei servizi, a seguito della ricezione del messaggio di posta elettronica inviato dall'applicativo gestionale SIGMA utilizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La fattura in formato elettronico dovrà:
riportare il C.I.G. dell'affidamento e deve essere intestata a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ‐ Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 XXXX C.F. 97210890584;
essere trasmessa indicando il Codice Univoco Ufficio 951E80;
essere emessa in regime IVA ordinario (in split payment) con applicazione dell'aliquota del 22% e/o, nei casi espressamente previsti dal D.P.R. n. 633/1972/ su indicazione della Stazione appaltante, essere emessa esponendo prestazioni "non imponibili" ai sensi dell'art. 9, pt. 6 del predetto Decreto;
Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatta salva la verifica di regolarità dei controlli in materia di affidamenti di contratti pubblici (a titolo esemplificativo DURC,Equitalia, etc.), sul c/c dedicato, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/201O e s.m.i., fenno restando l'onere del Forn itore d i comunicare tempestivamente eventual i variazioni del c/c dedicato.
ART. 12 ‐ Penali
In caso di ritardata esecuzione dei lavori rispetto ai termini contrattuali di consegna la Ditta è tenuta a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, una penale pari ad € 10 (dieci) – giorni naturali consecutivi e continui.
Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, la Stazione appaltante potrà risolvere il Contratto.
ART. 13 ‐ Responsabilità
Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di quest'ultimo per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.
ART. 14 ‐ Clausola risolutiva espressa
Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta al Fornitore, senza fornire alcun termine di preavviso, nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore per l’abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
c) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 80;
d) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
e) difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
f) violazione del divieto di interruzione del Servizio;
e) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
f) violazione del dovere di riservatezza;
g) azioni giudiziarie contro la Stazione appaltante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
h) nel caso di cui all’art. 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 15 del presente Capitolato speciale.
l) mancato rispetto del termine di presa in consegna ed attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto concordato con la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 7 del presente Capitolato Speciale d’Appalto;
m) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano all’impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
n) violazione degli obblighi di cui all’art. 20 del presente Capitolato speciale
o) mancato rispetto da parte dell’aggiudicatario degli impegni assunti con la dichiarazione di responsabilità presentata in sede di offerta.
In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore della Stazione appaltante.
ART. 15 ‐ Recesso
La Stazione appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente, nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori ‐ salvo il caso di concordato con continuità aziendale ‐ ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Stazione appaltante, che abbiano incidenza sull’esecuzione della Contratto;
c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante.
In caso di recesso si applica quanto previsto all’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi oggetto del Contratto.
ART. 16 ‐ Divieto di cessione del contratto e disciplina cessione dei crediti
É fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 17 del presente Capitolato speciale.
É ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Stazione Appaltante nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Restano fermi i connessi obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 17 ‐ Trasparenza
Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettere b), c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del presente Capitolato speciale, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà del Soggetto Aggiudicatore di incamerare la garanzia prestata.
ART. 18 ‐ Riservatezza
Il Fornitore assumerà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante medesima.
Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e ulteriori provvedimenti in materia.
ART. 19 ‐ Trattamento dei dati personali e riutilizzo dei dati pubblici
Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emesse dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Il Fornitore con la stipula del Contratto si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, inoltre, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
ART. 20 ‐ Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste, si conviene che, in ogni caso, la Stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 17 del presente Capitolato speciale, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli contratti nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora “Autorità Nazionale Anticorruzione”, di seguito “X.X.XX.”) n. 4 del 7 luglio 2011.
Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante medesima.
Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto
contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La Stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Xxxxx.
Il Fornitore sarà tenuto a comunicare alla Stazione appaltante, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore dedicato/i.
Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante , oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub‐contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge, restando inteso che la Stazione appaltante, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub‐contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 4 del 7 luglio 2011, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall’X.X.XX.
ART. 21 – Subappalto
Qualora il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto previsti dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e/o indicati nei successivi commi.
Il Fornitore contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti, cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
Il Fornitore si impegna a depositare presso la Stazione appaltante, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto:
i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
ii) la dichiarazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti dalla R.d.O. per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, qualora le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza, in capo a quest’ultimo, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;
iv) la dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore;
v) (se del caso) la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione delle attività affidate.
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Stazione appaltante revocherà l’autorizzazione.
Il Fornitore, qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non potrà essere autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla R.d.O..
Per le prestazioni affidate in subappalto:
a) dovranno essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto;
b) dovranno essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
La Stazione appaltante, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante dei danni che dovessero derivare, alla Stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne il Soggetto Aggiudicatore da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette al Soggetto Aggiudicatore prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n.
81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Soggetto Aggiudicatore acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore.
Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Stazione appaltante può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a comunicare alla Stazione appaltante il nome del sub‐contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.
Il Fornitore si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub‐contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione del Contratto, il nome del sub‐contraente, l’importo del sub‐contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub‐contratto.
Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della R.d.O. e devono essere depositati alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48‐bis del D.P.R. 602 del 29 settembre
1973 nonché dai successivi regolamenti.
ART. 22 ‐ Certificazione del credito
Per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nella piattaforma PCC (DM 22 maggio 2012, art. 3, comma 3), dovrà essere fatto esclusivo riferimento a Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Codice fiscale: 97210890584 indirizzo P.E.C. xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx indirizzo: Xxx Xxxxx Xxxxxxx 00 ‐ 00000 Xxxx (XX).
ART. 23 – Rinvio alla disciplina vigente in materia di affidamento di appalti pubblici
Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inviare alla Stazione Appaltante una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo pari al 2% del prezzo indicato quale base d’asta. La cauzione dovrà avere una validità pari ad almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Per tutto quanto non espressamente previsto in tutti gli atti di gara, si rimanda alla normativa vigente in tema di appalti pubblici.
Art. 24 – Cauzione provvisoria e definitiva , ai sensi dell’art. 93 del codice contratti e dell’art. 59 del D. L gs. n. 56/2017 le ditte partecipanti debbono presentare una garanzia del 2,00% dell’importo a base d’asta con le modalità previste nel codice , altresì l’offerta è corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione dei lavori , di cui agli artt.103 e 105 e s. m. e i. .
Art.25‐ Costituzione della polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dei lavori il cui massimale abbia un minimo di € 500.000,00 .
Art. 26 – Modalità di aggiudicazione
Il lavoro sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2017 con esclusione automatica delle offerte anomale che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia .
PARTE TECNICA
ART.1. OGGETTO DELL'APPALTO.
Il presente Capitolato Speciale d'appalto ‐ Parte tecnica regola lo svolgimento delle attività di manutenzione sia ordinaria che straordinaria da effettuare presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ‐ Ufficio dei monopoli per la Campania ‐ Sezione operativa territoriale di Benevento .
Sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri compresi e computati nell’allegato computo metrico estimativo oltre agli oneri indicati nella descrizione degli interventi anch’essa allegata .
ART.2. NORMATIVA APPLICABILE
Le manutenzioni devono essere realizzate a regola d'arte ed in conformità alle disposizioni del presente Capitolato. Le manutenzioni, inoltre, dovranno essere eseguite in ottemperanza alle norme di legge e a regola d’arte.
Tutti i materiali utilizzati devono essere rispondenti alle relative norme UNI e certificati .
La ditta aggiudicataria è, altresì, tenuta al rispetto di tutte le normative vigenti inerenti la sicurezza dei lavoratori (D. lgs. 81/08 e s.m.i.) che, direttamente o indirettamente attengano alle prestazioni oggetto del presente capitolato.
La ditta aggiudicataria deve, altresì, adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, per evitare danni ai beni pubblici e privati. In particolare, la ditta aggiudicataria deve:
• nominare il Direttore tecnico e comunicarlo al RUP;
• comunicare al RU P il proprio Responsabile del Servizio d i Prevenzione e Protezione;
• redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), conformemente a quanto indicato e prescritto nell'allegato XV, punto 3.1.2 del D. Lgs. n. 81/2008, per quanto attiene alle proprie responsabilità nell'organizzazione e nell'esecuzione dei lavori;
• attenersi nella redazione del PSS a quanto previsto nel DUVRI, ex art. 26 del D.Lgs. 81/08, allegato al contratto e d i aggiornarlo con le eventuali ulteriori osservazioni poste dai vari Datori di Lavoro degli uffici interessati agli interventi di manutenzione ordinaria;
• utilizzare personale e mezzi idonei;
• dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni;
• controllare la rigorosa osservanza delle norme d i sicurezza e di igiene del lavoro e quelle previste nel PSS da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
• predisporre, ove mancassero, tutte le necessarie segnalazioni di pericolo e della cartellonistica di sicurezza prescritte;
• mettere in atto i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro descritti nei predetti Piani;
• verificare i rischi esistenti nei luoghi di lavoro, adoperandosi affinché vengano immediatamente adottate le necessarie misure preventive, anche nel caso di attività interferenti;
• rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento della loro attività nei luoghi di lavoro;
• vigilare affinché le disposizioni impartite vengano puntualmente eseguite e venga rispettato l'uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) indicati nel PSS; provvedere al controllo dell'efficienza e dell'idoneità delle apparecchiature e degli utensili e fame eseguire la manutenzione da personale esperto e qualificato;
• controllare l'idoneità e l'efficienza dei DPI consegnati ai lavoratori;
• munire il personale di apposita tessera di riconoscimento con fotografia, contenente le generalità del lavoratore, del datore di lavoro e la data di assunzione.
Per quanto sopra, la Stazione appaltante deve intendersi completamente ed interamente sollevata da ogni responsabilità al riguardo, in particolare per gli eventuali infortuni di operatori o visitatori, cagionati durante le manutenzioni.