Contratto di servizio per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi
Contratto di servizio per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi
L’anno duemiladiciotto, il giorno del mese di , in Motta Sant’Anastasia (CT), presso la sede della OIKOS S.p.A.
TRA
la società OIKOS S.p.A., con sede legale in Motta Sant’Anastasia (CT), xxx Xxxxxxxx Xxxxx, x. 00/X, Codice Fiscale e P. I.V.A. n. 04390280875, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., avv. Xxxxxxx Xxxxxxx, in seguito anche Gestore IPPC;
E
il Comune di , con sede legale in (TP), in persona del Dirigente Responsabile del Settore , nominato giusto
provvedimento sindacale n. del , in seguito anche
Produttore iniziale;
E
la società Trapani Servizi S.p.A., con sede legale in Xxxxxxx (XX), xxx xxx Xxxxx x.x.x., xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Codice fiscale e P. I.V.A. n. 01976500817, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., xxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, in seguito anche Nuovo Produttore-Conferitore;
Premesso
- che la OIKOS S.p.A., ha per oggetto sociale l’attività - tra le altre - di smaltimento definitivo dei rifiuti;
- che, a tal fine, la stessa è autorizzata alla gestione della discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi, sita in Motta S. Anastasia (CT), contrada Valanghe d’Inverno, giusto D.R.S. di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 221,
pubblicato in GURS il 19.03.2009;
- che con provvedimento della Regione Siciliana, Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque, prot. n. 19387 del 15/05/2013 è stato rilasciato il nulla osta all’avvio dell’attività di abbancamento dei rifiuti nel predetto sito di discarica;
- che è in corso di svolgimento presso gli enti preposti, l’iter relativo all’approvazione della tariffa per il suddetto servizio di smaltimento per la quale OIKOS S.p.A. ha presentato apposito piano finanziario;
- che, così come disposto dalla Regione Siciliana, Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque, nelle more dell’approvazione della predetta tariffa, il gestore emetterà fatture per un complessivo importo di € 72,57/t, come da tariffa già approvata con
D.R.S. n. 376/2008, oltre royalties nonché Tributo Speciale variabili in base alla tipologia di rifiuto conferito e IVA come per legge, salvo conguaglio, fatti salvi gli adeguamenti normativi;
- che, in relazione ad eventuali nuove disposizioni da parte dell’Autorità competente, la tariffa attualmente applicata potrà subire i relativi adeguamenti disposti;
- che tra le Parti è intercorsa corrispondenza per mezzo della quale la Trapani Servizi S.p.A. – con nota prot. n. 3712 del 09/05/2018 – ha manifestato l’esigenza di dovere conferire la frazione secca di sopravaglio (codice CER 19.12.12), generata a seguito di trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, proveniente dal proprio impianto TMB, presso la discarica di proprietà della OIKOS S.p.A. e quest’ultima – con nota prot. n.
Val/Com063Mag/0478U/2018 del 25/05/2018 – ha manifestato la propria disponibilità, previo nulla osta dell’Autorità Regionale competente, a smaltire detti rifiuti, in ragione della residua capacità di abbancamento di cui è dotata la predetta discarica, in virtù del richiamato D.R.S. n. 221 del 2009;
- che l’Autorità Regionale competente, con nota del 29 maggio 2018, prot. n.
021657, esposte le proprie considerazioni sull’argomento, non ha rilevato
«alcun elemento ostativo a che i sovvalli, prodotti a seguito del trattamento meccanico di tritovagliatura e biostabilizzazione dei rifiuti solidi urbani conferiti dai comuni presso l’impianto gestito dalla società Trapani Servizi x.xx., possano essere trasferiti presso la discarica gestita dalla società Oikos s.p.a.»;
- che la Trapani Servizi S.p.A., con nota del 28 maggio 2018, prot. n. 4381, ha richiesto convenzione per lo smaltimento dei sovvalli provenienti dal proprio impianto TMB di contrada Belvedere, in Trapani (TP), appartenenti alla SRR Trapani Provincia Nord (ex ATO TP1 – Terra dei Fenici S.p.A. in liquidazione), per i Comuni di Buseto Palizzolo, Calatafini-Segesta, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Paceco, Pantelleria, San Xxxx Lo Capo, Trapani e Valderice, nonché per l’Aeronautica Militare – 37° Stormo BIRGI e per il Porto di Trapani.
- che il nuovo soggetto Produttore-Conferitore del rifiuto, a seguito dei processi di trito vagliatura, è la società Trapani Servizi S.p.A., la quale intende conferire unicamente frazione secca di sopravaglio generata a seguito di trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani indifferenziati provenienti dalla regolare attività di raccolta e spazzamento, così come individuati dalle voci a) e b), comma 1 dell’art.6 del D.M. 27/09/2010 e s.m.i.;
- che, dunque, l’intendimento delle Parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è quello di assicurare, mercé la sottoscrizione del presente contratto, continuità al servizio in oggetto in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative.
Tutto ciò premesso, le parti STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
TITOLO I – DISCIPLINA DEL RAPPORTO
Art. 1 Oggetto del contratto
1.1 Il presente contratto contiene l'insieme delle norme, dei termini e delle condizioni che regolano e disciplinano i rapporti tra il Gestore IPPC, (OIKOS S.p.A.) il Produttore iniziale (il Comune di ) e il Nuovo Produttore-Conferitore (Trapani Servizi S.p.A.). Le parti si danno atto che fra il Nuovo Produttore-Conferitore e il Produttore iniziale vige una convenzione sottoscritta tra le parti in data , avente ad oggetto il servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata e smaltimento definitivo effettuata all’interno del territorio di pertinenza del Comune di . Con il presente contratto si conferma che il Nuovo Produttore-Conferitore effettuerà il servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento della frazione di sottovaglio presso il proprio impianto di TMB, nonché il servizio di trasporto della sola frazione secca del rifiuto (con codice CER 19.12.12) presso la discarica di Valanghe d’Inverno di proprietà del Gestore IPPC in Motta Sant’Anastasia.
1.3 Costituiscono parte integrante del presente contratto la documentazione tecnica di cui al successivo art. 3; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 5, comma 3; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 5, comma 4; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 6, commi 3 e 4.
Art. 2 Durata e validità
2.1 Il presente contratto ha validità dalla data della sua sottoscrizione sino al
2018.
2.2 Alla scadenza, la validità del contratto potrà essere estesa subordinatamente alla espressa volontà delle Parti, che dovrà essere manifestata e formalizzata con successivo atto, escludendosi ogni forma di rinnovo tacito.
2.3 Eventuali ulteriori richieste al conferimento di tipologie di rifiuti con codice CER diverso da quello di cui al presente accordo contrattuale, unitamente alla necessaria preventiva disponibilità da parte del Gestore IPPC e autorizzazione dell’Autorità competente, saranno formalizzate con eventuale successivo diverso contratto.
2.4 L'efficacia del presente contratto, fra le altre, rimane subordinata (a) alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
2.5 Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, il contratto produrrà nuovamente i suoi effetti - stante la positiva verifica documentale da parte del Gestore IPPC - dal momento dell'integrale ripristino di tutte le condizioni necessarie al conferimento.
TITOLO II - CONDIZIONI TECNICHE
Art. 3 - Verifica di conformità
3.1 La Trapani Servizi S.p.A., in quanto soggetto Nuovo Produttore-Conferitore dei rifiuti, dovrà procedere alla caratterizzazione di base dei rifiuti, ai sensi dell'art. 2 del
D.M. 27 settembre 2010, per ciascuna tipologia di rifiuto e prima del primo
conferimento presso l'impianto di smaltimento, che verrà ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.
3.2 Il Gestore IPPC provvederà ad effettuare la verifica di conformità, sulla base dei dati forniti dal Nuovo Produttore-Conferitore in fase di caratterizzazione e con le medesime cadenze indicate al precedente comma 1.
Art.4 - Procedura di ammissione
4.1 L'esecuzione del servizio avverrà esclusivamente con riferimento alle tipologie di rifiuti non pericolosi conforme ai codici CER indicate nel D.R.S. n. 1362 del 23 dicembre 2009 pubblicato in G.U.R.S. n 17 del 9 aprile 2010 e ogni disposizione ivi contenuta. In ogni caso, il Gestore IPPC si impegna a smaltire i rifiuti che risulteranno conformi ai criteri di ammissibilità di cui al Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 nonché a tutte le altre verifiche prescritte dalle autorità competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.
4.2 Nelle ipotesi di conferimento di rifiuti non conformi, il Nuovo Produttore- Conferitore sarà considerato responsabile e troveranno applicazione le disposizioni convenute al successivo art. 8, comma 5.
4.3 Il Gestore IPPC ha la facoltà di eseguire sulle tipologie dei rifiuti conferiti verifiche analitiche a campione. Se nel corso delle verifiche analitiche dovesse emergere la trasgressione ed inosservanza alle vigenti disposizioni di Xxxxx o a quanto previsto dal presente contratto, il Gestore IPPC potrà addebitare al Nuovo Produttore-Conferitore tutte le spese analitiche sostenute e le maggiori spese per lo smaltimento.
4.4 Le Parti convengono espressamente che i conferimenti saranno consentiti esclusivamente agli automezzi muniti di un formulario di identificazione (F.I.R.) per ogni Produttore iniziale, contenente tutti i dati previsti dalla normativa vigente in materia. Pertanto, in assenza di tale imprescindibile condizione, il Gestore IPPC negherà l'accesso in impianto all'automezzo che ne sarà sprovvisto.
Art. 5 - Accesso all'impianto
5.1 Il servizio è reso nei giorni feriali dalle ore 6:30 alle ore 16:30 applicando il prezzo indicato al successivo art. 8, comma 1.
5.2 Sarà comunque espletato il servizio la domenica e i giorni festivi dalle ore 6:00 alle ore 11:00, nonché nei giorni feriali, dalle ore 06:00 alle ore 11:00, dietro applicazione di una maggiorazione del prezzo indicato pari al 38% sul prezzo base.
5.3 È consentito l'accesso all'impianto di discarica ai soli automezzi delle imprese autotrasportattrici in possesso della relativa iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
5.4 L'anagrafica del trasportatore e l'elenco degli autisti abilitati all'accesso all'impianto di smaltimento presenti nel sistema informativo del Gestore IPPC saranno esclusivamente quelli indicati in via preventiva dal Nuovo Produttore- Conferitore.
5.5 Il Nuovo Produttore-Conferitore dichiara di conoscere ed accettare l'eventuale ed episodica circostanza che potrebbe generarsi all'atto del conferimento, legata ai numerosi conferimenti effettuati contestualmente da altre imprese autotrasportatrici, presso l'impianto di discarica, e che potrebbe determinare attese e/o code all’ingresso dell’impianto medesimo, per cause estranee all'operato del
Gestore IPPC. Per tale evenienza il Nuovo Produttore-Conferitore rinuncia sin da ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.
Art. 6 - Obblighi in materia di sicurezza
6.1 Nell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente contratto le Parti si impegnano a rispettare, ciascuno secondo le rispettive competenze, la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in virtù di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. e ad ogni altra normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, pena l'applicazione delle sanzioni in esso previste.
6.2 È onere del Nuovo Produttore-Conferitore verificare l'idoneità tecnico- professionale dell'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso l'impianto di smaltimento, mediante apposita richiesta di documentazione.
6.3 Il Nuovo Produttore-Conferitore, al fine di fornire le informazioni dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto idonea e completa informativa per come trasmessagli all'uopo dal Gestore IPPC.
6.4 Il Nuovo Produttore-Conferitore, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.Lgs. n. 81 2008 ss.mm.ii., è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto il D.U.V.R.I. trasmessogli dal Gestore IPPC.
6.5 Le Parti convengono espressamente che la violazione di uno degli obblighi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative da parte delle competenti autorità, comporterà il mancato avvio, la sospensione e/o l'interruzione del servizio, la cui esclusiva
responsabilità sarà da addebitare al Produttore iniziale e al Nuovo Produttore- Conferitore.
Art. 7 - Sicurezza e tutela ambientale
7.1 È onere del Nuovo Produttore-Conferitore la verifica del possesso delle caratteristiche di idoneità tecniche dei veicoli utilizzati dall'impresa trasportatrice adeguate a tutelare l'ambiente. A questi fini, si considerano tali sia quelli fisicamente stabilmente connessi in modo da costituire un'unica entità (veicolo allestito) che quelli costituiti da un autotelaio ed un cassone scarrabile.
7.2 Il Nuovo Produttore-Conferitore assume su di sé l'obbligo di fare in modo che i veicoli utilizzati dal trasportatore, in tutte le condizioni di lavoro – siano esse operative (scarico dei rifiuti) che di trasferimento (trasporto stradale) - garantiscano la tenuta dei liquami derivanti dalla compattazione dei rifiuti, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e il contenimento del rumore e delle emanazioni inquinanti entro i limiti di legge, sollevando il Gestore IPPC da ogni responsabilità al riguardo.
TITOLO III – CONDIZIONI ECONOMICHE
Art. 8 - Condizioni economiche del servizio
8.1 Per il servizio di smaltimento eseguito dal Gestore IPPC il prezzo che sarà corrisposto dal Produttore iniziale per il conferimento in discarica dei i rifiuti (frazione di sopravaglio e/o sovvalli con codice CER 19.12.12) da non sottoporre a trattamento è pari ad € 72,57/t. (settantadue/57) per ogni tonnellata, salvo conguaglio, Tributo Speciale € 6,24/t. (sei/24, come per legge, oltre ancora oneri di mitigazione ambientale (royalties) € 6,41/t. oltre I.V.A. per legge.
8.2 Le Parti danno atto che l'adozione futura di eventuali provvedimenti amministrativi con i quali potrà essere modificato il prezzo troveranno immediata applicazione anche in riferimento ai conferimenti effettuati in virtù del presente contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1339 c.c. .
8.3 Ai fini di quanto convenuto al precedente comma 2, il Gestore IPPC si obbliga ad inoltrare al Produttore iniziale e al Nuovo Produttore-Conferitore comunicazione dell'eventuale modifica della tariffa autorizzata dagli Organi regionali competenti. Dal canto suo, il Produttore iniziale si obbliga a prendere atto di tale comunicazione e di porre in essere tutti gli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente agli artt. 183 e 193 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., affinché venga assicurata la integrale copertura del servizio, che tenga in considerazione il mutamento del prezzo a valere dalla data indicata nel provvedimento di approvazione dell'Organo competente.
8.4 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 183, comma 2, e 159, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii, l'accettazione integrale del presente contratto, costituisce assunzione di impegno per l'effettuazione di spesa, che per il presente rapporto, sulla base delle stime effettuate dal Nuovo Produttore- Conferitore, anche note al Produttore Iniziale, si quantifica presuntivamente in €
/mese IVA compresa. In ogni caso l’adozione formale dell’impegno spesa da parte del Produttore iniziale dovrà essere trasmessa tempestivamente al Gestore IPPC.
Art. 9 Modalità di fatturazione e pagamento
9.1 Al termine di ogni mese il Gestore IPPC emetterà al Produttore iniziale fattura consuntiva relativa alle quantità di rifiuti conferiti proveniente dall'impianto del
Nuovo Produttore-Conferitore, che verrà inviata in ossequio alla normativa per tempo vigente in materia di fatturazione elettronica. Pertanto, le Parti convengono di adempiere agli obblighi prescritti dalla Legge n. 244/2007 ss.mm.ii., secondo le modalità e i termini dettati dal D.M. n 55/2013 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 213 della succitata Legge e dal D.L. n 66/2014 ss.mm.ii. e, in generale da qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata.
9.2 Fatto salvo quanto descritto al precedente comma 1, il Produttore iniziale si obbliga a comunicare tempestivamente il Codice Univoco dell'Amministrazione, il CIG, le denominazione di impegno di spesa o qualsiasi altro documento che possa rendersi utile ai fini dell'adozione degli atti amministrativi e che il Gestore IPPC indicherà in fattura.
9.3 Il corrispettivo fatturato dovrà essere versato interamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della fattura da parte del Produttore iniziale tramite bonifico bancario, trasmettendo, entro il medesimo termine, copia della contabilità bancaria relativa al bonifico effettuato.
9.4 Il mancato o ritardato pagamento delle fatture ricevute nei termini temporali indicati al precedente comma 3 comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 ss.mm.ii. oltre alla facoltà del Gestore IPPC di dare applicazione dell'art. 1460 c.c. salvo l'onere di darne comunicazione, con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni, al Produttore iniziale e al Nuovo Produttore- Conferitore. Il Produttore iniziale dichiara di adempiere alle obbligazioni contrattuali in piena aderenza alla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto stabilito dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. n.267/2000 ss.mm.ii. dalla L.R. n.9/2010 ss.mm.ii. e da qualsiasi altra fonte normativa disciplinante la formazione degli atti
della pubblica amministrazione. Quanto convenuto al presente comma troverà applicazione anche in riferimento ad eventuali precedenti rapporti contrattuali intercorsi tra le Parti, le cui situazione di credito/debito sono strettamente connesse alle situazioni di credito/debito che scaturiranno dal presente contratto.
9.5 Qualora richiesto dal Gestore IPPC, il Produttore iniziale si impegna entro i successivi 3 (tre) giorni a rilasciare apposita dichiarazione attestante il rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti, fornendo atti e documenti a supporto. Il mancato riscontro si configurerà quale grave inadempimento contrattuale del Produttore iniziale che determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto, con conseguente interruzione del servizio di smaltimento da parte del Gestore IPPC, la cui responsabilità sarà da addebitarsi proprio a tale grave inadempimento. In tale evenienza il servizio verrà interrotto senza che Gestore IPPC sia tenuto a dare preavviso alcuno.
9.6 La quantità di rifiuti conferiti, cui fare riferimento, sia ai fini di conferimento sia ai fini della fatturazione nei confronti del Produttore iniziale, è quella risultante dalla bolla di pesatura effettuata presso l'impianto di smaltimento del Gestore IPPC. Tale bolla sarà redatta contestualmente alle attività di pesatura che avverrà in contraddittorio tra il Gestore IPPC e il Nuovo Produttore-Conferitore o suo rappresentante, intendendosi anche l'impresa trasportatrice, e sarà dagli stessi debitamente siglata a titolo di conferma di quanto in essa rappresentato. Le Parti convengono espressamente che il Gestore IPPC dovrà inviare al Produttore iniziale e al Nuovo Produttore-Conferitore apposito documento di variazione nei casi esclusivi di mero errore materiale. Per tale evenienza il Produttore iniziale e il Nuovo Produttore-Conferitore rinunciano sin d’ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o
istanza. Il Nuovo Produttore-Conferitore provvederà a trasmettere al Produttore iniziale con cadenza settimanale, la 4a copia del formulario di identificazione (F.I.R.) con allegata bolla di pesatura.
9.7 Per le finalità di cui al presente contratto, il Produttore iniziale dichiara di conoscere, condividere e, quindi, accettare i criteri di quantificazione e fatturazione indicati al precedente comma 5, anche con riferimento all'art. 8, comma 4, rinunciando sin d’ora ad avanzare qualsivoglia obiezione, lamentela e/o istanza.
Art. 10 Certificazione di credito
10.1 In ossequio alla normativa vigente in materia di certificazione del credito, ed al fine di garantire certezza giuridica al rapporto e regolarità e continuità al servizio, il Produttore iniziale ha l'obbligo di rilasciare, in favore del Gestore IPPC, apposita certificazione secondo le modalità, le condizioni ed i termini sanciti dal D.L. n 185/2008 ss.mm.ii. dal D.L. n 35/2013 ss.mm.ii., dal D.L. n 66/2014 ss.mm.ii. e qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata.
10.2 In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte del Produttore iniziale troveranno applicazione i rimedi contemplati dalla medesima normativa.
TITOLO IV – CONDIZIONI ACCESSORIE
Art. 11 Impossibilità sopravvenuta
11.1 Nel caso in cui il Gestore IPPC non possa più adempiere, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, alle proprie obbligazioni rinvenienti dal presente contratto, per cause ad esso non imputabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo, l'impossibilità di assicurare congiuntamente
il servizio a tutti i conferitori, la diminuita capacità ricettiva dell'impianto, ovvero altre evenienze quali guasti all'impianto, avverse condizioni meteoclimatiche, strada di accesso da manutenere, ecc., troveranno applicazione, a seconda dei casi, l’art. 1463 e l’art. 1464 c.c. .
11.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, è onere del Gestore IPPC, ove possibile, informare con anticipo il Produttore iniziale, il Nuovo Produttore-Conferitore e l'Amministrazione regionale del verificarsi delle predette condizioni, onde consentire da parte delle competenti autorità l'adozione di ogni consequenziale provvedimento o iniziativa.
11.3 Il Nuovo Produttore-Conferitore e il Produttore iniziale dichiarano di conoscere ed accettare l'eventuale circostanza descritta ai superiori commi 1 e 2, rinunciando sin d'ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.
Art. 12 Trattamento dei dati personali
12.1 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, il Nuovo Produttore-Conferitore e il Produttore iniziale sono tenuti a trattare con la massima riservatezza i dati personali dei quali dovessero venire a conoscenza, in relazione alle attività oggetto del contratto e a non divulgare, cedere nel comunicare in alcun modo in tutto o in parte, i suddetti dati a terzi, salvo che tale trattamento sia imposto da normativa comunitaria o nazionale.
12.2 Il Nuovo Produttore-Conferitore e il Produttore iniziale dovranno tenere indenne il Gestore IPPC da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata da parte dell'autorità e/o dai soggetti interessati, a causa del trattamento di dati personali effettuato in violazione delle disposizioni di legge.
12.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. le Parti si danno inoltre reciprocamente atto che i dati personali, alle stesse riferibili, sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto e all'adempimento di eventuali richieste delle competenti autorità.
12.4 In qualunque momento ciascuna parte potrà rivolgersi all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli altri diritti previsti dalle disposizioni normative in materia di privacy (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.).
Art. 13 - Obbligo di tracciabilità
13.1 Il Gestore IPPC si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm.ii., nonché della Legge Regionale n. 15/2008.
13.2 Il Gestore IPPC, pertanto, dovrà comunicare con separata nota il conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva, su cui dovranno essere accreditati i pagamenti.
13.3 Il Gestore IPPC indicherà nelle fatture il Codice GIG e il Codice Univoco Ufficio comunicati dal Produttore iniziale. Sarà onere del Produttore iniziale comunicare tempestivamente al Gestore IPPC ogni eventuale variazione dei codici oggetto del presente comma.
Art. 14 - Registrazione del Contratto
14.1 Il presente contratto ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere registrato su richieste di ciascuna delle Parti, a spese di chi ne abbia interesse.
14.2 L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del T.U. n.
131/1986.
Art. 15 - Comunicazioni
15.1 Tutte le comunicazioni delle Parti da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: Gestore IPPC: xxxxxxxx@xxx.xx; Nuovo Produttore-Conferitore: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; Produttore iniziale: .
Art. 16 Foro competente
16.1 Per qualunque controversia relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto il foro competente, in via esclusiva, è quello di Catania.
16.2 Ogni eventuale modifica alle condizioni convenute nella presente scrittura dovrà necessariamente essere stipulata e provata in forma scritta.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Comune di Trapani Servizi S.r.l.
OIKOS S.p.A.
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le clausole di cui agli articoli 1, 2 , 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 del presente contratto.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Comune di Trapani Servizi S.r.l.
OIKOS S.p.A.