Convenzione
Prot. n. 64490 del 12/11/2021
Convenzione
per la gestione dei flussi di pubblico e il monitoraggio della rilevazione della temperatura corporea presso alcuni Uffici dell’Agenzia delle Entrate della Regione Toscana-Misure di prevenzione per il contrasto della diffusione del contagio Covid-19
tra
Nucleo Volontariato “Siena 1” Associazione Nazionale Carabinieri - Provincia di Siena – Registrata con protocollo n. 88539 del 10 novembre 2021 nel Registro del Comune di Siena, rappresentata, agli effetti del presente atto, dal sig. Xxxx Di Xxxxx, nato a Castelnuovo Parano (FR) il 21 febbraio 1949 quale rappresentante legale dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Siena
e
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana, P.I. 06363391001, con sede legale in Roma, via Giorgione n. 106 c/d, rappresentata agli effetti del presente atto dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Direttore Regionale, nato a Bitonto (BA) il 25/6/1961, CF: STLPQL61H25A893U;
Premesso che:
- la Direzione Regionale della Toscana dell’Agenzia delle Entrate ha la necessità di contingentare gli accessi agli uffici al fine di garantire il rispetto della rilevazione della temperatura corporea dell’utenza esterna tramite idonea strumentazione che garantisca l’adeguato distanziamento interpersonale, così come previsto nel Protocollo quadro sulla “prevenzione dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19”, allegato alla circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione;
- coerentemente all’orientamento formalmente espresso dalla Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e Logistica con nota n. 264975 del
17 luglio 2020, la Direzione Regionale della Toscana ha contattato organizzazioni di volontariato per l’affidamento di tale servizio;
- l’Associazione Nucleo Volontariato Siena 1 ha manifestato la disponibilità ad effettuare il servizio di “gestione dell’affluenza del pubblico e presidio per l’attuazione delle misure per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19” presso gli uffici della Regione situati in località sedi dei Gruppi Volontariato regolarmente iscritti nei vari registri Regionali e della Protezione Civile.
Visto:
- l’art. 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, che consente alle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. L’attività richiesta presenta i suddetti requisiti tenuto conto dell’alto valore sociale costituito dalla prevenzione del contagio Covid-19;
- la prescrizione dello stesso art. 56 del D.Lgs n. 117 del 2017 in base alla quale le convenzioni suddette possono prevedere esclusivamente il rimborso a favore delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- la nota prot. n. 283638 del 7 agosto 2020 della Divisione Risorse, Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione, e Logistica, Settore Approvvigionamenti, Ufficio Gestione Gare, con la quale si forniscono indicazioni relative alla ripresa dell’attività lavorativa in presenza;
- il parere del Consiglio di Stato del 26 luglio 2018, che, con riferimento all’affidamento dei servizi sociali, esclude la regolazione di origine euro- unitaria, e quindi, ne stabilisce l’estraneità al Codice dei contratti pubblici allorché l’ente affidatario svolga il servizio a titolo integralmente gratuito. Lo stesso parere precisa che la convenzione deve disciplinare le modalità di
rimborso delle spese, nel rispetto del principio di effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, con la limitazione del rimborso dei costi diretti alla quota imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione;
Preso atto:
del dettaglio del rimborso spese giornaliero per addetto, richiesto dall’Associazione Nazionale Carabinieri a fronte del servizio oggetto della presente convenzione, pari ad € 35,00 (Euro trentacinque/00).
Considerato:
che le attività da espletare consisteranno esclusivamente nell’assistenza agli utenti degli uffici nell’utilizzo corretto degli spazi e della strumentazione necessaria per la rilevazione della temperatura corporea ai fini del contenimento del contagio da Covid-19 e, pertanto, si configurano come “svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale”;
l’Agenzia delle Entrate, sede legale in via Del Giorgione, 106 – 00147 – Roma – CF e P.IVA 06363391001 (Ufficio competente: Direzione Regionale della Toscana)
e
l’Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 ANC – Siena C.F. 92036280524
stipulano la seguente convenzione Art. 1
Oggetto della convenzione
In applicazione della presente convenzione, il Gruppo Volontariato Siena 1 (da ora l’Associazione) svolgerà per conto dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana (da ora l’Agenzia) attività di contingentamento degli accessi, di gestione degli assembramenti e di presidio dell’utilizzo degli strumenti
per la misurazione della temperatura corporea presso gli immobili che ospitano le strutture dell’Agenzia della Toscana.
In particolare, i volontari dell’Associazione verificheranno che gli utenti accedano ai locali dell’Agenzia, sottoponendosi alla misurazione della temperatura corporea attraverso l’utilizzo dei termo-scanner ivi predisposti. Qualora la temperatura rilevata superasse i 37,5° C, l’addetto avrà cura di invitare la persona sottoposta a rilevazione della temperatura a non accedere ai locali dell’Agenzia e, in caso di resistenza, avvertire immediatamente il Direttore dell’Ufficio.
In caso di esaurimento della carica delle batterie dei termo-scanner, il volontario addetto alla rilevazione utilizzerà i termometri manuali a raggi infrarossi in dotazione a ogni ufficio.
L’attività dei volontari sarà svolta nei giorni di apertura al pubblico degli uffici secondo l’orario indicato dai rispettivi responsabili, nell’ambito della fascia oraria massima indicata nella tabella di seguito riportata:
Siena | Direzione Provinciale | Xxxxx Xxxxxx, 00 Xxxxx Xxxxxxx, 000 Xxx Xxxxxx xx Xxxxx, 00 | dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 |
Art. 2
Luogo di svolgimento dell’attività.
L’Associazione garantisce il presidio nelle sedi sopraelencate.
L’Agenzia si riserva la possibilità di integrare e/o modificare l’elenco delle sedi oggetto dell’attività, con successiva comunicazione.
Art. 3
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà validità dal giorno successivo alla data della sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021.
L’Agenzia si riserva la possibilità di recedere anticipatamente da essa, in ragione di mutate esigenze, con comunicazione semplice da effettuarsi con anticipo di una settimana dalla cessazione dell’attività. L’Associazione, si riserva, in via breve di avvisare la non effettuazione del servizio, in caso di impiego per calamità naturali da parte della Protezione Civile Regionale.
Art. 4 Rimborso spese
In applicazione dell’art. 56 del D.Lgs n. 117 del 2017, l’Agenzia corrisponderà all’Associazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per il rimborso massimo giornaliero per addetto di € 35,00 (trentacinque/00); la composizione analitica di detto importo è riportata nell’allegato “Contabilità”, trasmesso dall’Associazione e valutato congruo;
A tal fine l’Agenzia e l’Associazione si danno reciprocamente atto che, poiché il soggetto beneficiario è un ente non commerciale, il suddetto rimborso spese è destinato in via esclusiva all’attività amministrativa, organizzativa, tecnico-formativa, logistica e istituzionale e nella presente fattispecie a:
• Copertura assicurativa di cui all’art. 18 del D.Lgs 117/2017;
• Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale, mascherine e guanti, così come indicato nel D.C.P.M. 26 aprile 2020 e successive integrazioni;
• Esecuzione sanificazione uniformi;
• Rimborso spese ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- L’Associazione rientra nel campo di applicazione dell’art. 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- L’Associazione non è soggetta a presentazione di fattura elettronica ed è esente da I.V.A. ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633 del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Le somme percepite dal soggetto beneficiario a titolo di rimborso spese per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente provvedimento non sono
assoggettabili alla ritenuta del 4% di cui al comma 2 dell’art. 28 del D.P.R.
n. 633 del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni;
L’Agenzia si impegna a corrispondere le somme spettanti a titolo di rimborso spese sopra citate mediante bonifici bancari da accreditare sul conto corrente bancario Codice IBAN IT98T013014200000012381005 intestato a ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SEZIONE DI SIENA.
Il bonifico sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione di apposita nota di addebito da emettere con cadenza posticipata mensile.
Al fine della necessaria documentazione delle spese oggetto di rimborso, la nota di addebito dovrà essere correlata da copia delle dichiarazioni, redatte e sottoscritte ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 dagli addetti al servizio, vistate per autorizzazione da parte del Responsabile del Gruppo, relative alle spese di cui si chiede il rimborso.
La nota di addebito dovrà essere inviata a mezzo PEC a: xx.xxxxxxx.xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Art. 5 Sicurezza del personale
Restano a carico dell’Associazione la definizione e l’applicazione dei protocolli di sicurezza per garantire la salute dei componenti dell’Associazione impiegati nell’attività di cui alla presente convenzione.
Art. 6 Referenti
Per l’attuazione dell’attività dell’accordo ciascuna delle parti può designare uno o più referenti al fine di definire congiuntamente l’andamento dell’accordo stesso verificando periodicamente la sua realizzazione ed individuazione, nel quadro generale del regime pattizio della presente convenzione, ulteriori modalità di svolgimento.
Art. 7 Trattamento dei dati personali
Tenuto conto che, per lo svolgimento dell’attività, sarà necessario gestire dati e informazioni di natura personale, le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione in conformità alla normativa vigente.
Letto, confermato e sottoscritto, per accettazione delle Parti Firenze,
Per il Nucleo Volontariato Siena 1 Per Agenzia delle Entrate
IL RAPPRESENTANTE LEGALE IL DIRETTORE REGIONALE
Xxxx Di Xxxxx Xxxxxxxx Stellacci
(Firma digitale)
Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente