INDICE ARTICOLI
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia
Sede Centrale – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00 - XXXXXX
C.F. - P.IVA n°13015060158
SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 3 – RETE NODO IDRAULICO MILANESE, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ANALOGHI AL CONTRATTO STIPULATO CON LA SOC. ETG SRL PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE STRUMENTALE E DEL SISTEMA DI ACQUISIZIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO IDROLOGICO, NIVOLOGICO E METEOROLOGICO (INM) DI ARPA LOMBARDIA.
INDICE ARTICOLI
Valore delle premesse e degli allegati
Definizioni
Norme regolatrici e disciplina applicabile
Oggetto
Importo del Contratto
Durata
Condizioni della fornitura e limitazioni di responsabilità
Obbligazioni specifiche del Fornitore e del rapporto di lavoro
Modalità e termini di esecuzione del servizio
Sicurezza
Corrispettivi
Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari
Trasparenza
Penali
Cauzione definitiva
Riservatezza
Risoluzione
Recesso
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
Subappalto e sub-affidamenti
Divieto di cessione del contratto
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
Responsabile del servizio
Aggiornamento tecnologico
Foro competente
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
Oneri fiscali e spese contrattuali
Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali
Codice di comportamento
Clausola finale
L’anno duemila______, il giorno ______ del mese di ______
TRA
A.R.P.A. Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia, con sede in Milano Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx - Codice Fiscale e Partita IVA n°13015060158, nella persona della Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, in qualità di Dirigente dell’U.O. Patrimonio e Logistica, a ciò autorizzata con Decreto di delega del Direttore Generale n° n.___ del _____, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "ARPA";
E
La società ______sede legale in _____ , Via________, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale _____ al N.______, P. IVA _____, C.F. _____, nella persona ________ nato a ____ il _____, residente a ______ in Via ______, C.F. ___, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società _______ di seguito nel presente atto denominata semplicemente "FORNITORE";
PREMESSO CHE
ARPA, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all’individuazione del Fornitore per l’affidamento dei “servizi analoghi al contratto per la manutenzione della rete strumentale e del sistema di acquisizione dei dati di monitoraggio idrologico, nivologico e meteorologico (INM) di ARPA Lombardia. Contratto Lotto 3 – Rete Nodo Idraulico Milanese”.
mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) D.Lgs. 163/06 indetta con Decreto del Direttore Generale n _______del _______ il cui bando di gara è stato pubblicato sul sito internet della stazione appaltante e sulla piattaforma SINTEL n. _____;
con Decreto del Direttore Generale n.____ del ____la gara di cui sopra riportata è stata aggiudicata al fornitore_____ che ha offerto lo sconto del ____ % sulla base di gara e pertanto pari a €____;
il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare i servizi oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
il Fornitore dichiara che quanto risulta dal contratto, dalla documentazione di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato al presente contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1. Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: l’Offerta Economica del Fornitore, ancorché non materialmente allegata.
Nell’ambito del contratto si intende per:
ARPA: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia;
contratto: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
Fornitore: l’Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il presente contratto, obbligandosi a quanto nella stessa previsto.
Articolo 3. Norme regolatrici e disciplina applicabile
L’esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto sono regolati in via gradata:
dalle clausole del presente Atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture e servizi;
dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il contratto in essere.
Si deve ricordare l’operatività dell’articolo 1, comma 13, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, ai sensi del quale “Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l’amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20”.
Articolo 4. Oggetto
Il servizio di manutenzione della rete strumentale e del sistema di acquisizione dati di monitoraggio idrologico, nivologico e meteorologico (INM) di ARPA prevede una serie attività consistenti in: manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva, nuove forniture e ticket aggiuntivi, pratiche autorizzative.
_________________________________
Il presente contratto disciplina l’affidamento dei servizi analoghi al contratto “per la manutenzione della rete strumentale e del sistema di acquisizione dei dati di monitoraggio idrologico, nivologico e meteorologico (INM) di ARPA Lombardia. Contratto Lotto 3 – Rete Nodo Idraulico Milanese”.
L'oggetto del servizio è la manutenzione correttiva, ordinaria ed evolutiva del sistema _______________________________ oltre che _____________________________come descritte nel Capitolato Speciale agli artt. _______________.
ARPA potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore.
Articolo 5. Importo del Contratto
L’importo contrattuale ammonta a euro ____________oltre IVA 22% (____________________), così articolato:
_____________________________
_____________________________
Articolo 6. Durata
1. Il presente contratto decorre dal _____ fino al ____.
2. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto;
Articolo 7. Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara di cui alle premesse. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto;
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di ARPA, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ARPA da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPA e/o da terzi autorizzati.
Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere _____________________ nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
Il Fornitore si obbliga a consentire ad ARPA, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Articolo 8. Obbligazioni specifiche del Fornitore e del rapporto di lavoro
Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:
Impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture, la strumentazione ed il personale qualificato necessario e sufficiente per l’esecuzione del servizio secondo quanto specificato nel presente contratto, nei suoi allegati e negli atti di gara;
Rispettare, per quanto applicabili al servizio in oggetto, le norme internazionali UNI EN ISO 9001 vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
Predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’ARPA di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel presente contratto;
Osservare nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARPA;
Comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa indicando analiticamente le variazioni intervenute;
Ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
Formare, informare e addestrare il proprio personale sui rischi specifici della propria attività e di quella da eseguirsi presso i locali/aree di ARPA;
Controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e igiene del lavoro da parte del proprio personale. in particolare dovranno essere utilizzati mezzi personali di protezione.
Il Fornitore deve inoltre essere, per tutta la durata del contratto, in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di pubbliche amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività di cui alla presente fornitura.
Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.
Articolo 9. Modalità e termini di esecuzione del servizio
Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto ed a rispettare le modalità e i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico..
L’erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
Le suddette prestazioni contrattuali verranno eseguite principalmente nel territorio della Regione Lombardia. Il DEC può richiedere all’occorrenza al Fornitore, delle riunioni operative, presso la Sede Centrale di Arpa Lombardia – Xxx Xxxxxxxxx 00 -Xxxxxx. Sarà cura dell’Affidatario inoltre provvedere alle spese di trasferta ed eventuali spese accessorie per le prestazioni manutentive del sistema.
Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni dei siti di monitoraggio di ARPA, entro i territori di competenza di ARPA.
La consegna delle parti di ricambio, materiali soggetti ad usura e i materiali di consumo di cui al Capitolato Tecnico si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, rimozione, asporto degli imballaggi e smaltimento dei materiali di risulta. Il Fornitore si impegna all’osservanza di misure cautelative idonee in relazione ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; di tali rischi il Fornitore dovrà essere preventivamente informato da ARPA secondo quanto disposto dall’art. 7 della L. 626/96 e s.m.i.
Articolo 10. Sicurezza
Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. per la sicurezza sui luoghi di lavoro, considerato l’oggetto dell’attività si ritiene che i costi derivanti da interferenze siano pari a € 0,00.
Il Fornitore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18, 19 e 20 e gli allegati IV (Luoghi di lavoro) e XXXIV (Videoterminali) del Decreto n. 81 del 2008;
Il Fornitore ha dichiarato che il nominativo del soggetto dell’impresa incaricato per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del D.lgs 81/08, per i lavori oggetto del contratto è ______________ della società aggiudicataria.
Il Fornitore dichiara di aver ricevuto dettagliate informazioni in merito alla sicurezza per l’esecuzione del servizio in oggetto e che tali informazioni sono state recepite, lette e comprese.
Articolo 11. Corrispettivi
I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore da ARPA sono determinati sulla base dell’Offerta economica del Fornitore secondo le modalità esplicitate dalla documentazione di gara che qui sotto si richiama.
Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente all’Affidatario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPA.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Affidatario dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall’Affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Affidatario di ogni relativo rischio e/o alea.
Articolo 12. Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari
Il pagamento delle attività di manutenzione verrà effettuato per quota parte semestrale a partire dalla data di presa in carico del servizio: per i primi 2/3 del periodo di fornitura la quota complessiva sarà pari al 66% dell’importo previsto, mentre per i restanti 1/3 la quota sarà pari al 34%.
La quota parte comprende tutte le forniture per le attività di manutenzione specificate nei paragrafi ________________ ad eccezione di quelle previste per la manutenzione straordinaria e per le variazioni di configurazione ________________________, che dovranno essere specificate a parte e quotate sulla base del listino prezzi prodotto in sede di gara.
I Ticket di cui al paragrafo ________verranno contabilizzati semestralmente a consuntivo.
Il pagamento dei corrispettivi di cui ai precedenti articoli è effettuato in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/2006 e ss.mm.ii., i suddetti pagamenti avverranno sul conto corrente:
Banca -_______ – IBAN: IT ___________________;
dedicati, anche non in via esclusiva, al servizio in oggetto. ARPA provvederà al pagamento del corrispettivo complessivo pattuito, dietro presentazione di regolari fatture da parte dell’Impresa e a seguito di espressa autorizzazione all’emissione delle stesse da parte del Direttore ARPA per l’esecuzione del contratto, entro (30) giorni dalla data del loro ricevimento ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.lgs 192/2012;
La fattura dovrà riportare la ritenuta prevista dall’art.30, comma 5-bis del D.Lgs 50/16, dell’importo fatturato, che sarà successivamente svincolato dopo la certificazione di ARPA della regolare esecuzione del servizio.
L’oggetto della fattura dovrà contenere esplicitamente il CIG n° 76278393DF ed il conto corrente dedicato IBAN sopra riportato.
Le fatture dovranno essere intestate a A.R.P.A. Lombardia -. Xxx Xxxxxxxxx, 00- 00000 Xxxxxx - C.F. e P.I.V.A. 13015060158 e spedite all’indirizzo PEC: xxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx .
In base a quanto stabilito dal Decreto del Ministero Economia e Finanza n. 55 del 3/4/2013, attuativo della fatturazione elettronica, a partire dal 31 marzo 2015 le fatture trasmesse e ricevute nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio della Pubblica Amministrazione, da riportare obbligatoriamente in fattura, per ARPA Lombardia è il seguente: UFCPQZ.
Si precisa che ARPA rientra nell’elenco delle Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare il regime di IVA differita ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 Dicembre 2014, n. 190, per effetto del D.L. n. 50 del 24.04.2017.
Pertanto le fatture ricevute da questo Ente dovranno riportare l’annotazione “scissione pagamenti” e/o il riferimento all’applicazione dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972. In mancanza di tali riferimenti saranno restituite al fornitore per la riemissione in forma corretta.
La contabilizzazione delle penali, avverrà in sede di liquidazione delle suddette rate, alla scadenza temporale immediatamente successiva all’effettuazione dei relativi interventi.
Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai sensi dell’art.3 c.9-bis della L.136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la Fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel contratto. Qualora Il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con ARPA tramite PEC: xxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
L’importo delle fatture verrà corrisposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, in considerazione dell’oggetto e dell’articolazione territoriale delle prestazioni, ai sensi dell’art.1 comma 4 del D.lgs. 192/2012.
E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di ARPA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell’art. 106 co. 13 del D.lgs. 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali.
Articolo 13. Trasparenza
Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 14. Penali
In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali e in riferimento al piano operativo concordato (art. ________ del Capitolato), non imputabile ad ARPA ovvero a forza maggiore, ma per indisponibilità del servizio per cause derivanti da imperizia o errate attività del fornitore, ARPA applicherà all’Affidatario penali di cui all’art. 7.3 del Capitolato.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall’ARPA.
il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione.
Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore totale del contratto dalla stessa emesso.
Qualora la misura complessiva delle penali superi il 10% dell’importo del contratto la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto in danno del Fornitore.
ARPA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, ovvero, in difetto, avvalersi delle cauzioni di cui al successivo art. ___, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Nel caso di mancato rispetto di uno qualsiasi dei termini di esecuzione per le attività di manutenzione per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo è applicata una penale compresa tra € 200,00 (euro duecento) e 1.300,00 (euro milletrecento) in funzione alla gravità delle potenziali conseguenze derivanti dalla mancata attività.
Ove, in sede di collaudo finale del servizio, venissero riscontrate inadempienze dell’Aggiudicatario e/o venissero comunicate prescrizioni da parte della Stazione appaltante, tali inadempienze devono essere eliminate entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione. In caso di ritardo verrà applicata la penale giornaliera sopra indicata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto; in tali casi la Stazione appaltante applica all’ Aggiudicatario le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la prestazione inizia ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
Articolo 15. Cauzione definitiva
Con la stipula del contratto, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore di ARPA di importo pari a € ______, (_________/__) – calcolata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/06 - con polizza fideiussoria n. _________ con la _________________, sede via _________ in data _________;
La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del suddetto contratto.
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
La garanzia opera per tutta la durata del contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ARPA verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da ARPA.
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ARPA.
In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo ARPA ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della contratto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPA ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Il Fornitore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad ARPA delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 17. Risoluzione
A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente contratto, ARPA potrà risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), il presente contratto nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi Allegati.
In ogni caso ARPA può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) nei seguenti casi:
reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
qualora il Fornitore abbia accumulato, in corso d’anno, penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. __________;
nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell’esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell’articolo “Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”.
accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
In tutti i predetti casi di risoluzione l’ARPA ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 18. Recesso
ARPA ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’ARPA .
In caso di recesso di ARPA, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
Articolo 19. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPA e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Il Fornitore ha stipulato polizza assicurativa n. _______________ dalla ____________________ Via __________________ a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante per responsabilità civile.
Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ARPA e dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare detta polizza tiene indenne ARPA, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPA, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al contratto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ARPA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 20. Subappalto e subaffidamento
L'affidamento in subappalto è sottoposto, ex art. 118 D. Lgs. 163/2006, al limite del 30% dell'importo contrattuale.
Su richiesta di Xxxx, il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro un mese dalla data di eventuale richiesta, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di ARPA, per quanto di rispettiva ragione, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
Il Fornitore può avvalersi ai fini di cui al comma precedente dei soggetti di seguito indicati:
_________________________
_________________________
_________________________
Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARPA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dal bando di gara e da tutta la documentazione di gara.
La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da ARPA. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà di ARPA risolvere il Contratto.
Articolo 21. Divieto di cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità delle cessioni stesse.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, ARPA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 22. Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti di ARPA un’ azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto del presente contratto, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPA.
ARPA si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma;
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 23. Responsabile del servizio
Con la stipula del presente atto il Fornitore individua il Sig. _______________ nato a ____________ il ___________ - Legale Rappresentante della società – in qualità di direttore tecnico nei confronti di ARPA.
I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono:
numero telefonico ________________;
pec ______________;
indirizzo e-mail: ______________;
Il Direttore per l’esecuzione del contratto per ARPA Lombardia è ___________________________ Responsabile ____________________
numero telefonico: _________________;
indirizzo mail:
Articolo 24. Aggiornamento tecnologico
Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente ARPA sulla evoluzione tecnica dei servizi oggetto del contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto del medesimo contratto.
Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune al contratto ed ai suoi allegati.
La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e ARPA è inderogabilmente devoluta al Foro di Milano.
La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l’ARPA, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione del contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione degli stessi; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".
Articolo 26. Trattamento dei dati, consenso al trattamento
0.Xx Fornitore si impegna a recepire le disposizione applicative derivate dalla normativa europea EU RGPD
2. Il Fornitore si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, per l’esecuzione del presente Contratto. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente l’attività svolta da Xxxx, i suoi beni ed il suo personale, acquisita durante lo svolgimento dei Servizi relativi al seguente contratto.
3. Il Fornitore si impegna a:
garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell’interesse di Xxxx per le finalità inerenti l’esecuzione del Contratto;
garantire che nessuna di tali dati/informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta di Xxxx;
garantire che la diffusione di dati e informazioni sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell’esecuzione del Contratto;
fornire tempestivamente, a richiesta di Xxxx, l’elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l’esecuzione del Contratto;
comunicare tempestivamente, su richiesta di Xxxx, l’elenco delle persone che svolgono mansioni che comportano l’accesso ai dati e alle informazioni;
consentire ad ARPA di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede di___________(inserire il nome del Fornitore o Subfornitore), che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente Contratto;
distruggere o restituire i dati e le informazioni di cui sopra quando non sono più necessari per l’esecuzione del contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto ad Arpa.
3. Il trattamento di eventuali dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Regolamento UE 679/2016.
Fra questi dati personali sono ricompresi sia i dati personali delle controparti necessari alla stipula e gestione del presente Contratto, sia quelli di altri soggetti interessati che sono trattati dal fornitore nello svolgimento delle prestazioni contrattuali.
Per il trattamento di dati di altri soggetti interessati il fornitore sottoscrive apposito atto bilaterale, allegato al presente Contratto, che lo designa responsabile esterno del trattamento dei dati e lo impegna alla piena conformità alla normativa vigente, in particolare al Regolamento 679/2016, e alle istruzioni ricevute all’interno dell’atto bilaterale.
Il trattamento dei predetti dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Il fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali raccolti e/o utilizzati in conseguenza dell’esecuzione del presente Contratto in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare riguardo alle misure di sicurezza e protezione dei dati, che devono essere adeguate al livello di rischio ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Europeo 2016/679. In particolare, il fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
Articolo 27. Oneri fiscali e spese contrattuali
Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata autenticata.
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ARPA per legge.
Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, al contratto è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 28. Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali
Il Fornitore ha sottoscritto il Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con DGR Lombardia n. 1299 del 30 Gennaio 2014 e si impegna ad osservarlo ed a farlo osservare a tutti i subcontraenti.
A tale fine, Il Fornitore si impegna ad inserire la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al suddetto patto nei contratti stipulati con i propri subcontraenti.
Articolo 29. Codice di comportamento.
Il Fornitore ha dichiarato di non aver concluso ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 “contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltanti nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”.
Il Fornitore dichiara di rispettare le disposizioni di cui al DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165” così come recepiti dal Codice di comportamento dei dipendenti di ARPA Lombardia approvato con decreto Direttore Generale n. 299 del 19.6.2014.
Articolo 30. Clausola finale
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto (o di parte di esso) da parte di ARPA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto. Il presente contratto si compone di numero _____facciate.
Letto, confermato e sottoscritto.
per l’A.R.P.A. della Lombardia |
per ____________ |
Il Dirigente dell’U.O. Patrimonio e Logistica |
Il Legale Rappresentante |
(Dott. ssa Xxxxx Xxxxxxx) |
(_____________________) |
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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