CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO EX ART. 59, COMMA 4, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO EX ART. 59, COMMA 4, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.
CON L’ASP “OPUS CIVIUM” DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE) CON DECORRENZA DAL 01/05/2015 AL 30/04/2019
CIG: 6068407FDC
ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO
Il presente capitolato speciale d’appalto ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ex art. 59, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’individuazione di un’Agenzia per il lavoro, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla quale affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo delle figure professionali di cui al successivo art. 6, da impiegarsi presso l’Amministrazione ASP Opus Civium di Castelnovo di Sotto (RE).
Le figure professionali individuate saranno impiegate con contratto di somministrazione a tempo determinato presso l’Amministrazione. I singoli contratti saranno stipulati a seguito di specifiche richieste di fornitura in relazione alle effettive esigenze, entro i limiti di bilancio e fino alla data ultima del servizio di somministrazione. Il servizio può comprendere l’attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale.
Ai sensi dell’art. 2498 c.c., in caso di trasformazione della natura giuridica dell’Asp per motivi di pubblico interesse, l’ente risultante a seguito della trasformazione, conserverà tutti i diritti, gli obblighi e gli eventuali rapporti processuali dell’ASP.
Il contratto discendente dal presente capitolato si intenderà revocato di diritto e senza che l’aggiudicatario nulla abbia a pretendere, nel momento in cui non venisse confermato il conferimento dei servizi da parte dei comuni interessati o comunque intervenissero disposizioni legislative tali da modificare in via sostanziale l’oggetto del presente contratto.
ART. 2 – DURATA, PERIODO DI PROVA E IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato decorrerà dal 01/05/2015; da tale data l’aggiudicatario dovrà garantire l’espletamento del servizio appaltato a pieno regime. Il contratto avrà durata massima di quattro anni dalla sua decorrenza.
L’Agenzia aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova per tre mesi a far data dall’inizio effettivo delle attività.
Qualora durante tale periodo l’esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e all’offerta tecnica proposta dall’Agenzia in fase di gara, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di aggiudicare il servizio all’agenzia che segue in graduatoria, senza che l’Agenzia precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (art. 1456 Clausola risolutiva espressa).
In tal caso l’Agenzia aggiudicataria:
• Dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata;
• Avrà diritto esclusivamente al pagamento dell’attività fino a quel momento ordinata. L’importo presunto dell’Accordo Quadro per i quattro anni di valenza contrattuale ammonta a 3.571.473,59 (iva, da applicare sulla quota agenzia, esclusa). Detto importo ha valore presuntivo, pertanto il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell’effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione dei servizi gestiti da ASP e del personale e dalle previsioni di bilancio.
Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con contratti separati e potranno essere richiesti dall’Amministrazione entro la data ultima di durata del servizio stesso.
L’Amministrazione si riserva comunque di assumere personale nel corso del contratto, senza che l’aggiudicatario nulla abbia a pretendere.
ART. 3 – PROCEDURA DI STIPULA DEI CONTRATTI
La stipula degli specifici contratti di somministrazione avverrà secondo la seguente procedura:
• L’ASP, in base alle proprie esigenze organizzative, procederà preliminarmente a definire il fabbisogno presunto di personale in somministrazione che sarà oggetto del singolo contratto di somministrazione (indicazione delle categorie, dei profili professionali, delle quantità e dei periodi di impiego, etc.) in ragione di quanto stabilito nell’accordo quadro;
• L’ASP procederà poi all’invio di tale fabbisogno presunto all’Agenzia aggiudicataria;
• L’Agenzia aggiudicataria elaborerà per ciascun profilo professionale indicato nel fabbisogno, il costo orario omnicomprensivo, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente Capitolato, dei valori definiti dal CCNL, degli oneri contributivi ed
assistenziali e del margine di xxxxxxxx xxxxxx (moltiplicatore) fissato nell’Accordo Quadro;
• L’ASP procederà, previa analisi dei predetti elementi, all’affidamento del contratto specifico di somministrazione.
ART. 4 – OBBLIGHI DELL’AGENZIA AGGIUDICATARIA
L’Agenzia aggiudicataria si impegna, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.
Il trattamento retributivo è quello previsto dal vigente C.C.N.L. Regioni Autonomie Locali, tenuto conto di tutte le sue componenti (voci retributive fisse ed accessorie). L’eventuale corresponsione della retribuzione accessoria non avente carattere fisso e continuativo, data l’aleatorietà delle voci retributive sarà eventualmente determinata in sede di definizione dei contratti integrativi aziendali.
L’Agenzia aggiudicataria si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta, all’Amministrazione, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata. Sono a carico dell’Agenzia tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i. nonché la formazione base dei lavoratori somministrati in materia di sicurezza ai sensi del DL 81/2008.
L’Agenzia aggiudicataria dovrà garantire quanto di seguito dettagliato (i termini che seguono espressi in ore o in giorni sono da intendersi come naturali e consecutivi, prefestivi e festivi compresi):
a) fornire le figure professionali specificate all’articolo 6 del presente capitolato speciale di gara di norma entro 48 ore dalla richiesta;
b) provvedere a sostituire il personale che non avesse superato il periodo di prova entro 24 ore dalla data di cessazione dal servizio del lavoratore temporaneo rimosso;
c) provvedere a sostituire il personale cessato per dimissioni volontarie entro 24 ore dalla data di cessazione del rapporto;
d) provvedere a sostituire il personale assente per infermità temporanea e/o infortunio entro 24 ore dalla data di insorgenza della malattia o dell’infortunio unicamente previa autorizzazione rilasciata dall’A.S.P. mediante comunicazione del Responsabile;
e) provvedere a segnalare, tempestivamente e per iscritto, le forniture e le sostituzioni di personale di cui ai precedenti punti a, b, c, d, dandone formale comunicazione all’ufficio amministrativo dell’ASP;
f) predisporre e sottoscrivere singoli contratti di somministrazione di lavoro temporaneo a seguito di ogni singola richiesta di operatori formalmente avanzata dall’Azienda appaltante, nell’ambito dei quali individuare, specificatamente, le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento, nonché il luogo e l’orario di lavoro ed i correlati trattamenti economici;
g) trasmettere all’Azienda, prima dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 15 giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia di somministrazione e il prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D.Lgs 276/2003;
h) provvedere ad assolvere gli obblighi retributivi nei confronti dei lavoratori temporanei nel rispetto delle condizioni che formano oggetto del presente capitolato speciale nonché in applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di categoria vigenti all’atto di aggiudicazione dell’appalto, con obbligo di adeguamento automatico in ragione delle modificazioni che detti contratti subiranno nel corso del tempo. In ipotesi di mancato pagamento del trattamento economico dovuto ai prestatori di lavoro temporaneo, l’Azienda appaltante provvederà al pagamento diretto del trattamento economico dovuto agli interessati, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l’Impresa Fornitrice da esercitarsi attraverso l’incameramento del deposito cauzionale o il mancato pagamento delle spettanze dovute all’Agenzia aggiudicataria;
i) garantire lo svolgimento del servizio da parte dei lavoratori temporanei nel rispetto di tutte le obbligazioni discendenti da leggi e contratti vigenti in materia di somministrazione di lavoro temporaneo, nonché nel rispetto:
• sia delle disposizioni di legge vigenti in materia previdenziale ed assistenziale, provvedendo ad iscrivere tutti i lavoratori temporanei all’INAIL, al fine di rispettare la normativa vigente in materia di infortuni e malattie professionali; spetta all’Agenzia il compito di comprovare l’adempimento degli obblighi;
j) trasmettere all’Asp, prima dell’inizio dell’attività e, comunque, non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione di ogni contratto individuale di somministrazione di lavoro temporaneo, la documentazione comprovante l’avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici. In ipotesi di mancata comunicazione agli Enti previdenziali e/o di accertata omissione di denuncia e/o versamento dei contributi, reiterate nel tempo nonostante il formale richiamo da parte dell’Azienda appaltante, la medesima dovrà, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge provvedere a versare i contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l’Agenzia aggiudicataria da esercitarsi attraverso l’incameramento del deposito cauzionale o il mancato pagamento delle spettanze dovute all’Agenzia aggiudicataria, in proporzione agli emolumenti versati direttamente agli Enti previdenziali per il mancato pagamento dei contributi da parte dell’Agenzia aggiudicataria. In ipotesi di mancata comunicazione agli Enti assicurativi ed infortunistici e/o di accertata omissione di denuncia e/o versamento di polizze e contributi antiinfortunistici, reiterate nel tempo nonostante il formale richiamo da parte dell’Azienda appaltante, la medesima potrà applicare una detrazione del 20% sui pagamenti, al fine di destinare le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Gli importi accantonati verranno restituiti unicamente se l’Agenzia aggiudicataria comproverà gli adempimenti posti a proprio carico;
L’Ente potrà richiedere in qualsiasi momento all’aggiudicatario l’esibizione del Libro matricola o documentazione analoga, il modello DM 10, delle buste paga e di ogni altra documentazione idonea e/o reportistica riepilogativa. Qualora da tali documenti l’aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra , l’amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute.
k) su richiesta dell’amministrazione fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
l) prendere visione, per quanto possibile, dei luoghi aziendali presso cui verranno utilizzati i lavoratori temporanei;
m) provvedere ad aggiornare il personale temporaneo attraverso piani formativi periodici anche attraverso particolari modalità che possono essere oggetto di specifica
individuazione ed accordo con l’Asp. In ogni caso l’Agenzia, ai fini dell’individuazione del personale da impiegare, dovrà privilegiare i soggetti in possesso di adeguata esperienza professionale pregressa; a tal fine l’Azienda ASP può riservarsi la formulazione di un giudizio di idoneità, preventivamente alla presa in servizio;
n) provvedere alla formazione di base dei lavoratori somministrati in materia di sicurezza ai sensi del DL 81/2008;
o) assegnare un Responsabile alla filiale presente nell’ambito territoriale a cui afferisce l’Azienda appaltante e comunicarne tempestivamente il nominativo al referente del personale dell’ASP;
p) individuare, compatibilmente con l’assetto organizzativo dell’Agenzia aggiudicataria, un Referente principale per la gestione del trattamento economico dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro temporaneo, (elaborazione stipendi, predisposizione buste-paga, emissione fatture ed adempimenti connessi).
ART. 5 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato, dalla normativa in materia e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. L’amministrazione sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, provvederà a richiedere le singole forniture di lavoro all’Agenzia mediante apposita richiesta scritta a firma del Responsabile.
2. L’amministrazione dovrà corredare ciascuna richiesta di personale con le seguenti informazioni che potranno anche essere anticipate telefonicamente, o con invio a mezzo fax o pec:
• descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
• motivo della richiesta;
• modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
• sede ed orario di lavoro;
• dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori dell’Amministrazione inquadrati nel medesimo profilo.
3. I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. ed eventuali contratti integrativi, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
4. L’attività del lavoratore presso l’Amministrazione è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.
5. L’orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà individuato sulla base dell’orario di servizio nell’ambito del quale il lavoratore dovrà svolgere le sue mansioni; fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui al precedente punto 1.
6. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente C.C.N.L. ed eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
7. La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dall’Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.
8. La contribuzione INAIL è quella riferita alla posizione economica comunicata nella scheda di richiesta fornitura.
9. Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e buoni pasto spettanti al lavoratore saranno comunicati all’Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell’Amministrazione.
10. L’Amministrazione provvederà ad informare i lavoratori somministrati di tutti i rischi connessi all’attività che il prestatore svolgerà presso l’amministrazione.
11. L’Amministrazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all’attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni.
12. Il personale richiesto dall’Amministrazione dovrà già essere istruito e formato, a cura dell’Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.
13. Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo della società di somministrazione di lavoro temporaneo.
14. Il lavoratore ha diritto a prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo di assegnazione salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o sostituzione.
15. L’agenzia dovrà garantire, laddove richiesti, in base al profilo: idoneità sanitaria alla manipolazione degli alimenti, padronanza della lingua italiana.
16. Il personale somministrato verrà sottoposto alla sorveglianza sanitaria per l’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica dal medico competente dell’Amministrazione. Tutti gli accertamenti sanitari preassuntivi sono a carico dell’Amministrazione utilizzatrice così come la sorveglianza sanitaria periodica. Nel caso in cui il giudizio di idoneità alla mansione specifica, espresso dal medico competente dell’Amministrazione, sia con limitazioni o prescrizioni, l’Amministrazione ha facoltà di richiedere la sostituzione del prestatore del lavoro. Ogni candidato in sostituzione nella fornitura di un altro candidato deve essere approvato dall’Amministrazione e sottoposto a sorveglianza sanitaria con le modalità di cui sopra. I giudizi di idoneità alla mansione specifica sono espressi dal medico competente dell’Amministrazione richiedente e gestiti dal personale con funzioni di datore di lavoro dell’Amministrazione. In ogni momento l’Amministrazione potrà chiedere l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti.
17. Nella conduzione delle attività il lavoratore temporaneo è tenuto a conoscere ed a attenersi ai prontuari, alle procedure, linee guida, protocolli e modalità operative in uso nell’Amministrazione ed a utilizzare la modulistica in uso.
18. L’orario di lavoro sarà definito sulla base delle necessità in coerenza con le esigenze e le modalità di funzionamento delle strutture organizzative di utilizzazione. Le ore di presenza, legate allo svolgimento dell’attività professionale, saranno documentate attraverso l’uso di strumenti di rilevamento delle presenze. Mensilmente le suddette verranno inviate all’Agenzia, rielaborate, con la comunicazione delle variabili da mettere in pagamento. Eventuali ore di lavoro straordinario potranno essere effettuate unicamente in presenza di specifica autorizzazione preventiva rilasciata dall’ASP.
ART. 6 – QUALIFICHE PROFESSIONALI RICHIESTE
Le qualifiche professionali che l’ASP andrà ad acquisire attraverso la fornitura di lavoratori temporanei (da parte dell’Agenzia che risulterà aggiudicataria della gara) sono quelle sotto specificate e definite dal C.C.N.L. Regioni Autonomi Locali:
• Operatori da inserire in Cat. B1 (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo guardarobiera, collaboratore cucina, lavanderia, operaio, autista),
• Operatori da inserire in cat. B3 (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, OSS, cuoca),
• Operatori da inserire in cat. C1 (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, istruttori amministrativi),
• Operatori da inserire in cat. D1 (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo infermiere professionale, specialista FKT, assistente sociale, istruttore direttivo amministrativo).
Si rimanda alle declaratorie del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali.
Le qualifiche sopra indicate potranno subire modificazioni in base alla scelte programmatiche di gestione dei servizi.
Tutte le figure somministrate dovranno essere in possesso dei titoli di studio e di esperienza previsti dalla vigente normativa, in particolare quella sull’accreditamento.
ART. 7 – REVISIONE DEI PREZZI E MODALITA’ DEI PAGAMENTI
Il corrispettivo mensile spettante all’Agenzia aggiudicataria è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorate effettivamente prestate dai lavoratori temporaneamente forniti, per il moltiplicatore offerto in sede di gara.
La quota di corrispettivo che l’ASP corrisponderà all’Agenzia aggiudicataria a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA.
La quota che l’ASP andrà invece a corrispondere all’Agenzia aggiudicataria a titolo di compenso per l’attività resa (moltiplicatore) è soggetta ad IVA nella misura di legge.
Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, festività cadenti di domenica ed infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro) sarà comunicata dall’ASP all’Agenzia aggiudicataria, la quale dovrà immediatamente applicarla e dovrà conteggiarla nelle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d’agenzia (moltiplicatore) offerto.
L’Aggiudicatario emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate all’ASP contenente i seguenti dati:
• Riferimento al numero di contratto e al nominativo del lavoratore,
• Quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione suddivise per ogni singolo lavoratore e servizio di appartenenza,
• Costo orario finito,
• Prestazioni retribuzione accessoria, costo unitario retribuzione accessoria, totale costo retribuzione accessoria, margine di agenzia,
• IVA sul margine di agenzia,
• Totale fattura.
L’ASP corrisponderà all’Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente lavorate da parte dei singoli lavoratori, oltre a festività, domeniche o festività infrasettimanali al loro verificarsi, rimanendo a carico esclusivo dell’Agenzia ogni altra assenza a qualsiasi titolo effettuata. In caso di assenza del lavoratore per motivi previsti dalla normativa vigente o da norme contrattuali sarà riconosciuto al lavoratore la tutela di legge e pertanto l’Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita. L’Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione dell’assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo secondo le modalità di cui all’art. 4.
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010, qualora il DURC, acquisito dall’Asp, segnali un’inadempienza contributiva, l’ASP provvederà a trattenere, dal certificato di pagamento, l’importo corrispondente all’inadempienza. In tal caso l’ASP provvederà a disporre direttamente il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell’art. 5 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del presente Capitolato, l’ASP procederà a invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Decorso tale termine, il Committente potrà procedere direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'aggiudicatario in forza del presente Capitolato.
L’Amministrazione provvederà al pagamento del servizio entro 30 giorni dalla data della relativa fattura, che l’Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore. E’ ammessa la cessione dei crediti che matureranno per i corrispettivi delle prestazioni oggetto del presente Capitolato e preventivamente accettata dall’ASP ai sensi dell’art. 117, c.4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
ART. 8 –TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Agenzia aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia"). A tal fine l’Asp provvederà al pagamento delle forniture, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente “dedicato”. L’Agenzia aggiudicataria dovrà comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile Unico del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
ART. 9 –REVISIONE DEI PREZZI
Il moltiplicatore unico orario (markup) sarà sottoposto a revisione a norma dell’art. 115 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.. dall’inizio del secondo anno contrattuale.
Gli adeguamenti non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente.
ART. 10 – INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO
Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all’Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore secondo le modalità ed i tempi del citato art. 4.
La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.
ART. 11 – OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione si impegna a comunicare all’Agenzia gli estremi del C.C.N.L. da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto. Nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, l’Amministrazione ne darà comunicazione scritta all’Agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante. L’Amministrazione, in caso di inadempienze dell’Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all’Ente Previdenziale rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall’Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.
L’ASP dovrà inoltre provvedere a:
• Adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008;
• Fornire eventuale divisa e dispositivi di protezione individuale;
• Far fruire ai lavoratori in somministrazione il rimborso pasto alle stesse condizioni previste per il personale dipendente secondo le modalità stabilite dal Regolamento dell’ASP; la quota pasto a carico del lavoratore è la medesima di quella posta a carico del personale dipendente, la restante parte è a carico dell’Azienda.
ART. 12 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’Amministrazione, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l’osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l’Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
ART. 13 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
L’azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall’Agenzia anche su segnalazione dell’Amministrazione, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.
ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA
L’Agenzia aggiudicataria dovrà presentare una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale presunto. La garanzia deve riportare il periodo di validità del presente Accordo Quadro e deve prevedere espressamente la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta” prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga su semplice richiesta dell’ASP, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.
L’Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la Ditta fino al ricevimento di Lettera Liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’ASP in base a quanto previsto dall’Accordo Quadro.
In particolare la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Agenzia a mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei contratti specifici nei termini fissati in
sede di appalto, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Resta inteso che l’ASP ha diritto a rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
Qualora l’Amministrazione escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l’Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell’Amministrazione. La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta della Agenzia aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti. L’omessa o irregolare costituzione della cauzione comporterà l’impossibilità alla stipula del contratto.
ART. 15 – CONTRATTO
La stipula del contratto con l’Agenzia aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant’altro previsto sono a carico dell’aggiudicatario. Nel caso di mancato versamento, l’Amministrazione ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento. Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico informatico. La scelta del notaio sarà in capo all’aggiudicatario.
ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITA’
La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dall’Amministrazione mediante lettera raccomandata nei seguenti casi:
• mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 4, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
• sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
• subappalto o cessione di contratto o d’azienda;
• perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
• qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
• mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 14.
• reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni.
In caso di risoluzione l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità immediata risoluzione contrattuale, l’Ente utilizzatore contesta, mediante lettera raccomandata A/R o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine non inferiore a giorni 10 (dieci) per la presentazione di contro deduzioni scritte.
L’Azienda potrà applicare le seguenti penalità con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:
• ritardo di presa in servizio del lavoratore € 200 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con l’Agenzia,
• ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura € 200 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dai precedenti artt. 3 e 4,
• inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe e/o similari (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti) da € 100 a € 500 in relazione all’entità delle inadempienza, mancata applicazione delle norme in materia d’inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo: prima infrazione € 500 al giorno per singolo addetto, la seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c..
L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all’aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute o sulla cauzione definitiva se queste bastano.
Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
A seguito del verificarsi di tre infrazioni cui consegue l’applicazione di penalità come sopra definite, l’ASP si riserva la facoltà di procedere a risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore. Detta risoluzione comporterà la perdita della cauzione, oltre ogni eventuale maggior danno che l’ASP potrà subire.
ART. 17 – RECESSO DAL CONTRATTO
Il recesso dal contratto da parte dell’Agenzia aggiudicataria comporterà l’incameramento della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.
L’ASP può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi del servizio appaltato.
L’ASP può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all’Agenzia fornitrice del servizio, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.
In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese in relazione alle ore effettivamente lavorate, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.
Al contratto che l’Amministrazione stipulerà con l’aggiudicatario si applicherà la clausola automatica di recesso ex art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, previo atto del Responsabile del Servizio.
ART. 18 – DIRITTI SINDACALI E SCIOPERO
Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 300/1970 e di partecipare alle assemblee del personale dipendente.
Sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dal CCNL vigente.
In caso di sciopero indetto dalle sigle rappresentative dei lavoratori somministrati, l’Agenzia aggiudicataria deve porre in essere tutte le misure idonee richieste dall’Amministrazione che, in qualità di datore di lavoro sostanziale, con potere direttivo e di controllo, si assume la responsabilità dell’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi.
In caso di inottemperanza, l’Amministrazione potrà procedere all’esecuzione d’ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando all’Agenzia aggiudicataria l’eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.
Ogni sciopero dovrà essere comunicato dall’Agenzia aggiudicataria con un anticipo di almeno 7 giorni, tenuto conto che l’obbligo della comunicazione è in carico alle OO. SS..
ART. 19 – OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI
L’Agenzia aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l’Amministrazione rinvia:
• disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
• disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.;
• disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
• disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
• disposizioni in materia di antimafia;
• disposizioni del codice civile.
Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore.
ART. 20 – DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’Agenzia aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto, sotto pena di decadenza dell’aggiudicazione e di risoluzione del contratto.
ART. 21 - RISERVATEZZA
L’Aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dalla Legge 196/03.
L’ASP autorizza l’Aggiudicatario a conservare nel suo archivio i dati forniti ed a utilizzarli esclusivamente nell’ambito dell’attività oggetto della presente gara. Le notizie relative alle attività oggetto della presente gara, comunque venute a conoscenza del personale dell’Aggiudicatario in relazione all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, non devono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte dell’aggiudicatario o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.
ART. 22 – FALLIMENTO DELL’IMPRESA
L’aggiudicatario si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
In caso di fallimento dell’aggiudicatario l’appalto s’intenderà senz’altro revocato e l’Azienda utilizzatrice provvederà nei termini di legge.
ART. 23– FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie che dovessero insorgere durante la vigenza contrattuale risulterà competente il foro di Reggio Xxxxxx.