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Fascicolo Informativo
Europ Assistance Italia S.p.A.
Contratto
di Assicurazione Multirischi
Integrazione Mobilità Full Option
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
- Nota informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di Assicurazione;
- Modulo di proposta, ove previsto
deve essere consegnato alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Copertina Fascicolo Informativo - Mod. 14234 Ed.05/2015 - pag 1/1
Integrazione Mobilità - Full Option - Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione Multirischi INTEGRAZIONE MOBILITÀ - FULL OPTION
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
GLOSSARIO | |
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, come declinato nelle singole sezioni. |
Assicurazione | Il contratto di Assicurazione. |
Contraente | La persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. |
Europ Assistance | L’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A.. |
Franchigia | L’importo o la percentuale di Invalidità prestabilito, che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro. |
Garanzia | L’Assicurazione, diversa dall’Assicurazione assistenza, per la quale in caso di Sinistro Europ Assistance procede al riconoscimento dell’Indennizzo. |
Indennizzo | La somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro. |
Massimale/Somma Assicurata | L’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro. |
Polizza | Il documento contrattuale composto dalle Condizioni di Assicurazione e dal Modulo di Polizza allegato. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell’Assicurazione. |
Prestazione | L’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nell’accadimento di un Sinistro rientrante nell’Assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro. |
Scoperto | La parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto. |
Sinistro | Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è riconosciuta la Prestazione/Garanzia. |
Mod. 14234 - Nota Informativa INTEGRAZIONE MOBILITÀ - FULL OPTION
Data ultimo aggiornamento 01.05.2015
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. - Gruppo Generali;
b) sede legale: Milano - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 - Xxxxxx;
c) recapito telefonico: +39 02.58.38.41 sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, e-mail xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx;
d) l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Arti- gianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 n. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazioni
Il patrimonio netto ammonta ad Euro 64.282.359,00, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 36.595.814,00.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 136,57%%: tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 50.282.000,00 e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 36.819.000,00.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2014.
Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell’impresa saranno disponibili consultando il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.
Avvertenza
La disdetta, qualora non si voglia il rinnovo, deve essere inviata da una delle parti all’altra, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della polizza.
Si rinvia all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato all’Assicurazione dei Rischi relativi al Veicolo e alla persona dell’Assicurato. Il Contraente troverà le Garanzie non modificabili previste nelle seguenti VIII Sezioni:
Integrazione Mobilità - Full Option - Nota Informativa
- Sezione I - Assicurazione Assistenza Auto Base (opzionale e acquistabile solo in alternativa all’Assicurazione Assistenza Auto Completa o all’Assicurazione Assistenza Auto Completa + Stop & Go) - vedi artt. 15 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione II - Assicurazione Assistenza Auto Completa (opzionale e acquistabile solo in alternativa all’Assicurazione Assistenza Auto Base o all’Assicurazione Assistenza Auto Completa + Stop & Go) - vedi artt. 22 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione III - Assicurazione Assistenza Auto Completa + Stop & Go (opzionale e acquistabile solo in alternativa all’Assicurazione Assistenza Auto Base o all’As- sicurazione Assistenza Auto Completa) - vedi artt. 22 e seguenti della Sezione II per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione IV - Assicurazione Tutela Legale Circolazione (opzionale) - vedi artt. 31 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione V - Assicurazione Cristalli (opzionale e acquistabile solo in abbinamento alla Garanzia VIIA Furto e Incendio e VIIIA_Furto e Incendio totali) - vedi artt. 42 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione VI - Assicurazione Infortuni del Conducente (opzionale) - vedi artt. 48 e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
- Sezione VII - Assicurazione A.R.D. Standard (opzionale e alternativa alla Garanzia A.R.D. ad indennizzo) suddivisa in:
- Sezione VII A - Garanzia Furto e Incendio (obbligatoria) - vedi da art. 59 ad art. 62 e da art. 81 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione VII B - Garanzia Eventi Sociopolitici, Atti vandalici e Fenomeni atmosferici (opzionale e acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia Furto e Incendio
- Sezione VII A) - vedi da art. 63 ad art. 66 e da art. 81 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione VII C - Garanzia Kasko (opzionale e acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia Furto e Incendio - Sezione VII A) - vedi da art. 67 ad art. 72 e e da art. 81 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione VII D - Garanzia Ricorso Terzi da Incendio (opzionale e acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia Furto e Incendio - Sezione VII A) - vedi da art. 73 ad art. 76 e da art. 81 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione VII E - Garanzie Accessorie (opzionale e acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia Furto e Incendio - Sezione VII A) - vedi artt. 77 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione VIII - Assicurazione A.R.D. ad Indennizzo (opzionale, alternativa alla Garanzia A.R.D. Standard e acquistabile solo in abbinamento all’Assicurazione Assistenza Auto Completa o all’Assicurazione Assistenza Auto Completa + Stop & Go ) suddivisa in:
- Sezione VIII A - “Furto e Incendio Totali” - vedi da art. 90 ad art. 102 per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione VIII B - “Guasti Meccanici” - vedi artt. 103 e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenze
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle Garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della Garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo.
Le principali limitazioni sono riportate, all’interno di ciascuna Sezione. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione I - Assicurazione Assistenza Auto Base - artt. 16 e 20;
- Sezione II - Assicurazione Assistenza Auto Completa - artt. 23, 27 e 28;
- Sezione III - Assicurazione Assistenza Auto Completa + Stop & Go - artt. 23, 27 e 28 della Sezione II;
- Sezione IV - Assicurazione Tutela Legale Circolazione - art. 37;
- Sezione V - Assicurazione Cristalli - art. 43;
- Sezione VI - Assicurazione Infortuni del Conducente - artt. 50 e 56;
- Sezione VII - Assicurazione A.R.D. Standard:
Norme Comuni valide per tutte le Sezioni - art. 83;
- Sezione VIII - Assicurazione A.R.D. ad Indennizzo:
- Sezione VIII A - Furto e Incendio Totali - art. 96;
- Sezione VIII B - Guasti Meccanici - artt. 104 e 106.
Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna Sezione in un apposito articolo denominato “Esclusioni”. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione I - Assicurazione Assistenza Auto Base - art. 18;
- Sezione II - Assicurazione Assistenza Auto Completa - art. 25;
- Sezione III - Assicurazione Assistenza Auto Completa + Stop & Go -art. 25 della Sezione II;
- Sezione IV - Assicurazione Tutela Legale Circolazione - art. 41;
- Sezione V - Assicurazione Cristalli - art. 45;
- Sezione VI - Assicurazione Infortuni del Conducente - art. 52;
- Sezione VII - Assicurazione A.R.D. Standard:
- Sezione VII A - Garanzia Furto e Incendio - art. 61;
- Sezione VII B - Garanzia Eventi Sociopolitici, Atti vandalici e Fenomeni atmosferici - art. 65;
- Sezione VII C - Garanzia Kasko - art. 69;
- Sezione VII D - Garanzia Ricorso Terzi da Incendio - art. 75;
- Sezione VII E - Garanzie Accessorie - art. 79.
- Sezione VIII - Assicurazione A.R.D. ad indennizzo:
- Sezione VIII A - Furto e Incendio Totali - art. 92;
- Sezione VIII B - Guasti Meccanici - art. 105.
Ogni prestazione/garanzia assicurativa prevista in ciascuna Sezione può prevedere specifiche esclusioni.
Per tutte le Sezioni, è prevista una condizione di sospensione della Garanzia ex art. 1901 C.C. per mancato o tardivo pagamento del premio. Si veda l’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - dei massimali. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione I - Assicurazione Assistenza Auto Base - art. 16 punti 1, 2,3;
- Sezione II - Assicurazione Assistenza Auto Completa - art. 23 punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18;
- Sezione III - Assicurazione Assistenza Auto Completa + Stop & Go - art. 23 punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18 della Sezione II nonché alla prestazione Stop&Go;
- Sezione IV - Assicurazione Tutela Legale Circolazione - artt. 36 e 39;
- Sezione V - Assicurazione Cristalli - artt. 43 e 47;
- Sezione VI - Assicurazione Infortuni del Conducente - artt. 53 e 58;
- Sezione VII - Assicurazione A.R.D. Standard:
- Sezione VII A - Garanzia Furto e Incendio - art. 60;
- Sezione VII B - Garanzia Eventi Sociopolitici, Atti vandalici e Fenomeni atmosferici - art. 64;
- Sezione VII C - Garanzia Kasko - art. 68;
- Sezione VII D - Garanzia Ricorso Terzi da Incendio - art. 74;
- Sezione VII E - Garanzie Accessorie - art. 78.
Norme Comuni valide per tutte le Sezioni - artt. 83 e 84;
- Sezione VIII - Assicurazione A.R.D. ad indennizzo:
- Sezione VIII A - Furto e Incendio Totali - artt. 91, 93, 97 e 99;
- Sezione VIII B - Guasti Meccanici - artt. 104 e 108.
Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi degli scoperti. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione V - Assicurazione Cristalli - artt. 43 e 47;
- Sezione VII - Assicurazione A.R.D. Standard:
- Sezione VII A - Garanzia Furto e Incendio - art. 60;
- Sezione VII B - Garanzia Eventi Sociopolitici, Atti vandalici e Fenomeni atmosferici - art. 64;
- Sezione VII C - Garanzia Kasko - art. 68.
Esempio di massimale:
Massimale assicurato Euro 1.000,00
Ammontare del danno Euro 1.800,00 Danno risarcibile nei limiti del massimale Euro 1.000,00 Parte di danno a carico dell’Assicurato Euro 800,00
Esempio di scoperto:
Ammontare del danno stimato Euro10.000,00 Scoperto 10% con un minimo di Euro 500,00 Euro 1.000,00
Danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimaleEuro9.000,00
Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi, dei limiti di età assicurabile. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione VI - Assicurazione Infortuni del Conducente - art. 55.
Relativamente alle Sezioni:
VII A - Garanzia Furto e Incendio; VII B - Garanzia Eventi sociopolitici, atti vandalici e fenomeni atmosferici; VII C - Garanzia Kasko; Sezione VII D - Garanzia Ricorso Terzi da Incendio; Sezione VII E - Garanzie Accessorie; VIII A - Furto e Incendio Totali e VIII B - Guasti Meccanici, il contratto prevede la forma di Assicurazione “Valore totale”, che comporta l’eventuale applicazione della regola proporzionale a carico dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1907 C.C.
Si rinvia agli artt. 60, 64, 68, 91 e 104 per gli aspetti di dettaglio.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenze
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui). Si rinvia all’art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione
Avvertenze
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, anche a pena di decadenza, ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
Si rinvia agli artt. 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il cambio di residenza del proprietario del veicolo dopo la stipula del contratto.
6. Premi
Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.
Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo anche in rate semestrali. In caso di pagamento semestrale del premio verrà prevista l’applicazione di un’addizionale nella misura del 2%.
Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:
- assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. (escluso se l’acquisto della polizza avviene a distanza);
- accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS. Xxx l’intermediario lo consenta, è ammesso anche il pagamento a mezzo di carta di credito.
I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l’ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l’importo di Euro 750,00 (esclu- so se l’acquisto della polizza avviene a distanza).
Avvertenze
Europ Assistance o l’intermediario possono applicare sconti di premio sulla base di eventuali specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Non sono previsti adeguamenti del premio.
8. Rivalse
Avvertenze
Nella Sezione VII E - Garanzie Accessorie punto 7, Europ Assistance ha facoltà di esercitare azione di rivalsa nei confronti della casa costruttrice del Veicolo ai sensi dell’art. 1916 C.C.
Per le altre Sezioni il contratto non prevede specifiche azioni di rivalsa, fatto salvo il diritto dell’assicuratore ai sensi dell’art. 1916 C.C..
9. Diritto di recesso
Avvertenze
Il contratto prevede, sia per il Contraente che per l’assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, dandone comunicazione all’altra parte.
Si rinvia all’art. 13 delle Condizioni di Assicurazione.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
Avvertenze
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del Codice Civile per cui se l’Assicurato dolosamente non adempie l’obbligo di avviso del Sinistro perde il diritto all’indennizzo/risarcimento, mentre se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
11. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
12. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Per la Sezione I - Assicurazione Assistenza Auto Base, l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con l’evento previsto in Polizza che de- termina la richiesta di assistenza; l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
Per la Sezione II - Assicurazione Assistenza Auto Completa, l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con l’evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e com- provata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
Per la Sezione III - Assicurazione Assistenza Auto Completa + Stop & Go, l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con l’evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
Per la Sezione IV - Assicurazione Tutela Legale Circolazione, l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro dipende dal diritto oggetto della causa/ vertenza per la quale viene garantita la Tutela Legale; la denuncia deve essere fatta per iscritto al verificarsi del Sinistro.
Per la Sezione V - Assicurazione Cristalli, l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con la rottura dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi del parabrezza e/o del lunotto posteriore e/o dei vetri laterali del veicolo; la denuncia, qualora l’Assicurato desiderasse avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia dovrà essere fatta per iscritto entro dieci giorni dal verificarsi del Sinistro. Qualora, invece, l’Assicurato desiderasse avvalersi di un Centro Convenzionato dovrà interpellare telefonicamente la Struttura Organizzativa.
Per la Sezione VI - Assicurazione Infortuni del Conducente, l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con l’infortunio occorso all’Assi- curato (inteso come legittimo conducente) a bordo del veicolo; la denuncia deve essere fatta per iscritto, entro tre giorni da quando l’Assicurato ne ha avuto la possibilità.
Per la Sezione Sezione VII A - Garanzia Furto e Incendio, l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con il verificarsi degli eventi indicati in garanzia; la denuncia deve essere fatta on-line o per iscritto entro tre giorni da quando il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità.
Per la Sezione VII B - Garanzia Eventi Sociopolitici, Atti vandalici e Fenomeni atmosferici, l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con il verificarsi degli eventi indicati in garanzia; la denuncia deve essere fatta on-line o per iscritto entro dieci giorni da quando il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità.
Per la Sezione VII C - Garanzia Kasko, l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con il verificarsi degli eventi indicati in garanzia; la denuncia deve essere fatta on-line o per iscritto entro dieci giorni da quando il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità.
Per la Sezione VII D - Garanzia Ricorso Terzi da Incendio, l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con il verificarsi degli eventi indicati in garanzia; la denuncia deve essere fatta on-line o per iscritto entro tre giorni da quando il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità.
Per la Sezione VII E - Garanzie Accessorie, l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con il verificarsi degli eventi indicati in garanzia; la denuncia deve essere fatta on-line o per iscritto entro tre giorni da quando il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità.
Per la Sezione VIII A - Furto e Incendio Totali, l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con il verificarsi degli eventi indicati in garanzia; la denuncia deve essere fatta on-line o per iscritto entro tre giorni da quando il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità.
Per la Sezione VIII B - Guasti Meccanici, l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con il verificarsi del guasto meccanico che ha deter- minato la rottura o il disfunzionamento dei componenti meccanici ed elettrici del veicolo; il Contraente/Assicurato deve sempre chiamare Europ Assistance segnalando l’avvenuto guasto.
Integrazione Mobilità - Full Option - Nota Informativa
Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione I - Assicurazione Assistenza Auto Base - art. 19;
- Sezione II - Assicurazione Assistenza Auto Completa - art. 26;
- Sezione III - Assicurazione Assistenza Auto Completa + Stop & Go - art. 26 della Sezione II;
- Sezione IV - Assicurazione Tutela Legale Circolazione - artt. 31, 32 e 34;
- Sezione V - Assicurazione Cristalli - art. 46;
- Sezione VI - Assicurazione Infortuni del Conducente - art. 54;
- Sezione VII - Assicurazione A.R.D. Standard:
- Sezione VII A - Garanzia Furto e Incendio - art. 62;
- Sezione VII B - Garanzia Eventi Sociopolitici, Atti vandalici e Fenomeni atmosferici - art. 66;
- Sezione VII C - Garanzia Kasko - art. 70;
- Sezione VII D - Garanzia Ricorso Terzi da Incendio - art. 76;
- Sezione VII E - Garanzie Accessorie - art. 80.
- Sezione VIII - Assicurazione A.R.D. ad indennizzo:
- Sezione VIII A - Furto e Incendio Totali - artt. 93 e 97;
- Sezione VIII B - Guasti Meccanici - artt. 107 e 108.
14. Reclami
Eventuali reclami nei confronti dell’impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, fax 00.00.00.00.00, indirizzo e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivol- gersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000. I reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (acce- dendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria esperito, ove previsto.
15. Arbitrato
Per la Sezione IV - Assicurazione Tutela Legale Circolazione, in caso di disaccordo tra l’Assicurato ed Europ Assistance in merito all’interpretazione della poliz- za e/o alla gestione del sinistro, è prevista la possibilità di ricorrere all’arbitrato.
Si rinvia all’art. 34 per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
INFORMATIVA NELL’IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO
Il presente contratto di Assicurazione proposto, è definito ai sensi del D.Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero “qualsiasi contratto concluso tra il professio- nista [Europ Assistance Italia S.p.A.] e il Consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione a servizi a distanza, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del Consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso” ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 206/05 (Codice del Consumo).
Si informa che: Xxxxxxxxxxx è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale e che al presente contratto a distanza si applicano le disposizioni di cui alla Sezione IV-bis del D.Lgs. 206/05 (Codice del Consumo).
Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 0, 00000 – Milano.
Il contratto di Assicurazione proposto è descritto nella condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corri- spondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato.
Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o e-mail e di poter modificare la sua scelta successivamente.
Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo.
Europ Assistance richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto.
Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Ai sensi dell’art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di Assicurazione di durata inferiore ad un mese. Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a:
Europ Assistance Italia S.p.A. – Servizio Clienti – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx.
Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi riportati nella Nota Informativa.
Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il Rappresentante Legale Xxxxx Xxxxxxx
INDICE
pag.
DEFINIZIONI 2
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 2
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA AUTO BASE 3
SEZIONE II - ASSICURAZIONE ASSISTENZA AUTO COMPLETA 4
SEZIONE III - ASSICURAZIONE ASSISTENZA AUTO COMPLETA + STOP&GO 7
SEZIONE IV - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE 8
SEZIONE V - ASSICURAZIONE CRISTALLI 10
SEZIONE VI - ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE 11
SEZIONE VII - ASSICURAZIONE X.X.X. XXXXXXXX 00
SEZIONE VIII - ASSICURAZIONE A.R.D. AD INDENNIZZO 21
COME RICHIEDERE ASSISTENZA 25
DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, come declinato nelle singole Sezioni.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione. Contraente: la persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assu- me i relativi oneri.
Europ Assistance: l’Impresa assicuratrice, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato
n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione e rias- sicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.. Franchigia: l’importo o la percentuale di Invali- dità prestabilito, che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro.
Garanzia: l’Assicurazione, diversa dall’Assicura- zione assistenza, per la quale in caso di Sini- stro Europ Assistance procede al riconoscimento dell’Indennizzo.
Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assi- stance in caso di Sinistro.
Massimale/Somma Assicurata: l’esborso massi- mo previsto da Europ Assistance in caso di Sinistro. Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente nonché i dati relativi alla Polizza e ne forma parte integrante. Polizza: il documento contrattuale composto dalle Condizioni di Assicurazione e dal Modulo di Polizza allegato.
Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell’Assicurazione.
Prestazione: l’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nell’accadimento di un Sinistro rientrante nell’As- sicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro. Scoperto: la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligato- riamente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è riconosciuta la Prestazione/Garanzia.
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste in Polizza.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1. - DICHIARAZIONI RELATIVE
ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell’As- sicurato relative a circostanze che influiscono
sulla valutazione del Rischio, possono com- portare la perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioni/Garanzie nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C..
Art. 2. - ALTRE ASSICURAZIONI
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto ad Europ Assistance l’esi- stenza e la successiva stipulazione di altre assi- curazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell’art. 1910 C.C..
Art. 3. - DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO
L’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza e scade alle ore
24.00 del giorno indicato sullo stesso; l’Assicu- razione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del paga- mento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo, ferme le successive scadenze e il diritto di Europ Assi- stance al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 C.C..
Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di polizza di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
I Premi devono essere corrisposti ad Europ Assi- stance o, qualora presente, all’intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all’incasso dei premi.
Art. 4. - RINNOVO DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta data da una delle Parti all’altra tramite lettera raccomandata
A.R. inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.
Art. 5. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazio- ne scritta ad Europ Assistance di ogni aggrava- mento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o par- ziale del diritto alle prestazioni/garanzie, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazio- ne ai sensi dell’art. 1898 C.C..
Europ Assistance, una volta venuta a cono- scenza delle circostanze aggravanti, ha peral- tro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 6. - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del Rischio Europ Assi- stance è tenuta a ridurre il Premio successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7. - VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE
Se il Contraente è un’Azienda, in caso di alienazio- ne dell’Azienda stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della polizza si trasmetteranno all’acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presen- te Polizza continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificatisi a Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di rece- dere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la Polizza cessa con effetto immediato ed i Premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati pre- vio conguaglio con il Premio minimo garanti- to annuo calcolato pro - rata.
Art. 8. - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.
Art. 9. - LEGGE REGOLATRICE
DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.
Art. 10. - FORMA DEL CONTRATTO
La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la mede- sima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell’Assicurazio- ne devono essere provate per iscritto.
Art. 11. - VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o apparte- nenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
Art. 12. - ANTICIPATA RISOLUZIONE
Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anti- cipata della Polizza per cessazione del Rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anti- cipata o annullamento previsti agli Artt. “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO” e “AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”,
spetta ad Europ Assistance l’intero ammontare del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 C.C..
Art. 13. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo gior- no dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Con- traente o Europ Assistance possono recedere dall’Assicurazione con preavviso di trenta gior-
ni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del reces- so, rimborsa, al netto dell’imposta, la parte di Premio relativa al periodo di Rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualun- que altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.
Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all’art./artt. “OBBLIGHI DELL’ASSI- CURATO IN CASO DI SINISTRO” delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 14. - CLAUSOLA BROKER
(valida solo per le polizze intermediate da Broker)
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance.
Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effet- tuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, telefax per il tramite del Broker. Ogni comuni- cazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA AUTO BASE
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Guasto: il danno subito dal Veicolo per usura, difet- to, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non si conside- rano guasti la foratura dello pneumatico, la rot- tura delle chiavi, l’esaurimento della batteria. Incendio: la combustione, con fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi. Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
Veicolo: ai sensi degli artt. 47 e successivi del Nuovo Codice della Strada, per Veicolo si intende quello ad uso proprio di proprietà di un familiare o di proprietà dell’azienda, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vati- xxxx ed in particolare:
- autovettura (sia ad uso privato che ad uso pro- miscuo);
- rimorchi (carrello appendice; roulotte) trainati da autovetture;
- autocarri;
- autocaravan e camper che richiedano per con- duzione la patente B.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 15. - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurata:
- la persona fisica che conduce il Veicolo indicato nel Modulo di Xxxxxxx, sia esso il proprietario o la per- sona da questi autorizzata alla guida dello stesso.
Art. 16. - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
Le Prestazioni di assistenza sono fornite a Veicoli con non più di 15 anni di vetustà dalla data di prima immatricolazione, regolarmente comunica- ta dal Contraente ad Europ Assistance.
Le Prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza e sono operanti ad oltre 50 km dal comune di Residenza del proprietario del Vei- colo così come risulta dalla carta di Circolazione ad esclusione delle prestazioni “Soccorso Stra- dale”, “Autovettura in sostituzione in Italia” e “SOS incidente”.
Sono esclusi i Veicoli ad uso noleggio.
PRESTAZIONI MOBILITÀ BASE
1. SOCCORSO STRADALE
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, incidente e/o errato rifornimento, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Orga- nizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del Veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all’officina meccanica più vicina oppure, per i soli Sinistri avvenuti in Italia, al punto indicato dall’Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:
- fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i Sinistri avvenuti in Italia;
- fino ad un importo massimo di Euro 300,00 per sinistro avvenuto all’Estero.
Esclusioni
Sono escluse dalla Prestazione:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all’intervento di mezzi ecce- zionali, quando questi ultimi siano indispen- sabili per il recupero del Veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il Veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori delle rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).
2. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto e/o incidente, per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione supe- riore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall’Officina secondo i tempari della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempari dell’Associazione Nazionale Imprese di Assi- curazione (ANIA), l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometrag- gio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compati- bilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 3 giorni con- secutivi.
Esclusioni
Sono esclusi dalla Prestazione:
- i casi di immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (auto- strade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autono- leggio, che dovranno essere versate diret- tamente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiede- re all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organiz- zativa.
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato, al termine della riparazione del Vei- colo, dovrà farsi rilasciare un documento fiscale in cui risultino le ore di manodopera impiegate, ed inviarne, entro 15 giorni, una copia ad Europ Assistance.
3. RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO
Qualora il Veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organiz- zativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il Veicolo su strada.
Massimale
Europ Assistance tiene a proprio carico i costi fino ad un importo massimo di Euro 300,00 per Sinistro.
Se per il recupero del Veicolo si rendesse indi- spensabile l’utilizzo di mezzi eccezionali, l’in- tervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.
Esclusioni
Sono escluse dalla Prestazione:
- i costi relativi all’eventuale recupero e tra- sferimento dei bagagli e/o della merce tra- sportata.
4. SOS INCIDENTE
Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere sup- porto a seguito di incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:
- supportare nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate ita- liane all’estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di disse- questro Veicolo (solo Italia - all’estero occorre contattare il consolato);
- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti, per incidenti avvenuti in Italia.
Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulen- te/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.
Art. 17. - ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il Sinistro ed in cui le Prestazioni vengono fornite. La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repub- blica di San Marino e Città del Vaticano, Alba- nia, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechten- xxxxx, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo conti- nentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Art. 18. - ESCLUSIONI
Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:
a. non abilitazione dell’Assicurato alla condu- zione del Veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
b. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allena- menti;
c. guerra, terremoti, eruzione vulcanica, feno- meni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmu- tazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
x. xxxxxxxx, rivoluzioni, sommosse o movimen- ti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
e. dolo dell’Assicurato;
f. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;
g. tentato suicidio o suicidio.
Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxx/ all/jccwatchlist.aspx che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0.
Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Xxxxxxxx e/o richiesta di assisten- za, tumulti popolari.
Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consento- no a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.
Art. 19. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Orga- nizzativa, salvo il caso di oggettiva e compro-
vata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L’ina- dempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C..
Art. 20. - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle autori- tà del Paese nel quale è fornita la Prestazione.
Art. 21. - DURATA DELLE PRESTAZIONI
Europ Assistance si impegna a fornire per tutto il periodo di validità della presente Polizza le Pre- stazioni scelte dal Contraente, così come indicato nel Modulo di Polizza.
SEZIONE II - ASSICURAZIONE ASSISTENZA AUTO COMPLETA
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Furto: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Guasto: il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non si considerano guasti la foratura dello pneu- matico, la rottura delle chiavi, l’esaurimento della batteria.
Incendio: la combustione, con fiamma, del Vei- colo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Infortunio: il Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come con- seguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Rapina: il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
Veicolo: Ai sensi degli artt. 47 e successivi del Nuovo Codice della Strada, per Veicolo si intende quello ad uso proprio di proprietà di un familiare o di proprietà dell’azienda, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vati- xxxx ed in particolare:
- autovettura (sia ad uso privato che ad uso pro- miscuo);
- rimorchi (carrello appendice; roulotte) trainati da autovetture;
- autocarri;
- autocaravan e camper che richiedano per con- duzione la patente B.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 22. - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurata:
- la persona fisica che conduce il Veicolo indicato nel Modulo di Xxxxxxx, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso.
Art. 23. - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
Le Prestazioni di assistenza sono fornite a Veicoli con non più di 15 anni di vetustà dalla data di prima immatricolazione, regolarmente comunica- ta dal Contraente ad Europ Assistance.
Le Prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza e sono operanti ad oltre 50 km dal comune di Residenza del proprietario del Vei- colo così come risulta dalla carta di Circolazione ad esclusione delle Prestazioni “Soccorso Stra- dale”, “Depannage”, “Autovettura in sostitu- zione”, “Autovettura in sostituzione (sabato e festivi)”, “Autovettura in sostituzione per furto totale e “SOS incidente”.
Sono esclusi i Veicoli ad uso noleggio.
PRESTAZIONI MOBILITÀ ESTESA
1. SOCCORSO STRADALE
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, Incendio, incidente, Furto parziale o tentato, smarrimento /rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, errato rifor- nimento o mancato avviamento in genere, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chie- dere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del Veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all’officina meccanica più vicina, oppure, per i soli Sinistri avvenuti in Italia, al punto indicato dall’Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al Soccorso Stradale:
- fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i Sinistri avvenuti in Italia;
- fino ad un importo massimo di Euro 300,00 per Sinistro avvenuto all’Estero.
Esclusioni
Sono escluse dalla Prestazione:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all’intervento di mezzi ecce- zionali, quando questi ultimi siano indispen- sabili per il recupero del Veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il Veicolo abbia subito l’incidente o il Guasto durante la circolazione al di fuori delle rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).
2. DEPANNAGE
(Prestazione valida solo in Italia)
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneuma- tici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che prov- vederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché il fornitore si trovi
entro 20 Km dal luogo del fermo, in caso contrario interviene la Prestazione “Soccorso Stradale”.
Esclusioni
Sono escluse dalla Prestazione:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all’intervento, nel caso in cui il Veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).
3. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, incidente, Incendio o Furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera cer- tificata dall’Officina secondo i tempari della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempari dell’As- sociazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stes- sa e durante il normale orario di apertura.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all’avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 7 giorni.
Esclusioni
Sono esclusi dalla Prestazione:
- i casi di immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumu- labili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (auto- strade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autono- leggio, che dovranno essere versate diret- tamente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiede- re all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque esse- re autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
Obblighi dell’Assicurato
In caso di Furto è indispensabile inviare a Europ Assistance copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.
L’Assicurato, al termine della riparazione del Veicolo, dovrà farsi rilasciare un documento fiscale in cui risultino le ore di manodopera impiegate, ed inviar- ne, entro 15 giorni, una copia ad Europ Assistance.
4. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE (sabato e festivi)
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, incidente, Incendio o Furto parziale nei
giorni di sabato o domenica o comunque in periodi in cui le officine sono chiuse, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà resa dispo- nibile presso una stazione di noleggio convenzio- nata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimi- tato, fino al primo giorno lavorativo. Il massi- male complessivo (“Auto in sostituzione” più “Auto in sostituzione sabato e festivi”) non potrà comunque superare il massimale di 7 giorni complessivi.
Esclusioni
Sono esclusi dalla Prestazione:
- i casi di immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (auto- strade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autono- leggio, che dovranno essere versate diret- tamente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiede- re all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque esse- re autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
Obblighi dell’Assicurato
In caso di Furto è indispensabile inviare a Europ Assistance copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.
L’Assicurato, al termine della riparazione del Vei- colo, dovrà farsi rilasciare un documento fiscale in cui risultino le ore di manodopera impiegate, ed inviarne, entro 15 giorni, una copia ad Europ Assistance.
5. RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO
Qualora il Veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organiz- zativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il Veicolo su strada.
Massimale
Europ Assistance tiene a proprio carico i costi fino ad un importo massimo di Euro 300,00 per Sinistro.
Se per il recupero del Veicolo si rendesse indi- spensabile l’utilizzo di mezzi eccezionali, l’in- tervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.
Esclusioni
Sono escluse dalla Prestazione:
- i costi relativi all’eventuale recupero e tra- sferimento dei bagagli e/o della merce tra- sportata.
6. SPESE D’ALBERGO
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, incidente o Furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di Furto o Rapina che costringa l’Assicurato ed i passeggeri a per- nottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.
Massimale
Europ Assistance tiene a proprio carico le spese di albergo fino ad un importo di Euro 100,00 a persona al giorno, per un importo massimo di Euro 500,00 per Sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
Esclusioni
Sono escluse dalla Prestazione:
- le spese di albergo diverse da pernottamen- to e prima colazione e diverse da quelle indicate.
7. TAXI PER RECARSI ALL’AUTONOLEGGIO O IN ALBERGO
Qualora l’Assicurato usufruisse delle Prestazioni “Autovettura in sostituzione” e “Spese d’albergo”, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa la disponibilità di un taxi per raggiungere l’autono- leggio o l’albergo.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del taxi fino ad un importo massimo di Euro 50,00 per Sinistro.
8. RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, incidente, Incendio o Furto parziale per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all’este- ro, oppure in caso di Furto o Rapina, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all’Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica o un’au- tovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla Residenza o il proseguimento del viaggio. L’au- tovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, di 1200 cc, sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale
Europ Assistance tiene a proprio carico per ciascun Sinistro:
- il costo dei biglietti fino ad un importo massi- mo di Euro 350,00 se il rientro o il prosegui- mento avverrà dall’Italia;
- il costo dei biglietti fino ad un importo mas- simo di Euro 1.000,00 se il rientro o il prose- guimento avverrà dall’Estero;
- il costo del noleggio dell’autovettura per un massimo di due giorni;
- il costo del taxi fino ad un importo massimo di Euro 50,00 utilizzabile dall’Assicurato per raggiungere la sua Residenza, la stazione, l’ae- roporto, la stazione di noleggio, il porto.
Esclusioni
Sono escluse dalla Prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (auto- strade, traghetti, etc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autono- leggio, che dovranno essere versate diretta- mente all’Assicurato. Dove previsto, le Socie- tà di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organiz- zativa;
- il rientro del bagaglio eccedente i limiti con- sentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull’autovettura a nolo.
9. RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO
Qualora il Veicolo venisse riparato sul posto dell’immobilizzo, la Struttura Organizzativa forni- rà all’Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permettergli di recuperare il Veicolo.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un importo massimo di Euro 200,00 per Sinistro avvenuto in Italia e di Euro 400,00 per Sinistro avvenuto all’estero.
10. SOS INCIDENTE
Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere sup- porto a seguito di incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:
- supportare nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate ita- liane all’estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di disse- questro Veicolo (solo Italia - all’estero occorre contattare il consolato);
- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti, per incidenti avvenuti in Italia.
Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulen- te/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.
MOBILITÀ IN CASO DI FURTO
11. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE PER FURTO TOTALE
In caso di Furto totale o Rapina, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli met- terà a disposizione una autovettura in sostituzio- ne, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, che sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponi- bilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del noleggio fino all’avvenuto ritrovamento del Veicolo e comunque per un massimo di 30 giorni.
Esclusioni
Sono escluse dalla Prestazione:
- le spese del carburante e di pedaggio (auto- strade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autono- leggio, che dovranno essere versate diret- tamente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiede- re all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque esse- re autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
Obblighi dell’Assicurato
È indispensabile inviare a Europ Assistance copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudi- ziarie.
12. RECUPERO DEL VEICOLO DOPO IL FURTO O RAPINA
Qualora il Veicolo venisse ritrovato dopo il Furto o Rapina, senza aver subito danni che ne impedi- scano il regolare utilizzo, la Struttura Organizzati- va fornirà all’Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per permettergli di recuperare il Veicolo.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un importo massimo di Euro 200,00 per Sinistro avvenuto in Italia e di Euro 400,00 per Sinistro avvenuto all’Estero.
13. RICHIESTA DOCUMENTI IN CASO FURTO TOTALE
Qualora, a seguito di Furto totale del Veicolo, l’As- sicurato desideri avvalersi della Struttura Orga- nizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:
- estratto cronologico, generale o storico;
- perdita di possesso;
potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa. L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Orga- nizzativa nome, cognome, xxxxxxxxx, recapito telefonico, targa del Veicolo rubato ed il tipo di documento desiderato.
L’Assicurato dovrà rendere disponibili nelle moda- lità concordate con la Struttura Organizzativa:
- denuncia di Xxxxx in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale o copia conforme (se rubato deve essere specificato in denuncia; se non è stato specificato, l’Assicurato deve fare una integra- zione della denuncia).
In seguito, la Struttura Organizzativa tramite i pro- pri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all’Assicurato.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’As- sicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integral- mente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza.
Europ Assistance terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
MOBILITÀ IN CASO DI INCIDENTE
14. AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO
Qualora l’Assicurato non fosse in condizione di guidare il Veicolo per un Infortunio e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Orga- nizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il Veicolo ed eventualmente i passeg- geri fino alla città di Residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dell’autista fino ad un importo massimo di Euro 200,00 per Sinistro.
Esclusioni
Sono escluse dalla Prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (auto- strade, traghetti, ecc.).
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato dovrà comunicare il nome ed il reca- pito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.
15. CONSULENZA MEDICA
Qualora l’Assicurato in seguito ad incidente neces- sitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
Si precisa che tale consulto considerate le modalità di Prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
16. RIENTRO SANITARIO DALL’ESTERO
Qualora l’Assicurato o i passeggeri del Veicolo, in seguito ad un incidente stradale, necessitassero, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua Residenza, la Struttura Orga- nizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l’aereo sanitario;
- l’aereo di linea in classe economica, se necessa- rio con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l’ambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l’assisten- za medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’e- ventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall’Assicurato.
In caso di decesso dell’Assicurato o dei passeggeri del Veicolo, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di Europ Assi- stance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro 10.000,00 complessivi per Sinistro e per anno assicurativo.
Per importi superiori Europ Assistance interver- rà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.
Esclusioni
Sono escluse dalla Prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, posso- no essere curate sul posto o che non impedi- scono all’Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il tra- sporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l’eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
17. RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE DALL’ESTERO
Qualora, a causa di ricovero a seguito di inciden- te stradale, l’Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria Residenza con il mezzo ini- zialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.
AUTODEMOLIZIONE
18. DEMOLIZIONE DEL VEICOLO IN ITALIA
Qualora l’Assicurato, a seguito di Xxxxx con ritro- vamento del Veicolo, Incendio, incidente, guasto irreparabile, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 art. 15; Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art. 103 e X.Xxx. 22 del 05.02.1997 art. 46 e suc- cessive modifiche), debba procedere alla cancel- lazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del Veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato ed entro 15 giorni dalla data in cui ha reso disponibili i documenti sotto riportati, organizzerà il recupero del Veicolo mediante carroattrezzi e provvederà alla sua demolizione. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il Veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del Veicolo e “copia produttore” a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell’Assicu- rato la documentazione relativa alla cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Assicurato prende atto che il Veicolo verrà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei vei- coli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al recupero del Veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobi- listico ed alla demolizione del Veicolo medesimo fino ad un importo massimo di Euro 350,00 per Sinistro.
Esclusioni
Sono escluse dalla Prestazione:
- le spese relative all’intervento di mezzi spe- ciali, quando questi ultimi siano indispensa- bili per il recupero del Veicolo;
- i costi dell’eventuale deposito del Veicolo, che l’Assicurato dovrà provvedere diretta- mente a pagare.
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato deve produrre al momento della consegna del Veicolo la seguente documenta- zione:
- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare o certificato di proprietà (originale);
- targhe del Veicolo;
In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, l’Assicurato deve produrre l’originale
della denuncia sostitutiva e/o il verbale di riti- ro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico del P.R.A..
codice fiscale (fotocopia);
documento di riconoscimento valido dell’inte- statario al P.R.A. (fotocopia carta d’identità o equivalente);
documento di riconoscimento valido dell’inca- ricato alla consegna del Veicolo, qualora questi sia diverso dell’intestatario al P.R.A. (fotocopia). La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del Veicolo, può comportare la decadenza dal diritto alla Prestazione.
Art. 24. - ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il Sini- stro ed in cui le Prestazioni vengono fornite. La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Dani- marca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Tur- chia, Ucraina, Ungheria.
Art. 25. - ESCLUSIONI
Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:
a. non abilitazione dell’Assicurato alla condu- zione del Veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
b. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allena- menti;
c. guerra, terremoti, eruzione vulcanica, feno- meni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmu- tazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
x. xxxxxxxx, rivoluzioni, sommosse o movimen- ti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
e. dolo dell’Assicurato;
f. malattie mentali e disturbi psichici in gene- re, ivi compresi sindromi organiche cerebra- li, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative con- seguenze/complicanze;
g. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;
x. tentato suicidio o suicidio.
Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxx/ all/jccwatchlist.aspx che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0.
Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condi- zione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Xxxxxxxx e/o richiesta di assisten- za, tumulti popolari.
Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendente- mente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.
Art. 26. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Orga- nizzativa, salvo il caso di oggettiva e compro- vata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L’ina- dempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C..
Art. 27. - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle auto- xxxx del Paese nel quale è fornita la Presta- zione.
Art. 28. - PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l’Assicurazio- ne, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art. 1898 del C.C. indi- pendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893,
1894 del X.X.
Xxx. 00. - XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX
Europ Assistance si impegna a fornire per tutto il periodo di validità della presente Polizza le Pre- stazioni scelte dal Contraente, così come indicato nel Modulo di Polizza.
Art. 30. - SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance, i medici eventual- mente investiti dell’esame del Sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.
SEZIONE III -ASSICURAZIONE ASSISTENZA AUTO COMPLETA
+ STOP & GO
Tutto quanto previsto alla Sezione II - Assicura- zione Assistenza Auto Completa, integrato con la Prestazione STOP & GO.
STOP&GO
(Prestazione valida solo in Italia e senza limiti chilometrici)
Qualora venga erogata la Prestazione “Soccorso Stradale”, l’Assicurato potrà contattare la Struttu- ra Organizzativa che metterà a sua disposizione,
24 h su 24, e a chilometraggio illimitato, un’auto- vettura in sostituzione.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio convenzionato, presso il luogo di fermo del Veicolo. Qualora il fermo avvenga in autostrada, in tangenziale o su sedi stradali ad esse equiparate, o qualora il Veicolo dell’Assicu- rato non fosse in condizioni di sicurezza o fosse di intralcio, oppure il centro di noleggio conven- zionato sia impossibilitato a fornire l’autovettura, l’erogazione della Prestazione avverrà secondo le seguenti modalità:
- consegna dell’autovettura presso l’officina di destinazione del Soccorso Stradale;
- messa a disposizione di un’autovettura presso il Rent a Car indicato dalla Struttura Organizza- tiva. Europ Assistance rimborserà all’Assicurato, dietro presentazione di regolare ricevuta, le spese del taxi sostenute per raggiungere il Rent a Car, fino al limite massimo di Euro 100,00 per Sinistro.
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi di noleggio dell’autovettura per 3 giorni consecutivi. Durante il periodo del fermo del Veicolo, verrà certificato il tempo di ripara- zione in base ai tempari ufficiali della Casa Costruttrice e qualora lo stesso superi i massi- mali in giorni sopra previsti, il noleggio potrà essere prolungato per il periodo indicato nella certificazione e comunque fino ad un massi- mo di 4 giorni.
Ai fini dell’erogazione della Prestazione, l’As- sicurato dovrà aver compiuti 21 anni e dovrà fornire alla Società di autonoleggio:
- patente di guida in originale e valida;
- carta di credito a titolo di cauzione. L’Assicurato riconsegnerà l’autovettura in sostitu- zione presso il Rent a Car che ha fornito l’autovet- tura sostitutiva.
Il massimale complessivo delle Prestazio- ni “Autovettura in sostituzione in Italia” e “Stop&Go” non potrà superare i 7 giorni.
Esclusioni
Sono escluse dalla Prestazione:
- i casi di immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da ripa- rare;
- le spese del carburante e di pedaggio (autostra- de, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleg- gio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assi- curato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
SEZIONE IV - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della ver- tenza prima dell’inizio dell’azione giudiziaria.
Contravvenzione: reato per il quale il reo rispon- de delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene puni- ta con l’arresto o con il pagamento di un’ammen- da. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni dell’as- sicurato.
Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28. Controversia Contrattuale: controversia deri- vante da inadempimenti o violazioni di obbliga- zioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.
Delitto: la violazione di una norma penale per la quale la Legge prevede come pena la reclusione o la multa.
Delitto Colposo: colposo o contro l’intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, impru- denza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualifi- cazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall’autorità giudiziaria.
Delitto Doloso: doloso o secondo l’intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi. Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l’ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell’inosservan- za di una norma di legge o nella lesione dell’altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno “extracontrattuale”, perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Imputazione Penale: è la contestazione di pre- sunta violazione di norme penali che viene notificata all’imputato mediante “informazione di garanzia”. Tale comunicazione deve contenere l’indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.
Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contrav- venzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all’elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci “delitto colposo” e “delitto doloso”). Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata la Garanzia assicurativa.
Si intende unico il Sinistro che coinvolge più Assicu- rati (vedi anche ultimo comma dell’Art. “INSORGEN- ZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA”).
Transazione: accordo con il quale le Parti, facen- dosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.
Tutela legale: l’Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 174.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 31. - INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini della presente Xxxxxxx, per insorgenza del Sinistro si intende:
- per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi
del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
La Garanzia assicurativa viene prestata per i sini- stri, qualora in Polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:
- durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento pena- le, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, per le controversie contrattuali.
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (prove- niente da altra Compagnia o da Europ Assistan- ce), senza soluzione di continuità, l’assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituente e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate al Contraente e/o all’Assicurato alla data di emissione della presenta polizza.
In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.
La Garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente Poliz- za, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa.
La Garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico Sini- stro:
- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.
In tali ipotesi, la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripar- tito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 32. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
1. il Contraente/Assicurato deve immediata- mente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, accedendo al por-
tale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Uffi- cio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx 0, Fax 00 00000000,
Numero Verde 800.085820.
2. In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui perve- nuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
3. Il Contraente/Assicurato dovrà indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemen- to utile al fine della corretta identificazione del procedimento.
Art. 33. - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE
DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
- informare immediatamente Europ Assistan- ce in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possi- bile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 34. - GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
A) Tentativo di componimento amichevole Ricevuta la denuncia di Xxxxxxxx, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accor- di o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l’Assicurato decade dal diritto all’In- dennizzo del Sinistro.
B) Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l’Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coper- ta dall’Assicurazione, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d’appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segna- landone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d’appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d’appello di propria residenza, segnalandone comunque il nomina- tivo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in Polizza.
L’Assicurato che non intenda avvalersi del diritto
di scelta del legale può chiedere a Europ Assistan- ce di indicare il nominativo di un legale al quale
affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall’As- sicurato, il quale deve fornirgli tutta la documen- tazione necessaria. Europ Assistance conferma l’incarico professionale in tal modo conferito.
Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.
Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a diversi legali/periti.
Europ Assistance non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
C) Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudi- zio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell’Assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
D) Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’Assicurato decade dal diritto all’Indennizzo.
Europ Assistance, alla definizione della contro- versia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.
E) Disaccordo fra Assicurato e Società
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e Europ Assi- stance in merito all’interpretazione della Polizza e/o alla gestione del Sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l’Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la deci- sione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territo- rialmente per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripar- tite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l’Assi- curato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.
Art. 35. - RECUPERO DI SOMME
Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transat- tivamente con la controparte.
CONDIZIONI PARTICOLARI TUTELA LEGALE “CIRCOLAZIONE”
Art. 36. - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per Sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Poliz- za, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili compren- dono:
- le spese per l’intervento di un legale incarica- to della gestione del Sinistro, secondo quan- to previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previ- sto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisi- zione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicu- rato, o di transazione autorizzata da Europ Assi- stance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assi- stance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B) entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di con- troversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall’Assicurato;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 -
D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Con- troparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudi- ziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’Assicurazione, l’Assicurato può otte- nere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzio- ne dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 37. - DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedi- menti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
Integrazione Mobilità - Full Option - Condizioni di Assicurazione
È inoltre escluso il pagamento di spese connes- se all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Le operazioni di esecuzione forzata non ven- gono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Art. 38. - SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
- il proprietario/titolare di contratto di leasing del Veicolo indicato in Polizza;
- i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico;
- il conducente autorizzato;
- i trasportati;
Le garanzie sono prestate per fatti relativi a:
- il Veicolo a motore, indicato in Polizza;
- le roulottes o i carrelli trainati dal Veicolo a moto- re, compreso anche il relativo rischio statico;
- gli autocarri fino a 3,5 tonnellate;
- gli autocaravan e camper fino a 3,5 tonnellate che richiedano per conduzione la patente B.
In caso di vertenze fra più assicurati la Garan- zia si intende prestata a favore del Contra- ente.
Art. 39. - PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” operano con
riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del Veicolo indica- to in Polizza in relazione alle seguenti fattispecie:
1. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzio- ne di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali;
2. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzio- ne di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le per- sone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi Veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di prosciogli- mento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedi- mento diverso da quello sopra indicato;
5. le controversie contrattuali inerenti il Veicolo
indicato in Polizza;
6. il ricorso e/o l’opposizione contro il provve- dimento di sequestro del Veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
7. l’opposizione o il ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria
di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all’Art. “ESTENSIONE TERRITORIALE” a segui- to di incidente stradale.
Per i punti 6 e 7 Europ Assistance, provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presen- tazione del ricorso
qualora l’Assicurato faccia pervenire a Europ Assi- stance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
La Società garantisce inoltre:
- l’anticipazione di una cauzione fino ad un mas- simo di Euro 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell’Assicurato in caso di un evento avvenuto all’estero rientrante nei rischi assicu- rati. L’Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione;
- le spese relative all’intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all’estero riguar- danti le garanzie oggetto della Polizza, nei limiti del massimale assicurato;
- il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente strada- le. L’Assicurato è tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione com- provante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all’Autorità competente.
Europ Assistance inoltre assicura l’assistenza lega- le stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della Assicura- zione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di Polizza ed i sinistri già in essere. L’Assicurato quindi, tele- fonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata con esclusione pertanto dell’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguar- danti la normativa tributaria e fiscale.
Art. 40. - ESTENSIONE TERRITORIALE
Le Garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.
Per Europa si intende: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Alge- ria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Sviz- zera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 41. - ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l’Assicurazione non è prestata per:
a. le controversie derivanti da comportamen- to doloso dell’Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei pro- cedimenti penali;
b. le controversie conseguenti a tumulti popo- lari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c. le controversie in materia di diritto tributa- rio e fiscale;
d. il ricorso e/o l’opposizione avverso le san- zioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall’Art. “PRESTAZIO- NI GARANTITE”;
e. le controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
f. controversie contrattuali con Europ Assi- stance;
g. il recupero crediti;
h. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
L’Assicurazione non vale, inoltre:
i. se per il Veicolo a motore descritto in Poliz- za non sia stato adempiuto l’obbligo di Assicurazione ai sensi di legge;
j. quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
k. quando il Veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
l. quando il conducente abbia commesso l’il- lecito sotto l’influenza di stupefacenti (art.
187 Nuovo Codice della Strada), o quan- do, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall’art. 189 del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
m.quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Inter- nazionale).
SEZIONE V - ASSICURAZIONE CRISTALLI
Acquistabile solo in abbinamento alla Garanzia A della SEZIONE VII A - GARANZIA FURTO E INCEN-
DIO e alla Garanzia VIII A - FURTO E INCENDIO TOTALI e se ne è stato pagato il relativo Premio.
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Centro Convenzionato: il concessionario, la filiale o l’officina autorizzata segnalata dalla Struttura Organizzativa, che ha sottoscritto specifica con- venzione con Europ Assistance.
Cristalli: sono l’insieme dei vetri di un Veicolo, costituiti da:
- parabrezza;
- lunotto posteriore;
- vetri laterali.
Veicolo: Ai sensi degli artt. 47 e successivi del Nuovo Codice della Strada, per Veicolo si intende quello ad uso proprio di proprietà di un familiare o di proprietà dell’azienda, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vati- xxxx ed in particolare:
- autovettura (sia ad uso privato che ad uso pro- miscuo);
Integrazione Mobilità - Full Option - Condizioni di Assicurazione
- rimorchi (carrello appendice; roulotte) trainati da autovetture;
- autocarri;
- autocaravan e camper che richiedano per con- duzione la patente B.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 42. - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurata:
- la persona fisica o giuridica intestatario presso il
P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Polizza.
Art. 43. - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
La prestazione viene erogata dai Centri Conven- zionati dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il Sabato dalle 8.00 alle 18.00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
A) Qualora l’Assicurato, a seguito di rottura (par- ziale o totale) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi, necessitasse di far riparare/sostituire il parabrezza e/o il lunotto posteriore e/o i vetri laterali del Veicolo identi- ficato in Polizza e desiderasse avvalersi per la riparazione/sostituzione dei cristalli di un Cen- tro Convenzionato, la Struttura Organizzativa provvederà a metterlo in contatto con il Centro Convenzionato più vicino.
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo della riparazione/sostituzione, nei limiti del massimale indicato nel Modulo di Polizza, IVA compresa, per Sinistro e per anno assi- curativo.
B) Qualora l’Assicurato a seguito di rottura (par- ziale o totale) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi, necessitasse di far riparare/sostituire il parabrezza e/o il lunotto posteriore e/o i vetri laterali del Veicolo iden- tificato in Polizza e desiderasse avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia, Europ Assistance, dietro presentazione di regolare fattura, rim- borserà all’Assicurato le spese sostenute per la riparazione/sostituzione dei cristalli, fino alla concorrenza del massimale indicato nel Modulo di Polizza, IVA compresa, (ad eccezione dei casi in cui il Contraente sia persona giuridica), per Sinistro e per anno assicurativo e con l’applicazione di uno scoperto del 20%.
Per entrambe le forme scelte, l’Assicurazione è comprensiva delle spese di installazione dei nuovi cristalli.
In nessun caso, sulle parti sostituite verrà appli- cato il deprezzamento dovuto all’età del Veicolo.
Art. 44. - ESTENSIONE TERRITORIALE
A) Qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un Centro Convenzionato, la Garanzia cristalli è valida in: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Ser- bia, Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
B) Qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un Cen- tro/Tecnico di sua fiducia, la Garanzia cristalli è valida in: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx,
Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lus- semburgo, Macedonia, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx continentale, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Roma- nia, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Ser- bia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continen- tale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Art. 45. - ESCLUSIONI
Sono esclusi i sinistri provocati da:
a. gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
b. guerra, terremoti, eruzione vulcanica, fenome- ni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelera- zione artificiale di particelle atomiche;
c. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimen- ti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
d. dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipen- denti e delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato nonché dei trasportati;
e. appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
f. furto o rapina, consumati o tentati;
g. urto o collisione con o senza veicoli identificati;
h. tutto quanto non è espressamente indicato nell’art. “OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL’ASSI- CURAZIONE”.
Sono altresì esclusi dalla Garanzia i danni ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.
Art. 46. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
A) In caso di Sinistro l’Assicurato che intenda avvalersi di un Centro Convenzionato dovrà:
- Interpellare telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero verde 800.069.157 (Italia) o al numero nero 00.00.00.00.00 (Italia/Estero);
- comunicare il luogo in cui si trova;
- comunicare il numero di Polizza, il numero di targa e il tipo di Veicolo.
B) Nel caso in cui l’assicurato desiderasse avva- lersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia, potrà contattare la Struttura Organizzativa e comunque, entro dieci giorni dalla data del Sinistro, dovrà darne avviso scritto tramite:
- posta ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta “Struttura Organizzativa - Garan- zia cristalli”;
oppure
- mail all’indirizzo autotraini@europassistan- xx.xx;
oppure
- fax al numero 00.00.00.00.00; allegando:
- nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
- numero di Polizza/numero di targa/tipo di Veicolo/marca del Veicolo;
- le circostanze dell’accaduto;
- originale della fattura di riparazione/sosti- tuzione, completa dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) dell’emittente e dell’intesta- tario della fattura stessa.
Europ Assistance potrà richiedere successiva- mente, per poter procedere alla definizione del Sinistro, ulteriore documentazione che l’Assicu- rato sarà tenuto a trasmettere.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
Art. 47. - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Solo nel caso in cui l’Assicurato, intenda avva- lersi per la riparazione/sostituzione del cri- stallo del Veicolo di un Centro/Tecnico di sua fiducia, al ricevimento della documentazione di cui all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN
CASO DI SINISTRO”, Europ Assistance provve- derà al pagamento di quanto spettante entro i limiti del massimale indicato nel Modulo di Polizza (ad eccezione dei casi in cui il Contra- ente sia persona giuridica), e con l’applicazio- ne di uno scoperto del 20%.
SEZIONE VI -ASSICURAZIONI INFORTUNI DEL CONDUCENTE
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Inabilità temporanea: la perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell’Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie assicurate. Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamen- te constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell’Assicurato allo svolgi- mento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Veicolo: ai sensi degli artt. 47 e successivi del Nuovo Codice della Strada, per Veicolo si intende quello ad uso proprio di proprietà di un familiare o di proprietà dell’azienda, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vati- xxxx ed in particolare:
- autovettura (sia ad uso privato che ad uso pro- miscuo);
- rimorchi (carrello appendice; roulotte) trainati da autovetture;
- autocarri;
- autocaravan e camper che richiedano per con- duzione la patente B.
Art. 48. - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurata:
- la persona fisica che conduce il Veicolo indicato nel Modulo di Xxxxxxx, sia esso il proprietario o la per- sona da questi autorizzata alla guida dello stesso.
Art. 49. - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI
1. INFORTUNI
L’Assicurazione vale per gli Infortuni che l’Assicu- rato (inteso come il legittimo conducente) possa subire a bordo del Veicolo identificato nel Modulo di Polizza. Sono compresi anche gli Infortuni subiti durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del Veicolo in caso di incidente stradale o di guasto meccanico verificatosi durante il viaggio.
La Garanzia comprende anche gli Infortuni che l’Assicurato subisca mentre sale a bordo del Vei- colo o ne discende.
Sono compresi in Garanzia anche:
1. le lesioni riportate in conseguenza dell’inspira- zione di gas o vapori;
2. l’annegamento a seguito di incidente occorso con il Veicolo;
3. gli Infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche, nonché quelli dovuti all’azione del fulmine;
4. gli Infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché valanghe.
L’Assicurazione è prestata limitatamente alle conseguenze degli eventi e nei limiti degli indennizzi per Morte e Invalidità Permanen- te previsti alla “Tabella indennizzi” di cui all’Art. “INDENNIZZI”.
2. RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO
La Garanzia viene estesa agli Infortuni avvenuti all’estero derivanti da stato di guerra e insurrezio- ne, per il periodo massimo di 14 giorni dall’in- sorgere di tali eventi, se ed in quanto l’Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all’estero.
3. MORTE
Se l’Infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della Polizza, entro due anni dal giorno dell’Infortunio, Europ Assistance corrisponde la somma assicurata, agli eredi legittimi o testa- mentari dell’Assicurato.
L’Indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza di questo, l’As- sicurato muore, Europ Assistance corrisponde agli eredi legittimi o testamentari soltanto la differenza tra l’Indennizzo per Morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente.
Art. 50. - VALIDITÀ DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è valida in quanto:
1. il trasporto venga effettuato in conformità alle norme di circolazione vigenti;
2. il trasporto avvenga utilizzando autovetture ad uso privato, autovetture ad uso promiscuo, autocarri fino a 3,5 tonnellate, autocaravan e camper che richiedano per la conduzione la patente B. Sono esclusi i Veicoli dati a noleg- gio, locazione o muniti di targa prova;
3. il Veicolo sia guidato da persona munita della xxxx- xxxx patente di guida, degli altri requisiti prescritti dalla legge e di età non superiore ad anni 75;
4. il Veicolo sia coperto dall’Assicurazione di Responsabilità Civile prevista dalla legge 990 del 24.12.1969 e successive modifiche.
Art. 51. ESTENSIONE TERRITORIALE
L’Assicurazione valida in tutto il mondo.
Art. 52. - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’Assicurazione:
a. gli Infortuni avvenuti quando il Veicolo sia in circolazione all’insaputa del proprietario, o contro la sua volontà;
b. gli Infortuni avvenuti quando l’Assicurato sia in stato di ubriachezza, abbia abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allu- cinogeni a meno che l’uso di stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
c. gli Infortuni avvenuti a causa di malat- tie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative con- seguenze/complicanze;
d. gli Infortuni subito in conseguenza della partecipazione a corse o gare e relative prove di allenamento, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura indette dall’Automobile Club Italiano;
e. gli Infortuni sofferti dall’Assicurato in con- seguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
f. gli Infortuni derivanti da guerra, insurrezio- ne, movimento tellurico, eruzione vulcanica e inondazione;
g. gli Infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accele- razione artificiale di particelle atomiche;
h. e xxxxx da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in gene- re, nonché le lesioni sottocutanee dei tendini.
L’Assicurazione non è altresì operante nei con- fronti di coloro che, nell’espletamento della propria attività professionale, abbiano in con- segna o conducano il Veicolo a scopo di ripara- zione, controllo o collaudo.
Sono inoltre escluse le infezioni del virus H.I.V anche se derivanti da Infortunio.
Art. 53. - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
Europ Assistance corrisponde l’Indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggetti- vamente constatabili dell’Infortunio.
Qualora l’Assicurato subisca, nel corso dello stesso evento, più lesioni indennizzabi- li secondo quanto previsto dalla “Tabella Indennizzi”, il limite massimo di Indennizzo non potrà superare la somma indicata nel Modulo di Polizza come capitale Morte.
Art. 54. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxx- xx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia del Sinistro deve essere corredata da idonea certificazione medica e deve contene- re l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’e- vento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
Art. 55. - LIMITI DI ETÀ
L’Assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.
Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l’Assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del Premio.
L’eventuale incasso dei premi, scaduti successiva- mente, da parte di Europ Assistance, dà diritto all’As- sicurato di richiederne la restituzione, con la maggio- razione degli interessi legali, in qualunque momento.
Art. 56. - PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avreb- be consentito a prestare l’Assicurazione, si con- viene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto dispo- sto dall’art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli arti- coli 1892, 1893, 1894 del C.C..
Art. 57. - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
Europ Assistance rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del C.C. verso i terzi responsabili dell’Infortunio.
Art. 58. - INDENNIZZI
L’Indennizzo riconosciuto per gli Infortuni che determinino Invalidità Permanente o Morte di cui all’Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE INFORTU-
NI” è quello riportato nella seguente tabella:
Tabella indennizzi
Tipologia di lesione | indennizzi | indennizzi | indennizzi |
Large | medium | Small | |
Capitale morte | 100.000 | 50.000 | 25.000 |
Lesioni apparato scheletrico | |||
Cranio | |||
Frattura cranica senza postumi neurologici | 2.400 | 1.200 | 600 |
Frattura osso zigomatico o mascellare o palatino o linee di frattura interessanti tra loro tali ossa | 2.400 | 1.200 | 600 |
Tipologia di lesione | indennizzi | indennizzi | indennizzi |
Large | medium | Small | |
Capitale morte | 100.000 | 50.000 | 25.000 |
Frattura xxxxxx l (distacco dell’arcata dentaria superiore dal mascellare) | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
Frattura xxxxxx II o III (non cumulabili tra loro N con xxxxxx I) | 8.000 | 4.000 | 2.000 |
Frattura etmoide - frattura osso lacrimale o joideo o vomere (non cumulabile) | 800 | 400 | 200 |
Frattura ossa nasali | 800 | 400 | 200 |
Frattura mandibolare(per lato) | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
Trauma cranico commotivo con focolai contusivi a livello cerebrale | 7.000 | 3.500 | 1.750 |
Xxxxxxx vertebrale | |||
Tratto cervicale | |||
Frattura corpo III-IV-V-VI-VII vertebra (per ogni vertebra) | 12.000 | 6.000 | 3.000 |
Frattura processo spinoso o processi trasversi III-IV-V-VI-VII vertebra (per ogni vertebra) | 800 | 400 | 200 |
Frattura corpo o processo trasverso o processo spinoso II vertebra | 17.000 | 8.500 | 4.250 |
Frattura arco anteriore o arco posteriore o masse laterali (processo trasverso o processi articolari) I vertebra | 12.000 | 6.000 | 3.000 |
Tratto dorsale | |||
Frattura del corpo con schiacciamento dalla I alla XI vertebra (per ogni vertebra) | 6.000 | 3.000 | 1.500 |
Frattura del corpo con schiacciamento XII vertebra | 12.000 | 6.000 | 3.000 |
Frattura processo spinoso o processi trasversi dalla I alla XII vertebra (per ogni vertebra) | 800 | 400 | 200 |
Frattura del corpo senza schiacciamento dalla I alla XI vertebra (per ogni vertebra) | 800 | 400 | 200 |
Frattura del corpo senza schiacciamento XII vertebra | 800 | 400 | 200 |
Frattura corpo con schiacciamento (per ogni vertebra) | 12.000 | 6.000 | 3.000 |
Frattura processo spinoso o processi trasversi dalla I alla V vertebra con schiacciamento (per ogni vertebra) | 12.000 | 6.000 | 3.000 |
Frattura corpo senza schiacciamento (per ogni vertebra) | 800 | 400 | 200 |
Frattura processo spinoso o processi trasversi dalla I alla V vertebra senza schiacciamento (per ogni vertebra) | 800 | 400 | 200 |
Osso sacro | |||
Frattura corpi vertebrali o base o ali o processi articolari o apice o creste spinali | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
Coccige | |||
Frattura corpi o base o corna o processi trasversi o apice | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
Bacino | |||
Frattura ali iliache x xxxxxx ileo-ischio-pubica (di un lato) o del pube | 5.600 | 2.800 | 1.400 |
Frattura acetabolare (per lato) | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
Torace | |||
Frattura clavicola (per lato) | 800 | 400 | 200 |
Frattura sterno | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
Frattura di una costa scomposta | 800 | 400 | 200 |
Frattura scapola (per lato) | 800 | 400 | 200 |
Arto superiore (dx o sx) | |||
Braccio | |||
Frattura diafisaria omerale | 800 | 400 | 200 |
Frattura epifisi prossimale o superiore omerale (delimitata dal collo chirurgico) | 8.000 | 4.000 | 2.000 |
Frattura epifisi distale o inferiore omerale (delimitata dalla linea ideale che unisce troclea e capitello) | 8.000 | 4.000 | 2.000 |
Avambraccio | |||
Frattura epifisi prossimale radio (frattura tuberosit radiale o capitello o collo o circonferenza articolare) | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
Tipologia di lesione | indennizzi | indennizzi | indennizzi |
Large | medium | Small | |
Capitale morte | 100.000 | 50.000 | 25.000 |
Frattura epifisi distale radio e/o ulna (faccia articolare carpica o processo stiloideo o incisura ulnare) | 7.000 | 3.500 | 1.750 |
Frattura epifisi prossimale ulna (olecrano o processo coronoideo o incisura semilunare e radiale) | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
Frattura biossea radio e ulna composta | 800 | 400 | 200 |
Frattura biossea radio e ulna scomposta | 12.000 | 6.000 | 3.000 |
Polso e mano | |||
Frattura scafoide | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
Frattura i metacarpale | 3.600 | 1.800 | 900 |
Frattura prima falange dita | |||
Pollice | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
Indice | 6.000 | 3.000 | 1.500 |
Medio | 800 | 400 | 200 |
Anulare | 800 | 400 | 200 |
Frattura seconda falange dita | |||
Pollice | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
Indice | 800 | 400 | 200 |
Medio | 800 | 400 | 200 |
Anulare | 800 | 400 | 200 |
Frattura terza falange dita | |||
Indice | 800 | 400 | 200 |
Medio | 800 | 400 | 200 |
Anulare | 800 | 400 | 200 |
Arto inferiore (dx o sx) | |||
Frattura femore | |||
Diafisaria | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
Epifisi prossimale (protesi d’anca) | 19.000 | 9.500 | 4.750 |
Epifisi prossimale non protesizzata | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
Epifisi distale (delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare) | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
Frattura rotula | 3.000 | 1.500 | 750 |
Frattura tibia | |||
Diafisaria | 3.000 | 1.500 | 750 |
Estremità superiore (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare) | 6.000 | 3.000 | 1.500 |
Estremità inferiore (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore) | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
Frattura perone | |||
Estremità inferiore (malleolo laterale o faccetta articolare) | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
Frattura biossea tibia e perone composta e scomposta | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
Piede | |||
Tarso | |||
Frattura astragalo | 7.000 | 3.500 | 1.750 |
Frattura calcagno | 8.000 | 4.000 | 2.000 |
Frattura scafoide | 800 | 400 | 200 |
Frattura cuboide | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
Frattura cuneiforme | 800 | 400 | 200 |
Tipologia di lesione | indennizzi | indennizzi | indennizzi |
Large | medium | Small | |
Capitale morte | 100.000 | 50.000 | 25.000 |
Metatarsi | |||
Frattura I metatarsale | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
Frattura II o III o IV o V metatarsale | 800 | 400 | 200 |
Lesioni particolari | |||
Asportazione chirurgica di parte di teca cranica (indipendentemente dall’estensione della breccia) | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
Rottura milza con splenectomia | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
Rottura rene con nefrectomia | 12.000 | 6.000 | 3.000 |
Esiti epatectomia (oltre un terzo del parenchima) | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
Epatiti tossiche o infettive (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali) | 15.000 | 7.500 | 3.750 |
Ernia crurale o ipoiepigastrica o ombelicale o diaframmatica (trattate chirurgicamente) | 800 | 400 | 200 |
Perdita anatomica di un globo oculare | 30.000 | 15.000 | 7.500 |
Cecità monolaterale (perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus) | 25.000 | 12.500 | 6.250 |
Perdita totale della facoltàvisiva di ambedue gli occhi | 100.000 | 50.000 | 25.000 |
Sordità completa unilaterale | 12.000 | 6.000 | 3.000 |
Sordità completa bilaterale | 25.000 | 12.500 | 6.250 |
Perdita naso (oltre i due terzi) | 15.000 | 7.500 | 3.250 |
Perdita lingua (oltre i due terzi) | 25.000 | 12.500 | 6.250 |
Perdita completa di un padiglione auricolare | 2.500 | 1.250 | 625 |
Perdita completa di entrambi i padiglioni auricolari | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
Protesi d’anca (non cumulabile) | 20.000 | 10.000 | 5.000 |
Protesi di ginocchio (non cumulabile) | 20.000 | 10.000 | 5.000 |
Patellectomia totale | 15.000 | 7.500 | 3.750 |
Patellectomia parziale | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
Perdita anatomica di un testicolo | 2.500 | 1.250 | 625 |
Perdita anatomica dei due testicoli | 15.000 | 7.500 | 3.250 |
Perdita anatomica del pene | 25.000 | 12.500 | 6.250 |
Ustioni estese a più del 25% della superficie corporea | 33.000 | 16.500 | 8.250 |
Lesioni muscolo-tendinee | |||
Rottura della cuffia dei rotatori (trattata chirurgicamente) non cumulabile | 6.000 | 3.000 | 1.500 |
Rottura del tendine distale del bicipite brachiale (trattata chirurgicamente) | 6.000 | 3.000 | 1.500 |
Rottura del tendine prossimale del bicipite brachiale (trattata chirurgicamente) | 6.000 | 3.000 | 1.500 |
Rottura dei tendini delle dita di una mano (trattata chirurgicamente) valore massimo per ogni dito | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
Rottura dei tendini del quadricipite femorale (trattata chirurgicamente) non cumulabile | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
Lussazione articolazione temporo-mandibolare (documentata radiologicamente) | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
Lussazione recidivante gleno-omerale (trattata chirurgicamente) | 6.000 | 3.000 | 1.500 |
Lussazione gleno-omerale (evidenziata radiologicamente) | 6.000 | 3.000 | 1.500 |
Lussazione sterno-claveare (trattata chirurgicamente) | 6.000 | 3.000 | 1.500 |
Lussazione acromion-claveare (trattata chirurgicamente) | 6.000 | 3.000 | 1.500 |
Lussazione gomito (evidenziata radiologicamente) | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
Lussazione radio-carpica (trattata chirurgicamente) non cumulabile | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
Lussazione MF o IF 2 - 3 - 4 - 5 dito della mano (evidenziata radiologicamente) valore massimo per ogni dito | 800 | 400 | 200 |
Lussazione MF o IF pollice (trattata chirurgicamente) | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
Tipologia di lesione | indennizzi | indennizzi | indennizzi |
Large | medium | Small | |
Capitale morte | 100.000 | 50.000 | 25.000 |
Lussazione d’anca (documentata radiologicamente) | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
Lussazione metatarso-falangea o if dell’alluce (documentata radiologicamente) | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
Lesione dei legamenti collaterali del ginocchio (trattata chirurgicamente) | 15.000 | 7.500 | 3.250 |
Lesioni del crociato anteriore o posteriore o del piatto tibiale (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
Lesioni isolate della capsula o meniscali (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro | 800 | 400 | 200 |
Lesione tendine rotuleo (trattata chirurgicamente) | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
Lesioni capsulo-legamentose della tibio-peroneo-astragalica (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro | 8.000 | 4.000 | 2.000 |
Amputazioni | |||
Arto superiore | |||
Amputazione dell’arto superiore | 60.000 | 30.000 | 15.000 |
Amputazione di una mano o di tutte le dita di una mano | 50.000 | 25.000 | 12.500 |
Amputazione pollice + 3 dita | 40.000 | 20.000 | 10.000 |
Amputazione pollice + 2 dita | 30.000 | 15.000 | 7.500 |
Amputazione 2 dita | 15.000 | 7.500 | 3.250 |
Amputazione oltre i due terzi del pollice | 7.500 | 3.750 | 1.880 |
Amputazione oltre i due terzi altre dita | 6.000 | 3.000 | 1.500 |
Amputazione oltre i due terzi della falange ungueale del pollice | 12.000 | 6.000 | 3.000 |
Amputazione oltre i due terzi della falange ungueale altre dita | 2.500 | 1.250 | 630 |
Amputazione ultime due falangi dita lunghe | 6.000 | 3.000 | 1.500 |
Arto inferiore | |||
Amputazione oltre i due terzi dell’arto inferiore (al di sopra della met della coscia) | 61.000 | 30.500 | 15.250 |
Amputazione al di sotto della metàdella coscia (ma al di sopra del ginocchio) | 61.000 | 30.500 | 15.250 |
Amputazione totale o oltre i due terzi della gamba (al di sotto del ginocchio) | 61000 | 30.500 | 15.250 |
Amputazione di gamba al terzo inferiore | 50.000 | 25.000 | 12.500 |
Perdita di un piede | 50.000 | 25.000 | 12.500 |
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarsale | 25.000 | 12.500 | 6.250 |
Perdita di ambedue i piedi | 100.000 | 50.000 | 25.000 |
Perdita dell’alluce | 15.000 | 7.500 | 3.250 |
Perdita della falange ungueale dell’alluce | 7.000 | 3.500 | 1.250 |
SEZIONE VII - ASSICURAZIONE
A.R.D. STANDARD
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Forma di Assicurazione - Valore Totale: forma di Assicurazione che prevede la copertura per il valore commerciale del Veicolo (nel solo caso di Veicolo di prima immatricolazione detto valore corrisponde al prezzo di listino). Questa forma di Assicurazione comporta l’eventuale appli- cazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’artico- lo 1907 del Codice Civile.
Forma di Assicurazione - Primo Rischio Asso- luto: forma di Assicurazione che prevede la copertura fino ad un importo massimo di Inden- nizzo indicato in Polizza, con il limite del valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Questa forma di Assicurazione esclude l’appli- cazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile.
Furto: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi
della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Incendio: la combustione, con fiamma, del Vei- colo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Rapina: l’impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, quand’anche la persona sulla quale viene fatta violenza o minac- cia sia costretta a recarsi nel luogo (all’aperto od al chiuso) ove si trova la cosa mobile.
Residenza: Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
Veicolo: Ai sensi degli artt. 47 e successivi del Nuovo Codice della Strada, per Veicolo si inten- de l’autovettura ad uso proprio e promiscuo, o l’autocarro, di proprietà dell’Assicurato, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e con non più di
10 anni di vetustà per la Garanzia Furto e Incendio e non più di 5 anni per la Garanzia
Kasko. Per i Veicoli che raggiungano tale limite nel corso dell’annualità assicurativa, la Polizza mantiene la sua validità fino alla successiva sca- denza annuale.
Nel caso di cessazione della Polizza per il rag- giungimento della vetustà di cui alla presente definizione di Veicolo, l’Assicurato ha la facoltà di richiedere emissione di una nuova Polizza per le garanzie ancora operanti.
SEZIONE VII A - GARANZIA FURTO E INCENDIO
Art. 59. - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurato:
- la persona fisica o giuridica intestatario presso il
P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Polizza.
Art. 60. - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, ad indennizzare i danni mate- riali e diretti subiti dal Veicolo riportato in Polizza e sopra definito, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori non di serie stabilmente
fissati sul Veicolo, in conseguenza degli eventi indicati nella Garanzia che segue:
Garanzia a) Furto E Incendio del Veicolo
- Incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine;
- Incendio avvenuto in occasione di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- Furto (consumato o tentato) e Rapina, compresi i danni prodotti al Veicolo nell’esecuzione od in conseguenza di Furto o Rapina del Veicolo stesso, e i danni subiti dal Veicolo a seguito di Xxxxx (consumato o tentato) di cose non assicu- rate che si trovino all’interno dello stesso, con esclusione delle cose stesse.
L’Assicurazione vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina purché conseguenti a collisio- ne, urto, ribaltamento o uscita di strada.
La presente Garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.
Limiti e scoperti
La Garanzia è prestata con l’applicazione dello Scoperto per il caso di Furto specificato nella tabella che segue; per la definizione delle Zone si veda quanto indicato nel Modulo di Polizza.
Valore veicolo assicurato (Euro) | Scoperto | Minimo (Euro) | |
Zona 1, 2 e 3 | fino a 25.000,00 | - | - |
fino a 50.000,00 | 10% | 150,00 | |
fino a 70.000,00 | 10% | 250,00 | |
Zona 4 | fino a 25.000,00 | 10% | 150,00 |
fino a 50.000,00 | 10% | 250,00 | |
Zona 5 | fino a 25.000,00 | 10% | 250,00 |
fino a 50.000,00 | 10% | 500,00 | |
Zona 6 | fino a 25.000,00 | 10% | 500,00 |
fino a 50.000,00 | 15% | 750,00 | |
Zona 7 | fino a 25.000,00 | 15% | 750,00 |
fino a 50.000,00 | 15% | 1.000,00 |
Art. 61. - ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazio- ni o liquidare indennizzi per tutti i sinistri:
a. verificatisi in conseguenza di guerra, terre- moti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosfe- rici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’a- tomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b. derivanti da tumulti popolari, scioperi, som- mosse, atti di terrorismo, sabotaggio, van- dalismo e atti dolosi di terzi in genere, salvo quanto previsto all’Art. “OGGETTO DELL’ASSI- CURAZIONE - GAZANZIA A”;
c. derivanti da trombe d’aria, uragani, allu- vioni, inondazioni, frane, valanghe, slavine e grandine;
d. determinati o agevolati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipen- denti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Vei- colo assicurato nonché dei trasportati;
e. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
f. derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, non sia con i vetri alzati
e, se dotato di antifurto, con questo non in funzione.
L’Assicurazione non comprende inoltre i danni:
g. ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata;
h. verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
i. causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
j. derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero.
Art. 62. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono inviare una denuncia accedendo al portale xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx- xxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassi- xxxxxx.xx sezione sinistri) oppure devono darne avviso scritto tramite:
- posta ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta
- Ufficio Liquidazione Sinistri;
oppure
- mail all’indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx; oppure
- fax al numero 00.00.00.00.00
entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, indicando:
- la data, il luogo e le modalità del Sinistro, non- ché gli eventuali testimoni.
Alla denuncia devono essere allegati:
· in caso di Furto/Incendio:
- copia del verbale di denuncia resa alle Auto- xxxx del luogo ove si è verificato il Sinistro;
- copia della Polizza di Assicurazione R.C.A. in corso al momento del Sinistro.
· in caso di Furto/Incendio totali la documenta- zione dovrà essere integrata con:
- estratto generale cronologico del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- dichiarazione di perdita di possesso per furto;
- tutte le chiavi della vettura, in caso di vet- tura dotata di azionamento tramite disposi- tivi elettronici Europ Assistance si riserva di verificare l’associazione dispositivo/vettura direttamente con la casa costruttrice.
· in caso di Furto seguito dal ritrovamento del Veicolo, l’Assicurato dovrà produrre il verbale di ritrovamento rilasciato dall’Autorità com- petente; qualora Europ Assistance abbia già provveduto alla liquidazione totale del danno e l’Assicurato rinunci al riacquisto del Veicolo, questi dovrà rilasciare a favore di Europ Assi- stance una procura a vendere.
Nei casi previsti dalla legge, Europ Assistance richiederà, prima di liquidare il sinistro, il certifi- cato comprovante l’archiviazione dell’istruttoria penale.
Il Contraente/Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facol- tà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola Prestazione e/o Garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare
la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C..
SEZIONE VII B - GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI
E FENOMENI ATMOSFERICI
Acquistabile solo in abbinamento alla Garanzia A della SEZIONE VII A - GARANZIA FURTO E INCEN-
DIO e se ne è stato pagato il relativo Premio.
Art. 63. - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurato:
- il proprietario del Veicolo indicato nel Modulo di Polizza.
Art. 64. - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo ripor- tato in Polizza e sopra definito inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori non di serie stabilmente fissati sul Veicolo, in conseguenza degli eventi indicati nelle garanzie che seguono e nei limiti dei massimali previsti:
Garanzia B) EVENTI SOCIOPOLITICI,
ATTI VANDALICI E FENOMENI ATMOSFERICI
Acquistabile solo in abbinamento alla Garan- zia A e se ne è stato pagato il relativo Premio.
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere;
- slavine, caduta accidentale della neve, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteo- riti e ciò anche quando il Veicolo non si trova in circolazione;
- la Garanzia è operante anche nel caso di terre- moti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, venti oltre gli 80 km/h quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di Veicoli.
La presente Garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.
Massimali
La Garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata per i danni provocati da fenomeni atmosferici; nel caso, invece, di danni provocati da eventi sociopolitici, atti vandalici la Garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 2.500,00.
Fenomeno atmosferico | ||
Valore Veicolo assicurato (Euro) | Scoperto | Minimo (Euro) |
Tra 5.000,00 Euro e 25.000,00 | 10% | 250,00 |
Tra 25.000,00 Euro e 50.000,00 | 10% | 500,00 |
Oltre 50.000,00 | 10% | 500,00 |
Eventi sociopolitici, atti vandalici | ||
Valore Veicolo assicurato (Euro) | Scoperto | Minimo (Euro) |
Tra 5.000,00 Euro e 25.000,00 | 10% | 250,00 |
Tra 25.000,00 Euro e 50.000,00 | 10% | 250,00 |
Oltre 50.000,00 | 10% | 250,00 |
Art. 65. - ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazio- ni o liquidare Indennizzi per tutti i Sinistri:
a. determinati o agevolati da dolo del Con- traente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, ripa- razione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;
b. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del codice penale);
c. derivanti da furto e incendio;
d. verificatisi in conseguenza di guerra, terremoti, eruzione vulcanica, fenome- ni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmu- tazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo quanto previ- sto all’art. “oggetto dell’assicurazione - garanzia b)”;
e. derivanti da trombe d’aria, uragani, allu- vioni, inondazioni, frane, valanghe, slavi- ne, salvo quanto previsto all’art. “oggetto dell’assicurazione - garanzia b)”.
L’assicurazione non comprende inoltre i danni:
f. ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata;
g. derivanti dal mancato uso del veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero;
h. riconducibili alla garanzia kasko e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli.
Europ assistance non risponde inoltre delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo.
Art. 66. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono inviare una denuncia accedendo al portale xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx- xxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassi- xxxxxx.xx sezione sinistri) oppure devono darne avviso scritto tramite:
- posta ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta
- Ufficio Liquidazione Sinistri; oppure
- mail all’indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx; oppure
- fax al numero 00.00.00.00.00;
entro dieci giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, indicando:
- la data, il luogo e le modalità del sinistro, non- ché gli eventuali testimoni.
Alla denuncia devono essere allegati:
- in caso di Garanzia Eventi Sociopolitici e Fenomeni Atmosferici, copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il sinistro e la comunicazione del sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazio- ni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell’organismo competente del luogo.
Il Contraente/Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facol- tà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola prestazione e/o
Garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C..
SEZIONE VII C - GARANZIA KASKO
Valida solo in abbinamento alla Garanzia A della SEZIONE VII A - GARANZIA FURTO E INCENDIO
e se ne è stato pagato il relativo Premio. La presente Garanzia è sottoscrivibile per le sole autovetture ad uso proprio e privato.
Art. 67. - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurato:
- la persona fisica o giuridica intestatario presso il
P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Polizza.
Art. 68. - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, ad indennizzare i danni mate- riali e diretti subiti dal Veicolo riportato in Polizza e sopra definito inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori non di serie stabilmente fissati sul Veicolo in conseguenza degli eventi indicati nelle Garanzie che seguono:
Garanzia C) KASKO
Acquistabile solo in abbinamento alla Garanzia A e se ne è stato pagato il relativo Premio.
Urto contro altro Veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, collisione, ribaltamento, uscita di strada verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.
La presente Garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.
La presente Garanzia è prestata con l’applicazione dello Scoperto come specificato dalla tabella che segue:
Valore Veicolo assicurato (Euro) | Scoperto | Minimo (Euro) |
Tra 5.000,00 Euro e 25.000,00 | 10% | 250,00 |
Tra 25.000,00 Euro e 50.000,00 | 10% | 500,00 |
Oltre 50.000,00 | 10% | 500,00 |
Art. 69. - ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazio- ni o liquidare Indennizzi per tutti i Sinistri:
a. verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
b. verificatisi durante la partecipazione del Vei- colo a gare o competizioni sportive e relative prove e allenamenti;
c. verificatisi in conseguenza di guerra, terre- moti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosfe- rici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’a- tomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d. derivanti da tumulti popolari, scioperi, som- mosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vanda- lismo e atti dolosi di terzi in genere;
e. derivanti da trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, valanghe, slavine;
f. determinati o agevolati da dolo del Contra- ente, dell’Assicurato, delle persone con loro
coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato nonché dei trasportati;
g. causati da Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stu- pefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;
h. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
i. derivanti da Furto o Incendio.
L’Assicurazione non comprende inoltre i danni:
j. ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicu- rata;
k. cagionati da cose o animali trasportati sul Vei- colo nonché da operazioni di carico e scarico;
l. verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
m. verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
n. alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’a- ria) o ai rivestimenti interni del Veicolo veri- ficatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi delle suddette garan- zie;
o. derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero;
p. a Veicoli con targa prova;
q. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerogra- fati.
Europ Assistance non risponde inoltre delle spese per modificazioni o migliorie apportate al Veicolo.
Art. 70. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono inviare una denuncia accedendo al portale xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx- xxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassi- xxxxxx.xx sezione sinistri) oppure devono darne avviso scritto tramite:
- posta ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta
- Ufficio Liquidazione Sinistri; oppure
- mail all’indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx; oppure
- fax al numero 00.00.00.00.00;
entro dieci giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, indicando:
- la data, il luogo e le modalità del Sinistro, non- ché gli eventuali testimoni.
Alla denuncia devono essere allegati:
- in caso di Xxxxxxxx Xxxxx, in caso di urto o collisione, dovrà essere compilato il cosiddet- to modulo blu” o modulo CAI (Constatazione amichevole di Incidente - Denuncia di Sini- stro approvato con Provvedimento ISVAP 13 dicembre 2002, n. 2136), o in assenza di tale documento dovrà presentare tutti i dati identi- ficativi dei mezzi coinvolti nel Sinistro.
Il Contraente/Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facol- tà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola Prestazione e/o
Integrazione Mobilità - Full Option - Condizioni di Assicurazione
Garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
Art. 71. - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
Europ Assistance rinuncia al diritto di surrogazio- ne che le compete ai sensi dell’art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente debitamente auto- rizzato alla guida del Veicolo, dei trasportati e dei familiari dell’Assicurato.
Art. 72. - COLPA GRAVE
L’Assicurazione vale anche per i Sinistri determi- nati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o delle persone che legittimamente detengono il Veicolo identificato in Polizza.
SEZIONE VII D - RICORSO TERZI DA INCENDIO
Acquistabile solo in abbinamento alla Garanzia A della SEZIONE VII A - GARANZIA FURTO E INCEN-
DIO e se ne è stato pagato il relativo Premio.
Art. 73. - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurato:
- la persona fisica o giuridica intestatario presso il
P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Polizza.
Art. 74. - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, ad indennizzare i danni mate- riali e diretti subiti dal Veicolo riportato in Polizza e sopra definito in conseguenza degli eventi indi- cati nella garanzia che segue:
1. RICORSO TERZI DA INCENDIO
Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall’Incendio del Veicolo identificato in Polizza.
L’Assicurazione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla Polizza di Responsabilità Civile verso terzi sti- pulata ai sensi della Legge. Europ Assistance, pertanto, nei casi di responsabilità dell’Assicurato in conseguenza dell’evento di cui sopra, risponde fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per Sinistro.
Esclusioni
Sono comunque esclusi i danni:
- alle cose di terzi qualora il Veicolo si trovasse in circolazione su suolo pubblico al momento del sinistro;
- alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicu- rato e del Contraente;
- conseguenti a operazioni non conformi alle vigenti disposizioni di legge per il riempimento e/o lo svuotamento dei serbatoi;
- da inquinamento dell’ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conse- guenza di contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo;
- a cose di terzi che non siano considerati tali dalla Legge nei confronti dell’Assicurato.
Art. 75. - ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazio- ni o liquidare Indennizzi per tutti i Sinistri:
a. verificatisi in conseguenza di guerra, terre- moti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosfe-
rici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’a- tomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b. determinati o agevolati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipen- denti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assi- curato nonché dei trasportati;
c. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
d. derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, non sia con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo non in funzione.
L’Assicurazione non comprende inoltre i danni:
e. causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenome- no elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
f. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole garanzie.
Art. 76. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono inviare una denuncia accedendo al portale xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx- xxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassi- xxxxxx.xx sezione sinistri) oppure devono darne avviso scritto tramite:
- posta ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta
- Ufficio Liquidazione Sinistri; oppure
- mail all’indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx; oppure
- fax al numero 00.00.00.00.00;
entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, indicando:
- la data, il luogo e le modalità del Sinistro, non- ché gli eventuali testimoni.
Alla denuncia devono essere allegati:
- ove richiesto, copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il Sinistro;
- ove previsto dalla Garanzia, originale delle fatture relative alle spese sostenute.
Il Contraente/Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facol- tà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola Prestazione e/o Garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C..
SEZIONE VII E - GARANZIE ACCESSORIE
Acquistabile solo in abbinamento alla Garan- zia A della SEZIONE VII A - GARANZIA FURTO E
INCENDIO e se ne è stato pagato il relativo Premio.
Art. 77. - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurato:
- la persona fisica o giuridica intestatario presso il
P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Polizza.
Art. 78. - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, ad indennizzare i danni mate- riali e diretti subiti dal Veicolo riportato in Polizza e sopra definito in conseguenza degli eventi indi- cati nella garanzie che seguono:
1. RIMBORSO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE A SEGUITO DI PERDITA TOTALE
Europ Assistance a seguito di perdita totale del
Xxxxxxx assicurato a seguito di incidente, Incendio o Furto rimborsa la parte di tassa di circolazione pagata e non goduta a far data dall’evento che ha dato origine al Sinistro.
L’Indennizzo verrà corrisposto dietro presentazio- ne di idonea documentazione.
2. SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA
Europ Assistance assicura il rimborso dei danni che si verificassero alla tappezzeria del Veicolo a seguito di trasporto di vittime di incidenti stradali. Tale Garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro 250,00, previa presentazione di regolare documentazione.
3. RESPONSABILITÀ CIVILE DEL TRASPORTATO La Garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile personale e autonoma delle persone tra- sportate per danni da costoro involontariamente cagionati a terzi non trasportati, in conseguenza della circolazione del Veicolo assicurato, esclusi i danni al conducente e al Veicolo medesimo. L’estensione vale, nei limiti del massimale di Euro 100.000,00 per Sinistro e per danni a cose e a persone, a condizione che per il suddetto Veicolo la Responsabilità Civile obbligatoria sia regolarmente assicurata.
Non sono considerati terzi:
il proprietario, il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente.
4. AUTORIMESSAGGIO
In caso di ritrovamento in Italia del Veicolo, conseguente a Furto totale risarcibile a termi- ni di Polizza. Europ Assistance rimborserà la spesa documentata sostenuta dall’Assicurato per il parcheggio o rimessaggio del Veicolo disposto dall’Autorità, fino ad un limite massimo di Euro 250,00 per Sinistro.
5. PERDITA DELLE CHIAVI
Europ Assistance rimborsa, in caso di perdita o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettro- nici di apertura delle portiere e/o del sistema antifurto del Veicolo descritto in Polizza, le spese sostenute dall’Assicurato per l’apertura delle portiere o lo sbloccaggio dell’antifurto, nonché per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo. La presente Garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 150,00 per Sinistro, previa presentazione di regolare fattura.
6. GARANZIA BAGAGLIO
In caso di Incendio che comporti la perdita totale del Veicolo, Europ Assistance rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio e contenuti nel Veicolo stesso fino ad un massimo di Euro 250,00 per Sinistro.
La Garanzia è valida esclusivamente per beni di proprietà dell’Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d’uso perso- nale, attrezzature sportive e materiale da cam- peggio; il tutto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati.
Integrazione Mobilità - Full Option - Condizioni di Assicurazione
Sono esclusi dalla Garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori; gli apparec- chi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d’artigianato.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato dovrà far constata- re i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare processo verbale.
7. RIPRISTINO AIR BAG
Europ Assistance rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per il ripristino dell’air bag reso necessario in seguito all’apertura accidentale dovuta a difettoso funzionamento, fino alla con- correnza di Euro 750,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento probante. Europ Assistance conserva la facoltà di esercitare azione di rivalsa nei confronti della casa costrut- trice del Veicolo, ai sensi dell’art. 1916 C.C..
Art. 79. - ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazio- ni o liquidare Indennizzi per tutti i Sinistri:
a. verificatisi in conseguenza di guerra, terre- moti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosfe- rici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’a- tomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b. determinati o agevolati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipen- denti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Vei- colo assicurato nonché dei trasportati;
c. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
d. derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, non sia con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo non in funzione.
L’Assicurazione non comprende inoltre i danni:
e. causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenome- no elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
f. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole garanzie.
Art. 80. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono inviare una denuncia accedendo al portale xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx- xxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassi- xxxxxx.xx sezione sinistri) oppure devono darne avviso scritto tramite:
- posta ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta
- Ufficio Liquidazione Sinistri; oppure
- mail all’indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx; oppure
- fax al numero 00.00.00.00.00;
entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, indicando:
- la data, il luogo e le modalità del Sinistro, non- ché gli eventuali testimoni.
Alla denuncia devono essere allegati:
- ove richiesto, copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il Sinistro;
- ove previsto dalla Garanzia, originale delle fatture relative alle spese sostenute.
Il Contraente/Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola Prestazione e/o Garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C..
NORME COMUNI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Art. 81. - DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO DEL VEICOLO
Ai fini del calcolo del Premio, il valore assicurato del Veicolo si determina come di seguito riportato:
A) Prima annualità
1. Per un Veicolo di prima immatricolazione al momento della sottoscrizione della presente Polizza, il valore assicurato si determina sulla base del valore del listino a nuovo, comprensi- vo di IVA se indicato nel Modulo di Polizza.
2. Per un Veicolo usato al momento della sot- toscrizione della Polizza, il valore assicurato corrisponde al valore commerciale del Veicolo, stabilito sulla base della quotazione del listino usato “Valore assicurato” Quattroruote profes- sional del mese di sottoscrizione della Polizza.
B) Per le annualità successive
Il valore assicurato corrisponde al valore com- merciale del Veicolo, stabilito sulla base della quotazione del listino usato “Valore assicurato” Quattroruote professional del mese di sottoscri- zione della Polizza.
Art. 82. - RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE
IN NATURA DELLE COSE DANNEGGIATE
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, neces- sarie per portare il Veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato e/o il Contra- ente non devono provvedere a riparazione alcuna prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dal momento della presentazione della denuncia, salvo consenso di Europ Assistance.
Europ Assistance ha facoltà di far eseguire diret-
tamente le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato nonché di sostituire il Veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’Inden- nizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del Veicolo dopo il Sinistro, corri- spondendone il controvalore.
Art. 83. DETERMINAZIONE DEL DANNO A - DANNO PARZIALE
In caso di Sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, Europ Assistance determina il loro ammontare in base al costo (comprensivo di IVA se indicato nel Modulo di Polizza) delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso. Dal costo delle riparazioni o sostituzioni verrà dedotto il deprezzamento che le parti interessate dal danno avevano al momento del Sinistro per effetto della loro usura o vetustà, in
proporzione al valore del Veicolo stabilito all’art. “DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO DEL
VEICOLO”. Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato applicando comunque lo Scoperto o il relativo minimo previsti in Polizza.
B - DANNO PARZIALE - VALORE A NUOVO
A parziale deroga di quanto indicato nel prece- dente punto A - DANNO PARZIALE, qualora nel Modulo di Xxxxxxx sia espressamente indicata la voce “Valore a nuovo”, l’Indennizzo verrà deter- minato senza dedurre il degrado delle parti sosti- tuite e/o riparate se al momento del Sinistro non sono trascorsi più di:
- 5 anni dalla data di prima immatricolazio- ne del Veicolo per sinistri indennizzabili ai sensi della sezione VII A - Garanzia Furto e Incendio;
- 3 anni dalla data di prima immatricolazio- ne del Veicolo per sinistri indennizzabili ai sensi della sezione VII C - Garanzia Kasko.
Si intendono esclusi il motore e le sue parti, gli organi meccanici, gli impianti elettrici ed elettronici, la batteria, gli pneumatici, nonché le parti soggette ad usura, per i quali l’inappli- cabilità del degrado d’uso è limitata ai primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione. Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato applicando comunque lo Scoperto o il relativo minimo previsti in Polizza.
Trascorsi i termini temporali sopra indicati, il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato applicando i criteri disposti al punto A - DANNO PARZIALE.
C - DANNO TOTALE
Per perdita totale si intende sia il caso di perdita fisica del Veicolo, sia il caso in cui i costi delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado delle parti sostituite e/o riparate, superino il valore commer- ciale del Veicolo al momento del Sinistro.
In caso di perdita totale del Veicolo, a seguito di un evento coperto dalla presente Polizza, l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, stabilito sulla base della quotazione del listino usato “Valore assicurato” Quattroruote professio- nal riferito al mese di accadimento del Sinistro. In caso di perdita totale del Veicolo a seguito di un evento coperto dalla presente Polizza verifica- tosi entro 12 mesi dalla data di immatricolazione, l’ammontare del danno è determinato sulla base del valore assicurato riportato sul Modulo di Poliz- za (comprensivo di IVA se indicato nel Modulo di Polizza).
In caso di danno totale il Contraente è tenuto a corrispondere la parte di Premio e le eventuali rate successive alla risoluzione del contratto, relative al periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data di scadenza dell’annualità assi- curativa in corso. Tale adempimento deve essere documentato dal Contraente o dall’Assicurato all’atto della richiesta di pagamento del Sinistro.
Art. 84. - CRITERI DI LIQUIDAZIONE OPTIONAL/ACCESSORI NON DI SERIE
L’esistenza degli optional e/o accessori non di serie deve essere espressamente indicata nel Modulo di Polizza e, a seguito di Sinistro inden- nizzabile a termini di Polizza, verrà liquidato un Indennizzo supplementare forfettario pari
Integrazione Mobilità - Full Option - Condizioni di Assicurazione
al 10% del valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, con un limite di:
- Euro 1.500,00 per le autovetture di valore commerciale al momento del Sinistro non superiore ad Euro 25.000,00;
- Euro 2.500,00 per le autovetture di valore commerciale al momento del Sinistro supe- riore ad Euro 25.000,00.
Art. 85. - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI - MANDATO DEI PERITI
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a. direttamente da Europ Assistance, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o perso- na da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti:
b. fra due Periti nominati uno da Europ Assistance ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su xxxxxx- sta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del
proprio Xxxxxx o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presiden- te del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la Residenza del Contraente.
I Periti devono:
1. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
2. procedere alla stima e alla liquidazione del danno. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente punto b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati sono obbligatori per le Parti salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possi- bilità di adire l’Autorità Giudiziaria relativamente all’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico di Europ Assistance e del Contraente in parti uguali. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 86. - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Europ Assistance provvederà al pagamento dell’In- dennizzo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del Sinistro sempreché l’Assicurato o il Contraente abbia prodotto, tutta la documentazione richiesta agli artt. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO” delle singole SEZIONI.
Europ Assistance in caso di Furto totale o Rapina ha inoltre facoltà, prima di pagare l’Indennizzo, di richiedere la procura notarile a vendere.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il danno non sia stato causato con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentan- ti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.
Art. 87. - RIPARAZIONI EFFETTUATE PRESSO I CENTRI CONVENZIONATI
EUROP ASSISTANCE
Qualora il Veicolo venisse riparato presso la rete dei centri convenzionati Europ Assistance, il costo della riparazione verrà direttamente pagato da Europ Assistance al centro convenzionato.
L’Assicurato, al momento del ritiro del Veicolo riparato, dovrà corrispondere direttamente al centro convenzionato lo scoperto o il relati- vo minimo, ove previsti come risultante nella Polizza.
Sono escluse, in ogni caso, dall’Indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.
Art. 88. - RECUPERI
(valida per la SEZIONE VII A - FURTO E INCENDIO)
L’Assicurato ha l’obbligo, non appena abbia noti- zia del recupero del Veicolo rubato o di parti di esso, di informare subito Europ Assistance.
Il valore dei recuperi realizzati prima del paga- mento del danno sarà computato in detrazione del danno stesso.
Quanto fosse recuperato dopo il pagamento del danno, diverrà di proprietà di Europ Assistance se questa ha pagato integralmente, se invece l’Indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saran- no ripartiti fra le Parti in proporzione del danno sofferto.
L’Assicurato/Contraente, qualora Europ Assistance eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà del Xxxxxxx ritrovato, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.
L’Assicurato/Contraente ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituen- do ad Europ Assistance l’Indennizzo ricevuto.
Art. 89. - ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il Sini- stro ed in cui le Prestazioni vengono fornite. La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Dani- marca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Tur- chia, Ucraina, Ungheria.
SEZIONE VIII - ASSICURAZIONE
A.R.D. AD INDENNIZZO
Acquistabile solo in abbinamento all’assicura- zione assistenza auto completa o all’assicurazio- ne assistenza auto completa + Stop & Go.
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Forma di Assicurazione - Valore Totale: forma di Assicurazione che prevede la copertura per il Valore commerciale del Veicolo (nel solo caso di Veicolo di prima immatricolazione detto valore corrisponde al prezzo di listino). Questa forma
di Assicurazione comporta l’eventuale appli- cazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’articolo 1907 del Codice Civile.
Furto: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Guasto Irreparabile: il Guasto Meccanico la cui riparazione risulti antieconomica ovvero supe- riore al valore commerciale del Veicolo, stabilito sulla base dalla quotazione del listino usato “Valore assicurato” Quattroruote professional, riferito al mese di accadimento del Sinistro.
Guasto Meccanico: il danno subito da uno o più componenti del Veicolo, in seguito a rottura, difetto o mancato funzionamento tale da rendere impossibile l’utilizzo del Veicolo in condizioni nor- mali e di sicurezza.
Incendio: la combustione, con fiamma, del Vei- colo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Manutenzione: tutte le manutenzioni program- mate previste nel “Libretto di uso Manutenzione” redatto dalla Casa Costruttrice; l’acquirente del Veicolo è responsabile dell’effettiva manutenzio- ne del Veicolo stesso e ciascuna prova del servizio di manutenzione deve essere supportata dalla relativa fattura originale che può essere richiesta in caso di eventuali verifiche a seguito di guasto. Normale Usura: l’usura normale si individua tramite il confronto da una parte dello stato constatato dei pezzi danneggiati, il loro chilome- traggio e il loro tempo d’uso e, dall’altra parte, la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all’occor- renza attribuita ad un perito.
Riparatore: la rete dei concessionari e/o delle Officine convenzionate con Europ Assistance e non, presso cui viene ricoverato il Veicolo per la riparazione del guasto.
Residenza: Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
Usura: il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell’uso prolungato.
Veicolo: Ai sensi degli artt. 47 e successivi del Nuovo Codice della Strada, per Veicolo si intende l’autovettura ad uso proprio di proprietà dell’As- sicurato, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il cui valore sia inferiore a 5.000,00 Euro immatricolato in Italia, Repub- blica di San Marino, Città del Vaticano e con non più di 10 anni di vetustà. Per i Veicoli che raggiungano tale limite nel corso dell’annualità assicurativa, la Polizza mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale.
SEZIONE VIII A - FURTO E INCENDIO TOTALI
Art. 90. - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurato:
- la persona fisica o giuridica intestatario presso il
P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Polizza.
Art. 91. - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga ad indennizzare la Perdita Totale del Veicolo riportato in Polizza e sopra definito, in base a quanto stabilito all’Art. “LIMITI DI INDENNIZZO”, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori non di serie stabilmen- te fissati sul Veicolo, in conseguenza degli eventi indicati nella Garanzia che segue:
Integrazione Mobilità - Full Option - Condizioni di Assicurazione
Garanzia A) FURTO E INCENDIO TOTALI
- Incendio, esplosione, scoppio e azione del ful- mine;
- Incendio avvenuto in occasione di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- Furto totale.
La presente Garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.
Art. 92. - ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazio- ni o liquidare indennizzi per tutti i Sinistri:
a. verificatisi in conseguenza di guerra, terre- moti, eruzione vulcanica, fenomeni atmo- sferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b. derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere, salvo quanto previsto all’Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - GARANZIA A) FURTO E INCENDIO TOTALI”;
c. derivanti da trombe d’aria, uragani, allu- vioni, inondazioni, frane, valanghe, slavine e grandine;
d. determinati o agevolati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipen- denti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Vei- colo assicurato nonché dei trasportati;
e. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
f. derivanti da tentato Furto e da Furto parziali;
L’Assicurazione non comprende inoltre i danni:
g. ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata;
h. verificatisi a causa di traino attivo o passi- vo, di xxxxxxx a spinta o a mano;
i. causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenome- no elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
j. derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero;
k. al Veicolo verificatisi durante la circolazione abusiva a seguito di Xxxxx.
Art. 93. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono inviare una denuncia accedendo al portale xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx- xxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassi- xxxxxx.xx sezione sinistri) oppure devono darne avviso scritto tramite:
- posta ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta
- Ufficio Liquidazione Sinistri; oppure
- mail all’indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx; oppure
- fax al numero 00.00.00.00.00;
entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, indicando:
- la data, il luogo e le modalità del Sinistro, non- ché gli eventuali testimoni.
Alla denuncia devono essere allegati:
• in caso di Furto/Incendio:
- copia del verbale di denuncia resa alle Auto- xxxx del luogo ove si è verificato il Sinistro;
- copia della Polizza di Assicurazione R.C.A. in corso al momento del Sinistro;
- estratto generale cronologico del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- dichiarazione di perdita di possesso per furto o eventuale certificato di demolizione;
- tutte le chiavi della vettura.
• in caso di Furto seguito dal ritrovamento del Veicolo, l’Assicurato dovrà produrre il verbale di ritrovamento rilasciato dall’Autorità com- petente; qualora Europ Assistance abbia già provveduto alla liquidazione totale del danno e l’Assicurato rinunci al riacquisto del Veicolo, questi dovrà rilasciare a favore di Europ Assi- stance una procura a vendere.
Nei casi previsti dalla legge, Europ Assistance richiederà, prima di liquidare il sinistro, il certifi- cato comprovante l’archiviazione dell’istruttoria penale.
Il Contraente/Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facol- tà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola Prestazione e/o Garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C..
Art. 94. - DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO DEL VEICOLO
Il valore assicurato del Veicolo si determina in base al valore commerciale del Veicolo stabilito sulla base dalla quotazione del listino usato “Valore assicurato” Quattroruote professional del mese di sottoscrizione della Polizza.
Art. 95. - RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE
IN NATURA DELLE COSE DANNEGGIATE
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, neces- sarie per portare il Veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato e/o il Contra- ente non devono provvedere a riparazione alcuna prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dal momento della presentazione della denuncia, salvo consenso di Europ Assistance.
Art. 96. - DETERMINAZIONE DEL DANNO PERDITA TOTALE
Per perdita totale si intende sia il caso di perdita fisica del Veicolo, sia il caso in cui i costi delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripri- stino del Veicolo stesso al netto del degrado delle parti sostituite e/o riparate, superino il valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.
In caso di perdita totale del Veicolo a seguito di Incendio e Furto, l’ammontare del danno è deter- minato dal valore assicurato del Veicolo così come stabilito dal precedente Art. “DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO DEL VEICOLO”.
In caso di perdita totale il Contraente è tenuto a corrispondere la parte di Premio e le eventuali rate successive alla risoluzione del contratto, relative al periodo intercorrente tra la data del
Sinistro e la data di scadenza dell’annualità assicurativa in corso. Tale adempimento deve essere documentato dal Contraente o dall’As- sicurato all’atto della richiesta di pagamento del Sinistro.
Art. 97. - CRITERI DI LIQUIDAZIONE OPTIONAL/ACCESSORI NON DI SERIE
L’esistenza degli optional e accessori non di serie deve essere espressamente indicato nel Modulo di Polizza e, a seguito di Sinistri indennizzabili a termini di Polizza, verrà liquidato un Inden- nizzo supplementare forfettario pari al 10% del valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.
Art. 98. - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI - MANDATO DEI PERITI
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente da Europ Assistance, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o perso- na da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) fra due Periti nominati uno da Europ Assistance ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Cia- scun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuva- re da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presiden- te del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la Residenza del Contraente.
I Periti devono:
1) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente punto b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati sono obbligatori per le Parti salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possi- bilità di adire l’Autorità Giudiziaria relativamente all’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico di Europ Assistance e del Contraente in parti uguali. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 99. - LIMITI DI INDENNIZZO
L’Indennizzo che Europ Assistance verserà all’As- sicurato sarà pari ad una percentuale (come definita nella tabella che segue) del valore commerciale del Veicolo al momento del Sini- stro, così come stabilito dal precedente art. “DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO DEL VEICOLO”.
Integrazione Mobilità - Full Option - Condizioni di Assicurazione
Caso Sinistro | Percentuale di indennizzo |
Incendio | 100% |
Furto | 75% |
Art. 100. - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Europ Assistance provvederà al pagamento dell’Indennizzo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del Sinistro sempreché l’As- sicurato o il Contraente abbia prodotto, tutta la documentazione richiesta agli artt. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il danno non sia stato causato con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rap- presentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.
Art. 101. - RECUPERI
L’Assicurato ha l’obbligo, non appena abbia noti- zia del recupero del Veicolo rubato o di parti di esso, di informare subito Europ Assistance.
Quanto fosse recuperato dopo il pagamento del danno, diverrà di proprietà di Europ Assistance. L’Assicurato/Contraente, qualora Europ Assistance eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà del Xxxxxxx ritrovato, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.
L’Assicurato/Contraente ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituen- do ad Europ Assistance l’Indennizzo ricevuto.
Qualora il recupero del Veicolo rubato avvenisse prima della liquidazione del danno, e i danni subiti dal Veicolo corrispondessero a quanto sta- bilito all’Art. “DETERMINAZIONE DEL DANNO”, si procederà all’Indennizzo come stabilito all’Art. “LIMITI DI INDENNIZZO” computando in detra- zione dell’Indennizzo stesso il valore dei beni recuperati.
Art. 102. - ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il Sini- stro ed in cui le Prestazioni vengono fornite. La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Dani- marca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Tur- chia, Ucraina, Ungheria.
SEZIONE VIII B - GUASTI MECCANICI
Art. 103. - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurato:
- la persona fisica o giuridica intestatario presso il
P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Polizza.
Art. 104. - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Garanzia B) GUASTI MECCANICI
Europ Assistance si impegna, con i limiti previsti in Polizza ad indennizzare l’Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dai componenti meccanici ed elettrici del Veicolo che necessitino di ripara- zione o sostituzione in conseguenza di Guasto Meccanico che ne ha determinato la rottura o il disfunzionamento.
La Garanzia copre il solo Guasto Irreparabile di tutti gli elementi meccanici o elettrici degli organi indicati al paragrafo PARTI COPERTE, anche conse- guenti a Guasti Meccanici determinati dalla circola- zione del Veicolo, e può prevedere la sostituzione o la riparazione degli stessi, inclusa la mano d’opera, con esclusione di quanto espressamente indica- to nell’Art. “ESCLUSIONI” e secondo le modalità indicate all’Art. “CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ”.
L’Assicurazione opera a condizione che:
a. il Veicolo sia stato sottoposto a manutenzio- ne ordinaria secondo le raccomandazioni del Manuale di Uso e Manutenzione;
b. il Veicolo sia stato sottoposto a tutti i taglian- di di manutenzione previsti sull’apposito libretto di garanzia. Il proprietario è respon- sabile dell’effettiva manutenzione del Vei- colo dalla data di prima immatricolazione; ciascuna prova del servizio di manutenzione deve essere supportata da timbro e firma dell’esecutore sul libretto di garanzia, non- ché dalla relativa fattura originale che può essere richiesta in caso di eventuali verifiche a seguito di Guasto;
c. per la riparazione del guasto meccanico in Garanzia, siano state utilizzate parti di ricam- bio originali della Casa Costruttrice o di quali- tà equivalente.
La presente Garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.
PARTI COPERTE
Per il motore: Albero motore, pistoni, canne cilindri, testa cilindri, alberi a cammes, valvole di aspirazione e di scarico, variatore di fase, volano motore, pompa dell’olio, cinghia e/o catena di distribuzione e rullo tenditore della distribuzione. È esclusa la rottura del motore dovuta a con- sumo dell’olio.
I danni causati ad altre parti del motore e che siano conseguenza della rottura di uno di questi elementi sono presi a carico. Parimenti, gli ele- menti sopraccitati danneggiati dalla rottura di particolari od organi non coperti sono esclusi. Per l’alimentazione: Pompa carburante, pompa iniezione, debimetro, corpo sfarfallato, turbo compressore.
Parti elettriche: Centralina motore, bobina di accensione, alimentatore, motorino di avvia- mento.
Raffreddamento: Radiatore motore, pompa dell’acqua, termostato, compressore del clima.
Frizione: Cuscinetto reggispinta, spingi disco, pompa maestra, cilindretto ausiliario, frizione robotizzata.
Cambio meccanico: Xxxxxxxxxx, manicotti scorre- voli, forcelle comando, cuscinetti vari.
Cambio automatico: Valvoliera del cambio auto- matico. Sono esclusi tutti i cambi robotizzati. Trasmissione: Albero di trasmissione, semiassi, giunti omocinetici, giunto cardanici.
Differenziale: Differenziale posteriore, differenziale anteriore, copia conica. Sono esclusi i carters.
Freni: Pompa freni maestra, servofreno a depres- sione, pompa del vuoto.
Si precisa che sono presi a carico unicamente i danni che siano conseguenza del guasto di uno degli elementi sopra citati.
Art. 105. - ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a fornire Presta- zioni o liquidare Indennizzi per:
a. tutto quanto non previsto all’Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” e nello specifico:
- i difetti riconducibili al montaggio e all’u- tilizzo di ricambi non originali o di qualità equivalente e/o montati in after-market;
- le riparazioni, le regolazioni, le messe a punto richieste a seguito di un’impropria o insufficiente manutenzione dovute ad un uso di carburante o olii lubrificanti differenti da quelli specificati e consigliati dal Costruttore e riportati nel manuale di uso e manutenzione;
- i servizi di normale manutenzione, rego- lazione e messa a punto del Veicolo, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: messa a punto motore, pulizia, regola- zioni dei fari, registrazione accensione/ iniezione, registrazione freni e frizione, regolazione angoli caratteristici, bilancia- tura ruote, registrazione portiere e cofani, lubrificazione, sostituzione dei filtri per fluidi ed altri servizi simili;
- per i veicoli GPL/Metano, tutte le ripara- zioni inerenti il kit di modifica; si intendo- no tuttavia inclusi tutti i danni provocati dall’impianto.
b. gli immobilizzi del Veicolo determinati da richia- mi sistematici da parte del Costruttore (campa- gne di richiamo inerenti alla sicurezza o all’ag- giornamento di alcuni particolari), da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, dal montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria/meccanica determinati da usura;
c. perdita di guadagno economico conseguen- te al malfunzionamento del Veicolo o altre conseguenze onerose del guasto stesso;
d. tutti i difetti provocati dalla manomissione degli organi sopra citati;
e. i danni relativi a guasti che derivino a loro volta da guasti/rotture di elementi, orga- ni, particolari non espressamente coperti secondo l’art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIO- NE” - Garanzia B) GUASTI MECCANICI;
f. i danni subiti dal Veicolo durante il periodo di Garanzia Contrattuale del Costruttore.
g. i Veicoli di cui all’art. “VEICOLI ESCLUSI” . In caso demolizione del Veicolo sono escluse:
h. le spese relative all’intervento di mezzi speciali, quando questi ultimi siano indi- spensabili per il recupero del Veicolo;
i. le spese per l’eventuale deposito del Vei- colo, che l’Assicurato dovrà provvedere a pagare direttamente.
Art. 106. - VEICOLI ESCLUSI
La presente copertura assicurativa non potrà essere rilasciata ai Veicoli delle seguenti marche/ modelli:
- tutte le vetture elettriche o ad alimentazione ibrida, i Veicoli col motore rotativo ed i Veicoli con alimentazione a GPL o a Metano non fornita all’origine dal Costruttore;
- tutti i modelli di importazione non ufficiale dai mercati statunitensi e canadesi e tutti i modelli
modificati rispetto alle specifiche originali del costruttore, inclusi Alpina, Brabus, AMG;
- tutti i Veicoli importati all’origine in Italia attra- verso canali non ufficiali o non riconosciuti dal Costruttore;
- tutti i Veicoli prodotti in volumi inferiori ai
1.000 pezzi per anno;
- tutti i Veicoli con potenza uguale o superiore a 200 Kw o con cilindrata superiore a 3.500 c.c.;
- tutti i Veicoli diversi da autovetture ad uso privato;
- tutti i Veicoli che sono stati oggetto di modifi- che rispetto alle norme e alle specifiche fornite dal Costruttore.
Art. 107. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di guasto al Veicolo, l’Assicurato dovrà:
- arrestare immediatamente il funzionamen- to del Veicolo stesso, quando ciò permetta di scongiurare l’aggravamento dell’entità del danno iniziale ed eviti di compromettere la sicurezza e l’incolumità propria ed altrui nell’u- tilizzo di un Veicolo non in perfetta efficienza; Qualora il mancato rispetto di questa regola comporti un danno, la copertura non sarà attiva nei confronti dei componenti coinvolti da tale comportamento.
- sempre contattare Europ Assistance segna- lando l’avvenuto guasto.
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, neces- sarie per portare il Veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto autorizzazione da Europ Assistance.
L’assunzione di iniziative relativa alla ripara- zione, prima del contatto con Europ Assistan- ce, può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni e dal diritto all’Indennizzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1915 C.C..
In caso di demolizione del Veicolo l’Assicurato dovrà:
a. procedere in base a quanto stabilito nella Prestazione “DEMOLIZIONE DEL VEICOLO IN ITALIA” presente nella Sezione II - ASSISTENZA ALL’AUTO COMPLETA
oppure
b. procedere autonomamente alla demolizione del Veicolo stesso e, ai fini del riconoscimento dell’Indennizzo, presentare ad Europ Assistan- ce il certificato di demolizione.
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del Veicolo, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione e dal diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C..
Nel caso in cui l’Assicurato volesse comunque procedere con le riparazioni, potrà rivolgersi a: I. un Riparatore convenzionato con Europ
Assistance
In tal caso, dopo le opportune verifiche e valutazioni, Europ Assistance provvederà al pagamento diretto dell’Indennizzo.
L’Assicurato, prima di ritirare il Veicolo ripa- rato, verserà al Riparatore gli importi ecce- denti l’Indennizzo stabilito all’art. “CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ”.
II. un Riparatore non convenzionato con Europ Assistance o in caso di guasto all’Estero
In tal caso i costi della riparazione saranno interamente a carico dell’Assicurato. Dietro presentazione di regolare fattura contenente dettagliato elenco delle riparazioni, Europ Assistance corrisponderà l’Indennizzo stabilito all’art. “CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ” diret-
tamente all’Assicurato, che terrà a carico gli importi eccedenti.
L’Assicurato dovrà chiedere l’Indennizzo inviando tramite:
- posta ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri;
oppure
- mail all’indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx; oppure
- fax al numero 00.00.00.00.00;
entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di auto- rizzazione, l’originale del giustificativo fiscale contenente l’elenco dettagliato delle riparazioni effettuate.
Nel caso in cui l’Assicurato non ottemperasse a quanto previsto ai punti I e II del presente articolo, i costi relativi alle spese sostenute per la riparazione del Veicolo rimarranno interamente a suo carico.
Il Contraente/Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facol- tà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola Prestazione e/o Garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.
Tutta la documentazione ed i materiali sostitu- iti devono essere a disposizione del Personale preposto da Europ Assistance per un periodo di 15 giorni lavorativi per verifiche Peritali o prove Tecniche finalizzate a stabilirne le cause e la difettosità denunciata dal Riparatore.
Art. 108. - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
A seguito dell’avvenuta segnalazione del guasto da parte dell’Assicurato Europ Assistance, per valutare l’antieconomicità della riparazione, farà riferimento al costo dei pezzi di ricambio in base al listino in vigore del Costruttore applicato in Italia, e dei costi della mano d’opera in base al tempario in vigore del Costruttore applicato in Italia.
In caso di Guasto Irreparabile, sia che l’Assi- curato scelga di demolire il Veicolo o di pro- cedere con la riparazione dello stesso, Europ Assistance corrisponderà un Indennizzo pari al 50% del valore commerciale del Veicolo, stabilito sulla base della quotazione del listi- no usato “Valore assicurato” Quattroruote professional riferito al mese di accadimento del Sinistro.
Nel caso di riparazione del Veicolo, l’Assicura- to terrà a proprio carico i costi eccedenti l’In- dennizzo riconosciutogli da Europ Assistan- ce, impegnandosi a liquidare tale eccedenza direttamente al Riparatore.
Art. 109. - ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il Sini- stro ed in cui le Prestazioni vengono fornite. La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Dani- marca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Molda- via, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Siria, Slo- vacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia,
Ucraina, Ungheria.
COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE
In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24.
Il personale specializzato della Struttura Organizzativa di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le pro- cedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa. Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:
□ tipo di intervento richiesto;
□ nome e cognome;
□ numero della Polizza;
□ recapito telefonico.
Per i sinistri di Assistenza Stradale e Cristalli:
dall’Italia 800.069.157
dall’Italia o dall’estero Tel.: 00.00.00.00.00. Fax: 00.00.00.00.00.
Per i sinistri di Tutela Legale contattare:
dall’Italia 800.085.820
dall’Italia e dall’estero Fax: 00.00.00.00.00.
Telegramma - Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell’Informativa Privacy ricevuta.
Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall’Italia il Numero Verde 800-013529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1° Novembre 2013, è possibile attraverso l’accesso all’area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.
L’accesso all’area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell’area clienti del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:
1. i Suoi dati personali comuni e - solo qualora necessario - sensibili e giudiziari (i “Dati”), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a. gestione ed esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo: predisposizione e stipulazione dei contratti, pagamento dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costitu- zione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione amministrativo/contabile, attività statistiche);
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
c. con riguardo ai soli dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, recapito telefonico) informazione e promozione commerciale di prodotti delle Società Europ Assistance in Italia, analisi delle scelte di consumo, ricerche di mercato; tali trattamenti verranno effettuati anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail e fax; in particolare, Europ Assistance Italia S.p.A. potrà effettuare promozione commerciale dei suoi prodotti e comunicare alle altre società Europ Assistance in Italia i dati sopra evidenziati che potranno essere trattati dalle stesse in qualità di autonomi Titolari del trattamento per le finalità e con le modalità sopra elencate;
d. rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.
2. il trattamento dei Dati è:
a. necessario per l’esecuzione e per la gestione del contratto (1.a);
b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
c. facoltativo ed effettuabile solo in presenza di Suo consenso, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti delle Società Europ Assi- stance in Italia, analisi delle scelte di consumo, ricerche di mercato anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail e fax (1.c); rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (1.d).
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione del contratto in Italia e all’Estero, quali -a titolo esemplificativo- soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, soggetti incaricati della gestione della postalizzazione;
b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Autorità di Xxxxxxxxx, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b o risulti funzionale per fornire i servizi strumentali o necessari all’esecu- zione del contratto o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa;
c. prestatori di assistenza (a titolo esemplificativo: soccorritori stradali, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, artigiani, periti, medici legali, medi- ci, personale infermieristico, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi), società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all’Estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio e per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa” quali, a titolo esemplificativo, agenti e subagenti;
d. altre Società Europ Assistance in Italia in caso di Suo consenso per le finalità di cui al punto 1.c.
Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili. I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi - e sempre nel caso di finalità commerciali - al trattamento scrivendo a:
Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Ufficio Protezione Dati.
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Integrazione Mobilità - Full Option - Modulo Proposta di Polizza
Europ Assistance Italia S.p.A.
Sede sociale, Direzione e Uffici: Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Tel. 02.58.38.41 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp.
Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) – Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
PREVENTIVO N.
Assicurazione, l'Informativa Privacy, predisposto da Europ Assistance, s’ impegna a farlo conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza dello stesso.
L’Intestatario dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto il Fascicolo Informativo Mod. 14234 Ed. 05/2015, contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario, le Condizioni di
Firma
L’Intestatario della Polizza letta l’Informativa Privacy:
- presta il consenso per il trattamento ed eventuale trasferimento all’estero dei Dati, ivi compresi dati sensibili, giudiziari e variazioni degli stessi, per le finalità di gestione ed esecuzione del Contratto;
- si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. in adempimento a quanto previsto nel presente Contratto, del contenuto dell’Informativa
□ presta □ nega il consenso* per le finalità di: informazione e promozione commerciale dei prodotti delle società Europ Assistance in Italia, analisi delle scelte di consumo e ricerche di mercato; tali trattamenti potranno essere
Privacy e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei dati effettuato da Europ Assistance Italia S.p.A.;
□ presta □ nega il consenso* per la finalità di rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi
effettuati anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail o fax;
.
(*le scelte sopra indicate sono quelle che risultano ad oggi registrate negli archivi informatici delle Società Europ Assistance in Italia: il Contraente è consapevole di poter in ogni momento modificare tali scelte scrivendo
all’Ufficio Protezione Dati o collegandosi alla propria area riservata sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx)
Firma
AVVERTENZA
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla Prestazione/Garanzia.
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INTESTATARIO DI POLIZZA
Cognome e Nome/ Ragione sociale: | |||
Indirizzo: | Città: | Cap: | Prov.: |
Data nascita: | Comune di nascita: | Prov.: | Codice fiscale/ P.IVA: |
Decorrenza ore 24 del:
Scadenza ore 24 del:
DATI DEL PREVENTIVO
Durata Frazionamento Tacito rinnovo Rata successiva Pol. sostituita n° anni: mesi: gg:
Marca: | Modello e Versione: | |||||
Targa: | Data Immatricolazione: | Zona territoriale: | ||||
Valore assicurato (€): | Optional (accessori non di serie): | si □ | no □ | IVA: | si □ | no □ |
DOCUMENTO NON CONTRATTUALE VEICOLO ASSICURATO
GARANZIE PRESTATE
Garanzie | Somme assicurate/massimali (€) | Premio Imponibile (€) | Imposte (€) | Premio Lordo (€) |
PREMIO | ||||||||
Premio alla firma | Rate successive | |||||||
Rami | Imponibile (€) | Imposte (€) | Lordo (€) | Imponibile (€) | Imposte (€) | Lordo (€) | ||
Totale |
Europ Assistance Italia S.p.A.
DATA EMISSIONE PREVENTIVO:
VALIDITA’ PREVENTIVO:
Data ultimo aggiornamento 01.05.2015