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PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO (PIP) FONDO PENSIONE
Mod. 255/CA - Ed. Marzo 2022
Condizioni Generali di Contratto
(valido per i contratti sottoscritti dal 31/03/2022)
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Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso all’Area Riservata Assicurativa e per trovare riposta alle domande più frequenti, visita la pagina: xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx-xxxx-xxxxxxx.xxxx
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INDICE
Condizioni Generali di Contratto
Art. 1 - Caratteristiche del contratto PAG. 1
Art. 2 - Prestazioni ............................................................................................................................PAG. 1
Art. 3 - Premi ....................................................................................................................................PAG. 2
Art. 4 - Profili di investimento............................................................................................................PAG. 3
Art. 5 - Durata del contratto ..............................................................................................................PAG. 3
Art. 6 - Proroga e disdetta ................................................................................................................PAG. 3
Art. 7 - Antiriciclaggio........................................................................................................................PAG. 4
Art. 8 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore .....................................................................PAG. 4 Art. 9 - Diritto di recesso ...................................................................................................................PAG. 4
Art. 10 - Scadenza del contratto .......................................................................................................PAG. 4
Art. 10.1 - Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (XXXX)..........................................................PAG. 4 Art. 11 - Gestione Separata ..............................................................................................................PAG. 5
Art. 12 - Fondo Interno Assicurativo .................................................................................................PAG. 6
Art. 13 - Determinazione del Valore della Quota del Fondo Interno Assicurativo............................. PAG. 7 Art. 14 - Riscatto...............................................................................................................................PAG. 7
Art. 15 - Capitale in caso di decesso ................................................................................................PAG. 8
Art. 16 - Trasferimento......................................................................................................................PAG. 9
Art. 17 - Switch e riallocazione della posizione individuale ..............................................................PAG. 9
Art. 18 - Determinazione e rivalutazione della rendita mensile ........................................................PAG. 10 Art. 19 - Documentazione da consegnare a Poste Vita S.p.A. per la liquidazione
delle prestazioni - Modalità di pagamento delle prestazioni ...............................................PAG. 12 Art. 20 - Xxxxx e imposte ..................................................................................................................PAG. 15
Art. 21 - Foro competente.................................................................................................................PAG. 15
Art. 22 - Riferimento a norme di Legge ............................................................................................PAG. 15
Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione .............................................................PAG. 19
Regolamento del fondo interno assicurativo Poste Vita Previdenza Flessibile....................... PAG. 23
POSTAPREVIDENZA VALORE
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO (PIP) -
FONDO PENSIONE
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Art. 1 - Caratteristiche del contratto
Postaprevidenza Valore - Fondo Pensione è una forma individuale pensionistica, attuata mediante un contratto di assicurazione sulla vita a premi ricorrenti che si propone di costituire un trattamento pensionistico complementare al sistema obbligatorio.
Poste Vita S.p.A. prevede che le prestazioni dovute siano collegate al risultato annuale della Gestione Separata denominata Posta Pensione, separata dalle altre attività di Poste Vita S.p.A. e al controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo denominato Poste Vita Previdenza Flessibile.
Nella Gestione Separata, così come nel Fondo Interno Assicurativo, che rappresentano i 2 comparti ai quali sono connessi i Profili di investimento in cui investire i contributi, sono fatte confluire attività di ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche (l’importo accantonato da Poste Vita S.p.A. per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali) con le modalità e nei limiti previsti dai relativi Regolamenti. Il rendiconto annuale della Gestione Separata e quello del Fondo Interno Assicurativo sono certificati da una Società di revisione abilitata a norma di legge.
La misura e le modalità di rivalutazione della Gestione Separata e le modalità di calcolo del Valore della Quota del Fondo Interno Assicurativo sono descritte rispettivamente ai successivi Artt. 11 e 13 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
Le condizioni contrattuali disciplinate dal presente documento sono valide per tutti i contratti Postaprevidenza Valore sottoscritti dal 31/03/2022.
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Per gli Aderenti che, a tale data, già hanno sottoscritto uno o più contratti Postaprevidenza Valore, sono da considerarsi valide le condizioni vigenti al momento della loro adesione, comprensive delle eventuali modifiche specificatamente comunicate in corso di contratto.
Salvo ove diversamente specificato, i termini con lettera maiuscola utilizzati nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e non definiti hanno lo stesso significato agli stessi attribuito nella Nota Informativa.
Art. 2 - Prestazioni
Il contratto disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’Art.13 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 di seguito definito “Decreto”.
Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare come definito all’Art. 10, Poste Vita S.p.A. si impegna a corrispondere all’Aderente una prestazione di rendita vitalizia rivalutabile annualmente erogata in rate mensili posticipate e rivalutabili ad ogni ricorrenza annuale. L’importo iniziale della rendita mensile si ottiene convertendo, con gli indici indicati nelle tabelle A, B, C, in funzione della tipologia di rendita scelta, il capitale maturato assicurato fino alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e dividendo l’importo per 12. Tale capitale maturato, in base al Profilo di investimento scelto dall’Aderente, è dato dalla somma del Capitale assicurato rivalutato per la parte di contributo investita nella Gestione Separata e il controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo, assegnate all’Aderente in relazione alla parte di contributo allocata nel medesimo Fondo Interno Assicurativo, calcolato in base al Valore della Quota nel Giorno di Valorizzazione della settimana successiva a quella in cui Poste Vita S.p.A. ha ricevuto la comunicazione della prestazione dall’Aderente. L’importo è costituito dai singoli capitali acquisiti con ciascuno dei premi, ricorrenti e aggiuntivi, versati fino al momento dell’evento, ciascuno diminuito dei costi (di cui al successivo Art. 3) e rivalutati secondo quanto previsto all’Art. 11 e dall’Art 13.
L’Aderente può chiedere a Poste Vita S.p.A. la liquidazione della prestazione:
1. sotto forma di rendita rivalutabile posticipata pagabile in rate mensili scelta tra:
a) rendita vitalizia, da corrispondere finché l’Aderente è in vita
b) rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona
c) rendita vitalizia certa, corrisposta per un periodo certo di 5 o 10 anni, sia in caso di vita che in caso di premorienza dell’Aderente in tale periodo. Successivamente in caso di vita dell’Aderente, la rendita sarà vitalizia.
2. sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo, il 70% del capitale
assicurato, in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Aderente risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
Il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l’importo della rendita annua, non si applica agli Aderenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 oppure quando il calcolo della rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto.
Nel caso di mancata comunicazione dell’Aderente, a scadenza, ai sensi dell’Art. 18, Poste Vita S.p.A. liquiderà il 100% del capitale sotto forma di rendita vitalizia mensile rivalutabile posticipata del tipo 1.a).
Art. 3 - Premi
A fronte delle prestazioni indicate all’articolo precedente, è prevista da parte dell’Aderente la corresponsione di un piano di versamenti pagabili in rate annuali o mensili, fino alla data di accesso alle prestazioni. Nella fase di accumulo è prevista anche la possibilità di contribuire con versamenti aggiuntivi presso l’Ufficio Postale oppure on-line accedendo alla propria area riservata dal sito web xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xx. I contributi saranno ripartiti, tra Gestione Separata e Fondo Interno Assicurativo, nel rispetto del Profilo di investimento scelto.
Ad ogni ricorrenza annuale con un preavviso di almeno 30 giorni o alla ricorrenza mensile successiva alla richiesta, l’Aderente ha la facoltà di variare il piano di versamenti, sia nell’importo che nella periodicità, per un massimo di due richieste di variazione nel corso di ogni annualità di polizza. In ogni momento l’Aderente può sospendere il versamento dei contributi ed eventualmente riprenderlo in seguito.
Il primo contributo versato all’emissione del contratto e gli eventuali versamenti aggiuntivi da Ufficio Postale possono essere versati mediante addebito sul conto BancoPosta o Libretto di Risparmio Postale o tramite assegno circolare o bancario.
I contributi successivi al primo, previsti da piano, devono essere versati mediante addebito sul conto BancoPosta o Libretto di Risparmio Postale.
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In caso di estinzione del conto BancoPosta o del Libretto di Risparmio Postale, al fine di consentire la prosecuzione del contratto, è consentito il pagamento del contributo tramite bollettino di conto corrente postale precompilato che sarà inviato all’indirizzo dell’Aderente.
Le disposizioni del presente articolo sono da riferirsi, ove applicabili, anche al Terzo Pagatore, se previsto. I lavoratori dipendenti possono contribuire alla forma pensionistica complementare versando il flusso di TFR maturando.
In questo caso i versamenti avvengono per il tramite del datore di lavoro e dovranno essere effettuati con bonifico bancario e comunicati attraverso la compilazione di distinta on-line come indicato nel modulo “Informazioni da consegnare al Datore di Lavoro/Impresa” disponibile sul sito internet www.postevita. xxxxx.xx e presso gli Uffici Postali.
Coloro che al 28 aprile 1993 erano già iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria possono, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR ad una quota dello stesso, secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 7, lett. c) del Decreto.
Ciascun Premio è comprensivo di un costo pari a una percentuale del Premio versato nella misura del 2,50%. Tale costo non si applica sui flussi derivanti da TFR e sui contributi eventualmente versati dal datore di lavoro; sui versamenti aggiuntivi effettuati attraverso il reimpiego, avvenuto entro 90 giorni dalla data di liquidazione, delle somme derivanti da scadenza o riscatto di altre polizze in essere con Poste Vita S.p.A., sui versamenti derivanti dalla devoluzione di somme accreditate su conto BancoPosta a seguito della partecipazione dell’Aderente ad iniziative di sconto del Gruppo Poste Italiane e sui versamenti effettuati dopo 15 anni di partecipazione a Postaprevidenza Valore, considerando come data di inizio partecipazione, la data di adesione indicata nel Documento di Polizza.
In caso di sottoscrizione di più polizze Postaprevidenza Valore, per la determinazione dei 15 anni di partecipazione al piano, si considera sempre la data di adesione indicata in ogni singolo Documento di polizza, firmato e sottoscritto dall’Aderente.
In aggiunta a quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, l’Aderente potrà effettuare i versamenti aggiuntivi anche on-line, accedendo alla propria area riservata dal sito web www.postevita. xxxxx.xx. Il Versamento Aggiuntivo nella modalità on-line potrà essere effettuato per un importo non superiore a Euro 15.000,00 e potrà essere effettuato esclusivamente tramite addebito su Conto BancoPosta intestato all’Aderente. Tali versamenti aggiuntivi sono corrisposti direttamente alla Compagnia, senza intermediazione.
Art. 4 - Profili di investimento
L’Aderente, all’atto dell’adesione a Postaprevidenza Valore, può scegliere uno dei seguenti Profili di investimento, connessi ai 2 comparti d’investimento illustrati nel precedente Art. 3 (Gestione Separata Posta Pensione e Fondo Interno Assicurativo Poste Vita Previdenza Flessibile):
▪ Profilo Garantito
▪ Profilo Guidato
▪ Profilo Dinamico.
Il Profilo Xxxxxxxxx, prevede che il 100% del contributo previdenziale versato, al netto degli eventuali costi, sia investito nella Gestione Separata Posta Pensione. Tale profilo prevede la restituzione di un importo minimo garantito pari al capitale investito.
Il Profilo Guidato, prevede un ribilanciamento automatico, ogni 5 anni, dei contributi individuali e del montante maturato, in funzione degli anni mancati al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. Tale ribilanciamento avviene nel rispetto di percentuali predefinite tra la Gestione Separata Posta Pensione e il Fondo Interno Assicurativo Poste Vita Previdenza Flessibile, come di seguito descritto:
Anni mancanti alla pensione | % Gestione Separata | % Fondo Interno Assicurativo |
> 35 | 30% | 70% |
31 - 35 | 40% | 60% |
26 - 30 | 50% | 50% |
21 - 25 | 60% | 40% |
16 - 20 | 70% | 30% |
11 - 15 | 80% | 20% |
6 - 10 | 90% | 10% |
1 - 5 | 100% | 0% |
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Ad eccezione della prima riallocazione, che avverrà al raggiungimento dello scaglione successivo a quello di pertinenza in virtù degli anni mancanti alla pensione alla data di adesione, la modifica della ripartizione dei contributi futuri successivi avverrà con cadenza quinquennale.
Il Profilo Dinamico, prevede una allocazione predefinita dei contributi tra la Gestione Separata e il Fondo Interno Assicurativo, nel rispetto delle seguenti Linee:
Linea | % Gestione Separata | % Fondo Interno Assicurativo |
1 | 70% | 30% |
2 | 60% | 40% |
3 | 50% | 50% |
Nel corso del Contratto l’Aderente può modificare la scelta di investimento espressa in fase di adesione, come descritto nell’Art.17.
Art. 5 - Durata del contratto
La durata del contratto è inizialmente definita pari alla differenza tra l’età anagrafica dell’Aderente alla decorrenza della polizza e l’età pensionabile in base al regime obbligatorio di appartenenza.
La durata effettiva dipende dal momento in cui l’Aderente maturerà il diritto alla prestazione pensionistica complementare come definita al successivo Art.10.
Eventuali modifiche legislative o di professione dell’Aderente, incidenti sui requisiti per il conseguimento del diritto alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza possono comportare la rideterminazione della durata contrattuale.
Art. 6 - Proroga e disdetta
Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare, ed in mancanza di alcuna comunicazione, la scadenza del contratto si intende tacitamente prorogata, anche non proseguendo il pagamento dei Premi.
Nel periodo di prolungamento, su richiesta, Poste Vita S.p.A. liquiderà le prestazioni previste.
Art. 7 - Antiriciclaggio
L’adeguata verifica della clientela è un obbligo previsto dalla normativa e dalla regolamentazione in materia di Antiriciclaggio.
Se prima di emettere la polizza, in corso di Contratto o al momento di pagare il riscatto o il Capitale Caso Morte, Poste Vita non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, ai sensi del Regolamento IVASS 44/2019 dovrà astenersi dal compiere le seguenti attività:
▪ dare corso al Contratto
▪ effettuare modifiche contrattuali
▪ accettare versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori
▪ dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari.
Art. 8 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore
Il contratto è concluso nel momento in cui il Poste Vita S.p.A., rilascia il relativo Documento di Polizza. L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo Premio, alle ore 24 del giorno indicato nel Documento di Polizza.
Art. 9 - Diritto di recesso
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del modulo e versamento del Premio, recandosi presso l’Ufficio Postale che ha in carico la polizza e che fornirà adeguata assistenza, per presentare la richiesta.
In alternativa, la volontà di recedere può essere comunicata a Poste Vita S.p.A. per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al seguente recapito:
Poste Vita S.p.A. Portafoglio Vita Xxxxx Xxxxxx 000
00000 Xxxx
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A seguito di recesso, le parti sono libere da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio.
Poste Vita S.p.A., a condizione che sia stata effettuata l’identificazione dell’avente diritto, è tenuta al rimborso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso (richiesta scritta), dell’importo derivante dalla somma dei seguenti valori:
▪ per la parte investita nella Gestione Separata, il contributo versato, al netto di eventuali imposte
▪ per la parte investita nel Fondo Interno Assicurativo, il controvalore delle quote del Fondo Interno
Assicurativo detenute dall’Aderente, calcolato con riferimento al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva a quella in cui Poste Vita ha ricevuto la richiesta di recesso, sia in caso di incremento che di decremento del loro valore dal momento della conversione della parte del Premio assegnata al Fondo Interno Assicurativo in quote
▪ i costi di caricamento gravanti sul contributo.
Art. 10 - Scadenza del contratto
Il contratto scade quando l’Aderente esercita il diritto alla prestazione pensionistica complementare.
Il diritto alla prestazione pensionistica complementare (salvo modifiche legislative nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx) xx acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell’Unione europea. L’Aderente, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può decidere di proseguire volontariamente la contribuzione oltre il raggiungimento dell’età pensionabile previsto dal regime obbligatorio di appartenenza. Nel periodo di Prosecuzione Volontaria l’Aderente ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche di cui all’Art. 2.
L’anzianità di iscrizione maturata dall’Aderente presso altre forme pensionistiche complementari è riconosciuta, a tutti gli effetti, ai fini dell’anzianità maturata all’interno della forma pensionistica individuale.
Art. 10.1 - Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (XXXX)
L’Aderente ha la facoltà di richiedere, in tutto o in parte, la prestazione anticipata di previdenza complementare, erogata sotto forma di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (XXXX) in caso di:
▪ cessazione dell’attività lavorativa
▪ raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, nel regime obbligatorio di appartenenza, entro i cinque anni successivi dalla cessazione dell’attività lavorativa
▪ maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla XXXX, del requisito contributivo
complessivo di almeno venti anni, nel regime obbligatorio di appartenenza
▪ maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Decreto).
oppure, in alternativa:
▪ cessazione dell’attività lavorativa
▪ inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro
mesi
▪ raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, nel regime obbligatorio di appartenenza, entro i successivi dieci anni dal compimento del termine di cui al punto precedente
▪ maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell’art.
11, comma 2, del Decreto).
Per l’erogazione della XXXX, è previsto un costo pari ad Euro 8 una tantum, applicato al montante accumulato richiesto. Il frazionamento della XXXX è esclusivamente mensile.
La porzione di montante di cui si chiede l’erogazione in XXXX, è mantenuta nella Gestione Separata Posta Pensione, pertanto le rate terranno conto dei rendimenti realizzati dalla Gestione stessa salvo diversa disposizione dell’Aderente da esprimersi al momento della richiesta. È facoltà comunque dell’Aderente variare successivamente la propria scelta.
L’Aderente può richiedere la revoca della XXXX; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, la XXXX si intende revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.
In caso di decesso dell’iscritto in corso di erogazione della XXXX, il residuo montante delle rate non erogate potrà essere riscattato dagli aventi diritto secondo quanto previsto dal Decreto. Sulle rate di XXXX si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dal Decreto.
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Nel caso in cui l’erogazione della XXXX non coinvolga l’intera posizione individuale accumulata, l’Aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione ovvero la prestazione pensionistica. Per maggiori informazioni, si rimanda agli artt. 12 e 13 del Regolamento di Postaprevidenza Valore.
In presenza di XXXX, l’erogazione del capitale in rendita avverrà come descritto di seguito.
La prima rata da erogare, relativamente alla percentuale di anticipazione di XXXX scelta, è pari alla somma:
▪ per la parte investita nella Gestione Separata Posta Pensione, del capitale assicurato rivalutato fino alla data di valorizzazione della parte del contributo investito nel Fondo Interno Assicurativo, ovvero
fino al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla ricezione da parte della Compagnia della richiesta, diviso i mesi mancanti al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e,
▪ per la eventuale parte investita nel Fondo Interno Assicurativo, qualora l’Aderente chieda che una parte
del montante destinato alla XXXX sia investita nel Fondo Interno Assicurativo, al controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo detenute dall’Aderente, ottenuto moltiplicando il numero delle quote per il Valore della Quota calcolato al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva a quella in cui Poste Vita S.p.A. ha ricevuto la richiesta, diviso i mesi mancanti al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
Le rate successive alla prima saranno determinate applicando la medesima modalità di calcolo indicata, tenendo però conto dell’incremento o della diminuzione del montante derivante dall’andamento della Gestione Separata e del Fondo Interno Assicurativo e della riduzione del montante, quale conseguenza delle erogazioni già avvenute.
Art. 11 - Gestione Separata
La Gestione Separata denominata Posta Pensione, istituita da Poste Vita S.p.A. è disciplinata dal relativo Regolamento di gestione che costituisce parte integrante del contratto. La Gestione Separata costituisce patrimonio separato e autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia ed è destinata esclusivamente all’erogazione delle prestazioni pensionistiche agli Aderenti e non può essere distratta da tale fine.
Rivalutazione del capitale assicurato
Il capitale assicurato verrà rivalutato, ad ogni 31 dicembre, in base al rendimento realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione nel mese di ottobre diminuito del rendimento trattenuto per Poste Vita S.p.A. pari a un punto percentuale assoluto. Il calcolo è effettuato in base al regime della capitalizzazione composta.
Il capitale assicurato, acquisito con i Premi versati da meno di un anno, si rivaluta per la frazione d’anno che intercorre tra la data del pagamento e il 31 dicembre.
La singola rivalutazione dipenderà dall’effettivo risultato realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione in quell’anno, calcolato tenendo conto degli oneri gravanti sulla gestione come riportato nel Regolamento della Gestione Separata.
Nel caso di riscatto parziale, il capitale residuo rimasto in gestione e già rivalutato fino alla data del riscatto, verrà rivalutato pro-quota dalla data di effetto del riscatto fino alla ricorrenza annuale successiva.
Ai fini del calcolo della rivalutazione la data di pagamento di ciascun Premio è quella risultante dalle rilevazioni ufficiali di Poste Vita S.p.A.
La rivalutazione annuale del capitale assicurato comporta l’adeguamento, a totale carico di Poste Vita S.p.A., della riserva matematica maturata alla data della rivalutazione.
Prestazione minima garantita
Poste Vita S.p.A. garantisce al termine della fase di accumulo, nel momento di erogazione delle prestazioni previdenziali e in ogni altro caso di risoluzione della polizza per qualsiasi causa, la restituzione di un importo pari ai contributi netti versati, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altra forma pensionistica complementare o da posizioni previdenziali maturate su altre polizze Postaprevidenza Valore precedetemente sottoscritte con Poste Vita S.p.A. ed i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed esclusi eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’Aderente.
Art. 12 - Fondo Interno Assicurativo
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La Compagnia ha istituito e gestisce, secondo le modalità indicate nel Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, allegato alle presenti Condizioni Generali di Contratto, un Fondo Interno Assicurativo, denominato Poste Vita Previdenza Flessibile.
Il Fondo Interno Assicurativo costituisce patrimonio separato ed autonomo a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.
Lo scopo del Fondo Interno Assicurativo è di realizzare una crescita del capitale investito attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti, nel rispetto del profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo.
La Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo, né, in ogni caso, assume alcun impegno di risultato nella gestione del Fondo Interno Assicurativo.
Sul Fondo Interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione (ed eventuali commissioni di overperformance) applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso dell’impresa sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell’OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati.
Inoltre, la Compagnia non addebiterà alla parte del Fondo Interno Assicurativo rappresentata da OICR “collegati” ulteriori commissioni di gestione rispetto alla commissione di gestione del Fondo Interno Assicurativo.
La gestione del Fondo Interno Assicurativo e l’attuazione delle relative politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede tramite una gestione professionale degli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno. La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria, si è riservata la facoltà di affidare a terzi la gestione del Fondo Interno Assicurativo. Alla data di redazione della Nota Informativa e delle presenti Condizioni Generali di Contratto, la Compagnia ha affidato la gestione del Fondo Interno Assicurativo a BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, appartenente al Gruppo Poste Italiane. Poste Vita S.p.A. si riserva, in ogni caso, il diritto, nel corso della durata del contratto, di revocare l’incarico conferito alla suddetta società e affidare la gestione del Fondo Interno Assicurativo, o delegare lo svolgimento di specifiche funzioni inerenti la gestione, ad altri soggetti.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al Regolamento del Fondo Interno Assicurativo.
Art. 13 - Determinazione del Valore della Quota del Fondo Interno Assicurativo
Il Valore della quota del Fondo Interno Assicurativo viene determinato settimanalmente ogni giovedì o, qualora il giovedì coincida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, il primo giorno lavorativo successivo (“Giorno di Valorizzazione”), secondo quanto meglio indicato all’interno del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo.
Il Valore della Quota viene determinato dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno Assicurativo, entrambi relativi al Giorno di Valorizzazione di riferimento.
Il Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo consiste nel valore complessivo delle attività del Fondo Interno Assicurativo al netto delle passività, ivi incluse le spese imputate al fondo medesimo. L’investimento dei contributi ricorrenti secondo il Profilo scelto, sarà effettuato il Giorno di Valorizzazione della settimana seguente la data di addebito dell’importo del premio sul Conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale.
Alla data di costituzione del Fondo Interno Assicurativo, che coincide con la data di inizio operatività del fondo stesso, il Valore della Quota è stato fissato convenzionalmente in un importo pari a Euro 100,00 (cento).
Il Valore della Quota viene pubblicato entro il terzo giorno lavorativo successivo al Giorno di Valorizzazione sul sito internet della Compagnia all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xx.
Il Valore della Quota pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno Assicurativo e al lordo degli oneri fiscali sui rendimenti della gestione.
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In caso di decesso dell’Aderente o riscatto, totale o parziale del Contratto, la conversione delle quote detenute in somme da erogare viene effettuata facendo riferimento al Giorno di Valorizzazione della settimana immediatamente successiva al ricevimento da parte della Compagnia della relativa richiesta di liquidazione. Gli importi da liquidare saranno calcolati moltiplicando il Valore della Quota, determinato nel Giorno di Valorizzazione sopra indicato, a seconda dei casi, per il numero delle quote detenute dall’Aderente.
Art. 14 - Riscatto
L’Aderente può esercitare il diritto di riscatto totale o parziale nei casi e con i vincoli previsti dal Decreto e descritti negli Artt. 12 e 13 del Regolamento di Postaprevidenza Valore.
L’Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
a) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa, successiva alla data di stipula della polizza, che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria (per un periodo di almeno 12 mesi)
b) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, intervenute successivamente alla data di stipula della polizza
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, ai sensi dell’Art. 14, comma 5, del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione. Presupposto legittimante l’esercizio di tale facoltà di riscatto è il possesso dello status di lavoratore al momento dell’adesione, o in un momento successivo nel corso del rapporto di partecipazione e la sopravvenuta perdita di tale requisito. Tale facoltà può essere esercitata a condizione che il mancato svolgimento di attività lavorativa perduri al momento della richiesta.
Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l’impresa richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
Con riferimento alle somme allocate nel Profilo Garantito, il valore di riscatto totale sarà pari al capitale assicurato rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente e la data della richiesta di riscatto, con le modalità indicate al precedente Art. 11.
Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di richiesta del riscatto e diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis.
Con riferimento alle somme allocate nel Profilo Guidato o Dinamico, il valore di riscatto totale sarà pari:
▪ per la parte investita nella Gestione Separata al capitale assicurato rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente la data della richiesta di riscatto, fino alla data di valorizzazione della parte del contributo investito nel Fondo Interno Assicurativo, ovvero fino al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla ricezione da parte della Compagnia della richiesta di riscatto, con le modalità indicate al precedente Art. 11.
Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di richiesta del riscatto e diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis.
▪ Per la parte investita nel Fondo Interno Assicurativo al controvalore delle quote detenute dall’Aderente nel Fondo Interno Assicurativo, ottenuto moltiplicando il numero delle quote per il Valore della Quota calcolato il Giorno di Valorizzazione della settimana successiva a quella in cui Poste Vita S.p.A. ha ricevuto la richiesta di riscatto con modalità indicate nell’Art.13.
In caso di riscatto parziale, se la posizione individuale maturata è allocata sia nel Profilo Garantito che in uno degli altri due Profili (Guidato o Dinamico), l’importo viene prelevato in maniera proporzionale rispetto alle somme allocate su ciascun Profilo.
Con riferimento alle somme allocate nel Profilo Guidato o nel Profilo Dinamico, l’importo è prelevato sia dalla componente di Gestione Separata sia dalla componente del Fondo Interno Assicurativo, secondo la percentuale delle due componenti calcolata sulla base delle ultime valorizzazioni.
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Per tutte le tipologie di riscatto sopra descritte non è previsto alcun costo.
In conseguenza del riscatto parziale il contratto rimarrà in vigore, alle medesime condizioni, per l’importo del capitale residuo.
Art. 15 - Capitale in caso di decesso
In caso di decesso dell’Aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il contratto viene riscattato dai Beneficiari caso morte designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente.
Con riferimento alle somme allocate nel Profilo Garantito Poste Vita S.p.A. pagherà il capitale assicurato rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente e la data del decesso, con le modalità indicate al precedente Art. 11.
Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di decesso, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis. In ogni caso alla data del decesso Poste Vita S.p.A. garantisce un importo minimo garantito (capitale investito), pari ai contributi netti versati, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altra forma pensionistica complementare ed i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed esclusi eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’Aderente.
Con riferimento alle somme allocate nel Profilo Guidato o Dinamico, il capitale sarà pari:
▪ per la parte investita nella Gestione Separata al capitale assicurato rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente la data del decesso, fino alla data di valorizzazione della parte del contributo
investito nel Fondo Interno Assicurativo, ovvero fino al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla ricezione da parte della Compagnia della richiesta, con le modalità indicate al precedente Art. 11.
Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di decesso, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis. In ogni caso alla data del decesso Poste Vita S.p.A. garantisce un importo minimo garantito (capitale investito), pari ai contributi netti versati, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altra forma pensionistica complementare ed i versamenti effettuati per il reintegro delle
anticipazioni percepite, ed esclusi eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’Aderente
▪ per la parte investita nel Fondo Interno Assicurativo, Poste Vita S.p.A. pagherà il controvalore delle
quote assegnate nel Fondo Interno Assicurativo, calcolato in base al Valore della Quota nel Giorno di Valorizzazione della settimana successiva a quella in cui Poste Vita ha ricevuto la comunicazione del decesso dell’Aderente con modalità indicate nell’art. 13.
Art. 16 - Trasferimento
L’Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione a Postaprevidenza Valore.
L’Aderente anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa
b) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare in caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del contratto. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione di Postaprevidenza Valore, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di cessione del PIP a società diverse da quelle del gruppo al quale appartiene l’impresa.
Con riferimento alle somme allocate nel Profilo Garantito la somma oggetto del trasferimento sarà pari al capitale assicurato rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente e la data di richiesta del trasferimento, con le modalità indicate al precedente Art. 11.
Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di richiesta di trasferimento, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis.
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Con riferimento alle somme allocate nel Profilo Guidato o Dinamico, la somma oggetto di trasferimento sarà pari:
▪ per la parte investita nella Gestione Separata al capitale assicurato rivalutato per il periodo che intercorre
tra il 31 dicembre precedente la data della richiesta del trasferimento, fino alla data di valorizzazione della parte del contributo investito nel Fondo Interno Assicurativo, ovvero fino al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla ricezione da parte della Compagnia della richiesta di trasferimento, con le modalità indicate al precedente Art. 11.
Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di richiesta del riscatto e diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis
▪ per la parte investita nel Fondo Interno Assicurativo la somma è pari al controvalore delle quote detenute
dall’Aderente nel Fondo Interno Assicurativo, ottenuto moltiplicando il numero delle quote per il Valore della Quota calcolato il Giorno di Valorizzazione della settimana successiva a quella in cui Poste Vita
S.p.A. ha ricevuto la richiesta del trasferimento con modalità indicate nell’art. 13.
È consentito, altresì, il trasferimento nel contratto, dell’intera posizione assicurativa maturata in un fondo pensione o altra forma pensionistica individuale.
Per tutte le tipologie di trasferimento sopra descritte il costo è sempre pari a zero.
La Compagnia accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento della posizione individuale con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l’impresa richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
Art. 17 - Switch e riallocazione della posizione individuale
L’Aderente può modificare la scelta di investimento espressa al momento dell’adesione attraverso un’operazione di switch o di riallocazione.
L’Aderente, a condizione siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto ovvero dalla data dell’ultimo switch o riallocazione, sia essa relativa a quanto già maturato o alla ripartizione dei contributi futuri, può effettuare un’operazione di switch tra un Profilo di investimento ad un altro, o una riallocazione delle risorse all’interno del medesimo Profilo. È possibile effettuare tali operazioni, solo trascorsi 15 giorni dal versamento di un contributo aggiuntivo, anche derivante da reimpiego, da riscatti parziali o da anticipazioni.
Lo switch tra Profili e la riallocazione all’interno dello stesso Profilo, deve riguardare contemporaneamente sia la posizione individuale già maturata, sia i contributi futuri.
Esclusivamente lo switch dal Profilo Garantito ad uno degli altri due Profili può riguardare, invece, sia la posizione individuale maturata e i contributi futuri, che i soli contributi futuri.
Se la posizione individuale è ripartita tra il Profilo Garantito ed uno degli altri due Profili, gli eventuali switch successivi, dovranno riallocare il montante in un unico Profilo a scelta, tra il Profilo Garantito e l’altro di appartenenza, precedentemente scelto.
Lo switch e la riallocazione non sono consentiti nel mese di dicembre in quanto è prevista, nel corso dello stesso mese, la rivalutazione annuale della posizione individuale maturata. Tali operazioni non sono inoltre consentite se, al momento della richiesta, sono in corso attività di liquidazione delle prestazioni.
La riallocazione automatica all’interno del Profilo Guidato avviene sempre nel mese di luglio di ogni anno. Se lo switch verso un altro Profilo viene richiesto nella settimana precedente tale riallocazione, viene accolta la richiesta di switch mentre la riallocazione automatica non viene effettuata.
Nel decidere circa la riallocazione della posizione individuale maturata, è importante che l’Aderente tenga conto dell’orizzonte temporale consigliato per l’investimento in ciascun Profilo di provenienza.
In seguito all’operazione di switch o di riallocazione, i contributi versati successivamente saranno investiti sulla base delle nuove percentuali fissate.
La valorizzazione della componente Gestione Separata e delle quote del Fondo Interno Assicurativo si basa sul Giorno di Valorizzazione della settimana successiva a quella della richiesta.
I contributi ricorrenti e i contributi aggiuntivi versati successivamente all’operazione di switch o di riallocazione saranno investiti sulla base delle nuove percentuali fissate.
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Entro 10 giorni lavorativi dal Giorno di Valorizzazione, Poste Vita S.p.A. comunica all’Aderente con una lettera gli estremi dell’operazione, le quote trasferite, le quote attribuite e il Valore della Quota.
Se viene effettuato un versamento aggiuntivo nei giorni precedenti della riallocazione automatica del Profilo Guidato, il contributo viene investito nel Fondo Interno Assicurativo e nella Gestione Separata - secondo la combinazione predefinita - il giovedì della settimana successiva a quella della riallocazione.
La richiesta di switch o di riallocazione va presentata all’Ufficio Postale che ha in carico la polizza.
Art. 18 - Determinazione e rivalutazione della rendita mensile
L’importo iniziale della rendita vitalizia mensile rivalutabile posticipata, erogata a seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, si ottiene convertendo l’importo del capitale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta della prestazione pensionistica, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale, con i coefficienti indicati nelle tabelle A, B o C, in funzione della tipologia di rendita scelta, e dividendo l’importo ottenuto per dodici.
Con riferimento alle somme allocate nel Profilo Xxxxxxxxx, l’importo del capitale assicurato da convertire in rendita, sarà pari al capitale rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente e la data della richiesta delle prestazioni pensionistiche, con le modalità indicate al precedente Art. 11.
Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data delle richieste, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis.
Con riferimento alle somme allocate nel Profilo Guidato o Dinamico, l’importo del capitale assicurato da convertire in rendita sarà pari:
▪ per la parte investita nella Gestione Separata al capitale assicurato rivalutato per il periodo che intercorre
tra il 31 dicembre precedente la data della richiesta delle prestazioni pensionistiche, fino alla data di valorizzazione della parte del contributo investito nel Fondo Interno Assicurativo, ovvero fino al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla ricezione da parte della Compagnia della richiesta della prestazione pensionistica con le modalità indicate al precedente Art. 11.
Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente tale data, diminuito del rendimento trattenuto per Poste Vita S.p.A. pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis
▪ per la parte investita nel Fondo Interno Assicurativo è pari al controvalore delle quote detenute dall’Aderente nel Fondo Interno Assicurativo, ottenuto moltiplicando il numero delle quote per il Valore della Quota calcolato al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva a quella in cui Poste Vita
S.p.A. ha ricevuto la richiesta con modalità indicate nell’Art. 13.
I coefficienti di conversione in rendita sono differenziati secondo la tipologia di rendita prescelta e riportati nelle tabelle allegate alle presenti Condizioni Generali di Contratto secondo la seguente struttura:
▪ rendita vitalizia immediata: successiva TABELLA A
▪ rendita vitalizia certa per 5 anni e poi vitalizia: successiva TABELLA B
▪ rendita vitalizia certa per 10 anni e poi vitalizia: successiva TABELLA C.
I coefficienti di conversione riportati nelle suddette tabelle, sono calcolati tenendo conto di una tavola di sopravvivenza “unisex”, distinta per anno di nascita e per età raggiunta dall’Aderente al momento della prestazione pensionistica. In particolare, la tavola di sopravvivenza “unisex” è la tavola per generazioni A62 di fonte Ania che tiene opportunamente conto:
▪ della composizione in media per sesso degli assicurati della Compagnia
▪ di un tasso tecnico di attualizzazione dello 0%
▪ dei costi di gestione della rendita stessa pari allo 0,5% della rata di rendita.
Poste Vita S.p.A. si riserva il diritto di modificare la base demografica e la composizione per sesso utilizzate per il calcolo dei suddetti coefficienti di conversione in rendita a seguito di variazioni sia della probabilità di sopravvivenza che della composizione per sesso degli assicurati, osservate da rilevazioni statistiche di fonti ufficiali e/o dall’esperienza del portafoglio polizze della Compagnia.
La modifica della base demografica avrà effetto su tutti i Premi versati. Tale modifica si rende possibile solo se:
▪ sono trascorsi almeno 3 anni dalla conclusione del contratto
▪ non ci si trovi nei tre anni antecedenti l’erogazione della rendita
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▪ non sia già iniziata l’erogazione della rendita.
Poste Vita S.p.A. ha, inoltre, la facoltà di rivedere la misura del tasso tecnico utilizzato per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 in materia di tasso tecnico massimo da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita. La modifica della base tecnica finanziaria avrà effetto solo sui versamenti successivi all’entrata in vigore della modifica stessa.
Poste Vita S.p.A. comunicherà all’Aderente l’eventuale modifica dei coefficienti di conversione in rendita e/o del tasso tecnico utilizzato per il calcolo, almeno 120 giorni prima della loro entrata in vigore, specificando gli effetti sulla prestazione assicurata, con apposita comunicazione oppure all’interno della informativa annuale.
Nell’ipotesi di modifica di uno degli elementi descritti con effetti peggiorativi sulle prestazioni, l’Aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l’eventuale scelta di avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione.
Ad ogni ricorrenza annuale Poste Vita S.p.A. garantisce la rivalutazione della rendita annua. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base al disposto dell’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione nel secondo mese antecedente quello della ricorrenza stessa, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto.
Qualora la rivalutazione, come sopra determinata, risultasse negativa, la rendita rimane costante. La rendita non è riscattabile durante il periodo di godimento.
Nel caso di opzione in una rendita reversibile, l’Aderente in un qualsiasi momento prima dell’accesso alla prestazione pensionistica può richiedere a Poste Vita S.p.A. di conoscere la misura del coefficiente di conversione corrispondente alla sua età, all’età della persona beneficiaria ed alla percentuale di reversibilità prescelta. Poste Vita S.p.A. fornirà tali valutazioni sulla base delle tariffe ufficiali, calcolate con le stesse basi demografiche, tassi tecnici e costi di gestione utilizzati per il calcolo delle tabelle A, B, C, in vigore in quel momento.
Art. 19 - Documentazione da consegnare a Poste Vita S.p.A. per la liquidazione delle prestazioni - Modalità di pagamento delle prestazioni
Relativamente alla liquidazione delle prestazioni previste dal contratto, l’Aderente e/o i Beneficiari, a seconda dei casi, devono inviare a:
PosteVita S.p.A. Liquidazioni Vita Viale Europa 190
00144 Roma
In particolare, per riscuotere le somme dovute:
▪ In caso di recesso l’Aderente deve inviare a Poste Vita S.p.A. (Ufficio Portafoglio Vita) la richiesta di liquidazione firmata.
Il cliente deve identificarsi presso un Ufficio Postale o tramite Area Riservata.
▪ In caso di riscatto parziale per ricorso da parte dell’azienda a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (per un periodo di almeno 12 mesi) l’Aderente deve inviare a Poste Vita S.p.A. la richiesta di liquidazione firmata corredata da:
a) attestazione dello stato occupazionale
b) copia di un documento d’identità valido e del codice fiscale
c) dichiarazione dei contributi versati e non dedotti
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d) decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta, ai soggetti incapaci. Oltre alla documentazione elencata, il cliente deve identificarsi presso un Ufficio Postale o tramite Area Riservata.
▪ In caso di riscatto parziale per cessazione del rapporto di lavoro con disoccupazione non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, l’Aderente deve inviare a Poste Vita S.p.A. la richiesta di liquidazione firmata corredata da:
a) certificato di iscrizione presso i centri per l’impiego attestante la data di iscrizione alle liste di disoccupazione e la permanenza del relativo status
b) chiusura attività/P.IVA presso CCIAA (nel caso di lavoratore autonomo iscritto al PIP) o presso Agenzia delle Entrate (nel caso di liberi professionisti)
c) copia di un documento d’identità valido e del codice fiscale
d) dichiarazione dei contributi versati e non dedotti
e) decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta, ai soggetti incapaci. Oltre alla documentazione elencata, il cliente deve identificarsi presso un Ufficio Postale o tramite Area Riservata.
▪ In caso di anticipazione delle prestazioni l’Aderente deve inviare a Poste Vita S.p.A. la richiesta di liquidazione firmata corredata da:
a) documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente per l’anticipazione, come indicato nel Documento sulle Anticipazioni di Postaprevidenza Valore, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente (in caso di invio di preventivo o compromesso, l’Aderente dovrà inviare entro 18 mesi dalla liquidazione le relative fatture o il relativo rogito)
b) copia di un documento in corso di validità e del codice fiscale
c) dichiarazione dei contributi versati e non dedotti
d) decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta a minori o incapaci. Oltre alla documentazione elencata, il cliente deve identificarsi presso un Ufficio Postale o tramite Area Riservata.
▪ In caso di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (XXXX), l’Aderente deve identificarsi presso un ufficio postale e deve inviare a Poste Vita S.p.A. la richiesta di liquidazione firmata, corredata da copia di un documento di identità in corso di validità. In aggiunta:
a) verifica dell’età anagrafica al momento della richiesta anteriore di 5 anni rispetto all’età per la pensione di vecchiaia
b) attestazione della cessazione dell’attività lavorativa (es. certificazione centro per l’impiego)
c) attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza oppure
a) verifica dell’età anagrafica al momento della richiesta anteriore di 10 anni rispetto all’età per la pensione di vecchiaia
b) attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (es. certificazione centro per l’impiego).
In caso di erogazione di una rendita integrativa temporanea anticipata, Poste Vita S.p.A. richiede, 90 giorni prima del compimento dell’annualità di rendita, il certificato di esistenza in vita dell’assicurato. Tale documento deve essere inviato a:
Poste Vita S.p.A. Liquidazioni Vita Viale Europa 190
00144 Roma
In caso di mancata ricezione del certificato di esistenza in vita, l’erogazione della rendita verrà sospesa fino al pervenimento del documento richiesto. Con la prima rata in pagamento verranno recuperate tutte le rate non erogate. Non vengono riconosciuti interessi legali in caso di sospensione dell’erogazione della rendita.
▪ In caso di riscatto totale per l’invalidità permanente che abbia comportato la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo l’Aderente deve inviare a Poste Vita S.p.A. la richiesta di liquidazione firmata di pagamento corredata da:
a) attestazione, da parte della competente struttura pubblica, dello stato di invalidità e della relativa percentuale
b) dichiarazione firmata dall’Assicurato che riporti il consenso al trattamento dei dati personali relativi alla salute, ai sensi del reg 2016/679/UE (GDPR)
c) copia di un documento d’identità valido e del codice fiscale
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d) dichiarazione dei contributi versati e non dedotti
e) decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta a incapaci.
Oltre alla documentazione elencata, il cliente deve identificarsi presso un Ufficio Postale o tramite Area Riservata.
▪ In caso di riscatto totale per cessazione del rapporto di lavoro con conseguente inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, l’Aderente deve inviare a Poste Vita S.p.A. la richiesta di liquidazione firmata corredata da:
a) certificato di iscrizione presso i centri per l’impiego attestante la data di iscrizione alle liste di disoccupazione e la permanenza del relativo status
b) chiusura attività/P.IVA presso CCIAA (nel caso di lavoratore autonomo iscritto al PIP) o presso Agenzia delle Entrate (nel caso di liberi professionisti)
c) copia di un documento d’identità valido e del codice fiscale
d) dichiarazione dei contributi versati e non dedotti
e) decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta a incapaci.
Oltre alla documentazione elencata, il cliente deve identificarsi presso un Ufficio Postale o tramite Area Riservata.
▪ In caso di riscatto totale per perdita dei requisiti di partecipazione al PIP, l’Aderente deve inviare a Poste Vita S.p.A. la richiesta di liquidazione firmata corredata da:
a) certificato di iscrizione presso i centri per l’impiego attestante la data di iscrizione alle liste di disoccupazione e la permanenza del relativo status
b) chiusura attività/P.IVA presso CCIAA (nel caso di lavoratore autonomo iscritto al PIP) o presso Agenzia delle Entrate (nel caso di liberi professionisti)
c) copia di un documento d’identità valido e del codice fiscale
d) dichiarazione dei contributi versati e non dedotti
e) decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta a incapaci.
Oltre alla documentazione elencata, il cliente deve identificarsi presso un Ufficio Postale o tramite Area Riservata.
▪ In caso di decesso dell’Aderente il contratto viene riscattato dai Beneficiari caso morte designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero dagli eredi.
Pertanto gli stessi devono inviare a Poste Vita S.p.A.:
a) certificato di morte dell’Assicurato
b) dichiarazione sostitutiva autenticata dell’atto di notorietà da cui risulti l’esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato. Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dalla dichiarazione sostitutiva autenticata dell’atto di notorietà dovrà risultare l’elenco di tutti i predetti eredi con l’indicazione delle generalità complete, dell’età, dello stato civile e della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l’Assicurato e con l’esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla morte dell’Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione
c) decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta, nel caso in cui tra i Beneficiari o gli eredi vi siano soggetti minori o incapaci
d) per ogni avente diritto:
d.1) nel caso di persona fisica:
- copia di un documento d’identità valido e del codice fiscale
- identificazione presso un ufficio postale (in caso di incapace o minore dovrà identificarsi il legale rappresentante)
d.2) nel caso di persona giuridica:
- Statuto, partita IVA e gli estremi identificativi del legale rappresentante
- identificazione del legale rappresentante presso un ufficio postale.
La Compagnia, inoltre, può richiedere al beneficiario, se individuato, di produrre la seguente documentazione al fine di dimostrare la propria designazione:
▪ se c’è testamento:
a) copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà
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b) dichiarazione sostitutiva autenticata dell’atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, quali sono i beneficiari e che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l’unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modiche della designazione dei beneficiari.
▪ Se non c’è testamento:
a) dichiarazione sostitutiva autenticata dell’atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l’indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari.
▪ A scadenza, l’Aderente, deve inviare a Poste Vita S.p.A. la richiesta di liquidazione firmata corredata da:
a) documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare
b) dichiarazione che indichi l’opzione scelta e l’eventuale percentuale di liquidazione sotto forma di capitale. (In caso di mancata dichiarazione Poste Vita S.p.A. liquiderà il 100% della prestazione a scadenza sottoforma di rendita vitalizia mensile a favore dell’Assicurato)
c) copia di un documento in corso di validità e del codice fiscale
d) dichiarazione dei contributi versati e non dedotti
e) decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta a soggetti incapaci. Oltre alla documentazione elencata, il cliente deve identificarsi presso un Ufficio Postale o tramite Area Riservata.
L’identificazione deve essere effettuata dall’avente diritto presso un Ufficio Postale, preferibilmente quello di sottoscrizione della polizza, munito di un documento di identità in corso di validità e di codice fiscale.
Qualora fosse residente all’estero, è invitato a recarsi, munito di un documento d’identità in corso di validità e di codice fiscale, presso un Consolato Italiano, oppure presso un Notaio, per provvedere all’autenticazione della firma, trasmettendone l’attestazione a:
Poste Vita S.p.A. Liquidazioni Vita Xxxxx Xxxxxx 000
00000 Xxxx
In alternativa alle modalità indicate, l’avente diritto, se coincidente con l’Aderente, può procedere all’identificazione attraverso la propria Area Riservata accedendo dal sito xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xx.
Poste Vita S.p.A. esegue il pagamento delle diverse tipologie di prestazione previste dal contratto con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l’impresa richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica comprensiva dell’identificazione presso un Ufficio Postale o tramite Area Riservata (se l’avente diritto è coincidente con l’Aderente).
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
I pagamenti sono effettuati, tramite accredito sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, ovvero con assegno postale o con bonifico su conto corrente bancario secondo le indicazioni dell’avente diritto.
In caso di erogazione di una rendita non è previsto il pagamento tramite assegno postale e Poste Vita
S.p.A. richiede, 90 giorni prima del compimento dell’annualità di rendita, il certificato di esistenza in vita dell’assicurato. Tale documento deve essere inviato a:
Poste Vita S.p.A. Liquidazioni Vita Viale Europa 190
00144 Roma
In caso di mancata ricezione del certificato di esistenza in vita, l’erogazione della rendita verrà sospesa fino al pervenimento del documento richiesto. Con la prima rata in pagamento verranno recuperate tutte le rate non erogate. Non vengono riconosciuti interessi legali in caso di sospensione dell’erogazione della rendita.
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Art. 20 - Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al contratto, in virtù del tipo di prestazione liquidata, sono a carico del Contraente/Aderente o dei Beneficiari ed eventuali aventi diritto.
Art. 21 - Foro competente
In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013).
Art. 22 - Riferimento a norme di Legge
Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, valgono le norme della legge italiana.
A) TABELLA UOMINI/DONNE
Coefficienti di conversione del capitale in rendita per 1.000,00 Euro di capitale assicurato a scadenza
Età alla pensione | nati sino al 1939 | dal 1940 al 1948 | dal 1949 al 1957 | dal 1958 al 1966 | dal 1967 al 1976 | dopo il 1977 |
50 | 26,531 | 25,876 | 25,250 | 24,6520 | 24,081 | 23,535 |
51 | 27,219 | 26,531 | 25,876 | 25,2500 | 24,652 | 24,081 |
52 | 27,940 | 27,219 | 26,531 | 25,8760 | 25,250 | 24,652 |
53 | 28,699 | 27,940 | 27,219 | 26,5310 | 25,876 | 25,250 |
54 | 29,498 | 28,699 | 27,940 | 27,2190 | 26,531 | 25,876 |
55 | 30,342 | 29,498 | 28,699 | 27,9400 | 27,219 | 26,531 |
56 | 31,233 | 30,342 | 29,498 | 28,6990 | 27,940 | 27,219 |
57 | 32,176 | 31,233 | 30,342 | 29,4980 | 28,699 | 27,940 |
58 | 33,175 | 32,176 | 31,233 | 30,3420 | 29,498 | 28,699 |
59 | 34,236 | 33,175 | 32,176 | 31,2330 | 30,342 | 29,498 |
60 | 35,363 | 34,236 | 33,175 | 32,1760 | 31,233 | 30,342 |
61 | 36,563 | 35,363 | 34,236 | 33,1750 | 32,176 | 31,233 |
62 | 37,846 | 36,563 | 35,363 | 34,2360 | 33,175 | 32,176 |
63 | 39,219 | 37,846 | 36,563 | 35,3630 | 34,236 | 33,175 |
64 | 40,690 | 39,219 | 37,846 | 36,5630 | 35,363 | 34,236 |
65 | 42,271 | 40,690 | 39,219 | 37,8460 | 36,563 | 35,363 |
66 | 43,972 | 42,271 | 40,690 | 39,2190 | 37,846 | 36,563 |
67 | 45,808 | 43,972 | 42,271 | 40,6900 | 39,219 | 37,846 |
68 | 47,790 | 45,808 | 43,972 | 42,2710 | 40,690 | 39,219 |
69 | 49,936 | 47,790 | 45,808 | 43,9720 | 42,271 | 40,690 |
70 | 52,261 | 49,936 | 47,790 | 45,8080 | 43,972 | 42,271 |
71 | 54,783 | 52,261 | 49,936 | 47,7900 | 45,808 | 43,972 |
72 | 57,526 | 54,783 | 52,261 | 49,9360 | 47,790 | 45,808 |
73 | 60,514 | 57,526 | 54,783 | 52,2610 | 49,936 | 47,790 |
74 | 63,777 | 60,514 | 57,526 | 54,7830 | 52,261 | 49,936 |
75 | 67,341 | 63,777 | 60,514 | 57,5260 | 54,783 | 52,261 |
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L’importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all’età (*) raggiunta dall’Aderente alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici.
Il coefficiente di conversione in rendita viene determinato in base all’anno di nascita ed all’età raggiunta dall’Aderente.
(*) L’età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.
B) TABELLA UOMINI/DONNE
Coefficienti di conversione in rendita certa i primi 5 anni e poi vitalizia per 1.000,00 Euro di capitale liquidabile alla scadenza del piano
Età | nati sino al 1939 | dal 1940 al 1948 | dal 1949 al 1957 | dal 1958 al 1966 | dal 1967 al 1976 | dopo il 1977 |
50 | 26,5170 | 25,8630 | 25,2390 | 24,6430 | 24,0730 | 23,5270 |
51 | 27,2030 | 26,5170 | 25,8630 | 25,2390 | 24,6430 | 24,0730 |
52 | 27,9220 | 27,2030 | 26,5170 | 25,8630 | 25,2390 | 24,6430 |
53 | 28,6790 | 27,9220 | 27,2030 | 26,5170 | 25,8630 | 25,2390 |
54 | 29,4760 | 28,6790 | 27,9220 | 27,2030 | 26,5170 | 25,8630 |
55 | 30,3170 | 29,4760 | 28,6790 | 27,9220 | 27,2030 | 26,5170 |
56 | 31,2050 | 30,3170 | 29,4760 | 28,6790 | 27,9220 | 27,2030 |
57 | 32,1440 | 31,2050 | 30,3170 | 29,4760 | 28,6790 | 27,9220 |
58 | 33,1390 | 32,1440 | 31,2050 | 30,3170 | 29,4760 | 28,6790 |
59 | 34,1940 | 33,1390 | 32,1440 | 31,2050 | 30,3170 | 29,4760 |
60 | 35,3160 | 34,1940 | 33,1390 | 32,1440 | 31,2050 | 30,3170 |
61 | 36,5100 | 35,3160 | 34,1940 | 33,1390 | 32,1440 | 31,2050 |
62 | 37,7840 | 36,5100 | 35,3160 | 34,1940 | 33,1390 | 32,1440 |
63 | 39,1470 | 37,7840 | 36,5100 | 35,3160 | 34,1940 | 33,1390 |
64 | 40,6070 | 39,1470 | 37,7840 | 36,5100 | 35,3160 | 34,1940 |
65 | 42,1730 | 40,6070 | 39,1470 | 37,7840 | 36,5100 | 35,3160 |
66 | 43,8550 | 42,1730 | 40,6070 | 39,1470 | 37,7840 | 36,5100 |
67 | 45,6650 | 43,8550 | 42,1730 | 40,6070 | 39,1470 | 37,7840 |
68 | 47,6150 | 45,6650 | 43,8550 | 42,1730 | 40,6070 | 39,1470 |
69 | 49,7200 | 47,6150 | 45,6650 | 43,8550 | 42,1730 | 40,6070 |
70 | 51,9910 | 49,7200 | 47,6150 | 45,6650 | 43,8550 | 42,1730 |
71 | 54,4450 | 51,9910 | 49,7200 | 47,6150 | 45,6650 | 43,8550 |
72 | 57,0970 | 54,4450 | 51,9910 | 49,7200 | 47,6150 | 45,6650 |
73 | 59,9650 | 57,0970 | 54,4450 | 51,9910 | 49,7200 | 47,6150 |
74 | 63,0660 | 59,9650 | 57,0970 | 54,4450 | 51,9910 | 49,7200 |
75 | 66,4160 | 63,0660 | 59,9650 | 57,0970 | 54,4450 | 51,9910 |
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L’importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all’età (*) raggiunta dall’Aderente alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici.
Il coefficiente di conversione in rendita viene determinato in base all’anno di nascita ed all’età raggiunta dall’Aderente.
(*) L’età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.
C) TABELLA UOMINI/DONNE
Coefficienti di conversione in rendita certa i primi 10 anni e poi vitalizia per 1.000,00 Euro di capitale liquidabile alla scadenza del piano
Età | nati sino al 1939 | dal 1940 al 1948 | dal 1949 al 1957 | dal 1958 al 1966 | dal 1967 al 1976 | dopo il 1977 |
50 | 26,4690 | 25,8200 | 25,2010 | 24,6090 | 24,0430 | 23,5010 |
51 | 27,1490 | 26,4690 | 25,8200 | 25,2010 | 24,6090 | 24,0430 |
52 | 27,8620 | 27,1490 | 26,4690 | 25,8200 | 25,2010 | 24,6090 |
53 | 28,6110 | 27,8620 | 27,1490 | 26,4690 | 25,8200 | 25,2010 |
54 | 29,4000 | 28,6110 | 27,8620 | 27,1490 | 26,4690 | 25,8200 |
55 | 30,2310 | 29,4000 | 28,6110 | 27,8620 | 27,1490 | 26,4690 |
56 | 31,1080 | 30,2310 | 29,4000 | 28,6110 | 27,8620 | 27,1490 |
57 | 32,0340 | 31,1080 | 30,2310 | 29,4000 | 28,6110 | 27,8620 |
58 | 33,0140 | 32,0340 | 31,1080 | 30,2310 | 29,4000 | 28,6110 |
59 | 34,0520 | 33,0140 | 32,0340 | 31,1080 | 30,2310 | 29,4000 |
60 | 35,1520 | 34,0520 | 33,0140 | 32,0340 | 31,1080 | 30,2310 |
61 | 36,3200 | 35,1520 | 34,0520 | 33,0140 | 32,0340 | 31,1080 |
62 | 37,5620 | 36,3200 | 35,1520 | 34,0520 | 33,0140 | 32,0340 |
63 | 38,8850 | 37,5620 | 36,3200 | 35,1520 | 34,0520 | 33,0140 |
64 | 40,2930 | 38,8850 | 37,5620 | 36,3200 | 35,1520 | 34,0520 |
65 | 41,7950 | 40,2930 | 38,8850 | 37,5620 | 36,3200 | 35,1520 |
66 | 43,3950 | 41,7950 | 40,2930 | 38,8850 | 37,5620 | 36,3200 |
67 | 45,1000 | 43,3950 | 41,7950 | 40,2930 | 38,8850 | 37,5620 |
68 | 46,9160 | 45,1000 | 43,3950 | 41,7950 | 40,2930 | 38,8850 |
69 | 48,8460 | 46,9160 | 45,1000 | 43,3950 | 41,7950 | 40,2930 |
70 | 50,8930 | 48,8460 | 46,9160 | 45,1000 | 43,3950 | 41,7950 |
71 | 53,0580 | 50,8930 | 48,8460 | 46,9160 | 45,1000 | 43,3950 |
72 | 55,3410 | 53,0580 | 50,8930 | 48,8460 | 46,9160 | 45,1000 |
73 | 57,7360 | 55,3410 | 53,0580 | 50,8930 | 48,8460 | 46,9160 |
74 | 60,2380 | 57,7360 | 55,3410 | 53,0580 | 50,8930 | 48,8460 |
75 | 62,8320 | 60,2380 | 57,7360 | 55,3410 | 53,0580 | 50,8930 |
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L’importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all’età (*) raggiunta dall’Aderente alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici.
Il coefficiente di conversione in rendita viene determinato in base all’anno di nascita ed all’età raggiunta dall’Aderente.
(*) L’età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
POSTA PENSIONE
Art. 1 - Gestione Separata Posta Pensione
1.1) Denominazione della Gestione Separata e valuta di denominazione
Poste Vita S.p.A. gestisce un portafoglio di investimenti in maniera distinta dagli altri attivi detenuti dall’impresa di assicurazione. Tale portafoglio di investimenti, denominato Posta Pensione, rientra nella definizione di Gestione Separata ai sensi del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito Regolamento ISVAP). Posta Pensione genera un rendimento in base al quale si rivalutano le prestazioni dei contratti assicurativi ad essa collegati.
La Gestione Separata Posta Pensione è costituita quale “patrimonio autonomo e separato” ai sensi del provvedimento ISVAP n. 2472 del 10 novembre 2006, ed in conformità al D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”).
In conformità con quanto previsto dall’Art. 5 del Regolamento ISVAP, il presente Regolamento della Gestione Separata è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia ed è stato trasmesso all’IVASS. Il Regolamento di Posta Pensione è stato inoltre oggetto di comunicazione alla COVIP ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. n. 252/2005, in quanto parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.
La Gestione Separata Posta Pensione è denominata in Euro.
1.2) Obiettivi e politiche di investimento
La Gestione Separata Posta Pensione investe in categorie di attività ammesse dalla vigente normativa assicurativa e dalla normativa previdenziale applicabile ai “Piani Individuali Pensionistici assicurativi”, così come definiti dall’Art. 2 del Regolamento ISVAP.
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La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria (titoli di debito, quote di OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, ecc.), e diretta essenzialmente ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata.
In tale ottica, lo stile gestionale adottato - ispirato al principio della persona prudente, come definito dalla normativa di riferimento - è finalizzato a perseguire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività degli investimenti, nonché la stabilità dei rendimenti della Gestione Separata nel corso del tempo.
La gestione degli attivi è volta ad assicurare la parità di trattamento di tutti gli Assicurati attraverso politiche di investimento e di disinvestimento delle risorse disponibili, idonee a garantire un’equa partecipazione ai risultati finanziari. Con riferimento ai limiti attribuibili all’operatività che ciascun Contraente può realizzare sia in fase di ingresso che in fase di uscita dalla gestione, si rimanda alle norme generali applicabili a tali forme previdenziali ed a quanto stabilito in relazione ai diritti a-l riscatto e al trasferimento della posizione maturata di cui alle Condizioni Generali di Contratto ed al diritto alle anticipazioni di cui al Regolamento del Piano Individuale Pensionistico collegato alla Gestione Separata Posta Pensione.
In relazione a tale contesto normativo di riferimento, la Gestione Separata Posta Pensione investe avendo riguardo agli obiettivi di diversificazione degli investimenti, all’efficiente gestione del portafoglio, alla diversificazione dei rischi anche di controparte, al contenimento dei costi di transazione, ed alla gestione e funzionamento del Fondo.
Tipologie, limiti qualitativi e quantitativi degli investimenti della Gestione Separata
Le scelte di investimento vengono effettuate sulla base di previsioni sull’evoluzione dei rendimenti delle possibili classi di attivi investibili ai sensi della normativa vigente, nonché sulla base dell’analisi del rischio degli investimenti, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.
Gli investimenti della Gestione Separata sono costituiti principalmente da:
X. Xxxxxx di debito ed altri valori assimilabili, ammessi fino al 100% del patrimonio della Gestione stessa. I titoli governativi sono in prevalenza emessi da soggetti di Stati appartenenti ai paesi dell’area Euro; i titoli non governativi sono in prevalenza emessi da soggetti di paesi membri dell’OCSE, e con merito di credito prevalentemente “Investment Grade”.
B. Altri strumenti finanziari, selezionati in base al potenziale contributo alla performance del portafoglio, sempre nel rispetto dei seguenti limiti:
▪ OICR armonizzati ai sensi della normativa UCITS, investiti prevalentemente in titoli obbligazionari:
fino al 25% del patrimonio della Gestione Separata;
▪ OICR non armonizzati, sia aperti sia chiusi sia riservati, volti a perseguire un obiettivo di redditività nel medio-lungo termine, tra cui fondi Immobiliari, di Private Debt, di Private Equity, di Infrastrutture,
Hedge: fino al 15% del patrimonio della Gestione Separata;
▪ Titoli di capitale prevalentemente quotati: fino al 10% del patrimonio della Gestione Separata.
L’Euro è la principale valuta dei titoli presenti nel portafoglio della gestione Posta Pensione. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l’utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.
Nel caso in cui tali limiti dovessero essere superati per ragioni indipendenti dalla volontà della Compagnia
- per esempio a causa di variazioni strutturali del portafoglio di strumenti finanziari in cui sono investite le risorse della Gestione Separata - verranno poste in essere le opportune misure di riequilibrio della composizione della Gestione Separata, compatibilmente con le condizioni di mercato e tenendo conto dell’interesse dei clienti.
Nella gestione del patrimonio di Posta Pensione, la Compagnia si avvale anche di gestori esterni: nei confronti di questi, ha emanato specifiche linee guida in ordine alle modalità di esecuzione dei loro mandati, e svolge un monitoraggio volto alla verifica del rispetto dei limiti e delle istruzioni impartite.
Ad integrazione delle regole di comportamento previste, si inseriscono ulteriori presidi posti dalla Compagnia nella definizione delle linee guida d’investimento imposte ai gestori selezionati. Tali criteri:
▪ consentono e orientano le scelte d’investimento verso tipologie di attivi ammessi a copertura delle
riserve tecniche ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa previdenziale;
▪ limitano l’investimento in attivi che, pur ammessi, sono caratterizzati da minore liquidità o redditività anche prospettica;
▪ limitano l’investimento in attivi che, pur ammessi, sono caratterizzati da una maggiore rischiosità in
termini di recupero dell’investimento;
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▪ limitano la concentrazione degli investimenti nei confronti di un medesimo istituto emittente;
▪ impongono di effettuare operazioni nell’interesse dei Contraenti alle migliori condizioni possibili con
riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse, a tal proposito si rimanda anche a quanto detto in riferimento agli obiettivi e alle politiche d’investimento;
▪ vietano di effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi
assicurativi;
▪ impongono di operare al fine di contenere i costi a carico dei Contraenti ed ottenere i migliori risultati possibili anche in relazione agli obiettivi assicurativi.
La Compagnia, infine, allo scopo di evitare di avvantaggiare una Gestione Separata a danno di un’altra ha realizzato l’assoluta separatezza contabile e gestionale dei flussi, distinguendoli sulla base della loro origine.
Limiti d’investimento in relazione ai rapporti con le controparti delle operazioni infragruppo della Compagnia ai sensi della disciplina regolamentare dell’IVASS in materia di vigilanza sulle operazioni infragruppo (di seguito “controparti infragruppo”), per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse
La Compagnia, per assicurare ai Contraenti una tutela da potenziali situazioni di conflitto di interesse ha posto in atto idonee procedure per l’individuazione e la gestione nonché la prevenzione di eventuali conflitti di interesse (derivanti, oltre che da rapporti di gruppo, anche da rapporti di affari propri o di parti correlate).
Ciò premesso, nell’ambito della politica d’investimento la Compagnia si impegna al rispetto dei seguenti limiti:
X. Xxxxxx di debito emessi da controparti infragruppo: fino ad un massimo del 10% del patrimonio della Gestione;
B. OICR armonizzati e non armonizzati collocati o gestiti da controparti infragruppo: fino ad un massimo del 10% del patrimonio della Gestione;
C. Titoli di capitale di controparti infragruppo: fino ad un massimo del 5% del patrimonio della Gestione.
Impiego di attivi complessi (ivi compresi gli strumenti finanziari derivati)
L’investimento in attivi complessi, quali strumenti finanziari derivati e OICR, potrà avvenire nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dalla normativa vigente, purché detti investimenti non alterino i profili di rischio e le caratteristiche della Gestione Separata, anche
in riferimento ai limiti di investimento già menzionati, e preservino la solvibilità della Compagnia. In particolare potranno essere effettuate:
▪ operazioni in strumenti derivati con la finalità di ridurre i rischi o facilitare una gestione efficace
del portafoglio, contribuendo a migliorare il livello di qualità, sicurezza, liquidità o redditività del portafoglio senza significativo pregiudizio per nessuna di tali caratteristiche;
▪ operazioni d’investimento in quote di OICR selezionati in base agli strumenti finanziari sottostanti pe
i quali sia possibile identificare, misurare e monitorare i relativi rischi.
L’eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è comunque coerente con i principi di sana e prudente gestione.
1.3) Tipologie di polizze e segmenti di clientela cui è dedicata la Gestione Separata
La Gestione Separata Posta Pensione è esclusivamente destinata a raccogliere le adesioni di clientela retail.
1.4) Attività incluse nella Gestione Separata e Riserve Matematiche
Il valore complessivo delle attività presenti nella Gestione Separata Posta Pensione non può essere inferiore all’importo delle Riserve Matematiche di cui all’Art. 30 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati al rendimento della Gestione Separata stessa.
1.5) Oneri gravanti sulla Gestione Separata Posta Pensione
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Il risultato finanziario della Gestione Separata, come meglio specificato nel successivo Art. 3, è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscale e al netto delle spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli Aderenti, degli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse e del contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del Piano Individuale Pensionistico sono poste a carico della Compagnia. Qualora le risorse siano impegnate per l’acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della Gestione Separata Posta Pensione non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale. Non sono previste altre forme di prelievo sul risultato della Gestione Separata Posta Pensione, in qualsiasi modo effettuate.
1.6) Proventi riconducibili al patrimonio della gestione
Ai fini della determinazione del tasso di rendimento della Gestione Separata, come meglio descritto nel paragrafo successivo, gli utili realizzati comprendono anche eventuali proventi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
1.7) Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione e Condizioni Generali di Contratto
Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.
Art. 2 - Periodo di osservazione
Ai fini della decorrenza dei termini per gli adempimenti connessi alle comunicazioni nei confronti dell’Autorità di Vigilanza di cui all’Art.14 del Regolamento ISVAP e alla pubblicità della Gestione Separata di cui all’Art.12 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 (“Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet”), il periodo di osservazione della Gestione Separata Posta Pensione è annuale, con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 3 - Determinazione del rendimento
Il rendimento della Gestione Separata è calcolato alla fine di ciascun mese, in riferimento al periodo di dodici mesi concluso al termine del mese precedente. Ai fini del presente paragrafo, ogni periodo di dodici mesi così definito, viene indicato come “periodo di calcolo del rendimento”. In altre parole, ad ogni periodo di osservazione, corrispondono dodici periodi di calcolo del rendimento.
Tale tasso medio è determinato rapportando il risultato finanziario di Posta Pensione alla giacenza media delle attività della Gestione Separata. Il risultato finanziario è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di calcolo del rendimento nonché gli oneri di cui all’Art. 1.5). Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo
di calcolo del rendimento e sono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata di cui all’Art. 12 del Regolamento ISVAP. Il valore di iscrizione di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il valore di iscrizione di un’attività già di proprietà dell’impresa è pari al valore di mercato all’atto di iscrizione nella gestione.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di calcolo del rendimento dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
La giacenza media nel periodo di calcolo del rendimento degli investimenti e delle altre attività è determinata ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento ISVAP.
Art. 4 - Certificazione della Gestione Separata Posta Pensione da parte della società di revisione legale
La Gestione Separata Posta Pensione è annualmente sottoposta a verifica da parte di una società di revisione legale iscritta all’albo di cui all’Art.161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza di Posta Pensione al presente Regolamento, ai sensi dell’Art. 11 del Regolamento ISVAP n. 38.
La società di revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:
▪ la consistenza delle attività assegnate nel corso del periodo di osservazione alla Gestione Separata nonché la disponibilità, la tipologia e la conformità delle attività iscritte nel prospetto della composizione
della Gestione Separata
▪ la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata nel periodo di osservazione
▪ la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso di rendimento relativo al periodo di
osservazione, nonché degli ulteriori tassi di rendimento calcolati durante il periodo di osservazione
▪ l’adeguatezza dell’ammontare delle attività assegnate alla Gestione Separata Posta Pensione alla fine del periodo di osservazione rispetto all’importo delle corrispondenti Riserve Matematiche
determinato alla stessa data
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▪ la conformità del rendiconto riepilogativo e del prospetto della composizione della Gestione Separata Posta Pensione alle disposizioni di cui all’Art.13 del Regolamento ISVAP.
Art. 5 - Modifiche unilaterali al presente Regolamento
Poste Vita S.p.A. si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nella normativa primaria e secondaria vigenti e in caso di significative modifiche ai criteri gestionali, con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l’Assicurato.
Art. 6 - Operazioni straordinarie
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di procedere alla scissione di Posta Pensione in più gestioni ovvero alla sua fusione con altre Gestioni Separate, nei limiti e con le modalità previste dagli Artt. 34 e 35 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, quando queste operazioni siano volte a conseguire l’interesse dei Contraenti. In tali ipotesi, la Compagnia invierà a ciascun Contraente una comunicazione preventiva che illustri le caratteristiche dell’operazione e la data di effetto della stessa, ferma restando la possibilità per i Contraenti di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare istituita presso l’impresa o presso terzi, come previsto nelle Condizioni Generali di Contratto.
REGOLAMENTO
DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO POSTE VITA PREVIDENZA FLESSIBILE
Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno Assicurativo
Poste Vita S.p.A. (la “Compagnia”), al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti degli Aderenti, (come di seguito definiti), ha istituito e gestisce, secondo le modalità indicate nel presente regolamento (il “Regolamento”) un fondo interno assicurativo denominato Poste Vita Previdenza Flessibile (il “Fondo Interno Assicurativo”).
Il Fondo Interno Assicurativo costituisce patrimonio separato ed autonomo a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.
Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.
Art. 2 - Obiettivi del Fondo Interno Assicurativo
Lo scopo del Fondo Interno Assicurativo è di realizzare una crescita del capitale investito attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti, nel rispetto del profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo.
La Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo, né, in ogni caso, assume alcun impegno di risultato nella gestione del Fondo Interno Assicurativo.
Di seguito sono indicati i fattori di rischio a cui è esposto il Fondo Interno Assicurativo:
▪ rischio di mercato: variazioni di valore di uno strumento finanziario o di un portafoglio di strumenti finanziari connesse a variazioni inattese delle condizioni di mercato;
▪ rischio di tasso di interesse: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei
▪ tassi di interesse presenti sul mercato finanziario;
▪ rischio creditizio/di controparte: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione
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inattesa del merito creditizio dell’emittente dello stesso strumento;
▪ rischio valutario: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di cam-
▪ bio presenti sul mercato finanziario;
▪ rischio di liquidità: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla sua scarsa attitudine ad
esseretrasformato in moneta senza perdita di valore.
Lo stile di gestione adottato dalla Compagnia (cd. “gestione flessibile”) non consente di identificare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo e, dunque, rappresentativo della politica di investimento del medesimo. Pertanto, ai fini dell’individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo, è stata individuata la volatilità media annua attesa nella misura del 11%. La volatilità media annua attesa è un indicatore sintetico di rischio che esprime la variabilità dei rendimenti del Fondo Interno Assicurativo attesa in un determinato periodo di tempo.
Art. 3 - Caratteristiche del Fondo Interno Assicurativo
Il Fondo Interno Assicurativo si caratterizza per essere ad accumulazione dei proventi. I proventi derivanti dalla gestione non vengono distribuiti agli Aderenti ma rimangono all’interno del Fondo Interno Assicurativo per essere reinvestiti.
Il Fondo Interno Assicurativo è suddiviso in quote aventi pari valore tra loro e che attribuiscono eguali diritti (le “Quote”) alle persone fisiche (l’“Aderente” o gli “Aderenti”), che abbiano aderito al Piano Individuale Pensionistico (PIP) di Tipo Assicurativo istituito dalla Compagnia denominato Postaprevidenza Valore (il “Contratto” o i “Contratti”), le cui prestazioni sono legate, in tutto o in parte, al rendimento del Fondo Interno Assicurativo. Si precisa che il valore del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo non potrà essere inferiore all’importo complessivo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia in relazione a tali Contratti, per la parte collegata al rendimento del fondo stesso.
La gestione del Fondo Interno Assicurativo e l’attuazione delle relative politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede tramite una gestione professionale degli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo.
La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed anche al fine di ridurre il rischio operativo, si riserva, in ogni caso, la facoltà di affidare, anche parzialmente, la gestione del Fondo Interno Assicurativo ad intermediari abilitati a tale attività, anche appartenenti al gruppo di cui la
Compagnia fa parte. In ogni caso, l’attività dovrà svolgersi nel rispetto dei criteri di allocazione predefiniti dalla Compagnia ed in conformità al presente Regolamento. L’affidamento, totale o parziale, della gestione del Fondo Interno Assicurativo non comporterà costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno Assicurativo stesso, né alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale adotterà adeguate procedure di controllo interno finalizzate alla verifica del rispetto dei criteri di investimento e di esposizione al rischio previsti dal presente Regolamento.
Non è prevista una data di scadenza del Fondo Interno Assicurativo.
Il Fondo Interno Assicurativo non contempla alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo.
La valuta di denominazione del Fondo Interno Assicurativo è l’Euro.
Art. 4 - Destinazione dei capitali conferiti
I capitali conferiti nel Fondo Interno Assicurativo sono investiti dalla Compagnia nel rispetto di quanto previsto negli Artt. 5 e 6 del presente Regolamento.
Art. 5 - Tipologia di attività oggetto di investimento
Il Fondo Interno Assicurativo investe nelle seguenti categorie di attività, che presentino le caratteristiche previste dalla normativa di tempo in tempo vigente, nei termini di rilevanza indicati:
▪ in misura principale (considerati nel loro complesso) in:
- quote di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) italiani e UE, rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/UE, costituiti nel rispetto delle previsioni del D.lgs.
n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, “TUF”);
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- strumenti finanziari, emessi o garantiti dagli Stati membri dell’Unione Europea e/o dai paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (“OCSE”) o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei medesimi Stati, che appartengono alle seguenti tipologie:
✓ titoli di Stato
✓ titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, inclusi titoli strutturati.
▪ In misura contenuta o residuale in:
- titoli azionari, emessi da soggetti residenti negli Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale
- quote di OICR alternativi italiani, definiti e costituiti nel rispetto delle previsioni del TUF e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale
- quote di (i) OICR alternativi UE e (ii) OICR alternativi non UE, rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, che abbiano ottenuto l’autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto dalle corrispondenti previsioni del TUF
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti negli Stati Membri dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati (con rating, rilasciato da almeno un’agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall’applicazione di tale regolamento (ciascuna un’ “Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito”) e a condizione che nessun’altra Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a BBB- o equivalente), che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
✓ depositi bancari in conto corrente
✓ certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario
✓ operazioni di pronti contro termine, con l’obbligo di riacquisto o di deposito di titoli presso una banca, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell’Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri.
Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse degli Aderenti nel rispetto del presente Art. 5.
La Compagnia si riserva, inoltre, la possibilità di utilizzare, in conformità con le disposizioni della normativa di tempo in tempo vigente, strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno Assicurativo e con il relativo profilo di rischio, al fine di (i) pervenire ad un’efficace gestione del portafoglio, e/o (ii) di ridurre il rischio di investimento.
Il Fondo Interno Assicurativo potrà investire fino al 100% del totale delle attività in quote di OICR promossi istituiti o gestiti da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti al Gruppo Poste Italiane, di cui la Compagnia fa parte (OICR “collegati”) e/o in altri strumenti finanziari emessi da società del Gruppo Poste Italiane.
Il Fondo Interno Assicurativo potrà, altresì, investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall’eventuale gestore delegato o da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti o affiliate al gruppo di cui il gestore fa parte.
Art. 6 - Criteri di investimento applicabili al Fondo Interno Assicurativo
La politica d’investimento adottata per il Fondo Interno Assicurativo prevede un’allocazione dinamica delle risorse primariamente verso quote di più OICVM di natura azionaria e obbligazionaria, sia di Area Euro che internazionali e verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria (anche di tipo strutturato), di Area Euro. Ferme restando le indicazioni previste dalla normativa e regolamentazione applicabile, non sono previste specifiche limitazioni per l’esposizione in determinate categorie di attivi salvo assicurare in ogni caso un adeguato livello di diversificazione.
Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in Euro, dollaro statunitense, sterlina e yen giapponese.
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L’investimento in strumenti denominati in valuta diversa dall’Euro non potrà superare il 40% del totale delle attività.
L’esposizione azionaria del Fondo Interno Assicurativo potrà arrivare al 100% del totale delle attività.
Lo stile di gestione adottato è di tipo flessibile. Il Fondo Interno Assicurativo affronta le ciclicità dei mercati finanziari attraverso una gestione attiva tra le diverse asset class, finalizzata a raggiungere un obiettivo di crescita nel lungo periodo, esercitando comunque un controllo del rischio rappresentato da una volatilità massima, espressa su base annua e osservata su un orizzonte temporale di 3 anni, pari a 19,5%.
Con riferimento all’esposizione geografica, l’approccio d’investimento è di tipo globale.
Per la parte obbligazionaria, gli investimenti sono effettuati senza specifiche limitazioni né in relazione alle categorie di emittenti né al settore merceologico di appartenenza degli stessi.
Per la parte azionaria, gli investimenti sono effettuati senza specifiche limitazioni né in relazione al settore merceologico di appartenenza delle società oggetto d’investimento né al livello di capitalizzazione delle stesse.
Per la definizione delle scelte gestionali si tiene conto delle aspettative sui mercati finanziari e si ricorre all’analisi macroeconomica e finanziaria. Per quanto riguarda le componenti monetaria ed obbligazionaria, le scelte di investimento si basano su: l’analisi macroeconomica dei mercati, l’evoluzione del ciclo dei tassi d’interesse e l’analisi rischio/rendimento per le diverse categorie obbligazionarie. Per quanto riguarda la componente azionaria, l’esposizione a tale asset class e la selezione tra aree geografiche / indici nazionali
/ settori, si effettua tramite un approccio cosiddetto top down, ossia le scelte di investimento si basano su: l’analisi macroeconomica, l’analisi dei principali multipli e parametri di mercato dei listini azionari e ulteriori elementi che possano influenzare l’andamento dei mercati azionari.
Gli investimenti in strumenti denominati in valuta diversa dall’Euro sono esposti al rischio di cambio verso l’Euro, ma non è esclusa una diversa gestione della componente valutaria in specifiche situazioni di mercato o in determinati periodi di tempo.
Art. 7 - Valore Unitario della Quota e sua pubblicazione
Il valore unitario delle singole quote del Fondo Interno Assicurativo (il “Valore Unitario della Quota”) viene determinato dalla Compagnia settimanalmente ogni giovedì o, qualora il giovedì coincida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, il primo giorno lavorativo successivo (“Giorno di Valorizzazione”).
Il Valore Unitario della Quota viene determinato dividendo il Valore Complessivo Netto (come di seguito definito) del Fondo Interno Assicurativo per il numero complessivo delle Quote del Fondo Interno Assicurativo, entrambi relativi al Giorno di Valorizzazione di riferimento.
Il Valore Unitario della Quota viene pubblicato entro il terzo giorno lavorativo successivo al Giorno di Valorizzazione sul sito internet della Compagnia all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx.
Alla data di costituzione del Fondo Interno Assicurativo, il Valore Unitario della Quota viene fissato convenzionalmente in un importo pari a Euro 100,00 (cento).
Art. 8 - Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo Il valore complessivo netto del Fondo Interno Assicurativo consiste nel valore delle attività del Fondo Interno Assicurativo al netto delle passività, ivi incluse le spese imputate al Fondo Interno Assicurativo medesimo ed evidenziate nel successivo Art.12 (il “Valore Complessivo Netto”).
Al fine di stabilire il valore delle attività del Fondo Interno Assicurativo si utilizzeranno le quantità e gli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili al Giorno di Valorizzazione, secondo i criteri previsti dalla politica di valutazione degli strumenti finanziari adottata dalla Compagnia.
I criteri adottati dalla Compagnia per la valorizzazione delle attività e delle passività sono i seguenti:
▪ gli OICR sono valutati in base all’ultima valorizzazione disponibile al Giorno di Valorizzazione. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento,
percause non imputabili alla Compagnia, si farà riferimento al valore di presunto realizzo determinato impiegando input che siano osservabili direttamente o indirettamente sui mercati finanziari
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▪ gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all’ultima quotazione
disponibile al Giorno di Valorizzazione. Nel caso in cui non sia disponibile una quotazione, vengono valutati sulla base del valore di presunto realizzo determinato impiegando input che siano osservabili direttamente o indirettamente sui mercati finanziari
▪ gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, la cui quotazione non esprima un prezzo di
negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell’irrilevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente
▪ gli strumenti finanziari non quotati sono valutati sulla base del valore di presunto realizzo determinato
impiegando input che siano osservabili direttamente o indirettamente sui mercati finanziari
▪ gli strumenti finanziari derivati trattati “Over the Counter” (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e
riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una corretta attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l’intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite
▪ il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno Assicurativo
viene determinato sulla base dell’ultimo tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea o, in assenza di quotazione sulla stessa, da altra fonte individuata dalla suddetta politica di valutazione
▪ le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale
▪ le altre attività e le passività sono iscritte al loro valore nominale.
Gli eventuali crediti d’imposta maturati verranno attribuiti al Fondo Interno Assicurativo all’atto della loro esatta quantificazione e, dunque, in seguito alla trasmissione della dichiarazione dei redditi da parte della Compagnia relativa a ciascun periodo d’imposta.
Le eventuali retrocessioni di commissioni o altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio del Fondo Interno, verranno attribuiti al Fondo Interno Assicurativo.
Ai soli fini del calcolo settimanale delle commissioni di gestione indicate all’Art.12 lettera a), il Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo viene computato senza la detrazione dell’importo della commissione di gestione settimanale oggetto di calcolo.
Art. 9 - Attribuzione delle quote
La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni Contratto dividendo i relativi importi conferiti al Fondo Interno Assicurativo per il Valore Unitario della Quota relativo al Giorno di Valorizzazione, in base a quanto definito nello stesso Contratto.
Art. 10 - Documenti obbligatori del Fondo Interno Assicurativo
La Compagnia (i) tiene un libro mastro del Fondo Interno Assicurativo, (ii) redige il prospetto indicante il Valore Unitario delle Quote in cui è suddiviso il Fondo Interno e (iii) redige il rendiconto annuale della gestione per il Fondo Interno Assicurativo nei tempi e con le modalità previste dalla normativa di riferimento applicabile.
Art. 11 - Relazione della società di revisione
Il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno Assicurativo, di cui al precedente Art. 10, è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali, che dovrà esprimere, con un’apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d’investimento stabiliti nel presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno Assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle Quote del Fondo Interno Assicurativo alla fine di ogni esercizio.
Art. 12 - Regime delle spese del Fondo Interno Assicurativo
Le spese a carico del Fondo Interno Assicurativo sono rappresentate da:
a) commissioni di gestione pari all’1,00%, su base annua, del Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo, che verranno trattenute, pro rata, settimanalmente e prelevate trimestralmente. Le commissioni di gestione sono prelevate per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti (asset allocation) e alle spese di amministrazione del Contratto. Tali commissioni verranno quindi applicate, sempre con esclusivo riferimento ai servizi prestati per l’asset allocation e per l’amministrazione del Contratto, anche alla parte del Fondo Interno Assicurativo rappresentata da quote di OICR “collegati”, come definiti all’Art. 5
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b) gli oneri inerenti all’acquisizione e alla dismissione degli attivi del Fondo Interno Assicurativo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza
c) eventuali spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo Interno Assicurativo, sostenute nell’esclusivo interesse degli Aderenti
d) il “contributo di vigilanza” dovuto alla COVIP ai sensi di legge
e) imposte e tasse gravanti sul Fondo Interno Assicurativo previste dalla normativa vigente.
Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del Piano Individuale Pensionistico sono poste a carico della Compagnia.
Sul Fondo Interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione (ed eventuali commissioni di overperformance) applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
Inoltre, la Compagnia non addebiterà alla parte del Fondo Interno Assicurativo rappresentata da OICR “collegati” ulteriori commissioni di gestione rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a).
Non potranno essere inserite altre voci rispetto a quelle sopra indicate. In particolare, non potranno essere fatte gravare sul Fondo Interno Assicurativo le spese dell’affidamento della gestione ad intermediari abilitati.
Art.13 - Modifiche al Regolamento
La Compagnia potrà modificare il presente Regolamento al fine di adeguarlo ad eventuali variazioni intervenute nella normativa primaria e secondaria di tempo in tempo vigente oppure a fronte di mutamenti dei criteri gestionali del Fondo Interno Assicurativo, con esclusione delle modifiche meno favorevoli per gli Aderenti. Qualsiasi modifica apportata al Regolamento sarà comunicata agli Aderenti nei termini previsti dalla normativa applicabile. Tali modifiche saranno, inoltre, trasmesse con tempestività all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).
Art. 14 - Fusione e Liquidazione del Fondo Interno Assicurativo
È facoltà della Compagnia procedere:
▪ alla fusione del Fondo Interno Assicurativo con altri fondi interni assicurativi della Compagnia che abbiano caratteristiche similari
▪ alla liquidazione del Fondo Interno Assicurativo.
La fusione e la liquidazione rappresentano eventi di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l’efficienza dei servizi offerti, ridurre eventuali effetti negativi sugli Aderenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo. Le operazioni connesse alla fusione o liquidazione del Fondo Interno Assicurativo non comportano applicazione di oneri o spese a carico degli Aderenti.
L’operazione di fusione è realizzata a valori di mercato, attribuendo agli Aderenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall’Aderente del fondo incorporato, valorizzate all’ultimo Valore Unitario della Quota rilevato precedentemente alla fusione.
L’eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra i vecchi e i nuovi fondi avvenga senza oneri o spese per gli Aderenti e senza che si verifichino interruzioni nelle attività di gestione del Fondo Interno Assicurativo. Dell’operazione di fusione sarà data comunicazione agli Aderenti, nei termini previsti dalla normativa applicabile.
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La liquidazione del Fondo Interno Assicurativo verrà prontamente comunicata per iscritto agli Aderenti dalla Compagnia nei termini previsti dalla normativa applicabile.
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