DETERMINAZIONE n. 60 del 06 Marzo 2023
Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx-Romagna
per i Servizi Idrici e Rifiuti
DETERMINAZIONE n. 60 del 06 Marzo 2023
Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento, tramite procedura negoziata ex art. 1, co. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 e s.m.i., del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa – XXX XXX0X00X0X
IL DIRIGENTE
Visti:
- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”, che con decorrenza dall’1 gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Xxxxxx- Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del macrorganigramma dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del funzionigramma approvato con determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022;
- la deliberazione n. 89 del 26 settembre 2022, con cui il Consiglio d’Ambito ha nominato il sottoscritto Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx quale Direttore di ATERSIR per 5 (cinque) anni a decorrere dall’1 ottobre 2022, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 23/2011;
- la determinazione n. 340 del 23 dicembre 2022, con la quale il sottoscritto, Direttore dell’Agenzia, ha assunto ad interim l’esercizio delle funzioni di Responsabile dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione dell’Agenzia;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 126 del 16 dicembre 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- la determinazione del Direttore n. 1 del 3 gennaio 2023, “Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie”;
- l’art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- il D.L. 76/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con L. 120/2020 e s.m.i.;
- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018;
premesso che con determinazione n. 220 del 20 dicembre 2019 è stato affidato il servizio di gestione del portafoglio assicurativo di ATERSIR, il cui contratto risulta attualmente in scadenza;
richiamata la propria precedente determinazione n. 316 del 06.12.2022 ad oggetto “Proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 del contratto per il servizio di gestione del portafoglio assicurativo di ATERSIR”;
constatata la necessità di avvalersi di un soggetto qualificato a fornire un servizio specialistico in tema di intermediazione e consulenza assicurativa, in grado di vagliare le necessarie coperture assicurative per garantire all’Agenzia il trasferimento in capo a compagnie assicurative del rischio sopportato e reperire, pertanto, sul mercato i prodotti più rispondenti alle proprie esigenze, nonché per assicurare continuità rispetto alle coperture assicurative già in essere;
ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa per un periodo di durata triennale con opzione di rinnovo di un ulteriore anno;
considerato che:
- l’Agenzia, per tali servizi, ritiene opportuno avvalersi di un soggetto terzo, esperto e qualificato;
- l’importo massimo presunto per tale servizio costituito dalle commissioni che saranno poste a carico e corrisposte dell’aggiudicatario dalle compagnie di assicurazione sulle polizze assicurative che verranno sottoscritte dall’Agenzia, è stimato dallo scrivente RUP in € 10.000,00, oltre ad IVA di legge ed eventuali altri oneri di natura previdenziale a carico del committente, di cui:
o € 6.666,67. per n. 3 (tre) anni;
o € 3.333.33 per n. 1 (uno) anno ulteriore, in caso di attivazione dell’opzione di rinnovo;
la cui determinazione è stata effettuata in relazione alle polizze assicurative sottoscritte dall’Agenzia per l’anno 2022, applicando ad esse la percentuale che spetta all’attuale Broker a titolo di commissioni in esecuzione del contratto che lo stesso ha concluso con l’Agenzia;
- le Convenzioni attive su Consip S.p.A. ed in Intercent ER di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e dell’art.1 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, non presentano oggetti identici o comparabili con quelli della presente procedura;
- nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA di CONSIP
S.p.A. è presente l’iniziativa d’acquisto Servizi, categoria “Servizi di Supporto Specialistico”;
- l’Agenzia intende procedere all’acquisizione del servizio di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata utilizzando lo strumento della richiesta di offerta (RDO) semplice sul Mercato Elettronico (MePA) di Consip S.p.A.;
considerato, altresì, che:
- il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è quello del prezzo più basso, mediante ribasso percentuale offerto sul valore posto a base di gara pari ad € 6.666,67, corrispondente all’importo per il contratto di durata triennale;
- il corrispettivo per lo svolgimento del servizio sarà determinato applicando la medesima percentuale di ribasso offerta sulle percentuali di remunerazione dell’incarico di cui trattasi, come di seguito riportate:
o 5% nel ramo RCA,
o 12% nei rami diversi, per tutta la durata del contratto;
dato atto che:
- l’Agenzia, al fine di garantire la massima partecipazione e concorrenza, ha valutato di procedere, preventivamente allo svolgimento della procedura di RDO su MePA di Consip, ad un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati alla successiva procedura di acquisto del servizio di supporto tecnico per favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti;
- con determinazione n. 312 del 1 dicembre 2022 l’Agenzia, al fine di realizzare la richiamata indagine di mercato, ha approvato l’avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di operatori economici interessati ad una successiva procedura negoziata ex art 1, co 2 lett b) del DL 76/2020 e
s.m.i. servizio di consulenza e intermediazione assicurativa;
- il suddetto avviso è rimasto in pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia dal 1 dicembre 2022 al 15 dicembre 2022;
- entro il termine utile per la presentazione delle manifestazioni di interesse, fissato per giovedì 15 dicembre alle ore 18.00, sono pervenute n. 5 domande di partecipazione alla procedura in argomento;
ritenuto pertanto:
- di procedere con richiesta di offerta mediante lo strumento “RDO semplice” di Consip S.p.A., con invito rivolto agli operatori che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura di cui al presente atto entro i termini e
che abbiano abilitazione attiva alla categoria MePA “Servizi di Supporto Specialistico”, all’interno dell’iniziativa di acquisto “Servizi”, fatti salvi i criteri stabiliti nella manifestazione di interesse citata e i principi ordinamentali;
- che l’esigenza di conferire il maggior grado di competitività alla procedura de qua, di cui alle XX.XX. Anac n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sopra citate, è inteso come assolto dalla pubblicizzazione del predetto Avviso di manifestazione di interesse sul sito web istituzionale dell’Agenzia;
precisato, altresì, che consistendo l’oggetto prevalente dell’appalto nell’esecuzione di servizi di natura intellettuale da svolgersi presso sedi o uffici dell’Aggiudicatario o comunque diverse dalle sedi dell’Agenzia, visto l’art 26 comma 3 bis del D.lgs 81/2008, non si ritiene che debba essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) e pertanto gli oneri della sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso ammontano ad € 0,00;
dato atto che il servizio di consulenza e intermediazione assicurativa di cui trattasi non comporterà per l’Agenzia alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro in quanto tale servizio verrà remunerato, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze;
richiamato l’art. 192 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) che definisce i contenuti della presente determinazione;
ritenuto opportuno che il sottoscritto Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx, Responsabile ad interim dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione, assuma il ruolo di RUP – Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, in luogo del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx il quale era stato nominato RUP con precedente determinazione n. 312 del 1 dicembre 2022 di approvazione dell’Avviso di manifestazione di interesse;
dato atto che il sottoscritto RUP della procedura non si trova in situazione di conflitto d’interesse, ai sensi dell’art. 6bis D.lgs. 241/1990;
acquisito il seguente CIG Codice Identificativo Gara – CIG ZBA3A38C9A;
ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
D E T E R M I N A
1. di attivare, ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 e s.m.i., la procedura negoziata di acquisto tramite RDO sul MEPA di Consip S.p.A. per l’affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante ribasso percentuale offerto sul valore posto a base di gara pari ad € 6.666,67 esclusa IVA, corrispondente all’importo per il contratto di durata triennale, mentre il corrispettivo per lo svolgimento del servizio sarà determinato applicando la medesima percentuale di ribasso offerta, sulle percentuali di remunerazione dell’incarico di cui trattasi, come di seguito riportate:
- 5% nel ramo RCA,
- 12% nei rami diversi, per tutta la durata del contratto;
2. di dare atto che l’importo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., di durata triennale ammonta ad € 10.000,00 esclusa IVA, la cui determinazione è stata effettuata in relazione alle polizze assicurative sottoscritte dall’Agenzia per l’anno 2022, applicando ad esse la percentuale che spetta all’attuale Broker a titolo di commissioni in esecuzione del contratto che lo stesso ha concluso con l’Agenzia;
3. di approvare il disciplinare di gara e capitolato d’appalto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;
4. di riservare a sé, in qualità di Responsabile ad interim dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione, il ruolo di RUP – Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016;
5. di dare atto che il CIG Codice Identificativo Gara è il seguente ZBA3A38C9A;
6. di dare atto altresì che il servizio di consulenza e intermediazione assicurativa (brokeraggio assicurativo) di cui trattasi non comporterà per l’Agenzia alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro in quanto tale servizio verrà remunerato, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze;
7. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.
Il Direttore Responsabile ad interim Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione
Xxxx Xxxxxxxxxx
(documento firmato digitalmente)
DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SERVIZIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA CIG ZBA3A38C9A
Art. 1 – Stazione appaltante
1. Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx Xxxxxxx per i Servizi Idrici e Rifiuti, Xxx Xxxxxxx 0/x 00000 Xxxxxxx (xx seguito ATERSIR o Agenzia).
Art. 2 - Oggetto del servizio
1. Oggetto dell'appalto è il servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa a favore di ATERSIR - Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx Xxxxxxx per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito chiamata anche Agenzia), consistente, principalmente, nel supportare detta Amministrazione nell'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei propri rischi inerenti le persone e le attività di competenza, nonché nell'assistenza in fase di negoziazione, stipulazione, esecuzione e manutenzione dei contratti del portafoglio assicurativo.
Art 3 – Descrizione delle prestazioni oggetto del servizio
Il Broker si impegna a fornire all’Agenzia supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, delle quali l’Ente potrà avvalersi:
A) Analisi delle polizze esistenti
• analisi, identificazione e quantificazione dei rischi attinenti le attività dell’Ente;
• verifica del programma assicurativo in forma completa e confacente alle esigenze dell'Ente, che tenga conto della più recente giurisprudenza e dell’andamento sinistri registrati;
• analisi dell’andamento sinistri e delle opportunità del mercato assicurativo;
• indicazioni relative ai costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive e alla necessità di nuove coperture.
B) Individuazione dei migliori prodotti assicurativi idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi dell’Agenzia, inerenti le persone e le attività di competenza
C) Supporto e assistenza nelle attività di negoziazione e stipula dei contratti assicurativi
D) Assistenza e gestione amministrativa delle polizze
• Gestione tecnica ed amministrativa delle polizze;
• Controllo dell’emissione delle medesime, delle appendici, degli avvisi di scadenza dei premi/ratei da trasmettere almeno entro 45 gg ante scadenza ed
ogni altra attività amministrativo-contabile, anche relativamente a polizze già in corso alla data di inizio della prestazione;
• Segnalazione delle polizze in scadenza secondo tempistiche adeguate alla predisposizione degli atti di affidamento;
• Monitoraggio della sussistenza e del permanere dei requisiti di solvibilità e solidità delle imprese assicuratrici e contestuale aggiornamento delle eventuali criticità rilevate, con indicazione delle misure preventive/cautelative da attivare;
• Verifica, indicazioni e collocamento di polizze temporanee eventualmente rese necessarie;
E) Assistenza tecnica nella valutazione e nella gestione di sinistri
• Esame e pareri rispetto a sinistri di particolare complessità;
• Il Broker garantirà la corretta gestione dell’intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie assicuratrici delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all’Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno;
• In caso di richiesta espressa da parte dell’Ente, verrà predisposta un’analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi del pagamento o del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse ed altri adempimenti analoghi).
Le attività sopra indicate devono essere garantite per tutti i sinistri inclusi quelli accaduti precedentemente all’aggiudicazione di cui alla presente procedura e non ancora definiti.
F) Consulenza
Il Broker si impegna a:
• Fornire un riepilogo con frequenza almeno semestrale relativo alla situazione sinistri contenente l'indicazione di quelli aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, completo di note a commento;
• Rendersi disponibile a incontri periodici per aggiornamenti circa la situazione assicurativa dell’ente e per la valutazione di scenari futuri;
Il broker incaricato dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari al corretto e completo passaggio delle competenze con il broker uscente. Nel passaggio dell’incarico su polizze in corso o in via di stipula trovano applicazione le norme specifiche del settore.
Il Broker dovrà individuare un unico referente diretto per l’esecuzione dell’incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo all’Ente.
Art. 4 - Situazione assicurativa di ATERSIR
1. L’Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx Xxxxxxx per i Servizi Idrici e Rifiuti – ATERSIR - ha attualmente in corso i seguenti contratti assicurativi:
POLIZZE | COMPAGNIA | SCADENZA | PREMIO IMPONIBILE ANNUO |
Infortuni | UNIPOLSAI | 31/12/2024 | € 800,00 |
Kasko | VITTORIA ASSICURAZION I | 31/12/2024 | € 890,00 |
Furto/Incendio/RCT | UNIPOLSAI | 31/12/2024 | € 2.073,18 |
Tutela legale | ITAS XXX.XX | 31/12/2024 | € 10.925,00 |
RC patrimoniale | XL XXXXXX | 31/12/2024 | € 4.390,00 |
RCA auto FA767SZ | ZURICH | 31/12/2023 | € 1.117,00 |
RCA auto ES500SG | ZURICH | 31/12/2023 | € 898,00 |
RCA auto FA766SZ | ZURICH | 31/12/2023 | € 1.279,00 |
RCA auto ES496SG | ZURICH | 31/12/2023 | € 910,00 |
Art. 5 – Durata
1. Il contratto avrà una durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data della stipula del contratto, con opzione di rinnovo per ulteriore 1 anno.
Art. 6 – Valore dell’appalto e remunerazione del servizio
1. Il valore complessivo stimato dell’appalto comprensivo dell’opzione di rinnovo annuale, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è pari ad € 10.000,00 (diecimila/00), di cui:
- € 6.666,67 per n. 3 anni;
- € 3.333,33 per n. 1 anno ulteriore, in caso di attivazione dell’opzione di rinnovo.
2. La determinazione dell’importo di cui sopra è stata effettuata in relazione alle polizze assicurative sottoscritte dall’Agenzia per l’anno 2022, applicando ad esse la percentuale che spetta all’attuale Broker a titolo di commissioni, in esecuzione del contratto che lo stesso ha concluso con l’Agenzia.
3. Il servizio di consulenza e intermediazione assicurativa è remunerato da commissioni costituite da percentuali del premio assicurativo delle Polizze assicurative sottoscritte dalla Agenzia. L’importo delle commissioni che saranno corrisposte all’aggiudicatario sarà determinato in base all’offerta economica presentata in sede di gara dallo stesso aggiudicatario.
4. Il servizio di consulenza e intermediazione assicurativa non comporta per l’Agenzia alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro. Tale servizio sarà remunerato, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze. Tali commissioni si intendono applicate sui premi al netto delle imposte.
5. Ai sensi dell’art 118 del D.Lgs. 209/2005 e dell’art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e s.m.i., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. Il pagamento di questi ultimi potrà, pertanto, essere effettuato da ATERSIR alle Compagnie assicurative tramite il Broker designato.
6. Il Broker, contestualmente al versamento dei premi alle società di assicurazione trasmetterà, previo controllo, alla stazione appaltante le polizze e/o appendici e/o ricevute di pagamento emesse dalle società di assicurazione, debitamente quietanziate.
7. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie di assicurazione entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall’eventuale sospensione delle garanzie assicurative.
Art. 7- Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico dell’Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell’appalto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Non competerà all’aggiudicatario alcun corrispettivo per l'analisi di nuovi rischi o per l'elaborazione di ulteriori proposte di garanzia assicurativa.
3. Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l’Agenzia ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione.
4. A tale scopo l’impresa aggiudicataria dovrà rilasciare apposita dichiarazione in merito alla correttezza nei rapporti con le Compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi dell’amministrazione appaltante, dalla quale risulti che l’attività di intermediazione e consulenza assicurativa verrà realizzata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità, con l’obiettivo di garantire all’amministrazione appaltante i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati.
5. Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati di polizza e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.
6. Il corrispettivo è riferito al servizio prestato a perfetta regola d’arte, nel pieno rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
Art. 8 – Procedura di aggiudicazione e determinazione del corrispettivo
1. Il servizio di cui al presente Capitolato verrà aggiudicato tramite procedura negoziata, ai sensi del art. 1 c. 2 lett. b del DL 76/2020 e s.m.i., attraverso lo strumento del RDO su MePa.
2. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso mediante ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara pari a € 6.666,67, così come indicato all’art. 6.
3. Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio sarà determinato applicando la medesima percentuale di ribasso di cui al precedente punto alle percentuali di remunerazione dell’incarico di cui trattasi, come di seguito riportate:
- 5% nel ramo RCA;
- 12% nei rami diversi;
per tutta la durata del contratto.
Art. 9 – Requisiti di partecipazione
1. Gli operatori economici interessati ad essere invitati al successivo confronto concorrenziale, da svolgersi sul mercato elettronico MePa di Consip, dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito esplicitati:
a. inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, Codice dei Contratti pubblici;
b. inesistenza di ulteriori impedimenti alla procedura né ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
c. iscrizione, per le imprese, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con attività esercitata pertinente all’oggetto della gara. In caso di raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento;
d. abilitazione al MePa di Consip S.p.A. nell’iniziativa “Servizi - Servizi di supporto specialistico”,
e. essere iscritti nel registro degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005;
f. avere svolto nel triennio precedente (2020-2022) almeno un servizio di brokeraggio assicurativo a favore di una Pubblica Amministrazione;
2. In sede di presentazione dell’offerta i concorrenti ai fini della produzione delle suindicate dichiarazioni possono compilare la modulistica allegata alla presente.
Art 10 – Modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma MePa di Consip
S.p.A. nei tempi ivi indicati. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
L’operatore deve presentare la seguente documentazione in formato elettronico, caricando i documenti firmati digitalmente sulla piattaforma MePA di Consip:
1. eventuale documentazione attestante il potere di firma di colui che sottoscrive i documenti, qualora sia persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante;
2. la dichiarazione di possesso dei requisiti generali per l’ammissione alla gara, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e compilata secondo il fac-simile (Allegato A) debitamente sottoscritto digitalmente. In caso di raggruppamento temporaneo l’Allegato A deve essere prodotto da ciascun componente il raggruppamento;
3. la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 3 della legge 136 del 13.08.2010, modificato dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 217 del 17.12.2010 - tracciabilità flussi finanziari (Allegato B);
4. in caso di avvalimento il concorrente allega alla documentazione amministrativa il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
5. in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi sono obbligatori inoltre i seguenti atti:
5.1 In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio stabile già costituiti:
• mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo del consorzio stabile;
• dichiarazione indicante la specificazione delle parti per le quali il singolo concorrente si avvarrà del supporto operativo dei singoli soggetti riuniti (in caso di R.T.I.) oppure dei singoli membri indicati, in caso di consorzi stabili;
• dichiarazione indicante le quote di qualificazione dei componenti R.T.I.;
• dichiarazione indicante le quote di partecipazione al R.T.I. e le quote di esecuzione.
5.2 In caso di raggruppamento temporaneo costituendo:
• dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti R.T.I. con la quale viene indicato a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e con la quale viene assunto l'impegno che, in caso di aggiudicazione, lo stesso concorrente stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
• dichiarazione indicante la specificazione delle parti del servizio per le quali il singolo concorrente (mandatario) si avvarrà del supporto operativo dei singoli soggetti riuniti;
• dichiarazione indicante le quote di qualificazione dei componenti l’R.T.I.;
• dichiarazione indicante le quote di partecipazione all'R.T.I. e le quote di esecuzione del servizio.
6. l’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse affidatario, a pena di esclusione ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.lgs 50/2016. Ai sensi del art. 93, c. 8 del Dlgs 50/2016, tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Gli allegati A) e B) sopra citati a corredo della documentazione amministrativa saranno redatti a cura del RUP e messi a disposizione degli offerenti sulla piattaforma MePa di Consip nell’ambito della RDO.
In riferimento alle irregolarità essenziali relative ai punti precedenti trova applicazione quanto disposto dal successivo art. 11.
OFFERTA ECONOMICA:
L’offerta economica deve essere redatta sul documento predisposto dal sistema MePa di Consip SpA.
L’offerta economica dovrà consistere in un ribasso percentuale sull’importo a base di gara.
Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio sarà determinato applicando la medesima percentuale di ribasso di cui al precedente punto alle percentuali di remunerazione dell’incarico di cui all’art. 8.
L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta con la documentazione amministrativa. In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti l’offerta economica deve essere firmata da tutti i componenti il raggruppamento. La mancata sottoscrizione
dell’offerta economica nei modi sopra indicati determinerà esclusione dalla procedura senza possibilità di attivare il soccorso istruttorio.
Art 11 - Soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 d. lgs. 50/2016
Ai sensi dell'art. 83, comma 9 D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo articolo. In particolare, l’Amministrazione in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi dell’Allegato A e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge o al presente capitolato, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, provvederà a chiedere l’integrazione o regolarizzazione nelle modalità previste dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016, indicando il contenuto ed i soggetti che vi devono provvedere.
In tal caso il concorrente dovrà rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, con le modalità ed i contenuti indicati dall'Amministrazione, entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, indicato dall'Amministrazione, decorrente dall’invio della richiesta di regolarizzazione.
Nel caso in cui il concorrente non regolarizzi nel termine di cui sopra lo stesso è escluso dalla gara.
Art. 12 - DUVRI
1. Oggetto dell’appalto è l’esecuzione di servizi di natura intellettuale. Ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs 81/2008, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).
2. Per il presente appalto non sono pertanto individuati costi per la sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso.
Art. 13 – Subappalto
Si applica quanto disposto dall’art. 105 del Xx.xx 50/2016 s.m.i. in tema di subappalto.
Art. 14 – Garanzia definitiva
Non è richiesta la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 1 comma 4 del DL 76/2020 e s.m.i.
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse affidatario. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie.
Le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La garanzia definitiva deve essere vincolata per tutta la durata del contratto, si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Aggiudicatario.
In particolare, la garanzia definitiva rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ATERSIR, fermo restando quanto previsto nell’articolo “Penali” del capitolato di gara, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ATERSIR verso l’Aggiudicatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
La garanzia può essere progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito.
Qualora l’ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario deve provvedere al reintegro
entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ATERSIR.
Art 15 - Affidamento del servizio
La stipula del contratto è subordinata:
− alla presentazione della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016 entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione della proposta di aggiudicazione del servizio da parte del RUP;
− all’assolvimento da parte dell’operatore dell’obbligo di imposta di bollo.
Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per i depositi cauzionali. L’Agenzia procederà a verificare d’ufficio, ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario in sede di presentazione dell’offerta.
Qualora l’Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, l’Agenzia si riserva di aggiudicare la gara al secondo concorrente classificato.
Art. 16 – Verifiche e controlli sull'esecuzione
ATERSIR si riserva la facoltà per tutta la durata del servizio di sottoporre le modalità di esecuzione a controlli per verificarne la qualità.
Nel caso in cui insorgano contestazioni sul servizio il RUP formula la contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste all'art. 18 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.
Art. 17 – Fatturazione
L’operatore economico si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti, dietro rendicontazione delle attività svolte e a seguito di presentazione di regolare fattura, con le seguenti modalità e tempistiche:
La fattura in formato elettronico dovrà essere intestata ad ATERSIR e inviata attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Codice Univoco Ufficio è il seguente: UFAEH8.
Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
Art. 18 - Penali
L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede.
In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità del servizio, il RUP può procedere all'applicazione di penali. In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.
L’operatore economico, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge, il regolamento relativo al servizio stesso, e le disposizioni dei documenti di gara.
Ove l’operatore economico non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni dei documenti di gara, è tenuto al pagamento di una penale che varia secondo la gravità dell'infrazione - determinata ad insindacabile giudizio dell’amministrazione - da un minimo dello 0,3 ‰ all’1 ‰ del totale dell’importo contrattuale.
L’ammontare delle penali applicate sarà portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all’appaltatore sulle fatture ancora da pagare. Al verificarsi dell'inadempimento il RUP invierà tempestivamente comunicazione all'appaltatore con richiesta di conformarsi alle prescrizioni contrattuali e di addurre le proprie giustificazioni entro il termine assegnato (in relazione anche all'urgenza dell'adempimento). Qualora l'appaltatore non adduca accettabili giustificazioni, la stazione appaltante applicherà la penale.
L’appaltatore è tenuto a comunicare puntualmente e tempestivamente ogni ritardo, motivando le cause anche indipendenti dalla propria volontà, ai fini della valutazione dell’applicazione delle penali.
Art. 19 - Modifiche contrattuali
Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e dal DM 7 marzo 2018, n. 49.
In particolare, ai sensi dell’art. 106, co. 12 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di prorogare l’affidamento ai sensi dell’art.106 c. 11 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Art. 20 – Risoluzione
Oltre a quanto previsto in generale dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:
• modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;
• l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1;
• grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
• provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
• grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
• grave danno all'immagine dell’Agenzia;
• ogni altra ipotesi espressamente prevista nel presente documento.
Integra grave inadempimento di cui al punto 5 del presente articolo, l’applicazione di penali di cui all’art. 26 del presente Capitolato che, sommate, superino il 10% dell’importo totale del contratto.
Nel caso di cui al punto 5, il RUP formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, x xxxxxxx il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell’appaltatore, per qualsiasi motivo, l’Amministrazione, oltre a procedere all’immediata escussione della cauzione prestata dall’appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante esercita tale facoltà per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
Art. 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’Aggiudicatario stesso quanto di ATERSIR e/o di terzi, in virtù dell’Appalto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
L’Aggiudicatario, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ATERSIR e dei terzi, per l’intera durata del presente servizio, di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali, come previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS)
n. 5 del 16 ottobre 2006 e dagli artt. 110 e 112 del d.lgs. n. 209/2005, con un massimale per sinistro non inferiore ad € 2.500.000,00
Art. 22 - Codice di comportamento
1. Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, le pubbliche amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel suddetto codice ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell’amministrazione.
2. Pertanto l’Aggiudicatario è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di ATERSIR / sezione amministrazione trasparente
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 ATERSIR si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.
Art. 23 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale di cui al presente servizio, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del servizio medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e che i dati personali comunicati sono necessari e utilizzati esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati solo per tale scopo e per il tempo strettamente necessario.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e xx.xx. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, xxxxx restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento (UE) n. 679/2016.
Art. 24 - Riservatezza
1. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso, e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Appalto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio appaltato.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’operatore economico adotterà e manterrà un programma sulla sicurezza delle informazioni che includa misure di sicurezza amministrative, tecniche e fisiche progettate per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei Dati Personali
5. L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Xxxxxxx, fermo restando che l’Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L’Aggiudicatario può citare i termini essenziali del presente Appalto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell’Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Art. 25 – Responsabile del procedimento
1. Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016, è l’xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx, Dirigente ad interim dell’Area Amministrazione e Supporto alla regolazione.
2. Informazioni relative alla presente procedura di gara possono essere richieste a: Xxxx Xxxxx xxxx.xxxxx@xxxxxxx.xx, 051 6373452
Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx 051 6373416
Art. 26 - Foro competente
1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto di cui al presente appalto, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra l’Aggiudicatario e l’Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione del contratto, l’Aggiudicatario sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".
Art. 27 - Disposizioni finali
Al contratto, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato d'appalto si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.