CLIENTE indica l'impresa cliente della Società di factoring, cioè la controparte del Contratto di
CONTRATTO DI CONFERMA
DEFINZIONI
SOCIETA’ DI FACTORING indica UBI Factor S.p.A., società con socio unico UBI Banca S.p.A., con sede in Xxxxxx,
Xxx Xxxxxxxx Xxxxx x. 0, codice fiscale 06195820151;
CLIENTE indica l'impresa cliente della Società di factoring, cioè la controparte del Contratto di
Conferma;
PARTI indica congiuntamente la SOCIETA’ DI FACTORING ed il CLIENTE
CONTRATTO DI CONFERMA indica il presente Accordo stipulato tra SOCIETA’ DI FACTORING e CLIENTE,
comprensivo dei relativi allegati e di eventuali sue appendici
CONFIRMING indica il presente CONTRATTO DI CONFERMA, comprensivo dei relativi allegati e di
eventuali sue appendici.
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
L’oggetto del presente contratto è costituito dalla gestione, amministrazione e il pagamento da parte della SOCIETA’ DI FACTORING dei crediti che vantano legittimamente Società fornitrici di beni e/o servizi (successivamente FORNITORI) nei confronti del CLIENTE, dalla propria attività di impresa, anteriori o posteriori alla firma del presente contratto. Le fatture o documenti rappresentativi del credito dovranno essere stati accettati previamente dal CLIENTE e non essere ancora scaduti.
2. LIMITE DEL RISCHIO (PLAFOND)
La SOCIETA’ DI FACTORING pagherà ai FORNITORI le fatture accettate dal CLIENTE, previamente confermate da quest’ultimo, ovvero acquisterà dai FORNITORI i crediti che questi vantano legittimamente nei confronti del CLIENTE, per fatture emesse, fino a un limite massimo globale (Plafond) comunicato dalla SOCIETA’ DI FACTORING al CLIENTE con specifica comunicazione, revocabile dalla SOCIETA’ DI FACTORING a suo insindacabile giudizio ed in ogni tempo. Questo limite avrà carattere rotativo nel senso che opererà come una linea di credito, con l’apertura di un «conto speciale», sul quale verranno registrate tutte le movimentazioni riguardanti sia gli addebiti derivanti dal pagamento delle fatture ai FORNITORI che gli accrediti derivanti dal pagamento, da parte del CLIENTE, delle fatture accettate dallo stesso.
Il saldo derivante dalla movimentazione contabile generata dagli addebiti e dagli accrediti così come specificato nel capoverso che precede, non potrà mai eccedere il limite di rischio massimo (plafond) assunto dalla SOCIETA’ DI FACTORING, come sopra indicato.
3. OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ DI FACTORING
Sono posti a carico della SOCIETA’ DI FACTORING - una volta ricevuta dal CLIENTE la lista delle fatture emesse dai suoi FORNITORI e accettate dal CLIENTE medesimo - nel rispetto del limite rotativo stabilito nel precedente punto 2 del presente CONTRATTO DI CONFERMA, i seguenti obblighi:
(a) La contabilizzazione ed il controllo dei crediti vantati dai FORNITORI nei confronti del CLIENTE, rientranti nell’ambito di applicazione del presente CONTRATTO DI CONFERMA;
(b) L’assunzione del rischio di insolvenza del CLIENTE;
(c) Il pagamento ai FORNITORI dei crediti da questi ultimi vantati legittimamente nei confronti del CLIENTE e che siano inclusi nelle liste che il CLIENTE invia alla SOCIETA’ DI FACTORING . Questo obbligo di pagamento opera nel momento in cui viene confermato dal CLIENTE l’ordine di pagamento ai FORNITORI, per iscritto e irrevocabilmente, dandosi per certa l’esistenza, la liquidità e l’esigibilità dei crediti segnalati, così che la SOCIETA’ DI FACTORING possa addebitare l’importo pagato ai FORNITORI nel conto speciale intestato al CLIENTE e, comunque, entro il plafond massimo concesso, di cui al punto 2. del presente CONTRATTO DI CONFERMA;
Timbro e Firma del Cliente Timbro e Firma della Società di factoring
(d) L’informazione al CLIENTE, con la periodicità prevista nel presente CONTRATTO DI CONFERMA, delle partite debitorie a suo carico, acquistate dai FORNITORI da parte della SOCIETA’ DI FACTORING, ove ricorresse la fattispecie della cessione.
4. OBBLIGHI DEL CLIENTE
Il CLIENTE si impegna in virtù del presente CONTRATTO DI CONFERMA a:
(a) Comunicare alla SOCIETA’ DI FACTORING, nel limite rotativo indicato nel precedente punto 2 (plafond), le fatture a suo carico emesse dai FORNITORI e confermate dal CLIENTE e i documenti probatori del credito accettato, con indicazione delle date per il loro pagamento;
(b) Non concordare con i FORNITORI sconti, abbuoni, deduzioni di ogni natura né variazioni delle date di pagamento delle fatture emesse dai FORNITORI per tutti i crediti che siano già stati accettati e confermati alla SOCIETA’ DI FACTORING;
(c) Garantire sotto la sua responsabilità, la vigenza, validità e legittimità dei crediti rappresentati dalle fatture emesse dai Fornitori e accettate dal CLIENTE, dichiarando che su di essi non esiste impedimento o gravame alcuno, né incidenza che renda impossibile la prestazione dei servizi oggetto del presente CONTRATTO DI CONFERMA;
(d) Trasmettere alla SOCIETA’ DI FACTORING la lista dei crediti vantati dai FORNITORI nei suoi confronti, riconosciuti dal CLIENTE stesso, in modo che la SOCIETA’ DI FACTORING possa realizzare i servizi previsti nel CONTRATTO DI CONFERMA;
(e) Prestare alla SOCIETA’ DI FACTORING l’assistenza necessaria perché quest’ultima possa adempiere a quanto previsto nel presente CONTRATTO DI CONFERMA, consegnandole, a semplice richiesta della SOCIETA’ DI FACTORING, i documenti – ivi compresi quelli di natura fiscale - in proprio possesso, che la SOCIETA’ DI FACTORING ritenesse utile acquisire;
(f) Pagare alla SOCIETA’ DI FACTORING, alle singole scadenze riportate sulle fatture rappresentative del credito ceduto ovvero alle scadenze eventualmente con la SOCIETA’ DI FACTORING medesima negoziate, l’importo dei crediti già corrisposto dalla SOCIETA’ DI FACTORING ai FORNITORI su ordine e conto del CLIENTE, utilizzando i testi di cui all’ALLEGATO 1 del presente CONTRATTO DI CONFERMA.
5. COMUNICAZIONI DEL CLIENTE DEI SUOI OBBLIGHI DI PAGAMENTO
Il CLIENTE invierà, mediante comunicazione scritta alla SOCIETA’ DI FACTORING, la lista delle fatture emesse a Suo carico da parte dei FORNITORI, per le quali ha rilasciato l’accettazione, con le condizioni di pagamento ivi previste, il cui fac-simile viene riprodotto nell’ALLEGATO 2 del presente CONTRATTO DI CONFERMA.
Il CLIENTE, qualora volesse richiedere una dilazione delle scadenze delle fatture comunicate alla SOCIETA’ DI FACTORING e in relazione alle quali ha rilasciato la sua accettazione, dovrà indicare la data o le date dei suoi pagamenti dilazionati e le condizioni economiche riferite alla dilazione medesima. Questa comunicazione verrà realizzata, in conformità con quanto previsto nel presente CONTRATTO DI CONFERMA, mediante comunicazione scritta secondo il fac-simile di cui all’ALLEGATO 1 del presente CONTRATTO DI CONFERMA.
Le suddette comunicazioni saranno da considerarsi irrevocabili e non potranno essere annullate, modificate o sostitute in alcun modo dal CLIENTE.
Il CLIENTE, se richiesto dalla SOCIETA’ DI FACTORING, invierà a quest’ultima un file informatico in formato elettronico leggibile, nel quale verranno riportati i dati dei FORNITORI (denominazione completa, domicilio sociale e codice di identificazione fiscale), oltre che il riferimento alle fatture, la loro numerazione, la loro data, la loro scadenza, gli importi di ciascuna fattura.
6. COMUNICAZIONE DELLA SOCIETA’ DI FACTORING AI FORNITORI
Ricevuta dal CLIENTE la lista dei crediti vantati dai FORNITORI nei confronti del CLIENTE medesimo, la SOCIETA’ DI FACTORING comunicherà ai FORNITORI, in modo specifico, per iscritto, le fatture che sono state da questi ultimi emesse e
Timbro e Firma del Cliente Timbro e Firma della Società di factoring
che sono state accettate dal CLIENTE, confermandone il pagamento alla data di scadenza e offrendo loro la possibilità di cedere in forma irrevocabile e in modalità pro soluto, tali crediti.
Il modello di notifica, che verrà inviato secondo quanto accordato nel presente CONTRATTO DI CONFERMA, sarà del tipo di cui al fac-simile accluso allo stesso quale ALLEGATO 3.
Una volta ricevuta la lista delle fatture, anche su file elettronico inviato dal CLIENTE, così come sopra indicato, il CLIENTE non potrà apportare alcuna modificazione, annullare o sostituire le fatture ed i documenti inclusi nella comunicazione e nei files citati.
7. COMUNICAZIONI DELLA SOCIETA’ DI FACTORING AL CLIENTE CON INDICAZIONE DELLE FATTURE E DEI DOCUMENTI AMMESSI
La SOCIETA’ DI FACTORING, ricevuta la lista delle fatture, procederà a comunicare per iscritto al CLIENTE, anche in via telematica, le fatture ed i documenti entrati nella posizione debitoria complessiva, in ragione della propria comunicazione di conferma ai FORNITORI del CLIENTE medesimo. La comunicazione sarà effettuata secondo il fac-simile di cui all’ALLEGATO 4 del presente CONTRATTO DI CONFERMA.
8. COMUNICAZIONI DEI FORNITORI ALLA SOCIETA’ DI FACTORING IN RELAZIONE ALLA ESECUZIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI
I FORNITORI potranno comunicare alla SOCIETA’ DI FACTORING - mediante raccomandata o fax o a mezzo di comunicazione per posta elettronica - utilizzando il fac-simile di cui all’ALLEGATO 5 del presente CONTRATTO DI CONFERMA, la volontà di procedere alla cessione dei crediti rappresentati dalle fatture confermate da parte della SOCIETA’ DI FACTORING ed accettate preventivamente dal CLIENTE.
Il CLIENTE riconosce fin da ora la piena validità di tali cessioni, rimanendo obbligato di conseguenza con la SOCIETA’ DI FACTORING al pagamento dei crediti ceduti, non essendo liberatorio per il CLIENTE alcun pagamento realizzato a terzi – ivi compreso i FORNITORI – relativamente a tali crediti. Pertanto, se risultassero sequestrati da terzi i crediti che potessero rivendicare i FORNITORI nei confronti del CLIENTE, quest’ultimo è obbligato a pagare in favore della SOCIETA’ DI FACTORING l’importo dei crediti ceduti alla SOCIETA’ DI FACTORING stesso, nonché a comunicare al sequestrante o pignorante l’inesistenza di questi crediti a favore dei FORNITORI sequestrati o pignorati giacché la loro piena titolarità è stata trasferita in capo alla SOCIETA’ DI FACTORING.
9. COMUNICAZIONI DELLA SOCIETA’ DI FACTORING AL CLIENTE CON INDICAZIONE DELL’ACQUISTO DI CREDITI
La SOCIETA’ DI FACTORING notificherà al CLIENTE i crediti che abbia acquistato dai FORNITORI.
Il CLIENTE riconosce sin da ora espressamente che tale comunicazione lo obbliga a pagare alla SOCIETA’ DI FACTORING, alla sua scadenza, o alla scadenza che verrà eventualmente negoziata con la SOCIETA’ DI FACTORING medesima, l’importo dei citati crediti, senza la necessità di nessuna altra notifica. Detta comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il fac-simile di cui all’ALLEGATO 6 del presente CONTRATTO DI CONFERMA, mediante raccomandata o fax o a mezzo di posta elettronica.
Al verificarsi della fattispecie prevista nel presente punto, si considererà pagamento legittimo unicamente quello effettuato dal CLIENTE, ovvero da terzi per conto dello stesso, alla SOCIETA’ DI FACTORING.
10. PAGAMENTO DEI CREDITI
Il pagamento da parte del CLIENTE dei crediti, tanto quelli non ceduti e pagati dalla SOCIETA’ DI FACTORING ai FORNITORI giusto ordine e conto del CLIENTE tanto quelli ceduti, sarà effettuato alla scadenza degli stessi, mediante accredito del conto speciale intrattenuto dal CLIENTE presso la SOCIETA’ DI FACTORING, di cui al punto 2 del presente CONTRATTO DI CONFERMA.
Timbro e Firma del Cliente Timbro e Firma della Società di factoring
Il CLIENTE si impegna ad avere saldo sufficiente in questo conto alla data in cui la SOCIETA’ DI FACTORING debba effettuare i pagamenti stabiliti nel presente CONTRATTO DI CONFERMA, per coprire l’importo totale di tali pagamenti.
Nel caso in cui la SOCIETA’ DI FACTORING accordasse al CLIENTE dilazione del pagamento, quest’ultimo procederà all’accredito alle nuove scadenze concordate, unitamente agli accessori pattuiti per la dilazione concessa.
11. COMMISSIONE ED INTERESSI
Qualora, in virtù del pagamento operato dalla SOCIETA’ DI FACTORING a favore del FORNITORE, giusto ordine conto del CLIENTE, la SOCIETA’ DI FACTORING concedesse al CLIENTE dilazioni di pagamento, aderendo alla richiesta di quest’ultimo effettuata mediante inoltro alla SOCIETA’ DI FACTORING della comunicazione prevista nell’Allegato 1 del presente CONTRATTO DI CONFERMA, il CLIENTE sarà tenuto a corrispondere alla SOCIETA’ DI FACTORING la Commissione giornaliera e gli Interessi di dilazione, tempo per tempo convenuti, con decorrenza dalla data di scadenza naturale (non dilazionata) dei crediti, sino al saldo effettivo, fermo restando quanto di seguito riportato, secondo le modalità ed i termini previsti nell’Allegato 1 del presente CONTRATTO DI CONFERMA.
A fronte della dilazione concessa, il CLIENTE riconosce sin d’ora alla SOCIETA’ DI FACTORING interessi di dilazione nella misura convenuta, con capitalizzazione trimestrale posticipata anche in ragione di frazione di mese, che verranno calcolati dalla data di scadenza originaria delle fatture cedute sino alla data convenzionalmente con la SOCIETA’ DI FACTORING definita. Per quanto precede, la SOCIETA’ DI FACTORING è fin da ora autorizzata ad emettere fattura per interessi nei confronti del CLIENTE, che dovrà essere onorata da quest’ultimo a mezzo bonifico SEPA Credit Transfer (SCT) in favore della SOCIETA’ DI FACTORING alle coordinate da quest’ultima comunicate, con valuta fissa entro e non oltre 15 giorni dalla data di emissione delle singole fatture.
In caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE in favore della SOCIETA’ DI FACTORING di importi di crediti previsti in dilazione entro 15 giorni dalla data di scadenza (dilazionata) dei crediti stessi, sin d’ora il CLIENTE prende atto e autorizza espressamente la SOCIETA’ DI FACTORING ad addebitare gli interessi maggiorati di ulteriori punti percentuali - da concordare con la SOCIETA’ DI FACTORING - rispetto alla misura originariamente prevista per la dilazione accordata, con decorrenza dalla data di scadenza dilazionata del credito. Tale maggiorazione verrà applicata sulla quota di credito risultante scaduta da oltre 15 giorni rispetto alla scadenza originaria della dilazione.
Rimane in ogni caso salva la facoltà della SOCIETA’ DI FACTORING di risolvere l’originaria dilazione accordata.
Qualora la SOCIETA’ DI FACTORING eserciti tale ultima facoltà, rimane sin d’ora inteso che, dalla data della comunicazione di risoluzione, il CLIENTE verrà automaticamente considerato moroso e conseguentemente la SOCIETA’ DI FACTORING applicherà interessi di mora nei confronti dello stesso, sino alla data dell’effettivo saldo, nella misura di cui all’art. 5 del D.Lgs. 231/02 sull’intero importo del credito a quella data in essere.
12. DURATA DEL CONTRATTO
Il presente CONTRATTO DI CONFERMA ha durata indeterminata. E’ facoltà sia del CLIENTE che della SOCIETA’ DI FACTORING, purché adempienti, recedere dal medesimo, senza preavviso ma con obbligo di motivazione, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata ovvero tramite telefax, con possibilità di anticipare tale comunicazione con messaggio di posta elettronica con allegato in formato “pdf” agli indirizzi di posta elettronica noti al CLIENTE e alla SOCIETA’ DI FACTORING. In quest’ultima eventualità, l’efficacia del recesso decorre dalla data di trasmissione della comunicazione anticipata a mezzo posta elettronica. La comunicazione di recesso potrà essere indirizzata sia alla sede, tanto legale che amministrativa, del CLIENTE e della SOCIETA’ DI FACTORING, nonché al domicilio/residenza dei rispettivi legali rappresentanti, così come riportati in visure/certificati CCIAA.
Il recesso dal presente CONTRATTO DI CONFERMA non pregiudica gli effetti dal medesimo prodotti alla data di recesso. Una volta che si siano esaurite le obbligazioni nascenti da tali effetti, il CONTRATTO DI CONFERMA sarà da intendersi chiuso nei successivi 15 (quindici) giorni.
Timbro e Firma del Cliente Timbro e Firma della Società di factoring
13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente CONTRATTO DI CONFERMA potrà essere risolto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, al verificarsi di una tra le seguenti cause:
a) inosservanza delle PARTI degli obblighi posti a loro carico dal presente CONTRATTO DI CONFERMA;
b) ingresso di una delle PARTI in liquidazione ovvero in una procedura concorsuale.
E’ fatto salvo l’esercizio del diritto di risoluzione del presente CONTRATTO DI CONFERMA da parte della SOCIETA’ DI FACTORING o da parte del CLIENTE, al verificarsi delle cause previste dall’art. 1453 codice civile.
In presenza di risoluzione per inadempimento esercitata dalla SOCIETA’ DI FACTORING nei confronti del CLIENTE, quest’ultimo è tenuto a corrispondere alla SOCIETA’ DI FACTORING, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione da quest’ultimo inviata, anche tramite comunicazione telefax, tutti gli importi risultanti a debito del CLIENTE all’atto dello scioglimento del rapporto, oltre ai successivi interessi e accessori.
14. PRIVACY - TUTELA DEI DATI
Il CLIENTE prende atto che i suoi dati identificativi siano inseriti negli archivi della SOCIETA’ DI FACTORING unitamente agli altri dati ed informazioni acquisiti dalla SOCIETA’ DI FACTORING allo scopo di operare le proprie valutazioni di merito creditizio, nonché per altre finalità economiche, connesse o strumentali all’attività della SOCIETA’ DI FACTORING. I dati e le informazioni elaborate su questa base potranno essere oggetto di comunicazione a terzi e a Enti istituzionali per obblighi legati alla Vigilanza o a normative di settore, nel quadro delle medesime finalità per le quali sono stati acquisiti. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30-06-2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. Il CLIENTE ha comunque il diritto di ottenere conferma dell’esistenza di dati personali, nonché della logica e delle finalità dei trattamenti cui gli stessi sono sottoposti, nonché l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati. Il CLIENTE può altresì opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano ed ottenere la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione della legge. La SOCIETA’ DI FACTORING si impegna comunque ad un uso riservato dei dati relativi al CLIENTE.
15. MODALITA’ DI CONCLUSIONE E SPESE DEL CONTRATTO
Il presente contratto si perfeziona mediante scambio di corrispondenza commerciale e pertanto le PARTI, ciascuna per il proprio ambito di competenza, si scambiano un esemplare completo del contratto, comprensivo di allegati al medesimo e delle sue eventuali appendici, nonché del Documento di Sintesi (frontespizio del contratto), debitamente sottoscritti.
Sono poste a carico del CLIENTE:
a) Le spese per l’eventuale registrazione del presente CONTRATTO DI CONFERMA e dei relativi atti e gli oneri fiscali o di altra natura connessi allo stesso e alle relative cessioni;
b) Le spese di qualunque natura originate dalla costituzione, osservanza o estinzione del presente CONTRATTO DI CONFERMA o derivanti dalle comunicazioni che si stabiliscano in esso;
c) Le spese giudiziarie e extra-giudiziarie maturate come conseguenza dell’interpretazione o dell’esecuzione del presente CONTRATTO DI CONFERMA.
16. DOMICILIO PER COMUNICAZIONI
Per tutte le comunicazioni le PARTI designano come domicilio, i domicili indicati nel presente CONTRATTO DI CONFERMA.
Le variazioni di domicilio avranno effetto unicamente a partire del momento in cui vengano ricevute dalla parte destinataria.
17. NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA DEL RAPPORTO
Il ClIENTE dà atto di essere stato esaurientemente informato dalla SOCIETA’ DI FACTORING, nella fase antecedente la stipula del presente contratto, delle caratteristiche e dei costi del servizio complessivamente offerto dalla SOCIETA’ DI FACTORING, dando altresì atto di aver ricevuto idonea documentazione al riguardo, nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni tempo per tempo vigente in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Timbro e Firma del Cliente Timbro e Firma della Società di factoring
La SOCIETA’ DI FACTORING potrà variare unilateralmente in senso sfavorevole al CLIENTE la misura dei compensi pattuiti, dandone comunicazione scritta al CLIENTE, anche a mezzo telefax o allegato di posta elettronica in formato “pdf”. La proposta di modifica unilaterale delle citate condizioni dovrà pervenire al CLIENTE con un preavviso di almeno 2 mesi e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta potrà essere respinta dal CLIENTE entro la data di decorrenza della modifica unilaterale proposta, recedendo dal contratto con applicazione delle condizioni economiche in essere alla data antecedente l’invio della proposta di modifica formulata dalla SOCIETA’ DI FACTORING.
Qualora il CLIENTE si avvalga della facoltà di recedere dal CONTRATTO DI CONFERMA, la SOCIETA’ DI FACTORING ed il CLIENTE procederanno alla liquidazione del rapporto (chiusura del rapporto), secondo le modalità previste nel PUNTO 12.
Le comunicazioni periodiche previste dalla normativa vigente in tema di Trasparenza saranno effettuate al domicilio del CLIENTE per posta o tramite altro idoneo mezzo di comunicazione concordato tra le parti, mediante invio di apposito prospetto riepilogativo delle condizioni effettivamente praticate. Il CLIENTE sin d’ora autorizza la SOCIETA’ DI FACTORING alla trasmissione di tale documentazione mediante posta elettronica, all’indirizzo che il CLIENTE ha comunicato alla SOCIETA’ DI FACTORING.
Il CLIENTE, insoddisfatto delle prestazioni della SOCIETA’ DI FACTORING, ha la possibilità di presentare reclamo:
- con lettera semplice, da consegnare personalmente presso la sede della SOCIETA’ DI FACTORING;
- per lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della SOCIETA’ DI FACTORING (UBI Factor S.p.A.
- Ufficio Reclami - Xxx X.xxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxx);
- per posta elettronica o posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx La SOCIETA’ DI FACTORING deve riscontrare il reclamo entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
Se il CLIENTE non è soddisfatto della risposta della SOCIETA’ DI FACTORING ovvero non ha ricevuto alcuna risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Il CLIENTE può rivolgersi altresì al Conciliatore BancarioFinanziario, anche in assenza di preventivo reclamo, come indicato all’articolo 18 che segue.
18. LEGGE APPLICABILE. GIURISDIZIONE. FORO COMPETENTE. PROCEDURA STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE.
Il presente contratto sarà disciplinato ed interpretato sulla base della legge italiana. Il CLIENTE accetta l’esclusiva giurisdizione del Giudice italiano in relazione ad ogni controversia nascente dal presente contratto, e concorda nel non sollevare alcuna eccezione in relazione al fatto che le azioni siano coltivate innanzi al Giudice italiano. Il Tribunale di Milano sarà competente in relazione ad ogni controversia scaturente dal presente contratto o correlata ad esso in ordine alla validità, alla interpretazione e alla implementazione del presente contratto, e delle relative cessioni di credito.
La SOCIETA’ DI FACTORING e il CLIENTE, in relazione all’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge per l’esercizio di azioni individuali davanti all’Autorità Giudiziaria (art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche), concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere riguardo il presente contratto all’organismo di conciliazione costituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario - associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia).
Il ricorso al citato organismo di conciliazione può essere attivato sia dalla SOCIETA’ DI FACTORING che dal CLIENTE e non richiede la preventiva presentazione di un reclamo da parte del CLIENTE alla SOCIETA’ DI FACTORING.
Sia la SOCIETA’ DI FACTORING che il CLIENTE, dopo la sottoscrizione del contratto, possono concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.
L’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge, si intende assolto dal CLIENTE, qualora quest’ultimo ricorra, previa presentazione di reclamo alla SOCIETA’ DI FACTORING come indicato al precedente articolo 17, all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Luogo e data
Timbro e Firma del Cliente Timbro e Firma della Società di factoring
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile il CLIENTE dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:
2. Limiti di Rischio (Plafond)
4. Obblighi del CLIENTE
5. Comunicazioni del CLIENTE dei suoi obblighi di pagamento
10. Pagamento dei crediti
11. Commissione ed Interessi
13. Risoluzione del contratto
14. Privacy – tutela dei dati e consenso
15. Modalità di conclusione e spese del contratto
17. Norme in materia di trasparenza del rapporto
18. Legge Applicabile. Giurisdizione. Foro Competente. Procedura stragiudiziale delle controversie.
(Timbro e firma del CLIENTE)
Il CLIENTE attesta che un esemplare completo del presente contratto, comprensivo di relativi allegati, è stato al medesimo consegnato.
Timbro e Firma del Cliente
ALLEGATO 1
Richiesta del CLIENTE alla SOCIETA’ DI FACTORING di dilazione dei pagamenti delle fatture comunicate e accettate
Spett.le
UBI FACTOR S.p.A.
XXX X.xxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
Unità Operativa di Pordenone Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxxxx
Luogo e data ,
Oggetto: Richiesta di dilazione relativa ai crediti da Voi confermati al fornitore
Facciamo riferimento alla nostra comunicazione del relativa a fatture di nostri FORNITORI, da noi irrevocabilmente accettate, relative a crediti che vi abbiamo confermato essere certi, liquidi e esigibili e per le quali Vi abbiamo chiesto di confermare ai FORNITORI che pagherete giusto nostro ordine e conto alle scadenze indicate.
Con la presente siamo a richiederVi la possibilità di ottenere una proroga nel pagamento delle citate fatture, che sarà Vostra facoltà concedere, come di seguito indicato e comunque per un arco temporale di dilazione massima di _ ( in lettere) giorni dalla scadenza convenzionale:
Fornitore | N° fattura | Data | Importo | Scadenza convenzionale | Nuova scadenza dilazionata |
Qualora non ci fosse comunicato per iscritto espresso diniego da parte Vostra - anche a mezzo telefax o posta elettronica - entro 15 giorni dal Vs. ricevimento della presente comunicazione, considereremo definitivamente accordata la dilazione, nei termini proposti.
L’importo massimo di tutte le somme per le quali Vi chiederemo le dilazioni non potrà mai eccedere Euro
,00 ( /00) complessivamente calcolati per somma di tutte le dilazioni.
Le fatture per le quali non richiederemo la dilazione oppure che eccedano la somma complessiva che precede, saranno da noi pagate alla loro originaria scadenza, pena la risoluzione da parte Vostra di tutte le dilazioni concesseci ed in corso al momento del nostro inadempimento.
Qualora in ogni momento Voi rilevaste che l’ammontare complessivo delle dilazioni concesse fosse superiore all’importo appena sopra riportato, potrete considerare l’importo delle fatture cedute, per intero o per quota parte eccedenti detta somma, escluse dalla dilazione stessa e sarà nostro obbligo corrispondervi il pagamento del relativo importo alle originarie scadenze delle stesse.
Timbro e Firma del Cliente Timbro e Firma della Società di factoring
A fronte della dilazione così concessaci, riconosciamo sin d’ora alla SOCIETA’ DI FACTORING i seguenti compensi:
- Commissione flat confirming pari allo % calcolata in un’unica soluzione sull’importo nominale delle fatture
oggetto di dilazione da parte della società di factoring all’atto della concessione della dilazione;
- Interessi di dilazione nella misura dell’Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread del ………..% annuo, con capitalizzazione trimestrale posticipata anche in ragione di frazione di mese, che verranno calcolati dalla data di scadenza naturale dei crediti (ossia quella riportata sulle singole fatture), sino alla data convenzionalmente definita con la SOCIETA’ DI FACTORING.
Per quanto precede, la SOCIETA’ DI FACTORING è fin da ora autorizzata ad emettere fattura nei nostri confronti per commissioni ed interessi come sopra definiti, che sarà da noi onorata con valuta fissa entro e non oltre 15 giorni dalla data di emissione delle singole fatture.
In caso di mancato pagamento da parte nostra in favore della SOCIETA’ DI FACTORING anche soltanto di importi di crediti previsti in dilazione entro 15 giorni dalla data di scadenza (dilazionata) dei crediti stessi, sin d’ora prendiamo atto e autorizziamo espressamente la SOCIETA’ DI FACTORING ad addebitare gli interessi nella misura di punti percentuali aggiuntivi rispetto allo spread originariamente previsto per la dilazione accordataci, con decorrenza dalla data di scadenza dilazionata del credito. Tale maggiorazione verrà applicata sulla quota di credito risultante scaduta da oltre 15 giorni rispetto la scadenza originaria della dilazione.
Rimane in ogni caso salva la facoltà della SOCIETA’ DI FACTORING di risolvere l’originaria dilazione accordataci.
Qualora la SOCIETA’ DI FACTORING eserciti tale ultima facoltà, rimane sin d’ora inteso che, dalla data della comunicazione di risoluzione, verremo automaticamente considerati morosi e conseguentemente la SOCIETA’ DI FACTORING applicherà interessi di mora nei nostri confronti, sino alla data dell’effettivo saldo, nella misura di cui all’art. 5 del D.Lgs. 231/02, sull’intero importo del credito a quella data in essere.
IL CLIENTE
Timbro e Firma del Cliente Timbro e Firma della Società di factoring
ALLEGATO 2
Notifica di fatture o documenti da parte del CLIENTE alla SOCIETA’ DI FACTORING
Spett.le
UBI FACTOR S.p.A.
XXX X.xxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
Unità Operativa di Pordenone Via Giardini Cattaneo, 4 33170 Pordenone
,
Spett.le Società,
con la presente comunico la nostra irrevocabile accettazione delle fatture di cui alla seguente lista emesse dal FORNITORE
dichiarando che il credito in esse riportato è certo ,liquido ed esigibile alla scadenza; vengono accluse alla presente lista copie fotostatiche delle fatture e dei relativi documenti di trasporto:
Tipo di documento | Numero | Nome del fornitore e C.F. | Merce | Quantità | Importo | Data di pagamento |
La presente comunicazione viene realizzata a effetti della clausola quinta del contratto di conferma sottoscritto con voi in data
.
In ragione di quanto precede potrete confermare al FORNITORE che Voi potrete pagare in suo favore ed in nome e per nostro conto l’importo complessivo sopra indicato alla scadenza prevista dalle singole fatture.
Distinti saluti.
IL CLIENTE
Timbro e Firma del Cliente Timbro e Firma della Società di factoring
ALLEGATO 3
Notifica della conferma della SOCIETA’ DI FACTORING ai FORNITORI del CLIENTE
Spett.le FORNITORE
Via
Luogo e data ,
Spett.le Società
con la presente Vi comunichiamo la nostra conferma di pagamento in Vostro favore delle fatture da Voi emesse e accettate dal CLIENTE ( denominazione , indirizzo e ragione sociale del debitore) alle scadenze di cui alla lista allegata per l’importo
complessivo di Euro , (euro / ), ciò in virtù di mandato irrevocabile
conferitoci dalla Vs. CLIENTE; potrete a Vostro insindacabile giudizio procedere alla cessione di tali crediti ovvero accettare tale nostro pagamento senza operare cessione. In ragione del nostro pagamento noi ci surrogheremo nella posizione creditoria nei confronti del CLIENTE medesimo con Vostra liberazione da ogni qualsivoglia obbligo ulteriore.
Cordiali saluti,
UBI FACTOR S.p.A.
Timbro e Firma del Cliente Timbro e Firma della Società di factoring
ALLEGATO 4
Notifica della SOCIETA’ DI FACTORING al CLIENTE indicando i documenti ammessi
Spett.le CLIENTE
Via
Luogo e data ,
Spett.le Società
In virtù del punto 7. del CONTRATTO DI CONFERMA che abbiamo sottoscritto con Voi in data , Vi comunichiamo di aver accettato la seguente lista di fatture e di documenti a Vostro carico e che abbiamo confermato ai Vostri fornitori.
Tipo di documento | Numero | Nome e C.F. del Fornitore | Merce | Quantità | Importo | Data di pagamento |
Cordiali saluti
UBI FACTOR S.p.A.
Timbro e Firma del Cliente Timbro e Firma della Società di factoring
ALLEGATO 5
Eventuale cessione del credito da parte dei FORNITORI
Spett.le
UBI FACTOR S.p.A.
XXX X.xxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
Unità Operativa di Pordenone Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxxxx
Luogo e data ,
Spett.le Società
con la presente Vi comunichiamo di effettuare la cessione a Vostro favore dei seguenti crediti, già oggetto di Vostra conferma di pagamento in data .
Tipo di documento | Numero | Nome e C.F. del Fornitore | Merce | Quantità | Importo | Data di pagamento |
Riconosciamo con ciò la Vostra titolarità dei crediti descritti, procedendo nel contempo alla notificazione della presente al CLIENTE. In virtù di quanto precede Voi sarete gli unici creditori del CLIENTE. Contestualmente Vi consegniamo le fatture (e i documenti di trasporto) relative alla merce fornita e rimaniamo a Vostra disposizione per ogni eventuale richiesta di integrazione documentale.
La presente cessione ha carattere definitivo ed il corrispettivo della cessione è pari al nominale del credito ceduto.
Per quanto concerne la disciplina della presente cessione, vige il contratto di factoring sottoscritto in data e le condizioni economiche in esso previste.
IL FORNITORE
Timbro e Firma del Cliente Timbro e Firma della Società di factoring
ALLEGATO 6
Notifica della SOCIETA’ DI FACTORING al CLIENTE indicando l’acquisto di crediti
Spett.le CLIENTE
Via
Luogo e data ,
Spett.le Società
Vi notifichiamo che abbiamo acquistato dal Vostro FORNITORE i seguenti crediti già da Voi precedentemente accettati e che su Vostra richiesta irrevocabile in data abbiamo confermato al Vostro FORNITORE:
Tipo di documento | Numero | Nome e C.F. del Fornitore | Merce | Quantità | Importo | Data di pagamento |
Voi Vi impegnate a pagare i citati crediti alla loro scadenza, (naturale o dilazionata) direttamente a favore della scrivente UBI FACTOR S.p.A. come nuovo creditore, senza necessità di nessun’altra notifica, alle condizioni e d’accordo con il contenuto del CONTRATTO DI CONFERMA che avete sottoscritto con noi in data .
Cordiali saluti,
UBI FACTOR S.p.A.
Timbro e Firma del Cliente Timbro e Firma della Società di factoring