COLLETTIVA NAZIONALE ED AZIENDALE (*)
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Xxxxx Xxxxxxxxxxx
Prof. ord. dell’Università dell’Insubria
IL PROFILO STORICO: DAGLI ANTICHI CONCORDATI DI TARIFFA ALLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA NAZIONALE ED AZIENDALE (*)
Sommario: 1. Come nasce la contrattazione per gruppi delle tariffe salariali. Il primato storico dell’associazionismo di resistenza nel Piemonte albertino. – 2. Perché il Piemonte e per- ché i tipografi torinesi? – 3. Migrazione del modello piemontese. Protesta salariale, con- trattazione collettiva e sindacalismo nei territori dell’Italia unificata. – 4. La contrattazio- ne collettiva del salario: dalla prassi socio-economica al diritto sindacale e del lavoro, pas- sando per la giurisprudenza probivirale e la dottrina. – 5. La parola ai probiviri.
1. – Nell’Europa liberale e liberista germogliata, con diverse declinazio- ni, sulle macerie degli antichi regimi, le miserabili condizioni di vita delle classi non abbienti, anch’esse rese libere dalla grande rivoluzione di sce- gliere il proprio lavoro e contrattarne il prezzo, hanno costituito l’innesco primordiale del processo che avrebbe generato non solo una originale me- todica per la determinazione dei salari, ma che avrebbe dato impulso ad una produzione sempre più stabile e capillare di regole contrattuali, proge- nitrice di ciò che ora chiamiamo diritto del lavoro. Ed è emblematico che, anche oggi, come in passato e sempre nel nostro ordinamento, le discipline legali della retribuzione siano quantomeno sobrie, di principio, mai pene- trate nella determinazione quantitativa di livelli minimi, sostanzialmente delegandosi il compito di fissarne gli standard alla dialettica collettiva (1).
(*) Intervento al Convegno dell’Accademia Nazionale dei Lincei su “Il trattamento retri- butivo dei lavoratori, la contrattazione collettiva e la legge”, Roma, 22-23 aprile 2010.
(1) Alla domanda “Come si determina la retribuzione?” Xxxxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx, nel 1934, rispondeva: “È questo uno dei più gravi e delicati problemi della politica e del diritto del lavoro: in Italia è stato risolto con l’ordinamento corporativo che permette, come si dice, l’au- todeterminazione di questo fondamentale elemento del contratto e del rapporto di lavoro, os- sia la sua determinazione da parte delle stesse categorie (giuridicamente organizzate nei sin- dacati) degli interessati. Con ciò, mentre la determinazione del salario è stata sottratta, come si auspicava, all’arbitrio individuale, si è, d’altra parte, evitato di far ricorso a una determina- zione dell’autorità, la quale sarebbe stata affatto inadeguata, per le molteplici e rapide muta- zioni delle condizioni del mercato del lavoro da luogo a luogo e da tempo a tempo: la più con- veniente determinazione del salario avviene col contratto collettivo, perché in questo gli inte- ressi contrastanti delle parti possono incontrarsi e comporsi. In questo senso la dichiarazione XII [c. 2] della Carta del lavoro proclama: ‘[ ...] La determinazione del salario è sottratta a qualsiasi norma generale e affidata all’accordo delle parti nei contratti collettivi’ ”, X. Xxxxxxx- Xxxxxxxxxx, Legislazione del lavoro. Lezioni raccolte dal Dott. X. Xxxxxxxx, Padova, 1936, pag. 59 e seg. Sul rapporto di reciprocità intercorrente, per il nostro diritto positivo, tra le prerogative
Come si sa, le numerose figure professionali espulse dalla competizione economica a causa del nuovo metodo di organizzazione del lavoro nella fabbrica capitalistica ebbero un tracollo del proprio tenore di vita, poiché esso ormai, nel libero mercato del lavoro, dipendeva dalla capacità di ven- dere e contrattare il prezzo di una merce sovrabbondante e svalutata, il cui valore di scambio non dipendeva più dal mestiere e dalle abilità tramanda- te, ma veniva governato dalla forza preponderante del compratore e dal ri- schio permanente della disoccupazione, della malattia, della vecchiaia.
Furono essenzialmente l’esiguità e la precarietà dei salari, dunque, a ge- nerare l’organizzazione dei lavoratori nelle cosiddette “coalizioni a sciope- rare”, dapprima come deflagrazioni spontanee di intolleranza al regime di fabbrica e allo sfruttamento, incubate nell’indigenza e nell’insicurezza so- ciale e poi, progressivamente, come forme sempre più consapevoli di coor- dinamento degli interessi comuni, per migliorare o conservare le tariffe sa- lariali.
Il fenomeno delle lotte salariali si presentò con notevole anticipo nel Piemonte pre-unitario, rispetto agli altri stati italiani, perché lì, in anticipo, aveva iniziato a diffondersi anche il sistema economico industriale, di cui le coalizioni operaie non erano che un effetto collaterale e necessitato, secon- do la pragmatica presa d’atto dei governi sabaudi. Ma nel Regno di Sarde- gna si erano manifestati con anticipo anche gli ulteriori presupposti del ti- pico processo che, in ogni contesto, conduce dalla conflittualità innescata dai bassi salari alla formazione di una coscienza di classe e di un movimen- to operaio organizzato: il governo del Regno aveva provveduto – a valle dei moti del ’21 e con evidenti scopi di controllo sociale e antirivoluzionario – a introdurre l’istruzione elementare obbligatoria (2), contribuendo diretta- mente ad anticipare l’alfabetizzazione, anche metrologica, delle classi me- no abbienti e, di riflesso, ad incrementare il numero degli occupati nelle stamperie e nei laboratori tipografici e a fare le fortune dell’editoria scola- stica, alla quale seppero convertirsi con tempestiva perspicacia alcune case editrici storiche del settore, come la Paravia (3).
derivanti dalla libertà di iniziativa economica e quelle del sindacato nella determinazione de- gli inquadramenti e dei corrispondenti trattamenti retributivi dei lavoratori, mi permetto di rinviare al mio, Fonti collettive e differenziazioni normative tra lavoratori, in Diritto delle relazioni industriali, 1992, n. 2, pagg. 81-107, e spec. §§ 1.1, 2, 2.1, 2.2.
(2) Del 1822 è il Regolamento degli Studi che introdusse l’istruzione elementare obbligato- ria. Sull’istruzione elementare nel Regno di Sardegna, dall’età napoleonica alla restaurazione, cfr. M.C. Morandini, Scuola e nazione. Maestri e istruzione popolare nella costruzione dello Stato unitario (1848-1861), Milano, 2003, pag. 17 e segg.
(3) Il Sistema Metrico Decimale fu introdotto in Piemonte nella seconda metà dell’Otto- cento per impulso coordinato del governo e dei cosiddetti santi sociali, ovvero quei religiosi
Malgrado limiti e difetti di quella sua prima versione, infatti, l’istruzio- ne scolastica preparò le classi popolari a recepire e utilizzare, se non pro- prio a pretendere, le riforme liberali di Xxxxx Xxxxxxx, concesse anche que- ste a malincuore in chiave pacificatoria: in particolare, esse seppero utiliz- zare con uno scatto fulmineo la libertà di riunione sancita nell’articolo 32 dello Statuto (4), il quale legittimando, un decennio prima che nel resto d’I- talia, l’associazionismo in genere (5), consentiva anche quello operaio di re- sistenza e di lotta salariale.
La concessione dello Statuto era intervenuta peraltro su un terreno già fecondato dal principio associazionistico, perché prima del ’48, si erano co- stituite ben dodici società operaie, sia pure per scopi di soccorso mutuali- stico, e dunque non è azzardato collocare proprio nel 1848 la formazione di un vero e proprio movimento operaio, posto che, da allora in poi, “le liber- tà sancite dallo Statuto” vennero “costantemente osservate” (6).
Industrializzazione, alfabetizzazione popolare, ordinamento politico liberale sono le pre-condizioni in cui affondano le radici della nostra disci- plina e che, alla ricerca degli uomini che le hanno tradotte in azione, con- ducono al tipografo torinese, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, passato alla storia come
che, a Torino. contribuirono non solo all’evangelizzazione, ma anche all’informazione cultu- rale e all’istruzione tecnologica delle classe povere della città e dei giovani di campagna ri- chiamati dall’incipiente industrializzazione del Piemonte (xxx Xxxxx, Faà di Xxxxx, Murialdo, Cottolengo, Allamano, tra gli altri). Di xxx Xxxxxxxx Xxxxx è il libro, Il sistema metrico decima- le ridotto a semplicità preceduto dalle quattro prime operazioni della aritmetica ad uso degli artigiani e della gente di campagna a cura del sacerdote Xxxxx Xxx., Torino, Paravia, 1849 (con sei ristampe fino al 1872).
(4) Come è noto, l’art. 32 dello Statuto recita: “È riconosciuto il diritto di adunarsi pacifi- camente e senz’armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono interamente soggetti alle leggi di polizia”.
(5) Argomento diffusamente (in contrasto con la prevalente dottrina) l’ipotesi che la li- bertà di associarsi, anche per gli operai, fosse pienamente riconosciuta a mente dell’art. 32 dello Statuto, dunque prima della depenalizzazione dello sciopero intervenuta con il codice penale italiano del 1890, in X. Xxxxxxxxxxx, Il diritto del lavoro delle origini, Milano, 1994, Capi- tolo Terzo.
(6) “Fino al 1859-60 non si può parlare di movimento operaio italiano. Prima di questi an- ni all’infuori del regno di Sardegna, tutti gli altri Stati italiani, retti da un sistema antiliberale, non ammettono, salvo eccezioni, il principio dell’associazione operaia. Qualche nucleo sorge anche in questi Stati, ma sono nuclei isolati che non tendono, né potrebbero tendere se anche lo volessero, a moltiplicarsi e a unificarsi; o sono società di beneficenza, istituite da non ope- rai. Il fatto più eloquente è che il nucleo relativamente più numeroso di società si trova nell’E- milia, ossia negli Stati del papa: sono in gran parte società fondate o sorvegliate dal clero. Si può dunque parlare di una vera e propria organizzazione operaia?”: X. Xxxxxxxx, Xxxxxxx e Xxxxxxxxx: dodici anni di movimento operaio in Italia (1860-1872), Fratelli Bocca, Torino, 1927. Xxxxxxxx, cita, qui, i dati raccolti dalla Statistica del 1864.
protagonista della prima esperienza conosciuta di contrattazione collettiva della tariffa, cioè del salario dovuto in cambio del lavoro operaio.
Per la sequenziale connessione tra lo sfruttamento salariale, lo sciopero di protesta e la determinazione concordataria delle tariffe, a Xxxxxxxxxx, va riconosciuta la paternità morale e operativa della prima esperienza genui- namente sindacale, che ha messo in moto quei comportamenti sociali dai quali ha tratto origine la contrattazione collettiva e poi il diritto del lavoro.
2. – La ben nota precocità sindacale dei tipografi – esemplare del per- corso ricalcato da altre categorie e in altri territori italiani – ha svariate spie- gazioni per molti aspetti intuitive: oltre alle caratteristiche del prodotto e alle competenze culturali necessarie a realizzarlo, essa si giustifica anche per le caratteristiche organizzative del lavoro nei laboratori tipografici, per l’insalubrità degli ambienti e l’utilizzazione di materie prime patogeneti- che, alla base delle specifiche malattie professionali, come il saturnismo, le malattie polmonari e della vista, a ripercussione diffusiva all’interno di in- xxxx nuclei familiari in cui il mestiere, passando spesso di padre in figlio, ne minava di generazione in generazione la resistenza fisica, l’idoneità al lavo- ro e la longevità stessa (7).
L’istruzione, non solo elementare, necessaria alla professione – che, a certi livelli, richiedeva anche competenze umanistiche irrilevanti in altri mestieri – costituiva un altro coesivo potente e accelerava la consapevolez- za, se non di classe, almeno degli interessi comuni, a prescindere dalle mansioni specifiche svolte dai singoli nel processo di elaborazione del pro- dotto, a partire dalla fabbricazione della carta, alla fusione dei caratteri, al- la composizione e alla stampa (8).
Anche sul versante padronale, le aziende editoriali avevano avvertito, fin dal primo Ottocento, l’esigenza di darsi una qualche forma organizzati- va, sia per opporre reazioni unitarie alle rivendicazioni operaie, sia per di- fendersi con maggiore efficacia dalla concorrenza corsara delle piccole botteghe; una esigenza ostacolata, peraltro, dalla segmentazione del setto- re in imprese grandi, medie e piccolissime, ma anche, prima dell’unifica-
(7) D. Scacchi, Un associazionismo difficile, in X. Xxxx e M.I. Palazzolo (a cura di), Storia dell’editoria nell’Italia contemporanea, Firenze, 1997, pag. 193 e segg., nonché, A.C. Gigli Mar- chetti, Le malattie dei tipografi dall’Unità all’età giolittiana, in Salute e classi lavoratrici in Italia dall’Unità al fascismo, Milano, 1982; X. Xxxxx, Salute e sanità nell’Italia repubblicana, Roma, 2004, pagg. 75-77; sulle patologie, i rimedi e le cautele preventive, si veda il gustoso opuscolo del medico professor Xxxxxxx Xxxxxx, Igiene de’ tipografi, Tipografia reale, Torino, 1825, medi- co del lavoro, si potrebbe dire, della benemerita Unione pio-tipografica, su cui infra.
(8) Le cronache registrano come una costante fenomeni di protesta salariale dei tipogra- fi risalenti al XVII secolo. cfr. D. Scacchi, Un associazionismo difficile, op. cit.
zione, dalla frammentazione politica del territorio. Al contrario, il fronte operaio, numeroso, omogeneo per interessi economici, professionalmente compatto e soprattutto addestrato da quasi un secolo di lotte a difesa dei salari e dell’occupazione aveva maturato una superiore efficienza organiz- zativa (9), favorita, nel Piemonte post-statutario, anche dal radicamento ul- trasecolare delle società miste di tipo filantropico e mutualistico (prima a favore e in seguito) tra i lavoranti delle stamperie.
Tuttavia, la prontezza con cui le tendenze rivendicative dei tipografi tori- nesi si tradussero – a meno di due mesi dalla promulgazione dello Statuto, av- venuta il 17 marzo 1948 – nella costituzione della prima società operaia di re- sistenza, va spiegata anche con la vicenda personale di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Come compositore tipografo, Xxxxxxxxxx aveva lavorato nella Francia turbolenta agli albori della sua terza rivoluzione e lì aveva coltivato un col- legamento con lo storico Club typographique et philantropique, nato ai tempi della grande rivoluzione e dotato di una sezione mutualistica e di una vera e propria sezione sindacale. Lo stesso Steffenone aveva costituito, tra i col- leghi immigrati, la Federazione italiana lavoratori del libro e, tornando a lavo- rare in Piemonte, nel 1848, come compositore (10) presso la tipografia di Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx (11), fondò, con alcuni colleghi, il 7 maggio 1848, la prima Società di resistenza dei compositori tipografi, con l’obiettivo di-
xxxxxxxx di volersi opporre a eventuali riduzioni di salario” (12).
(9) D. Scacchi, Un associazionismo difficile, op. cit. , pag. 197, segnala oltre alle proteste sa- lariali o a difesa del posto di lavoro, perennemente a rischio per l’instabilità del mercato, quel- le contro l’utilizzazione abnorme degli apprendisti da parte degli imprenditori.
(10) X. Xxxxx, L’industria tipografica in Piemonte: dall’inizio del XVIII secolo allo Statuto al- xxxxxxx X. Xxxxxxxx, Xxxxxx, 0000. Nel 1849, Steffenone dirige la Tipografia militare di Torino (X. Xxxx’Xxx, Editori di musica a Torino e in Piemonte. Biografie, cataloghi, Centro Studi Pie- montesi, 1999, pag. 49. ) e si mette in proprio nei primi anni ’50, in società con Xxxxxxxxx Xx- mandona, seguendo tutte le tappe della tipica carriera professionale del tipografo, fin dai tem- pi delle corporazioni d’antico regime, come del resto è capitato a buona parte degli storici pro- prietari di case editrici (X. Xxxxxxxxxx, Tra le pagine: autori, editori, tipografi nell’Ottocento e nel Novecento, Pendragon, Bologna, 2002, pag. 53). Non constano tracce documentali ulteriori del suo percorso, se non quelle costanti, di anno in anno, delle opere lavorate nella sua tipografia. (11) Tra il XVIII e il XIX secolo, le attività di tipografo, editore e libraio si confondevano, rendendo difficilmente percepibile il confine tra una categoria e l’altra. A Torino la famiglia Xxxxxx fondò una delle più antiche tipografie italiane, che, di padre in figlio divenne sempre più prestigiosa e ebbe il titolo di “libraio di corte”. Nella seconda metà del Settecento si asso- ciò agli Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx. Nel 1802, la tipografia passò nelle mani della famiglia Para-
via che si specializzò nella produzione di testi scolastici.
(12) X. Xxxxx, La Federazione del libro nei suoi primi cinquant’anni di vita, Bologna, 1925, descrive l’infaticabile ardore del promotore, pag. 172. Riferisce X. Xxxxxx, I comunisti e il sin- dacato, 1972, pag. 7, che l’iniziativa coinvolse quaranta operai tipografi o, per la precisione, trentasette, secondo Xxxxx Xxxxxxx (Opere complete di Xxxxx Xxxxxxx: scritti politici, a cura di X. Xxxxxxx, Xxxxxx, 0000, pag. 559).
Gli scopi statutari della Società dei Compositori per l’Introduzione e l’Os- servanza della Tariffa, consistevano nel “sostenere i prezzi dei lavori stabili- ti da una tariffa concordata fra i padroni e i compositori tipografi, (nel) promuovere il progresso dell’arte tipografica e (nel) provvedere al sussidio dei soci disoccupati ed ammalati cronici”; come si intende dalla denomina- zione, il più rilevante di tali scopi rifletteva una esperienza già matura nella contrattazione dei salari (13) rispetto alla quale la stabilizzazione organizza- tiva interveniva per dare alla pratica forma stabile e continuità, avviando un metodo per il periodico rinnovo e miglioramento delle tariffe (14).
(13) Prima dell’atto costitutivo, i tipografi erano riusciti a ottenere la stipulazione di una tariffa provvisoria con i proprietari delle aziende tipografiche torinesi, in cui erano stati con- cordati la paga oraria e lo stipendio minimo settimanale (in Lire 16).
(14) La Statistica registra altresì la nascita di due società a Pinerolo, nel 1849, una delle quali (la Società operaia) istituì nello stesso anno una cooperativa di consumo per i soci, del- la quale si dice sia stata la prima nel territorio piemontese nonché, presumibilmente, la prima in tutta Italia, S. Fenicia, La cooperazione in Piemonte, Torino 1901, pag. 8 e segg. Di estremo in- teresse, con riguardo a tematiche qui brevemente sfiorate, le considerazioni di Xxxxx Xxxxxxx (Per una bibliografia del movimento sindacale. Le origini, in Storia e Futuro. Rivista di storia e sto- riografia, n. 3 – Dicembre 2003, xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxx/0), sulla “straordinaria comples- sità di elementi fondanti le diverse tradizioni organizzative italiane, non tutte strettamente in- trecciate alla classe, all’ideologia, ai partiti, non tutte riconducibili all’autonoma iniziativa dal basso, affluenti da vari percorsi formativi e organizzativi capaci di spiegare ancora oggi la va- riegata articolazione dell’universo sindacale in termini di stratificazione delle culture e del- l’organizzazione sindacale Si potrebbe (chiamare) in causa lo stretto collegamento esi-
stente, nelle prime e più forti società sorte dallo Statuto, di un intreccio tra diversi princìpi, tra il mutuo soccorso, la fratellanza, la promozione dell’istruzione e della moralità, il benessere, la costruzione della previdenza. Qualsiasi fosse il grado di conflittualità di queste parole d’ordi- ne e la loro capacità di incidere sui rapporti di produzione, in un contesto tra l’altro segnato dalla prevalenza dei mestieri artigiani e delle botteghe, quei princìpi prefigurano un tipo di autocoscienza che prende le mosse dall’ambiente di lavoro. Non può bastare l’identità corpo- rativa a giustificare quell’insieme, tanto più poi in quanto ormai quell’insieme riguardava un’associazione tendente a prescindere dal mestiere e semmai tendente a ricercare rapporti organizzativi più complessi a livello territoriale e statale prima dell’Unità, nazionale successi- vamente. Casi esemplari, come quello della Società operaia torinese, scaturita direttamente dall’esperienza di Pinerolo e destinata ad essere il fulcro di gran parte dell’organizzazione operaia piemontese, andrebbero sviluppati in grande profondità. La composizione di mestie- re dell’istituzione, la qualifica “operaia”dei presidenti, collocabile tra l’artigianato e la posizio- ne in manifattura, in modo sicuramente rappresentativo del mutamento produttivo, la convi- venza degli obbiettivi filantropici con quelli cooperativi ed economici, ma anche, abbastanza rapidamente, con le questioni del collocamento e dei sussidi ai senza lavoro, spostano sicura- mente il mutualismo puro verso la dimensione sindacale. In buona misura predispongono il campo e lo collegano poi all’intensa dialettica politico-risorgimentale che, in quegli stessi an- ni, prese le mosse dalla forte influenza organizzativa dei moderati e dei democratici, per non parlare poi di una presenza cattolica anch’essa presente e certamente non trascurabile, e che s’intrecciò profondamente con la vita associativa degli operai. Tutto questo andrebbe poi messo a confronto con l’intensa stagione di agitazioni che, per la crisi economica specialmen- te annonaria, sconvolse l’Europa e dunque gli stati italiani negli anni quaranta dell’Ottocento”.
La nuova società aveva altri obiettivi rispetto a quelli filantropici, assi- stenziali e educativi dell’antica Unione pio-tipografica, fondata all’inizio del Settecento, tant’è vero che Xxxxxxxxxx e gli altri soci fondatori (nonché buona parte dei soci ordinari) della nuova società operaia, mantennero l’i- scrizione ad entrambe, pagandone le non lievi quote associative. L’Unione pio-tipografica, infatti, era una aggregazione legata all’Arte, esempio tipico di antecedente corporativo delle società di mutuo soccorso ed erogava ai soci – non solo salariati – assistenza medica e sussidi di disoccupazione o di inabilità (15).
L’alacrità organizzativa di Xxxxxxxxxx, riportata all’onor del mondo dal- lo scrupolo archivistico di Xxxxx Xxxxxxxx, andò probabilmente scemando quando, dalla condizione di dipendente, passò a quella di titolare in pro- prio di una tipografia: forse si deve a ciò la circostanza che restino tracce documentate di contrattazione collettiva della categoria solo fino al 1851, quando il fondatore della Società divenne proprietario di un’officina.
La tariffa contrattata dalla Società dei compositori tipografi nel ’48, era stata infatti rinnovata nel ’50 e nel ’51, e, nell’ultimo caso, su nuove basi. Poiché il testo originale è andato distrutto, ne conosciamo solo il tratto dif- ferenziale specifico rispetto alle esperienze di contrattazione collettiva pre- cedenti, ma anche a quelle successive, le quali, di norma, intervenivano tra le maestranze – talora anche ripartite tra loro a seconda del mestiere – e il padrone dell’impresa, secondo la tipologia che oggi qualifichiamo come contratto collettivo aziendale.
Le tariffe torinesi dei tipografi, invece, vincolavano le officine tipogra- fiche della città di Torino e rappresentano la prima vera e propria esperien- za di contrattazione di categoria su base territoriale.
Per il resto sappiamo soltanto che la tariffa del 1851 fissava una retribu- zione oraria di lire 0,40 e una durata massima della giornata lavorativa in dieci ore: null’altro resta dell’ulteriore articolazione interna dei trattamen- ti, sebbene dal suo precedente – stipulato provvisoriamente nel ’48 – par- rebbe che una tale articolazione dovesse già esistere, con diversificazione
(15) Sequenza tipica della genesi del movimento sindacale – delineata da X. Xxxxxxx, op. cit. , – in quanto “trasformazione dal vecchio impianto prevalentemente fraternale-religioso ad un’ottica assistenziale-laica, in cui appare meno forte il tratto filantropico”. Si vedano an- che, G.M. Bravo, Torino operaia: mondo del lavoro e idee sociali nell’età di Xxxxx Xxxxxxx, Torino, 1968; X. Xxxxxxxx, La formazione della classe operaia in Italia in Id. (a cura di), Storia d’Italia e d’Europa, comunità e popoli, Volume 6, parte I, Milano, 1982, pag. 295 e segg.; X. Xxxxxxxxx, L’associazionismo operaio: aspetti e problemi della diffusione del mutualismo nell’Italia liberale, in X. Xxxxx (a cura di), Tra fabbrica e società: mondi operai nell’Italia del Novecento, Milano, 1999, pag. 3 e segg.
delle paghe in ragione delle diverse professionalità e mansioni necessarie al ciclo produttivo delle aziende tipografiche.
3. – Mi sono soffermata sull’esperienza associativa e contrattuale dei ti- pografi piemontesi perché essa è rappresentativa degli svolgimenti che, so- lo sul finire del secolo, si riprodussero con analoghe sequenze rispetto ad altre categorie operaie e ambiti industriali: nel microcosmo piemontese, le classi di governo avevano apprestato precocemente le condizioni economi- che, politiche, sociali e culturali favorevoli, ancorché non necessariamente in adesione ai principi liberali, bensì, talora, anche per opportunismo anti- repubblicano e salvaguardia dell’ordine costituito (16). Diversamente, i go- verni dell’Italia unificata dovettero confrontarsi, prima ancora che con l’e- terogeneità culturale e ideologica di una classe politica composita, con le emergenze determinate dall’unificazione, sacrificando alle esigenze di risa- namento finanziario sia una tempestiva modernizzazione economico-pro- duttiva sia una realistica presa in considerazione degli interessi delle classi lavoratrici (17).
(16) X. Xxxxxxxx, Xxxxxxx e Xxxxxxxxx. Dodici anni di movimento operaio in Italia (1860- 1872), Torino, 1982, risponde in questi termini alla questione: “perché mai le classi di governo in Piemonte avevano tanto appoggiato il movimento delle società operaie di mutuo soccorso? Perché non avevano tardato a comprendere tutto il vantaggio che poteva derivare all’ordine sociale dal fatto di legare in pacifici organismi economici, dei quali fosse per statuto limitabi- le e sorvegliabile l’attività, quelle forze sulle quali poteva esercitarsi e in parte si esercitava il potere di attrazione del partito sovversivo (allora il repubblicano): di largheggiare con esse in concessioni di carattere economico (e quindi legarle allo Stato) pur di tenerle rigidamente estranee al pericoloso giuoco politico”, Sulle preoccupazioni delle classi dirigenti piemontesi di fronte al lavorio dei repubblicani per sobillare l’elemento operaio, X. Xxxxxxxx, rinvia a una lettera di Xxxxxx ad Xxxxxx Xxxxx, del 4 luglio 1858 (X. Xxxxxx, Lettere edite ed inedite di Ca- vour, Torino, 1887, vol. VI, pag. 2445). “Il Piemonte fu dunque la culla del movimento operaio italiano. Incoraggiò le prime esperienze, accolse le prime cooperative, i primi congressi, tolle- rò i primi giornali operai. La pratica del mutuo soccorso, se pur di necessità ristretto entro i li- miti del sussidio ai soci bisognosi (sola eccezione la cassa di resistenza fra i tipografi), risultò preziosa: primo addestramento degli operai alla disciplina dell’organizzazione, fece germo- gliare in essi l’idea che la classe lavoratrice ha interessi suoi propri, che possono essere con- temperati, ma sono certo distinti dagli interessi delle altre classi sociali”, X. Xxxxxxxx, ivi.
(17) Sugli esordi dello Stato unitario di fronte alla questione istituzionale, sociale, ammi-
nistrativa, cfr. X. Xxxxxxxxxx, Stato e società civile. Problemi dell’unificazione italiana, Torino, 1960, Reprints 1977; X. Xx Xxxxxx, Xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx, 0000. Per i motivi che concorsero a ritardare la formazione del proletariato industriale, di una sua coscienza dei problemi connessi al lavoro in fabbrica e, alla fine, di una vera e propria questione sociale, cfr.
X. Xxxxxxx, La legislazione sociale (1859-1913), Roma, 1913, pag. 9 e segg. Sulle cause del rista- gno industriale del nostro paese, cfr. X. Xxxxxxxxxx, Le origini della grande industria contempo- ranea, Firenze, 1951, nonché, sulle motivazioni del tardivo proporsi in Italia di una questione operaia collegata allo sviluppo dell’industria, X. Xxxxxxxx, L’economia italiana dal 1861 al 1894, Torino, 1968, e X. Xxxxxxx, Le prime leggi sociali nell’Italia liberale, in Quaderni Fiorentini nn.
Le progressive annessioni e la dislocazione della capitale da Torino a Firenze e poi a Roma, determinarono migrazioni periodiche di stampatori e aziende tipografiche al seguito degli apparati amministrativi del governo e del parlamento, con conseguente esportazione dell’esperienza proto-sin- dacale dei tipografi nelle città più importanti del Paese. Società operaie con finalità identiche a quelle del prototipo torinese erano già state fondate a Genova nel 1852 e a Milano nel 1860, ma il primato organizzativo dei tipo- grafi fu conservato anche nel resto del territorio italiano (18), accelerando la mutazione del preesistente fenomeno mutualistico in associazionismo di resistenza, la cui finalità di sostegno economico e organizzativo dei lavora- tori in lotta imprime ad esso una crescente caratterizzazione più spiccata- mente sindacale.
A Roma, nel 1872, venne fondata l’Associazione fra gli operai tipografi ita- liani, primo caso di federazione nazionale di categoria tra le organizzazioni territoriali, anche se la negoziazione delle tariffe continuava a realizzarsi su base locale.
Resta inteso che malgrado le caratteristiche particolarmente avanzate del modulo associazionistico dei tipografi, le pretese concordatarie delle società operaie non venivano accettate de plano: spesso le aziende editoria- li, soprattutto se prestigiose e di grandi dimensioni, non rispettavano le ta- riffe pattuite e ricorrevano al crumiraggio per vanificare l’effetto degli scio- peri scatenati da tali violazioni. Ciò non toglie che, in prosieguo di tempo, la regolamentazione concordataria del salario abbia avuto l’effetto indiret- to di fornire parametri di riferimento anche al di fuori del loro ambito ap- plicativo, contribuendo alla tendenziale omogeneizzazione dei livelli retri- butivi, come catalizzatori di veri e propri usi di piazza.
3/4, 1974/75, pag. 108. Sull’atteggiamento del legislatore italiano, verso la classe operaia e gli incipienti fenomeni collettivi, nel primo trentennio dall’Unità, X. Xxxxxxxxxxx, Il diritto del la- voro delle origini, op. cit.
(18)A Firenze (1864), Bologna (1865), Brescia e Venezia (1866), Treviso e Verona (1867) e Roma (1870), cfr. D. Scacchi, Un associazionismo difficile, op. cit. Nello stesso periodo nume- rose società mutualistiche si trasformano in leghe di resistenza e di lotta e nascono ulteriori federazioni nazionali, tra panettieri, carpentieri, cappellai e tessitori setaioli: Cfr. X. Xxxxxxx, L’organizzazione di resistenza in Italia, Macerata, 1907; X. Xxxxx, La federazione del libro nei suoi primi cinquant’anni, Bologna, 1925; I. Candeloro, Il movimento sindacale in Xxxxxx, Xxxx, 0000, pagg. 11-12; X. Xxxxxxxxx, Storia del sindacalismo, Milano, 1959, III, I, pagg. 249-341; D. L. Xxxxxxxx, Storia del movimento sindacale in Italia, Bologna, 1966, pag. 45 e segg.; X. Xxxxx, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale: il caso italiano 1880-1900, Firenze, 1972, pag. 619 e segg; X. Xxxxx, Breve storia del sindacato. Dalle Società di mutuo soccorso al sindacato dei Consigli, Bari, 1978, pag. 38 e segg.; I. Xxxxxxxxx, Il sindacato in Italia: dalle origini al congresso di Modena della CGdL, Milano, 1979, pag. 13; X. Xxxx Xxxxxxxxxxx, Diritto sindacale, op. cit. , pagg. 8-11; parzialmente in tal senso anche X. Xxxxxx, X. Xxxxxxxxx, Il diritto sindacale, III, Bologna, 1992, pag. 66.
Con cadenze sincroniche rispetto alle tappe della tardiva e disordina- ta propagazione dell’industria nel Paese, in tutte le zone progressivamente interessate dal processo di trasformazione economica, come già il Pie- monte, il primo embrione di sindacalismo si esprimeva con la coalizione di lavoratori finalizzata allo sciopero per modificare o difendere il salario (19); questa materia, come è noto, era trattata dai codici penali pre-unitari con disposizioni di diversa ispirazione (20), ciò che contribuì a ritardare il formarsi di una percezione condivisa in tutto il Paese delle coalizioni ope- raie e delle lotte salariali, dividendosi anche il nuovo parlamento tra chi considerava lo sciopero come il sintomo patologico di proteste dirette a sovvertire l’ordine sociale (21)e chi, con diverse sfumature, lo considerava
(19) La depenalizzazione delle coalizioni ha integrato il primo riconoscimento della li- bertà organizzativa, proprio per aver sancito la rinunzia dello Stato ad ogni pretesa punitiva della libertà negoziale dei lavoratori e datori di lavoro, a scopo di autotutela collettiva: l’ac- cordo a scioperare è la prima apparizione del contratto plurilaterale di organizzazione sinda- cale: M. Dell’Olio, L’organizzazione e l’azione sindacale in generale, in X. Xxxx’Xxxx, X. Xxxx- ca, L’organizzazione e l’azione sindacale, Padova, 1980, pagg. 20-21.
(20) L’art. 481 del codice penale parmense del 5 novembre 1820, puniva qualunque ac- cordo fra “quelli che danno lavoro agli operai allo scopo di diminuire abusivamente e ingiu- stamente il salario”; l’art. 482, puniva l’accordo fra operai per abbandonare il lavoro (ingiusta- mente e abusivamente) qualora l’accordo avesse avuto un principio di esecuzione. Sempre di concertazioni per ribassare i salari dei contadini, si parla nell’art. 483. Anche il codice penale austriaco del 22 maggio 1862 punisce i concerti per alterare il valore delle merci (art. 477) o per apportare abusivamente un vantaggio qualsiasi ai propri diritti. Il codice toscano, invece, non allude a concerti e coalizioni, ma punisce soltanto la coazione violenta a scioperare e lo sciopero violento; in G. Gregoraci, Scioperi e serrate nel diritto penale, op. cit. , pag. 14, una sin- tesi dei progetti di legge e di codice penale precedenti quello di Xxxxxxxxxx. Lo stesso codice penale sardo-piemontese, infine, ebbe un impatto repressivo considerevole con la sua esten- sione al territorio italiano: per l’art. 385: “Qualunque concerto formato tra coloro che danno lavoro agli operai, il quale tenda a costringerli ingiustamente ed abusivamente ad una dimi- nuzione di salario od a ricevere in pagamento di tutto o di parte del medesimo merci, derrate od altre cose, se tale concerto sia stato seguito da un principio di esecuzione, sarà punito col carcere estensibile ad un mese, e con la multa da lire cento a tremila”. E, per l’art. 386: “Ogni concerto di operai che tenda, senza ragionevole causa, a sospendere, impedire o rincarare i la- vori, sarà punito col carcere estensibile a tre mesi, sempreché il concerto abbia avuto un prin- cipio di esecuzione”.
(21) Il r. d. 3 febbraio 1878, n. 4274 istituì una commissione d’inchiesta presieduta da Xxxxxxxxx Xxxxxx, consigliere della Corte di Cassazione di Roma e composta dal senatore Xxxxxxxx e dai deputati Alvisi, Xxxxxxx, Xxxxxxxx e Morpurgo: “allo scopo di indagare e rico- noscere le cause degli scioperi manifestatisi in alcune parti del Regno e di proporre i remedi. . . opportuni”. cfr. X. Xxxxxxxxxx, Una magistratura del lavoro: i collegi dei probiviri nell’industria, 1883-1911, in Studi storici, 1977, pag. 87 e segg. Ancora nei primi anni del 900 circolavano, in certi ambienti culturali, le superate convinzioni della Commissione del ’78: “qualsiasi provve- dimento si escogiti, per impedire o regolare gli scioperi, deve essere volto a rimuovere appun- to quelle cause di perturbamento, che han dato origine al fatto lamentato”: X. Xxxxxxxxx, Scioperi e serrate nel diritto penale, op. cit. , pag. 10.
uno strumento di riequilibrio dei rapporti di forza tra lavoratori e indu- striali (22). Anche l’opinione pubblica, del resto, ne sopravvalutava la peri- colosità, avallando oggettivamente il punto di vista padronale, ostile, so- prattutto per interesse economico, a qualsiasi riconoscimento della libertà di scioperare (23).
L’inquadramento (concettuale se non proprio giuridico) della coalizione a scioperare come manifestazione di autonomia contrattuale resistette anche all’influenza culturale e politica dei governi della Sinistra storica che, riget- tando la logica repressiva e d’ordine pubblico dominante per tutti gli anni Settanta, nel decennio successivo si fece più esplicitamente portatrice di una concezione delle coalizioni e dello sciopero, come fenomeni connatu- rati al fondamento (meramente) economico del conflitto collettivo e, come tali, funzionali al sostegno del potere contrattuale dei lavoratori – assente sul piano individuale – nella negoziazione delle condizioni di lavoro (24).
Questa teoria poté acquisire una più convincente plausibilità solo dopo l’emanazione del nuovo codice penale che, agli artt. 165-167, definiva delit- to contro la libertà del lavoro – non lo sciopero per se stesso – ma solo l’a- zione collettiva violenta o minacciosa di operai e padroni per modificare i salari ovvero i patti “precedentemente consentiti” (25). Nel pensiero di Xx- xxxxxxxx, la coalizione a scioperare era un corollario del principio liberale, compatibile con la legge della domanda e dell’offerta in un libero mercato, allo stesso modo dei patti di cartello tra industriali (26), a dimostrazione di
(22) Sugli sviluppi della vicenda parlamentare, cfr. X. Xxxxxxxxxxx, Il diritto del lavoro del- le origini, op. cit. , cap. III.
(23) Alla fine degli anni Settanta, del resto, il numero degli occupati nelle fabbriche e nel- le miniere era ancora al di sotto del mezzo milione e il lavoro propriamente industriale conti- nuava a costituire un fenomeno nuovo, diversificato al suo interno e distribuito senza omoge- neità sul territorio, per lo più sconosciuto in sé, nei suoi caratteri e nei suoi attuali o potenzia- li effetti sociali, X. Xxxxxxxxxxx, Il diritto del lavoro delle origini, cap. II.
(24) Sulle vicende del progetto di legge speciale per la depenalizzazione dello sciopero, discusso nel 1886, relatore Xxxxxxxx Xxxxxxx-Castello di San Giuliano, rinvio ai riferimenti contenuti nel mio, Il diritto del lavoro delle origini, op. cit. capitolo III. La relazione è una sinte- si dei principi ispiratori della Sinistra per la razionalizzazione dei conflitti collettivi. Come è noto, la legge fu bocciata con 117 voti a favore e 121 contro.
(25) Il nuovo trattamento penale, secondo le parole del ministro relatore, “non colpisce il concerto per se medesimo, ma presuppone come legittima ogni coalizione d’operai o indu- striali e si astiene dall’esaminar (n)e la causa . . . Esorbita infatti dalle competenze della legge l’indagine sui motivi che possono aver indotto ad un concerto stabilito nell’intento di produr- re un aumento od una diminuzione nei salarii”: Relazione del ministro Xxxxxxxxxx, in C. Ca- netta, Il reato di sciopero, in Il Filangieri, 1889, pagg. 386-387.
(26) X. Xxx Xxxxxxx, Delle coalizioni industriali dirimpetto al progetto del codice penale italia- no, in Archivio Giuridico 1871, I, pag. 100 e segg., riferendo delle situazioni francese e inglese, era convinto non solo della legittimità delle coalizioni industriali, ma anche della loro intima
una larghezza di vedute che si distaccava dal paternalismo prevenzionisti- co del ventennio precedente (27): se pure la riforma penale intendeva inter- cettare consenso tra le classi popolari, eliminando una normativa obiettiva- mente a favore degli industriali (28), essa realizzava, peraltro, una prima tra- duzione positiva del liberalismo all’inglese sperimentato dalla politica pie- montese di Cavour e una versione progredita del riformismo sociale di Do- xxxxxx Xxxxx (29).
coerenza col sistema liberista. Secondo G.B. Xxxxxxxxxxx, Il codice penale italiano illustrato da
G.B. Xxxxxxxxxxx, Firenze, 1890, vol. II, pag. 155, “L’articolo 166, . . . garantisce il principio del- la libera concorrenza”. Per F.S. Xxxxx, Atti del Consiglio della previdenza, sessione del 1894, in An- nali del credito e della previdenza, 1894, pag. 246: “Come da una parte si è organizzato il sinda- cato capitalista, dall’altro deve formarsi e costituirsi il sindacato dei salariati in difesa del lavo- ro. È questa una necessità dei nuovi tempi, è anzi una condizione di progresso”. Analoghe con- siderazioni in X. Xxxxx, Conflitto e alleanza di capitale e lavoro, Milano, Hoepli, 1903, pagg. VII, 11-16, 13; X. Xxxxxxx, Il contratto collettivo di lavoro, op. cit. , pag. 8 e segg. e pagg. 76-77 con spe- cifico riferimento alla contrattazione collettiva; X. Xxxxxxx, Foro It., 1901, I, col. 564 e Id., Il con- tratto di lavoro nell’ordinamento positivo italiano, 2a ed., 1915-1917, II vol. , pag. 54, nota 3 “la pres- sione sindacale non è che lo sviluppo della legge della domanda e dell’offerta”. Sulla legittimi- tà dell’associazionismo imprenditoriale nella forma dei cartelli e poi in seguito con compiti di reazione al sindacalismo operaio, X. Xxxxxxx, Della liceità dei sindacati industriali, in La Corte d’Appello, 1903, vol. IV, pag. 201; sulla omogeneità del principio associazionistico con gli ideali del liberalismo, Id., I sindacati industriali, SEI, Roma, Milano, Napoli, 1906, passim e nella prefa- zione di X. Xxxxxxxxx, pagg. VII-VIII, e, ivi, indicazioni sulla data di fondazione dei primi sin- dacati industriali, in funzione della migliore regolamentazione della concorrenza, pagg. 78-84. Sulla configurabilità del fenomeno sindacale come aggregazione di interessi comuni ricondu- cibile all’autonomia negoziale del singolo, X. Xxxxxxx, Il contratto di lavoro nell’ordinamento posi- tivo italiano, 2a ed., 1915-1917, specialmente II vol. , pagg. 53-56: la concertazione dello sciopero valeva come proposta e accettazione di xxxxxxxsi dal lavoro con cui i lavoratori esprimevano la volontà di obbligarsi vicendevolmente per realizzare interessi economico-professionali comu- ni – cioè sindacali – irraggiungibili senza l’intesa preventiva, ivi, pag. 55.
(27) Su cui rinvio al capitolo II del mio, Il diritto del lavoro delle origini, op. cit.
(28) Così già San Giuliano “. . . se in Italia si continuasse a mantenere una ingiustizia così stridente a danno delle classi lavoratrici, e si continuasse a dare agli avversari delle istituzioni un’arma così formidabile per destare nell’animo di quelle classi . . . un’avversione vivissima contro gli ordini presenti sociali e politici, si farebbe una politica, che potrebbe forse essere conservatrice nei suoi intenti, ma che sarebbe certamente rivoluzionaria nei suoi effetti”, Atti parlamentari, Camera dei Deputati – Legislatura XV – I sessione – Discussioni – Tornata del 18 febbraio 1886, pag. 16909.
(29) Nello stesso senso, X. Xxxxxx, La lotta sindacale nel diritto penale, in Riv. Giur. Lav., 1949 e 1950, I, pag. 327; X. Xxxxxxx, Xxxxxxxx e l’età giolittiana, Torino, 1961, pag. 72 e pagg. 109- 122; X. Xxxx, Recenti indagini storiche sulla situazione sindacale prefascista, in Critica sociale, 1971, pagg. 27-28; X. Xxx, X. Xxxxxxx, M. L. Pesante, Classe operaia e scioperi: ipotesi per il periodo 1880-1923, in Quaderni storici, 1973, fasc. 22, pagg. 87-147, spec. pag. 91. Contra, X. Xxxxx Xx- dona, Xxxxxxxx, potere politico e magistratura, 1870-1822, Bari, 1969, passim, G.C. Xxxxxxx, L’ar- monia perturbata. Classi dirigenti e percezione degli scioperi nell’Italia liberale, Roma-Bari, 1988, pag. 178 e, Id., Corporativismo autoritario e liberalismo conservatore: il nodo del diritto di sciopero, in Diritto del lavoro e corporativismi in Europa: ieri e oggi, a cura di X. Xxxxxxx, Milano, 1988, pagg. 105-122. Nella dottrina giuslavorista, prevale una certa svalutazione delle norme del co-
Semmai, dal confronto tra il tenore del dibattito politico sulle nuove norme e quello delle interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali della pri- ma ora (30), si dovrà desumere semplicemente che la riforma era più avan- zata e liberale del contesto sociale (31): comunque quand’anche si voglia negarne l’impronta programmaticamente emancipatoria, le statistiche sugli scioperi (32) ne attestano la concreta ripercussione sulle forme del conflitto salariale, sull’associazionismo operaio (33), sull’assestamento della pratica
dice Xxxxxxxxxx sullo sciopero: cfr. X. Xxxx Xxxxxxxxxxx, Diritto sindacale, Torino, 2a ed., 1976, pag. 350; X. Xxxxxxxxx, in X. Xxxxxx, X. Xxxxxxxxx, Il diritto sindacale, op. cit. , pagg. 1-6; X. Xxxxxxx, X. Xx Xxxx Xxxxxx, X. Xxxx, X. Xxxx, Diritto del lavoro, I, Il diritto sindacale, Torino, 1983, pag. 18; X. Xxxxxxxxxx, Democrazia industriale e subordinazione. Poteri e fattispecie nel si- stema giuridico del lavoro, Milano, 1985, passim, ma specialmente pagg. 41, 46, 104-105, 341-
363. Per lo sciopero nei servizi pubblici, cfr. , X. Xxxxx, Materiali per una storia dello sciopero nei servizi pubblici: il periodo liberale, in Lav. Dir., 1989, pag. 133. Una netta propensione autoritaria e antioperaia si registra, invece, nella giurisprudenza di grado più elevato, come la storiogra- fia e le ricerche di sociologia del diritto hanno dimostrato: cfr. X. Xxxxxx, Giustizia e giudici nel- la società italiana, Bari, 1972, pag. 60 con rinvio a X. Xxxxx Xxxxxx; Xxxxxxxx, pagg. 77-81, in Aa. Vv., Valori socio-culturali della giurisprudenza, Bari, 1970, pag. 16, G.C. Xxxxxxx, L’armonia perturbata, op. cit. , pag. 181.
Sul nuovo approccio verso il sindacalismo nostrano, almeno da parte di politici ed intel- lettuali probabilmente influì l’incipiente notorietà del tradunionismo inglese, tramite la divul- gazione dei contenuti di Industrial Democracy dei coniugi Xxxx: oltre a Xxxxx Xxxxxxx, che nel- l’aprile del 1894, recensì l’opera degli Xxxx per la Critica Sociale, la sua notorietà risulta dalle frequenti citazioni di politici, economisti e giuristi, tra i quali Xxxxx, Galizia, Xxxxxxx, Barassi, Redenti, Arcà. Secondo Xxxxxxx Xxxxxxx la contrattazione collettiva aveva la sua genesi “nello sciopero perché questo logicamente e storicamente se ne presenta come il necessario presup- posto ed avviamento”: X. Xxxxxxx, Il contratto collettivo di lavoro, Napoli, Xxxxxx, pag. 10; per X. Xxxxx, Conflitto e alleanze di capitale e lavoro, Milano, U. Hoepli, 1903, pag. 72, “scioperi e ser- rate (sono) ’la sanzione della libertà di discutere da ambo le parti le condizioni della doman- da e dell’offerta di lavoro”. Xxxxxxx, X. Arcà, (Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, curato da Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 1930, ma, per il contributo di Arcà, prima del 1914), pag. 271, “È tanto intima la connessione tra il fatto dell’organizzazione e le manifesta- zioni della lotta di classe, delle quali quella dello sciopero è la culminante, che il diritto di scio- pero si può dire tutt’uno col diritto di organizzazione”.
(30) Secondo X. Xxxxxx, La lotta sindacale, op. cit. , pag. 333 e segg., nell’immediato la dot-
xxxxx mostrò una certa perplessità interpretativa, mentre in prosieguo le argomentazioni si af- finarono, acquisendo più coerenza rispetto allo spirito della riforma.
(31) X. Xxxxxxx, Xxxxxxxx e l’età giolittiana, Torino, 1961, pag. 72 e pagg. 109-122, che ripor- ta l’opinione di Xxxxxxxx, secondo la quale governo e parlamento, in quegli anni, erano più avanzati e liberali del paese nel suo complesso. Nel primo decennio di applicazione del nuovo codice, infatti, una buona parte dei penalisti e dei giudici togati ne fornirono letture di retro- guardia, spesso esplicitamente antioperaie e filo-padronali, come se il Codice Sardo-italiano fosse ancora in vigore.
(32) Nel 1890 il numero degli scioperanti mostra un rialzo improvviso rispetto agli anni precedenti, per poi assestarsi – nel periodo successivo – e subire oscillazioni di minore entità in collegamento con specifiche situazioni congiunturali. Sul metodo di tali rilevazioni statisti- che, X. Xxx, X. Xxxxxxx, M.L. Pesante, Classe operaia e scioperi, op. cit.
(33) Così anche G.C. Xxxxxxx, L’armonia perturbata, op. cit. , pag. 182.
concordataria dei salari e, infine, sulla formazione delle prime leghe padro- nali (34).
A questa risposta della borghesia industriale alle coalizioni e alla con- trattazione collettiva, attribuisco una rilevante influenza razionalizzatrice perché pur caratterizzandosi in concreto, l’associazionismo padronale, per un’estrema durezza nel confronto collettivo, la diminuzione delle azioni giudiziarie contro gli scioperanti, specie a fronte di proteste organizzate sindacalmente (35) e il ricorso a metodi diversi per contenerne il danno economico (36), documentano l’accettazione, in linea di principio, della le- gittimità dello sciopero e dell’associazionismo operaio.
La strategia governativa dell’epoca giolittiana, come è noto, portò a svi- luppi ulteriori questo primo risultato del ministro Xxxxxxxxxx, nella convin-
(34) La Lega industriale di Torino, che organizzava la nuova borghesia industriale, adot- tò una strategia di risposta al sindacalismo operaio che ebbe anche toni molto conflittuali, ma che si fondava su un programma i cui punti essenziali erano costituiti “dal riconoscimento del- la legittimità delle organizzazioni operaie, delle rivendicazioni economiche, del diritto di sciopero e di contrattazione sindacale”: cfr. G.C. Xxxxxxx, L’armonia perturbata, op. cit. , pagg. 191 e 245, nota 1, ove peraltro si legge la combattività degli industriali come un segno di in- coerenza del padronato rispetto al programma della Lega, ivi, pag. 208. X. Xxxxxxx, Il contratto collettivo di lavoro, Napoli, 1907, Pierro, pag. 74, testimonia questo atteggiamento “de la classe industriale più illuminata”, ricordando che l’Unione delle Camere di Commercio, nella sua re- lazione al progetto di legge sul contratto di lavoro (del 1902-1903) osservava, fra l’altro: “È ne- cessario venga dal legislatore disciplinato l’esercizio delle manifestazioni delle collettività in- dustriali e di lavoro, non essendo più possibile, nel presente momento, a ciascun industriale e a ciascun operaio di scindere la propria causa da quella dei colleghi nella industria o nel lavo- ro. Le questioni attinenti a l’assetto economico delle industrie non sono individuali, ma collet- tive. . .”. Quanto agli atteggiamenti reciproci delle parti in conflitto nel corso degli scioperi di fine secolo nel settore tessile del Biellese, cfr. le cronache pubblicate sulla “Stampa” da Xxxxx Xxxxxxx, ora in X. Xxxxxxx, Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), I (1893- 1902), Torino, 1964, pagg. 40-62. Sulle vicende relative allo sciopero del porto di Genova del 1900, ivi, pp. 290-309 nonché, ulteriori contributi di Xxxxxxx sulla stampa quotidiana o sulla “Riforma sociale” in tema di lotte operaie, ivi, pagg. 310, 318, 330-338, 382, 404, 408, 417, 435, 458, 472.
(35) Nella rilevazione degli scioperi a scopo statistico, non venivano solitamente menzio-
nati quelli di breve o brevissima durata e quelli chiusi tempestivamente con pacifiche pattui- zioni fra le parti collettive: premesso che tale metodo di rilevazione comporta risultati di una certa ambiguità, esso lascia intendere, tuttavia, che lo sciopero pacifico non costituiva la prin- cipale preoccupazione della committenza politica e che esso veniva praticato e tollerato mol- to più di quanto comunemente non si sia affermato: cfr. X. Xxx, X. Xxxxxxx, M.L. Pesante, Classe operaia e scioperi, op. cit. , pagg. 100, 106, 107.
(36) Come le clausole di sciopero nei contratti di appalto o di somministrazione, le assicura- zioni contro il rischio dello sciopero e le cambiali in bianco rilasciate dal singolo industriale al- la propria associazione, per il caso di cedimento alle pretese operaie in violazione della con- dotta concordata: cfr. X. Xxxxxxxxxx, Le associazioni padronali di resistenza e le cambiali in bian- co, Riv. Dir. Comm, 1909, I, pag. 547; X. Xxxxxxx, Appendice al Trattato teorico-pratico di Diritto ci- vile, (Del contratto di locazione) di X. Xxxxxx - Xxxxxxxxxxxx, X. Xxxx, vol. II, parte II, Milano
zione che l’organizzazione stabile degli interessi contrapposti fosse preferi- bile agli scoppi di violenza spontanea e disorganica generati dallo sfrutta- mento salariale (37). Di un vero e proprio riconoscimento del ruolo del sin- dacato e della contrattazione collettiva si potrà parlare con la costituzione – durante il secondo governo Xxxxxxxx – dell’Ufficio del Lavoro e poi del Con- siglio Superiore del Lavoro (38), in un contesto in cui, dopo il lento avvio burocratico, la magistratura probivirale aveva già iniziato produrre, attorno ai fenomeni collettivi, una giurisprudenza di scandalosa creatività (39).
4. – La rilevanza sociale acquisita, nel decennio a cavallo dei due seco- li, dalla contrattazione collettiva delle condizioni di lavoro è confermata dall’impegno appassionato della dottrina, che incominciava proprio allora a dedicarsi alla sua configurazione giuridica; il cenacolo dottrinale più
s.d. (ma precedente al 1913), pag. 599 e segg.; per un riepilogo di tutte le questioni civilistiche relative allo sciopero , cfr. A. De Angelis, Lo sciopero nel diritto civile, estratto dal Filangieri, 1919, pagg. 26-28. Sulla mutua costituita per iniziativa della Lega industriale torinese, si veda Riv. Dir. Comm, 1912, I, pagg. 470-471.
(37) Con la precisazione che “Non è il caso di glorificare acriticamente questo nuovo cor- so né di sostenere che esso, dal codice Zanardelli in poi, sia riuscito a conformare limpida- mente l’atteggiamento del legislatore e delle istituzioni rispetto ai problemi del lavoro indu- striale e contadino: in realtà il disegno non era generalmente condiviso e, per conseguenza, le strumentazioni concrete per dargli attuazione finirono per essere condizionate dai patteggia- menti fra le forze politiche, tanto da risultare talvolta insufficientemente prescrittive per la ma- gistratura, che ne diede interpretazioni incerte e contraddittorie”: così, X. Xxxxxxxxxxx, Il di- ritto del lavoro delle origini, op. cit, pag. 155.
(38) X. Xxxxxxx, (Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, op. cit. , 2a ed., II vol, (1917), pag. 53, nota 5), riteneva che gli articoli 8 e 9 della legge sull’Ufficio del lavoro confermassero tale riconoscimento anche sul piano del diritto positivo: dagli artt. 8 e 9 della legge 29 giugno 1902, n. 246, portante la istituzione di un Ufficio del lavoro presso il Ministero d’agricoltura, indu- stria e commercio, desumeva altresì il riconoscimento statuale del monopolio sindacale del col- locamento (ivi, pag. 55, nota 3 e pag. 56, nota 1), mentre riconduceva all’art. 1123 del codice civile, il riconoscimento della piena legittimità dei patti interni tra i soci del sindacato e degli accordi collettivi tra le parti contrapposte. Sull’esperienza consiliare, si cfr. X. Xxxxxxxxx, Per uno studio sul contratto collettivo: il contributo del consiglio superiore del lavoro, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1969, pag. 466 e segg.; Id., La IX sessione del consiglio superiore del lavoro. Per una sto- ria del diritto sindacale in Italia, in Studi storici, 1971, pag. 356 e segg.; X. Xxxxxxxx, a cura di, Cultura e lavoro nell’età giolittiana, Napoli, 1989; X. Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx giuslavorista. Il so- cialismo nelle origini del diritto del lavoro, Lacaita, Manduria-Bari-Roma, 2008, pag. 96 e segg.
(39) La magistratura dei probiviri istituita durante il primo governo Xxxxxxxx, nel 1893, ave-
va iniziato effettivamente a funzionare solo nel 1898.
Ricorda X. Xxxxxxxx, Memorie della mia vita, Milano, 1967, pag. 120 e segg.: “Io considera- vo insomma che, dopo il fallimento della politica reazionaria, noi ci si trovasse all’inizio di un nuovo periodo storico, e che ognuno che non fosse cieco doveva ormai vederlo Il moto
ascendente delle classi operaie si accelerava sempre più, ed era moto invincibile, perché co- mune a tutti i Paesi civili e perché poggiava sui principi dell’eguaglianza fra gli uomini do-
vere degli amici delle istituzioni era di persuadere quelle classi . . . non con le chiacchiere . . .
avanzato e precoce su questi temi fu la Rivista di Diritto Commerciale di Sraf- fa e Vivante, che dalla fondazione, nel 1903, accolse una polifonica discus- sione tra punti di vista modernisti e passatisti (40). Dopo il contributo fon- damentale di Xxxxxxxx Xxxxxxx, del 1904, uscì nel 1906 – su commissione dell’Ufficio del Lavoro, il Massimario della giurisprudenza dei probiviri, con impareggiabili Introduzione ordinamento e chiose di Xxxxxx Xxxxxxx; nel 1907, l’opera monografica di Xxxxxxx Xxxxxxx. E, nel 1915-1917, la seconda edizio- ne del trattato di Xxxxxxxx Xxxxxxx sul contratto di lavoro, che, anche in ma- teria di sciopero e concordati, realizza l’inquadramento sistematico di tutto ciò che in materia si potesse dedurre dal diritto scritto e da quello vivente, anche e soprattutto, nella giurisprudenza probivirale, ben più matura e dif- fusa rispetto alla data della prima edizione, nel 1901 (41).
Del resto, la pratica concordataria si era via via sviluppata persino in ter- ritori del Paese non ancora raggiunti dall’industrializzazione e – secondo Xxxxxxx Xxxxxxx – doveva ritenersi assai più diffusa e capillare di quanto re- gistrato dalle statistiche ufficiali, soprattutto perché molto spesso, come al- le sue prime origini, essa si manifestava, anche senza formalità, per chiude-
ma coi fatti, che dalle istituzioni attuali esse potevano sperare assai più che dai sogni avvenire, e che ogni loro legittimo interesse avrebbe trovato tutela efficace negli attuali ordinamenti po- litici e sociali”.
(40) X. Xxxxxx, Sul contratto collettivo di lavoro, in Riv. Dir. Comm., 1903, I, pag. 99; C. Les- sona, La giurisdizione dei probiviri rispetto al contratto collettivo di lavoro, ivi, 1903, I, pag. 224 e segg., pag. 224; X. Xxxxxxx, I concordati di tariffa nell’ordinamento giuridico del lavoro, ivi, 1904, I, pag. 458, ora in Scritti giuridici. IV. Scritti di diritto del lavoro, Milano, 1948; a commento di giurisprudenza ordinaria, X. Xxxxxxxxx, Un nuovo caso di gestione degli affari altrui, nota a Cass. Torino, 51 dicembre 1904, ivi, 1905, pag. 52; X. Xxxxxxx, Contratto “cumulativo” di lavoro e li- cenziamento, nota a Appello Napoli, 7 agosto 1906, ivi, 1907, II, pag. 145; X. Xxxxxx, Contratto collettivo e licenziamento, nota a Xxxx. Roma, 11 maggio 1912, ivi, 1912, II, pag. 666. X. Xxxxxx- xxxx, Xxx contratti di tariffa, recensione a Rundstein, Die Tarifverträge im französischen Priva- trecht, Leipzig, 1905, ivi, 1906, I, pagg. 277-283; X. Xxxxxxx, Il silenzio nella conclusione dei con- tratti, ivi, 1906, I, pagg. 509-524; X. Xxxxxxxxxx, Il diritto di sciopero e il contratto di lavoro, ivi, 1907, I, pagg. 90-95; Id. Le associazioni padronali di resistenza e le cambiali in bianco, ivi, 1909, I, pagg. 546-555; X. Xxxxxx, Difese contro gli scioperi, ivi, 1908, pag. 10; X. Xxxxxxx, Sul diritto di sciopero e sul concetto di interesse professionale, ivi, 1909, I, pag. 20 e segg., ora in Scritti e discorsi giuridici, op. cit. , vol. II, pagg. 675-691; X. Xxxxxxxxxx, Xxxxx capacità a stare in giudizio dei sin- dacati professionali in Francia, ivi, 1910, I, pag. 993 e segg.; Id., Xxxxxxxx a favore dei lavoratori nei capitolati di appalto di opere pubbliche, ivi, 1910, I, pag. 732; X. Xxxxxxx, La riforma dei probiviri, ivi, 1910, I, pag. 639; X. Xxxxxx, Xxxxxxxx e forza maggiore, ivi, 1911, II, pag. 940; X. Xxxxxxx, Con- suetudine e contratto di lavoro, ivi, 1912, II, pagg. 593-600; Id., Ancora sul licenziamento collettivo di operai scioperanti e non scioperanti, ivi, 1913, I, p. 34 ss.; X. Xxxxxxxx, L’azione autonoma del condominio, ivi, 1913, II, pagg. 882-889; X. Xxxxxx, Sulla natura giuridica dei sindacati, ivi, 1914, II, pagg. 845-854.
(41) Su sciopero e coalizione, X. Xxxxxxx, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, So- cietà Editrice Libraria, Milano, 1915, I, pag. 15 e pag. 692 e segg.
re una fase di protesta e riprendere il lavoro sulla base della pattuizione di nuove tariffe tra rappresentanti dei padroni e degli operai (42).
Confermava Barassi, a un decennio di distanza, che a prescindere dalla maggiore o minore giustificazione dello sciopero o delle responsabilità delle parti nell’avere aperto il conflitto, “l’accordo finale è . . . la pietra che copre il passato”, disciplinando in via transattiva le responsabilità e, per lo più, cancellandole, così da agevolare “il mantenimento de’ buoni rapporti tra le parti” (43), configurandosi il concordato come rinuncia a far valere le proprie pretese sul piano giuridico interindividuale.
L’evidente consolidamento della contrattazione del salario e la cre- scente popolarità della pratica si collegavano non solo al contesto politi- co-economico, ma anche alla giurisprudenza delle magistrature indu- striali, specificamente originale proprio in questa materia. Infatti, sebbe- ne, a rigor di legge, le giurie probivirali avessero una competenza limitata alla composizione delle liti individuali in ordine al contratto tra operaio e industriale, esse non potevano che prendere posizione sui fenomeni col- lettivi ogni volta che la soluzione della controversia coinvolgesse gli effet- ti giuridici dello sciopero o del concordato di tariffe sul contratto e sul rapporto individuale di lavoro oppure riguardasse la funzione e gli effetti giuridici del vincolo derivante dal concordato tra lavoratore e associazio- ne sindacale (44).
L’audacia dei principi enunciati dai probiviri, dipendeva direttamente dalla composizione professionale delle giurie, dal criterio di giudizio e dalla funzione sociale e paralegislativa ad essi assegnati dalla legge istitutiva (45),
(42) X. Xxxxxxx, Il contratto collettivo di lavoro, Napoli, Pierro, 1907, pag. 18: “nel mezzo- giorno d’Italia accade spesso che si svolgano sotto i nostri occhi, sebbene inavvertite, sti- pulazioni di contratti collettivi, quando, in seguito ad uno sciopero, si riuniscono rappresen- tanti di operai e di imprenditori, per stabilire le condizioni future del lavoro”.
(43) “Cosicché di fatto è consuetudine invalsa quella per cui i danni dello sciopero – qua- lunque sia la loro ragionevolezza – siano rischio dell’impresa”, X. Xxxxxxx, Il contratto di lavoro, op. cit. , 2a ed., I, vol. , pagg. 604-605. “I concordati che segnano la ripresa del lavoro” coprono anche le scorrettezze “per desiderio e bisogno di pace; ed è bene che sia così, che ancora una volta la vita provveda a temperare e adattare il diritto”, ivi, pag. 87. Si veda anche, ivi, pag. 111, nonché, pag. 83, quanto alla responsabilità contrattuale per lo sciopero: “in pratica non si fa mai questione di applicazione di quella responsabilità . . .: la conciliazione cala un velo sul pas- sato e non se ne riparla più. Perché dunque ammettere un diritto che non risponde alla realtà concreta?”. Cfr. altresì, X. Xxxxxxxx, Redenti giurista empirico, op. cit. , pag. 32 e segg.
(44) Del tutto coerentemente con la determinazione legale della loro competenza, affer- ma Redenti, “sempreché i concordati (che pur hanno entità giuridica distinta dai contratti di lavoro) fossero legittimamente entrati a far parte costitutiva di contratti o ad influire sul loro regolamento”, X. Xxxxxxx, Massimario della giurisprudenza dei probiviri, Roma, 1906, pag. 68.
(45) Xxxxxx, anche per questa materia, alle argomentazioni ricostruttive e alla bibliografia di cui al capitolo IV del mio, Il diritto del lavoro delle origini.
intenzionalmente preordinati (46) alla produzione di una giurisprudenza sensibile alla realtà sociale dei rapporti di lavoro in fabbrica – che il legisla- tore sapeva di non conoscere – e, come tale, in grado di recepirne la carat- terizzazione essenzialmente collettiva e di spianare il percorso di una futu- ra legislazione.
Sorvolando, qui, sulla gestazione, la struttura, le funzioni dell’istituto probivirale (47), nonché sulle critiche alla spregiudicatezza metodologica dei principi formulati, basti dire che l’applicazione delle regole concor- datarie nella soluzione delle liti amplificò il convincimento della loro in- trinseca giuridicità sia presso le categorie interessate sia nella dottrina e ciò si verificò a dispetto degli indiscutibili difetti della legge e della dis- omogenea diffusione territoriale e industriale dell’istituto probivirale (48), che pure hanno spesso suscitato un giudizio storico di irrilevanza dell’esperienza (49).
Vero è che talvolta – osservava Redenti (50)– se le esigenze della prati- ca e i principi umanitari urtavano contro il principio della santità del con- tratto, esse “hanno fatto prevalere quelli su questo, ricorrendo ad un con- cetto di ordine pubblico, di boni mores, alquanto più lato del concetto co- munemente accolto”; tuttavia, le loro decisioni “presentano un interesse tanto maggiore per lo studio del diritto civile, se le si considerino come fe- nomeno fisiologico”. Ma anche a volerle considerare come fenomeno pato-
(46) Insisto sull’avverbio, a mente dei dibattiti parlamentari e dell’amplissima letteratura d’epoca in materia, su cui ho altrove riferito e ragionato: soprattutto, capp. I, IV e VI di Il dirit- to del lavoro delle origini, op. cit.
(47) X. Xxxxxxxxxxx, Il significato costituzionale delle giurisdizioni d’equità, discorso inau- gurale dell’a.a. dell’Istituto Xxxxxx Xxxxxxx, letto il 21 novembre 1920, ora in Opere giuridiche, Napoli, 1968, vol. III, pagg. 3-51.
(48) La loro giurisprudenza veniva diffusa attraverso massimari, tra i quali quello di Re- denti è superiore a tutti; ad uso dei pratici o divulgativi quelli di: X. Xxxxxxx, Manuale della giurisprudenza del lavoro istituita dai Collegi dei probiviri di Milano, Milano, 1903; A. Maffi, Gui- da dei probiviri per le industrie, Milano, 1899; E. Bugni, Massimario della giurisprudenza dei Pro- biviri, dei Tribunali e di Corti in questioni di lavoro, Milano, 1907; X. Xxxxxxx, Dizionario di giuri- sprudenza probivirale sul contratto di lavoro, Torino, 1909; X. Xxxxxxx, Manuale dei probiviri ad uso degli operai, Firenze, 1909; dal 1904, il Bollettino dell’Ufficio del lavoro iniziò a pubblicare un massimario di decisioni probivirali che, in seguito, furono raccolte in Ufficio del Lavoro, Il Probivirato in Italia nel quinquennio 1906-1910, a cura di X. Xxxxxx, Roma, 1911. Tra i periodi- ci: Il Monitore dei tribunali, di E.A. Porro e, in parte, lo stesso Il contratto di lavoro, (Gli infortuni sul lavoro), Rivista di giurisprudenza e legislazione sociale diretta dall’avvocato Xxxx Xxxxxx- Positano.
(49) Per un riepilogo delle critiche o della svalutazione dell’esperienza probivirale, rinvio
al mio, Il diritto del lavoro delle origini, capp. I, III, IV, VI.
(50) Ordinando in sistema, nel Massimario, il diritto del lavoro detto dalle giurie tra il 1898 ed il 1905.
logico, conclude il massimatore, “discendono pur sempre, sia pure pel tra- mite di una interpretazione rifiutabile, da un concetto, che è nel nostro di- ritto” (51). E non c’è dubbio che la disciplina del rapporto di lavoro e, per quello che qui specificamente interessa, la configurazione giuridica del contratto collettivo elaborate dai giudici industriali interpretando realisti- camente le norme del codice vigente, abbia fornito al legislatore del 1942 tutti i materiali da rifondere nel libro V, con lessico debitamente ripulito dalle proprietà accidentali della grammatica probivirale (52).
Il debito delle prime costruzioni scientifiche del contratto collettivo verso la giurisprudenza dei probiviri si documenta da sé per la frequenza dei richiami e per l’esplicito, insistito, unanime riconoscimento del loro ruolo (53): ciò che la dottrina giuslavoristica e storico-giuridica non è ri- uscita ad assimilare compiutamente allora, e che spesso quella attuale di- sconosce, è il fondamento schiettamente giuspositivo e ordinamentale della regola dell’inderogabilità individuale del contratto collettivo, che le giurie enunciarono per prime, semplicemente perché ne riconoscevano la
(51) X. Xxxxxxx, Massimario, pag. 68. Analoghe considerazioni in X. Xxxxxxx, op. cit. , 2a ed., I e II vol, passim. Ma già nell’edizione del 1901, Xxxxxxx aveva aggiunto tardivamente un paragrafo sulla magistratura industriale, descrittivo della loro funzione “grave e scabrosa”, che la legge le affidava; non la creazione del diritto dell’avvenire, come auspicava Tartufari, ma applicazione di regole già desumibili dal diritto scritto, “e cioè col lavorìo della logica giuridi- ca e coi principi generali del codice” (pag. 811): xxx. X. Xxxx, “Il contratto di lavoro” di X. Xxxxx- si e la giurisprudenza dei probiviri, in M. Napoli, a cura di, La nascita del diritto del lavoro, op. cit. , pagg. 105-109.
(52) Xxxxx, perciò, che si possa ascrivere alla xxxxx Xxxxx il principio dell’inderogabilità del contratto collettivo: da ultimo, ancora, X. Xxxxxxxx, Interpretazione di Xxxxxxxxx Xxxxxxx- Xxxxxxxxxx, Relazione introduttiva al Seminario “Xxxxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx e autonomia colletti- va. Prima e dopo”: “Vorrei illudermi di aver lenito quei sentimenti dolorosi e di non essere più il solo, dopo la morte di Xxx Xxxxxx, a ritenere che di nulla dobbiamo liberarci, giacché quel peccato non macchiò all’origine il diritto del lavoro italiano. Una disciplina che aveva ben rag- giunto e superato la maggiore età, quando nel regno d’Italia irruppero le squadre degli Hyksos
– per dirla con il senatore Xxxxx –”, che rinvia anche ai suoi, Redenti giurista empirico, introdu- zione alla ristampa anastatica di X. Xxxxxxx, Massimario della giurisprudenza dei probiviri (Roma, 1906), Torino, 1992; Satura lanx 28 Leggendo un libro di Xxxxxx Xxxxxxxx, in Rivista di di- ritto processuale, 1993, pagg. 1184-1195; La malattia di Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, negli Scritti in onore di Xxxx Xxxxxxxxx, I, Milano 1993, pagg. 155-171; recensione a Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Il diritto del lavoro delle origini, in Rit. It. Dir. Lav., 1995, pagg. 140-145; Questione di paternità, in Lav. Dir., 1995, pagg. 385-404; Alfabeto dei giuristi e alfabetizzazione dei cittadini (Un processo sospeso), in Scritti in onore di Xxxxxxx Xxxxxxx, II, Perugia, 2007, pagg. 113-119; Contributi della stratigrafia, in Scrit- ti in onore di Xxxxxxx Xxxxx, Torino 2008, pag. 3404 e nota 34.
(53) Dunque, assumevano direttamente la responsabilità del giurista, semplificando il di- ritto, componendo in ordine la farragine legislativa, la giurisprudenza e le consuetudini, onde desumerne “un sistema logico di principi, di regole e di eccezioni”; secondo la direttiva di C. Vivante, La penetrazione del socialismo nel diritto privato, in Critica sociale, 1902, pag. 347; Id., I difetti sociali del codice di commercio, in La riforma sociale, 1899, pag. 38.
coessenzialità alla funzione uniformatrice dei salari in vista della quale era nata la pratica concordataria, in coerenza con i principi dell’autonomia ne- goziale (54).
Anche a mio parere, pertanto, “Il principio portante dell’intero diritto sindacale, quello che giustifica l’efficacia diretta della norma collettiva sul rapporto individuale di lavoro, poi transitata nel regolamento attuativo del- la xxxxx Xxxxx (art. 54 r. d. 1130/1926) e nell’art. 2077 Cod. Civ. 1942, deve la sua originaria formulazione alla produzione paralegislativa della giuri- sprudenza industriale, nell’ambito del contesto culturale dell’epoca libera- le”. Si può quindi mettere in discussione che essa abbia avuto origine nel periodo corporativo (55).
5. – I magistrati industriali usavano lo stesso linguaggio dei padroni e degli operai, perché la legge istitutiva ne pretendeva la struttura elettiva pa- ritaria, in rappresentanza delle rispettive categorie, proprio perché queste conoscevano intimamente gli usi e le pratiche dell’ambiente, del luogo e dell’industria da applicare nella soluzione delle controversie. Ciò nondi- meno, come ho detto, essi applicavano il diritto dei codici, ricercando la co- mune intenzione delle parti del rapporto controverso ricorrendo all’art. 1131, onde, se la dichiarazione era incerta o inesistente, come spesso acca- deva, interpretavano il contratto nel senso in cui potesse produrre qualche effetto (art. 1132), facendo ricorso al criterio equitativo e agli usi, secondo la direttiva contenuta nella legge (art. 1124).
Per questa via dunque, se risultava in giudizio la volontà dei gruppi sti-
(54) X. Xxxxxxxx, Redenti giurista empirico, op. cit. , pag. 9 e segg., ricostruisce il mosaico normativo che accreditava già allora la consanguineità strutturale della contrattazione per gruppi rispetto ai principi dell’autonomia contrattuale e che consente di riconoscerne la pa- ternità alla giurisprudenza probivirale.
(55) Secondo X. Xxxxxxx, la diretta cognizione degli usi professionali e locali, in concorso col criterio equitativo delle giurie probivirali, avrebbero potuto più duttilmente “giustificare la legittimità e l’efficacia dei concordati”, in Il contratto di lavoro, op. cit. , 2a ed., pag. 285, nota 5, ove è riportato l’assunto fatto proprio da Prob. Milano, legno, 3 marzo 1915, in Boll. uff. lav., 1916, pag. 96, nonché nel § intitolato: Come le fonti ora ricordate (volontà individuale e xxxxxxxx- va, legge, usi ed equità) operino sul contenuto del contratto di lavoro, pagg. 302-350. La citazione di cui al testo è tratta da, X. Xxxxxxxxxxx, La costruzione scientifica del diritto del lavoro, in Trat- tato di diritto del lavoro diretto da Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx, vol. I, a cura di X. Xxxxxxxx, Le fonti del diritto del lavoro, Padova, 2010, pagg. 3-61. Implicitamente conforme all’opinione qui espressa, X. Xxxxxx, La funzione giuridica del contratto collettivo, in Aidlass, Il Contratto col- lettivo di lavoro, Milano, 1968, pag. 33; contra X. Xxxxxx, Intervento, ivi, pag. 163, che, appunto, considera “screditata” la norma di cui all’art. 2077 Cod. Civ., così come X. Xxxxxxx, Le origi- ni dell’articolo 2077 Cod. Civ. e l’ideologia giuridico-sindacale del fascismo, in Materiali per una sto- ria della cultura giuridica, X, 2, 1980, pag. 461 e segg.; Id., L’inderogabilità del contratto collettivo e le origini del pensiero giuridico-sindacale, in Giorn Dir. Lav. Rel. Ind., 1979, n. 169.
pulanti di dettare una disciplina uniforme (56) dei rapporti fra mano d’opera e capitale, le Giurie adottavano come regola di soluzione quella disposta dal contratto collettivo, configurandone in varie guise la fisionomia: come mo- dulo generale di contratto, come contratto per adesione, come contratto complesso, come contratto continuativo. Denominandolo, di volta in volta, concordato o contratto di tariffe o semplicemente tariffa, ulteriormente speci- ficandosi che esso può riguardare una intera classe (come categoria di lavo- ratori o imprenditori) o un’arte (da intendersi talvolta per mestiere) o un’in- dustria tutta quanta (come omologo di classe o ramo di industria), assu- mendo, in tal caso, anche la denominazione di convenzione generale, da in- tendersi come contratto territoriale di categoria.
Sull’obbligatorietà del concordato collettivo rispetto ai singoli apparte- nenti ai gruppi contraenti non c’erano perplessità, dovendosi ad esso rico- noscere la qualità di stipulazione tra gruppi di operai e industriali su determi- nate norme, perché entrino obbligatoriamente a far parte dei contratti di lavoro stipulati o da stipularsi tra di loro, influendo sui rapporti come fonti del loro re- golamento (57).
Alcune decisioni affermano l’obbligatorietà delle tariffe per tutta l’indu- stria (come categoria o classe), travalicando con varia argomentazione l’o- stacolo degli artt. 1123 e 1130 cod. civ. , per il quale il contratto è legge solo per “coloro che li hanno fatti” e “non pregiudicano né xxxxxxx ai terzi” (58). L’effetto rispetto al terzo, estraneo ai gruppi stipulanti, si giustifica in forza di un mandato tacito al gruppo, o anche ricostruendo l’effetto come di- scendente da una stipulazione a vantaggio di terzo (ex art. 1120, c. 2) ovvero
da una gestione utile d’affari.
Talora, pur affermando, in linea di principio, che i contratti collettivi non potrebbero essere ritenuti vincolanti per l’industriale o l’operaio che non li abbiano sottoscritti, (ritenevano che essi) possono tuttavia essere validamente invocati anche da costoro, in quanto in essi sia riconosciuta e sanzionata una con- suetudine vigente in una data arte o classe. Il concordato, in mancanza di ac- cordi speciali, tiene luogo di contratto di lavoro, poiché consacra le consuetudini locali dell’industria
Una notissima sentenza dei probiviri milanesi afferma che il concorda- to per industria tra operai panattieri e industriali, considerandosi di pubblico interesse, fa stato anche per gli operai che non l’hanno sottoscritta. E sempre per lo stesso collegio, con riguardo al rinnovo di una precedente stipulazione
(56) Probiviri Milano, 18 dicembre 1901, nonché 27 febbraio 1901, rispettivamente in Mo-
nitore dei Tribunali, 1902, pagg. 257 e 1901, pag. 217. (57) X. Xxxxxxx, Massimario, op. cit. , pag. 90.
collettiva, la nuova tariffa devesi sempre applicare quantunque non sia interve- nuta un’esplicita accettazione scritta o orale.
Il fondamento dell’efficacia soggettiva generale viene anche giustifica- to con riferimento all’equità che pervade il diritto dei contratti (ex art. 1124): così, ad esempio, si dice che la tariffa è equa, ovvero che corrisponde ad equità uniformarsi alla tariffa o, ancora, che il criterio equitativo, cui devono ispirarsi i probiviri, impone l’osservanza della tariffa. Nonché, a ulteriore so- stegno, si dice che tale osservanza generalizzata, consente al concordato di rea- lizzare la propria funzione economico-sociale di regolazione della concorrenza, a garanzia degli interessi comuni in base ai quali gli stipulanti hanno inteso di- sporre, parificando la misura delle mercedi e dell’orario di lavoro. E ancora spe- cificando che solo in tal modo può esplicarsi, entro la cerchia dei lavoratori e in quella degli industriali, una concorrenza corretta e non spregiudicata, al ri- basso o basata sullo sfruttamento del lavoro.
Altrove, si fonda la obbligatorietà generale sul principio maggioritario o
anche perché, con limpida e non formalistica applicazione del diritto dei contratti, il concordato garantisce l’eguaglianza tra i contraenti.
Quanto poi alla deroga individuale della norma concordataria comune (per essi efficacia intensiva) non può essere ritenuta efficace perché viziata dal difetto di pieno consenso da parte degli operai, indotti a subirla dalla tema di im- mediato licenziamento.
L’effetto integrativo del concordato sul contratto individuale, si giusti- ficava anche a partire dalla configurazione commercialistica del contratto di lavoro e del concordato collettivo, dalla quale risultava rovesciata la ge- rarchia delle fonti integrative: gli usi mercantili, infatti, per l’art. 1 del codi- ce di commercio, in assenza di disposizioni commerciali, prevalevano sul diritto civile comune; dunque anche quest’ultimo, compresa la regola del- l’art. 1124 cod. civ. , diveniva applicabile solo in mancanza di essi (59).
Il ragionamento interpretativo, in sostanza, si fondava sul presupposto che, se il fine voluto dai gruppi stipulanti era inteso a parificare i salari e gli ora- ri onde equilibrare i rapporti di forza sul mercato del lavoro (come erano pa- rificati di fatto i prezzi delle merci secondo le mercuriali del luogo di stipu- lazione), quel prezzo del lavoro si applicava a tutti gli individui della categoria, ancorché non partecipanti alla stipulazione, e anche in contrasto con i con- tratti individuali derogatori.
Nel 1934, Xxxxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx, nel fare lezione a funzionari
(58) Mi avvalgo, per questa rappresentazione sintetica dei principi più rilevanti enunciati dalle giurie, oltre che delle massime raccolte da Xxxxxxx, dalle sue chiose e da quelle, in parti- colare, elaborate da Xxxxxxxx Xxxxxxxx in vista del suo contributo su Questioni di paternità.
(59) X. Xxxxxxxx, Redenti giurista empirico, op. cit.
sindacali, affermava che “Il contratto collettivo (e dunque si riferiva alla produzione corporativa) rappresenta l’ultimo stadio di un’evoluzione, af- fermatasi, ad opera della giurisprudenza probivirale, pure in Italia, grazie anche all’elasticità dell’art. 1124 del nostro codice civile, che ha adempiu- to a una specifica funzione di grande importanza nella deficiente discipli- na del contratto di lavoro” (60). Con sintesi esatta, la citazione riassume il ruolo fondamentale della giurisprudenza dei probiviri nella formazione delle regole disciplinari del lavoro subordinato (61).
(60) X. Xxxxxxx - Xxxxxxxxxx, Il diritto civile nell’ora presente e le idee di Xxxxxxxx Xxxxxxx (1933), rist. Saggi di diritto civile I, Napoli 1961, pagg. 65-72 citato nella Relazione introduttiva di X. Xxxxxxxx, Interpretazione di Xxxxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx, al Seminario “Xxxxxxxxx Xxxxxxx- Xxxxxxxxxx e autonomia collettiva. Prima e dopo”, ove, in nota 61, ulteriori rinvii a riferimenti, nelle opere di F.S.P., al ruolo svolto dalla giurisprudenza probivirale.
(61) Concludo osservando (e citando Xxxxxx Xxxxxxx, Che la storiografia della cultura giu- ridica si conceda un benefico letargo, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1990, pag. 1158) che l’opinione cri- tica – ovviamente legittima – su questa opzione ricostruttiva (soprattutto, X. Xxxxxxxx, Il di- ritto del lavoro e l’insostenibile leggerezza delle origini, ora in Scienza giuridica e trasformazioni so- ciali, Milano, 2007, pagg. 291-327) non si fonda sulla disamina paziente dei suoi particolari, sulla contestazione di cose, fatti o opinioni documentati, ma sembra concentrarsi su cause e contro-cause che li avrebbero determinati, scovandole nel retropensiero, nelle riserve menta- li, nelle opinioni occulte dei protagonisti (politici, giudici, legislatori o dottori).