Contract
SCHEMA CONCESSIONE/CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DEL BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA FACENTE PARTE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI CAPACI“TERRENO CONFISCATO ALLA MAFIA SITO IN CAPACI, CONTRADA TORRIGLIONE, DI MQ. 0000 X XXXXXXX XX XXXX XX FOGLIO 3, PARTICELLE 485, 143 E 145”;
L’anno il giorno del mese di in Capaci tra:
1. Il Comune di Capaci ( che in seguito verrà denominato “concedente” ) nella persona del Responsabile dell’Area , dott. , che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Capaci , codice fiscale -, in virtù dell’art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
2. L’ Ente/l’Associazione /La Soc. Cooperativa Sociale “ ” e/o altro soggetto
(che di seguito verrà denominato “concessionario” ) con sede a ), (C.F. e P.IVA: ), di seguito denominata anche “concessionaria”, rappresentata dal Legale
Rappresentante
sig.
nato/i a
il – C.F.: , o di altro soggetto in qualità di presidente ;
Premesso che
-con precedente Decreto direttoriale dell’Agenzia del demanio - Direzione Centrale per i servizi immobiliari – Direzione gestione beni confiscato veniva trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Capaci un fabbricato sito in Capaci in C.da Torriglione, di mq. 1164 è censito al NCEU al foglio 3, particelle 485, 143 e 145.
- la Giunta Comunale con atto n. 119 del 3 ottobre 2016, ha manifestato la volontà di concedere il bene a terzi a seguito di procedura di evidenza pubblica, impartendo apposita Direttiva al Segretario Generale pro tempore;
- con espressa dichiarazione il presidente e/o legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ha attestato:
1. la natura giuridica dell’ente è
2. di accettare espressamente ed integralmente il presente contratto di concessione in comodato d’uso con il comune di Capaci;
3. di non aver riportato condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione delle capacità di contratte con la Pubblica Amministrazione;
4. di aver preso visione dell’immobile oggetto del contratto per il quale chiede la concessione e di aver preso piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull’espletamento del progetto;
5. di essere obbligato a comunicare costantemente ed immediatamente al Comune qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell’attività relativa al progetto da realizzare;
- Vista l’informazione antimafia
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La presente convenzione, di cui la premessa costituisce parte integrante e sostanziale, ha ad oggetto la disciplina, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 159/2011, del rapporto concessorio relativo al bene appresso meglio specificato:
“Bene immobile confiscato alla criminalità organizzata facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Capaci, sito in C.da Torriglione di mq. 1164 è censito al NCEU al foglio 3, particelle 485, 143 e 145”.
Il bene sopra decritto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova come già noto e nello stato di fatto e di manutenzione accettato dalla parte concessionaria.
ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE E CONSEGNA
La durata della concessione d’uso viene fissata in anni 15 (quindici) dalla sottoscrizione del presente atto. E’ esclusa la possibilità di rinnovo o proroga in forma tacita o esplicita salva la eventuale prorogatio nelle more della individuazione del nuovo Concessionario.
Il bene verrà consegnato successivamente alla stipula del presente contratto con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti, che ne descriverà lo stato di fatto ai fini della restituzione dello stesso al termine della concessione.
ART. 3 – USO DEL BENE CONCESSO
Il concessionario si impegna a utilizzare il bene concesso con il presente atto per la realizzazione di attività sociali senza fine di lucro rivolte al territorio comunale anche al fine di rafforzare la cultura della legalità.
In particolare il concessionario si impegna a destinare l’immobile come da progetto proposto ed in coerenza con gli obiettivi statutari.
Tali attività verranno svolte dal concessionario attraverso la propria struttura organizzativa e comunque sempre sotto la propria diretta responsabilità, ed in diretto e costante rapporto con il Concedente, il quale dovrà essere costantemente informato dell’attività svolta.
ART. 4 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
Sono a carico del concessionario i seguenti obblighi:
a) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;
b) l'obbligo di tenere costantemente ed immediatamente informato l'Ente concedente dell’attività svolta, con cadenza annuale.
c) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, compresi quelli derivanti da atti vandalici;
d) l’obbligo di attivare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile;
e) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
f) l'obbligo di rispettare le norme in materia di lavoro, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
g) l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato e la natura dell’immobile;
h) l' obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
i) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile;
j) l'obbligo di trasmettere annualmente, con nota scritta, l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
k) l'obbligo di trasmettere, annualmente, copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
l) l’obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 60 X cm 90 di colore metallico color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Capaci, da porre in alto al centro, anche il numero della concessione e la seguente dicitura “Bene confiscato alla mafia del patrimonio del Comune di Capaci”. Il logo suddetto deve essere apposto anche nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l’uso del bene e per le finalità previste;
m) l'obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità come verbale di consegna, salvo il deperimento d’uso. Nel caso in cui si riscontrassero al momento della restituzione i danni relativi al bene concesso in uso, l’amministrazione richiederà al concessionario la immediata messa in ripristino del bene secondo le prescrizioni ed i tempi indicati dal competente ufficio comunale. In caso di mancata ottemperanza l’amministrazione può provvedere in proprio addebitando i costi al concessionario;
n) l’obbligo di trovarsi in regola con la normativa vigente in materia di antimafia.
Il concessionario si impegna, altresì a:
a) vigilare affinché non vengano a determinarsi nuove servitù passive, non vengano alterati e danneggiati i confini ed i diritti in genere del concedente relativi ai beni oggetto di concessione;
b) informare il concedente di qualunque atto o fatto che possa turbarne lo stato del possesso;
c) richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l’espletamento delle attività.
ART. 5 – CONTROLLI SULL’UTILIZZAZIONE ED ACCESSO AI BENI
Il titolare dell’organo competente del concedente o altro personale da lui appositamente delegato può accedere, previa esibizione dei documenti attestanti le rispettive qualità, ai beni concessi per ogni accertamento che si renda necessario al fine di verificarne lo stato, l’utilizzazione ed ogni altro aspetto relativo al rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 4.
ART. 6 – DIVIETO DI CESSIONE DEI BENI CONCESSI
È fatto assoluto divieto al Concessionario di concedere i beni a terzi a qualsiasi titolo ed anche solo parzialmente, senza il consenso del concedente.
ART. 7 –MIGLIORIE
Il concessionario non ha diritto a compensi o indennità di sorta per eventuali addizioni o migliorie apportate, a qualsiasi titolo, sui beni concessi, né ad alcun rimborso per le spese ordinarie e/o straordinarie sostenute per servirsi dei beni concessi.
ART. 8– CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE: REVOCA – DECADENZA E RISOLUZIONE.
Oltre che per scadenza naturale, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento.
Viene pronunciata la decadenza della concessione e risolto ipso iure il contratto, previa diffida a provvedere/adempiere nel termine di quindi giorni, nei seguenti casi:
1. Mutamento dell’uso pattuito per i beni concessi;
2. Mancata o difforme esecuzione del progetto assentito;
3. Esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
4. Venire meno della soggettività giuridica in capo al soggetto concessionario;
5. Gravi mancanze o negligenze nella manutenzione;
6. Grave inadempienza del concessionario agli obblighi previsti dal presente contratto.
La concessione in ogni caso sarà dichiarata decaduta, senza l’osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto concessorio risolto immediatamente, nei seguenti casi:
qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività;
qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano la concessione ai sensi del d.lgs 6 settembre 2011 n. 159;
qualora il concessionario ceda a terzi, anche di fatto, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto o costituisca di fatto sui beni concessi diritti o ipoteche di qualsiasi natura;
qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. I provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dalla Giunta Municipale su proposta del Responsabili dell’Ufficio per i beni confiscati , che ne curerà l'istruttoria;
qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;
qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso;
qualora il concessionario non provveda al pagamento, ove dovuti, di imposte, diritti e simili di pertinenza comunali.
Revocata la concessione o pronunciatane la decadenza, i cespiti dovranno essere rimessi nella piena disponibilità del Comune con le opere esistenti su di esso, senza obbligo di indennizzo alcuno, entro il termine stabilito dalla diffida.
Nel caso di inottemperanza dei termini e dei modi indicati precedentemente, il Concedente procederà allo sgombero d’ufficio a spese del Concessionario, senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che potesse competere.
ART. 9 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Il Concessionario si impegna ad osservare le norme del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 nonché le norme del codice di comportamento del Comune di Capaci e a farle osservare ai propri collaboratori . La mancata osservanza delle regole di condotta ivi contenute comporta la risoluzione del presente contratto.
ART 10 - DIVIETI
E’ fatto divieto, durante l’esecuzione della attività gestionale del concessionario, e per il triennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura professionali in genere con gli amministratori e i responsabili di posizione organizzativa e loro familiari stretti (coniuge e conviventi)
ART. 11 – RESTITUZIONE DEI BENI
Ai sensi dell’art. 1809 c.c., tenuto conto dei vincoli di destinazione impressi al bene con il decreti di cui in premessa, la restituzione dei beni è tassativamente dovuta: a) alla scadenza; b) in caso di decadenza per inosservanza degli obblighi di cui all’art. 4 o del divieto di cui all’art. 6; c) in caso di perdita, da parte del concessionario, dei requisiti che ne consentono l’assegnazione.
ART. 12 – SPESE CONTRATTUALI ED ALTRI ONERI
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione sono a carico del concessionario.
ART. 13 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente atto, le parti fanno riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle altre disposizioni di legge in materia.
In Capaci nella Sede Municipale, lì
Letto, approvato o sottoscritto.
Il Concedente
Il Concessionario