Articolo 1.
Articolo 1.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente accordo, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Ministero”: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – MAECI;
b) “ICE”: ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane;
c) “Invitalia”: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti Spa – Invitalia, società in house dello Stato;
d) “legge n. 350/2003”: legge 24 dicembre 2003, n. 350 che ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un apposito fondo per la realizzazione di azioni di sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del Made in Italy;
e) “legge n. 164/2014”: decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e, in particolare, l’articolo 30 che prevede l’adozione del Piano, di cui al punto f);
f) “Piano” il Piano di Promozione straordinaria del Made in Italy e per l’attrazione degli investimenti in Italia”: piano adottato con la legge n. 164/2014, finalizzato ad ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l’immagine del Made in Italy nel mondo, e a sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia;
g) “regolamento de minimis”: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
h) “regolamento di esenzione”: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
i) “decreto-legislativo n. 50/2016”: attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
j) “reti”: reti soggetto, di cui al comma 2 dell’articolo 45 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012;
k) “consorzi”: soggetti costituiti nella forma di consorzio, ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile, o costituiti in forma di società consortile o cooperativa, aventi per oggetto, ai sensi della legge n. 134/2012, la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese, nonché il supporto alla loro presenza sui mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere;
l) “microimprese”: imprese di dimensione micro, così come definite dall’allegato 1 del regolamento di esenzione;
m) “soggetti beneficiari”: microimprese, in forma singola o attraverso reti e consorzi;
n) “DSAN”: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
o) “società fornitrice”: società fornitrice di soluzioni digitali per l’export, iscritta all’elenco di cui al punto p);
p) “elenco”: l’elenco dei fornitori di soluzioni digitali per l’export al quale possono richiedere di essere iscritti
i fornitori di soluzioni digitali per l’export che siano in possesso dei requisiti previsti dal presente accordo.
Articolo 2.
(Finalità dell’intervento)
1. La presente disposizione, in attuazione della legge n. 350/2003 e della legge n. 164/2014, disciplina la
concessione e l’erogazione di contributi – in forma di bonus – finalizzati a sviluppare l’attività di esportazione
e di internazionalizzazione delle microimprese manifatturiere mediante l’impiego delle soluzioni digitali per l’export disponibili sul mercato.
2. Le risorse finanziarie, di cui ai provvedimenti citati nelle premesse, destinate al finanziamento dell’intervento di cui al presente accordo, ammontano complessivamente a euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00), a valere sul bilancio di ICE.
Articolo 3.
(Soggetto gestore)
1. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione dell’intervento e all’erogazione del contributo di cui al presente accordo, ICE si avvale, sulla base di appositi accordi convenzionali, di Invitalia, ai sensi di quanto previsto: dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; dall’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102; e dell’articolo 72, comma 2, lettera b) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Gli oneri complessivi per le attività di gestione dell’intervento sono posti a carico delle risorse della misura di cui all’articolo 2 nel limite del 4% (quattro per cento) delle stesse.
Articolo 4.
(Soggetti beneficiari)
1. Possono richiedere il contributo di cui al presente accordo le microimprese manifatturiere (codice ATECO: C) nonché le reti e i consorzi di microimprese
2. Alle reti e ai consorzi di cui al comma 1 devono aderire almeno cinque microimprese aventi i requisiti di cui al comma 6.
3. Il numero minimo di cinque microimprese aderenti alle reti o ai consorzi deve sussistere sia al momento della domanda di concessione di cui al successivo articolo 8 sia al momento della richiesta di erogazione, presentata nelle modalità di cui all’articolo 9.
4. Nel periodo intercorrente tra la data della concessione del contributo e la data di richiesta di erogazione e previa richiesta a Invitalia, le microimprese aderenti alle reti possono essere sostituite da altre microimprese, aventi i requisiti di cui al comma 6.
5. Ciascuna microimpresa può aderire ad una sola rete o consorzio beneficiario dell’intervento. Non possono aderire alle reti o ai consorzi le microimprese che presentano direttamente domanda di concessione del contributo di cui al presente accordo.
6. Sia alla data di presentazione della domanda di concessione che alla data di richiesta di erogazione del contributo, tutte le microimprese – anche aderenti alle reti o ai consorzi – devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
a) hanno meno di 10 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), secondo quanto previsto dal regolamento di esenzione;
b) hanno avviato, da almeno un anno, la fatturazione di prodotti commerciali;
c) hanno sede legale o sede operativa e stabilimento produttivo in Italia;
d) operano settore manifatturiero, codice ATECO primario: C;
e) sono in stato di attività e risultano iscritte al Registro delle Imprese;
f) non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
g) sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), valido alla data di presentazione della domanda;
h) sono in regola con gli adempimenti fiscali;
i) non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, unitamente all’importo delle agevolazioni concesse a valere sul presente accordo, determini il superamento del massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento de minimis;
j) non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente accordo, alcun altro contributo pubblico;
k) non rientrano tra le imprese operanti nei settori esclusi dall’articolo 1 del regolamento de minimis;
l) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231;
m) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
n) non risultano iscritte nell’elenco di cui all’articolo 7.
7. Devono risultare verificate le seguenti condizioni di terzietà tra soggetto beneficiario e società fornitrice:
a) non può esservi alcuna influenza della società beneficiaria sulla composizione, sulle votazioni e sulle
decisioni degli organi sociali dell’impresa fornitrice e viceversa;
b) l’amministratore unico e/o uno dei soci della società beneficiaria non possono detenere partecipazioni nella società fornitrice;
c) l’amministratore unico e/o uno dei soci della società fornitrice non possono detenere partecipazioni
nella società beneficiaria;
d) non possono sussistere relazioni di parentela tra gli amministratori e/o i soci che detengono partecipazioni rilevanti della società fornitrice e della società beneficiaria.
Articolo 5.
(Spese ammissibili)
1. Sono ammissibili al contributo di cui al presente accordo le seguenti spese sostenute dai soggetti beneficiari:
a) spese per la realizzazione di sistemi di e-commerce verso l’estero, siti e/o app mobile, ivi compresi eventuali investimenti atti a garantire la sincronizzazione con marketplace internazionali forniti da soggetti terzi;
b) spese per la realizzazione di sistemi di e-commerce che prevedano l’automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web nonché il raccordo tra le funzionalità operative del canale digitale di vendita prescelto e i propri sistemi di Customer Relationship Management – CRM (ad esempio i sistemi API – Application Programming Interface);
c) spese per la realizzazione di servizi accessori all’ e-commerce quali quelli di smart payment, predisposizione di portfolio prodotti, traduzioni, shooting fotografici, video making, web design e content strategy;
d) spese per la realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale dell’export digitale, con specifico riferimento al portafoglio prodotti, ai mercati esteri e ai siti di vendita online prescelti;
e) spese per digital marketing finalizzate a sviluppare attività di internazionalizzazione: campagne di promozione digitale, Search Engine Optimization (SEO), costi di backlink e di Search Engine Marketing (SEM), campagne di content marketing, inbound marketing, di couponing e costi per il rafforzamento della presenza sui canali social; spese di lead generation e lead nurturing;
f) servizi di CMS (Content Management System): restyling di siti web siano essi grafici e/o di contenuti volti all’aumento della presenza sui mercati esteri;
g) spese per l’iscrizione e/o l’abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della
visibilità e spese di content marketing, quali strumenti volti a favorire il processo di esportazione;
h) spese per servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano finalizzati ad aumentare la presenza sui mercati esteri;
i) spese per l’upgrade delle dotazioni di hardware necessarie allo sviluppo di processi organizzativi di cui alla lettera h;
j) ogni altra spesa per servizi strettamente connessi con le finalità del presente accordo.
2. Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo:
a) le spese per l’acquisto generico di hardware che non rientrino nelle necessità di cui al comma 1, lettera
i) del presente articolo;
b) le spese per imposte, tasse e oneri sociali;
c) le spese legali e notarili;
d) le spese relative alle ordinarie attività amministrative, aziendali o commerciali;
e) le spese per costi diretti relativi all’acquisizione o alla registrazione e alla tutela della proprietà
intellettuale.
3. Sono ammissibili esclusivamente titoli di spesa in formato elettronico emessi, in data successiva alla presentazione della domanda di contributo, da fornitori inseriti nell’elenco di cui all’art. 7 del presente Bando.
Articolo 6.
(Contributo concedibile)
1. Il contributo è concesso, nell’ambito del regolamento de minimis:
a) alle microimprese per un importo pari a euro 4.000,00 (quattromila/00), a fronte di spese ammesse di importo non inferiore, al netto dell’IVA, ad euro 5.000,00 (cinquemila/00); non sono erogabili contributi a fronte di spese ammesse inferiori a euro 5.000,00 (cinquemila/00);
b) alle reti soggetto e ai consorzi, costituiti da almeno cinque imprese, per un importo pari a euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00), a fronte di spese ammesse di importo non inferiore, al netto dell’IVA, ad euro
25.000 (venticinquemila/00); non sono erogabili contributi a fronte di spese ammesse inferiori a euro 25.000,00 (venticinquemila/00).
Articolo 7.
(Elenco dei fornitori)
1. È istituito l’elenco dei fornitori di soluzioni digitali per l’export.
2. Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco le imprese che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) sono costituite in forma societaria;
b) sono iscritte al Registro delle Imprese e sono in stato di attività;
c) non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure concorsuali diverse dal concordato preventivo con continuità e ad accordi di ristrutturazione del debito;
d) hanno sede legale o operativa nell’Unione Europea;
e) hanno realizzato nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda servizi o prestazioni relativi ad una o più delle spese ammissibili di cui all’articolo 5, comma 1 del presente accordo per un ammontare pari ad almeno 200.000 euro;
f) svolgono una attività coerente con le finalità del presente accordo, come riscontrabile dall’oggetto
sociale previsto da statuto o atto costitutivo;
g) sono operatori economici ammessi ai sensi dell’art. 45 del decreto-legislativo n. 50/2016 non ricadenti nelle
cause di esclusione previste dall’art. 80 del decreto-legislativo n. 50/2016.
3. I nominativi dei fornitori sono comunicati dai soggetti beneficiari a Invitalia in sede di richiesta di erogazione del contributo.
4. I requisiti di cui al comma 2 devono essere dichiarati dal soggetto fornitore mediante apposita DSAN, la quale dovrà essere predisposta conformemente all’allegato A e trasmessa contestualmente alla richiesta di iscrizione all’elenco.
5. Invitalia può – in qualsiasi fase del procedimento – effettuare verifiche e controlli, anche a campione, sulle DSAN rilasciate dai fornitori ed allegate alla richiesta di iscrizione all’elenco. In caso di esito negativo delle verifiche e controlli di cui al comma 5, Invitalia procederà alla cancellazione del fornitore dall’elenco e alle previste comunicazioni all’Autorità giudiziaria.
Articolo 8.
(Presentazione delle domande, concessione ed erogazione dei contributi)
1. I soggetti beneficiari presentano la domanda di contributo a Invitalia nei termini e secondo gli schemi e le modalità stabiliti con il provvedimento di cui all’articolo 12.
2. Invitalia procede alla valutazione delle richieste di contributo, secondo l’ordine cronologico di ricezione
delle domande e nei limiti delle risorse disponibili.
3. Invitalia valuterà prioritariamente le microimprese che abbiano partecipato o partecipino ad iniziative e programmi governativi per l’inserimento delle aziende italiane nelle piattaforme E-Commerce internazionali e per la transizione digitale delle aziende esportatrici per consolidarne il radicamento sui mercati esteri.
4. Nel caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 4, Invitalia comunica i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
5. Fatte salve le eventuali richieste di integrazione documentale, i contributi sono concessi da Invitalia entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito con il provvedimento di cui all’articolo 12.
6. Per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del contributo, ICE si avvale di un apposito sistema informatico, la cui realizzazione e gestione è affidata, sulla base di apposita convenzione, ad Invitalia.
Articolo 9.
(Erogazione dei contributi)
1. I soggetti beneficiari presentano la richiesta di erogazione allegando la documentazione di spesa inerente all’acquisizione dei servizi e delle soluzioni informatiche di cui all’articolo 5, comma 1, secondo le disposizioni operative fissate con il provvedimento di cui all’articolo 8.
2. Unitamente alla richiesta di erogazione il soggetto beneficiario trasmette la seguente documentazione:
a) fatture, esclusivamente in formato elettronico, relative alle spese sostenute;
b) copia dell’estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l’evidenza dei pagamenti
effettuati;
c) contabili di pagamento;
d) relazione sulle spese sostenute e sui risultati raggiunti nell’ambito dell’internazionalizzazione d’impresa
per mezzo del contributo concesso da Invitalia.
3. Entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione completa della documentazione richiesta ovvero i maggiori termini correlati alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali Invitalia provvede a:
a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata;
b) accertare il rispetto dei requisiti di ammissibilità del soggetto beneficiario;
c) erogare al soggetto beneficiario, sia esso microimpresa, rete o consorzio, il contributo.
4. Non è in ogni caso erogabile alcun contributo a fronte di spese ammesse di importo inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00) per le microimprese e a euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per le reti o i consorzi.
5. Invitalia può effettuare in qualunque fase del procedimento ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari e sui fornitori di cui all’articolo 7, volti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente accordo e del provvedimento di cui all’articolo 12.
Articolo 10.
(Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari)
1. I soggetti beneficiari, oltre al rispetto degli obblighi già previsti nel presente accordo, sono tenuti a:
a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti da Invitalia, nonché da organismi statali o sovra-statali competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle attività oggetto di concessione del contributo e le condizioni per la fruizione e il mantenimento del beneficio;
b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte da Xxxxxxxxx
allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;
c) tenere a disposizione, in occasione delle verifiche disposte dagli organismi di controllo competenti, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 8, comma 5, tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa inerente alla concessione delle agevolazioni e ai servizi fruiti tramite le stesse;
d) conservare i documenti giustificativi sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;
e) aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione dell’intervento, con le modalità allo scopo
individuate, anche con successivo provvedimento, da Invitalia.
Articolo 11.
(Revoche)
1. I contributi possono essere revocati nei seguenti casi:
a) accertamento dell’insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti all’articolo 4;
b) il soggetto beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o errate o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
c) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di una procedura concorsuale;
d) mancato rispetto di una o più disposizioni del presente accordo e in particolare degli obblighi previsti
all’articolo 10;
e) mancato rispetto di una o più disposizioni del provvedimento di cui all’articolo 12;
f) in tutti i casi ulteriormente previsti dai provvedimenti di concessione e di erogazione.
2. La revoca è disposta con provvedimento motivato e comporta per il soggetto beneficiario l’obbligo di
restituzione del contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.
Articolo 12.
(Disposizioni attuative)
1. Con successivo provvedimento sono definiti i modelli di domanda per i soggetti beneficiari, i termini per la presentazione delle domande di ammissione e di erogazione dei contributi, l’ulteriore documentazione che i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare e sono fornite, altresì, precisazioni, chiarimenti e dettagli in merito all’attuazione degli interventi di cui al presente accordo.
2. In allegato al provvedimento di cui al comma 1 è riportato, in ultimo, l’elenco degli oneri informativi
per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente accordo.
Roma, 24 novembre 2021