CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA A PREMI MONO – ANNUALI IN FORMA DI RENDITA IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA A PREMI MONO – ANNUALI IN FORMA DI RENDITA IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA
Art. 1 – Oggetto.
Il presente contratto ha ad oggetto la copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana degli Assicurati, così come definiti al successivo Art. 2.
La garanzia prevede, nel caso in cui l’Assicurato venga a trovarsi in uno stato di non autosufficienza (ossia di dipendenza) nel corso del rapporto contrattuale, la corresponsione allo stesso di una rendita vitalizia da erogarsi secondo le modalità di cui all’Art. 23.
L’assicurazione in forma di rendita in caso di non autosufficienza è un’assicurazione collettiva a premi mono - annuali rinnovabili fino alla scadenza del contratto, che presuppone:
- un’unica Contraente ed un unico contratto di assicurazione;
- la determinazione della prestazione assicurativa, per ogni testa appartenente alla medesima categoria, in base a criteri uniformi indipendenti dalla diretta volontà dei singoli Assicurati. Gli importi delle rendite assicurate sono indicati in polizza.
Art. 2 – Assicurati.
La presente assicurazione può essere prestata esclusivamente a favore degli iscritti o dei dipendenti o collaboratori della Contraente o dell’Intermediario del presente contratto.
Hanno, quindi, diritto alla copertura assicurativa ai termini ed alle condizioni di cui al presente contratto, i soggetti sopra indicati purché inclusi in assicurazione dalla Contraente con le modalità previste agli Artt. 14 e 15.
Art. 3 – Limiti di età.
Possono essere inclusi in assicurazione i soggetti indicati all’Art. 2 aventi età compresa tra 18 e 80 anni al momento dell’ingresso in copertura.
L’età dell’Assicurato deve essere espressa in anni interi, con riferimento alla data di decorrenza dell’assicurazione. Qualora siano trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno, l’età si determina considerando un anno in più.
Art. 4 – Definizione di non autosufficienza.
È considerata non autosufficiente la persona che:
• si trova nell’impossibilità fisica totale e permanente, clinicamente accertata, di poter compiere 3 delle seguenti 4 azioni consuete della vita quotidiana:
- lavarsi: capacità di farsi il bagno o la doccia e di mantenere un livello accettabile di igiene personale senza l’assistenza di una terza persona;
- nutrirsi: capacità di mangiare e bere, senza l’assistenza di una terza persona;
- muoversi: capacità di alzarsi dal letto, dalla sedia, di coricarsi, di sedersi senza l’assistenza di una terza persona;
- vestirsi: capacità di mettersi o togliersi i propri vestiti senza l’assistenza di una terza persona.
• è affetta da morbo di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti di origine organica, diagnosticate attraverso specifici test clinici, tali da giustificare l’assistenza costante di una terza persona per compiere almeno 3 delle 4 azioni consuete della vita quotidiana sopraindicate.
Art. 5 – Prestazioni.
In caso di non autosufficienza dell’Assicurato e a seguito dell’accertamento di tale stato da parte della Compagnia, verrà erogata all’Assicurato stesso una rendita vitalizia, in rate mensili posticipate e di importo costante, il cui valore è pari ad € 500,00 mensili.
La prestazione di rendita verrà corrisposta all’Assicurato se perdura lo stato di non autosufficienza dopo che sia trascorso un periodo di franchigia di 90 giorni. Tale termine decorre dalla data di ricevimento della denuncia del sinistro da parte della Compagnia sempreché l’invalidità sia stata accertata secondo le modalità indicate all’art. 23.
Una volta accertato e riconosciuto lo stato di non-autosufficienza e il diritto alla prestazione assicurata, e purché sia decorso il suddetto periodo di qualificazione, la Compagnia inizia a corrispondere la rendita mensile assicurata.
La rendita verrà corrisposta fino a quando perdurerà lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato, per un massimo di 5 anni, sempreché non si verifichi il decesso dell’Assicurato in tale periodo.
Art. 6 – Beneficiari delle prestazioni.
I Beneficiari delle prestazioni di rendita sono gli stessi Assicurati.
E’ data, tuttavia, ai singoli Assicurati facoltà di designare un Delegato incaricato della riscossione della rendita di non autosufficienza in loro vece. L’Assicurato può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione anche successivamente al verificarsi dell’evento assicurato o durante l’erogazione della prestazione di rendita. La designazione e le sue eventuali revoche o modifiche, a cui va allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità dell’Assicurato, devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Compagnia.
Art. 7 – Esclusioni.
E’ escluso dalla garanzia lo stato di non autosufficienza causato direttamente, indirettamente o parzialmente da:
– abuso di alcolici e psicofarmaci e dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
– trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo - naturali o provocati - e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
– partecipazione dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano.
– pratica di sport estremi e professionali (pratica, anche a livello non professionale, dei seguenti sport: sci con salti dal trampolino, bob, guidoslitta, escursioni aeree, volo a motore e a vela, paracadutismo, parapendio, sport aerei in genere, pugilato, lotta nelle sue varie forme, scalate di roccia e ghiacciaio, speleologia, rugby, football americano e similari e dalla partecipazione a corse o gare motoristiche ed alle relative prove od allenamenti, salvo che si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura indette dall’A.C.I.);
– conseguenze di infortuni e invalidità preesistenti anche se non hanno dato origine a ricoveri od assenze dal lavoro prima dell'ingresso in copertura assicurativa.
Non sono inoltre assicurabili le persone che siano già in Stato di non-autosufficienza o non soddisfino una della 4 azioni consuete della vita quotidiana indicate all’Art. 4.
Nelle ipotesi sopra indicate, la Compagnia non riconosce le prestazioni assicurative ed è tenuta a rimborsare un importo pari al rateo di premio relativo al periodo di copertura non goduto, al netto dei relativi costi accessori.
Art. 8 – Prestazioni e correlate obbligazioni alla Compagnia.
Le prestazioni e le correlate obbligazioni della Compagnia sono regolate esclusivamente dalla presente polizza e dalle eventuali Appendici dalla stessa debitamente sottoscritte.
Art. 9 – Conclusione del contratto e relativa decorrenza.
Il contratto si intende concluso nel momento dell’accettazione da parte della Contraente; salvo diversa previsione contenuta nella polizza nonché le ipotesi di esclusione di cui all’Art. 7, la copertura assicurativa decorre dalle ore 00.00 del giorno indicato nella polizza e scade alle ore 00.00 del giorno ivi indicato, fermo comunque restando quanto contrattualmente stabilito per il pagamento del premio.
Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 5 del 21 luglio 2014, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto.
In sede di instaurazione del rapporto assicurativo stipulate con controparti in virtù di accordi collettivi, il soggetto esecutore del cliente persona giuridica controparte, qualora gli accordi prevedano che l’onere del pagamento del premio ricada (anche solo in quota parte) su ciascun soggetto assicurato, dichiara di rappresentare anche questi ultimi nell’esecuzione del singolo rapporto.
Non è prevista per la Compagnia la facoltà di recesso, fermo quanto previsto all’Art. 11 in caso di mancato pagamento del premio.
Art. 10 – Premi di Assicurazione
Il premio, dovuto dalla Contraente per ciascun Assicurato ed all’inizio di ciascun periodo di copertura assicurativa, verrà determinato secondo la tariffa per il contratto di assicurazione collettiva in forma di rendita in caso di non autosufficienza.
Il premio mono - annuale per ogni Assicurato è pari ad € 18,00.
Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno verranno stabiliti ratei di premio, riducendo i premi annui come sopra determinati, in proporzione alla durata della copertura.
Qualora il singolo periodo di copertura assicurativa sia trascorso senza che si siano verificati eventi coperti dalla garanzia assicurativa, ogni obbligazione della Compagnia dovrà ritenersi estinta ed i premi pagati dalla Contraente rimarranno acquisiti dalla Compagnia stessa.
Art. 11 – Pagamento dei premi e risoluzione
La Contraente è tenuta a pagare il premio stabilito in polizza, alle rispettive scadenze, direttamente alla Compagnia, ovvero ad un suo Intermediario incaricato tramite bonifico bancario o assegno.
Salvo diversi accordi scritti fra le parti, il premio deve essere pagato alla consegna della polizza o di sua Appendice, nella quale sarà evidenziata la data di pagamento e le modalità dello stesso. Copia di tali documenti dovrà essere restituita controfirmata alla Compagnia.
Per tali pagamenti è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale la Compagnia ha il diritto di dichiarare, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la risoluzione del contratto.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto.
Art. 12 – Documenti prodotti dalla Compagnia.
La Compagnia rilascerà alla Contraente in occasione di ciascun versamento una Appendice relativa ai premi complessivamente dovuti accompagnata dall’Elenco degli Assicurati di cui all'Allegato 1, facente parte integrante del presente contratto, nel quale saranno elencati gli Assicurati, le relative rendite, i premi e la durata della garanzia.
Eventuali rilievi sui dati evidenziati in tale elenco dovranno essere comunicati alla Compagnia tempestivamente e, comunque, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, per le opportune rettifiche.
Art. 13 – Durata del contratto e proroga tacita.
L’assicurazione collettiva in forma di rendita in caso di non autosufficienza ha una durata di tre anni.
Le coperture assicurative, relative ad ogni singolo Assicurato, hanno tuttavia durata annuale e si rinnovano di volta in volta ad ogni ricorrenza annua per tutta la durata triennale del contratto.
Resta inteso che eventuali modifiche alle presenti Condizioni di polizza, stabilite dall'Autorità di Xxxxxxxxx, dovranno essere applicate fin dal primo rinnovo annuale dell'assicurazione.
Art. 14 – Modalità di perfezionamento del contratto e decorrenza e durata dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati.
Fermo restando quanto previsto al precedente Art. 9, la copertura assicurativa decorre dalla data indicata nella polizza ed è subordinata:
− alle dichiarazioni rese dall’Assicurato al momento dell’ingresso in assicurazione;
− al pagamento del premio, fermo restando quanto previsto al precedente Art. 11.
La Contraente si impegna per ciascun Assicurato, per il quale verrà richiesto l’inserimento in copertura assicurativa, a provvedere ai seguenti adempimenti:
− effettuare l’elencazione nominativa degli Assicurati, con l’indicazione della data e del luogo di nascita, del luogo di residenza, del codice fiscale e della società di appartenenza, laddove diversa dalla Contraente. Gli elenchi degli Assicurati potranno essere forniti anche su supporto informatico, previo accordo con la Compagnia;
− sottoporre l’informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, predisposta e resa disponibile dalla Compagnia e raccogliere il relativo consenso degli Assicurati al trattamento di tali dati.
− consegnare agli Assicurati copia delle presenti Condizioni di Assicurazione;
− consegnare ogni altro documento previsto dal contratto di assicurazione ovvero dalle condizioni di polizza.
La Contraente sarà tenuta a fornire ogni ulteriore documentazione richiesta dalla Compagnia per l’inserimento degli Assicurati nella polizza collettiva e per il pagamento delle prestazioni assicurative.
Le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere effettuate per tutti i nuovi ingressi nel corso del periodo di validità dell’assicurazione.
Almeno 15 giorni prima della scadenza di ciascun periodo di copertura assicurativa, la Contraente dovrà comunicare, per il conseguente rinnovo, le eventuali modifiche intervenute nella Contraente medesima
(e/o nelle società od enti ad essa raggruppati, convenzionati, associati o iscritti).
Art. 15 – Inclusioni nel corso del periodo assicurativo.
Per Assicurati inclusi in copertura, nel corso del periodo assicurativo, si applicherà un rateo di premio calcolato in 360esimi determinato riducendo il relativo premio mono - annuale in proporzione alla durata della copertura.
Le operazioni di inclusione verranno perfezionate attraverso l’emissione di apposita Appendice da parte della Compagnia e contestuale pagamento del premio da parte della Contraente.
Fermo restando quanto previsto al precedente Art. 9, la garanzia assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno di inclusione del singolo Assicurato in polizza e scadrà alle ore 00.00 del giorno ivi indicato, rinnovandosi automaticamente di anno in anno sino alla scadenza triennale del contratto di assicurazione.
Art. 16 – Esclusioni nel corso del periodo assicurativo.
Nel caso di uscite di Assicurati per cause diverse dalla non autosufficienza, nel corso del singolo periodo di copertura assicurativa, ed anche a seguito di decesso, sarà rimborsato il rateo di premio, relativo al periodo per il quale il rischio non viene coperto.
Le operazioni di esclusione verranno perfezionate attraverso l’emissione di apposita Appendice da parte della Compagnia.
La garanzia assicurativa cesserà di essere operativa alle ore 00.00 del giorno di esclusione dalla polizza del singolo Assicurato.
L’uscita degli Assicurati deve essere comunque richiesta dalla Contraente anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e/o collaborazione e/o associazione ovvero di revoca di incarichi in essere tra la Contraente (e/o società od enti ad essa raggruppati, convenzionati, associati o iscritti) e gli Assicurati. In tale ipotesi, la garanzia assicurativa cesserà a decorrere dalla data di efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro e/o collaborazione e/o associazione ovvero di revoca di incarico.
Art. 17 – Dichiarazioni della Contraente e dell’Assicurato.
Le dichiarazioni della Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, il Contratto tuttavia non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti rese dalla Contraente o dall'Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.
Art. 18 – Tasse ed imposte.
Le tasse ed imposte relative al contratto sono a carico della Contraente.
Art. 19 – Legge applicabile al contratto.
Al contratto si applica la legge italiana.
Art. 20 – Condizioni di denuncia in caso di non autosufficienza.
Per attivare la procedura di liquidazione delle prestazioni previste in polizza, la denuncia deve essere resa per iscritto, accompagnata dalla documentazione richiesta ai sensi dell’Art. 21, tramite fax al numero 02 2773.889 oppure lettera raccomandata A/R direttamente a: Cattolica Previdenza S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxx Collettive – Largo Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia.
A partire dalla data di ricezione della denuncia da parte della Compagnia si attiverà la relativa procedura di accertamento.
Per rendere più rapido ed efficace l’intervento, prima di contattare la Compagnia, si invita a prendere nota dei seguenti dati:
– numero di polizza;
– cognome e nome dell’Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax e telex);
– nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all’esecuzione della prestazione stessa.
Art. 21 – Modalità di accertamento dello stato di non autosufficienza.
Verificatasi la perdita di autosufficienza permanente dell’Assicurato, la Contraente ovvero l’Assicurato
medesimo, od altro soggetto per loro conto, devono richiederne per iscritto (tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno) il riconoscimento alla Compagnia secondo quanto previsto all’Art. 20, entro e non oltre 30 giorni dalla data dell’evento o da quando ne hanno avuto la possibilità.
Alla lettera di denuncia vanno allegati i documenti giustificativi dello stato di salute dell’Assicurato e, in particolare, una relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza redatta dal medico curante o dal medico ospedaliero, su apposito modello fornito dalla Compagnia (vedi Modulo di denuncia dello stato di non autosufficienza dell’Assicurato), che espone lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato, nonché la data della sua relativa sopravvenienza, e che precisa l’origine incidentale o patologica dell’affezione o delle affezioni.
Dalla data di ricevimento di tale documentazione (data di denuncia del sinistro) da parte della Compagnia, decorre il periodo di accertamento da parte della Compagnia. La Compagnia si riserva di richiedere all’Assicurato informazioni sulle predette cause e ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Ultimati i controlli medici, la Compagnia comunica per iscritto al Contraente, entro e non oltre il periodo di accertamento, se riconosce o meno lo stato di non autosufficienza.
La Compagnia si riserva di accertare la non autosufficienza con medici di sua fiducia.
Art. 22 – Periodo di franchigia.
L’importo della rendita verrà corrisposto all’Assicurato se perdura lo stato di non autosufficienza dopo che sia trascorso un periodo di franchigia di 90 giorni. Tale termine decorre dalla data di ricevimento della denuncia del sinistro da parte della Compagnia sempreché l’invalidità sia stata accertata secondo le modalità indicate all’Art. 23.
Il decesso dell’Assicurato, che intervenga dopo la denuncia del sinistro e durante il periodo di accertamento, o nel corso del periodo di franchigia non darà luogo all’erogazione della prestazione da parte della Compagnia. All’Assicurato verrà pertanto restituito il rateo di premio non goduto al netto dei costi accessori.
Art. 23 – Modalità di pagamento della prestazione.
Entro 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione, la Compagnia si impegna ad accertare lo stato di non autosufficienza, sempreché siano stati ottemperati gli obblighi di denuncia di cui all’Art. 21.
Una volta accertato e riconosciuto lo stato di non autosufficienza e quindi il diritto alle prestazioni assicurative, e purché sia decorso il periodo di franchigia di cui all’Art. 22, la Compagnia inizia a corrispondere all’Assicurato la rendita in rate mensili posticipate. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso.
Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione a mezzo bonifico bancario a favore degli aventi diritto.
Art. 24 – Rivedibilità dello stato di non autosufficienza.
Durante il periodo di erogazione della rendita, la Compagnia si riserva la facoltà di procedere annualmente, ove lo ritenga opportuno, ad un controllo sanitario sullo stato di salute dell’Assicurato attraverso un medico di propria fiducia. L’accertamento si svolgerà presso il domicilio dell’Assicurato o presso l’Ente di cura dove si trova ricoverato l’Assicurato stesso.
La Compagnia potrà, inoltre, richiedere i documenti che riterrà necessari per valutare lo stato di salute dell’Assicurato ed in particolare quelli che attestino la permanenza dello stato di dipendenza.
Qualora l’accertamento evidenzi la cessazione dello stato di dipendenza, la Compagnia comunica alla Contraente ed all’Assicurato la sospensione del pagamento della rendita, a decorrere dal mese successivo alla comunicazione stessa. In tale ipotesi, per mantenere l’Assicurato in copertura, la Contraente dovrà pagare il premio o il rateo di premio mono - annuale a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione di pagamento della rendita da parte della Compagnia.
In ogni caso, un documento che attesti l’esistenza in vita dell’Assicurato dovrà essere indirizzato alla Compagnia ad ogni ricorrenza annua dalla liquidazione della prima rata di rendita. La Compagnia si riserva il diritto di richiedere tale documento in ogni momento lo ritenga necessario.
Nel caso in cui l’Assicurato si rifiuti di sottomettersi ad un controllo o di consegnare i documenti richiesti, il pagamento della rendita verrà sospeso fino all’effettivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato.
Durante il periodo di pagamento della rendita, se l’Assicurato esce dallo stato di dipendenza è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia entro un periodo di 30 giorni. Inoltre gli eredi dell’Assicurato dovranno informare la Compagnia dell’intervenuto decesso dell’Assicurato entro i 30 giorni successivi alla data del decesso. Le eventuali rate di rendita pagate oltre tali termini dovranno essere restituite alla Compagnia.
Art. 25 – Controversie.
Nel caso in cui lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato non venga riconosciuto dalla Compagnia, la Contraente o l’Assicurato stesso hanno facoltà di promuovere - mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Direzione della Compagnia - la decisione di un “Collegio Arbitrale”, composto da tre medici, di cui uno nominato dalla Compagnia, l’altro dalla Contraente o, su sua deroga, dall’Assicurato e il terzo scelto di comune accordo dai medici incaricati e in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede dell’Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, assumendo valore di convenzione.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in duplice esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Art. 26 – Foro Competente.
Per le controversie relative al contratto di assicurazione è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo della sede, residenza o domicilio elettivo della Contraente o dell’Assicurato.
Art. 27 – Prescrizione.
I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.
Art. 28 – Comunicazioni del Contraente alla Compagnia.
In caso di modifiche di professione dell’Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto, dovrà essere resa comunicazione alla Compagnia ai sensi dell’art. 1926 cod. civ..
In caso di trasferimento di residenza del Contraente in un altro Stato membro dell’Unione Europea, eventualmente intervenuto in corso di contratto, dovrà essere resa comunicazione alla Compagnia entro i 30 giorni successivi. L’inosservanza di tale obbligo comporta il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Compagnia alla locale Autorità fiscale, a qualunque titolo, in conseguenza della mancata comunicazione.