APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
PROGRAMMA SPERIMENTALE PER L’ACQUISIZIONE DELLA LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE IN APPRENDISTATO
Milano, 15 dicembre 2011
D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro
ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA REGIONE
LOMBARDIA, UNIVERSITÀ LOMBARDE E ITALIA LAVORO
⮚ Lo scorso 18 ottobre Regione Lombardia, 10 Università lombarde e Italia Lavoro (ente strumentale MLPS) hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca
⮚ Regione Lombardia ha approvato la regolamentazione attuativa del programma sperimentale (avviso pubblico e linee guida)
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ELEMENTI ESSENZIALI DELL’AVVISO PUBBLICO
⮚ OGGETTO: contributi per la realizzazione di percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e di ricerca
⮚ DESTINATARI: all’Accordo
studenti di una delle Università
aderenti
• di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
• assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 5 del dlgs. 167/2011 da imprese con sede operativa sul territorio lombardo;
• che debbano ancora conseguire un determinato numero di CFU
⮚ OBIETTIVO: raggiungimento del titolo di laurea (triennale, magistrale o a ciclo unico) tramite l’acquisizione dei CFU mancanti in esercizio di apprendistato, sulla base di un piano formativo individualizzato condiviso fra università, impresa e
apprendista
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AZIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA SPERIMENTALE
⮚ AZIONI DI SISTEMA:
▪ Attività di informazione, promozione, orientamento e preselezione rivolte agli studenti e finalizzate all’inserimento professionale mediante apprendistato di alta formazione e ricerca
▪ Raccordo tra offerta formativa e fabbisogni delle imprese
(orientamento alla domanda), promozione dei contatti tra imprese e studenti universitari finalizzati all’attivazione di nuove assunzioni in assetto di apprendistato di alta formazione
⮚ AZIONI RIVOLTE ALLE PERSONE:
▪ Servizi di progettazione formativa e predisposizione del Piano formativo Individuale (P.F.I.) di dettaglio;
▪ Formazione specialistica addizionale rispetto a quella ordinaria;
▪ Tutoraggio individualizzato;
⮚ AZIONI RIVOLTE ALLE IMPRESE:
▪ Servizi consulenziali specialistici rivolti alle imprese (adempimenti amministrativo-gestionali e certificazione del contratto).
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SOGGETTI COINVOLTI
Convenzione
Università
Impresa
Piano Formativo Individualizzato
Apprendista
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LA COMPONENTE FORMATIVA DEL CONTRATTO DI
APPRENDISTATO
⮚ PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE: piano generale delle attività formative (durata della formazione, conoscenze-abilità- competenze in esito, articolazione della formazione, riferimenti del tutor formativo). Costituisce parte integrante del contratto di lavoro, viene compilato dall’impresa secondo le modalità definiti dai CCNL di riferimento, ed è firmato anche dall’apprendista;
⮚ PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE DI DETTAGLIO: progetto dettagliato delle attività formative (con indicazione delle metodologie, strumenti e modalità di verifica dei risultati di apprendimento) e della loro pianificazione annuale. Pur non facendo parte del contratto di lavoro, di norma integra il PFI generale ed è compilato dall’istituzione formativa (in questo caso l’università) in accordo con l’impresa.
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L’ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO
⮚ Il tutor accademico e il tutor aziendale, operano in stretto coordinamento e presidiano i quattro processi chiave del ciclo formativo:
• progettazione
• facilitazione/supporto all’apprendimento
• valutazione degli apprendimenti
• coordinamento attività
⮚ In particolare, il tutor aziendale affianca l'apprendista in impresa al fine di contestualizzare l’attività formativa in ambito lavorativo e superare i problemi di conciliazione studio-lavoro.
🡪 Deve possedere competenze ed esperienze professionali, in osservanza di quanto previsto dal CCNL di riferimento, ed in considerazione delle specifiche finalità del progetto formativo dell’apprendista.
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DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
⮚ Al massimo 36 mesi per il conseguimento del titolo di laurea
⮚ Al massimo 24 mesi per il conseguimento del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico.
Il contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell’art. 5 del T.U. Apprendistato termina in ogni caso a seguito del conseguimento del titolo di studio universitario e/o al termine del percorso formativo
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BENEFICI PER LE IMPRESE
Benefici retributivi e contributivi previsti dalla normativa nazionale per le assunzioni in apprendistato:
▪possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto alla categoria spettante o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;
▪Datore di lavoro fino a 9 dipendenti: per i primi 3 anni azzeramento della contribuzione (solo per contratti stipulati dal 1/1/12 al 31/12/16), poi contribuzione pari al 10% della retribuzione
▪Datore di lavoro oltre i 9 dipendenti: contribuzione pari al 10% della retribuzione per tutti gli anni del contratto
Le parti possono recedere al termine del periodo di formazione. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso il rapporto prosegue come subordinato a tempo indeterminato.
In caso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto, l'agevolazione dell'ultimo anno è estesa anche per l ’anno successivo.
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BENEFICI PER LE IMPRESE
Contributi specifici in caso di adesione al programma sperimentale:
▪ Servizi consulenziali specifici per un valore di € 500 netti per l’acquisizione di servizi strumentali e accessori relativi agli adempimenti amministrativo-gestionali e certificazione del contratto procedura volontaria di verifica della conformità della tipologia contrattuale prescelto al rapporto che in concreto le parti intendono instaurare (Riduzione del contenzioso)
▪ Contributo all’assunzione a copertura dei costi di tutoraggio aziendale riconosciuto per ciascun apprendista ad un anno dall’avvio del contratto di apprendistato (a valere su bando nazionale di Italia Xxxxxx )
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