ALLEGATO 3
ALLEGATO 3
Schema di Convenzione
Locazione triennale, con patto di riscatto, di Personal Computer, stampanti laser, stampanti multifunzione e fornitura dei servizi correlati
CONVENZIONE TRA
………………………………… E
REGIONE PUGLIA
PER LA LOCAZIONE TRIENNALE, CON PATTO DI RISCATTO, DI PERSONAL COMPUTER, STAMPANTI LASER, STAMPANTI MULTIFUNZIONE E FORNITURA DEI SERVIZI CORRELATI
CONVENZIONE
tra
...............................(di seguito per brevità “Fornitore”) con sede legale in ,
Via…………….C.F………………….e partita IVA….…………, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n…, in persona del legale rappresentante p.t.
………..….., nato a…….…il ....................., in qualità di ……………….., munito dei relativi poteri
e
Regione Puglia - Attiva Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione - Servizio XX.XX. – con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Bari, Via Caduti di tutte le guerre n.15, in Persona del………..e legale rappresentante Dott…………, giusta poteri allo stesso conferiti dal Presidente della Giunta Regionale, di seguito per brevità anche denominata “Regione”
Premesso
1. che alla presente Convenzione possono aderire la Regione Puglia e gli enti e le agenzie regionali, gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Regionale, gli enti locali ed i loro consorzi o associazioni aventi sedi nella regione così come disposto dal comma 5, art. 54 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 4:
2. che il Servizio Affari Generali, mediante A.D. n. 77 del 22/03/2010, ha determinato di indire di una gara telematica a procedura aperta per la locazione triennale, con patto di riscatto, di Personal Computer, stampanti laser, stampanti multifunzione e fornitura dei servizi correlati per le esigenze dell’Amministrazione Regionale Pugliese e dalle Amministrazioni Aderenti;
3. che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura e ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e ad eseguire gli ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella presente Convenzione;
4. che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Aderenti, né tantomeno la Regione Puglia, all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine all’obbligo del Fornitore di eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione in forma di Ordinativi di Fornitura, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito;
5. che la presente Convenzione non è in alcun modo fonte di qualsivoglia obbligazione da parte della Regione Puglia nei confronti del Fornitore, costituendo la medesima
Convenzione solo ed unicamente una disciplina generale dei rapporti che verranno costituiti con i singoli Aderenti, previa adesione alla stessa, mediante l’emissione degli Ordinativi di Fornitura;
6. che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, nonché dal bando di gara e dal disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
7. che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione e che tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
8. che il Fornitore ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile relativa alle prestazioni oggetto del presente affidamento e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:
Art. 1
Valore giuridico delle Premesse e degli Allegati
1. Le Premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: il Bando di Gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico - Offerta Tecnica e l’Offerta Economica.
Art. 2 Definizioni
1. Nell’ambito della Convenzione si intende per:
Fornitore: l’impresa o il Raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario;
Aderente: ciascuna delle amministrazioni ed enti regionali, enti locali, enti del Servizio sanitario nazionale ed altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio della regione Puglia che aderisce alla presente Convenzione; Convenzione: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
Capitolato Tecnico - Offerta Tecnica -DUVRI: il documento di cui all’Allegato “1”
f) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “2”
Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
2. L’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione e degli ordinativi di fornitura, sono regolati:
a) dal codice civile (art. 1571 e ss.) e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato ove compatibili con quanto statuito dalle presenti disposizioni ;
b) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
c) dalle disposizioni normative in vigore per gli Aderenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
d) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato e dalla disciplina degli appalti pubblici;
3. Le clausole della Convenzione e degli ordinativi di fornitura sono integrate, ove compatibili, automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano incrementi dei prezzi, il Fornitore, rinuncia a
promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a modificare, sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.
Articolo 4
Oggetto
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli ordinativi di fornitura, relativa alla locazione triennale, con patto di riscatto, di Personal Computer, stampanti laser, stampanti multifunzione e fornitura dei servizi correlati.
2. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti degli Aderenti a fornire, con le caratteristiche e le modalità specificatamente indicate nel Capitolato Tecnico:
a) Locazione di Personal Computer fascia Alta fino ad un volume massimo di 50 (cinquanta) unità;
b) Locazione di Personal Computer fascia Bassa fino ad un volume massimo di 400 (quattrocento) unità;
c) Locazione di stampanti laser fino ad un volume massimo di 200 (duecento) unità;
d) Locazione di stampanti multifunzione fino ad un volume massimo di 50 (cinquanta) unità;
e) Espletamento Servizi e attività e/o adempimenti correlati alla Convenzione, così come descritti nell’Allegato 1 (Capitolato Tecnico);
3. I Personal Computer, le stampanti laser, le stampanti multifunzione e i servizi e attività e/o adempimenti correlati alla fornitura dovranno avere le caratteristiche minime indicate nel Capitolato tecnico, ovvero le caratteristiche migliorative contenute nell’Offerta Tecnica del Fornitore.
4. La validità della Convenzione e l’esecuzione delle prestazioni sono subordinate, ad ogni modo, all’esito positivo del collaudo generale - secondo quanto specificato nella documentazione di gara - che è stato svolto con esito positivo in data XX/MM/YYYY .
5. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli ordinativi di fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva, pertanto le amministrazioni contraenti per quanto di
propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo Fornitore.
Articolo 5 Durata e attivazione
1. La presente Convenzione ha validità di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della relativa attivazione resa nota dalla Stazione Appaltante.
2. Per durata della Convenzione si intende il periodo in cui gli Aderenti possono emettere utilmente gli Ordinativi di Fornitura, la cui esecuzione resta regolata dalla Convenzione.
3. Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione sia esaurito l’importo massimo, la Regione Puglia si riserva di chiedere al Fornitore, alle stesse condizioni, di incrementare l’importo massimo fino alla concorrenza dei limiti di cui all’art.27, comma 1, D.M. 28 Ottobre 1985.
4. La Convenzione potrà essere prorogata fino a ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della Regione Puglia, qualora alla scadenza del termine non sia stato esaurito il quantitativo massimo, eventualmente incrementato, e fino all’esaurimento del medesimo.
5. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.
Articolo 6
Utilizzo della Convenzione
1. Gli Aderenti sono tenuti ad utilizzare la Convenzione, previa adesione, mediante l’emissione di Ordinativi di fornitura, nei quali verranno indicate le quantità e la configurazione della fornitura richiesta nonché i servizi opzionali richiesti, oltre che i luoghi di esecuzione, ubicati sul territorio della regione Puglia, ed il nome del responsabile interno cui il Fornitore dovrà rivolgersi.
2. Con l’emissione dell’ordinativo di fornitura, il rapporto contrattuale si intende instaurato in via esclusiva tra il Fornitore e gli Aderenti, rimanendo, pertanto, estranea la Stazione Appaltante.
3. Al compimento del trentaseiesimo mese a partire dalla data di inizio della locazione, l’Aderente ha facoltà di procedere al riscatto dei dispositivi, secondo quanto descritto nell’art. 26.
4. Nel caso in cui l’Aderente non eserciti la suddetta facoltà di riscatto dei dispositivi il Fornitore è obbligato al ritiro dei beni oggetto della locazione, previa pianificazione dell’intervento concordato con l’Aderente ed entro il termine massimo di 30 gg. solari dalla scadenza e, comunque, non oltre.
Articolo 7
Modalità di esecuzione degli ordinativi di fornitura
1. Gli Ordinativi di Fornitura sono emessi dagli Aderenti mediante l'utilizzo degli appositi form disponibili sul portale xxx.xxxxxxx.xx , cui si rimanda, per una descrizione dettagliata, delle procedure di acquisto “on line”, come definite nel sito stesso.
Articolo 8
Predisposizione dispositivi, consegna e verifiche
1. I singoli ordinativi di Fornitura dovranno essere eseguiti con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, nei luoghi indicati e nelle quantità specificate nei medesimi ordinativi che dovranno essere integralmente eseguiti.
2. Preliminarmente alla consegna e nell’ambito del servizio di predisposizione apparati, il Fornitore dovrà configurare il Personal Computer secondo le specifiche contenute nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico .
La fornitura si intende comprensiva di tutta la manualistica tecnica completa relativa ai prodotti hardware forniti, edita dal produttore. La documentazione dovrà essere fornita in originale, integra e in lingua italiana oppure, se non prevista, in lingua
inglese in copia cartacea. In alternativa potrà essere fornito il formato elettronico che dovrà possedere tutte le caratteristiche di accessibilità ( formato elettronico accessibile ), secondo quanto previsto dal D.M. 8 luglio 2005, Allegato D, requisito n.11.
3. La fornitura di Personal Computer comprende anche i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dall’Aderente al momento dell’Ordinativo della fornitura ed aventi le caratteristiche minime indicate nel Capitolato Tecnico;
4. La fornitura si intende comprensiva dei servizi di base e di quelli opzionali eventualmente richiesti dall’Aderente al momento dell’Ordinativo, nonché di ogni altra attività e/o adempimenti correlati alla gestione della fornitura come specificati nel Capitolato Tecnico.
5. La consegna della fornitura si intende, inoltre, comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, installazione, messa in esercizio, verifica di funzionalità delle apparecchiature, ritiro e smaltimento dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad essi strumentale.
6. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, la consegna, l’installazione e la messa in esercizio dei dispositivi forniti nonché l’espletamento dei servizi richiesti entro e non oltre la 15 gg. liberi, decorrenti dall’emissione dell’ordinativo.
7. L’esecuzione della fornitura, per ogni Aderente, non potrà avvenire mediante consegne ed installazioni ripartite nel tempo, salvo diverso ed espresso accordo scritto tra le parti, che riporti un piano dettagliato di consegna.
Le date di consegna presso i diversi siti degli Aderenti ed i dettagli operativi devono essere concordati tra il Fornitore ed il responsabile indicato nel documento d’ordine, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo.
8. All’atto della consegna ed installazione, il Fornitore dovrà redigere un “verbale di consegna ed installazione”, sottoscritto da un incaricato dell’Aderente e da un incaricato del Fornitore, in cui dovrà essere riportato: la data dell’ordine ed il suo numero progressivo (assegnato dal Fornitore), l’etichetta identificativa del prodotto,
la data o le date dell’avvenuta consegna ed installazione, il numero progressivo di installazione (assegnato dal Fornitore), il tipo e matricola delle apparecchiature oggetto del verbale, il numero e tipo di servizi effettuati. In calce, sarà evidenziato l’esito finale della consegna ed installazione.
9. La fornitura si intenderà accettata dall’Aderente con il verificarsi delle seguenti condizioni: a) la consegna della fornitura oggetto dell’Ordinativo di Fornitura; b) l’esito positivo della verifica di funzionalità. La data del relativo “verbale di consegna ed installazione” verrà considerata quale data di accettazione della fornitura da cui decorrerà l’inizio della locazione.
10. Nel caso di esito negativo della verifica di funzionalità, il Fornitore è obbligato a risolvere tutte le problematiche, e sostituire le apparecchiature eventualmente malfunzionanti, entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data del verbale.
Anche le apparecchiature in sostituzione saranno sottoposte a verifica secondo le modalità e i tempi di cui sopra, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre; in caso di esito negativo di detta verifica, l’Aderente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 21, comma 1, lett. a).
11. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Puglia, l’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi, di verifiche delle apparecchiature consegnate agli Aderenti;
Qualora le verifiche di cui sopra siano in numero superiore a 3 (tre) - la Regione Puglia ha la facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, in conformità a quanto stabilito nel successivo articolo 20.
Articolo 9
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale previsto per la locazione dei Personal Computer e dei dispositivi
aggiuntivi, l’erogazione di tutti i servizi di base e di ogni attività ed adempimento richiesto dal presente atto e dalla documentazione di gara tutta, compresi gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascun Aderente contraente potrà risolvere unicamente il relativo ordinativo di fornitura emesso, mentre la risoluzione della Convenzione è di esclusiva competenza della Regione Puglia.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti degli Aderenti, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
4. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici degli Aderenti dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con gli Aderenti stessi.
Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dei medesimi continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
5. L’Aderente si impegna a predisporre le condizioni necessarie per l’esecuzione della fornitura da parte del Fornitore.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale qualificato che potrà accedere negli uffici nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
7. Resta espressamente inteso che il singolo Aderente può essere considerato responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione dei propri ordinativi di fornitura, e non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile nei confronti degli altri Aderenti, né nei confronti della Regione Puglia.
Articolo 10 Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione, negli Allegati e negli atti di gara;
b) manlevare e tenere indenne gli Aderenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa (brevetti, proprietà intellettuali varie, ecc.) vantati da terzi;
c) rispettare, nell’esecuzione delle prestazioni, le norme a garanzia della qualità, EN ISO 9001:2000 per i servizi di manutenzione hardware e software (rilasciata da organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma EN 45012, da parte di ente aderente all’organizzazione europea per l’accreditamento degli organismi di certificazione EA per operare nel settore EA 33- “tecnologia dell’informazione”) e fornire prodotti certificati dai
rispettivi produttori ISO 9001:2000 per la progettazione e produzione di personal computer;
d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire agli Aderenti, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli ordinativi di fornitura, ed, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dagli Aderenti, per quanto di rispettiva ragione;
f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli ordinativi di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da ciascun Aderente, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici degli Aderenti.
3. La merce è trasportata a rischio e pericolo dei fornitori, i quali dovranno, pertanto, adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare che la merce stessa subisca avaria durante il trasporto.
4. Il Fornitore deve apporre, al momento della consegna, una etichetta di riconoscimento a tutte le apparecchiature ed i loro accessori, che ne permetta univocamente l’individuazione, in mancanza si applicano le penali previste dall’art. 17.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, al mantenimento e all’aggiornamento di un inventario dei beni forniti per tenere sotto controllo le quantità e le ubicazioni del parco installato.
6. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Stazione Appaltante, in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture e dei servizi prestati, secondo quanto previsto dal successivo art. 12.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascun Aderente, per quanto di rispettiva ragione, contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, la documentazione integrativa comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.
Articolo 11
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli ordinativi di fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e s.m.i. nonché il D.Lgs., n. 81/2008.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
Articolo 12 Informazioni sugli acquisti
1. Il Fornitore dovrà inviare alla Regione Puglia, o a Terzi da essa autorizzati, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, pena la sospensione della Convenzione e l’applicazione delle penali di cui all’art. 17. Tali dati dovranno aver la forma di un rapporto trimestrale, firmato digitalmente, relativo agli ordinativi di fornitura, con indicazione almeno, salvo diversa disposizione, del numero degli ordinativi e i loro numeri progressivi, le quantità fornite di Personal computer e dispositivi aggiuntivi e servizi di base e opzionali, e con riferimento a ciascun ordinativo di fornitura, la data dell’ordine, l’Aderente, i prodotti e le quantità ordinate. Tali rapporti devono permettere di valutare e controllare:
a) per ogni Aderente, il parco installato, oggetto della fornitura;
b) per ogni oggetto di fornitura, la data di verifica ed il numero di mensilità mancanti al completamento della locazione (36 mesi);
c) le installazioni effettuate nel trimestre, con riferimento alla data di richiesta;
d) gli interventi di manutenzione e di assistenza tecnica effettuati nel trimestre, con riferimento alla data e ora della relativa chiamata e “status”.
Articolo 13
Ruolo della Regione Puglia
1. Salvo quanto oltre disposto, la Regione Puglia, assume un ruolo di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei relativi ordinativi di fornitura.
Articolo 14
Corrispettivi e condizioni migliorative
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dal singolo Aderente in forza degli ordinativi di fornitura che dovessero essere effettuati, e segnatamente i canoni
di locazione di ogni prodotto ed i prezzi dei Servizi Opzionali, sono indicati nella Dichiarazione d’offerta di cui del presente atto.
2. I canoni dei dispositivi in locazione sono comprensivi, oltre che della fornitura dei beni, anche della prestazione dei servizi di base e delle ulteriori adempienze specificate nel Capitolato Tecnico .
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti degli Aderenti. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Articolo 15 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dagli Aderenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo a cadenza trimestrale, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto.
2. In particolare, la fatturazione dovrà essere effettuata sulla base dei quantitativi effettivamente ordinati e consegnati, comunque non contestati, nei termini e nei modi previsti dalla normativa in materia.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, ai singoli ordinativi di fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita agli Aderenti.
4. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 90 (novanta) giorni dalla data di fine del mese di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente bancario intestato al Fornitore n. , presso Banca filiale di ,
A.B.I. , C.A.B. . IBAN
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli ordinativi di fornitura, a pena di risoluzione.
Articolo 16 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la
gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) si obbliga in virtù della L.R n. 15/2008 ., si obbliga a comunicare al Committente (aderente) l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali da esso eventualmente affidati per l'esecuzione della presente Convenzione, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita. La trasmisssione dell'elenco in oggetto è condizione per l'emissione dei mandati di pagamento dei servizi eseguiti. durante la vigenza della presente Convenzione
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 17
Penali
1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Aderente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità delle forniture, di cui al precedente articolo 8, comma 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Aderente, per ogni singolo ordinativo in riferimento al quale risulti inadempiente, una penale pari allo 1% (un per cento) dell’intero importo dell’ordinativo stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Aderente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto di verifica negativa, di cui al precedente articolo 8, comma 10, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Aderente una penale pari allo 1% (un per cento) dell’intero importo dell’ordinativo stesso, fatto salvo il risarcimento del
maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all’Aderente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità dell’Apparecchiatura, di cui al punto 4.1.3 del Capitolato Tecnico , il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Aderente una penale pari ad € 20 (Euro venti/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Aderente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione del servizio di ritiro e smaltimento di apparecchiature (personal computer e stampanti) usate, di cui al paragrafo 4.2.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Aderente una penale pari ad € 20 (Euro venti/00). Tale penale si applica anche di mancato ritiro dei dispositivi al termine della locazione di cui all’art. 6 comma 4.
5. Le penali indicate si applicano anche nel caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Bando di gara, al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico, all’Offerta Tecnica e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso la Regione Puglia e gli Aderenti applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, saranno contestati per iscritto al Fornitore dai singoli Aderenti; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ammissibili a motivato giudizio degli Aderenti che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
7. Gli Aderenti potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi delle cauzioni di cui al successivo
articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della Regione Puglia e degli Aderenti al risarcimento del maggior danno.
9. L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 18 Cauzione definitiva
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro = ( /00), mediante la stipula di una cauzione definitiva in favore della Regione Puglia di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali).
L’importo di cui sopra, ai sensi e per effetto dell’art. 75 comma 7 D.Lgs. 163 del 2006, su richiesta del Fornitore contraente, è ridotto del cinquanta per cento rilasciata per effetto del possesso, delle apposite certificazioni del sistema di qualità conformi alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si allegano al presente atto, copie autenticate degli appositi certificati. Le certificazioni prodotte dovranno coprire l’intero periodo di validità della Convenzione. Ove la durata del certificato abbia validità temporale inferiore, sarà onere del Fornitore provvedere agli eventuali rinnovi , validi almeno fino alla data di estinzione della Convenzione e alla loro relativa trasmissione alla Regione Puglia.
2. Tale cauzione dovrà essere vincolata per tutta la durata della Convenzione, costituita in una delle forme stabilite dalla l. n. 348/1982 e coprire anche eventuali ulteriori ordinativi di fornitura degli Aderenti.
3. Tale cauzione definitiva dovrà quindi essere prestata:
a) in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato;
b) mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Dovrà inoltre:
a) essere incondizionata e irrevocabile,
b) prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta della Aderente contraente, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa,
c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 cod. civ.,
d) essere idonea a soddisfare eventuali penalità contrattuali.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti.
5. La garanzia prestata opera nei confronti degli Aderenti a far data dalla ricezione dei relativi ordinativi di fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli ordinativi di fornitura, e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti degli Aderenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Articolo 19
Riservatezza e Trattamento dei dati personali
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. (Opzionale) Il Fornitore, in esecuzione dell’Ordinativo dell’Aderente, dopo la migrazione dei dati su apparecchiature indicate dall’Aderente, ha l’obbligo di procedere alla distruzione dei dati memorizzati sui dispositivi per i quali l’Aderente stesso abbia richiesto i servizi di ritiro e smaltimento; il Fornitore è obbligato ad eseguire detta distruzione mediante le seguenti procedure:
a) sistemi di punzonatura o deformazione meccanica;
b) distruzione fisica o disintegrazione;
c) demagnetizzazione ad alta intensità.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Puglia e gli Aderenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed o i singoli ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Ai sensi di quanto previsto dal X.Xxx. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente Convenzione e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione della Convenzione medesima.
Articolo 20 Risoluzione della Convenzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, la Regione Puglia senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, per quanto di rispettiva competenza, la Convenzione, nei seguenti casi:
a) qualora il collaudo della fornitura - ai sensi di quanto stabilito nel precedente art. 4, comma 4- abbia esito negativo;
b) qualora la verifica delle apparecchiature successiva alla terza, ai sensi di quanto stabilito all’art. 8, comma 11- abbia esito negativo;
c) in caso di esaurimento della cauzione definitiva.
2. In ogni caso, la Regione Puglia si riserva il diritto, senza onere alcuno né per sé né per gli Aderenti, di risolvere anticipatamente la Convenzione, in qualunque momento, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, nonché nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e di ogni singolo ordinativo di fornitura, ai sensi del successivo articolo 24;
c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro gli Aderenti;
d) violazione del divieto di cessione del contratto e dei crediti.
3. In tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, la Regione Puglia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
4. Eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione saranno oggetto, da parte della Regione Puglia, di segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.
Articolo 21
Risoluzione degli ordinativi di fornitura
1. Decorsi 30 (trenta) giorni liberi dalla relativa richiesta, gli Aderenti potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli ordinativi di fornitura, nei seguenti casi:
a) Mancata attività di consegna e/o installazione dopo la sostituzione dei dispositivi avvenuta nei termini previsti nel Capitolato Tecnico (Allegato 1);
b) mancata erogazione dei servizi di assistenza e manutenzione nei termini previsti nel capitolato tecnico (Allegato 1).
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dei singoli Contratti di fornitura saranno oggetto, da parte delle Amministrazioni Contraenti/Aderenti, di segnalazione alla Regione Puglia e all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.
Articolo 22 Variazioni della Fornitura
1. Il Fornitore si impegna ad informare la Regione Puglia sulla evoluzione tecnologica delle forniture e dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Regione Puglia ai sensi di quanto previsto nel Capitolato tecnico; solo a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di esito negativo del collaudo del punto che precede, la Regione avrà facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione.
Articolo 23
Recesso
1. Gli Aderenti hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A / R , nei casi di:
a) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
b) giusta causa e giustificato motivo;
2. Si conviene che per giusta causa si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
c) qualora taluno dei componenti l’organo di Amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo ordinativo.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per gli Aderenti.
4. In caso di recesso degli Aderenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le
condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
Articolo 24
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni – che non siano cagionati con dolo o colpa grave ovvero riferibili a caso fortuito ovvero forza maggiore - eventualmente subiti da parte di persone, tanto dipendenti del Fornitore stesso quanto delle amministrazioni contraenti e/o di terzi, causati dai beni oggetto della Convenzione e degli ordinativi di fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una polizza assicurativa con massimale pari a €
ciascun sinistro a beneficio anche degli Aderenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne gli Aderenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli ordinativi di fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per gli Aderenti, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo ordinativo di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
per
3.
Articolo 25 Divieto di Subappalto
1. Il Fornitore non si potrà avvalere del subappalto per l’esecuzione, in tutto o in parte, di alcuna delle prestazioni contrattuali,.
Articolo 26 Facoltà di riscatto
1. L’Aderente ha la facoltà, al naturale completamento del periodo di locazione, di riscattare ciascuna apparecchiatura con efficacia al primo giorno del mese successivo alla scadenza della locazione sulla base di un importo pari al due per cento (2%) del totale dei canoni previsti per il periodo di locazione di 36 mesi da corrispondersi in soluzione unica e con pagamento dovuto a 90 gg dalla data di fine locazione.
Articolo 27
Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli ordinativi di fornitura, nonché di cedere i crediti a lui derivanti dalla Convenzione e dai singoli ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, gli Aderenti contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 28
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti degli Aderenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni noleggiati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dei medesimi contraenti.
Articolo 29 Responsabilità della fornitura
1. Alla data di stipula del presente atto il Fornitore dovrà nominare un Responsabile della Fornitura il quale sarà referente unico nei confronti della Regione Puglia e degli Aderenti alla Convenzione. Dovrà, renderne noto il nominativo, il numero di telefono e l’indirizzo di e-mail.
Articolo 30 Clausola compromissoria
1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale.
2. Nel caso che la controversia sia tra due sole parti - intendendosi ricorrere questo caso anche quando una delle parti è composta da più soggetti che dichiarino per iscritto comunanza di interessi e nominino congiuntamente un arbitro - il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai primi due; in caso di mancata nomina del secondo arbitro entro giorni venti dalla nomina del primo e/o di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro entro giorni venti dall’ultima accettazione, il secondo
e/o il terzo arbitro verranno designati dal Presidente del Tribunale del capoluogo ove ha sede l’Aderente contraente, previo ricorso della parte più diligente.
3. Qualora la controversia dovesse insorgere fra tre o più parti, ciascuna di esse nominerà un proprio arbitro con le modalità e nei termini sopra stabiliti. Gli arbitri così nominati procederanno di comune accordo alla nomina di un arbitro - che avrà le funzioni di Presidente - se le parti in lite saranno in numero pari, o di due arbitri - tra i quali verrà scelto il Presidente - se le parti in lite saranno in numero dispari; in difetto di accordo o in caso di mancata nomina di uno o più degli arbitri, alla nomina provvederà il Presidente del Tribunale del capoluogo ove ha sede l’Aderente contraente, con le modalità ed i termini sopra stabiliti.
4. La sede del Collegio Arbitrale sarà il capoluogo ove ha sede l’Aderente contraente.
5. Gli arbitri giudicheranno secondo il diritto ed osservando le norme del codice di procedura civile e dovranno pronunciare il lodo entro il termine di giorni novanta dalla accettazione della nomina; tale termine resterà sospeso dal 1 agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio di ciascun anno.
6. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione degli stessi, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la loro esecuzione; restando inteso che, qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Convenzione e/o l’ordinativo di fornitura si potranno risolvere di diritto.
Articolo 31 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e gli Aderenti, in relazione a materie non deferibili al giudizio arbitrale di cui all’articolo precedente, la competenza è nel Foro di Bari.
Articolo 32
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R.
n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 33 Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli ordinativi di fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi.
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Regione Puglia Il Fornitore
Il sottoscritto dott. , quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
a) Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile),
b) Articolo 4 (Oggetto),
c) Articolo 5 (Durata e attivazione),
d) Articolo 6 (Utilizzazione della Convenzione),
e) Articolo 8 (Predisposizione dispositivi, consegna verifiche),
f) Articolo 9 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità),
g) Articolo 10 (Obbligazioni specifiche del Fornitore),
h) Articolo 11 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro),
i) Articolo 14 (Corrispettivi e condizioni migliorative),
j) Articolo 15 (Fatturazione e pagamenti),
k) Articolo 17 (Penali),
l) Articolo 18 (Cauzione definitiva),
m) Articolo 19 (Riservatezza e Trattamento dei dati personali),
n) Articolo 20 (Risoluzione della Convenzione),
o) Articolo 21 (Risoluzione degli Ordinativi degli Aderenti)
p) Articolo 22 (Variazioni della Fornitura),
q) Articolo 23 (Recesso),
r) Articolo 24 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa),
s) Articolo 25 (Divieto di subappalto),
t) Articolo 26 (Facoltà di Riscatto)
u) Articolo 27 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti),
v) Articolo 28 (Brevetti industriali e diritti d’autore),
w) Articolo 29 (Responsabile della fornitura),
x) Articolo 30 (Clausola Compromissoria),
y) Articolo 31 (Foro competente),
z) Articolo 32 (Oneri fiscali e spese contrattuali),
aa) Articolo 33 (Clausola finale).
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