CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO
Allegato a prot. n. 2287/RI del 22 Dicembre 2021
Fornitura del servizio di trasporto, distruzione e smaltimento dello scarto degli atti di archivio dell’Ufficio delle Dogane del Verbano Cusio Ossola.
CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO
CIG ZB1348D0D5
Art. 1 - Oggetto del servizio
Oggetto della presente trattativa diretta è Fornitura del servizio di trasporto, distruzione e smaltimento dello scarto degli atti di archivio dell’Ufficio delle Dogane del Verbano Cusio Ossola come sotto specificato::
- - svuotamento dei magazzini e movimentazione della carta all’esterno per il successivo trasporto;
- trasporto distruzione (tramite macerazione, triturazione, incenerimento od altro sistema idoneo) e smaltimento degli atti relativi allo scarto d’archivio dell’Ufficio delle Dogane del Verbano Cusio Ossola come da preventivo del 19/10/2021;
Art. 2 - Valore del contratto
L’importo a base dell’offerta per la fornitura richiesta ammonta a € 800.00 (ottocento/00) IVA esclusa per svuotamento dei magazzini e movimentazione della carta all’esterno per il successivo trasporto, più il costo di €. 0,10 al kg. iva esclusa per il trasporto distruzione e smaltimento (per le quantità effettivamente trattate, distrutte e smaltite), da conteggiare a consuntivo comprensivo di ogni ulteriore costo
La procedura è contraddistinta dal Codice Identificativo di Gara (CIG): ZB1348D0D5
Art. 3 - Durata
Il presente contratto di fornitura avrà effetto a far data dalla stipula;
L’esecuzione del contratto avverrà in accordo con l’Ufficio delle Dogane del Verbano Xxxxx Xxxxxx e comunque entro il 28/02/2022;
Art. 4 - Modalità di risposta alla trattativa diretta
L’offerta, da effettuare esclusivamente sul sistema del Mercato Elettronico, dovrà essere corredata mediante inserimento nella procedura MEPA della seguente documentazione:
a) la dichiarazione di tracciabilità finanziaria, allegato 2, debitamente compilato e firmato digitalmente;
b) la dichiarazione per anticorruzione, allegato 3, debitamente compilato e firmato digitalmente;
c) il patto d’integrità, allegato 4, debitamente compilato e firmato digitalmente;
d) Il capitolato tecnico controfirmato digitalmente per accettazione;
Art. 5 - Penali
Trovano applicazione le penali indicate nelle Condizioni Generali di Contratto previste dal Bando “Servizi – Servizi di Logistica (traslochi, facchinaggio, movimentazione merci, magazzino, gestione archivi)” presente sul Mercato della Pubblica Amministrazione – MEPA.
Art. 6 - Obblighi nei confronti del personale
La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito.
Art. 7 - Sicurezza
La Società si impegna all’integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n. 81/2008.
Art. 8 - Fatturazione
Le fatture potrà essere emessa dopo la constatazione della regolare esecuzione dell’Ufficio delle Dogane del Verbano Cusio Ossola e l’inoltro dei formulari attestanti il corretto smaltimento.
La fattura dovrà essere intestata a:
XXXXXXX XXXXX XXXXXX X XXX XXXXXXXX
Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxx
C.F. 97210890584,
ed esclusivamente inviata elettronicamente; si precisa che, come disposto dal Decreto Ministeriale 55 del 3 aprile 2013, a far data dal 6 giugno 2014 le Pubbliche Amministrazioni non potranno accettare fatture dai propri fornitori che non siano trasmesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Per ulteriori precisazioni ed istruzioni si rinvia al sito istituzionale xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
Si informa che il codice univoco dello scrivente Ufficio è CBOAH9.
SPLIT PAYMENT
A far data dal 1° luglio 2017 le Agenzie Fiscali sottostanno al regime dello split payment.
Costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia la regolare intestazione e compilazione della fattura. In particolare la fattura elettronica, oltre ai dati obbligatori previsti dalla norma, dovrà contenere le seguenti informazioni:
- n. ordine di acquisto;
- n. contratto;
- sede;
- IBAN;
- CIG
L’Agenzia provvederà entro TRENTA giorni dalla data di emissione della fattura alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto.
In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.
In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia.
Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.
Art. 9 - Tracciabilità
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n.136 del 13/8/2010 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della legge citata il conto dedicato, dovrà essere comunicato mediante presentazione in sede di offerta della “Comunicazione del Conto Dedicato” sulla base del fac- simile allegato alla presente (allegato 2).
La società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge. Stante l’obbligo di verifica della stazione
appaltante, di cui al comma 9 dell’art. 3 della L. n. 136/2010 la Società si impegna a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia.
Ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9 bis della L. n. 136/2010, la Società che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi della tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all’Agenzia e alla Prefettura
– Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino.
Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del “contratto”.
La società accetta che l’Agenzia provveda alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, sulla base della consuntivazione della fornitura effettuata.
La Società si impegna a comunicare per iscritto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT II Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta – Ufficio di Supporto - Sezione Acquisti, Xxx X. Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, eventuali successive variazioni relative al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio.
Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della L. n. 136/2010, l’Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è ZB1348D0D5
Art. 10 - Divieto di cessione del contratto
È fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell’Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.
Art. 11 - Cessione del credito
I crediti vantati dalla Società verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno Euro 5.000,00, l’Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società. al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella Legge n. 136/2010, l’atto di cessione dovrà contenere l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del
cedente utilizzando esclusivamente il conto di cui al precedente art.12, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.
Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.
Art. 12 - Certificazione dei crediti
Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, la Società per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, dovrà abilitarsi sulla piattaforma elettronica (sistema PCC), resa disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e per quel che riguarda questa Agenzia dovrà fare esclusivo riferimento a:
Agenzia Dogane e Monopoli Codice fiscale: 97210890584
Pec: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xxx.xx Indirizzo: Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxx
Art. 13 - Risoluzione del contratto
Nel caso di accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto nel frattempo stipulato verrà risolto, con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta con l’incameramento di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto.
Il contratto sarà altresì risolto dalla Stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel patto di integrità, la cui sottoscrizione è richiesta all’art. 4.
Art. 14 Trattamento dei dati
I dati forniti dalla Società rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.
Il soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il Xxxx. Xxxxxx Xxxxx, Direttore dell’Ufficio Affari Generali – DT II - Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.
Art. 15 - Disciplina
Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni, si fa riferimento alle “Condizioni Generali di Contratto relative al bando “Servizi – Servizi di Logistica (traslochi, facchinaggio, movimentazione merci, magazzino, gestione archivi)”.
Art. 16 - Controversie
Per eventuali controversie in pendenza del presente atto sarà competente il Foro di Torino.
Art. 17 - Informazioni
Questa Direzione interregionale è disponibile, per eventuali informazioni e chiarimenti, al numero telefonico al n. 011/0369256 o mediante posta elettronica all’indirizzo e-mail: xxx.xxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxxx.xxxxxxxx@xxx.xxx.xx
Art. 18 - Imposta di bollo
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello inoltrato da Consip S.p.A. (Risoluzione 96/E del 6/12/2013) il contratto (Documento di Stipula) sarà soggetto ad imposta di bollo.
Come stabilito dalla Legge di Stabilità 147/2013 il bollo è dovuto nella misura forfettaria di Euro 16,00 per l’intero documento di stipula, per favorire la digitalizzazione.
Il fornitore provvederà ad attestare a questa Direzione l’avvenuto pagamento del bollo.
In caso di inadempienza questa Direzione provvederà a inoltrare l’atto di stipula all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione, come previsto dall’art. 19 del DPR 642/1972
Art. 19 - Stipula del contratto
La stipulazione del contratto avverrà mediante inserimento a sistema del documento di Stipula generato dal sistema stesso.
Art. 20 - RUP
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXXX, che in qualità di Direttore dell’esecuzione, provvederà ad emettere l’attestazione di regolare esecuzione
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IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Xxxx. Xxxxxx Xxxxx firmato digitalmente
Il capo sezione: Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Il funzionario referente per la trattazione: Xxxxxx Xxxxxx