TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA SCHEMA DI CONTRATTO
SERVIZI AUSILIARI DI PORTIERATO, SMISTAMENTO POSTA E PACCHI POSTALI, DISTRIBUZIONE LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DI ATENEO
CIG: 700608543D
Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge
TRA
- L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA, con sede in Macerata, Via Crescimbeni n. 30/32, Partita IVA n. 0000000000, Tel. 0000.0000, PEC: xxxxxx@xxx.xxxxx.xx, rappresentata dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, nella qualità di Direttore Generale pro–tempore, nato a Macerata il 06 febbraio 1961, C.F. n.
GSTMRA61B06E783E, nel prosieguo anche indicata come “Università” o “Ateneo” o “Stazione Appaltante”;
E
- l'OPERATORE ECONOMICO ………………………………(C.F. ………… e P.I. ), con sede legale
in ……………………………………, via………………………………………………………..
PEC:…………………rappresentata dal Sig nato
a…………………..………………... il………………., in qualità di nel prosieguo anche
indicato come “affidatario” o “appaltatore”;
PREMESSO
- che con provvedimento del ……………. n. …………., prot. n. …… del …….. è stata disposta l’autorizzazione all’indizione ed espletamento di una procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi ausiliaridi portierato, smistamento posta e pacchi postali e distribuzione libri alle biblioteche, da erogare in favore dell’Università di Macerata, sulla base della documentazione di gara ivi allegata;
- che nelle date del si sono svolte le sedute pubbliche e riservate
della Commissione incaricata alla valutazione e comparazione delle offerte, come risulta nei relativi verbali ai quali si fa rinvio;
- che in seguito all’attività svolta ai fini della valutazione delle offerte, con Provvedimento del Direttore Generale n. ……….. del …………….. prot. ………….. è stata disposta l’aggiudicazione del contratto in oggetto all’Operatore economico ;
- …..(eventuali ulteriori premesse)….
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Tutte le premesse, la documentazione di gara e gli allegati al presente contratto costituiscono di questo parte integrante ad ogni effetto.
ART 2. OGGETTO
Oggetto del contratto sono i servizi ausiliari di portierato, smistamento posta e pacchi postali, distribuzione libri alle biblioteche dell’Ateneo, servizi tecnici audio visivi, secondo i contenuti e le prescrizioni indicate nel presente documento, nel Capitolato Speciale e più in generale nella documentazione allegata, costituente tutta parte integrante e sostanziale del rapporto.
ART 3. DURATA, OPZIONE DI RINNOVO E PROROGA
La durata del contratto (fase principale) è stabilita in anni tre decorrenti dall’effettivo avvio del servizio. L’affidatario si obbliga a procedere con l’avvio del servizio entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula del presente contratto.
E’ riconosciuta in capo all’Università la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo del contratto (fase eventuale) per un periodo di ulteriori due anni.
Il rinnovo del contratto, cui l’affidatario ha l’obbligo di aderire, avverrà alle medesime condizioni della fase principale del contratto.
L’affidatario si obbliga altresì ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto agli stessi patti e condizioni ivi contenute, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, per un periodo di ulteriori mesi sei decorrenti dalla scadenza dell’efficacia del contratto, anche rinnovato in seguito all’esercizio dell’opzione di cui al precedente terzo periodo. Tale periodo è da considerare quale proroga tecnica ove risulti necessaria al fine di completare la procedura di gara funzionale all’individuazione di un nuovo operatore economico.
ART 4. CORRISPETTIVI
Il corrispettivo annuo del servizio riconosciuto all’affidatario, salvo eventuali variazioni dovute all’applicazione delle regole contrattuali nel corso dell’esecuzione del contratto, è pari a Euro ………………..............., oltre
IVA ai sensi di legge. L’effettivo ammontare liquidabile verrà determinato moltiplicando il prezzo orario in sede di gara per le ore di effettivo svolgimento dei servizi.
L'affidatario si obbliga a mantenere invariati i prezzi offerti per l'intera durata del servizio, con riferimento sia alla fase principale che ai periodi di rinnovo e di proroga.
Il prezzo unitario, offerto in sede di gara, che verrà applicato quale corrispettivo delle prestazioni ordinarie erogate è pari a € , oltre IVA;
L’Università si riserva la facoltà di richiedere all’affidatario, il quale si obbliga a dare seguito alla prestazione, l’esecuzione di attività in giorni e orari differenti da quelli indicati nell’articolo 3 del Capitolato Speciale, qualificabili come prestazione “festiva”, “notturna” o “festiva notturna”.
Il corrispettivo delle prestazioni erogate per soddisfare tali esigenze straordinarie sarà determinato con applicazione dei seguenti prezzi unitari:
- festivo: tariffa oraria offerta in sede di gara per il servizio ordinario maggiorata del 55 per cento.
- notturno: tariffa oraria offerta in sede di gara per il servizio ordinario maggiorata del 40 per cento.
- festivo notturno: tariffa oraria offerta in sede di gara per il servizio ordinario maggiorata del 65 per cento.
Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore. Si intende per lavoro notturno, ai fini di quanto sopra previsto, quello compreso fra le ore 22.00 e le ore 6.00 del mattino.
I prezzi offerti in fase di gara si intendono comprensivi di tutte le voci di costo inerenti e necessarie al servizio articolato nelle sue varie prestazioni.
ART 5. VARIAZIONI DEL CONTRATTO
L’Università può introdurre varianti/modifiche al contratto, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, che a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie o opportune.
ART 6. DOMICILIO E REFERENTI
Ai fini dell’esecuzione del contratto le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali e presso i recapiti indicati in epigrafe.
L’affidatario indica quale Referente Impresa per l’esecuzione del contratto il ………………….., tel.
………………. – e-mail: ………@. it.
L’Università indica quale Responsabile Tecnico del Servizio per la gestione della relazione l’Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Responsabile dell’Area Tecnica, Tel. 0000.0000000 - e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx.
Il Responsabile Tecnico del Servizio dell’Ateneo può avvalersi dell’ausilio di collaboratori, tra cui i
Responsabili di Struttura di Ateneo.
Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare, in forma scritta, ogni variazione che dovesse sopraggiungere.
I referenti indicati nel presente articolo sono autorizzati a trattare in nome e per conto delle parti qualsiasi questione relativa alla esecuzione del contratto.
ART 7. RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO
Oltre a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, sono in capo all’affidatario del servizio le responsabilità da cui derivino:
- danni materiali cagionati ai beni dell’Università;
- infortuni del personale addetto al servizio (che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito);
- danni a persone e/o corse cagionati a terzi, all’Università o al personale universitario, dall’affidatario stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente o incaricati, nel corso dell'espletamento del servizio.
A tal fine l’affidatario, con effetti dalla data di decorrenza di avvio del servizio, si obbliga a stipulare con primaria compegnia di assicurazioni polizza assicurativa RCT/O con massimale unico non inferiore ad Euro 1.500.000,00 per sinistro/anno distintamente per sezione RCT (Danni a terzi) e sezione RCO (Danni a prestatori d’opera in genere).
La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto con obbligo in capo all’affidatario di dimostrare ad ogni scadenza annuale l’avvenuto rinnovo. L’Università dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dall’affidatario per i danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalla polizza stipulata dall’affidatario. L’esistenza, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Università, pertanto, qualora l’affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 17, con conseguente escussione della cauzione definitiva e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.
ART 8. CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari a €……………………...
è allegata al presente contratto. In caso di rinnovo o proroga del contratto l’affidatario si obbliga a garantire all’Università l’estensione della cauzione sino al termine di efficacia del rinnovo o della proroga medesimi. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto la cauzione definitiva sia stata parzialmente o totalmente escussa dall’Università, la stessa dovrà essere reintegrata dall’affidatario entro il termine di quindici giorni dalla richiesta dell’Ateneo. La mancata reintegrazione entro detto termine determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
ART 9. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE: CLAUSOLA SOCIALE
L’affidatario si impegna a valutare prioritariamente l’utilizzo degli operatori dell’Operatore economico cessante impiegati nel servizio oggetto di affidamento, in ottica di tutela della stabilità occupazionale del personale impiegato, con applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
ART 10. SICUREZZA
Il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti” (DUVRI) è allegato al presente contratto.
Prima dell’avvio del servizio l’affidatario deve presentare al Responsabile Tecnico del Servizio ogni documento idoneo ad attestare che – sin dalla data di inizio del servizio – sia stata approntata ogni attività volta a garantire il rispetto di ogni prescrizione, onere ed obbligo previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e
s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro. A tal fine l’affidatario dovrà procedere, ai sensi dell’art.15 e ss. del D.Lgs. 81/08 in collaborazione con Responsabili di Struttura ad una attenta visita dei locali e dei luoghi oggetto del servizio, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza del lavoratori, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione ed all'opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito al servizio. All’esito di tale visita le parti sottoscriveranno un verbale di coordinamento.
L’Affidatario dovrà provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/08, la completa sicurezza durante l’esecuzione del servizio e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando l’Università da ogni qualsiasi responsabilità.
ART 11. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
L’affidatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e incaricati gli obblighi contenuti del codice etico e nel codice di comportamento dei dipendenti dell’Università di Macerata, reperibili sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xx-xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xx-xxxxxx.
ART 12. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
L’affidatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell’appalto.
E' assolutamente vietato, pena l’immediata risoluzione del contratto per colpa dell’affidatario, il risarcimento di ogni danno e il rimborso delle spese in favore dell'Università, la cessione totale o parziale del contratto.
Gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono disciplinati dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
L' affidatario è responsabile, nei confronti dell'Università, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme disciplinanti il presente rapporto contrattuale.
ART 13. MODALITÀ DI PAGAMENTO PRESTAZIONI – COMPENSAZIONE.
Il pagamento del corrispettivo dovuto all’affidatario è posticipato all’esecuzione delle prestazioni e sarà eseguito previa emissione di fattura mensile.
L’affidatario si impegna a produrre un documento riepilogativo privo di valore fiscale (pre – fattura), al fine di permettere al Responsabile Tecnico del Servizio di verificare la corrispondenza tra quanto conteggiato e le attività effettivamente svolte.
La pre - fattura dovrà riportare il dettaglio degli addetti impiegati e delle ore di servizio svolte da ciascun addetto.
Il Responsabile Tecnico del Servizio può richiedere chiarimenti o integrazioni riguardo al documento riepilogativo prodotto dall’affidatario.
Al termine della verifica, il Responsabile Tecnico del Servizio comunica l’esito all’Affidatario che provvede all’emissione della fattura.
Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013 ed intestate a: Università degli Studi di Macerata, Via Crescimbeni n. 30/32, 62100 Macerata.
Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:
- il codice univoco ufficio: 69T81M;
- il CIG: …………….
L’Università applica il sistema di Split Payment. La fattura dovrà riportare due righe di dettaglio:
- la prima riga positiva relativa all’importo complessivo del mese di riferimento come risultante dalla pre-fattura (documento riepilogativo);
- la seconda riga negativa relativa alla trattenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.
Il pagamento delle fatture sarà condizionato alla regolarità contributiva dell’Affidatario accertata d’ufficio dall’Università mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione del servizio, notificati all’affidatario a mezzo PEC, determinano la sospensione del termine di pagamento relativamente alla/e fattura/e contestata/e.
La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Responsabile Tecnico del Servizio, attestante l’avvenuto adempimento da parte dell’Affidatario.
Qualsiasi somma dovuta, a qualunque titolo (ad esempio penali), dall’Affidatario alla Stazione Appaltante, potrà essere oggetto di compensazione con i crediti vantati dall’Affidatario medesimo. In tale ipotesi, su indicazione del RTS, l’Appaltatore si impegna ad inserire nella fattura una terza riga negativa relativa all’obbligazione che dovrà essere oggetto di compensazione.
ART 14. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’affidatario assume su di sè tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla medesima legge n. 136/2010 l’affidatario indica gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato ai fini del transito dei movimenti finanziari relativi alla gestione dell’affidamento oggetto del presente contratto: Conto Corrente Codice IBAN n. …………. presso l’Istituto …………., filiale di …………., Agenzia ………..
I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono:
Sig. ……………….., nato a …… (….), il ………….., Codice Fiscale n. ;
Sig. ……………….., nato a …… (….), il ………….., Codice Fiscale n. …………….
Eventuali modifiche comunicate dall’affidataria in relazione ai dati di cui ai precedenti periodi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.
La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvenga, deve essere tempestivamente notificata all'Università la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.
ART 15. PENALI
Salvi gli ulteriori effetti previsti dal contratto e dalla legge, in caso di violazione o di mancata, incompleta o ritardata esecuzione di qualsiasi disposizione contrattuale o di compimento, da parte dell’aggiudicatario o dei suoi dipendenti, di atti che compromettano il servizio o che, comunque, rechino nocumento all’Università, per ciascuna violazione il RTS potrà valutare e disporre l’applicazione di una penale pari ad un importo compreso tra Euro 50,00 e Euro 300,00. La determinazione dell’esatto ammontare della singola penale verrà effettata dal RTS sulla base dell’entità della violazione o dell’inadempimento e in relazione agli effetti prodotti in capo all’Università. E’ in ogni caso fatto salvo il diritto dell’Università al risarcimento del danno ulteriore. Di seguito l’elenco delle situazioni, salvo altre, che potranno condurre, con riferimento a ciascuna singola violazione, all’applicazione delle penali:
- mancata esecuzione delle attività previste nell’art. 3 del Capitolato Speciale o delle attività richieste dal Responsabile Tecnico del Servizio, diverse ma connesse rispetto a quelle indicate nei profili tracciati;
- mancato rispetto delle prescrizioni di Capitolato relative agli obblighi degli addetti al servizio di indossare la divisa e il Tesserino di riconoscimento.
- mancato rispetto del termine previsto dall’articolo 3 del presente contratto relativo all’avvio del servizio (60 giorni decorrenti dalla stipula);
- per ogni altro inadempimento agli obblighi assunti con la stipula del contratto.
ART 16. INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L'Università ha facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
- frode nella esecuzione del servizio;
- constatata applicazione di un numero di penali annue, di cui all’artico 15, superiore a 10;
- inadempimento delle disposizioni impartite dal Responsabile Tecnico del Servizio riguardanti tempi e modalità di esecuzione delle prestazioni affidate;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- mancato avvio del servizio entro 90 giorni dalla stipula del Contratto;
- mancato reintegro del deposito cauzionale di cui al precedente art. 8;
- inadempimento delle prestazioni contenute nell’offerta tecnica allegata al presente contratto;
- qualora l’Affidatario in corso di esecuzione perda i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara;
- omessa prova, entro 15 giorni dalla richiesta del RTS, della sussistenza delle coperture assicurative ai sensi del precedente art. 7;
- cessione anche parziale del contratto;
- mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- violazione degli obblighi di comportamento e mancato rispetto del codice etico o gravi comportamenti posti in essere dagli incaricati dell’Affidatario.
Il contratto si risolverà di diritto in ipotesi di sopravvenienza di convenzione Consip o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggiore vantaggio per l’Ateneo rispetto a quelle applicate dall’affidatario, salva l’ipotesi in cui l’affidatario medesimo non aderisca ad una revisione dei prezzi e delle condizioni contrattuali in conformità a quanto previsto da dette iniziative. L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
Ove si verifichino inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio mediante affidamento ad altro operatore economico.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Affidatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
ART 17. RECESSO
E’ riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, unilateralmente e “ad nutum”, dando preavviso alla controparte di almeno sei mesi rispetto alla data di effettiva efficacia del recesso.
ART 18. FORO COMPETENTE
Le controversie aventi ad oggetto la validità, l’efficacia, l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto sono attribuite alla competenza del Foro di Macerata.
ART 19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’affidatario è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.06.2003
n. 196. Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.
Il contraente previa informativa ai sensi del D.lgs. 196/03 con la firma del presente atto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.
ART 20. SPESE
Il presente contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto dalle parti con firma digitale.
Tutte le spese e gli oneri fiscali da sostenersi per la redazione, la stipulazione e la registrazione del contratto e relativi allegati sono a carico dell’affidatario.
ALLEGATI:
Capitolato speciale d’appalto. Offerta tecnica.
Offerta economica.
D.U.V.R.I.
Polizza cauzione definitiva. Copia Polizze R.C.T. e R.C.O. Macerata,
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A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile l’Impresa dichiara espressamente di approvare le clausole di cui all’art. 3 (Durata, opzione di rinnovo e proroga), art 4 (Corrispettivi), art. 5 (Variazioni del Contratto),
art. 7 (Responsabilità dell’Affidatario), art. 8 (Cauzione definitiva), art. 9 (Condizioni particolari di esecuzione: clausola sociale, art. 11 (Obblighi di comportamento), art. 12 (Subappalto e cessione del Contratto), art.13 (Modalità di pagamento prestazioni – compensazione), art. 15 (Penali), art. 16 (Inadempimenti contrattuali e clausola risolutiva espressa), art. 17 (Recesso), art.18 (Foro competente), art. 20 (Spese).
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