COMUNE DI SILIQUA
COMUNE DI SILIQUA
Provincia di Cagliari
Servizio socioculturale
Allegato “C” al bando di gara per l’affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2009/2010 E 2010/2011
Art. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO
Il contratto ha per oggetto l’appalto, per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, del servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio del Comune di Siliqua, da effettuare per ogni anno in tutti i giorni di lezione previsti dal calendario scolastico, secondo le descrizioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale, delle norme del codice civile, del codice della strada nonché delle disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi vigenti in materia di trasporto scolastico. Alla predetta scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. L’Amministrazione Comunale si riserva di far iniziare il servizio nelle more della stipulazione del contratto d’appalto. Le ditte concorrenti, con la partecipazione stessa alla gara, esplicitamente accettano questa possibilità, senza opporre riserve.
Qualora, alla scadenza dell’appalto, l’Amministrazione Comunale non abbia ancora provveduto ad individuare il successivo contraente, l’appaltatore è tenuto a garantire il servizio prestato per tutto il tempo necessario fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante, e alle medesime condizioni contrattuali di cui al contratto d’appalto, dietro semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale.
Art. 2 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
All'affidamento in appalto del predetto servizio si provvederà tramite procedura aperta, con le modalità previste nel bando di gara.
Art. 3 – IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta è definito in ragione di € € 190,00 (eurocentonovantavirgolazero) + IVA 10% per ogni giorno di effettivo servizio prestato, per un importo complessivo presunto di € 66.500,00 oltre l’IVA per l’intera durata dell’appalto.
Art. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio deve essere effettuato per tutti i giorni di attività didattica previsti dal calendario scolastico, a favore degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti nel territorio comunale, con l’utilizzo di uno scuolabus con almeno 35 posti, nel quale dovrà essere presente un accompagnatore.
Il percorso previsto per lo scuolabus è il seguente:
- Siliqua - Sebatzus – San Xxxxxxx – Zinnigas – Sa Forraxia – Xxxxx Xxxxxxx – Musungionis – Sa Terredda – Medau Casteddu - Le palme. La percorrenza è di circa 50 km giornalieri sia all’andata che al ritorno;
Il numero presunto degli utenti è di trenta unità e si intende inserito a puro titolo indicativo. Esso potrà, pertanto, subire modificazioni a fronte delle esigenze effettivamente accertate, senza che l’appaltatore possa in alcun modo pretendere maggiorazioni del prezzo pattuito.
Il servizio si svolgerà prevalentemente in orario antimeridiano per gli alunni della scuola dell’obbligo (ingresso alunni ore 8,30 – uscita alunni ore 13,30 ) e pomeridiano per gli alunni della scuola dell’infanzia. Dovrà comunque essere garantito, su richiesta delle singole famiglie e/o delle Istituzioni Scolastiche, il trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo interessati all’effettuazione di rientri pomeridiani e/o al prolungamento dell’orario giornaliero conseguentemente allo svolgimento di attività curricolari (tempo pieno o prolungato) e di arricchimento dell’offerta formativa, per 2/3 volte alla settimana.
Art. 5 – PERCORSI E FERMATE
La ditta affidataria è tenuta ad effettuare i percorsi e le fermate secondo le direttive e gli itinerari impartiti dalla stazione appaltante. La ditta affidataria non può sollevare eccezioni di sorta alle direttive e disposizioni impartite dall’Amministrazione Comunale riguardanti percorsi, itinerari, tempi e fermate.
Gli alunni sono caricati e riconsegnati alla fermata possibile e utile più vicina al luogo di residenza, privilegiando gli alunni di minore età. I percorsi e le fermate vengono determinati limitando al massimo la permanenza degli alunni sui mezzi di trasporto e garantendo l’arrivo ai relativi plessi scolastici in un orario il più ravvicinato possibile a quello di inizio delle lezioni.
Art. 6 – VARIAZIONE PERCORSI, FERMATE XX XXXXX
Gli itinerari, gli orari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero degli utenti, il numero degli automezzi, il chilometraggio giornaliero e le scuole da servire potranno subire variazioni, o essere revocati, in ogni momento al verificarsi di circostante non prevedibili e, in ogni caso, in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, al fine di favorire l’adempimento della frequenza scolastica ovvero garantire, a discrezionale giudizio l’Amministrazione Comunale, le migliori condizioni di sicurezza stradale e tutela personale dei trasportati. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, pertanto, di variare, istituire e/o sopprimere percorsi, fermate ed orari in conseguenza di esigenze o variazioni nell’utenza o nella struttura dell’organizzazione scolastica, senza che ciò implichi modifica nelle condizioni contrattuali.
La ditta affidataria potrà proporre percorsi e itinerari alternativi finalizzati a una minore permanenza temporale degli utenti sui mezzi di trasporto e al miglioramento del servizio. I suddetti itinerari dovranno essere comunque approvati dall’Amministrazione comunale.
Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, la ditta affidataria si impegna ad assicurare in qualsiasi circostanza la continuità e regolarità del servizio. In caso di sciopero o assemblea degli insegnanti o per altre cause che determinano una modifica temporanea dell'orario di inizio o termine delle lezioni, la stazione appaltante informa la ditta affidataria delle variazioni di orario con indicazione delle scuole interessate. Per quel giorno, la ditta affidataria deve effettuare, senza chiedere alcun corrispettivo aggiuntivo, il trasporto sia all'ora indicata nella comunicazione e sia nel normale orario previsto per il servizio.
Art. 7 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
In caso di accertata accidentalità, che non consenta il trasporto degli alunni ai sensi del presente capitolato e nei tempi e modi stabiliti, la ditta affidataria deve comunicare alla stazione appaltante, nel termine massimo di minuti 15 (quindici), decorrenti dal momento fissato per l’inizio dell’espletamento del servizio ovvero, dal verificarsi dell’evento accidentale, l'interruzione del servizio, garantendo comunque il pieno e puntuale espletamento dei successivi servizi di trasporto da effettuarsi nel corso della giornata, con ogni onere ed incombenza ad esclusivo carico della ditta affidataria.
In ogni caso la sospensione del trasporto non deve essere estesa al giorno successivo. In difetto si procede ai sensi dei successivi artt. 16 e 20 del presente capitolato.
Nell'eventualità che la ditta affidataria non provveda a quanto indicato ai precedenti commi primo e secondo del presente articolo, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la prestazione ad altra ditta, addebitando l’eventuale maggior costo alla ditta affidataria medesima. L’Amministrazione si riserva, altresì, anche la facoltà di procedere all’applicazione della relativa penale sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art. 20 del presente capitolato.
Entro giorni 10 (dieci) naturali, successivi e continui dal verificarsi dell’evento accidentale la ditta affidataria deve dimostrare il verificarsi dell’accaduto, fornendo idonea documentazione comprovante l'effettiva causa accidentale.
Durante ogni anno scolastico sono tollerate un massimo di tre interruzioni di servizio, ciascuna di durata non superiore al giorno; superando tale limite possono essere applicate le penalità previste al successivo art. 20 del presente capitolato.
Art. 8 – ISCRIZIONI
Sulla scorta delle domande presentate, gli Uffici Comunali predispongono appositi elenchi e/o tesserini di riconoscimento degli utenti. Tali elenchi e/o tesserini sono costantemente aggiornati secondo le nuove richieste di fruizione del servizio. Essendo il servizio effettuato per il Comune di Siliqua, è fatto obbligo alla ditta affidataria di trasportare unicamente le persone all’uopo autorizzate. È compito del personale della ditta affidataria procedere alla verifica del possesso, in capo agli utenti, di regolare e conforme titolo di legittimazione alla fruizione del servizio (o analogo provvedimento comunale), segnalando alla stazione appaltante chi ne risultasse sprovvisto.
La ditta affidataria è altresì tenuta a comunicare eventuali comportamenti scorretti degli utenti e/o situazioni particolari o anomale riscontrate durante il servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare, in qualunque momento, controlli sul servizio e sull'utenza.
Art. 9 – EFFETTUAZIONE DI VIAGGI D’ISTRUZIONE
La ditta affidataria dovrà comunque garantire, se richiesto dalle Scuole, l’effettuazione di viaggi d’istruzione sino a un numero massimo di tre per mese, da svolgersi all’interno del territorio comunale e con l’utilizzo dei mezzi destinati al servizio, di durata non superiore alle quattro ore e con percorrenze inferiori ai dieci chilometri complessivi tra andata e ritorno. Il pagamento dei suddetti viaggi è compreso nel canone d’appalto. Per l’effettuazione dei suddetti viaggi è previsto un preavviso non inferiore alle 24 ore.
La ditta affidataria dovrà inoltre garantire ulteriori viaggi d’istruzione programmati dalle scuole, compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, con le modalità sottodescritte:
- i viaggi potranno essere effettuati anche al di fuori del territorio comunale e dovranno svolgersi durante l’orario scolastico;
- per tali viaggi verrà riconosciuto alla ditta affidataria un ulteriore compenso onnicomprensivo di € 3,00 a chilometro al netto dell’ IVA, maggiorato del 30% per viaggi superiori alle tre ore.
In carenza di disponibilità finanziaria da parte del Comune, la Scuola potrà provvedere autonomamente al pagamento dei suddetti viaggi d’istruzione con propri fondi, con le modalità di cui al paragrafo precedente.
Art. 10 – MEZZI DI TRASPORTO
Al servizio di che trattasi dovranno essere adibiti veicoli efficienti, decorosi, tenuti costantemente in perfetto stato di pulizia interna ed esterna, regolarmente collaudati ed omologati per il servizio stesso.
I suddetti veicoli devono essere in proprietà o nella disponibilità giuridica della ditta affidataria, essere rispondenti al D.M. 18/04/1977 e successive modificazioni ed integrazioni ed essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro dei Trasporti del 31/01/1997 in materia di trasporto scolastico.
I veicoli devono avere capacità di trasporto adeguata al numero degli utenti da servire ed a bordo di ciascuno di essi dovrà essere prevista la presenza obbligatoria di almeno un accompagnatore.
L’amministrazione si impegna ad affidare in comodato d’uso ai sensi degli artt. 1903 e seguenti del Codice Civile, su richiesta scritta da parte dell’affidatario e per tutta la durata del contratto, lo scuolabus di proprietà dell’Ente modello IVECO Turbo Daily targato BA598KC.
Nel corso del periodo in cui detto mezzo sarà affidato in comodato d’uso, l’effettuazione dei collaudi previsti dall’Ispettorato della Motorizzazione Civile sono a carico dell’appaltatore. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria (riparazione motore, verniciatura carrozzeria, freni, impianti elettrici, convergenza, equilibratura, ruote etc. compresa la sostituzione di pezzi e degli accessori) e di esercizio (carburanti, lubrificanti, pneumatici etc.) nonché le spese di pulizia del mezzo. Sono a carico dell’appaltatore anche eventuali controlli periodici. Al momento della consegna del mezzo verrà stilato un verbale che la ditta dovrà sottoscrivere per accettazione. Nel suddetto verbale verranno evidenziate le condizioni generali del mezzo. Al termine dell’appalto verrà stilato un altro verbale con le stesse caratteristiche. Al termine del contratto l’automezzo dovrà essere restituito in buone condizioni d’uso. Eventuali danni derivanti da incidenti o da manifesta incuria, imputabili al contraente concessionario, saranno ad esso addebitati.
Ogni onere diretto e/o indiretto per l’uso dei veicoli e per il rispetto del codice della strada è a totale carico della ditta affidataria.
All'interno dei veicoli destinati al servizio deve essere indicato il numero massimo dei posti corrispondenti a quelli stabiliti nella carta di circolazione. In nessun caso sui veicoli deve essere tollerato un carico di viaggiatori, bagagli e merci superiore a quello massimo consentito, come desumibile dalla carta di circolazione.
Ciascun veicolo dovrà esporre, durante lo svolgimento del servizio, una scritta ben visibile dall’esterno recante la dicitura “Comune di Siliqua – Servizio scuolabus”.
Art. 11 – PERSONALE
Il servizio deve essere espletato esclusivamente da conducenti riconosciuti idonei dai competenti Organi, in possesso della patente di guida della categoria “D” e del certificato di abilitazione tipo “DK” rilasciato dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile.
La ditta affidataria è obbligata ad osservare le disposizioni legislative ed i patti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria.
Sullo scuolabus dovrà essere presente per tutta la durata del viaggio, un accompagnatore.
Il personale deve mantenere un contegno corretto e riguardoso verso le autorità e verso i cittadini. La ditta affidataria si impegna a richiamare, multare e, se del caso, a sostituire i dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste della stazione appaltante in questo senso sono impegnative per la ditta affidataria.
Prima della stipula del contratto per l’affidamento del servizio, la ditta affidataria trasmette all’Amministrazione Comunale l’elenco contenente i nominativi del personale impiegato per l’espletamento del servizio (autisti, accompagnatori), copia fotostatica delle patenti di guida, copia fotostatica dei libretti di circolazione dei veicoli che si intendono utilizzare (con allegate le copie delle attestazioni di avvenuta positiva revisione dei veicoli).
Ogni e qualsiasi variazione di quanto contenuto nei predetti documenti deve essere tempestivamente (e, comunque, entro giorni cinque lavorativi dalla data della variazione) comunicata all’Amministrazione Comunale.
La ditta affidataria è tenuta a individuare un Responsabile del Servizio, di cui dovrà essere fornito immediato recapito e nominativo all’Amministrazione Comunale, garantendone reperibilità ed accessibilità, anche tramite telefono cellulare, per un periodo corrispondente agli orari lavorativi degli uffici comunali. E’ fatto altresì obbligo alla ditta di garantire, a bordo di ciascun automezzo, la presenza di almeno un telefono cellulare (dotandone l’autista e/o l’accompagnatore), così da consentire al competente Ufficio Comunale la possibilità, in caso di situazioni imprevedibili e contingenti, di rapportarsi direttamente ai predetti operatori.
Art. 12 - COMPITI DELL’AUTISTA E DELL’ACCOMPAGNATORE
Il conducente dell’autobus adibito al servizio di trasporto scolastico dovrà usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida. L’accompagnatore è responsabile nelle fasi di salita degli alunni sull’autobus e della loro discesa, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l’incolumità degli utenti.
L’accompagnatore ed il conducente rispondono di tutte le situazioni pericolose per l’incolumità personale dei minori trasportati che loro stessi abbiano determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dall’autobus.
L’autista e l’accompagnatore non possono in alcun modo lasciare i minori davanti alle scuole ove il portone d’ingresso non risulti ancora aperto, contravvenendo al loro obbligo di vigilanza.
Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale ausiliario, sotto il coordinamento della competente Autorità Scolastica, e cioè esattamente nel momento in cui i minori, varcando il portone d’ingresso, entrano nella scuola.
Inoltre, l’accompagnatore e l’autista devono esercitare la vigilanza di cui sopra sino al momento del rientro a casa dei minori, in particolare sino a quando non intervenga quella effettiva o potenziale dei genitori.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni. Si riserva inoltre la facoltà di richiedere all’aggiudicatario la sostituzione del personale ritenuto inidoneo al servizio per comprovati motivi.
L’aggiudicatario dovrà, allo scopo, istruire e responsabilizzare il proprio personale, assicurare una formazione adeguata. Dovrà inoltre fornire all’Amministrazione comunale tempestiva segnalazione d’ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall’attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo per gli alunni trasportati.
Art. 13 – ASSICURAZIONI
La ditta affidataria è obbligata a stipulare la polizza assicurativa prevista dalla legge con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per ogni veicolo utilizzato ed a stipulare apposito contratto di assicurazione contro gli incendi degli automezzi utilizzati nonché per la responsabilità civile.
La ditta affidataria è tenuta, altresì, a documentare prima della stipula del contratto l'adempimento dei suindicati obblighi assicurativi ed a comunicare tempestivamente (e, comunque, entro giorni cinque lavorativi dalla data della variazione) ogni variazione in merito.
Art. 14 – RESPONSABILITA'
La ditta affidataria risponde direttamente dei danni, a persone e cose, derivanti dal servizio prestato. In particolar modo, è a completo ed esclusivo carico della ditta affidataria ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla salita e discesa degli utenti e/o fruitori del servizio.
L’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato deve avvenire, per tutta la durata dell’appalto, in conformità alle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo vigenti in materia di trasporto scolastico.
La ditta affidataria è responsabile del pieno e perfetto adempimento ed espletamento del servizio. Qualsiasi inosservanza alle disposizioni di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia nonché di quanto indicato nel presente capitolato speciale o nel contratto d’appalto esime e solleva la stazione appaltante da ogni responsabilità.
Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo della ditta affidataria, senza alcun diritto a sussidio o compenso di sorta, oltre al corrispettivo pattuito.
Art. 15 – SUBAPPALTO
Non è ammessa, in relazione alla particolare natura del servizio, la cessione ed il subappalto, anche parziale, del servizio medesimo
Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora nel corso dell’appalto il servizio non venga attuato secondo quanto previsto nel presente Capitolato Speciale, nel contratto d’appalto ovvero in tutto o in parte in contrasto o in maniera non conforme alle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia, la stazione appaltante può recedere dal rapporto, rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni, senza che per questo la ditta affidataria o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna.
La stazione appaltante può risolvere unilateralmente il contratto nei casi in cui la ditta affidataria:
a) venga a perdere i requisiti di idoneità;
b) non ottemperi alle prescrizioni inerenti le modalità di esecuzione del servizio previste dal presente capitolato ovvero dal contratto ovvero dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia;
c) non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziatolo, lo abbandoni, ovvero lo interrompa, lo sospenda o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da forza maggiore;
d) non ottemperi alle direttive emanate dagli Enti in materia di trasporto pubblico locale;
e) si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità in ordine amministrativo o gestionale;
f) si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro.
Fatta salva l’ipotesi di cui al precedente comma lett. a), del presente articolo, per la quale la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato, nelle altre ipotesi la risoluzione deve essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera raccomandata A.R. ai sensi di legge.
Rimane, comunque, in capo alla stazione appaltante la facoltà di applicare le penali di cui al successivo art. 20 del presente Capitolato.
Senza che per questo la ditta affidataria o chiunque possa vantare diritto o pretesa alcuna, è in ogni caso riconosciuta la piena facoltà della stazione appaltante di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla revoca dell’affidamento dell’appalto nei sottoelencati casi:
a) l’Amministrazione Comunale medesima decida di svolgere il servizio oggetto del presente capitolato in forma associata con altri Comuni;
b) vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno portato alla costituzione del servizio;
c) sia riconosciuta l'opportunità della soppressione del servizio;
d) ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità.
In caso di sospensione del servizio, per cause di forza maggiore, che consentano comunque il ripristino del servizio stesso, la stazione appaltante stabilisce, a suo insindacabile giudizio, le condizioni per la eventuale prosecuzione dell’appalto.
Art. 17 – SOSTITUZIONE DELL’AFFIDATARIO
In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante può affidare l’appalto, anche senza nuova istruttoria, alle condizioni già ammesse ed approvate, alla ditta che segue in graduatoria, che presenti i requisiti previsti dal Bando di Gara, dal Capitolato Speciale d’Appalto e dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo vigenti in materia di trasporto scolastico.
Art. 18 – CAUZIONE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena d’esclusione, da una cauzione provvisoria di € 1.463,00, pari al 2% dell’importo complessivo presunto a base d’asta, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. A titolo di cauzione definitiva, che dovrà essere valida fino al 31.08.2011, l’appaltatore versa la somma corrispondente al 10% dell’ammontare netto del contratto, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.
La cauzione, sia quella provvisoria che quella definitiva, è costituita con le modalità di cui agli artt. 75 e 113 D. Lgs. n. 163/2006.
Resta salvo, per l’Amministrazione, l’esperimento di ogni azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dai corrispettivi d’appalto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.
Art. 19 – MODALITA' DI PAGAMENTO
I pagamenti saranno effettuati, mensilmente, sulla base dei giorni di servizio effettuati, con decorrenza dal compenso relativo al servizio svolto nel mese di dicembre 2009.
Le liquidazioni avverranno a mezzo mandato, con bonifico bancario, entro il 60° giorno successivo dalla data di presentazione di regolare fattura. La ditta si obbliga ad allegare ad ogni singola fattura mensile la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta in originale dal titolare o dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da una fotocopia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante il regolare pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assistenziali per il mese di riferimento, in relazione ai dipendenti occupati nell’appalto di che trattasi;
Ogni tre mesi, con decorrenza dal primo mese di servizio, la ditta dovrà presentare copia del documento unico di regolarità contributiva.
Con tale corrispettivo la ditta affidataria si intende del tutto compensata per il servizio prestato senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi.
Art. 20 – CONTROLLI E PENALITA'
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento, anche tramite gli agenti di Polizia municipale, tutte le verifiche ritenute opportune circa l’idoneità dei mezzi impiegati nel servizio e di controllare l’esatta osservanza delle norme stabilite con il presente capitolato, con facoltà di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire il regolare svolgimento dello stesso servizio.
Nel caso si verifichino manchevolezze o inadempimenti (anche parziali) di servizio, imputabili alla ditta affidataria o derivanti da inosservanza, da parte di quest’ultima, delle norme contenute nel presente capitolato, nel contratto d’appalto ovvero delle norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo in materia, le stesse sono rilevate alla ditta affidataria medesima per iscritto a mezzo raccomandata A.R., ai sensi di legge. Entro il termine di giorni dieci, la ditta affidataria può presentare le proprie controdeduzioni. Dopo una contestazione scritta ed il ricevimento delle relative controdeduzioni, è facoltà della stazione appaltante applicare le seguenti sanzioni pecuniarie, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento sanzionatorio:
INADEMPIENZA | SANZIONE |
Ritardo nell’effettuazione della corsa dovuto a cause imputabili all’appaltatore | € 250,00 |
Mancata effettuazione della corsa dovuta a cause imputabili all’appaltatore (è considerata causa imputabile all’appaltatore anche lo sciopero del personale) | € 500,00 |
Assenza del personale di vigilanza | € 250,00 |
Partenza anticipata del mezzo che determini il mancato trasporto di uno o più alunni | € 250,00 |
Inidoneità del mezzo di trasporto | € 500,00 |
Inadeguata igiene, interna e/o esterna, del mezzo di trasporto | € 250,00 |
Guida spericolata del conducente che pregiudichi la sicurezza dei bambini | € 500,00 |
Comportamento e linguaggio censurabile del personale dipendente nei confronti dei minori e relativi genitori, del personale docente e non docente | € 250,00 |
Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale. Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali, oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto a danno della ditta aggiudicataria. In tal caso quest’ultima sarà comunque tenuta a garantire la continuità nell’erogazione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo appalto, con l’eventuale maggiore spesa a carico dell’inadempiente.
Art. 21 – IMPOSTE, TASSE E VINCOLI CONTRATTUALI
La ditta affidataria, entro dieci giorni decorrenti dalla data del ricevimento della lettera con la quale viene comunicata l'aggiudicazione (subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta o, comunque, necessari per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto) deve far pervenire, a pena di decadenza, la documentazione richiesta nonché tutto quanto previsto dalla legge in materia di contratti d'appalto.
La sottoscrizione del contratto, redatto in forma pubblico-amministrativa a cura del Segretario comunale, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, da parte della ditta affidataria, di tutta la documentazione oggetto del presente appalto nonché delle leggi e disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia.
Sono a carico della ditta affidataria, senza diritto di rivalsa, tutte le spese di contratto, le spese ed i diritti di segretaria, di bollo, di registrazione, ecc., nessuna esclusa.
Art. 22 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
La ditta affidataria è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e normative vigenti in materia (comprese quelle che potranno essere emanate nel corso dell'appalto) ed all'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per il personale dipendente dalle imprese dei servizi di cui in oggetto e negli accordi locali integrativi dello stesso. Il suddetto obbligo vincola la ditta affidataria anche se non aderente alle associazioni stipulanti i contratti.
In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dalla stazione appaltante o segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari (o altro organo competente), l’Amministrazione comunale comunica alla ditta affidataria e, se del caso, all'Ufficio stesso (o ad altro organo competente) l'inadempienza e procede ad una ritenuta del 20% (ventipercento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta affidataria della somma accantonata non è effettuato fino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro (o altro organo competente) non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le ritenute sui pagamenti di cui sopra, la ditta affidataria non può opporre eccezione alcuna né ha titolo al risarcimento dei danni.
La ditta affidataria ha l'obbligo di osservare e fare osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o che potranno essere emanati nel corso dell'appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle aventi diretta connessione con i servizi previsti nel presente capitolato.
La ditta affidataria è tenuta ad osservare le disposizioni che saranno emanate dalla Direzione Provinciale del Lavoro e dalla A.S.L., nonché dagli altri organi nazionali e locali competenti in materia, in ordine alle dotazioni di mezzi di protezione tecnica, sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività e degli interventi e dai necessari controlli sanitari.
Art. 23 – CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti il giudizio sarà demandato al Tribunale Civile del Foro di Cagliari, con esclusione del collegio arbitrale.