Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Regolamento delle entrate provinciali
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
a) Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (1) disciplina in xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell’attività amministrativa.
b) Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l’accertamento e il sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.
c) Non sono oggetto di disciplina regolamentare l’individuazione e definizione delle basi imponibili dei soggetti passivi e l’aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le specifiche disposizioni legislative nonché i relativi regolamenti.
d) Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell’ente, siano essi di carattere tributario o meno ed, in particolare, le disposizioni del regolamento provinciale di contabilità.
Articolo 2 DEFINIZIONE DELLE ENTRATE
1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali e regionali.
2. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall’applicazione di leggi dello stato le quali, in attuazione della riserva dell’articolo 23 della costituzione, (2) individuano i tributi di pertinenza delle province, le fattispecie imponibili , i soggetti passivi e le aliquote massime.
3. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle entrate che non rientrano nel precedente comma, quali canoni e proventi per l’uso ed il godimento di beni provinciali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta alla provincia.
Articolo 3 ALIQUOTE E TARIFFE
1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell’organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell’utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla giunta sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l’anno in corso.
Articolo 4 AGEVOLAZIONI
1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate provinciali sono individuati dal consiglio provinciale, con apposita deliberazione o nell’ambito degli specifici regolamenti provinciali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all’adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del consiglio provinciale.
2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte del settore finanziario dell’ente.
TITOLO II
LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI DI IMPORTI VALUTATI DI MODICA ENTITA’
Articolo 5
PAGAMENTI DI TRIBUTI SU DENUNCIA E/O VERSAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE
1. Per i casi in cui il pagamento dei tributi locali deve avvenire a seguito di denuncia del contribuente con iscrizione in ruolo ordinario o con versamento diretto da parte del contribuente stesso, il limite di esenzione è fissato in L. 20.000.
2. Il suddetto limite di esenzione è fissato anche in relazione ad eventuali sanzioni e/o interessi.
3. I tributi sono comunque dovuti per l’intero ammontare se i relativi importi superano il suddetto limite.
Articolo 6
RIMBORSI E PAGAMENTI DI TRIBUTI CONSEGUENTI AD ATTIVITA’ DI CONTROLLO DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
1. Per i casi in cui il pagamento del tributo locale venga richiesto in seguito a controlli da parte del settore finanziario e per i casi di rimborsi da parte dell’ente, il limite di esenzione è fissato in L. 20.000.
2. Il suddetto limite si intende comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.
3. I rimborsi sono comunque dovuti per l’intero ammontare se i relativi importi superano il suddetto limite.
Articolo 7
PAGAMENTI E RIMBORSI DI SOMME AVENTI NATURA NON TRIBUTARIA
1. Per i pagamenti e i rimborsi di somme e corrispettivi per servizi resi dall’ente si osservano i limiti di esenzione di cui agli articolo 5 e 6 precedenti, salvo quelli previsti da specifici regolamenti.
2. Le suddette somme sono comunque dovute o sono rimborsabili per l’intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.
TITOLO III
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
Articolo 8 FORME DI GESTIONE
1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi provinciali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:
a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30, 31, 32 e 34 del decreto legislativo n. 267/2000 (3);
b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all’articolo 113, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo n. 267/2000 (4);
c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall’articolo 113, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
n. 267/2000 (5), i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (6);
d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al decreto del presidente della repubblica 28 gennaio 1998, n. 43;
e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997;
1. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal consiglio provinciale previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
2. L’affidamento della gestione a terzi, che può essere rinnovato ai sensi dell’articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (7), non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.
3. E’ esclusa ogni partecipazione agli amministratori della provincia e loro parenti sino al 4° grado ed affini sino al 2° grado negli organi di gestione delle aziende, delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti, nonché dei concessionari dei servizi e dei soggetti di cui al precedente comma 2, lettera e).
Articolo 9
FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI PROVINCIALI
1. Con deliberazione della giunta provinciale è designato, per ogni tributo di competenza dell’ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la giunta provinciale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
1. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
2. In particolare il funzionario responsabile:
a) espleta tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni amministrative);
b) approva ed appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna la provincia verso l’esterno;
d) cura il contenzioso tributario;
e) dispone i rimborsi;
f) in caso di gestione del tributo affidata a xxxxx, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione tributaria;
g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l’applicazione del tributo.
Articolo 10
SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE
1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell’ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
Articolo 11
ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELLE ENTRATE
1. Gli uffici provinciali provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti provinciali.
2. La giunta provinciale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l’attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
3. Nell’ambito dell’attività di controllo l’ufficio può invitare il contribuente/utente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
4. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l’attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la giunta provinciale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 446/1997 (8).
Articolo 12
RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI/UTENTI
⮚ I rapporti con i contribuenti/utenti devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
⮚ Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai soggetti obbligati.
⮚ Presso gli uffici competenti e presso l’ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
⮚ Il responsabile del tributo assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione che non sia relativa a situazioni impositive consolidate siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli. Al contribuente sono anche fornite, su richiesta e per le vie brevi (telefoniche o informatiche) ogni informazione sulle modalità di applicazione delle imposte e tasse provinciali.
⮚ Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione provinciale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge n. 241/1990, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato all’azione amministrativa.
⮚ Per i tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il contribuente deve essere invitato a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.
Articolo 13
ATTIVITA’ DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
b) L’attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
c) Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
d) La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
e) In caso di affidamento in concessione della gestione dell’entrata, l’attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti provinciali e dal disciplinare della concessione.
Articolo 14
GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A CONTROLLO
1. In caso di accessi o ispezioni il contribuente ha diritto di essere informato, mediante apposito avviso, delle motivazioni e dell’oggetto delle verifiche fiscali effettuate dalla provincia nel rispetto delle norme contenute nei commi seguenti.
2. Nell’avviso di accesso deve essere richiamata la facoltà del contribuente di farsi assistere durante l’accesso da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.
3. L’accesso può avere luogo per le abitazioni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dei giorni feriali mentre per i locali adibiti ad attività produttiva o di servizio si terrà conto dell’orario ordinario del loro esercizio.
4. Su richiesta del contribuente deve darsi atto nel verbale delle operazioni delle osservazioni e rilievi del contribuente o del professionista che l’assista.
5. Su richiesta del contribuente l’esame di documenti amministrativi o contabili può essere effettuato negli uffici della provincia o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
6. Copia del verbale è consegnata al contribuente che dispone di 60 giorni per comunicare osservazioni e richieste che devono essere valutate dal responsabile del tributo.
7. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine indicato nel comma precedente, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Articolo 15 DIRITTO DI INTERPELLO
1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto alla provincia, che risponde entro 90 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni relative a tributi e tasse provinciali a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del responsabile del procedimento, scritta e motivata, ha efficacia esclusivamente ai fini e nell’ambito del rapporto tributario del richiedente e soltanto per la questione oggetto dell’istanza di interpello. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che la provincia concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall’amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.
4. Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell’ordinamento dell’entrata tributaria specifica, il responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla ricezione rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la fiscalità locale, con contemporanea comunicazione al cittadino interpellante. In tali casi il termine di cui al 1° comma è di centocinquanta giorni.
5. Per le questioni di massima complessità, la provincia può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.
Articolo 16
CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI
1. Gli atti della provincia sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge n. 241/1990, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.
2. Gli atti della provincia e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
1. L’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
2. L’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
3. Le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.
4. Gli atti di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi provinciali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
Articolo17
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE
1. L’entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell’esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l’ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio, alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell’utenza, l’accertamento è effettuato dal “responsabile del servizio”. Questi provvede a predisporre l’idonea documentazione da trasmettere al settore finanziario dell’ente e verifica il rispetto dell’applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall’ente;
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell’esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni secondo le modalità disposte dal regolamento provinciale di contabilità.
Articolo 18 CONTENZIOSO TRIBUTARIO
1. Spetta al presidente, quale rappresentante dell’ente e previa autorizzazione da parte della giunta provinciale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il presidente può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell’ente. Il delegato rappresenta l’ente nel procedimento.
2. L’attività di contenzioso, può essere gestita in forma associata con altri enti locali, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all’ente.
Articolo 19 SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate, ai sensi dei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Qualora gli errori nell’applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dalla provincia e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggiore tributo dovuto.
4. L’avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l’individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L’avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. Le sanzioni tributarie non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in mera violazione formale senza alcun debito d’imposta.
Articolo 20 RAVVEDIMENTO
⮚ Le sanzioni tributarie di cui al precedente articolo 16, comma 1, possono essere ridotte nei casi e con le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.(10)
Articolo 21 AUTOTUTELA
1. Il responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell’entrata, può procedere all’annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l’illegittimità e/o l’errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
2. In pendenza di giudizio l’annullamento deve essere preceduto dall’analisi dei seguenti fattori:
a) grado di probabilità di soccombenza dell’amministrazione,
b) valore della lite,
c) costo della difesa,
d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all’annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell’atto ed in particolare nelle ipotesi di:
a) doppia imposizione,
b) errore di persona,
c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti,
d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo,
e) sussistenza dei requisiti per la fruizione dei regimi agevolativi.
4. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell’atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
5. Nella valutazione del procedimento il responsabile del servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell’amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.
6. Non è consentito l’esercizio dell’autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla provincia.
TITOLO IV RISCOSSIONE E RIMBORSI
Articolo 22 RISCOSSIONE
1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, la tesoreria provinciale, mediante c/c postale, oppure tramite banche e istituti di credito convenzionati.
2. La riscossione coattiva sia dei tributi, sia delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, o quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta direttamente dall’ente locale o affidata ad altri soggetti.
3. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell’economo o di altri agenti contabili interni.
4. Il versamento in tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal regolamento di contabilità.
Articolo 23
CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE
1. Alla chiusura dell’esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione, ai sensi e con le procedure previste dalle disposizioni del regolamento di contabilità.
2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel conto del patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.
Articolo 24
TRANSAZIONE DI CREDITI DERIVANTI DA ENTRATE NON TRIBUTARIE
1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 189 e 228, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000 (11) circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.
Articolo 25 RIMBORSI
1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente o d’ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell’avvenuto pagamento.
2. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro ente locale ed erroneamente riscosse dall’ente; ove vi sia assenso da parte dell’ente locale titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
Articolo 26 ACCERTAMENTO CON ADESIONE
1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell’articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449(12).
Articolo 27 DILAZIONI DI PAGAMENTO
1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l’applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
1. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
2. ammontare del debito superiore a L. 500.000;
3. durata massima: ventiquattro mesi, salvo casi sociali specifici accertati sulla base di apposita relazione del settore “Cultura, formazione e interventi sociali”, comunque non eccedenti quarantotto mesi;
4. applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
5. decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di due rate; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
2. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi.
4. Le rate scadono l’ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può essere inferiore a L. 100.000.
5. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l’ammontare del debito residuo risulti superiore a L. 10.000.000, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.
TITOLO V NORME FINALI
Articolo 28 NORME FINALI
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua ripubblicazione per quindici giorni all’albo pretorio ad intervenuta esecutività della deliberazione d’approvazione.
NOTE
(1) decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 articolo 52
Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
I regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio successivo . I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediate avviso nella Gazzetta Ufficiale.
(2) Articolo 23 della Costituzione
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
(3) Articolo 30 decreto legislativo n. 267/2000
Articolo 31 decreto legislativo n. 267/2000: consorzi
Articolo 32 decreto legislativo n. 267/2000: unioni di comuni Articolo 34 decreto legislativo n. 267/2000: accordi di programma
(4) Articolo 113, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. n. 267/2000: I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme: a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.
(5) Articolo 113 comma 1 lett. e) decreto legislativo n. 267/2000
I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme : a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
(6) Articolo 53 decreto legislativo 446/97
Presso il Ministero delle Finanze è istituito l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Provincie e dei Comuni.
L’esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall’albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell’ANCI e dell’ UPI.
Con decreti del Ministero delle Finanze da emanare tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato- città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l’iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l’assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell’albo, alle modalità per l’iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall’albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità.
(7) Articolo 44 comma 1 legge 724/94
L’articolo44 della legge n. 724/1994 sostituisce l’articolo 6, comma 1 della legge 537/93 relativo a “Norme Generali sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” - Contratti Pubblici -
(8) Articolo 59 comma 1 lett. p) D.lgs. 446/97
Con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, i Comuni possono prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del Comune, ai sensi dell’articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale adetto.
(10) Articolo13 D.lgs. 472/97
La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un sesto, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione.
Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l’applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi dall’omissione o dall’errore.
Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione delle sanzioni.
(11) L’articolo 189 del decreto legislativo n. n. 267/2000 è il seguente:
Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio.
Sono mantenute tra i residui dell’esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l’ente locale creditore della correlativa entrata.
Alla chiusura dell’esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa DD.PP. o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i muti concessi da altri Istituti di credito.
Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell’esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
L’articolo 228 , comma 3 del decreto legislativo n. n. 267/2000 è il seguente:
Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.
(12) Articolo 50 legge n. 449/97
Nell’esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l’attività di controllo sostanziale, introducendo l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 218/97, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall’articolo3, comma 133, lettera l) della legge 23.12.1997, n. 662, in quanto compatibili.