COMUNE DI CIVITAVECCHIA
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI
LAVORI: Servizio di manutenzione degli impianti semaforici presenti nel territorio comunale
COMMITTENTE: Comune di Civitavecchia – Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali
COTTIMISTA: Società SCAE SPA con sede in Segrate P.I. 00857000152
IMPORTO CONTRATTUALE: € 24.126,50 oltre IVA 22% pari ad € 5.307,83 per
un totale di € 29.434,33
COTTIMO FIDUCIARIO
L’anno duemilasedici addì due (02) del mese di marzo ognuno presso la propria sede:
- Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali c/o gli uffici siti in xxx Xxxxxxxxx, 00;
- Soc. SCAE SpA c/o la propria sede in Xxxxxxx (Xx) Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx.
Premesso che :
- Con Determinazione a contrarre n. 1420 del 03/09/2015 è stato stabilito di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art.125 comma 9 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi degli art. 82 dello stesso Decreto Legislativo;
- che il codice C.I.G., ai sensi dell’art. 3 della legge 136/10 ss.mm.ii., è il seguente: CIG ZB0160B9A0
Rilevato che:
- a seguito di accertamento del possesso dei requisiti morali e di regolarità contributiva della ditta aggiudicataria, richiesti ai sensi del D.Lgs n°163/2006, con Determinazione Dirigenziale n° 2374 del 16/12/2015 sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi alla Soc. SCAE SPA con sede in Segrate
P.I. 00857000152 - per l’importo, al netto del ribasso offerto del 27,15 %, di € 24.126,50 compresi oneri per la sicurezza oltre IVA 22%;
- si rende necessario formalizzare tra le parti gli impegni assunti mediante sottoscrizione di apposito atto di cottimo;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Tra l’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx in qualità di legale rappresentante della ditta SCAE SPA con sede in Segrate
P.I. 00857000152 - e l’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, con il presente atto si conviene e si stipula segue:
Art. 1 – OGGETTO
La ditta si obbliga ad eseguire tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di manutenzione ordinaria agli impianti semaforici del Comune di Civitavecchia, secondo quanto stabilito dal capitolato d’appalto;
L’appalto ha per oggetto la manutenzione degli impianti semaforici, presenti nel territorio comunale di Civitavecchia, per mesi 18 a partire dalla consegna lavori, comprensivo di manutenzione ordinaria e straordinaria.
In particolare l’attività di manutenzione comprende:
- Sostituzione totale delle lampade ogni sei mesi
- Sostituzione delle lampade singole in caso di non funzionamento;
- Pulizia parabole;
- Interventi di ripristino funzionamento su chiamata VV.UU, e servizio LL.PP;
- Regolazione degli orari di funzionamento, regolazione fasi scheda madre;
- Sostituzione fusibili, pressacavo, ancoraggi delle lanterne, riattivazione impianti a seguito di eventi metereologici, ricerca guasti;
- Riposizionamento lanterne a seguito di forte vento;
- Verifica di continuità dell’impianto di terra;
- Interventi a seguito di sinistri stradali;
- Manutenzione all’impianto elettrico in generale e cablaggi;
- Pronto intervento su richiesta dei VV.UU –VV.F. Forze dell’ordine;
- Verifiche spessimetriche alla sezione d’incastro con tecnologia non distruttiva, da eseguirsi entro mesi due dalla consegna lavori.
Manutenzione straordinaria:
E’ da intendersi manutenzione straordinaria gli interventi relativi a:
- Sostituzione pali;
- Realizzazione di xxxxxx;
- Sostituzione lanterne;
- Sostituzione armadi e quadri elettrici;
- Sostituzione schede elettroniche;
- Scavi e ripristini;
- Realizzazione di nuove spire per il rilevamento veicoli.
Tali opere dovranno essere effettuate da personale specializzato con automezzi o attrezzature idonee ad eseguire qualsiasi lavoro attinente gli impianti semaforici e gli impianti luminosi con materiali della migliore qualità.
Il materiale di consumo quali lampadine, pressa cavi, portalampade bulloni, etc, oltre a quanto necessario per completare le opere di controllo e sostituzione lampade sono da intendersi totalmente a carico dell’appaltatore.
Art. 2 – CORRISPETTIVO - IMPORTO CONTRATTUALE
Il presente appalto è dato a misura.
L’ importo contrattuale è stabilito in € 24.126,50 compresi oneri per la sicurezza oltre IVA 22%;
Art. 3 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per quanto riguarda la manutenzione, sarà pagata a corpo con cadenza Bimestrale, pari a 2/18 dell’importo previsto per tale attività nel quadro economico, al netto del ribasso offerto in sede di gara. Il Comune effettuerà i pagamenti entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, previa verifica dell’esecuzione delle attività svolte.
Art. 4 - DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha durata di mesi 18 a partire dalla sottoscrizione del presente atto.
Art.5 - RITARDI NEGLI INTERVENTI-PENALITA’
a) Qualsiasi ritardo dell’Appaltatore rispetto ai tempi di intervento comporta l’applicazione di una penale di € 125,00 (IVA compresa) per ogni giorno naturale successivo e consecutivo di ritardo;
b) L’inadempienza dell’Appaltatore a qualunque disposizione contrattuale comporta l’applicazione di una penale di € 350,00 (IVA compresa) per ogni inadempimento, con formale contestazione degli addebiti, previa assegnazione di 7 (sette) giorni di tempo allo stesso per la produzione delle proprie giustificazioni;
c) Sulla base delle giustificazioni fornite, il Comune potrà rinunciare all’applicazione della penale di cui sopra;
d) Le somme dovute a titolo di penale saranno detratte dal compenso dovuto all’Appaltatore per lo svolgimento delle attività;
e) Il reiterarsi delle inadempienze comporterà la risoluzione dell’affidamento così come definito più avanti.
Art. 6 – CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente atto di cottimo non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 116 d.lgs. 163/2006.
Art. 7 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
Il Direttore per l’esecuzione del servizio comunicherà tempestivamente al Dirigente eventuali manchevolezze dell’appaltatore circa gli adempimenti in materia di sicurezza D.lvo 81/08.
Art. 8 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale, il Capitolato generale di cui all'art. 61 anche se non materialmente allegato ed i seguenti documenti del progetto:
- Capitolato Speciale di Appalto;
Art.9 - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
L’Appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, all’Amministrazione, al suo personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi. A tale scopo l’impresa stipulerà polizza assicurativa R.C.T. che fornirà in copia prima della sottoscrizione del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Appaltatore in ordine allo svolgimento di attività oggetto sociale.
Art.10 - SUBAPPALTO
L’affidamento in subappalto di qualsiasi parte delle opere e dei lavori è regolamentato dalla legislazione vigente e dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.
Art.11 - PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA
Ai sensi dell’Art.96 comma 1 lettera g) del D.lvo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, entro 15 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto e comunque prima della consegna dei lavori l’Appaltatore dovrà redigere e consegnare:
• Piano operativo della Sicurezza, attinente anche alle proprie scelte e relative responsabilità nell’organizzazione dei vari cantieri e nell’esecuzione dei lavori.
Art.12 - SICUREZZA NEI CANTIERI
Il Direttore Tecnico di cantiere dell’Appaltatore è responsabile della attuazione del piano di sicurezza. Il piano di sicurezza deve essere ponderato, corretto ed aggiornato secondo la propria esperienza dall’ Appaltatore, che lo sottoscriverà prima dell’inizio dei lavori e resterà obbligato al tempestivo aggiornamento al variare delle attrezzature o delle condizioni nel corso dei lavori.
I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle norme di cui al Titolo II del D.Lgs. 626/94, come specificato nell’allegato IV al D.Lgs. 494/96 e secondo successive modifiche. L’ Appaltatore ed i suoi preposti sono obbligati all’osservanza dei disposti di cui all’art. 4 D.Lgs. 626/94, come modificato dal D.Lgs. 242/96 e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ( T.U.). In particolare a loro compete ogni decisione e responsabilità relativa a:
• le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;
• le opere provvisionali, le armature, i disarmi le previdenze infortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità, sia del personale che dei terzi, e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale ed ogni danno ai servizi pubblici sopra e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto solamente sull'Appaltatore.
Art.13 - REGOLARE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Saranno eseguite, durante il corso di ogni singolo lavoro o dopo la sua esecuzione, visite di controllo per accertare la buona esecuzione dell’opera e la sua rispondenza alle disposizioni del presente capitolato.
Il certificato di attestazione di regolare esecuzione dei lavori verrà emesso non oltre quarantacinque
giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle attività dopo il quale verrà svincolata la cauzione definitiva.
L’Appaltatore è tenuto, a sua totale spesa, alla tempestiva eliminazione di eventuali difetti e vizi delle opere denunciati prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Solo dalla data di accertamento della completa eliminazione dei vizi e difetti denunciati, riprenderà la decorrenza dei suddetti tempi.
Art.14 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni della Legge sulle opere pubbliche.
I conseguenti danni saranno accertati tramite procedura stabilita, restando peraltro ferme le disposizioni ivi previste per quanto riguarda la negligenza dell’Appaltatore.
Per motivi che sopravvengono alla conclusione del contratto si possono avere le seguenti tipologie di risoluzione:
• la risoluzione di diritto, nei casi cioè previsti dalla legge;
• la risoluzione per inadempimento di una delle parti;
• la risoluzione per impossibilità sopravvenuta;
• la risoluzione per eccessiva onerosità. La risoluzione di diritto si può invocare:
- in caso il contratto contenga una "clausola risolutiva espressa", cioè quando i contraenti convengono espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite (art. 1456 c.c.);
- in caso sia previsto un termine essenziale per adempiere e questo scada senza che la prestazione sia stata adempiuta (art. 1457 c.c.);
- in caso la parte non inadempiente richieda l'adempimento mediante diffida ad adempiere (art. 1454c.c.).
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (art. 1453 c.c.). La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento, ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più eseguire la propria prestazione. Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra. Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto (art. 1454 c.c.). In questo caso il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto. L'eccezione di inadempimento è la facoltà concessa a ciascuno dei contraenti di rifiutarsi di adempiere l'obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto (art. 1460 c.c.). È definita solve et repete (art. 1462 c.c.) la clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta (ponendo quindi un limite all'eccezione d'inadempimento). La clausola solve et repete non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto.
Art.15 - SOSPENSIONI
Per le eventuali sospensioni delle attività si applicheranno le disposizioni contenute nella Legge n.741/98.
Le opere di manutenzione, presidio, protezioni e segnalazioni, durante le sospensioni delle attività resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.
Le sospensioni delle attività anche parziali, non autorizzate e che possono compromettere l’ultimazione degli interventi nei termini contrattuali, previa verbalizzazione dei tecnici del Comune in contraddittorio con l’Appaltatore o con testimoni all’uopo convenuti, comporteranno l’applicazione delle penali previste per i ritardi e calcolate per il periodo intercorrente dalla sospensione verbalizzata fino alla ripresa delle attività o alla rescissione contrattuale.
Art.16 - RECESSO DAL CONTRATTO
Mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
Reiterati inadempimenti dell’Appaltatore anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- Qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;
- Qualora l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal ex art. 38 D.lgs. 163/06;
- Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno All’A.C:
In caso di recesso dell’Amministrazione, l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..Il committente può recedere dal contratto di appalto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, del lavoro eseguito e del mancato guadagno. Se il contratto si scioglie perché l’esecuzione dell’opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell’opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione al prezzo pattuito per l’opera intera. Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l’opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento è a carico dell’appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.
Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell’opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell’appaltatore.
Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell’appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell’appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell’opera. Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell’appaltatore, il committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.
Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell’ingegno.
Se l’appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione.
Art. 17 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA
L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 ss.mm.ii. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 18 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Agli effetti del presente contratto la Ditta appaltatrice elegge il proprio domicilio presso il Comune di Civitavecchia ed accetta, per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, la competenza del Foro di Civitavecchia.
Art. 19 – SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE
Il presente contratto è stipulato ai sensi dell’art.11 co.13 del Codice dei Contratti D.Lgs 163/2006. Spese e tasse tutte del presente contratto e conseguenti fanno carico alla ditta appaltatrice.
Poiché il corrispettivo del presente contratto è soggetto alla disciplina istitutiva dell’I.V.A., le parti concordano la registrazione “in caso d’uso” a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n° 131, con spese di registrazione a carico del richiedente.
Il presente atto viene firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Per l’Impresa Per la Stazione Appaltante Società SCAE S.p.A. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
(atto firmato digitalmente) (atto firmato digitalmente)