Contratto di assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile (Tariffa 60097)
Credemvita Life Plan
Contratto di assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile (Tariffa 60097)
Condizioni di Assicurazione
comprensive di:
• Allegato 1 Limiti - Reg. Isvap n. 38/2011
• Allegato 2 Soggetti collegati - Reg. Isvap n. 38/2011
• Regolamento della gestione separata “Credemvita II”
• Glossario
• Modulo di proposta di assicurazione (fac-simile)
da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta Edizione Luglio 2020
Redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”
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INDICE | ||
INTRODUZIONE | 1 | |
GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO | 1 | |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE | 1 | |
1 | CHE COSA È ASSICURATO | 1 |
1.1 PRESTAZIONI | ||
2 | CHE COSA NON È ASSICURATO E LIMITI | 1 |
3 | QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE | 2 |
3.1 COSA SI DEVE FARE PER ATTIVARE IL CONTRATTO | ||
3.2 DURATA | ||
3.3 RIVALUTAZIONE 3.3.1 Criteri di calcolo della rivalutazione del Capitale Assicurato 3.3.2 Somme corrisposte in caso di decesso | ||
4 | INFORMAZIONI SUL PREMIO | 4 |
4.1 MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO | ||
5 | COSTI | 4 |
5.1 COSTI A CARICO DEL CONTRAENTE | ||
5.2 TASSE E IMPOSTE | ||
6 | COME POSSO REVOCARE/RECEDERE/RISCATTARE LA POLIZZA | 5 |
6.1 REVOCA | ||
6.2 RECESSO | ||
6.3 RISCATTO 6.3.1 Riscatto nelle ‘’Finestre di riscatto garantito’’ 6.3.2 Riscatto FUORI dalle ‘’Finestre di riscatto garantito’’ 6.3.3 Come richiedere il riscatto | ||
7 | BENEFICIARI | 8 |
7.1 CONTESTAZIONI RIGUARDANTI I BENEFICIARI | ||
7.2 DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI | ||
8 | OBBLIGHI DELLE PARTI | 10 |
9 | CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI | 10 |
9.1 PAGAMENTI DI CREDEMVITA | ||
10 | COMUNICAZIONI | 13 |
10.1 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE | ||
10.2 INFORMATIVA AL CONTRAENTE | ||
11 | NORME FINALI | 13 |
11.1 CESSIONE 11.2 MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 11.3 LEGGE APPLICABILE 11.4 VALIDITA’ E RINUNCE 11.5 FORO COMPETENTE |
Introduzione
Il prodotto Credemvita Life Plan è un Contratto di assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile. Questo documento è organizzato in:
GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO
Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione nonché riporta il testo degli articoli più significativi del Codice Civile menzionati e una breve spiegazione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Gli articoli del presente documento hanno lo scopo di dettagliare le norme che regolano l’assicurazione in generale, le garanzie offerte, i rischi esclusi e cosa fare in caso di sinistro.
Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi.
NOTA BENE: le parti evidenziate devono essere lette attentamente dal Contraente.
GLOSSARIO
Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza che sono evidenziati nelle Condizioni di Assicurazione in corsivo. Le definizioni s’intendono sia al singolare sia al plurale.
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
L'Adeguata Verifica della Clientela costituisce l'aspetto più importante ai fini di un’efficace azione preventiva di contrasto ai fenomeni criminali del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Tale attività prevede i seguenti adempimenti:
a) identificazione dei soggetti che intervengono nel rapporto assicurativo:
- cliente (contraente) ed eventuale esecutore,
- beneficiario ed eventuale esecutore (al momento della liquidazione della prestazione assicurativa),
- eventuale titolare effettivo, cioè la persona fisica nell’interesse della quale è instaurato il rapporto assicurativo;
b) verifica dell'identità dei soggetti che intervengono nel rapporto, di cui al punto a), sulla base di documenti, dati o Informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo posto in essere;
d) esercizio di controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
ALIQUOTA DI RETROCESSIONE (O DI PARTECIPAZIONE)
La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Compagnia riconosce agli assicurati.
APPENDICE
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il contraente.
ASSICURATO
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
BENEFICIARIO
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
CAPITALE ASSICURATO
Capitale in vigore rivalutato come indicato nelle condizioni di assicurazione.
CAPITALE INVESTITO
Pari al/ai premio/i pagato/i al netto dei costi.
CAPITALE IN CASO DI DECESSO
Capitale assicurato che viene pagato al beneficiario in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale.
CARICAMENTI
Parte del premio versato dal Contraente, al netto di costi fissi, destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.
CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso.
In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario
COMMISSIONE DI GESTIONE
E’ il costo che Xxxxxxxxxx trattiene per la gestione finanziaria ed è trattenuto annualmente dal rendimento finanziario della Gestione Separata Credemvita II.
COMPAGNIA
Credemvita S.p.A.
COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
Tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata Credemvita II.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell’accettazione della proposta da parte della Compagnia.
CONDIZIONI CONTRATTUALI (O DI POLIZZA O DI ASSICURAZIONE)
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONFLITTO DI INTERESSI
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.
CONSOLIDAMENTO
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire. Il presente contratto non prevede il consolidamento delle prestazioni.
CONTRAENTE
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.
CONTRATTO (DI ASSICURAZIONE SULLA VITA)
Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato.
COSTI (O SPESE)
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
COSTI FISSI
Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l’emissione del contratto, e altresì applicati in caso di versamenti aggiuntivi e di liquidazione parziale o totale.
DATA DI ATTIVAZIONE/ DATA DI DECORRENZA
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI
Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni di assunzione dei rischi medesimi. Se il Contraente fornisce
dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
DIRITTO PROPRIO (DEL BENEFICIARIO)
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
DURATA CONTRATTUALE
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
ESTENSIONE TERRITORIALE
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
ESTRATTO CONTO ANNUALE
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, il cumulo dei premi versati, quelli versati nell’anno di riferimento e quelli in arretrato, il valore dei riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento e il valore della prestazione maturata ed il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dall’impresa, e il tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
FINESTRE DI RISCATTO GARANTITO
Riscatto totale e parziale richiesto dal Contraente nei primi 6 mesi successivi alla 4° ricorrenza annuale, nei primi 6 mesi successivi alla 10° ricorrenza annuale e per medesimo periodo di 6 mesi ogni 5 annualità successive.
GESTIONE SEPARATA (O SPECIALE)
Fondo appositamente creato dalla Compagnia e gestito separatamente rispetto al restante complesso degli attivi patrimoniali, in cui confluiscono i premi, al netto dei costi, versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall’aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
IMPOSTA SOSTITUTIVA
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
IVASS
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo e che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.
LIQUIDAZIONE
Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
MARGINE DI SOLVIBILITÀ
Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero della Compagnia, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria della Compagnia. Nelle assicurazioni sulla vita il margine di solvibilità deve essere proporzionale agli impegni assunti.
PEGNO
Vedi “cessione”
PEP
Per Persona Esposta Politicamente si intende chi occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche nonché i suoi familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulle base di criteri di cui all’allegato tecnico al D.lgs. 231/2007 e s.m.i.
PERCENTUALE DI RIVALUTAZIONE ANNUA
È pari al rendimento della gestione separata Xxxxxxxxxx XX al netto della commissione di gestione trattenuta da Credemvita. La percentuale della rivalutazione annua può essere sia positiva che negativa
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
PRIMO PREMIO
Importo che il Contraente paga in un’unica soluzione a Credemvita al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione quale corrispettivo delle prestazioni assicurate.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
PRESTAZIONE ASSICURATA
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
PROSPETTO ANNUALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
POLIZZA RIVALUTABILE
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Compagnia ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Compagnia stessa.
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
RECESSO (O RIPENSAMENTO)
Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
REFERENTE TERZO
Soggetto diverso dal beneficiario, che non è parte contrattuale, e viene designato dall’ Aderente/Assicurato nel modulo di adesione, a cui Xxxxxxxxxx potrà fare riferimento in caso di decesso dell'assicurato quale supporto nell'identificazione dei beneficiari
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
RENDIMENTO FINANZIARIO
Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
REVOCA
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
RISCATTO TOTALE
Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
RISCATTO PARZIALE
Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
RIVALUTAZIONE
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
RIVALUTAZIONE MINIMA GARANTITA
Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
Il presente contratto non prevede il riconoscimento di una rivalutazione minima garantita.
SCADENZA
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
SET INFORMATIVO
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Contraente, composto da:
- Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori - KID
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi - DIP aggiuntivo IBIP;
- Condizioni di assicurazione comprensive di allegati 1 e 2, regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili, glossario, modulo di proposta (fac simile).
SINISTRO
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’assicurato.
SOCIETÀ DI REVISIONE
Società diversa dalla Compagnia di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
TASSO MINIMO GARANTITO
Indica la misura minima della Rivalutazione annua che Credemvita garantisce. Per questo contratto Credemvita garantisce il Tasso minimo dello 0% solo nel caso di decesso dell’Assicurato oppure in caso di riscatto totale o parziale al 4°,10°, 15° anno e successivamente ogni 5 annualità.
VINCOLO
Vedi “cessione”.
Glossario Giuridico
In questo glossario vengono riportarti i principali articoli del Codice Civile indicati nelle Condizioni di Assicurazione in
corsivo.
ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.”
ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
“Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”
Cosa vuol dire: è importante che il Contraente dichiari la reale situazione in cui si trova per permettere alla Compagnia Assicuratrice di valutare correttamente il rischio, calcolare il Premio dovuto che possa tutelare l’Assicurato al meglio.
In caso di difformità delle dichiarazioni fornite la Compagnia Assicuratrice ha il diritto, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della reale situazione di rischio, di:
• Trattenere i Premi versati
• Chiedere l’annullamento del contratto
• Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni
• Pagare parzialmente l’Indennizzo o non pagarlo per intero
Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.
ART. 1920 ASSICURAZIONE A FAVORE DI UN TERZO
È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.
La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
Cosa vuol dire: i Beneficiari possono essere designati in sede di sottoscrizione del contratto ed eventualmente modificati anche successivamente mediante comunicazione scritta a Credemvita o mediante testamento (in quest’ultimo caso la designazione deve prevedere l’attribuzione delle somme assicurate).
ART. 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
“Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.”
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1. CHE COSA E’ ASSICURATO
Credemvita Life Plan (tariffa 60097) è un Contratto di Assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile collegato ad una gestione separata denominata Credemvita II e garantisce la conservazione del capitale investito:
- in caso di decesso dell’assicurato
e
- in caso di riscatto parziale o totale ricevuto da Xxxxxxxxxx in una delle ‘’finestre di riscatto garantito’’.
Inoltre al capitale assicurato verrà riconosciuta una misura percentuale di rivalutazione uguale al rendimento percentuale ottenuto dalla gestione separata "Credemvita II" al 31 Dicembre di ogni anno, diminuito delle commissioni a favore della Compagnia a titolo di costi di gestione.
Il capitale assicurato è dato dalla somma algebrica delle seguenti componenti:
- versamento del primo premio al netto di xxxxx xxxxx e caricamenti sul premio;
- eventuali versamenti successivi al netto di costi fissi e caricamenti sul premio;
- riscatti parziali effettuati nel corso della durata contrattuale;
- rivalutazioni riconosciute ad ogni 31.12 della durata contrattuale.
1.1 PRESTAZIONI
In base al presente contratto la Compagnia si impegna a liquidare:
- in caso di decesso dell’assicurato nel corso della durata contrattuale, il capitale assicurato rivalutato al 31.12 di ogni anno a partire dalla data decorrenza e fino alla data del decesso, a favore dei beneficiari designati dal contraente.
Trattandosi di assicurazione sulla vita nel modulo di Proposta deve essere indicato:
• un soggetto assicurato
• uno o più beneficiari
Il rischio di morte dell’Assicurato è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
2. CHE COSA NON È ASSICURATO E LIMITI
Non sono assicurabili le persone che abbiano residenza estera, per contro sono assicurabili solo coloro che abbiano la residenza fiscale italiana.
3. QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE
3.1 COSA SI DEVE FARE PER ATTIVARE IL CONTRATTO
A) Il Contraente che vuole attivare il Contratto di Assicurazione deve:
- Sottoscrivere il modulo di proposta in ogni sua parte e non omettere circostanze non veritiere;
- Sottoscrivere il modulo di adeguata verifica antiriciclaggio in ogni sua parte e non omettere circostanze non veritiere;
- Versare il primo premio.
B) Credemvita, per attivare il Contratto di assicurazione, deve avere incassato il pagamento del primo premio
Il Contratto avrà decorrenza, e le coperture assicurative avranno inizio, dalla data di ricezione da parte di Credemvita (valuta riconosciuta a Credemvita) del pagamento del primo premio (art 4.1 modalità pagamento dei premi).
L’attivazione della polizza non avrà luogo nel caso in cui per Credemvita:
- vi siano impedimenti normativi, ivi compresi quelli di cui alla normativa antiriciclaggio, che comporteranno la risoluzione di diritto del contratto, privandolo di ogni effetto già dalla data di sottoscrizione, in tal caso, nulla sarà dovuto al Beneficiario, neppure per l’ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l’evento dedotto in contratto;
- vi siano impedimenti derivanti dal superamento degli importi massimi indicati nell’allegato 1, che con la sottoscrizione della proposta il Contraente accetta espressamente;
- sia rilevato che nei 15 gg precedenti la sottoscrizione del modulo di proposta il medesimo contraente abbia dato corso ad un’operazione di riscatto parziale o totale di un altro prodotto assicurativo di Credemvita, configurando così una trasformazione.
La sottoscrizione in nome e per conto di Credemvita può essere effettuata da parte dell’incaricato per la verifica firma e poteri di Credemvita o dall’intermediario assicurativo.
3.2 DURATA
La durata del Contratto coincide con la vita dell’assicurato.
Il Contratto di Assicurazione ha effetto dalla data di decorrenza e cessa dalle ore 24 del giorno in cui si sia verificato uno dei seguenti eventi:
• Esercizio del diritto di recesso;
• Decesso dell’Assicurato;
• Esercizio del Riscatto totale.
3.3 RIVALUTAZIONE
Indipendentemente dalla data di decorrenza, il Capitale Assicurato viene rivalutato ogni 31 dicembre sulla base del rendimento ottenuto dalla gestione separata “CREDEMVITA II”.
Credemvita riconosce una Rivalutazione annua che può essere sia positiva che negativa, di conseguenza il Capitale Assicurato al 31.12 dicembre di ciascun anno può sia aumentare che diminuire.
Credemvita garantisce la conservazione del Capitale Assicurato, riconoscendo un tasso minimo garantito dello 0%, solo nei seguenti casi:
- Decesso dell’assicurato;
- Riscatto totale o parziale del contratto effettuato nelle “Finestre di riscatto garantito”.
Credemvita non garantisce la conservazione del capitale assicurato in caso di:
- Riscatto totale o parziale del contratto non effettuato nelle “Finestre di riscatto garantito”.
In ogni caso, nel corso della Durata contrattuale, la rivalutazione annua non si consolida al Capitale assicurato.
La percentuale della rivalutazione annua riconosciuta è pari al rendimento finanziario della gestione separata “CREDEMVITA II” diminuito di una Commissione di gestione, che varia in base al Rendimento finanziario ottenuto dalla gestione separata stessa, come indicato nella seguente tabella:
Rendimento finanziario della Gestione Separata CREDEMVITA II | Misura della Commissione di gestione applicabile |
Uguale o superiore a 1,30% | 1,30% |
Maggiore dell’1% e inferiore a 1,30% | Pari al rendimento finanziario |
Uguale o inferiore a 1% | 1% |
Per effetto della Commissione di gestione trattenuta da Credemvita, la percentuale della rivalutazione annua riconosciuta al capitale assicurato potrebbe risultare negativa, anche in presenza di un Rendimento finanziario della gestione separata “CREDEMVITA II” positivo ma inferiore alla commissione di gestione.
La commissione di gestione verrà comunque applicata, anche in presenza di un rendimento finanziario della gestione separata “CREDEMVITA II” negativo.
3.3.1 Criteri di calcolo della rivalutazione del Capitale Assicurato
Ogni 31 dicembre il Capitale assicurato verrà rivalutato da Credemvita in base alla misura della rivalutazione.
Il capitale assicurato al 31 dicembre dell’esercizio in cui il contratto ha avuto decorrenza è ottenuto rivalutando i premi, primo e successivi (al netto dei costi applicati da Credemvita), per il periodo che intercorre tra la data valuta di versamento dei premi ed il 31 dicembre dell’esercizio stesso.
Il capitale assicurato rivalutato al 31.12 di ogni esercizio è ottenuto:
- rivalutando, per un intero anno, il capitale assicurato al 31.12 dell’anno precedente;
- rivalutando, ciascun premio versato (al netto dei costi applicati da Credemvita) in corso d’anno, per il periodo che intercorre tra la data valuta del relativo versamento ed il 31 dicembre dell’esercizio stesso.
Le rivalutazioni sono calcolate al netto di eventuali riscatti parziali effettuati nel corso dell’esercizio.
In considerazione del fatto che la misura annua di rivalutazione potrà essere positiva, negativa, o nulla, si segnala che le rivalutazioni annualmente attribuite al capitale assicurato non si consolidano sul contratto.
Pertanto, qualora la misura annua di rivalutazione del capitale assicurato sia negativa, quest’ultimo si potrà ridurre.
3.3.2 Somme corrisposte in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato l’importo del capitale da liquidare è uguale al capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso.
Se il decesso avviene nel corso dell’esercizio in cui il contratto ha avuto decorrenza, il capitale assicurato da liquidare è ottenuto rivalutando ciascun premio (al netto dei costi applicati da Credemvita), per il periodo che intercorre tra la data valuta del relativo versamento del premio stesso e la data del decesso dell’Assicurato.
Se il decesso avviene nel corso degli esercizi successivi al primo, il capitale assicurato da liquidare è ottenuto rivalutando, per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell’anno in cui è avvenuto il decesso dell’Assicurato e la data di decesso, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell’anno precedente (comprensivo di eventuali versamenti aggiuntivi rivalutati dalla data valuta del relativo versamento) e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell’anno del decesso.
La rivalutazione annua da riconoscere al capitale assicurato è la stessa utilizzata da Credemvita per la
rivalutazione del capitale assicurato ai contratti al 31/12 precedente.
Solo per gli eventuali decessi avvenuti entro il 31 dicembre 2020, tale misura è prefissata nello 0,50% annuo.
4. INFORMAZIONI SUL PREMIO
4.1 MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Il Contratto prevede il versamento di un primo premio di importo minimo pari a 5.000,00 Euro fino ad un limite massimo di 299.999,99 euro.
Il Contraente può effettuare ulteriori versamenti in forma di premi aggiuntivi di importo non inferiore a 1000 Euro.
La compagnia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi.
Il pagamento del premio unico iniziale e degli ulteriori versamenti aggiuntivi potranno essere effettuati:
• mediante bonifico bancario presso uno dei seguenti istituti bancari:
1. Credito Xxxxxxxx XxX su conto corrente intestato a Credemvita SpA – Codice IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
2. Banca Euromobiliare SpA su conto corrente intestato a Credemvita SpA – Codice IBAN:XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
Non sono ammessi assegni.
Nel caso di insoluto, ove il Contraente non provveda entro 5 giorni dalla comunicazione del mancato incasso a pagare il primo premio mediante bonifico bancario, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto e privo di effetti già dalla data di sottoscrizione dello stesso e, in tal caso, nulla sarà dovuto al Beneficiario, neppure per l’ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l’evento dedotto in contratto.
Nel caso di insoluti, resta, in ogni caso, salvo il diritto di Credemvita di agire per ottenere il risarcimento dei danni.
5. COSTI
5.1 COSTI A CARICO DEL CONTRAENTE
Il Contraente è tenuto al pagamento dei seguenti costi a Credemvita:
a) per il versamento del primo premio e dei premi successivi: un costo fisso di 35 euro
b) per il versamento del primo premio e dei premi aggiuntivi:
un caricamento pari allo 0,20% da applicare al premio versato al netto dei costi fissi.
c) per il Riscatto totale o parziale è prevista una penale determinata applicando le aliquote (che variano in funzione degli anni trascorsi dalla data di attivazione del contratto) indicate nella tabella sottostante alla quota di capitale assicurato riscattato entro i primi 3 anni dalla data di attivazione, oltre al successivo costo fisso pari ad Euro 35,00 (da applicare dopo la quantificazione della penale).
Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza | Penale di riscatto |
Decorso 1 anno e fino a 2 anni dalla data di decorrenza | 1,50% |
Oltre 2 anni e fino a 3 anni dalla data di decorrenza | 1% |
Oltre 3 anni dalla data di decorrenza | 0% |
d) Commissione di gestione annua: sarà prelevato dal rendimento annuo della gestione separata “CREDEMVITA II” una commissione di gestione su base annua che varia in base al rendimento finanziario della Gestione Separata stessa come indicato nella seguente tabella:
Rendimento finanziario della Gestione Separata CREDEMVITA II | Misura della Commissione di gestione applicabile |
Uguale o superiore a 1,30% | 1,30% |
Maggiore dell’1% e inferiore a 1,30% | Pari al rendimento finanziario |
Uguale o inferiore a 1% | 1% |
5.2 TASSE E IMPOSTE
Xxxxx ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei beneficiari ed aventi diritto.
6. COME POSSO REVOCARE/RECEDERE/RISCATTARE LA POLIZZA
6.1 REVOCA
Il Contraente può revocare la Proposta di assicurazione ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209. La Proposta può essere revocata finché il Contratto non sia concluso. Poiché la conclusione del Contratto coincide con la data di sottoscrizione per accettazione da parte di Credemvita e, per essa, dall’incaricato per la verifica firma e poteri, della Proposta di assicurazione formulata dal Contraente, a far tempo dalla predetta accettazione la Proposta contrattuale non è più revocabile.
6.2 RECESSO
Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dal momento della sottoscrizione da parte di Credemvita della Proposta.
Per esercitare il recesso il Contraente, entro il richiamato termine di 30 giorni, dovrà, alternativamente:
a) recarsi presso la filiale dell’intermediario assicurativo ove il contratto di assicurazione è stato perfezionato per la compilazione e la sottoscrizione della relativa modulistica, che sarà messa a Sua disposizione da Credemvita tramite l’intermediario medesimo;
b) inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Xxxxx Xxxx, 1 - 42121 Reggio Xxxxxx – Italia) in questo caso farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui il Contraente preferisca l’utilizzo della comunicazione in formato elettronico dovranno essere rispettati i requisiti della firma digitale e dell’indirizzo e mail PEC.
Il recesso libera entrambe le parti da qualunque obbligazione derivante dal Contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui, a seconda dei casi, il Contraente ha compilato e sottoscritto la relativa modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o, alternativamente, Credemvita ha ricevuto la lettera raccomandata (data di comunicazione del recesso).
Credemvita, entro 30 giorni dalla data di compilazione e sottoscrizione della relativa modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della raccomandata, rimborsa al Contraente un importo uguale al cumulo dei premi versati.
6.3 RISCATTO
Il Contraente, l’esecutore o il Legale Rappresentante possono richiedere la liquidazione anticipata del
Contratto esercitando il riscatto totale o parziale.
Il diritto di riscatto può essere esercitato:
- solo nel caso in cui risulti trascorso almeno un anno dalla data di attivazione del Contratto;
- solo nel caso in cui non risultino superati i limiti di cui all’allegato 1, che con la sottoscrizione della Proposta, il Contraente accetta;
- nel caso di riscatto parziale solo laddove, oltre ai presupposti precedenti, risulti residuare un capitale assicurato di almeno 5.000 euro.
6.3.1 Riscatto nelle ‘’Finestre di riscatto garantito’’
Se la richiesta di riscatto totale o parziale viene ricevuta da Credemvita nelle “Finestre di riscatto garantito”, che coincidono con i periodi riportati nella seguente tabella, la compagnia riconosce la liquidazione di un capitale assicurato pari almeno ai premi investiti, tenuto conto degli eventuali riscatti parziali effettuati in vigenza di contratto.
Finestre di riscatto garantito |
Entro 6 mesi dall’inizio della 4° ricorrenza annua |
Entro 6 mesi dall’inizio della 10° ricorrenza annua |
Entro 6 mesi dall’inizio della 15° ricorrenza annua |
Entro 6 mesi dall’inizio di ogni successiva quinta ricorrenza annua (20°; 25°; ecc…) |
Il valore di riscatto è pari al Capitale assicurato in vigore al 31/12 precedente la richiesta di riscatto, rivalutato fino alla data in cui verrà ricevuta la richiesta dai riscatto. Detto valore sarà diminuito di eventuali riscatti e/o aumentato di eventuali versamenti di premi aggiuntivi effettuati dopo il precedente 31/12, e rivalutati pro rata per il tempo trascorso tra la data in cui è stata effettuata l’operazione e la richiesta di riscatto.
La misura percentuale di rivalutazione, da riconoscere al capitale assicurato al 31/12 precedente e agli eventuali premi versati di cui sopra:
- sarà pari all’ 80% della misura percentuale di rivalutazione riconosciuta al contratto il 31/12 precedente la data di riscatto, se è maggiore o uguale a “zero”,
oppure
- nel caso in cui la misura percentuale di rivalutazione riconosciuta al contratto il 31/12 precedente la data di riscatto fosse negativa, sarà ulteriormente ridotta del 20%.
Credemvita garantisce il maggior valore tra:
- il capitale investito al netto dei riscatti;
- il valore di riscatto come sopra descritto.
Il valore così ottenuto sarà ulteriormente diminuito dei costi fissi come indicato nell’apposita sezione.
Il capitale liquidato al cliente potrà essere inferiore al cumulo dei premi investiti a causa dei costi applicati in sede di riscatto.
6.3.2 Riscatto FUORI dalle ‘’Finestre di riscatto garantito’’
Se la richiesta di riscatto totale o parziale viene ricevuta da Credemvita fuori dalle “Finestre di riscatto garantito” non sarà riconosciuta alcuna garanzia di capitale.
Il valore di riscatto è pari al Capitale assicurato in vigore al 31/12 precedente la richiesta di riscatto, rivalutato fino alla data in cui verrà ricevuta la richiesta dai riscatto. Detto valore sarà diminuito di eventuali riscatti e/o aumentato di eventuali versamenti di premi aggiuntivi effettuati dopo il precedente 31/12, e rivalutati pro rata per il tempo trascorso tra la data in cui è stata effettuata l’operazione e la richiesta di riscatto.
La misura percentuale di rivalutazione, da riconoscere al capitale assicurato al 31/12 precedente e agli eventuali premi versati di cui sopra:
- sarà pari all’ 80% della misura percentuale di rivalutazione riconosciuta al contratto il 31/12 precedente la data di riscatto, se è maggiore o uguale a “zero”,
oppure
- nel caso in cui la misura percentuale di rivalutazione riconosciuta al contratto il 31/12 precedente la data di riscatto fosse negativa, sarà ulteriormente ridotta del 20%.
Il valore di riscatto così ottenuto sarà ulteriormente diminuito delle penali di riscatto, se applicabili, e dei costi fissi come indicato nell’apposita sezione.
Le penali di riscatto saranno applicate in considerazione della data di ricevimento della richiesta di riscatto in funzione degli anni trascorsi dalla data di attivazione.
Data ricevimento richiesta di riscatto | Penale di riscatto |
Decorso 1 anno e fino a 2 anni dalla data di decorrenza | 1,50% |
Oltre 2 anni e fino a 3 anni dalla data di decorrenza | 1% |
Oltre 3 anni dalla data di decorrenza | 0% |
Il capitale liquidato al cliente potrà essere inferiore al cumulo dei premi investiti a causa delle eventuali rivalutazioni negative riconosciute al contratto e/o delle eventuali penali e costi fissi applicati in sede di riscatto.
6.3.3 Come richiedere il riscatto
Il riscatto può essere richiesto:
- presso l’intermediario assicurativo, dove il Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante dovrà compilare l’apposito modulo di richiesta liquidazione, indicando in particolare le coordinate per il pagamento, ovvero il c/c intestato al Contrente e sottoscrivendo il modulo stesso. Le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dall’intermediario assicurativo;
- con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata a Credemvita (Via Xxxxx Xxxx, 1 - 42121 Reggio Xxxxxx – Italia) oppure, nel caso in cui il Contraente preferisca l’utilizzo della comunicazione in formato elettronico, con PEC nel rispetto dei requisiti di firma digitale, a cui allegare:
x. Xxxxx di un valido documento di identità del Contraente o Esecutore o Legale Rappresentante;
b. Copia del codice fiscale del Contraente o Esecutore o Legale Rappresentante;
c. Richiesta di liquidazione sottoscritta da Contraente o Esecutore o Legale Rappresentante con indicazione del c/c bancario e relativo codice IBAN intestato al Contraente ed importo da liquidare in caso di riscatto parziale, nonché recapiti telefonici e/o mail, e dichiarazione dell’esistenza in vita dell’Assicurato;
d. Indicazione della professione/attività prevalente del Contraente o Esecutore o Legale Rappresentante;
e. Indicazione dell’eventuale presenza di un titolare effettivo ed in caso affermativo i suoi dati identificativi;
f. Indicare se il Contraente persona fisica, esecutore o legale rappresentante, rivestano la qualifica di Persona Esposta Politicamente (PEP);
g. Indicare se il Contraente è “US Person” come definito dalla normativa fiscale americana e se risiede fuori dall’Italia;
h. In caso di Esecutore/Legale Rappresentante dovrà essere trasmessa copia della procura/delibera, attestante i poteri conferiti per agire in nome e per conto del Contraente;
i. Per il Contraente persona giuridica dovrà inoltre essere prodotta: visura camerale, dati anagrafici dei titolari effettivi del Contraente (persona o persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano un entità giuridica, tale criterio viene soddisfatto ove la % corrisponda al 25%+1 dei partecipanti al capitale sociale, o al patrimonio dell’entità giuridica), indicazione se il Contraente o i titolari effettivi rivestano la qualifica di PEP.
Limitatamente alle eventuali richieste di riscatto parziale o totale che dovessero pervenire a Credemvita con riferimento al mese di gennaio, tali operazioni potrebbero essere eseguite non prima della quarta settimana del mese di riferimento.
7. BENEFICIARI
I beneficiari sono i soggetti indicati dal Contraente che beneficiano della liquidazione del capitale assicurato al verificarsi del decesso dell’Assicurato e sono designati (uno o più) al momento della sottoscrizione.
La designazione favorita dei beneficiari è quella in forma nominativa (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica).
A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, il Contraente può indicare nell'ambito del modulo di proposta i dati di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui Credemvita può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari.
Nel caso in cui i Beneficiari del Contratto di Assicurazione risultino di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
A) Ferma restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nellʼipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi legittimi, ai fini del presente Contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dell’Assicurato la qualifica di chiamati all’eredità di quest’ultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Anche in relazione a Beneficiari identificati negli eredi legittimi, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
B) Ferma restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell’ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi testamentari, ai fini del presente Contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano la qualifica di chiamati all’eredità dell’Assicurato sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, restando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Anche in relazione a Beneficiari identificati negli eredi testamentari, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dellʼart. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
C) Xxxxx restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell’ipotesi di designazione a Beneficiari di “eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi” si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che, sulla scorta delle previsioni testamentarie rivestano la qualifica di chiamati all’eredità dell’Assicurato, restando irrilevanti, a tal fine che il testamento faccia menzione del Contratto di Assicurazione, la rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi.
Laddove i beneficiari identificati negli eredi testamentari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
Solo in caso di mancanza di testamento e di disposizioni testamentarie, i Beneficiari saranno identificati nei soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dell’Assicurato la qualifica di chiamati all’eredità di quest’ultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi e anche in tal caso, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
D) Xxxxx restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell’ipotesi in cui la designazione a Beneficiari sia stata effettuata in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, con l’indicazione delle specifiche generalità del Beneficiario), il Beneficiario dovrà allegare la documentazione necessaria per provare la propria designazione e la propria identità e ciò per consentire a Credemvita di ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali con la necessaria diligenza professionale.
Anche in relazione a Beneficiari identificati in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, con l’indicazione delle specifiche generalità del Beneficiario), laddove i
beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
E) Xxx per qualsiasi ragione risulti mancante la designazione del Beneficiario per il caso di morte, si intenderanno come tali l’erede o gli eredi testamentari (in parti uguali), ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi (in parti uguali), anche in tal caso considerandosi per tali (eredi testamentari o eredi legittimi) i meri chiamati all’eredità, senza che rilevi l’effettiva accettazione dell’eredità.
F) Essendo la designazione del Beneficiario atto personale, il Curatore, il Tutore, l’Amministratore di Sostegno non possono indicare beneficiari diversi dagli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi e, ove vengano indicati i beneficiari in spregio a tale disposizione, l’indicazione del beneficiario si riterrà come non apposta con conseguente applicazione del punto E).
In caso in cui al verificarsi dell’evento morte dell’Assicurato il Beneficiario designato risulti pre morto, il criterio di liquidazione riguardante tale soggetto sarà quello ereditario, considerandosi la liquidazione come una somma dell’asse ereditario e come tale eventualmente da ripartire secondo i criteri della successione per questi applicabile.
7.1 CONTESTAZIONI RIGUARDANTI I BENEFICIARI
Le contestazioni di terzi riguardanti:
• la legittimazione del beneficiario di ottenere la liquidazione;
• il testamento olografo che non siano oggetto di sentenza passata in giudicato,
non sono opponibili alla Compagnia, non potendo, questa, sostituirsi all’Autorità Giudiziaria nella relativa valutazione, con la conseguenza che, in presenza di pagamenti effettuati dalla Compagnia, ogni pretesa di colui che si riterrà beneficiario sulla scorta di una situazione diversa da quella che risulti all’apparenza, in relazione a documenti in essere e non altrimenti vanificati, dovrà essere formulata nei confronti del soggetto/dei soggetti che risultino avere appreso le somme oggetto di liquidazione sulla scorta della situazione in essere (e non ancora oggetto di sentenza passata in giudicato) all’epoca del pagamento.
7.2 DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI
Nel corso della vigenza del contratto la designazione dei Beneficiari può essere revocata o modificata in qualunque momento mediante comunicazione scritta ricevuta dalla Compagnia.
La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• quando la designazione è irrevocabile, ossia quando il Contraente ha dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di xxxxxx e il beneficiario ha dichiarato per iscritto di accettare il beneficio. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno la designazione diviene irrevocabile, laddove il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca, esclusivamente per il Beneficiario che abbia dichiarato di accettare il beneficio;
• dagli eredi, dopo la morte dell’Assicurato;
• per i contratti nei quali il Contraente è diverso dall’Assicurato, in caso di premorienza del Contraente in corso di contratto dagli eredi che subentrano nella titolarità del medesimo. Qualora gli eredi del Contraente risultino superiori ad uno, al fine di rendere effettivo il subentro, questi dovranno congiuntamente individuare un solo erede al quale verrà attribuita la contraenza.
In caso di designazione non revocabile o modificabile, la liquidazione, il recesso, il pegno o il vincolo del contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto e ricevuta da Credemvita o disposte per testamento. Le disposizioni testamentarie devono indicare espressamente il riferimento al Contratto di Assicurazione e specificare espressamente la designazione, revoca o modifica del beneficiario.
La Compagnia può comunicare ai precedenti Beneficiari le comunicazioni o disposizioni di revoca o modifica degli stessi.
Le disposizioni di variazione beneficiario avranno effetto solo successivamente all’espletamento degli oneri di adeguata verifica in materia antiriciclaggio.
Credemvita si riserva di richiedere ai Beneficiari la produzione dell’originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, il Contratto di Assicurazione, una appendice al Contratto di Assicurazione, una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una della seguenti eventualità:
- nel caso in cui la Compagnia non sia già in possesso di tale documento;
- nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia;
- nel caso in cui sorgano dubbi in merito all’autenticità del il Contratto di Assicurazione o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia.
8. OBBLIGHI DELLE PARTI
Le dichiarazioni del Contraente devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che Credemvita non avrebbe dato il suo consenso se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Credemvita stessa:
• quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
- di rifiutare in caso di sinistro e in ogni tempo qualsiasi pagamento;
- di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
• quando invece, non esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
- di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
- di recedere entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o reticenza. Credemvita rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o sua riattivazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Il Contraente dovrà comunicare tempestivamente a Credemvita lo spostamento di residenza in altro Stato membro dell'Unione, pena il rimborso di tutto quanto Credemvita medesima sia stata eventualmente tenuta a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio, per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza).
9. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI
In caso di sinistro (decesso dell’Assicurato) i Beneficiari devono preventivamente consegnare a Credemvita i documenti necessari a:
• verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento;
• individuare con esattezza gli aventi diritto tenuto peraltro conto della facoltà di designazione e modifica del/del beneficiario/i ai sensi dell’art. 1920, comma 2 c.c., quindi con atti anche non a conoscenza della Compagnia;
• espletare gli adempimenti di cui alla normativa antiriciclaggio.
I richiedenti la prestazione/beneficiari devono consegnare a Credemvita:
- richiesta scritta di liquidazione. Tale richiesta può essere formulata anche senza utilizzare l’apposita modulistica predisposta da Credemvita, che è comunque a disposizione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx, o presso i propri intermediari. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno ciascuno di questi dovrà sottoscrivere la richiesta per la propria quota di pertinenza;
- copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun beneficiario;
- modulo per l’adeguata verifica antiriciclaggio ritualmente compilato e sottoscritto;
- indicazione scritta della modalità con la quale il pagamento deve essere effettuato e nel caso di bonifico, con indicazione delle coordinate IBAN o altro codice relativo al conto corrente del beneficiario.
Tipologia di documento | Informazioni aggiuntive |
Richiesta scritta di liquidazione per decesso e indicazione scritta delle modalità di pagamento/coordinate IBAN | Possibile utilizzare il modulo standard sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx |
Copia documento di identità in corso di validità | Per ciascun beneficiario |
Copia del codice fiscale | Per ciascun beneficiario |
Modulo di adeguata verifica antiriciclaggio compilato | Per ciascun beneficiario |
Al fine di attestare la propria qualità di beneficiario/i, considerata l’eventualità che in corso di Contratto sia variata la designazione, anche mediante testamento, quindi con atto non in possesso di Credemvita, nonché in caso di designazione per relationem con rinvio alla categoria di eredi testamentari ed in assenza legittimi, per il quale occorre verificare se esista o meno un testamento (e nel caso cosa indichi il testamento e chi siano i soggetti da qualificare altrimenti “eredi legittimi”), al fine di consentire alla Compagnia di verificare la qualifica di creditore, il richiedente la liquidazione deve in ogni caso sempre consegnare a Credemvita:
(a) Nell’ipotesi di designazione a Beneficiari (i) degli eredi legittimi; (ii) degli eredi testamentari; (iii) di “eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi” al fine di consentire alla Compagnia l’identificazione degli aventi diritto, altrimenti non possibile:
- certificato di morte dell’Assicurato in carta libera;
- atto di notorietà, rilasciato dagli Organi competenti da cui risulti:
o se l’Assicurato ha lasciato testamento e in caso affermativo, che il testamento, i cui estremi identificativi devono risultare dal medesimo atto di notorietà, sia l’unico o l’ultimo conosciuto, sia valido e non sia stato impugnato, con indicazione di tutti gli eredi testamentari, delle loro generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
o in mancanza di testamento l’elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius, con l’indicazione delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
o l’eventuale stato di gravidanza della vedova;
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi l’esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Credemvita da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.
Tipologia di documento | Informazioni aggiuntive |
Certificato di morte dell’Assicurato | In carta libera |
Atto di notorietà | Con contenuti difformi a seconda della presenza o meno di testamento |
Decreto del Giudice Tutelare | Nel caso di beneficiari minorenni od incapaci |
(b) Nell’ipotesi in cui la designazione a Beneficiari sia stata effettuata in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi testamentari o legittimi (ad esempio, con l’indicazione delle specifiche generalità del beneficiario), il richiedente deve allegare la documentazione necessaria per provare la propria designazione, l’attualità della stessa e la propria identità. In particolare, per consentire a Credemvita di ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali con la necessaria diligenza professionale ed identificare il beneficiario, il richiedente sarà tenuto a dimostrare tale qualità consegnando a Credemvita la seguente documentazione:
- certificato di morte dell’Assicurato in carta libera;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
o se l’Assicurato ha lasciato testamento, copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti sotto la propria responsabilità, quali sono i beneficiari e che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l’unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modiche della designazione dei beneficiari;
o se non c’è testamento dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l’indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari.
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi l’esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Credemvita da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.
Tipologia di documento | Informazioni aggiuntive |
Certificato di morte dell’Assicurato | In carta libera |
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà | Con contenuti difformi a seconda della presenza o meno di testamento |
Decreto del Giudice Tutelare | Nel caso di beneficiari minorenni od incapaci |
Credemvita si riserva di richiedere ai Beneficiari (in qualsiasi modo designati) la produzione dell’originale del il Contratto di Assicurazione solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità:
- nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia;
- nel caso in cui ad insindacabile giudizio di Credemvita vi siano dubbi in merito all’autenticità del il Contratto di Assicurazione o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti di Credemvita.
Credemvita e il beneficiario cooperano in buona fede nell’esecuzione del contratto, con particolare riferimento alla fase di erogazione dell’indennizzo, e fanno quanto in loro potere, anche tenendo conto del principio di vicinanza alla prova, per acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevante ai fini della liquidazione dell’indennizzo. Credemvita, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata in precedenza e, in particolare, potrà richiedere la documentazione relativa alle cause del decesso dell’Assicurato, ivi inclusa la cartella clinica.
Il Beneficiario, fermo il predetto principio di vicinanza alla prova, può scegliere di raccogliere e presentare direttamente a Credemvita la documentazione di cui al precedente paragrafo o, qualora abbia particolari difficoltà ad acquisire la predetta documentazione, può sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché Credemvita, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa richiedere la documentazione stessa. In ogni caso il Beneficiario consegnerà la documentazione di cui al precedente paragrafo, se la stessa è già in suo possesso.
L’Assicurato può rilasciare a Credemvita – in quanto soggetto a cui si riferiscono i dati personali (“interessato”, ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali) – un mandato anche nel proprio interesse, ai sensi dell’art. 1723, secondo comma, c.c., e pertanto irrevocabile, a richiedere la documentazione di cui al precedente paragrafo. Ai fini dell’ottenimento di tale documentazione potrà farsi riferimento agli accordi che saranno eventualmente stipulati con le organizzazioni rappresentative degli operatori sanitari, pubblici e privati, per regolamentare le modalità di accesso alle informazioni sensibili, in modo da consentire un corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
9.1 PAGAMENTI DI CREDEMVITA
Ai fini della presentazione della richiesta di pagamento non sussiste alcun obbligo di presenza fisica né presso gli uffici della Compagnia, né presso gli intermediari di quest’ultima, fermo restando, ove ne ricorrano i
presupposti, il necessario rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.
Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemvita al Beneficiario, il quale sottoscrive la relativa quietanza.
Credemvita esegue i pagamenti dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti e la completezza della documentazione fornita. I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. Le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi.
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (quindi decorrenti o dal decesso dell’assicurato o, in mancanza di decesso dalla scadenza del contratto).
Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.
10. COMUNICAZIONI
10.1 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Contratto, tutte le comunicazioni del Contraente a Credemvita relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e indirizzate a:
Credemvita S.p.A.
Xxx Xxxxx Xxxx, 0– 00000 Xxxxxx Xxxxxx (X.X.) - XXXXXX.
Fax: 0522/452704
Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
10.2 INFORMATIVA AL CONTRAENTE
Credemvita comunica al Contraente la documentazione precontrattuale, le informazioni da rendere in corso di contratto, ed in particolare l’estratto conto annuale della posizione assicurativa, mediante supporto durevole o con pubblicazione nell’Area Riservata qualora il Contraente abbia espresso l’apposito consenso a detta modalità dell’informativa o mediante supporto durevole.
Sul sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxx.xx) è disponibile l’Area Riservata attraverso la quale il Contraente potrà accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali dei Contratti di Assicurazione sottoscritti quali, a titolo meramente esemplificativo, le coperture assicurative in essere, le condizioni di assicurazione sottoscritte e lo stato dei pagamenti dei premi.
L’accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate da Credemvita e che potranno essere richieste dal Contraente, mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all’Area Riservata medesima.
Il servizio di consultazione in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte di Credemvita non comporteranno alcun costo aggiuntivo in capo al Contraente.
Diversamente qualora non siano soddisfatte le condizioni per fornire le predette informative mediante sito internet o supporto durevole, oppure l’area riservata non sia disponibile, le informazioni saranno fornite su supporto cartaceo, e se trasmesse in corso di contratto all’indirizzo di residenza del Contraente.
11. NORME FINALI
11.1 CESSIONE
Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o può comunque vincolare le somme assicurate. Credemvita può opporre al cessionario e al creditore pignoratizio tutte le eccezioni derivanti dal presente Contratto che spettano verso il Contraente originario, secondo quanto previsto dal codice civile. Tali atti diventano efficaci solo quando Credemvita ne faccia annotazione sull’originale del Contratto di Assicurazione o su appendice, previa notifica della documentazione attestante la cessione, la costituzione del
pegno o del vincolo, firmata dal Contraente e, laddove esistente, dal Beneficiario la cui designazione sia irrevocabile.
Nel caso di pegno o vincolo, l’operazione di recesso e riscatto richiede l’assenso scritto del creditore o Vincolatario.
11.2 MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Il presente Contratto potrà subire variazioni in caso di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto, dette eventuali variazioni saranno comunicate da Credemvita al Contraente mediante le modalità prescelte in occasione della prima comunicazione in adempimento agli obblighi di informativa.
Solo in presenza di un giustificato motivo (a titolo meramente esemplificativo disposizioni dell’Autorità Amministrativa/Organismi di Vigilanza, riorganizzazione societaria, etc.), Credemvita si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti Condizioni di assicurazione, limitatamente a quelle non peggiorative per i contraenti, dandone comunicazione scritta al Contraente il quale avrà, in tale ipotesi, diritto al riscatto.
11.3 LEGGE APPLICABILE
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.
11.4 VALIDITA’ E RINUNCE
La eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non si estenderà al medesimo, che pertanto resterà pienamente valido nella restante parte.
Qualora una delle parti tolleri comportamenti dell’altra parte che costituiscano violazione di quanto previsto dal presente contratto, ciò non potrà essere inteso quale rinuncia ad avvalersi dei diritti e dei rimedi che a tale parte derivano dal presente contratto.
11.5 FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto è competente l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del Contraente, dell’Assicurato, dei Beneficiari, ovvero degli aventi diritto a seconda del soggetto che promuove la causa.
APPENDICE 1
Allegati alle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE di Credemvita Life Plan (tariffa 60097) ALLEGATO 1: Limiti - Reg. Isvap n. 38/2011
Di seguito si riportano i limiti in entrata ed uscita identificati da Credemvita sulla scorta delle previsioni Regolamento Isvap n.38/2011, da intendersi quali importi massimi che possono essere movimentati in entrata ed in uscita rispetto alla dimensione della gestione separata e nell’arco di ogni esercizio mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi.
I limiti di seguito riportati vengono aggiornati annualmente e comunicati nell’ambito dell’estratto conto annuale. Limiti in entrata
- di Euro 35.500.000 computati sul totale dei conferimenti effettuati (dal Contraente o da soggetti allo stesso collegati, così come definiti al successivo allegato 2) nel corso di un anno solare su polizze legate alla Gestione separata Credemvita II;
- di Euro 111.000.000 computati sul capitale assicurato di polizze (stipulate dal Contraente o da soggetti allo stesso collegati così come definiti al successivo allegato 2) legate alla Gestione separata Credemvita II.
Limiti in uscita
Credemvita si riserva, in caso di superamento dei limiti sopraindicati, la facoltà di concordare con il Contraente un periodo minimo di permanenza nella Gestione Separata degli importi che eccedono tale limite.
In tal caso, ove non siano definiti periodi minimi di permanenza – che saranno comunque sottoposti ad espressa accettazione del contraente - si verificherà la risoluzione di diritto del contratto, privandolo di ogni effetto già dalla data di sottoscrizione.
ALLEGATO 2: Contraenti collegati - Reg. Isvap n. 38/2011
Ai sensi delle previsioni del Regolamento Isvap n. 38/2011 di seguito si riporta la definizione adottata da Credemvita afferente più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. Si qualificano quali soggetti collegati coloro che nell’anagrafica dell’intermediario risultano:
Ditte, enti, minori/interdetti a legali rappresentanti |
Cointestazione a cointestatario |
CF cumulo segnalaz. C.R. a CF segnalaz. C.R. |
Società controllante a controllata |
CREDEM a società controllata |
CREDEM a società partecipata |
Società di capitali a consigliere |
Società di capitali a sindaco |
Gruppo familiare a singolo familiare |
CREDEM a sogg. art. 38 legge bancaria |
Condizionante a condizionato |
Garante totale a garantito |
Banca casa madre a filiale estera |
Referente a riferito |
Nominativo univoco a nominativo secondario |
Genitore (accompagnatore maggiorenne a minore |
Minore a genitore (accompagnatore maggiorenne) |
Società di capitali a legale rappresentante |
Società di persone a socio non legale rappresentante |
Società di persone a legale non socio |
Società di capitali a legale rappresentante con poteri limitati |
Società di persone a legale rappresentante non socio con poteri limitati |
inabilitato/ente/società a curatore/legale rappresentante |
Genitore a figlio |
Coniuge A a coniuge B |
Fratello A a fratello B |
Nipote a nonno |
Intestatario rapporto in estinzione a Soggetto operante l’estinzione |
Intestatario rapporto a Titolare effettivo |
Per quanto concerne i rapporti partecipativi saranno inoltre considerati i legami partecipativi caratterizzanti i Gruppi societari identificati dall’intermediario.
APPENDICE 3
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “CREDEMVITA II”
Art.1 – Caratteristiche della gestione separata “CREDEMVITA II”
Credemvita Spa (di seguito Credemvita) attua una forma di gestione degli investimenti, separata dalle restanti attività di Credemvita stessa, denominata “CREDEMVITA II”.
La valuta di denominazione è l’Euro.
La gestione separata è conforme alle norme stabilite dall’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo) con il Regolamento n. 38 del 03/06/2011.
La gestione separata è dedicata ad accogliere i versamenti di polizze di assicurazione di cui all’art. 2 c. 1 del D.Lgs. 209/2005 e nello specifico polizze di ramo I con partecipazione agli utili e contratti di capitalizzazione rivolti a tutti i segmenti di clientela, con prevalenza dei soggetti “al dettaglio” interessati alla garanzia del capitale versato e al consolidamento dei risultati finanziari periodicamente ottenuti.
Il valore delle attività della gestione separata risulta costantemente non inferiore alle riserve matematiche costituite per i relativi contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
Art.2 – Obiettivi e politiche di investimento
L’obiettivo della gestione separata consiste nel realizzare tassi medi di rendimento che consentano una adeguata rivalutazione delle prestazioni per i contratti di assicurazione con partecipazione agli utili e di capitalizzazione collegati alla gestione stessa, tenendo altresì conto di eventuali tassi minimi garantiti previsti nelle clausole di rivalutazione di tali contratti.
La politica di gestione è realizzata nel rispetto del Regolamento IVASS n. 24 del 06/06/2016 e in generale della normativa vigente.
La politica di gestione è principalmente rivolta a strumenti finanziari di tipo obbligazionario, che possono rappresentare fino al 100% del portafoglio, sia di emittenti governativi che di emittenti finanziari e corporate (non governativi), prevalentemente emessi da Stati o soggetti appartenenti all’Unione Europea o all’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).
Gli strumenti finanziari di tipo obbligazionario di emittenti finanziari e corporate (non governativi) non possono rappresentare più del 50% della gestione.
Gli strumenti finanziari di tipo obbligazionario del segmento High Yield non possono rappresentare più del 15% della gestione.
Gli strumenti finanziari di tipo azionario non possono rappresentare più del 25% della gestione.
Gli strumenti finanziari acquistati sono prevalentemente negoziati in mercati regolamentati. I titoli di debito non negoziati in mercati regolamentati non possono rappresentare più del 10% della gestione.
La gestione separata può inoltre investire:
- in liquidità e in generale in strumenti monetari nei limiti previsti dalla normativa vigente,
- in investimenti di tipo immobiliare fino a un massimo del 5% del portafoglio,
- in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati, compresi gli Etf (Exchange Traded Fund), fino a un massimo del 40% del portafoglio,
- in investimenti alternativi (OICR non armonizzati aperti o chiusi, FIA italiani o UE, ecc…) fino a un massimo del 20% del portafoglio.
La gestione separata può investire nelle rimanenti tipologie di attivi (investimenti, crediti, depositi bancari, altri attivi), nelle modalità e nei limiti stabiliti dal Regolamento IVASS n. 24 del 06/06/2016 e in generale dalla normativa vigente.
Gli investimenti effettuati dalla gestione separata sono prevalentemente denominati in Euro. Gli investimenti soggetti al rischio cambio posso rappresentare fino al 10% del portafoglio.
Le operazioni con controparti di cui all’art. 5 del Regolamento IVASS n. 30 del 26/10/2016, sia nella forma di acquisto di titoli di debito, sia nella forma di sottoscrizione di quote di OICR, sono soggette a specifici limiti per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, in particolare non possono rappresentare più del 10% della gestione.
La politica di gestione prevede la possibilità di utilizzo di strumenti finanziari derivati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche. In particolare l’utilizzo di strumenti finanziari derivati viene effettuato in modo coerente con i principi di sana e prudente gestione e con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.
Art.3 – Tasso medio di rendimento
Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata coincide con l’anno solare (dall’01/01 al 31/12 di ogni anno).
Il tasso medio di rendimento di periodo viene calcolato al termine di ogni anno solare, rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.
Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono i proventi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Credemvita in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze risultano prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.
Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscale e al netto delle seguenti spese:
• le spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata,
• le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione.
Non possono gravare sulla gestione separata altre tipologie di spese né altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.
Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata di cui all’art. 12 del Regolamento ISVAP n. 38 del 03/06/2011. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.
Art.4 – Certificazione
La gestione separata è annualmente sottoposta a verifica e certificata da parte di una società di revisione iscritta all’apposito registro previsto dalla normativa vigente.
In particolare sono certificate la rispondenza della gestione separata al presente regolamento, la valutazione delle attività, il tasso medio di rendimento di periodo e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti da Credemvita, rappresentati dalle riserve matematiche costituite per i relativi contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
Art.5 – Norme finali
Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.
Credemvita si riserva la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l’assicurato.
Estremi della proposta e dati relativi al premio
progressivo n. P/ | data di decorrenza | durata VITA INTERA | premio lordo euro |
Il Contraente prende atto che l' unico mezzo di pagamento ammesso è il seguente:
- bonifico bancario, al quale verrà applicato lo stesso giorno di valuta riconosciuto a Xxxxxxxxxx S.p.A. dalla banca ordinante.
Nel caso di insoluto, ove il contraente non provveda entro 5 giorni dalla comunicazione del mancato incasso a pagare il premio assicurativo mediante bonifico bancario, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto e privo di effetti già dalla data di sottoscrizione dello stesso e, in tal caso, nulla sarà dovuto al beneficiario, neppure per l’ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l’evento dedotto in contratto. Resta, in ogni caso, salvo il diritto di Credemvita S.p.A. di agire per ottenere il risarcimento dei danni.
Il sottoscritto Contraente dichiara di accettare interamente le condizioni della presente proposta contrattuale e con esse le altre condizioni che formano il contratto, ivi comprese quelle concernenti specificamente i costi dell’esecuzione del contratto.
Il sottoscritto dà atto che le informazioni necessarie a valutare le proprie esigenze assicurative e previdenziali ai fini della conclusione del contratto sono state raccolte prima della sottoscrizione della proposta di contratto.
Il contratto si intende concluso con l’accettazione della presente proposta da parte della Compagnia, anche per mezzo della sua sottoscrizione da parte dell’ incaricato per la verifica firma e poteri della Compagnia o dell’intermediario intervenuto nella conclusione del contratto, il quale incaricato, al fine della conclusione del contratto, agisce espressamente anche in rappresentanza della Compagnia, come dalle “Condizioni di Assicurazione CREDEMVITA LIFE PLAN”. Conseguentemente il contratto si intende concluso nella data e nel luogo riportati nel presente modulo di proposta contrattuale.
Fac - Simile
La proposta contrattuale è revocabile ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Il Contraente ha diritto di revocare la proposta finché il contratto non sia concluso, ossia fino al momento della accettazione della proposta contrattuale da parte della Compagnia e, per essa, dall’ incaricato per la verifica firma e poteri. Successivamente alla conclusione del contratto la proposta di assicurazione non è più revocabile.
Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209 entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il contratto è concluso, e specificamente dalla data riportata nel presente modulo di proposta contrattuale, alternativamente, recandosi presso la filiale del soggetto collocatore ove il contratto di assicurazione è stato perfezionato per la compilazione e la sottoscrizione della relativa modulistica che sarà messa a disposizione da Credemvita tramite il collocatore medesimo o inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Compagnia, o mediante comunicazione PEC come precisato nelle “Condizioni di Assicurazione di CREDEMVITA LIFE PLAN”.
Il Contraente conferisce all’intermediario il mandato a custodire e amministrare la Polizza assicurativa conseguente alla conclusione del presente contratto.
Il sottoscritto Contraente si dichiara altresì consapevole che le eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione, ovvero produrre l'annullamento del contratto in caso di dolo o colpa grave del Contraente (art. 1892 Cod. Civ.)
firma Contraente o Rappresentante Legale in caso di Società/Ente o Esecutore in nome e per conto del Contraente
✓
Il sottoscritto Contraente dichiara:
• di aver ricevuto e letto il Set Informativo comprensivo dei seguenti documenti: KID, DIP Aggiuntivo IBIP, Condizioni di Assicurazione e regolamento della Gestione Separata Credemvita II, Glossario, Fac simile del modulo di proposta, Documento Informativo sul trattamento dei dati personali.
• di aver ricevuto un esemplare del contratto con particolare riguardo all'esemplare della accettazione della proposta contrattuale, sottoscritta in rappresentanza della Compagnia
dall'incaricato per verifica firma e poteri espressamente facoltizzato a rappresentare la Compagnia per la conclusione del contratto.
• di aver ricevuto e letto i documenti "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti” Allegato 3, “Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto” Allegato 4, ai sensi del Regolamento IVASS 40/2018.
firma Contraente o Rappresentante Legale in caso di Società/Ente o Esecutore in nome e per conto del Contraente
✓
ll sottoscritto Contraente dichiara di approvare esplicitamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Art. 2 “ Cosa non è assicurato e limiti”, art. 3 “Quando comincia la copertura e quando finisce”, art. 5 “Costi”, art 6.3 “Riscatto”, art.7 “Beneficiari”, art 8. “Obblighi delle parti”, art. 9 “Cosa fare in caso di sinistro e liquidazione delle prestazioni”, art 11.2 “Modificazione delle condizioni di assicurazione”- oltre che gli Allegati: 1 “Limiti Reg. Isvap n.38/2011”e 2 “Soggetti collegati Reg. Isvap n. 38/2011” alle Condizioni di Assicurazione stesse”.
firma Contraente o Rappresentante Legale in caso di Società/Ente o Esecutore in nome e per conto del Contraente ✓ | se diverso dal Contraente, consenso Assicurato alla conclusione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1919 C.C. ✓ |
cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri (anche per accettazione della proposta e del mandato conferito all'intermediario) ✓ | |
luogo e data ✓ | Soggetto Collocatore ✓ |
Credemvita SpA - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X. Capitale interamente versato di euro 121.600.044
- REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx - Codice Fiscale 01437550351 – Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all’Albo delle
Ufficio delle Entrate
Fac - Simile
Estremi della proposta e dati relativi al premio
progressivo n. P/ | data di decorrenza | durata VITA INTERA | premio lordo euro |
in caso di morte
Beneficiario designato in forma nominativa (1)
Gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali
(1) cognome, nome/Ragione Sociale, luogo, data di nascita, c.fiscale/X.XXX, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico, percentuale da attribuire a ciascun beneficiario designato
AVVERTENZA: Il Contraente è invitato a designare il/i beneficiario/i in forma nominativa: in caso di mancata raccolta di dette informazioni, Credemvita potrà in- contrare, al decesso dell' assicurato, maggiori difficoltà nell' identificazione e nella ricerca dei beneficiari stessi, inoltre la modifica o revoca dei beneficiari deve essere comunicata a Credemvita.
Referente terzo (soggetto opzionale, diverso dal beneficiario designato dal Contraente qualora quest' ultimo manifesti esigenze specifiche di riservatezza e a cui Credemvita potrà far riferimento in caso di decesso dell' assicurato)
cognome, nome / Ragione Sociale, luogo e data di nascita, codice fiscale / X.XXX, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico
firma Contraente o Rappresentante Legale in caso di Società/Ente o Esecutore in nome e per conto del Contraente
✓
cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri (anche per accettazione della proposta e del mandato conferito all'intermediario) ✓ | |
luogo e data ✓ | Soggetto Collocatore ✓ |
Credemvita SpA - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X. Capitale interamente versato di euro 121.600.044
- REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx - Codice Fiscale 01437550351 – Partita IVA 02823390352- Iscrizione all’Albo delle
Ufficio delle Entrate