Principali Termini e Condizioni
Allegato 1 LINEE GUIDA REGOLAMENTO DEL FONDO PRINCIPALI TERMINI E CONDIZIONI
Fondo Housing Sociale Trentino
-
Principali Termini e Condizioni
FONDO HOUSING SOCIALE TRENTINO | |
1.Definizioni | Ai fini del presente documento si intendono per: • "Alloggio Sociale": l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente, nonché in proprietà, secondo quanto previsto dalla Legge Provinciale (come di seguito definita), che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale di ridurre il disagio abitativo dei Soggetti Tutelati (come di seguito definiti), così come definita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008; rientrano nella definizione di alloggio sociale anche gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà. • "Bando": il bando promosso dalla Provincia Autonoma di Trento ai fini della selezione di una società di gestione del risparmio per la promozione, istituzione, organizzazione, amministrazione e gestione del fondo di cui al par. 2 che segue. • "Business Plan": il business plan a vita intera del Fondo Housing Sociale Trentino (fondo, così come definito al par. 2) predisposto dal Consiglio di Amministrazione della SGR indicata al par. 3 - sulla base del business plan presentato dalla stessa SGR in occasione del Bando - nel rispetto delle vigenti previsioni in tema di gestione collettiva del risparmio. • "Codice dei Contratti Pubblici": il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". • "Contratto": il contratto sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento e la SGR, indicata al par. 3 che segue, nel contesto del Bando. • "Housing Sociale": l'insieme degli interventi previsti dal piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'art. 11 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 - convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008 n. 133 - ed al relativo D.P.C.M. di attuazione del 16 luglio 2009, volti all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di Alloggi Sociali destinati ai Soggetti Tutelati. • "Legge Provinciale": la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)". • "Legge sulla Tracciabilità Finanziaria": la legge 13 agosto 2010 n. 136, "Piano straordinario contro le mafie, nonché' delega al Governo in materia di normativa antimafia". |
• "Relazione Tecnica": indica il “Documento: Relazione tecnica” redatto e predisposto dalla SGR indicata al par. 3 che segue, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al disciplinare di gara allegato al Bando. "Primo Closing": il raggiungimento dell'Ammontare Minimo del Fondo Housing Sociale Trentino di cui al par. 6 che segue. • Successivi Closing: indica uno o più closing - necessariamente successivi al Primo Closing - che possono ricorrere durante il Primo Periodo di Sottoscrizione. • "Quote Emesse": indica le quote sottoscritte da ciascun investitore e liberate mediante versamenti in denaro ovvero tramite apporti in natura secondo i termini e le condizioni di cui al par. 7 che segue. • "Soggetti Tutelati": i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Provinciale e dal suo regolamento di attuazione per l’accesso alla locazione degli Alloggi sociali a canone moderato. | |
2.Denominazione, tipologia e durata | In linea con quanto previsto dalla Legge Provinciale, il "Fondo Housing Sociale Trentino" è un fondo comune di investimento, chiuso, immobiliare, di Housing Sociale. Il Fondo è riservato alle categorie di investitori qualificati di cui all'articolo 1, lett. h) del Decreto Ministeriale 24 maggio 1999 n. 228, come di volta in volta modificato, che: • sottoscrivono le quote del Fondo Housing Sociale Trentino in occasione del Primo Periodo di Sottoscrizione (come di seguito definito) e/o delle nuove emissioni di quote successive allo scadere del Primo Periodo di Sottoscrizione di cui al par. 15 che segue; e/o • acquistano quote del Fondo Housing Sociale Trentino da altri investitori qualificati; (gli "Investitori"). Il Fondo Housing Sociale Trentino ha una durata pari a 25 anni (il "Termine di Durata") decorrenti dalla data del Primo Closing. La SGR di cui al par. 3, può estendere il Termine di Durata del Fondo Housing Sociale Trentino per un periodo non superiore a tre anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti. La predetta SGR dà comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB dell'effettuazione della proroga, specificando le motivazioni poste a supporto della relativa decisione. |
3. SGR | [Nominativo di SGR da indicare a seguito completamento procedura ad evidenza pubblica.] |
4. Commissione della SGR | Per la gestione del Fondo Housing Sociale Trentino, la SGR ha diritto a ricevere una commissione annua pari al [.]% del valore dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e rapporti concessori, in cui è investito il Patrimonio Tipico e il Patrimonio Residuale di cui al par. 8, così come determinato dagli esperti indipendenti e come risultante dal più recente tra la relazione semestrale del Fondo Housing Sociale Trentino ed il rendiconto di gestione del Fondo Housing Sociale Trentino per ogni esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, al netto delle plusvalenze non realizzate (la "Commissione di Gestione"). |
5. Advisor tecnico - sociale e principali attività. Facilitatore di progetto e | Advisor tecnico - sociale Ferme restando le prerogative di autonomia gestionale della SGR, nella gestione del patrimonio del Fondo Housing Sociale Trentino, la SGR può avvalersi dei servizi di consulenza e assistenza prestati da uno o più soggetti (l'"Advisor Tecnico Sociale"): |
principali attività. | • in relazione a singoli o più profili di Housing Sociale del Fondo; • selezionati tra soggetti che operano nel territorio in cui sono localizzati gli investimenti del Fondo Housing Sociale Trentino; • che prestano in favore della SGR le seguenti attività: - valutazione degli apporti nel rispetto delle prerogative degli esperti indipendenti; - supporto nella strutturazione delle operazioni di investimento; - ausilio nella nomina degli outsourcers del Fondo Housing Sociale Trentino (quali, eventuali property e/o facility managers); - gestione sociale degli Alloggi Sociali; e - rapporti con il territorio provinciale. Facilitatore di progetto Il facilitatore di progetto è un soggetto con comprovata esperienza e competenza nel settore immobiliare locale al quale la Provincia Autonoma di Trento affida il compito di individuare e segnalare alla SGR le potenziali operazioni di investimento da realizzare sul territorio provinciale, operazioni coerenti con gli interessi pubblicistici perseguiti dal Fondo Housing Sociale Trentino. La SGR decide, a propria discrezione e nel miglior interesse di tutti gli Investitori, l’eventuale realizzazione delle operazioni di investimento segnalate dal facilitatore di progetto. Il facilitare di progetto svolge la propria attività senza alcun costo a carico della SGR, del Fondo Housing Sociale Trentino o degli Investitori. |
6. Ammontare minimo, Ammontare obiettivo e eventuali Successivi Closing | Il patrimonio del Fondo Housing Sociale Trentino viene raccolto entro il periodo di 24 mesi decorrente dalla data di istituzione del Fondo medesimo (il "Primo Periodo di Sottoscrizione"), fermo restando quanto previsto al par. 15 in tema di nuove emissioni di quote successive allo scadere del Primo Periodo di Sottoscrizione. L'ammontare minimo di raccolta del Fondo Housing Sociale Trentino è pari ad Euro 40.000.000 (quarantamilioni) (l'"Ammontare Minimo"), per la realizzazione di un numero minimo di alloggi stimato pari a 180. Fermo restando le considerazioni che precedono in tema di Ammontare Minimo, l’obiettivo di raccolta del Fondo Housing Sociale Trentino è pari ad Euro 110.000.000 (centodiecimilioni) (l'"Ammontare Obiettivo"), per la realizzazione di un numero di alloggi pari a 500. In occasione di ciascun Successivo Closing gli ulteriori Investitori (gli "Investitori Successivi"), diversi da quelli che hanno sottoscritto Quote del Fondo Housing Sociale Trentino in occasione: • del Primo Closing; ovvero • del Primo Closing e dei Successivi Closing immediatamente precedenti al Successivo Closing da porre in essere (gli "Investitori Precedenti"); corrispondono, in proporzione alle Quote sottoscritte dagli stessi Investitori Successivi, le medesime somme versate dagli Investitori Precedenti al Fondo Housing Sociale Trentino. Al fine di far si che in occasione di ciascun eventuale Successivo Closing gli Investitori Successivi e gli Investitori Precedenti abbiano sostenuto il medesimo esborso finanziario in ragione della sottoscrizione delle quote del Fondo Housing Sociale Trentino, il relativo regolamento di gestione contiene apposite previsioni e meccanismi che riflettano in maggiori dettagli le considerazioni che precedono. |
7. Quote | Entro il Primo Periodo di Sottoscrizione gli Investitori potranno sottoscrivere le quote al valore nominale. |
Il Fondo Housing Sociale Trentino prevede l'emissione di 2 classi di quote, rispettivamente le "Quote A" e le "Quote B" (congiuntamente le "Quote"). . Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad Euro 100.000 (centomila). Ciascun Investitore può dunque sottoscrivere quote per un importo minimo pari a Euro 100.000 (centomila). Le Quote possono essere sottoscritte: • mediante versamenti in denaro (i "Versamenti"); • tramite apporto di beni immobili, ivi inclusi i "cantieri" civilisticamente qualificabili come beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e rapporti concessori (gli "Apporti in Natura"). In caso di Apporti in Natura è necessario acquisire preventivamente una relazione di stima elaborata da esperti indipendenti nel rispetto delle previsioni del decreto ministeriale 24 maggio 1999 n. 228 nonché una valutazione redatta, in conformità al predetto decreto, da un intermediario finanziario specificamente incaricato ovvero dall’esperto indipendente, che accerti la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica di gestione. In ragione della natura riservata del Fondo Housing Sociale Trentino e fermo restando il rispetto delle previsioni di cui al primo capoverso del par. 10, i richiami delle Quote sottoscritte mediante Versamenti possono essere effettuati dalla SGR in una o più soluzioni in base alle esigenze finanziarie del Fondo Housing Sociale Trentino. Le Quote A sono suddivise in quote Quote A1 e Quote A2. Per tutta la vita del Fondo Housing Sociale Trentino le Quote A1 non possono mai eccedere il 40% dell'ammontare del patrimonio del Fondo Housing Sociale Trentino. Parimenti, i Versamenti relativi alle Quote A1 non possono, in ogni caso, venire richiamati per un ammontare eccedente il 40% dei richiami effettuati in modo tale da far si che le Quote Emesse A1, a seguito dei richiami effettuati, non eccedano mai il 40% delle Quote Emesse in occasione di ciascun richiamo dei Versamenti. | |
8. Scopo e Patrimonio del Fondo Housing Sociale Trentino | Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Provinciale, lo scopo del Fondo Housing Sociale Trentino consiste nell’investimento collettivo dei capitali raccolti, nella strutturazione ed implementazione di iniziative immobiliari funzionali ad incrementare la dotazione di Alloggi Sociali secondo i termini e le condizioni di cui alla normativa di carattere primario e secondario in tema di Housing Sociale nonché la successiva valorizzazione degli investimenti effettuati, attraverso la gestione professionale del patrimonio del Fondo Housing Sociale Trentino da parte della SGR nell'interesse degli investitori (lo "Scopo del Fondo Housing Sociale Trentino"). Il patrimonio del Fondo Housing Sociale Trentino è investito: (i) per una quota non inferiore all'80 % del valore complessivo lordo, in beni immobili, compresi i "cantieri" civilisticamente qualificabili come beni immobili ed in diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e rapporti concessori conformi allo Scopo del Fondo Housing Sociale Trentino (il "Patrimonio Tipico"); (ii) per una quota non superiore al 20 % del valore complessivo lordo, in beni immobili ed in diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e rapporti concessori connessi e/o strumentali a quelli di cui al precedente punto (i) nell’ambito di una adeguata offerta di servizi sociali ed economici quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, asili nido, scuole, biblioteche e esercizi commerciali (il |
"Patrimonio Residuale"). Resta comunque ferma la facoltà per il Fondo Housing Sociale Trentino di detenere liquidità per esigenze di tesoreria e di investire la stessa in strumenti finanziari di rapida e sicura liquidabilità rientranti nelle categorie ammesse dalla normativa di legge e regolamentare vigente. La liquidità del Fondo Housing Sociale Trentino può essere inoltre investita anche in strumenti finanziari, quotati e non quotati, inclusi gli strumenti finanziari di emittenti collegati al territorio o alla finanza provinciale nonché in strumenti derivati, purché utilizzati non per finalità speculative ma esclusivamente per finalità di copertura dei rischi derivanti da fluttuazioni dei tassi di interesse e/o di cambio relativi ai prestiti - eventualmente assunti dal Fondo Housing Sociale Trentino - ovvero agli investimenti effettuati e comunque nei limiti ed in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente. | |
9. Politica di investimento | Ferme restando le considerazioni di cui al par. 8 il Patrimonio Tipico è investito in: a) beni immobili da realizzare ex novo, in corso di realizzazione o già realizzati, nonché in beni immobili da assoggettare a riqualificazione urbana o da sottoporre ad interventi straordinari quali il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, la sostituzione edilizia, la demolizione e la ricostruzione; b) aree edificabili e/o suscettibili di riqualificazione urbana; e c) diritti reali di godimento sui beni di alle lettere a) e b) che precedono. Il Patrimonio Residuale è investito in: (i) beni immobili connessi e/o strumentali ai beni di cui al Patrimonio Tipico ai fini del realizzo di un’adeguata offerta di servizi sociali ed economici; (ii) aree edificabili e/o suscettibili di riqualificazione urbana connesse e/o strumentali ai beni di cui al Patrimonio Tipico ai fini del realizzo di un’adeguata offerta di servizi sociali ed economici; e (iii) diritti reali di godimento sui beni di cui ai due punti (i) e (ii) che precedono. I beni immobili, ad esclusione delle aree suscettibili di riqualificazione urbana, in cui sono investiti il Patrimonio Tipico ed il Patrimonio Residuale devono essere: • preferibilmente dotati di concessione edilizia o di denuncia d'inizio di attività, e comunque avere una destinazione urbanistica prevalentemente residenziale; se ricadenti in un piano di lottizzazione o di recupero comunque denominato, il piano attuativo deve essere già approvato dal comune e la relativa convenzione deve essere già stata stipulata. |
10.Periodo di investimento, localizzazione degli investimenti ed alcuni criteri di gestione. | Il periodo di investimento del Fondo Housing Sociale Trentino ha una durata pari a [3] anni a decorrere dalla data del Primo Closing. Tale periodo può essere prorogato dalla SGR per singoli periodi di 12 (dodici) mesi ciascuno e sino ad un massimo di 2 volte con il consenso di Investitori che rappresentano più del 50% (cinquanta per cento) degli importi sottoscritti da tutti gli Investitori. Nella gestione del Fondo Housing Sociale Trentino e fatto comunque salvo il miglior interesse di tutti gli Investitori, la SGR si impegna a porre in essere ogni azione utile per favorire le ricadute fiscali sul territorio provinciale delle operazioni connesse al Fondo Housing Sociale Trentino, assicurando in particolare che siano eseguiti sul territorio provinciale i versamenti delle ritenute relative ai proventi eventualmente allocati e distribuiti dalla SGR nella gestione del Fondo Housing Sociale Trentino; la SGR intende altresì generalmente porre in essere ogni ragionevole sforzo per favorire:progetti e competenze attraverso interazioni con il territorio provinciale nel campo dell’edilizia, della sostenibilità ambientale, dell’innovazione e della formazione |
per le materie attinenti agli ambiti di operatività del Fondo Housing Sociale Trentino. | |
11.Leva Finanziaria | Nella gestione del Fondo Housing Sociale Trentino la SGR ha facoltà di assumere prestiti sino alla soglia massima del 60% del valore della componente immobiliare di cui al Patrimonio Tipico e al Patrimonio Residuale. Entro i limiti sopra indicati la SGR ha altresì facoltà di assumere prestiti sino al 100% dell'importo dell'imposta IVA dovuto in occasione delle operazioni di investimento del Fondo Housing Sociale Trentino |
12.Situazione di blocco | Ognuna delle circostanze di seguito indicate costituisce una "Situazione di Blocco": A. la SGR si rende responsabile di: - gravi violazioni, non giustificate, delle proprie obbligazioni ai sensi della Relazione Tecnica; - gravi violazioni del Codice dei Contratti Pubblici; - gravi violazioni della Legge sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari; - sostanziali scostamenti non giustificati dalle previsioni del Business Plan; che, per la natura delle violazioni ovvero dei sostanziali scostamenti, sono idonei a compromettere irreparabilmente il rapporto fiduciario degli Investitori con la SGR e tale fatto è contestato per iscritto alla stessa SGR da Investitori che rappresentano più del 50% (cinquanta per cento) degli importi sottoscritti dagli Investitori titolari di Quote B con indicazione delle circostanze note ai medesimi Investitori titolari di Quote B. La SGR comunica tempestivamente per iscritto a tutti gli Investitori titolari di Quote il verificarsi della Situazione di Blocco. Ai fini del presente documento si intende per "Data di Riferimento della Situazione di Blocco", la data della predetta comunicazione. A far data dalla contestazione della Situazione di Blocco è sospesa - in assenza di parere favorevole del Comitato consultivo - la facoltà della SGR di dar corso a: • richieste di versamento per finanziare operazioni di investimento; • operazioni di disinvestimento. La Situazione di Blocco cessa di avere efficacia laddove una delibera di sostituzione della SGR non sia adottata - nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente documento - dall'Assemblea degli Investitori entro 6 (sei) mesi dalla Data di Riferimento della Situazione di Blocco. In pendenza della Situazione di Blocco: • la Commissione di Gestione viene ridotta in misura pari al [30%] di quella altrimenti dovuta ai sensi del par. 4 che precede per un termine pari alla durata della Situazione di Blocco; restano comunque salvi i diritti attribuiti agli Investitori ai sensi delle successive previsioni del par. 13 che segue. |
13.Assemblea degli Investitori | Gli Investitori si riuniscono in un'apposita assemblea (l'"Assemblea degli Investitori") al fine di deliberare in merito: (i) alla sostituzione della SGR nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al par. 14; (ii) alle modifiche alla politica di investimento nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al par. 17; (iii) all'eventuale conferimento a soggetti terzi di deleghe di gestione - nel rispetto |
dei termini e delle condizioni di cui alla vigente normativa di carattere primario e secondario in tema di gestione collettiva del risparmio - con il voto favorevole di Investitori che rappresentano almeno l'85% del valore delle Quote Emesse; e (iv) alla nomina dei membri del Comitato consultivo nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al par. 18 | |
14.Sostituzione della SGR | Previa delibera dell'Assemblea degli Investitori, la sostituzione della SGR nella gestione del Fondo Housing Sociale Trentino: A. avviene nei casi di risoluzione - per qualsiasi causa - del Contratto; B. può avvenire: (i) in qualsiasi momento, in caso di perdita dell’autorizzazione alla prestazione dell’attività di gestione collettiva del risparmio, di liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria della SGR, nonché in caso di scioglimento della SGR; (ii) in qualsiasi momento, nell'ipotesi di violazione dello Scopo del Fondo Housing Sociale Trentino; (iii) in qualsiasi momento durante la pendenza della Situazione di Blocco; (iv) in qualsiasi momento, in occasione di gravi inefficienze nella gestione del patrimonio del Fondo Housing Sociale Trentino, quali assenza non giustificata di investimenti, che si protraggano per un periodo di sei mesi, così come rilevate dal Comitato consultivo; (v) in qualsiasi momento, a seguito di reiterata violazione degli obblighi di trasparenza di cui al par 22; (vi) decorsi 3 (tre) anni dalla data del Primo Closing (il "Termine Minimo"), anche se non ricorrono le ipotesi di cui ai punti A. e da B. (i) a B. (v) del presente par. 14. L'Assemblea degli Investitori è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Investitori titolari di Quote rappresentanti più del 50% del valore delle quote in circolazione. Nei casi di cui alla lettera A. nonché alla lettera B. (i), B. (ii), B. (iii), B. (iv) e B. (v) del presente par. 14, la deliberazione dell'Assemblea degli Investitori è adottata con il voto favorevole di tanti Investitori rappresentanti più del 50% del valore delle Quote Emesse. Nel caso di cui alla lettera B. (vi) del presente par. 14, la deliberazione dell'Assemblea degli Investitori è adottata con il voto favorevole di tanti Investitori rappresentanti più del 60% del valore delle Quote Emesse. Laddove la SGR dovesse essere sostituita in conformità alla lettera B. (vi) del presente par. 14, la stessa ha diritto di ricevere un‘indennità - omnicomprensiva - pari ad 1 (una) annualità della Commissione di Gestione. Nel caso in cui - nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente par. 14 - l'Assemblea degli Investitori dovesse deliberare di sostituire la SGR nella gestione del Fondo Housing Sociale Trentino, la nuova SGR è individuata e selezionata: - secondo quanto previsto dall'articolo 140 del Codice dei Contratti Pubblici e |
comunque mediante procedura di evidenza pubblica; oppure mediante affidamento diretto, nell'impossibilità di procedere ai sensi di quanto indicato all'alinea che precede. | |
15.Nuove emissioni di Quote A | Una volta terminato il richiamo di tutti gli impegni relativi al Primo Periodo di Sottoscrizione la SGR potrà effettuare nuove emissioni di Quote A (le "Nuove Quote A"), successive alla prima, nell'ambito di nuovi periodi di sottoscrizione su base semestrale (ciascuno un "Nuovo Periodo di Sottoscrizione"), purché: • il primo periodo di sottoscrizione sia terminato; e • il periodo di investimento del Fondo Housing Sociale Trentino non sia terminato. Il valore di sottoscrizione delle Nuove Quote A non potrà essere inferiore al valore unitario delle quote esistenti così come risultante dall'ultimo rendiconto o relazione semestrale del Fondo Housing Sociale Trentino. Gli Investitori titolari di Quote B possono sottoscrivere - in proporzione al numero di Quote B detenute - Nuove Quote A nell'ambito di ciascun Nuovo Periodo di Sottoscrizione. L'apertura di un Nuovo Periodo di Sottoscrizione è decisa con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR che determina: • l’ammontare complessivo della nuova emissione di Nuove Quote A; • la durata del Nuovo Periodo di Sottoscrizione; e • termini e condizioni di sottoscrizione delle Nuove Quote A. La SGR informa tempestivamente gli Investitori circa l'apertura di un Nuovo Periodo di Sottoscrizione (la "Comunicazione"). Mediante l’invio della Comunicazione le Nuove Quote A sono offerte in opzione a ciascun Investitore titolare di Quote B il quale può esercitare il proprio diritto di opzione - in proporzione al numero di Quote B detenute - entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della Comunicazione dandone informativa scritta alla SGR. In caso di mancato esercizio o rinunzia da parte di ciascun Investitore titolare di Quote B, le Nuove Quote A saranno offerte nuovamente in opzione, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi termini temporali sopra descritti: (i) prima a quegli eventuali Investitori titolari di Quote B - sempre in proporzione alle Quote B dagli stessi detenute - che abbiano esercitato il diritto di opzione, laddove il Fondo di Housing Sociale Trentino dovesse essere partecipato da più di un Investitore titolare di Quote B; (ii) successivamente agli Investitori titolari di Quote A, in proporzione al numero di Quote A detenute. Le Nuove Quote A che all’esito delle procedure predette risulteranno non opzionate potranno essere offerte dalla SGR a terzi rientranti nella nozione di investitori qualificati di cui all'articolo, 1, lett. h) del Decreto Ministeriale 24 maggio 1999 n. 228, così come di volta in volta modificato. |
16.Costi e spese | X. Xxxxxxxxxx costi a carico del Fondo Housing Sociale Trentino Di seguito si indicano i principali costi a carico del Fondo Housing Sociale Trentino: • la Commissione di Gestione; • il compenso spettante alla banca depositaria del Fondo Housing Sociale Trentino; • il compenso spettante agli esperti indipendenti del Fondo Housing Sociale Trentino; • il compenso eventualmente dovuto a uno o più dei soggetti che agiscono in qualità |
di Advisor Tecnico Sociale, laddove effettivamente nominati dalla SGR; • i costi relativi ad operazioni di investimento e disinvestimento. Tali oneri possono essere imputati al Fondo Housing Sociale Trentino solo per le operazioni effettivamente realizzate, fatta eccezione per quelli strettamente connessi con la partecipazione a gare o aste di beni immobili che sono posti comunque a carico del Fondo Housing Sociale Trentino; • i costi di amministrazione, manutenzione e ristrutturazione degli immobili facenti parte del patrimonio del Fondo Housing Sociale Trentino; • gli oneri accessori e le spese di valorizzazione degli immobili facenti parte del patrimonio del Fondo Housing Sociale Trentino (quali a titolo indicativo, quelle per la costruzione di nuovi immobili su aree edificabili, il risanamento di edifici, la prestazione di servizi tecnici finalizzati all’esame della situazione urbanistica e catastale degli immobili, l’esecuzione dei vari gradi di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) nonché la direzione lavori e il collaudo delle opere da realizzare sugli immobili (project management), i compensi dovuti ai soggetti deputati allo svolgimento delle attività di gestione (property e facility management) anche se affidata in outsorcing al netto degli oneri e delle spese eventualmente rimborsati dagli utilizzatori dei beni immobili); • i premi per polizze assicurative a copertura dei rischi connessi a qualsiasi titolo, agli immobili, ai diritti reali immobiliari, nonché i premi a copertura di tutte le spese legali e giudiziarie inerenti le attività del Fondo Housing Sociale Trentino; • gli oneri effettivamente sostenuti e debitamente documentati relativi all'istituzione del Fondo Housing Sociale Trentino (le “Spese di Istituzione”) (quali a titolo indicativo i costi relativi allo studio, alla pianificazione, alla strutturazione, alla creazione del Fondo Housing Sociale Trentino, alla raccolta delle sottoscrizioni dagli investitori, compresi, a titolo indicativo, i compensi professionali per assistenza fiscale e legale, le spese di trasferta, le spese di stampa). Le Spese di Istituzione sono una tantum a carico del Fondo Housing Sociale Trentino fino a concorrenza di un importo pari a Euro [100.000,00 (centomila/00)], oltre IVA. L’eventuale eccedenza è a carico della SGR ai sensi della lett. C. del presente par. 16; • le seguenti altre spese documentate: (a) tenuta della contabilità e redazione, revisione e certificazione delle relazioni e dei rendiconti del Fondo Housing Sociale Trentino; (b) redazione, traduzione, stampa e invio dei documenti periodici e degli altri documenti destinati agli investitori; (c) avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge e delle disposizioni di vigilanza; (d) le spese giudiziarie, le spese legali e le altre spese professionali sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo Housing Sociale Trentino; (e) gli oneri finanziari per i debiti eventualmente assunti dal Fondo Housing Sociale Trentino e le relative spese; (f) gli oneri relativi al funzionamento del Comitato consultivo; (g) gli oneri relativi al funzionamento dell'Assemblea degli Investitori; (h) qualsiasi onere fiscale posto per legge a carico del Fondo Housing Sociale Trentino o il cui presupposto sia collegato al patrimonio o alle attività del Fondo Housing Sociale Trentino; (i) eventuali contributi di vigilanza; (j) ogni costo e sopravvenienza passiva inerente quanto indicato alle lett. da (a) a (i). B. Principali costi a carico degli Investitori del Fondo Housing Sociale Trentino Di seguito si indicano i principali costi a carico dei singoli Investitori: |
• i costi per l’emissione o il frazionamento dei certificati nonché per la spedizione dei medesimi presso il domicilio degli Investitori richiedenti; • le spese relative ai mezzi di pagamento utilizzati, su richiesta degli Investitori, per il rimborso parziale o totale delle Quote e per la distribuzione di proventi da parte della banca depositaria del Fondo Housing Sociale Trentino; • le spese relative alla consegna dei certificati rappresentativi delle Quote da parte degli Investitori o della SGR in occasione del rimborso delle Quote o della distribuzione di proventi; • gli eventuali compensi dovuti a membri del Comitato consultivo in base ad accordi esistenti tra costoro e gli Investitori che hanno presentato le rispettive candidature. C. Costi a carico della SGR Sono a carico della SGR: • le Spese di Istituzione eccedenti il limite di cui alla lett. A del presente par. 16; • gli oneri relativi alla gestione e amministrazione della SGR, compresi quelli relativi a prestazioni professionali rese da terzi in relazione alla gestione e amministrazione della SGR quali, a mero titolo esemplificativo, consulenze fiscali, legali o notarili; • ogni ulteriore onere, costo o spesa che non sia espressamente posto a carico del Fondo Housing Sociale Trentino o degli Investitori. | |
17.Modifiche al regolamento del Fondo Housing Sociale Trentino | Non sono di norma apportate al regolamento del Fondo Housing Sociale Trentino modifiche diverse da quelle richieste da disposizioni di legge o regolamentari, salvo il caso in cui queste ultime siano necessarie per la tutela degli Investitori ed il perseguimento delle finalità sociali del Fondo Housing Sociale Trentino. Fermo restando quanto precede, le modifiche al regolamento possono essere proposte solo dalla SGR e approvate per iscritto da Investitori che rappresentano più del [50% (cinquanta percento)] degli importi sottoscritti da tutti gli Investitori. Le modifiche alla politica di investimento del Fondo Housing Sociale Trentino sono approvate dall'Assemblea degli Investitori al Fondo Housing Sociale Trentino con il voto favorevole di Investitori che rappresentano: più del [60%] del valore delle Quote A Emesse; e più del [50%] del valore delle Quote B Emesse. |
18.Comitato consultivo | Il Comitato consultivo è composto da un numero di membri pari a [5] o a [7] nominati dall'Assemblea degli Investitori per il tramite del meccanismo del voto di lista di seguito illustrato. Hanno diritto di presentare una lista gli Investitori che - singolarmente o congiuntamente - detengono una partecipazione superiore al [10]% dell'ammontare totale degli importi sottoscritti. Gli Investitori titolari di Quote A1 e di Quote B presentano una lista congiunta. Ciascun Investitore - singolarmente ovvero unitariamente ad altri Investitori - può presentare solo una lista e votare esclusivamente una lista, pena l’inammissibilità di tutte le liste presentate dallo stesso. Il voto di ciascun Investitore vale in misura proporzionale all'ammontare degli importi sottoscritti. |
Ogni candidato a membro del Comitato consultivo può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità e deve essere: • in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per legge in capo agli esponenti aziendali della SGR; • scelto tra persone di specifica e comprovata competenza nelle materie che sono trattate dal Comitato consultivo medesimo. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale della SGR almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea degli Investitori che dovrà deliberare in merito alla nomina dei membri del Comitato consultivo e devono contenere in allegato: • una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura; e • un curriculum vitae relativo alle professionalità maturate da ciascun candidato. La lista per la quale non siano stati rispettati i predetti requisiti si considera come non presentata. L'Assemblea degli Investitori procede alla nomina dei membri designati dagli Investitori per il tramite del meccanismo del voto di lista come segue: • dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti sarà tratto - in base all'ordine progressivo ivi indicato - un numero di membri del Comitato consultivo pari a 3 ovvero a 5 a seconda che i membri complessivi di tale organo siano pari a 5 ovvero a 7; • i restanti 2 membri saranno tratti dalle altre liste presentate - che non siano in alcun modo collegate, neanche indirettamente, con gli Investitori che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti - in base all'ordine progressivo ivi indicato e ai voti ottenuti. Nel caso in cui dovesse essere presentata una sola lista, tutti i membri del Comitato consultivo sono tratti da tale lista. Fermo restando quanto indicato al par. 12 che precede, il Comitato consultivo renderà il proprio parere vincolante al consiglio di amministrazione della SGR in caso di: (i) operazioni in conflitto di interessi, anche solo potenziale; (ii) approvazione del Business Plan e sue successive modifiche sostanziali. La SGR sarà tenuta ad informare il Comitato consultivo nel caso di: (iii) operazioni di investimento/disinvestimento; e (iv) questioni di rilevante importanza inerenti alla gestione del patrimonio del Fondo Housing Sociale Trentino, ivi inclusa - a titolo esemplificativo - la nomina di eventuali property e facility managers nonché dei soggetti agenti in qualità di Advisor Tecnico Sociale laddove effettivamente nominati dalla stessa SGR. Il Comitato consultivo potrà esprimere il proprio parere non obbligatorio e non vincolante in relazione alle questioni di cui al precedente punto (iv). | |
19.Liquidazione del | La liquidazione del Fondo Housing Sociale Trentino ha luogo alla scadenza del |
Fondo Housing Sociale Trentino | Termine di Durata. |
La SGR pone in essere la liquidazione anticipata del Fondo Housing Sociale Trentino nel caso in cui: | |
(i) a seguito della risoluzione - per qualsiasi causa - del Contratto l'Assemblea degli Investitori non provveda a deliberare in merito alla sostituzione della SGR con una nuova società di gestione del risparmio; (ii) successivamente all'adozione di una delibera di sostituzione della SGR da parte dell'Assemblea degli Investitori - per qualsiasi motivo - non sia possibile procedere all'individuazione di una nuova società di gestione del risparmio secondo quanto previsto dall'articolo 140 del Codice dei Contratti Pubblici e comunque mediante procedura ad evidenza pubblica ovvero mediante affidamento diretto. | |
All'infuori di quanto indicato ai punti (i) e (ii) di cui al presente par. 19, la liquidazione anticipata del Fondo Housing Sociale Trentino è proposta dalla SGR e approvata per iscritto da Investitori che rappresentano: | |
più del [60%] del valore delle Quote A Emesse e; più del [50%] del valore delle Quote B Emesse. | |
Ferme restando le considerazioni che precedono circa i quorum per l’approvazione della liquidazione anticipata da parte degli Investitori su proposta della SGR, la stessa SGR provvede alla liquidazione anticipata del Fondo Housing Sociale Trentino anche quando ne sia fatta richiesta scritta da Investitori che rappresentino: | |
più del [75%] del valore delle Quote A Emesse e; più del [75%] del valore delle Quote B Emesse. | |
20.Rimborsi parziali pro-quota a fronte di operazioni di disinvestimento e Introiti | Nel miglior interesse dei partecipanti, la SGR intende adottare, in via generale, una politica di gestione ai sensi della quale siano previsti rimborsi parziali pro-quota a fronte di operazioni di disinvestimento durante la vita del Fondo. Gli introiti del Fondo Housing Sociale Trentino (gli “Introiti”) includono tutti i flussi di cassa a qualunque titolo generati mediante l'utilizzo degli importi: |
(a) pagati al Fondo Housing Sociale Trentino, a titolo: - di Versamenti; - delle erogazioni annue eseguite dalla Provincia autonoma di Trento - nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui alla deliberazione n. 400 del 2 marzo 2012 - al fine di compensare i costi derivanti dall'assunzione di obblighi di servizio di interesse economico generale, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di "utile ragionevole" (il "Contributo") (b) in ogni caso collegati ad operazioni di investimento o ad operazioni di disinvestimento. | |
In particolare gli Introiti includono: | |
1. ogni rimborso dei capitali investiti, le plusvalenze realizzate attraverso |
operazioni di disinvestimento nonché ogni altro reddito generato dalle operazioni di disinvestimento o, in ogni caso, a queste connesso (gli "Introiti da Disinvestimento"); 2. i proventi derivanti dalla gestione dei beni che costituiscono il patrimonio del Fondo Housing Sociale Trentino e ogni altro reddito generato dalle operazioni di investimento o, in ogni caso, a queste connesso (gli "Introiti da Gestione"). | |
21. Allocazioni e distribuzioni degli Introiti | Gli Introiti sono allocati e distribuiti dalla SGR a tutti gli Investitori, così come segue: a. Ove si tratti di Introiti da Gestione (i) a tutti gli Investitori in proporzione alle Quote Emesse e fino a concorrenza di un importo massimo non superiore ad un tasso obiettivo annuale del [2]%; b. Ove si tratti di Introiti da Disinvestimento in sede di liquidazione del Fondo (i) in primo luogo, e ove del caso, a tutti gli Investitori in proporzione alle Quote Emesse detenute da ciascuno di essi e fino a concorrenza di un ammontare che sia pari al 70% (settanta per cento) della somma dei Versamenti effettuati dai medesimi (nota: in caso di Apporti in Natura si calcola il 70% (settanta per cento) del valore di apporto iniziale); (ii) in secondo luogo, e ove del caso, ai soli Investitori che detengono Quote Emesse A in proporzione alle Quote Emesse A detenute dagli stessi, e fino a concorrenza di un importo che sommato agli importi distribuiti a tali Investitori ai sensi della Sez. b. (i) che precede sia pari al totale dei Versamenti complessivamente effettuati dai medesimi Investitori (nota: in caso di Apporti in Natura si calcola il valore di apporto iniziale); (iii) in terzo luogo, e ove del caso, ai soli Investitori che detengono Quote Emesse B in proporzione alle Quote Emesse B detenute dagli stessi, e fino a concorrenza di un importo che sommato agli importi distribuiti a tali Investitori ai sensi della Sez. b. (i) che precede sia pari al totale dei Versamenti complessivamente effettuati dai medesimi Investitori (nota: in caso di Apporti in Natura si calcola il valore di apporto inziale); (iv) in quarto luogo, e ove del caso, ai soli Investitori che detengono Quote Emesse A in proporzione alle Quote Emesse A detenute dagli stessi, e fino a concorrenza di un importo massimo che sommato agli importi distribuiti a tali Investitori ai sensi della Sez. a. che precede e dei punti (i) e (ii) della Sez. b. che precedono, non sia superiore ad un Rendimento Obiettivo (I.R.R.) del 3% oltre l'inflazione media di periodo. Ai sensi del presente punto (iv) della Sez. b. il Rendimento Obiettivo (I.R.R) è applicato come segue: Decorrenza iniziale |
- dalla data in cui gli Investitori che detengono Quote Emesse A hanno eseguito i Versamenti (in caso di Apporti in Natura la decorrenza iniziale si calcola dalla data di realizzo dell'apporto in favore del Fondo Housing Sociale Trentino intendendosi per tale data quella in cui la proprietà o comunque la titolarità dei beni oggetto dell’Apporto in Natura è acquisita dal Fondo); Decorrenza finale - quanto agli importi già distribuiti, alle date delle distribuzioni già effettuate; - quanto agli importi non distribuiti, alla data della distribuzione; (v) in quinto luogo, e ove del caso, ai soli Investitori che detengono Quote Emesse B in proporzione alle Quote Emesse B detenute dagli stessi, e fino a concorrenza di un importo massimo che sommato agli importi distribuiti a tali Investitori ai sensi della Sez. a. che precede e dei punti (i) e (iii) della Sez. b. che precedono, non sia superiore ad un Rendimento Obiettivo (I.R.R.) del 3% oltre l'inflazione media di periodo. Ai sensi del presente punto (v) il Rendimento Obiettivo (I.R.R.) è applicato secondo i medesimi termini e condizioni di cui al punto (iv) che precede; (vi) in sesto luogo, ove del caso e a titolo di recupero di contributi in sovracompensazione, alla sola Provincia autonoma di Trento e sino a concorrenza di un importo pari al totale - del valore nominale - del Contributo dalla stessa versato; (vi) in settimo e ultimo luogo, e ove del caso, allocati e distribuiti a tutti gli Investitori in proporzione alle quote detenute da ciascuno di essi. | |
22.Obblighi di trasparenza e documentazione a disposizione degli Investitori | Con periodicità trimestrale, ovvero nel rispetto del maggior termine a far data dal quale i documenti e le informazioni sotto indicate sono disponibili, la SGR fornisce a tutti gli Investitori un report che deve comprendere: (i) un report sulle politiche abitative in tema di Alloggi Sociali; (ii) il bilancio annuale della SGR con evidenza dei costi del personale; (iii) evidenza di eventuali emolumenti del management della SGR, nonché dei consulenti della SGR a carico del Fondo Housing Sociale Trentino; (iv) un aggiornamento sui cantieri con evidenza dello stato di avanzamento dei lavori e di eventuali modifiche alle condizioni di garanzia e/o coperture assicurative rispetto ai contratti vigenti, sugli adempimenti in materia di sicurezza dei cantieri ed in materia di efficienza energetica; (v) la segnalazione di eventuali violazioni di limiti prudenziali in tema di investimenti e frazionamento del rischio di cui alla vigente normativa di carattere primario e secondario in tema di gestione collettiva del risparmio; e (vi) un'indicazione circa il verificarsi di eventi che - secondo il prudente apprezzamento della SGR - siano in grado di determinare un impatto sostanziale sulle informazioni fornite nella Relazione Tecnica ovvero sugli |
adempimenti che la stessa SGR è tenuta a porre in essere in tema di Codice di Contratti Pubblici e/o di Legge sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari con riferimento alla gestione del Fondo Housing Sociale Trentino. Laddove - sempre secondo il prudente apprezzamento della SGR - tali eventi non siano ricorsi tale circostanza deve essere comunque oggetto di apposita comunicazione. La SGR fornisce - gratuitamente - una copia del Contratto agli Investitori che ne fanno richiesta. |