DISEGNO DI LEGGE
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
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(N. 2722)
DISEGNO DI LEGGE
approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell’8 febbraio 1968
(V. Stampato n. 4548)
presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(FANFANI)
di concerto col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 febbraio 1968
Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Cecoslovacchia sul regolamento delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due Paesi, con Scambi di Note, concluso a Praga il 27 luglio 1966
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
È approvato l’Accordo tra l’Italia e la Ce coslovacchia sul regolamento delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due Paesi, con Scambi di Note, concluso a Praga il 27 luglio 1966.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data all’Ac cordo e agli Scambi di iNote di cui all’a rti colo precedente a decorrere dalla loro entra ta in vigore in conformità all’articolo 9 del l ’Accordo stesso.
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750) — 2/3/4
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Art. 3.
Il Ministro del tesoro, sentita la Commis sione di cui all’articolo 3 della legge 29 otto bre 1954, n. 1050, corrisponderà per i casi previsti dall'Accordo e dalle annesse Note un indennizzo per ogni persona fisica e giuridi ca che risulti titolare di beni, diritti ed inte ressi di cui all'articolo 1 dell'Accordo ed in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2. L’indennizzo, sulla base di accer tam enti e valutazioni da effettuarsi a cura del Ministero delle finanze — Direzione ge nerale del catasto e dei servizi tecnici eraria li — sarà commisurato, per i beni mobili, per i beni immobili, per le aziende e per le partecipazioni azionarie, al valore al 1938, corrente in Cecoslovacchia, moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione di 12 volte, tenendo conto della loro consistenza al 31 dicembre 1945.
Nel caso in cui non sia possibile procede re alla liquidazione definitiva dell’indenniz- zo, il M inistro del tesoro, sentito il parere della Commissione, autorizzerà la correspon sione di anticipazioni agli interessati, in mi sura non superiore al 50 per cento del valore dei beni, diritti ed interessi di cui all’artico lo 1 deH'Accordo.
Art. 4.
Le somme corrisposte dal Governo ceco- slovacco a norm a dell'articolo 3 dell’Accor do ed il controvalore dei titoli azionari, ivi compresi i dividendi di cui all’allegato B dell’Accordo stesso, saranno versati in ap posito capitolo dello stato di previsione del l ’entrata.
Qualora detti im porti risultassero supe riori alle erogazioni effettuate in base ai cri xxxx indicati all'articolo 3, l’am montare ec cedente verrà ripartito tra gli aventi diritto in proporzione dei valori determinati.
Art. 5.
Alla spesa derivante daH’esecuzione del- 1 articolo 3 della presente legge si provvede
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con le disponibilità del capitolo n. 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1967 rela tivo al pagamento degli oneri dipendenti dal l ’esecuzione delle clausole economiche del T rattato di pace e di accordi internazionali connessi col Trattato medesimo.
Art. 6.
Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Ministero del tesoro — Xxxxxxxx ne generale del tesoro — entro il termine di
60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Le domande già presentate aH’Ammini- strazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.
Art. 7.
La presente legge entra in vigore il gior no successivo a quello della sua pubblicazio ne nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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A L L E G A T O
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLO VACCA SUL REGOLAMENTO DELLE QUESTIONI FINANZIARIE E PATRIMONIALI IN SOSPESO TRA I DUE PAESI
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca, desiderosi di regolare in maniera completa e de finitiva le questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:
A r T. 1.
Il presente Accordo regola:
a) le pretese italiane riguardanti beni, diritti, ed interessi italiani col piti dalle misure cecoslovacche di nazionalizzazione, esproprio o da altre misure analoghe restrittive o limitative di tali beni, diritti e interessi;
b) le pretese cecoslovacche riguardanti beni, diritti ed interessi ceco- slovacchi di carattere finanziario nei confronti della Repubblica italiana o di persone fisiche e giuridiche italiane.
A r T . 2 .
Sono considerati beni, diritti ed interessi italiani ai fini del presente Accordo, i beni, diritti ed interessi che, al momento delle misure cecoslo vacche menzionate nell’articolo 1 del presente Accordo, appartenevano di rettamente o indirettamente, totalmente o parzialmente a persone fìsiche in possesso della cittadinanza italiana o a persone giuridiche aventi sede in Italia, sempre che esse abbiano tali requisiti anche al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo.
Sono considerati beni, diritti ed interessi cecoslovacchi, nel senso del presente Accordo, i beni, diritti ed interessi di carattere finanziario che il Governo cecoslovacco ha fatto valere nei confronti del Governo italiano o di persone fìsiche o giuridiche italiane e che al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo non sono ancora stati regolati.
A r T. 3 .
Allo scopo di regolare completamente e definitivamente ogni pretesa riguardante i beni, diritti ed interessi italiani, il Governo cecoslovacco pa gherà al Governo italiano la somma di lire italiane 2.600.000.000 (duemi- liardiseicentomilioni) secondo le modalità indicate neH’Allegato A che forma parte integrante del presente Accordo.
Inoltre, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, il Go verno cecoslovacco trasferirà al Governo italiano la proprietà delle azioni specificate nell’Allegato B che forma parte integrante del presente Accordo.
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ÀRT. 4.
Con l’entrata in vigore del presente Accordo, il Governo cecoslovacco, nel quadro del regolamento definitivo delle questioni finanziarie in so speso tra i due Paesi, rinuncia a fare valere ulteriormente e a sostenere le pretese menzionate nell’articolo 1 del presente Accordo.
A r T. 5.
L’adempimento degli impegni previsti nell’articolo 3 del presente Ac cordo avrà effetto pienamente liberatorio per il Governo cecoslovacco e le persone fìsiche e giuridiche cecoslovacche relativamente alle pretese riguar danti i beni, diritti ed interessi italiani regolati dal presente Accordo.
Dalla data dell’entrata in vigore del presente Accordo la Repubblica italiana non farà più valere né sosterrà eventuali richieste che venissero avanzate in relazione ai beni, diritti ed interessi italiani sopramenzionati.
A rT. 6 .
Il Governo cecoslovacco considera totalmente regolate tutte le pretese cecoslovacche a titolo di imposte e tasse nonché ogni altro credito riferen- tesi ai beni, diritti ed interessi menzionati nell’articolo 1 del presente Ac cordo.
A r T. 7.
La ripartizione di tutto quello che sarà corrisposto dal Governo ceco- slovacco in conformità del presente Accordo è di esclusiva competenza del Governo italiano.
Il Governo italiano, ultimato il pagamento degli indennizzi, segnalerà al Governo cecoslovacco i nominativi dei beneficiari degli indennizzi stessi e trasmetterà, nei limiti del possibile, i titoli giustificativi forniti dalle per sone fisiche e giuridiche cui è stato corrisposto un indennizzo.
A r T. 8.
I due Governi si scambieranno, nei limiti del possibile, le informazioni ed i documenti utili in connessione all’applicazione del presente Accordo.
A r T. 9.
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti con traenti si saranno reciprocamente notificato che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tale fine da ciascuno dei due Paesi.
Il presente Accordo viene redatto in due esemplari, in lingua italiana e ceca, ambedue facenti fede.
Patto a Praga il 27 luglio 1966.
P e r i l G o verno P er i l G o verno d e l l a R e p u b b l ic a d e l l a R e p u b b l i c a I t a l ia n a S o c ia l is t a Geco slo v a c ca
XXXXXXX XXXXXXXX X. XXXXXXXXX
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ALLEGATO A
A R T . 1 .
La somma menzionata nel primo comma dell’articolo 3 del presente Accordo sarà pagata dal Governo cecoslovacco a mezzo di prelievi nella misura del 3 per cento del controvalore di tutte le merci esportate dalla Repubblica socialista cecoslovacca verso la Repubblica italiana.
A r T. 2 .
Il Governo cecoslovacco provvederà a che alla fine di ogni trimestre, a partire dalla data dell’entrata in vigore del presente Accordo sino ad esau rimento del pagamento dovuto ai termini dell’articolo 3 dello stesso Ac cordo, la somma corrispondente al 3 per cento del controvalore ottenuto
da tutte le merci esportate verso l’Italia durante il trimestre venga ver sata in un conto speciale presso la « Ceskoslovenska obchodni banka a.s. v Praze », la quale a sua volta provvederà a trasferire la stessa somma, con formemente alle disposizioni dell’Accordo di pagamento vigente fra i due Paesi, in un conto speciale in lire, a nome del Ministero del tesoro italiano, appositamente aperto presso l ’Ufficio italiano dei cambi.
A r T. 3.
Ove dovessero verificarsi variazioni nel regime degli scambi commer ciali ed in quello dei pagamenti vigenti fra i due Paesi, le Parti contraenti concorderanno le eventuali nuove modalità di pagamento ai fini del pre sente Accordo.
ALLEGATO B
Le azioni indicate nel comma 2° dell’articolo 3 dell’Accordo sono le seguenti: n. 8102 azioni «Assicurazioni Generali» intestate a «Moldavia Generali Securitas », depositate presso la sede di Roma della Banca d’Ame rica e d ’Italia al nome dell’Ambasciata della Repubblica socialista cecoslo vacca in Roma; n. 48 azioni « Riunione Adriatica di Sicurtà » intestate a
« Statai Pojistovna » Praga, depositate presso la Sede di Trieste della Banca Commerciale italiana, nonché alcune altre azioni di società italiane per le quali sarà accertato, nel quadro della collaborazione prevista nel l’articolo 8 dell’Accordo, che sono di proprietà dello Stato cecoslovacco o di persone giuridiche cecoslovacche.
Resta inteso che assieme alle azioni saranno altresì trasferiti al Go verno italiano i rispettivi dividendi maturati e non ancora riscossi.
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Praga, il 27 luglio 1966
Signor Presidente,
ho l’onore di confermarLe la mia precedente dichiarazione che le di sposizioni della legge cecoslovacca n. 41 dell’anno 1953 sulla riforma mo netaria non consentono il riconoscimento di alcun indennizzo per i valori annullati da tale legge.
Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta con siderazione.
X. XXXXXXXXX
A L P R E S ID E N T E D E L L A D E L E G A Z IO N E
I T A L IA N A
Praga, il 27 luglio 1966
Signor Presidente,
ho l ’onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:
« Ho l’onore di confermarLe la mìa precedente dichiarazione che le di sposizioni della legge cecoslovacca n. 41 dell’anno 1953 sulla riforma mo netaria non consentono il riconoscimento di alcun indennizzo per i valori annullati da tale legge ».
Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta con siderazione.
XXXXXXX XXXXXXXX
A L P R E S ID E N T E D E L L A D E L E G A Z IO N E
C ECO SLO V A C CA
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Praga, il 27 luglio 1966
Signor Presidente,
in relazione al comma 2° dell’articolo 3 dell’Accordo firmato in data odierna e all’Allegato B annesso all’Accordo, ho l’onore di informarLa che la Società per azioni « Moldavia Generali Securitas » è stata nazionalizzata in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 dell’anno 1945 e che in base a tale decreto e alle successive disposizioni di applicazione la « Statni Pojistovna » è divenuta successore legale della predetta società. Desidero inoltre assicurartLa che il Governo cecoslovacco, nei limiti delle sue possibilità, provvederà a tutti gli adempimenti necessari nel più breve termine dopo l’entrata in vigore deH’Accordo, perché la proprietà delle azioni sopra menzionate, compresi i rispettivi dividendi maturati e
non ancora riscossi, venga trasferita al Governo italiano.
Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta con siderazione.
X. XXXXXXXXX
A L P R E S ID E N T E D E L L A D E L E G A Z IO N E
I T A L IA N A
Praga, il 27 luglio 1966
Signor Presidente,
ho l’onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:
« In relazione al comma 2° dell’articolo 3 dell’Accordo firmato in data odierna e all’Allegato B annesso all’Accordo, ho l’onore di informarLa che la Società per azioni « Moldavia Generali Securitas » è stata nazionalizzata in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 dell’anno 1945 e che in base a tale decreto e alle successive disposizioni di applicazione la « Statni Pojistovna » è divenuta successore legale della predetta società. Desidero inoltre assicurarLa che il Governo cecoslovacco, nei limiti delle sue possibilità, provvederà a tutti gli adempimenti necessari nel più breve termine dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, perché la proprietà delle azioni sopra menzionate, compresi i rispettivi dividendi maturati e
non ancora riscossi, venga trasferita al Governo italiano ».
Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta con siderazione.
XXXXXXX XXXXXXXX
A L P R E S ID E N T E D E L L A D E L E G A Z IO N E
Cecoslovacca
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Praga, il 27 luglio 1966
Signor Presidente,
ho l’onore di confermarLe che dall’entrata in vigore del presente Ac cordo il Governo italiano non porrà alcun ostacolo a che le persone fisiche cecoslovacche e loro successori legali. possano liberamente disporre delle azioni delle Società italiane intestate a loro nome e disponibili presso Banche italiane ed Istituti di Credito italiani.
Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta con siderazione.
XXXXXXX XXXXXXXX
A L P R E S ID E N T E D E L L A D E L E G A Z IO N E
C ECO SLO V A C CA
Praga, il 27 luglio 1966
Signor Presidente,
ho l’onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:
« Ho l ’onore di confermarLe che dall’entrata in vigore del presente Ac cordo il Governo italiano non porrà alcun ostacolo a che le persone fisiche cecoslovacche e loro successori legali possano liberamente disporre delle azioni delle Società italiane intestate a loro nome e disponibili presso Banche italiane ed Istituti di Credito italiani >.
Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta con siderazione.
X. XXXXXXXXX
A L P R E S ID E N T E D E L L A D E L E G A Z IO N E
I T A L IA N A
Atti Parlamentari — 10 — Senato della Repubblica — 2722
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Praga, il 27 luglio 1966
Signor Presidente,
riferendomi all’Accordo firmato in data odierna concernente il rego lamento delle questioni finanziarie in sospeso fra i due Paesi, ho l ’onore di precisarLe che restano esclusi da tale Accordo i crediti delle Compa gnie di Assicurazione italiane riguardanti i saldi di riassicurazione del pe riodo precedente al 9 maggio 1945.
Desidero in proposito assicurarla che con l’entrata in vigore del pre sente Accordo il Governo cecoslovacco provvederà a tutti gli adempimenti necessari al fine di consentire alle 'Compagnie di Assicurazione italiane di ottenere il pagamento della somma globale di circa 1.9 milioni di co rone cecoslovacche, mediante trasferimento del controvalore in lire in base all’Accordo di pagamento in vigore tra i due Paesi.
Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta con siderazione.
X. XXXXXXXXX
A L P R E S ID E N T E D E L L A D E L E G A Z IO N E
I T A L IA N A
Praga, il 27 luglio 1966
Signor Presidente,
ho l’onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore :
« Riferendomi all’Accordo firmato in data odierna concernente il rego lamento delle questioni finanziarie in sospeso fra i due Paesi, ho l’onore di precisarLe che restano esclusi da tale Accordo i crediti delle Compa gnie di Assicurazione italiane riguardanti i saldi di riassicurazione del pe riodo precedente al 9 maggio 1945.
Desidero in proposito assicurarLa che con l’entrata in vigore del pre sente Accordo il Governo cecoslovacco provvederà a tutti gli adempimenti necessari al fine di consentire alle Compagnie di Assicurazione italiane di ottenere il pagamento della somma globale di circa 1.9 milioni di co rone cecoslovacche, mediante trasferimento del controvalore in lire in base all’Accordo di pagamento in vigore tra i due Paesi ».
Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta con siderazione.
XXXXXXX XXXXXXXX
A L P R E S ID E N T E D E L L A D E L E G A Z IO N E
Cecoslovacca