CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l’Università degli Studi di Milano
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DIGITALE PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA NON VASCOLARE COMPRENSIVO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER UN PERIODO DI 72 MESI POST GARANZIA DI 24 MESI NONCHÉ DELLE RELATIVE OPERE EDILI OCCORRENTE AL P.O. E. BASSINI DI CINISELLO BALSAMO DELL’A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO
CODICE IDENTIFICATIVO GARA: N. 5636230C1F
I N D I C E
PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL’APPALTO 4
Art. 1 - Oggetto della fornitura 4
Art. 2 – Caratteristiche generali e requisiti minimi di fornitura 4
Art. 3 – Assistenza tecnica e manutenzione programmata in garanzia e post- garanzia 10
Art. 4 – Tempi, installazione e modalità di realizzazione della fornitura 12
Art. 5 – Lavori edili impiantistici 12
Art. 6 – Durata e periodo di prova 13
Art. 7 - Valore complessivo dell’appalto e relativi oneri della sicurezza per rischi da interferenza 13
Art. 8 - Collaudo 14
Art. 9 - Formazione del personale 15
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 16
Art. 10 – Responsabilità e Referenti dell’appalto 16
Art. 11 – Interruzione/sospensione del servizio di assistenza e manutenzione da parte del contraente 16
Art. 12 - Deposito cauzionale 17
Art. 13 – Clausola di salvaguardia 18
Art. 14 – Responsabilità civile, copertura assicurativa 18
Art. 15 - Cessione del contratto e subappalto occulto 19
Art. 16 – Rendicontazione, fatturazione e pagamenti 20
Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive 21
Art. 18 - Obblighi ed oneri dell’aggiudicatario 22
Art. 19 – Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 23
Art. 20 – Codice etico aziendale e Codice etico regionale degli appalti 24
Art. 21 - Scioperi e causa di forza maggiore 24
Art. 22 – Penalità e risoluzione del contratto 25
Art. 23 – Diritto di recesso 27
Art. 24 - Clausola risolutiva espressa 28
Art. 25 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore 31
Art. 26 - Spese contrattuali 31
Art. 27 – Clausola di adesione 31
Art. 28 - Controversie 32
Art. 29 - Rinvio altre norme 32
Allegato 1: planimetria locale P.O. Bassini
PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto della fornitura
Il presente capitolato disciplina la fornitura “di un sistema digitale per Radiologia interventistica non vascolare completo di garanzia di 24 mesi full risk, di servizio di manutenzione full risk per un periodo di 72 mesi post garanzia, nonché delle relative opere edili, occorrente all’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento per il P.O. E. Bassini di Cinisello Balsamo le cui caratteristiche tecniche sono indicate al successivo art. 2.
La fornitura si articola come di seguito indicata:
- Sistema digitale per Radiologia interventistica non vascolare;
- Manutenzione di tipo full risk, per 72 mesi, post garanzia di 24 mesi;
- Lavori edili ed impiantistici;
La Stazione Appaltante si riserva di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.
Nel corso del periodo di vigenza del contratto, la Società aggiudicataria dovrà erogare la fornitura ed i servizi alla stessa connessi rispettando puntualmente tutte le disposizioni inerenti il contenuto, le caratteristiche e le modalità di erogazione previste nel presente Capitolato Speciale; eventuali variazioni in corso d'esecuzione, potranno essere rappresentate all'Azienda committente e, previa specifica autorizzazione, formalizzate con atto scritto.
Art. 2 – Caratteristiche generali e requisiti minimi di fornitura
L’apparecchiatura oggetto della presente fornitura deve essere conforme alle normative vigenti a livello nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all’uso e dovrà rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanando nel corso di vigenza del contratto.
La ditta dovrà fornire ed installare tutto quanto necessario al corretto funzionamento della fornitura offerta.
Qualora dalla data di aggiudicazione della fornitura la ditta aggiudicataria immetta sul mercato un nuovo sistema digitale, è tenuta previo parere di questa Azienda, alla implementazione della fornitura offerta.
Il sistema digitale per Radiologia interventistica non vascolare dovrà essere installato presso la S.C. di Radiologia del P.O E. Bassini di Cinisello Balsamo e dovrà essere
utilizzato per l'esecuzione di esami quali drenaggi biliari, nefrostomie, drenaggi di raccolte, flebografie per pazienti candidati alla dialisi nonchè posizionamento di CVC, etc.
Dovrà essere equipaggiato di opportune interfacce hardware e software per il collegamento in rete e l’interscambio di dati ed informazioni con l’archivio centrale e le altre modalità digitali presenti in reparto (ad esempio stampanti), in particolare classi DICOM, come più avanti specificato, e comunque ogni classe necessaria al collegamento dell’impianto con il sistema RIS/PACS Aziendale (AGFA, in particolare RIS Elefante, PACS Impax).
Il sistema digitale dovrà essere così composto da:
1. Arco a C motorizzato per fluoroscopia digitale a detettore piatto;
2. Tavolo motorizzato porta paziente;
3. Barriera pensile di protezione per gli operatori;
4. Lampada scialitica;
5. Pensile per l'alloggiamento di n.2 monitor;
6. n. 3 monitor (due su pensile, uno ripetitore in vano antistante la sala).
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere allo smontaggio, ritiro e smaltimento della diagnostica esistente (angiografo Integris C2000 1996).
Gli eventuali lavori impiantistici (es. quadro elettrico di sala), edili (es. sistemazione pavimento) si intendono compresi nella fornitura.
***
L’apparecchiatura, sempre a pena di esclusione, dovrà possedere i seguenti requisiti minimi di fornitura:
Caratteristiche Arco a C a detettore piatto motorizzato
Dimensioni
• Altezza massima durante il trasporto <= a 200 cm;
• Larghezza massima durante il trasporto <= 90 cm;
• Lunghezza massima durante il trasporto <= 200 cm.
Generatore
• Generatore ad alta frequenza;
• Ondulazione residua del generatore ≤ al 5% (IEC 00000-0-00 Par. 203.4.101.2);
• Potenza massima ≥ a 15 kW (IEC 00000-0-00 Par. 203.4.101.1);
• Range kV in grafia/scopia: valore minimo ≤ 40 KV , valore massimo ≥ 120 KV;
• Range mA in grafia: valore minimo ≤ 40 mA, valore massimo ≥ 125 mA;
• Range mA in scopia pulsata: valore minimo ≤ 20 mA, valore massimo ≥ 40 mA.
Sorgente radiogena (caratteristiche da dichiarare, ove applicabile, con riferimento alle norme IEC 60336 e IEC 60613):
• Tubo radiogeno ad anodo rotante;
• Doppia macchia focale: 0,3 e 0,6 mm (IEC 60336);
• Capacità termica anodica ≥ 300kHU;
• Dissipazione termica anodica ≥ 55 kHU/min;
• Capacità termica complesso radiogeno ≥ 670 kHU;
• Dissipazione termica del complesso radiogeno ≥ 15 kHU/min;
• Filtrazione totale ≥ 2,5 mm Al equivalenti (CEI 60601-2-43).
Stativo monoplanare multidirezionale ad arco a C:
• Rotazioni, con arco in posizione di testa, da valori CRA ≥ 90°a CAU ≥ 45°
• Rotazioni, con arco in posizione di testa, da valori RAO ≥ 45°a LAO ≥ 100°
• Rotazione intorno all'asse verticale da valori ≥ a +10°fino a valori ≤ a -10°
• Escursione longitudinale ≥ a 15 cm
• Escursione verticale motorizzata ≥ a 40 cm
• Distanza fuoco - detettore ≥ a 90 cm
• Spazio libero tra FD e tubo RX ≥ 75 cm
• Profondità utile dell'arco ≥ 60 cm
Si precisa che tutte le movimentazioni devono essere motorizzate.
Interfaccia Utente:
• Interfaccia utente/macchina per la selezione funzioni e protocolli dell'arco a C mobile, processing e visualizzazione delle immagini;
• I comandi dell’arco devono essere presenti anche sul tavolo;
• Pedaliera di tipo multifunzione per attivare le varie modalità (fluoroscopia, radiografia digitale, ..);
• Pulsante raggi dotato di cavo estendibile fino ad almeno 2 metri.
Detettore ed acquisizioni immagini:
• Digitale a pannello piatto Massima dimensione del campo di acquisizione ≥ 25x25 cm;
• Profondità di bit in acquisizione ("bit stored" secondo codifica dello standard DICOM) ≥
a 12 bit;
• Dimensioni pixel ≤ a 195 micron;
• Cadenza di acquisizione immagini (con matrice piena di elaborazione delle immagini) in scopia pulsata: valore massimo ≥ 7 p/sec;
• Capacità di memorizzazione su Hard disk di almeno 20.000 immagini con matrice piena di elaborazione delle immagini;
• DQE(0) (CEI 62220-1) Efficienza quantica del rilevatore: tipica ≥ 60%;
• Calibrazione automatica continua;
• Sistema di puntamento ottico tramite laser e posizionamento dell'arco senza emissione aggiuntiva di dose al paziente;
• Griglia antidiffusione.
Gestione immagine e connettività:
• Interfaccia DICOM 3.0 con le seguenti funzionalità: print, store, query/retrieve, worklist management (WLM), modality performed procedure step (DICOM MPPS), storage commitment (SC);
• Programmi di elaborazione delle immagini in tempo reale e di post elaborazione;
• Doppia uscita video digitale DVI-D e/o VGA;
• Porta USB.
• Collegamento a RIS/PACS aziendale (AGFA, in particolare RIS Elefante, PACS Impax).
Tecniche di esame:
• Tecniche libere di esame e programmi anatomici memorizzati.
Dose al paziente:
• Sistema per la rilevazione e documentazione della dose erogata al paziente.
Alimentazione di rete:
• Tensione 220-240 Volt monofase (16A, 50Hz).
Movimentazione:
• Struttura su ruote;
• Freno di stazionamento e dispositivo spazza cavi.
Sicurezze:
• Segnalazioni (luminose o acustiche) di allarme per malfunzionamento;
• Indicatore emissione raggi x;
• Apparecchiatura con almeno i seguenti dispositivi di sicurezza con allarme per surriscaldamento del complesso radiogeno (tubo RX, generatore e guaina)
• L’apparecchiatura dovrà essere collegata alle segnalazioni luminose di erogazione raggi presenti sulle porte di accesso.
Stazione di visualizzazione:
• Struttura su ruote
• Interfaccia utente in lingua italiana;
• Protezione dei dati paziente con password di accesso;
• Almeno 2 monitor TFT-LCD (colore e monocromatico) da almeno 18", per visualizzare immagini di stato di funzionamento dell'arco a C mobile, immagini dal vivo ed immagini di riferimento provenienti anche da altre modality;
• Struttura inclusiva di stampante su carta formato A4, masterizzatore CD-DVD DICOM;
• Possibilità di stampare l’immagine a schermo direttamente dall’interfaccia utente.
Caratteristiche Tavolo motorizzato porta paziente
• Elevabile in altezza elettricamente;
• Elevato range di escursione nella movimentazione verticale.
• Deve permettere il comodo alloggiamento per la consolle di movimentazione dell'arco a C;
• Copertura paziente non inferiore a 180 cm senza riposizionamento del paziente;
• Movimentazioni del sistema adeguate ad un’ampia copertura del paziente preferibilmente sia in senso longitudinale che trasversale;
• Massimo peso supportato adatto alla gestione di pazienti obesi, almeno 200 Kg;
• Ribaltamento preferibilmente +30°/-30°;
• Accesso al paziente il più ampio possibile (descrivere) e comunque deve essere consentita l’accessibilità su 4 lati;
• Tavolo porta paziente radiotrasparente;
• Dotato di protezione anti X, porta cateteri, reggi braccio, porta telo separatore campi e materassino sagomato.
Caratteristiche Barriera Pensile Anti X
• Barriera pensile anti X dedicata alla protezione degli operatori;
• Spessore di almeno 1 mm Pb eq;
• Dimensioni il più ampio possibile (circa 40 cm x 40 cm);
• Si deve prevedere l'alloggiamento anche della barriera anti X già esistente.
Caratteristiche Lampada Scialitica
• Lampada scialitica composta da una cupola con tecnologia a Led;
• Dovrà essere installata su stativo pensile.
• Deve garantire un’elevata intensità di luminosità (>=50.000 lux) ed un campo operatorio omogeneo su tutto il suo diametro e la sua profondità;
• Adeguato diametro del campo di lavoro;
• Adeguata temperatura di colore e una resa cromatica maggiore del 90%, che garantiscano una restituzione reale dei colori;
• Elevata durata delle fonti luminose a Led;
• Design dedicato a non interferire con i flussi laminari e che ne consenta una facile e veloce sanificazione;
• Utilizzo di una vernice lavabile e disinfettabile che renda semplice e rapida la pulizia della lampada e che in caso di urto non generi la produzione di scaglie o detriti che possano accidentalmente cadere nel campo operatorio;
• Sistema di sospensioni che garantisca movimenti rapidi su tutti gli assi mantenendo una ottimale stabilità e riducendo al minimo gli sforzi per la movimentazione;
• Presenza di maniglie per la movimentazione;
• Controllo dell’intensità luminosa tramite apposito regolatore posto a bordo della lampada stessa.
Caratteristiche Pensile per l'alloggiamento di n. 2 Monitor
• Singola flangia di ancoraggio al soffitto;
• Doppio braccio orizzontale con movimenti rotatori in tre punti e movimentazione verticale su almeno uno dei due bracci;
• Bracci con movimenti rotatori in corrispondenza degli snodi di almeno 300°;
• Deve prevedere l'alloggiamento di n.2 monitor da almeno 18" mediante interfaccia VESA 100;
• Capacità di carico adeguata all'alloggiamento di due monitor;
• Finecorsa regolabili;
• Bilanciamento e stabilità garantiti in ogni posizione;
• Superfici lisce prive di interstizi, spigoli e profili taglienti, facilmente disinfettabili, resistenti ai detergenti ed ai disinfettanti;
• Possibilità di installazione in locale dotato di controsoffitto;
• Verniciatura con polveri epossidiche anallergiche;
• Possibilità di ispezione interna per attività di manutenzione e verifica periodica.
Caratteristiche monitor
• n. 3 monitor (2 da alloggiare sul pensile e 1 ripetitore per la sala antistante);
• Uscite DVI e LAN;
• Matrice almeno 1024x1024;
• I monitor dovranno essere ad altissima risoluzione e contrasto;
• Dimensioni dei monitor almeno 18";
• Il monitor ripetitore dovrà replicare l'immagine dei monitor in sala;
• Nell'installazione dei monitor si intendono compresi i lavori di cablaggio per l'interfacciamento dei monitor con l'Arco a C e l'installazione.
***
Rispondenza a normative/leggi:
Il sistema offerto dovrà essere conforme alla normativa vigente (Direttiva 93/42/EEC s.m.i., normative particolari CEI e UNI) e a quanto indicato nell’allegato V del D.Lgs. 26/05/00 n.187 e s.m.i. che sarà verificato sperimentalmente durante la prova di accettazione e messa in funzione (la ditta aggiudicataria dovrà fornire, per tali prove, i fantocci e la strumentazione necessaria all’effettuazione delle prove previste, qualora non in possesso del Servizio di Fisica Sanitaria).
Si precisa che dovrà essere fornita certificazione seconda la Direttiva 93/42/EEC s.m.i., di tutto quanto offerto.
NB. I dispositivi attivi destinati ad emettere radiazioni ionizzanti e destinati alla diagnosi, alla radioterapia o alla radiologia d'intervento, compresi i dispositivi che li controllano o che influenzano direttamente la loro prestazione, rientrano nella classe IIb.
Radioprotezione degli Operatori e dei Pazienti
La ditta concorrente dovrà verificare l’adeguatezza delle schermature esistenti e, se necessario, dovrà provvedere alla fornitura e posa in opera di schermature aggiuntive. Il progetto della sala ed i calcoli delle schermature efficaci dovranno essere fornite nella documentazione di gara.
Resta inteso che l’Esperto Qualificato dell’Azienda Ospedaliera, dopo verifica di quanto proposto dalla ditta, potrà richiedere qualsiasi modifica/integrazione delle schermature proposte e tali modifiche/integrazioni dovranno essere realizzate dalla ditta aggiudicatarie a proprie spese.
Documentazione tecnica da produrre
In fase di partecipazione a gara i concorrenti dovranno trasmettere
• dichiarazione di conformità alla normativa vigente in particolare:
o direttiva 93/42/EEC s.m.i.
o normative particolari CEI e UNI
• elenco (compresi codice d’ordine) del materiale di consumo (se presente), specificando quale materiale è dedicato/esclusivo
• dichiarazione di impegno alla fornitura delle parti di ricambio per 10 anni dalla data di accettazione
• dichiarazione di garanzia di espandibilità del sistema, fornito come ordine, ovvero possibilità fornitura di accessori/prodotti della stessa linea per almeno 5 anni dalla data accettazione
• relazione di radioprotezione contenente il layout della sala in scala 1:100 e una descrizione delle protezioni fornite;
• protocollo per l’effettuazione delle prove di accettazione dell’apparecchiatura radiogena, previste dalla normativa vigente
La ditta aggiudicataria dovrà fornire al Servizio Ingegneria Clinica durante il collaudo:
• protocollo di manutenzione preventiva consigliato (con periodicità e modalità – check list)
• manuale d’uso in italiano in doppia copia e/o su supporto informatico; il manuale deve contenere paragrafi specifici ex legge 81/08
• schemi elettrici, elettronici, meccanici degli impianti realizzati con relative certificazioni (se realizzati)
• manuale tecnico possibilmente in italiano
• certificazioni norme UNI di riferimento
• licenze d’uso dell’eventuale software fornito
• dichiarazione di conformità alla normativa vigente in particolare:
o direttiva 93/42/EEC s.m.i.
o normative particolari CEI e UNI
• certificato di taratura dei misuratori di dose installati.
L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria la modifica dei protocolli forniti e la ditta dovrà apportare le modifiche richieste a proprie spese.
Art. 3 – Assistenza tecnica e manutenzione programmata in garanzia e post- garanzia
Le condizioni dell’assistenza tecnica sia nel periodo di garanzia sia nel contratto post- garanzia sono descritte qui di seguito e sono di tipo full risk, nulla escluso (parti in vetro, tubo, detettore, etc. compresi), comprensiva di manutenzioni preventive annue in numero pari a quanto prescritto dal costruttore e relativi ricambi, filtri, kit, ecc.
Tale servizio dovrà prevedere le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per il perfetto, costante, continuo e regolare funzionamento dell’impianto.
Il periodo di garanzia, che avrà decorrenza dalla data del collaudo finale, dovrà essere di almeno 24 mesi.
Il contratto di manutenzione full risk inerente la manutenzione decorrerà dal giorno successivo il decorso del periodo di garanzia (24 mesi dal collaudo finale) di cui sopra per un periodo di 72 mesi.
Il servizio prevede:
Manutenzione programmata: consentirà di mantenere il sistema ai massimi livelli prestazionali attraverso le seguenti fasi:
• manutenzione preventiva e controlli funzionali
• verifiche di sicurezza (inclusi i controlli di sicurezza meccanica e elettrica come previsto dalle normative vigenti in materia)
• sostituzione parti difettose
• aggiornamento del software in caso di nuove release.
In caso di scostamento delle prestazioni rispetto ai parametri previsti, la Ditta sarà tenuta ad eseguire a suo carico le azioni necessarie al ripristino delle stessa (incluse parti di ricambio, manodopera, spese di trasferta, spese di spedizione, etc.).
La periodicità di tali controlli dovrà essere conforme a quanto specificato dal produttore. Le attività svolte durante tali controlli dovranno essere conformi a quanto richiesto e a quanto specificato nelle chek list del produttore che saranno allegate all’offerta e rispettare quanto previsti dalle vigenti normative.
Il calendario delle singole visite di manutenzione periodica dovrà essere inviato all’inizio di ogni anno solare alla S.C. Radiologia del P.O. E. Bassini e al Servizio Ingegneria Clinica; In ogni caso la ditta dovrà contattare le S.C. Radiologia dell‘Azienda almeno 15 gg prima della data prestabilita al fine di verificare la disponibilità della S.C. stessa.
Manutenzione correttiva su chiamata per guasti o malfunzionamenti dei beni e di parti di essi, con sostituzione di tutte le parti (compresi detettore e tubo rx inclusi in numero illimitati), accessori e quant’altro componga il sistema (quindi anche il software) nella configurazione fornita, che subiscano guasti di qualunque natura.
Il numero di interventi sarà illimitato e dovranno essere inclusi nel canone contrattuale tutti i costi relativi.
Il servizio di manutenzione correttiva dovrà essere organizzato in modo da poter intervenire tempestivamente entro le 8 ore lavorative dalla chiamata su 5 giorni settimanali.
La riparazione parziale dovrà concludersi entro le successive 48 ore solari dall’inizio dell’intervento (arrivo del tecnico in loco). Si intende riparazione parziale, riparazione non risolutrice del problema ma tale da permettere di riprendere la normale attività di reparto. La risoluzione definitiva del guasto dovrà avvenire entro 72 ore solari dall’inizio dell’intervento (arrivo del tecnico in loco).
La richiesta sarà inviata (da personale dell‘Azienda Ospedaliera o suo delegato) a mezzo fax e/o mail la cui data costituisce il riferimento per il calcolo dei tempi di intervento, fatti salvi i casi estremamente urgenti nei quali la chiamata verrà aperta telefonicamente e in seguito verrà inviato un fax e/o mail recante la data di apertura.
Alla fine di ogni manutenzione sia preventiva sia correttiva, il tecnico della Ditta aggiudicataria dovrà compilare il foglio di lavoro della manutenzione effettuata e farlo
vidimare dal personale della S.C. utilizzatrice. Copia di tale report dovrà essere consegnato al Servizio Ingegneria Clinica dell’A.O. ICP.
La Ditta concorrente dovrà inoltre fornire la descrizione e l’organizzazione del Servizio di assistenza tecnica (es. staff in Italia e/o in Europa, ubicazione del centro di riferimento, organizzazione del servizio, etc.) a cui verrà affidata la fornitura in oggetto sia per quanto riguarda la garanzia che la manutenzione.
Le restanti condizioni del contratto dovranno essere indicate nell’offerta. Tutto quanto non indicato come “escluso” sarà ritenuto “incluso”.
Art. 4 – Tempi, installazione e modalità di realizzazione della fornitura
Il sistema digitale dovrà essere consegnato con la formula “chiavi in mano”, dotato di tutti gli accessori e dispositivi necessari per il rispetto delle normative vigenti e senza nessun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto in offerta.
L’apparecchiatura dovrà essere installata entro 60gg dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione, decorso il termine ex art. 11, D.lgs 163/06. L’installazione dell‘apparecchiatura compresi i relativi lavori dovrà essere ultimata nei successivi 20 giorni rispetto ai termini precedentemente richiamati (60 giorni).
Art. 5 – Lavori edili impiantistici
I lavori impiantistici, edili e di adeguamento e/o realizzazione schermature RX necessari a rendere la sala funzionante nel rispetto delle norme di riferimento si intendono compresi nella fornitura e vengono sommariamente descritti (resta inteso che eventuali altri lavori necessari per rendere la sala completamente funzionante sono compresi nella fornitura).
I lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte e dovranno essere rilasciate all‘A.O. tutte le certificazioni previste per legge.
Le opere da eseguire per l’installazione del radiologico sistema digitale sono:
• impianto elettrico di sala (compresa di sala comandi) comprensivo di nodo equipotenziale ed eventuale implementazione di prese elettriche qualora necessarie;
• rimozione dell’attuale quadro elettrico di sala e fornitura e posa di nuovo quadro elettrico;
• installazione di almeno due lampade di sicurezza (e relative linee di alimentazione);
• tinteggiatura del locale;
• tutte le opere di ripristino del locale (pavimentazione, controsoffitto e/o soffitto, pareti, sostituzione dei corpi illuminanti, ecc.) che dovessero rendersi necessarie a seguito dello smantellamento delle apparecchiature esistenti e dell’installazione delle nuove.
Dovrà essere fornito almeno gruppo di continuità per la consolle di comando.
Per gli interventi l’impresa dovrà produrre il progetto elettrico redatto e firmato da professionista abilitato.
Si allega al presente Capitolato la planimetrie inerente il locale del PO Bassini.
Art. 6 – Durata e periodo di prova
DURATA
6.1 Il contratto avrà durata di 96 mesi, di cui 24 mesi di garanzia ed i restanti 72 mesi di manutenzione full risk, e si precisa che l’erogazione del servizio inerente la fornitura decorrerà dalla data positiva del collaudo, con previsione della facoltà di recesso prevista al successivo art. 23.
6.2 L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà, che l'aggiudicatario si obbliga ad accettare quale clausola di contratto, di prorogare il contratto successivamente alla scadenza dello stesso, per un periodo di 6 mesi o per il periodo strettamente necessario per l’espletamento delle procedure concorsuali di individuazione del nuovo aggiudicatario
– alle medesime condizioni contrattuali in essere – senza che l’Appaltatore possa pretendere compensi ulteriori. L’aggiudicatario si obbliga, pertanto, a proseguire i servizi connessi alla fornitura in oggetto dietro semplice richiesta scritta dell’A.O. con un preavviso anticipato rispetto la scadenza naturale del contratto.
L‘A.O. ICP si riserva di sottoporre la fornitura oggetto della presente gara ad un periodo di prova, di 1 MESE, decorrenti dalla messa in funzione, nel corso del quale verrà verificata la piena idoneità dell‘apparecchiatura offerta, a giudizio insindacabile della stessa Azienda.
In caso di esito negativo del periodo di prova l‘A.O. comunicherà tale circostanza entro e non oltre 20 giorni decorrenti dalla data di scadenza del periodo di prova e il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell’art. 1456 cc.. Alla società non sarà riconosciuto alcun indennizzo, ma si procederà al mero pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate.
Art. 7 - Valore complessivo dell’appalto e relativi oneri della sicurezza per rischi da interferenza
Il Valore complessivo presunto della fornitura e dei servizi alla stessa connessi posto a base d’asta per il periodo di 96 mesi è di € 301.600,00 (IVA esclusa), così calcolato:
- sistema digitale: € 195.000,00 oltre IVA (22%)
(fornitura e installazione)
di cui € 1.190,00 quali oneri per l’eliminazione
dei rischi da interferenza propri della Stazione Appaltante
- Manutenzione full risk, per 72 mesi € 93.600,00 oltre IVA (22%);
di cui € 1.020,00 quali oneri per l’eliminazione
dei rischi da interferenza propri della Stazione Appaltante
- Lavori edili ed impiantistici € 13.000,00 oltre IVA (10%);
% oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza propri della Stazione Appaltante inseriti nella voce installazione e fornitura
Art. 8 - Collaudo
Il collaudo, da effettuarsi presso l’Azienda Ospedaliera con spese a carico della ditta aggiudicataria, risulterà ufficialmente concluso con la firma dell’apposito verbale predisposto dall’Amministrazione della A.O., sottoscritto dal Direttore dell’Unità Operativa di Radiologia (Responsabile di tutte le apparecchiature installate), dal tecnico o dal responsabile della ditta fornitrice, dal Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica e dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico della A.O. o da un loro delegato e dal Responsabile di Fisica Sanitaria o suo delegato.
La messa in uso dell’apparecchiatura/sistema diagnostico avverrà presso l’A.O., alla presenza delle persone suindicate e sarà onere della ditta aggiudicataria fornire evidenza di tutto quanto sotto specificato:
1. presa d’atto del verbale di fine lavori redatto dal Direttore Xxxxxx;
2. verifica dell’integrità e completezza di ogni apparecchiatura, dispositivo e accessorio;
3. verifica della corretta e completa fornitura di tutto quanto richiesto e offerto;
4. verifica della conformità alle direttive e alle norme vigenti (e corrispondenza con quanto dichiarato dalla Ditta in sede di offerta) in base all’apparecchiatura ed alla destinazione d’uso;
5. presenza di marchi, certificati e delle schede tecniche delle apparecchiature, dispositivi, accessori, correttamente identificate;
6. presenza e verifica del Manuale d’uso in duplice copia e lingua italiana e del Manuale Tecnico di manutenzione (preferibilmente in formato elettronico), completo di:
6.1. istruzioni per l’utilizzo sicuro, efficace ed appropriato di ogni apparecchiatura, dispositivo ed accessorio;
6.2. protocolli di manutenzione preventiva e controlli qualità su base annua a cura della assistenza tecnica;
6.3. protocolli di manutenzione ordinaria (giornaliere, settimanali, ...) a cura del personale utilizzatore;
6.4. relazione sui rischi all’utilizzo e sui metodi adottati per la prevenzione e la protezione dagli stessi;
6.5. relazione sui rischi residui ed xxxxxxx xxxxxxxxx;
7. Dichiarazione e/o certificazione di conformità alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i. per le apparecchiature;
8. Effettuazione di test funzionali;
9. Effettuazione delle verifiche di sicurezza elettrica sulle correnti di dispersione e sulla resistenza del conduttore di protezione (ove applicabile e dipendentemente dal tipo di dispositivo e dalla destinazione d’uso), completo delle caratteristiche ambientali di misura (umidità, temperatura) per ogni dispositivo installato e l’insieme dei dispositivi (accessori inclusi);
10. Effettuazione dei controlli di esposizione, protezione e sicurezza effettuati dal Servizio di Fisica Sanitaria;
11. Effettuazione delle prove di accettazione ai sensi del D.Lgs. 187/2000;
12.Effettuazione, da parte del Servizio di Fisica Sanitaria, delle prove di accettazione ex D.Lgs. 230/95 e s.m.i., con particolare riferimento alla qualità dell’immagine;
13.Formazione del personale utilizzatore dell’Azienda Ospedaliera circa l’utilizzo sicuro, efficace, appropriato ed economico di ogni dispositivo ed accessorio (inclusi i protocolli delle verifiche periodiche) tramite acquisizione di apposita certificazione;
14.Formazione del personale tecnico dell’Azienda Ospedaliera circa la gestione delle procedure di primaria manutenzione tramite acquisizione di apposita certificazione.
La incompleta o non conforme esecuzione di una delle suddette operazioni comporta la sospensione della messa in uso fino alla successiva integrazione.
Resta inteso che, fino all’atto del collaudo svolto con esito positivo e certificato dal verbale, redatto come sopra indicato, la ditta aggiudicataria resta l’unica responsabile dei locali consegnati e di tutto quanto all’interno installato.
L‘apparecchiatura dovrà essere messe in funzione, massimo entro 20 (venti) giorni dalla data di consegna e di ultimazione lavori (questi ultimi dovranno essere certificati dal Responsabile della S.C. Ufficio Tecnico).
Si precisa, inoltre, che la garanzia di 24 mesi avrà decorrenza dalla data del collaudo.
Art. 9 - Formazione del personale
La ditta deve provvedere con propri tecnici di provata preparazione e competenza ad addestrare il personale dell’Azienda Ospedaliera all’uso della strumentazione fornita e a fornire continuativamente adeguata assistenza specialistica per la messa a punto di nuovi protocolli o per colmare eventuali carenze informative.
Nello specifico, l’offerta dovrà essere comprensiva degli oneri per:
✓ la formazione del personale medico;
✓ la formazione del personale tecnico di radiologia;
✓ l’addestramento di due tecnici del personale del Servizio Ingegneria Clinica, per un primo intervento sull’apparecchiatura, tale formazione dovrà essere svolta all’atto del collaudo e dovrà comprendere una sessione teorica e una sessione pratica e dovrà prevedere il rilascio di un certificato attestante l’avvenuta formazione.
L’offerta di ciascuna ditta dovrà comprendere una proposta formativa (piano di addestramento) mirata per il personale medico e tecnico di radiologia. Il piano di addestramento presentato dovrà indicare in maniera chiara e inequivocabile:
✓ il numero di giornate formative (espresse in termini di ore) previste per la formazione del personale medico;
✓ il numero di giornate formative (espresse in termini di ore) previste per la formazione del personale tecnico di radiologia;
✓ le modalità adottate per comprovare l'avvenuta formazione (es. predisposizione di un tabulato che dovrà indicare, per ciascun tecnico e radiologo, le ore di avvenuta formazione - ad es. mediante firma).
Le modalità di espletamento del piano di addestramento presentato dovranno essere concordate (pianificate) con il primario che, inoltre, avrà il compito di "vigilare" sullo stato di avanzamento dello stesso.
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
Art. 10 – Responsabilità e Referenti dell’appalto
Per ICP:
Responsabile aziendale della gestione ed esecuzione dell’appalto (DEC): è individuato dall‘A.O.. Ha il compito di verificare il perfetto svolgimento della fornitura, garantendo la massima funzionalità dell’appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il Responsabile aziendale dell’appalto si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l’appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche in particolare, per quanto riguarda l’utilizzo dell’apparecchiatura il Responsabile della S.C. utilizzatrice, il Responsabile della Fisica Sanitaria, per quanto riguarda i lavori edili il responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale, per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari e tecnico-organizzativi, la Direzione Sanitaria o la S.C. Direzione medica di Presidio; con riferimento alle problematiche tecniche collegate alle apparecchiature ed alla strumentazione parte della fornitura, al Servizio di Ingegneria Clinica; per le procedure per la qualità, la S.C. Controllo di Gestione, Programmazione, Qualità e Risk Management; in relazione alle problematiche concernenti la prevenzione e sicurezza sul lavoro, la S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione e per quanto invece concerne gli adempimenti contrattuali di tipo amministrativo la S.C. Provveditorato Economato.
Per l’Appaltatore:
Responsabile della Commessa dell’Appaltatore: nominato dall’appaltatore e munito di delega piena ed espressa, è la diretta interfaccia del Responsabile aziendale dell’appalto ed avrà la funzione di garantire la perfetta esecuzione della fornitura e di controllare e far osservare gli adempimenti previsti dal presente capitolato. A lui faranno capo l’organizzazione, la programmazione ed il controllo e la verifica di tutte le attività previste, nonché l’applicazione delle norme vigenti in tutte le materie connesse a qualsiasi titolo al presente appalto.
Dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i processi operativi al fine di ottimizzarne il rendimento.
L’appaltatore dovrà indicare la persona che, eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento di breve periodo, sostituirà in tutte le funzioni il responsabile della commessa.
Art. 11 – Interruzione/sospensione del servizio di assistenza e manutenzione da parte del contraente
1. In considerazione della specifica finalità della fornitura e degli annessi servizi, destinata a tutelare il primario diritto di accesso della persona alle strutture di cura, la ditta aggiudicataria s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall’avverarsi di eventi – anche non programmabili ma prevedibili – connessi alla gestione del proprio personale impiegato nell’esecuzione
dell’appalto, (esempio eventi atmosferici, malattie, ferie del proprio personale, scioperi). In tal ultimo caso dovranno essere preventivamente comunicati al Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto i nominativi degli operatori sostituti.
Nel caso in cui l’aggiudicatario interrompa/sospenda la fornitura e i servizi alla stessa correlati, senza alcuna giusta motivazione, l’Azienda Appaltante ha piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire la fornitura e i servizi stessi nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all’appaltatore la spesa relativa, fatta salva ogni altra azione.
2. Qualora l’arbitraria sospensione della fornitura e relativi servizi da parte del contraente dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore a tre giorni, l’Azienda Appaltante potrà ritenere risolto il contratto, con incameramento del deposito cauzionale, nonché il risarcimento del maggior danno da parte del contraente inadempiente.
Art. 12 - Deposito cauzionale
1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10% dell’importo contrattuale (iva esclusa). Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale (iva esclusa). La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile;
- la operatività della garanzia entro 15 gg,. a semplice richiesta scritta dell’Azienda Ospedaliera.
2. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
3. A richiesta dell’aggiudicatario, la S.C. Provveditorato Economato rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto.
L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.
Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione, rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda Appaltante, opportunamente comunicati all’aggiudicatario. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di definizione della contestazione.
4. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. delle somme che questi abbiano eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore.
5. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’Azienda Ospedaliera potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.
6. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
Art. 13 – Clausola di salvaguardia
Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alla Ditta, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a mezzo fax o posta elettronica certificata, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale.
Art. 14 – Responsabilità civile, copertura assicurativa
L’aggiudicatario è responsabile, a tutti gli effetti, del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta esecuzione e riuscita, a regola d’arte, nel rispetto delle vigenti norme di legge, e conformemente alle norme CEI/UNI della fornitura e dei servizi alla stessa connessi.
La società appaltatrice sarà conseguentemente ritenuta responsabile per gli eventuali danni comunque arrecati a terzi e riconducibili a difetti o all’uso di materiali o articoli difettosi.
La società appaltatrice, pertanto,risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che possa derivare all’Azienda Ospedaliera ICP ed a terzi nell’espletamento della fornitura e dei realtivi servizi, anche in relazione all’operato e alla condotta di proprio personale e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. La ditta appaltatrice dovrà contrarre apposita polizza d’assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi per un importo non inferiore a euro 2.500.000,00 per sinistro.
Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all’A.O. ICP a semplice richiesta. L’Azienda Appaltante sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l’appaltatore nell’esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l’appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell’A.O. ICP in particolare, in conseguenza di furti.
Art. 15 - Cessione del contratto e subappalto occulto
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’art.116 del D. Lgs. n. 163/2006.
La cessione del credito dell’aggiudicatario, di cui all’art.1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. n.163/2006.
L’aggiudicatario non potrà dare in subappalto parte della fornitura (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda Appaltante. Quanto sopra alle seguenti condizioni:
• l’aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D.Lgs. n. 163/2006);
• l’aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
• della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. n. 163/2006);
• dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
• insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. n. 163/2006).
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto di cui al presente appalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx.
Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010).
3. L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda entro trenta giorni (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 €, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006).
L’aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’Azienda prima dell’avvio della fornitura la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza.
Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, l’Azienda Appaltante
provvederà all’acquisizione d’ufficio del DURC documento unico di regolarità contributiva.
L’A.O. ICP provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario della fornitura. E’ fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006).
L’A.O. provvederà al pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L’Azienda può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 22 del presente Capitolato.
La partecipazione alla gara comporta, di regola, l’esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori.
L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006).
Art. 16 – Rendicontazione, fatturazione e pagamenti
La Ditta aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite alla presente fornitura nei seguenti modi:
1) la fattura riferita alla fornitura e la fattura riferita ai lavori dovranno essere emesse successivamente all’esito positivo del collaudo;
2) le fatture riferite al contratto di manutenzione post garanzia dovranno essere emesse con periodicità trimestrale posticipata. Il servizio decorrerà dal primo giorno utile successivo alla scadenza della garanzia di 24 mesi.
Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento del contratto di fornitura cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare possibilmente il relativo CIG n. 5636230C1F.
Tutte le fatture emesse dalla ditta aggiudicataria dovranno essere intestate a:
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento
Sede Legale: xxx X. Xxxxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx Cod. Fiscale 80031750153 – P. Iva 04408300152
Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità della fornitura, previo esito positivo del collaudo attestato dal DEC e purché non vi siano motivi ostativi.
Si provvederà ai pagamenti nei termini di legge.
Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si fa riferimento alla data di ricevimento della fattura e, ove non sussistano motivi di contestazione, la data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera.
La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.
In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all’interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.
Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio di manutenzione in garanzia da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui al successivo art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore.
Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive
1. La ditta aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.
2. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati
all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà pacificamente fornito dalla Stazione Appaltante.
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.
6. La ditta aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'A.O. contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.
Art. 18 - Obblighi ed oneri dell’aggiudicatario
L’Impresa è ben consapevole di stipulare un contratto con una Struttura Pubblica e pertanto non potrà accampare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare alla fornitura e/o prestazione in tutto o in parte.
Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilievi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio (art. 331 e seguenti c.p.).
Il contraente aggiudicatario si impegna a svolgere la fornitura, oggetto del presente Capitolato speciale, in piena autonomia, in relazione all’organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa. Tutti gli obblighi necessari per l’esecuzione della fornitura devono intendersi a completo carico dell’aggiudicatario.
In particolare e fatto obbligo all’aggiudicatario di:
- eseguire la fornitura ed i servizi alla stessa connessi secondo i termini previsti e svolgerli secondo le modalità riportate nel presente capitolato, nonché nella documentazione di gara, tutta, e nell’offerta presentata;
- eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, ovvero regolamenti aziendali, applicabili alle forniture in oggetto, garantendone il buon andamento e la corretta esecuzione;
- considerare inclusi nella percentuale di sconto offerta, o comunque nell’importo contrattuale offerto, anche gli oneri e le spese, non specificatamente indicati, ma risultanti necessari, per l’esecuzione della fornitura e relativi servizi a regola d’arte, previsti dalla documentazione di gara;
- assumere gli oneri che dovessero, eventualmente, essere sopportati dell’A.O. in conseguenza dell’inosservanza di obblighi a carico suo;
- assicurare la conformità - assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità di qualunque inadempimento - agli obblighi nascenti dai documenti di gara, in funzione della corretta esecuzione della fornitura e relativi servizi;
- adottare i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità degli operatori, delle persone addette al trasporto e alla consegna della fornitura, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. L’aggiudicatario sarà responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l’Azienda Ospedaliera che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura o che potessero essere arrecati nella consegna della fornitura, per colpa o negligenza;
- dotare il proprio personale di tesserino di riconoscimento, così come disposto dalle vigenti normative in materia di sicurezza;
- risarcire i danni causati nel corso dello svolgimento della fornitura per le quali l’A.O. è autorizzata a detrarre direttamente il costo di ripristino sull’importo mensile dovuto all’impresa stessa;
- far fronte ad ogni incombenza, non specificata nel presente Capitolato speciale, necessaria all’esecuzione della fornitura e dei relativi servizi;
- sostenere tutte le spese, compresi bollo e registrazione, dovute alla stipula del contratto;
- ottemperare alla normativa sulla privacy;
- obbligarsi allo svolgimento di attività attinenti la fornitura e i relativi servizi in oggetto anche se non esplicitamente descritte nel presente Capitolato comunque necessarie a garantire la regolare esecuzione della fornitura medesima.
Il contraente aggiudicatario non potrà eccepire, durante l’esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza delle condizioni riportate negli atti di gara o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore. Per tutte le ragioni espresse l’aggiudicatario assume interamente su di sé, esentando l‘A.O. ICP, tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili connesse all’erogazione della fornitura oggetto dell’affidamento. Di tali oneri ed obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel presente Capitolato speciale, l’aggiudicatario ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle attività. All’Aggiudicatario non spetterà, percentuale offerto.
Art. 19 – Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08
Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti dell’appaltatore, in allegato alla documentazione di gara, e più precisamente al Disciplinare di gara (di cui costituisce l’Allegato n. 4bis), viene posto l’Opuscolo Informativo “rischi lavorativi specifici negli ambienti dell’Azienda Ospedaliera ICP e misure di prevenzione e emergenza. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all’interno dell’Azienda ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 – Rev. 04”, redatto dall’A.O. nel mese di luglio 2011.
Inoltre, si allega, sempre al succitato Disciplinare di gara (all’Allegati n. 4), il modello di DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) che i partecipanti alla gara dovranno unire alla propria offerta compilato nelle parti relative:
• all’anagrafica del/i appaltatore/i;
• ai rischi che lo svolgimento della loro attività può introdurre negli ambienti ove viene eseguita la fornitura e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi (vedasi parte III del DUVRI “programma di cooperazione e coordinamento”.
All’atto della formalizzazione dell’incarico, l’Azienda Appaltante e l’Aggiudicatario completeranno la redazione del DUVRI ex art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in conformità alla regolamentazione vigente nell’Azienda Appaltante.
Art. 20 – Codice etico aziendale e Codice etico regionale degli appalti
1. La ditta, nei rapporti inerenti al presente contratto, s’impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato dall'A.O. ICP e pubblicato sul sito xxx.xxx.xx.xx..
2. La ditta aggiudicataria s’impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Codice etico degli appalti regionali”, approvato con DGR Regione Lombardia 4 maggio 2011, n. IX/1644.
3. La ditta è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico aziendale e del Codice etico degli appalti regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.
Art. 21 - Scioperi e causa di forza maggiore
Trattandosi di fornitura di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.
L’aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con la S.C. Provveditorato Economato, il Servizio di Ingegneria Clinica nonchè la struttura interessata dalla fornitura dell‘A.O. ICP. Il contraente aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’Azienda Ospedaliera tramite il Responsabile della Commessa, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale interna e/o esterna.
L’Azienda Ospedaliera, si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione al minore servizio prestato.
Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’Azienda Ospedaliera, quest’ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare al contraente inadempiente il maggior onere sostenuto.
Art. 22 – Penalità e risoluzione del contratto
1. Durante il corso del contratto la ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta.
A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, la
S.C. Provveditorato Economato della A.O. competente, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.
La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi con raccomandata
A.R. o tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ A.O., avverso la quale il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’A.O. interessata entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione
Qualora la diffida ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell’inadempimento, totale o parziale, dell’obbligazione contrattuale, l’A.O. potrà applicare una penale fra quelle sotto indicate o, in caso di grave e reiterato inadempimento, esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell’aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
2. Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate:
a)Relativa all’installazione e consegna dell’apparecchiatura.
In caso ritardo nella consegna delle strumentazioni, e della messa in funzione, rispetto ai termini rispettivamente prescritti nell'art. 7, verrà applicata una penale giornaliera pari ad € 301,60, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.
b) Relative alla garanzia e assistenza Full-Risk.
In mancanza del rispetto delle condizioni relative alla soluzione del guasto dell’apparecchiatura durante il periodo di garanzia e successivamente nel periodo relativo all’assistenza post garanzia Full Risk, l’aggiudicatario, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, è soggetto all’applicazione delle seguenti penalità:
- mancato intervento entro le 8 ore lavorative dalla chiamata: pari ad € 50,00 per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento;
- mancata risoluzione parziale del guasto entro le 48 ore solari dall’inizio dell’intervento (arrivo del tecnico in loco): pari ad € 100,00 per ogni ora solare eccedente le 48 ore di ritardo nella risoluzione parziale del guasto;
- mancata risoluzione definitiva del guasto entro le 72 ore solari successive dall’inizio dell’intervento (arrivo del tecnico in loco): pari ad € 100,00 per ogni ora solare di ritardo nella risoluzione definitiva del guasto;
- saranno tollerati massimo 6 giorni/anno lavorativi di fermo dell’apparecchiatura (esclusi i giorni di svolgimento della attività programmate), oltre i quali l’Azienda potrà richiedere alla ditta fornitrice il rimborso delle prestazioni sanitarie che non è stato possibile effettuare. Viene considerato un giorno di fermo macchina un intervallo di fermo pari a 8 ore lavorative a partire dalla chiamata, valutate tra le 8:00 e le 18:00 dei giorni lavorativi.
3. L’A.O., dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’A.O. un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali.
Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo).
Qualora il ritardo nell'adempimento o l’inadempimento degli obblighi contrattuali determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.
Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, a seguito di emissione relativa nota di credito.
Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara.
4. L’A.O. si riserva, in ogni caso, la richiesta dei danni derivanti dalla mancata esecuzione delle prestazioni diagnostiche cui l’apparecchiatura è destinata.
Art. 23 – Diritto di recesso
È prevista la facoltà di recesso dal contratto da parte dell’Azienda committente, con semplice preavviso di 30 giorni senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, ai quali le parti espressamente rinunciano, nei seguenti casi:
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99, aggiudicasse la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l’aggiudicataria non sia in grado di praticare almeno tali prezzi;
- qualora, durante la vigenza del contratto, fosse attivata una convenzione per la medesima ed identica fornitura oggetto del presente appalto, da parte della Centrale Regionale Acquisti (della regione Lombardia), in conformità alle linee di indirizzo fornite dalla DGR n. X/388 del 12 luglio 2013, in materia di acquisti delle Aziende Sanitarie.
In tali casi le Aziende Ospedaliere si riservano, tuttavia, la facoltà di:
- procedere, con la/e Società aggiudicataria/e dei Lotti di cui alla presente procedura, ad apposito negoziato per uniformare alle eventuali condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette;
- in caso di esito negativo del negoziato, di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore entro 30 giorni, con raccomandata A.R..
L’Azienda Ospedaliera ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:
a) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’Impresa è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
b) qualora venisse riscontrata la violazione da parte della ditta, del Codice Etico, approvato dall’Azienda committente e pubblicato sul sito dell’ente medesimo.
c) per un diverso assetto organizzativo dell‘Azienda Ospedaliera ICP che faccia venire meno la necessità della prestazione della fornitura oggetto del presente appalto. In tale ultima ipotesi il recesso unilaterale da parte dell’Azienda committente verrà esercitato previo preavviso al contraente aggiudicatario di 6 (sei) mesi.
d) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso l’A.O. sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto.
Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate, deve comunque essere garantita la continuità della fornitura - sino all’individuazione del nuovo contraente e/o all’avvio della nuova conduzione organizzativa e produttiva - al fine di evitare gravi pregiudizi e/o
disservizi all’Azienda committente, che è obbligata ad assicurare la tutela e l’erogazione dei servizi sanitari in favore dell’utenza.
L’aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato. Tutte le riserve che la Ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Azienda committente e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.
L’impresa contraente assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne questa Azienda Ospedaliera da qualsiasi molestia.
Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Si osservano, comunque, in caso di variazioni soggettive, le disposizioni dell’art. 51 del D. Lgs. 163/006 e s.m.i..
Art. 24 - Clausola risolutiva espressa
24.1 Le Aziende committenti avranno facoltà di procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all’aggiudicatario con lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:
1. inottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d’appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
2. incapacità da parte dell’Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell’offerta;
3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della fornitura;
4. gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell’espletamento della manutenzione;
5. disservizio pari o superiore a 8 ore per ciascun fermo macchina;
6. applicazione di 3 penali per inadempimenti parziali e/o totali rispetto agli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato;
7. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione;
8. esito negativo del periodo di prova, fissato dall’art. 6 del presente Capitolato
9. incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
10. subappalto totale o parziale non autorizzato;
11. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
12. ripetuta partecipazione di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale;
13. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
14. inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e xx.xx, e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti;
15. rinuncia della ditta offerente.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l’Azienda committente deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva, e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all’Impresa aggiudicataria.
Nei casi sopra previsti, l’Impresa aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’Azienda Ospedaliera è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra Impresa.
Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra l’A.O. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.
L’Azienda appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.
Per quanto non contemplato nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
Qualora la Società aggiudicataria recede dal contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda Ospedaliera tratterrà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione della fornitura ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto la Ditta alla società per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del contratto.
* * * * *
24.2 Ferme restando le ipotesi di cui sopra in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ex art. 1456
Cod. Civ. - che si verificherà dietro semplice comunicazione scritta dell‘A.O. - la violazione da parte del contraente dei seguenti obblighi posti a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali:
⮚ Art. 4: divieto di chiedere, sollecitare, accettare regali, compensi e altre utilità per sè e/o per altri; divieto di offrire direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato; divieto di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'incarico assunto;
⮚ Art. 6: corretta informativa sui rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni; assumere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, anche con riferimento ad interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
⮚ Art. 7 divieto di partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
⮚ Art. 11 segreto d'ufficio;
⮚ Art. 13 diffusione di notizie non corrispondenti al vero;
⮚ Art. 14 divieto di ricorrere a mediazione di terzi, nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi; divieto di corrispondere o promettere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione e/o facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione di contratti e/o negozi a/o accordi in genere; divieto di concludere, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile; astensione dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio, nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
La tolleranza da parte dell‘A.O. di inadempimenti del contraente ad uno qualsiasi degli obblighi posti a suo carico dal presente rapporto contrattuale non rappresenterà
acquiescenza, né potrà in alcun modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento.
E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall‘A.O. in dipendenza degli inadempimenti di cui sopra.
Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, l’A.O. avrà diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli stessi.
Il Contrante dichiara inoltre di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.
Art. 25 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore
Nel caso di fallimento del contraente, erogatore della fornitura, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per l‘A.O. di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.
In caso di morte del contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque l‘A.O. la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso.
In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore l‘A.O., a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell’eventuale nuovo soggetto subentrante.
Art. 26 - Spese contrattuali
Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore, fatta eccezione per l’IVA che è a carico dell’Azienda Appaltante, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al versamento delle spese di bollo e di registro entro 15 giorni dalla relativa richiesta della S.C. Provveditorato-Economato.
Le spese per la pubblicazione degli atti di gara - ai sensi di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 - è a carico dell’aggiudicatario e dovrà avvenire mediante rimborso alla Staziona Appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Art. 27 – Clausola di adesione
L‘A.O. appaltante, coerentemente con le direttive regionali, ha aderito all’”Accordo Interaziendale di Milano e Provincia”, pertanto, nel corso del periodo di vigenza contrattuale potrà richiedersi, alle Imprese aggiudicatarie di garantire la fornitura, alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente capitolato speciale, anche a favore delle Aziende che hanno aderito all’Accordo, che ne facciano espressa richiesta entro 18 mesi dalla data di decorrenza del contratto e fino ad un massimo del 100% dell’importo di aggiudicazione complessivo dell’appalto.
L’adesione successiva da parte di altre Aziende comporterà per le parti contraenti gli stessi obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale; in particolare il termine di scadenza del rapporto contrattuale dovrà coincidere con quello che verrà fissato dall’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano.
Qualora l’impresa aggiudicataria non intenda aderire alle eventuali richieste che dovessero sopravvenire, dovrà espressamente specificarlo in calce alla dichiarazione di cui all’Allegato 1 - Istanza di partecipazione - del Disciplinare di Gara - da inserire nella busta telematica contenente l’offerta economica. Qualora detta dichiarazione, della quale sarà data pubblica lettura nel corso della seduta relativa all’apertura dell’offerta economica, non venga espressa, sarà considerata accettata dall’Impresa la possibilità di successiva adesione sopra illustrata.
Le Aziende che hanno aderito all’“Accordo Interaziendale per la disciplina di forme aggregate riguardanti la fornitura e la gestione di beni e servizi delle Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia” sono:
- A.O. "FATEBENEFRATELLI" - MILANO
- A.O. "X. XXXXXXX" - GARBAGNATE
- A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO XXXXXXX XXXX - MILANO
- A.O. "X. XXXXX" - MILANO
- A.O. "OSP. NIGUARDA CA'GRANDA"- MILANO
- A.O. "X. XXXXX XXXXXXXX" - MILANO
- A.O. "X. XXXXXXX" – MONZA
- A.O. “S. PAOLO” – MILANO
- A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
- A.O. OSPEDALE CIVILE DI DESIO E VIMERCATE
- FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO
- FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NEUROLOGICO XXXXX XXXXX DI MILANO
- AREU “AZIENDA REGIONALE EMEREGENZA URGENZA”
- FONDAZIONE IRCSS POLICLINICO SAN XXXXXX DI PAVIA
- FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO.
Art. 28 - Controversie
Ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere dal presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs 163/06.
Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Milano, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..
Art. 29 - Rinvio altre norme
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale e dal contratto d’appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNLL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 163/2006, nel D.P.R. 207/2010, e nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Luogo, data)
Firma per accettazione
Ai sensi dell'art. 1341 c.c. specificamente si approva il contenuto degli artt. 2, 4, 6, 11, 13,
14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28.
(Luogo, data)
Firma per accettazione