Contract
Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classifi- cate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente arti- colo, risultano collocate, in virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Rabeprazolo Zentiva è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Tutela brevettuale
Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo re- sponsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà indu- striale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’AIC del farmaco generico è altre- sì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medi- cinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’im- missione in commercio del medicinale.
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno suc- cessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.
Roma, 2 maggio 2018
Il direttore generale: Xxxxxxxxx
18A03316
COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 21 marzo 2018.
Operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.a. e garanti- bili dallo Stato ai sensi dell’art. 6, comma 9-bis del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (Delibera n. 34/2018).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997,
n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e della programmazione economica e riordino delle com- petenze del CIPE, a norma dell’art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94», che individua le funzioni svolte dal Comi- tato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell’ambito degli indirizzi fissati dal Governo, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, e che, in particolare, al comma 1, lettera a), prevede che il CIPE, tra l’altro, definisce le linee di poli- tica economica da perseguire in ambito nazionale, comu- nitario e internazionale;
Visto l’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 mar- zo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di com- mercio con l’estero, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), e dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che attribuisce al CIPE il compito di definire con delibera le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da parte dell’Istituto per i servizi assicurativi del commercio este- ro (ora SACE S.p.A.), su proposta del Ministero del teso- ro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell’economia e delle finanze), di concerto con il Ministero del commercio con l’estero (ora Ministero dello sviluppo economico), tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonché della normativa e degli indirizzi dell’Unione europea in materia di privatizzazio- ne dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all’esportazione gestiti con il sostegno dello Stato;
Visto, altresì, l’art. 8, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto legislativo n. 143 del 1998, il quale dispo- ne che la legge di approvazione del bilancio dello Stato de- finisce i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia ai sensi del predetto art. 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;
Visto l’art. 5, comma 1, dello statuto di SACE S.p.A. che prevede, tra l’altro, che le attività che beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alle delibere del CIPE ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8, comma 1, del
decreto legislativo n. 143 del 1998;
Vista la direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Con- siglio dell’Unione europea relativa all’armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all’esportazione per operazioni garantite a me- dio e lungo termine;
Visto l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 feb- braio 2000, n. 95, recante «Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all’espor- tazione per le operazioni garantite a medio e lungo ter- mine», che ribadisce che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A. sono definite con de- libera del CIPE ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998;
Visto l’art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito con modificazioni dalla legge 24 no- vembre 2003, n. 326, che prevede, tra l’altro, che gli impe- gni assunti da SACE S.p.A., nello svolgimento dell’attivi- tà assicurativa di cui al medesimo comma, sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;
Visto l’art. 11-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una quota parte dei limiti degli impegni assicurativi assistiti dalla garanzia dello Stato indicati dalla legge di approvazione del bilan- cio dello Stato possa essere riservata all’attività indicata nel comma 2, e in particolare alle garanzie e coperture as- sicurative in relazione a finanziamenti, prestiti obbligazio- nari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;
Vista la Comunicazione della Commissione europea agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve ter- mine (2012/C 392/01);
Visto il Regolamento delegato UE n. 727/2013 della Commissione europea del 14 marzo 2013 che modifica l’allegato II del Regolamento UE n. 1233/2011 del Parla- mento europeo e del Consiglio, relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che be- neficiano di sostegno pubblico;
Visto l’art. 6, comma 9-bis, del citato decreto-legge
n. 269 del 2003, introdotto dall’art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dal- la legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale prevede: (i) che la garanzia dello Stato per rischi non di mercato può operare in favore di SACE S.p.A. rispetto ad operazioni riguardan- ti settori strategici per l’economia italiana ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occu- pazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese in grado di determinare in capo a SACE S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o Paesi di destinazione; (ii) che in tal caso la garanzia dello Stato opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determi- nate soglie e fino ad un ammontare massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia; (iii) che è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del predetto comma 9-bis (di seguito: «Fondo»);
Visto, altresì, l’art. 6, comma 9-ter, del predetto decre- to-legge n. 269 del 2003, anch’esso introdotto dall’art. 32 del decreto-legge n. 91 del 2014, il quale prevede, tra l’altro: (i) che il Ministero dell’economia e delle finan- ze stipula con SACE S.p.A. uno schema di convenzione che disciplina lo svolgimento dell’attività assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi 9 e 9-bis, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato, nonché il livello mini- mo di patrimonializzazione che SACE S.p.A. è tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi cri- xxxx di misurazione; (ii) che la convenzione ha una durata di dieci anni; (iii) che lo schema di convenzione è appro- vato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;
Vista la delibera di questo Comitato 20 luglio 2007,
n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 243/2007) concernente le operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.A.;
Vista la delibera di questo Comitato 14 febbraio 2014,
n. 17 (Gazzetta Ufficiale n. 190/2014), concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., in base alla quale, fermo restando quanto stabilito nella delibera n. 62/2007 e nel rispetto dei limiti globali degli impegni assumibili definiti con la legge di appro- vazione del bilancio dello Stato, nonché degli accordi in- ternazionali e della normativa comunitaria e nazionale, SACE S.p.A. può intervenire nei settori caratterizzati, per la natura del mercato di riferimento, da un esiguo numero di controparti e dai conseguenti rischi;
Vista la delibera di questo Comitato 10 novembre 2014, n. 52 (Gazzetta Ufficiale n. 3/2015), concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., in base alla quale, nelle more dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge n. 269 del 2003, tenuto conto del carattere strategico per l’economia italiana del Settore della cantie- ristica, SACE S.p.A., nel rispetto dei limiti globali degli impegni assumibili definiti con la legge di approvazio- ne del bilancio dello Stato, nonché degli accordi inter- nazionali e della normativa comunitaria e nazionale, può assumere in garanzia ulteriori operazioni a supporto del Settore strategico della cantieristica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2014, che ha, per le finalità di cui al predetto art. 6, comma 9-bis: (i) individuato i settori strategici per l’economia italiana e stabilito che i predetti settori posso- no essere modificati e/o integrati con delibere assunte dal CIPE; (ii) definito la disciplina del Fondo; (iii) istituito un Comitato con compiti, tra l’altro, di analisi delle risultanze relative al portafoglio in essere di SACE S.p.A., di propo- sta e di controllo (di seguito: «Comitato di monitoraggio»);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri 20 novembre 2014 di approvazione della convenzione stipulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, commi 9, 9-bis e 9-ter, del decreto-legge tra il Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento del Tesoro e SACE S.p.A. (di seguito: «Convenzione»), che disciplina lo svolgimen- to dell’attività assicurativa per i rischi non di mercato di cui al predetto art. 6 e, specificamente, il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi i parame- tri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Sta- to nonché il livello minimo di patrimonializzazione che SACE S.p.A. è tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione;
Visto l’art. 1, comma 879, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi- lità 2016)», che ha incrementato la dotazione del Fondo di 150 (centocinquanta) milioni di euro per l’anno 2016;
Visto l’art. 3, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che, al comma 3, ha fissato con riferimento agli impegni assumibili da SACE S.p.A. per l’anno finan- ziario 2018 rispettivamente in 3.000 (tremila) milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 18.000 (diciottomila) milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, gli importi massimi di garanzia dello Stato e, al comma 4, ha disposto che SACE S.p.A. è autorizzata, per l’anno finanziario 2018, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui al predetto art. 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2005, entro una quota massi- ma del 30% (trenta per cento) di ciascuno dei limiti indi- cati al medesimo comma 3;
Visto l’art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato;
Visto il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato reso al Ministero dell’economia e delle finanze con nota 18 aprile 2016, n. 188938, relativamente a «Garanzia dello Stato per rischi non di mercato in favore di SACE
S.p.A. ex art. 6, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge
n. 269/2003 - innalzamento della portata massima a cari- co dello Stato (c.d. limite speciale) previsto dall’art. 7.8 della richiamata Convenzione MEF-SACE del 19 no- vembre 2014», secondo cui, tra l’altro:
(i) l’intervento del CIPE appare necessario sia alla luce della previsione dell’art. 2, comma 3, del decreto le- gislativo n. 143 del 1998, che lo prescrive in via genera- le per tutte le operazioni e i rischi assicurabili da SACE S.p.A., sia in quanto detto intervento è contemplato altre- sì dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2000 attuativo della direttiva 29/98 in materia di assicura- zione dei crediti all’esportazione per le operazioni a me- dio e lungo termine;
(ii) occorre valutare rigorosamente la compatibilità dell’innalzamento della predetta portata massima cumu- lata a carico dello Stato con i meccanismi di funziona- mento e salvaguardia del Fondo al fine di non superare i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia;
(iii) il presupposto per poter aumentare la predetta portata massima è l’esistenza nel Fondo di un idoneo ac- cantonamento, fermo restando che nel Fondo dovrebbero residuare ulteriori risorse finanziarie disponibili a fronte di future istanze per il rilascio della garanzia, con conse- guente onere di rifinanziamento in caso di esaurimento delle stesse;
Vista la delibera di questo Comitato del 9 novembre 2016, n, 51 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016), che ha, tra l’altro stabilito:
a) di individuare i settori strategici per l’economia italiana con maggiore impatto economico-sociale per i quali è possibile l’attivazione del «limite speciale» ai sensi dell’art. 7.8 della Convenzione, fissandone criteri e modalità;
b) di approvare le singole operazioni riferite ai pre- detti settori strategici con attivazione del «limite specia- le», con eventuali indicazioni in termini di priorità tra le operazioni, previa verifica istruttoria, da parte dei mini- steri dell’Economia e delle finanze e dello Sviluppo eco- nomico, della compatibilità delle operazioni medesime con: (i) i limiti globali degli impegni assumibili in garan- zia da SACE S.p.A.; (ii) il principio della condivisione del rischio tra Stato e SACE S.p.A.; (iii) la dotazione del Fon- do; (iv) i limiti di esposizione definiti per ciascun Settore;
c) che per il Settore croceristico può essere attiva- to il menzionato «limite speciale» ai sensi dell’art. 7.8 della Convenzione per operazioni nella pipeline 2016- 2017 di SACE, fissandone i limiti (25 miliardi di euro di esposizione cumulata SACE + Stato; 40% del portafo- glio complessivo; garanzia statale pari al massimo 400% del trattenuto da SACE), approvando alcune specifiche operazioni nel settore, disponendo, altresì, un incremento della dotazione del Fondo fino a un importo massimo di 500 (cinquecento) milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del citato fondo di cui all’art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con xxxx- ficazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Vista la delibera di questo Comitato del 10 luglio 2017,
n. 57, (Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2017), concernente l’approvazione, al sensi della delibera CIPE
n. 51/2016, di quattro operazioni di supporto all’export con controparte «Norvegian Cruise Lines Corporation ltd.», nel Settore della cantieristica, al fine della conces- sione della garanzia dello Stato con applicazione del «li- mite speciale»;
Viste le osservazioni della Corte dei conti in sede di registrazione della citata delibera n. 51/2016 in ordine all’opportunità di aggiornare la Convenzione, preveden- do un accantonamento aggiuntivo che tenga conto, oltre che della perdita attesa, anche delle perdite inattese, del- la concentrazione del rischio, della differenza tra premio commerciale e premio tecnico, del rating dell’impresa, e soprattutto, che SACE conservi una percentuale adeguata del rischio su ciascuna nuova operazione;
Considerata l’esigenza di rafforzare ulteriormente, in un quadro stabile ed organico, l’azione di supporto all’export e all’internazionalizzazione delle imprese, in relazione al mutato contesto di mercato e alla crescente richiesta di as- sicurazione dei crediti all’esportazione, anche attraverso il ricorso alla garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. per rischi non di mercato di cui al menzionato art. 6, com- ma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003;
Visto il verbale della riunione del Comitato di monito- raggio in data 16 marzo 2018, nel quale, tra l’altro, detto Comitato di monitoraggio, in considerazioni dei favorevo- li impatti per l’economia, si è espresso positivamente sul documento «Ipotesi di rafforzamento dell’attuale impianto della garanzia statale — Piano Annuale 2018» (ivi com- presi: (i) il quadro delle operazioni per ciascuno dei settori e Paesi per i quali si prevede la concessione del c.d. «limite speciale»; (ii) le ipotesi di definizione dei limiti di opera- tività della garanzia dello Stato e delle Soglie di attivazio- ne), indicando l’opportunità di un’estensione dell’ambito di operatività della delibera CIPE n. 51/2016 ai fini della concessione del cd. «limite speciale» nel 2018 a:
a) ulteriori operazioni nella pipeline di SACE nel Settore Crocieristico, con i medesimi limiti (25 miliardi di euro di esposizione cumulata SACE + Stato; 40% del portafoglio complessivo; garanzia statale pari al massimo 400% del trattenuto da SACE);
b) il Settore della Difesa, esclusivamente per opera- zioni con controparte sovrana;
c) operazioni con controparte sovrana riferite ai Paesi Argentina, Kenya ed Egitto, coerentemente con le indica- zioni della Cabina di Regia per l’internazionalizzazione;
Considerato che il predetto documento indica gli im- patti potenziali sull’economia italiana del complesso di quei progetti, ricompresi nella pipeline di SACE S.p.A. per il 2018 e realizzabili solo con applicazione del «limite speciale», nei Settore crocieristico e della difesa nonché nei Paesi Argentina, Kenya ed Egitto, in termini di mag- giore: (i) valore della produzione (complessivamente cir- ca 83 miliardi di euro); (ii) PIL (complessivamente circa 29 miliardi di euro); (iii) livello occupazionale (comples- sivamente 396.500 Unità Lavorative Annue — ULA);
Vista la proposta congiunta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo 2018, illustrata nel corso della presente se- duta dal Ministro dello sviluppo economico;
Ritenuto necessario che questo Comitato confermi la possibile attivazione del «limite speciale» per ulteriori ope- razioni nel Settore Crocieristico, ed autorizzi la attivazione del «limite speciale» anche per operazioni nel Settore della difesa, nonché in riferimento ad operazioni con contropar- te sovrana in determinati Paesi e, in particolare, Argenti- na, Kenya ed Egitto, sulla base della proposta congiunta presentata, in considerazione dei citati positivi impatti sull’economia italiana e sul sistema produttivo del Paese;
Su proposta congiunta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;
Delibera:
1. Anche per il 2018 restano confermate le previsioni contenute nell’art. 2 della Delibera di questo Comitato
n. 51 del 2016 relativamente alle operazioni e rischi assi- curabili nel Settore Crocieristico;
2. Ai sensi dell’art. 1 della medesima delibera
n. 51/2016, in considerazione degli impatti sull’economia italiana e delle ricadute sul sistema produttivo del Pae- se, per operazioni nel Settore della difesa con contropar- te sovrana può essere attivato il «limite speciale» di cui all’art. 7.8 della Convenzione. In relazione a tale Settore:
a) l’esposizione cumulata detenuta complessiva- mente da SACE S.p.A. e dallo Stato non può in alcun caso superare il valore massimo di 18 miliardi di euro e non può eccedere la quota massima del 29% dell’intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato;
b) la portata massima percentuale dell’esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, non può in ogni caso superare il 400% della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile.
3. Ai sensi dell’art. 1 della medesima delibera
n. 51/2016, in considerazione degli impatti sull’economia italiana e delle ricadute sul sistema produttivo nazionale, per operazioni in Argentina con controparte sovrana può essere attivato il «limite speciale» di cui all’art. 7.8 della Convenzione. In relazione a tale Paese:
a) l’esposizione cumulata detenuta complessiva- mente da SACE S.p.A. e dallo Stato non può in alcun caso superare il valore massimo di 2 miliardi di euro e non può eccedere la quota massima del 4% dell’intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato;
b) la portata massima percentuale dell’esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, non può in ogni caso superare il 300% della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile.
4. Ai sensi dell’art. 1 della medesima delibera
n. 51/2016, in considerazione degli impatti sull’economia italiana e delle ricadute sul sistema produttivo nazionale, per le operazioni in Egitto con controparte sovrana può essere attivato il «limite speciale» di cui all’art. 7.8 della Convenzione. In relazione a tale Paese:
a) l’esposizione cumulata detenuta complessiva- mente da SACE S.p.A. e dallo Stato non può in alcun caso superare il valore massimo di 6 miliardi di euro e non può eccedere la quota massima del 10% dell’intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato;
b) la portata massima percentuale dell’esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, non può in ogni caso superare il 400% della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile.
5. Ai sensi dell’art. 1 della medesima delibera
n. 51/2016, in considerazione degli impatti sull’economia italiana e delle ricadute sul sistema produttivo nazionale, per le operazioni in Kenya con controparte sovrana può essere attivato il «limite speciale» di cui all’art. 7.8 della Convenzione. In relazione a tale Paese:
a) l’esposizione cumulata detenuta complessiva- mente da SACE S.p.A. e dallo Stato non può in alcun caso superare il valore massimo di 2 miliardi di euro e non può eccedere la quota massima del 4% dell’intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato;
b) la portata massima percentuale dell’esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, non può in ogni caso superare il 300% della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile.
6. Le operazioni riferite ai Settori e Paesi di cui ai commi precedenti saranno approvate da questo Comitato ai sensi dell’art. 1, comma 3, della precedente delibera n. 51/2016.
Roma, 21 marzo 2018
Il Presidente: Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Il segretario: Xxxxx
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, xxx.xx prev. n. 601
18A03310
UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
DECRETO RETTORALE 26 aprile 2018.
Emanazione dello Statuto.
IL RETTORE
Visto il Testo unico delle leggi sull’istruzione superio- re, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Mini- stero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Vista la legge n. 243 del 29 luglio 1991 «Università non statali legalmente riconosciute»;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ri- cerca del 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, re- lativo alla programmazione del sistema universitario per il 2004-2006, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2004;
Visto l’art. 9, comma 1, del predetto decreto che pre- vede l’istituzione dell’Università degli studi Europea non statale legalmente riconosciuta con sede a Roma;
Visto lo Statuto dell’Università Europea di Roma appro- vato con decreto ministeriale 4 maggio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2005, n. 110 e in particolare l’art. 12, lettera l;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modifi- cata dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, legge di con- versione 4 aprile 2012, n. 35, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;
Vista la delibera n. 01/18/CDA del 31 gennaio 2018 avente ad oggetto l’approvazione delle modifiche al testo dello Statuto dell’Università Europea di Roma attualmen- te in vigore adottate in adeguamento alla legge 30 dicem- bre 2010, n. 240;
Vista la nota protocollo n. 5318 del 24 aprile 2018 del MIUR, concernente il nulla osta alla pubblicazione del te- sto dello Statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana reso a i sensi dell’art. 6 della legge n. 168/1989;
Decreta:
Art. 1.
È emanato lo Statuto dell’Università Europea di Roma nel testo riportato nell’allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Lo Statuto è pubblicato all’Albo ufficiale e sul sito web dell’Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo a quel- lo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A decorrere da tale data sono soppresse tutte le norme e disposizioni del precedente Statuto dell’Università degli studi Europea.
Roma, 26 aprile 2018
Il rettore: Padre Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Allegato
STATUTO UNIVERSITÀ EUROPEA TITOLO PRIMO
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Natura e finalità
1. L’Università Europea di Roma, in seguito denominata Universi- tà, è istituita in Roma ed è promossa dall’Ente ecclesiastico «Congrega- zione dei Legionari di Cristo», ai sensi del regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592, come Università non statale.
2. L’Università è una comunità scientifica e accademica che fa- vorisce lo sviluppo della cultura e contribuisce alla ricerca scientifica. Nel rispetto dell’autonomia del sapere, promuove una concezione della scienza al servizio della persona, per la dignità umana e la convivenza civile fra i popoli, secondo lo spirito del cattolicesimo, le sue istanze di libertà, e i principi della Costituzione italiana.
3. In coerenza con l’Ente ecclesiastico «Congregazione dei Legio- nari di Cristo», l’Università persegue l’obiettivo di preparare persone impegnate e capaci di vivere e risolvere, secondo lo spirito e l’etica del Vangelo, i problemi culturali e sociali.
4. L’Università, nel perseguire i propri fini istituzionali, si avvale dell’autonomia riconosciutale dall’art. 33 Cost.