ADDENDUM ALL’ACCORDO DI FINANZIAMENTO
ALLEGATO A
ADDENDUM ALL’ACCORDO DI FINANZIAMENTO
PER LA GESTIONE DEL FONDO DI FONDI “SAIM (Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese)“
Istituito con il contributo del POR FESR ABRUZZO 2014-2020 stipulato in data 28/12/2017
TRA
L’Autorità di Gestione Unica Fesr/Fse del Por Fesr Abruzzo 2014-2020 (di seguito denominata “AdG”), con sede in L’Aquila, Via L. Da Vinci - c/o Palazzo Silone, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
E
La FIRA S.p.A (di seguito denominata “FIRA”), con sede in con sede in Pescara, Via E.
Ferrari n. 155 rappresentata dal Presidente, xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
(di seguito, anche congiuntamente definite le “Parti”, e singolarmente, la “Parte”)
Premesso che:
- con D.G.R. n. 833 del 27/12/2017 sono stati indicati gli indirizzi in merito all’attuazione delle Linee di Azione 3.5.1 e 3.6.1 dell’Asse III e Linea di Azione
3.6.1 dell’Asse IX del POR FESR Abruzzo 2014/2020 e si è dato mandato alla struttura amministrativa competente di espletare le procedure previste dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento diretto alla società in-house Fi.R.A. S.p.A. della gestione del Fondi di Fondi;
- con Determinazione dell’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE n. DPA 246 del 28/12/2017 recante “POR FESR Abruzzo 2014/2020 – Azioni 3.5.1, 3.6.1. Attuazione degli strumenti finanziari attarverso il Fondo dei Fondi SAIm “Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese” di cui al punto 27 dell’art. 2 del Reg. (UE) 1303/2013 con il contributo del POR FESR Abruzzo 2014-2020, è stata affidata la gestione del Fondo di Fondi alla società in house FIRA S.p.A.;
- in data 28 dicembre 2017 è stato stipulato, tra la Regione Abruzzo e FIRA S.p.A. l’Accordo di Finanziamento per la gestione del Fondo di Fondi SAIM (Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese) istituito con il contributo del POR FESR Abruzzo 2014-2020 (di seguito AdF);
- con Nota n. Prot. RA/0075156/18 del 15/03/2018 avente ad oggetto “Attuazione degli Strumenti Finanziari attraverso il Fondo dei Fondi SAIM. Affidamento diretto della gestione del fondo di fondi alla società in house FIRA S.p.A. – Controllo di 1°
livello documentale sulle procedure di selezione. Osservazioni e integrazioni” sono stati osservati alcuni punti dell’AdF;
- l’Art. 14 dell’AdF prevede la possibilità di rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali dell’AdF qualora dovessero subentrare mutamenti delle modalità di svolgimento delle attività e delle condizioni di affidamento del servizio;
- alla data del 19/04/2018 risulta essere stato emesso un mandato di pagamento al Fondo di Fondi, come disposto dalla Determinazione DPG014/31 del 12/04/2018, per 3 Meuro a fronte dell’importo complessivo di €17.270.272,88 con il conseguente ritardato avvio delle attività di gestione degli strumenti finanziari, nonché delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti dal POR FESR ;
- si rende necessario formalizzare un Addendum all’AdF al fine di meglio specificare il calcolo dei costi di gestione e delle commissioni, nonché i criteri di determinazione degli stessi basati sui risultati;
- l’AdF sottoscritto in data 28/12/2017 viene integrato con le revisioni di seguito riportate:
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
1. La data di sottoscrizione del presente addendum si considera quale data di decorrenza degli obblighi previsti nell’AdF .
2. La data di eleggibilità dei costi ammissibili, nonché degli altri movimenti economici, e patrimoniali propri del FdF decorre dalla data di effettivo versamento al FdF per l’intero periodo di ammissibilità e comunque fino al 31/12/2023.
ART. 2
(MODIFICHE ART. 2 DELL’ACCORDO - OGGETTO DELL’ACCORDO, FINALITA’ E RISORSE)
1. All’articolo 2 dell’AdF, a chiusura del comma 3, la tabella che segue è così modificata:
Asse prioritario | Priorità (rif. Art. 5 Reg. (UE) | Azione | Contributo POR FdF/Strumenti Finanziari (M€) | Descrizione Strumento finanziario | Totale | Modalità di gestione |
ASSE III Azione 3.5.1 | III A | Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza | € 3.270.272,88 | Garanzia e/o prestiti | € 3.270.272,88 | Affidamento diretto |
ASSE III Azione 3.6.1 | III D | Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione | € 11.000.000,00 | Garanzia e sovvenzione/abbuon o di garanzia | € 11.000.000,00 | Affidamento diretto |
ASSE IX Azione 3.6.1 | III D | Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione | € 3.000.000 | Garanzia e sovvenzione /abbuono di garanzia | € 3.000.000 | Affidamento diretto |
ART. 3
(MODIFICHE ART. 3 DELL’ACCORDO – AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI STRATEGICI)
1. All’art. 3 dell’AdF, comma 3, dopo la lettera b) viene inserito il seguente comma: “bb. La definizione e l’attuazione delle procedure per la selezione degli intermediari
finanziari e/o dei destinatari finali, compresa l’adozione e la gestione degli avvisi pubblici/bandi, ai sensi dell’art. 38, paragrafo 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013”.
ART. 4
(MODIFICHE ART. 4 DELL’ACCORDO – PIANO AZIENDALE)
1. All’art. 4 dell’AdF, comma 2, la lettera c) è così sostituita:
“c. i requisiti e le procedure per la gestione del contributo scaglionato in tranche diverse da quelle previste dall’art. 41 del Reg. (UE) 1303/2013 al fine di procedere con l’avanzamento della spesa in tempi rapidi e garantire il raggiungimento dei target di output e finanziari previsti negli artt. 21 e 22 del Reg. (UE) n. 1303/2013, compresi i requisiti per la contabilità separata a norma dell'articolo 38, paragrafo 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013.”
2. All’art. 4, dell’AdF, il comma 4 così sostituito:
“4. La corretta attuazione delle macroattività nelle quali si articola il Piano Aziendale di Fira è assicurata dal Servizio Regionale competente, anche tramite programmi operativi e cronoprogrammi predisposti dal Soggetto Gestore ed approvati dal Servizio stesso.”
ART. 5
(MODIFICHE ART. 5 DELL’ACCORDO – STRUMENTI FINANZIARI ATTIVATI)
All’art. 5 dell’AdF, comma 1, la lettera a) è così sostituita:
“a. un Fondo misto di garanzia e/o prestiti (Azione 3.5.1) per favorire la nascita di nuove imprese che siano costituite da meno di 4 anni, sul territorio regionale. Lo strumento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dal POR e alla nascita e al consolidamento strutturale delle MPMI.”
ART. 6
(MODIFICHE ART. 13 DELL’ACCORDO – COSTI DI GESTIONE)
L’art. 13 dell’AdF è così sostituito:
“1. Per le attività riguardanti la gestione del FdF oggetto del presente Accordo, a FIRA sono riconosciuti i costi di gestione e commissioni secondo il prezzo del servizio affidato, nel rispetto della percentuale massima del 6,419% (seivirgolaquattrocentodiciannove per cento) dell’importo versato al FdF.
2. La percentuale massima di cui al comma 1 corrisponde all’importo massimo di € 1.108.659,22 (6,419% x € 17.270.272,88) inteso come importo aggregato dei costi di gestione e delle commissioni maturati durante il periodo di ammissibilità nel rispetto dell’art. 65, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
3. La percentuale massima di cui al comma 1 è declinata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del Reg. (UE)n. 480/2014, come segue:
- per la remunerazione di base:
a) il 3% (tre per cento) dei contributi del Programma versato al Fondo dei Fondi per i primi dodici mesi dopo la sottoscrizione dell’Accordo;
b) l’1% (uno per cento) dei contributi del Programma versato al Fondo dei Fondi per i successivi dodici mesi;
c) massimo lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) l'anno dei contributi del programma versati al FdF;
- per la remunerazione basata sui risultati:
d) massimo 0,5% (zero virgola cinque per cento) l'anno dei contributi del programma erogati dal FdF agli intermediari finanziari, secondo un calcolo pro rata temporis dal momento dell'effettivo pagamento da parte del FdF fino al rimborso allo stesso.
4. I costi di gestione e le commissioni di cui al comma 3 lettere a), b) e c) sono quantificati secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell’effettivo versamento al FdF e fino al termine del periodo di ammissibilità.
5. Le percentuali di cui al comma 3 lettere c) e d) sono riconosciute fino a concorrenza rispettivamente dello 0,5 per la remunerazione base e dello 0,5 della remunerazione basata sui risultati, purchè il valore aggregato dei costi di gestione e delle commissioni non superi complessivamente l’importo massimo di Euro 1.108.659,22 pari al 6,419% dell’importo versato al FdF.
6. Nel rispetto di quanto previsto dal Manuale delle Procedure dell’AdG per la presentazione delle attestazioni di spesa da parte del Responsabile di Azione in relazione all’utilizzo degli SF, i costi di gestione e le commissioni sono riconosciute al Soggetto Gestore nel rispetto delle modalità di seguito indicate:
a) l’importo dei costi di gestione e delle commissioni per i primi 12 mesi (pari al 3% dell’importo versato al FdF) dopo la sottoscrizione del presente Addendum è calcolato sulla quota del 25% dell’ammontare delle risorse effettivamente versate al FdF, oggetto di domanda di pagamento alla CE. I costi di gestione e le commissioni calcolati fino a concorrenza del 3% dell’importo versato al FdF sono riconosciuti se entro i 12 mesi dalla data della firma dell’Addendum il Soggetto Gestore sottoscrive almeno un Accordo di Finanziamento con gli Intermediari finanziari/Confidi. I costi di gestione e le commissioni sono riconosciuti al Soggetto Gestore dalla data del versamento delle risorse al FdF e secondo un calcolo pro rata temporis;
b) l’importo dei costi di gestione e delle commissioni per i 12 mesi successivi a quelli di cui alla lettera a) (pari allo 1% dell’importo versato al FdF), che, è calcolato sulla quota percentuale dell’ammontare delle risorse effettivamente versate al FdF, oggetto di domande di pagamento alla CE. I costi di gestione e le commissioni da calcolare fino a concorrenza dello 1% dell’importo versato al FdF sono riconosciuti se il Soggetto Gestore impiega almeno il 20% del FdF sotto forma di garanzie concesse (tenuto conto dell’effetto leva) per il tramite degli Intermediari finanziari/Confidi, ovvero se consegue tale percentuale attraverso l’erogazione di contributi o analoghi strumenti;
c) l’importo dei costi di gestione e delle commissioni (pari al massimo allo 0,5% dell’importo versato al FdF) per ciascuna delle successive annualità , è calcolato sulla quota percentuale dell’ammontare delle risorse effettivamente versate al FdF, oggetto di domanda di pagamento alla CE. I costi di gestione e le commissioni da calcolare fino a concorrenza del massimo dello 0.5% dell’importo versato al FdF sono riconosciuti se il Soggetto Gestore impiega per ogni annualità almeno il 20% del FdF sotto forma di garanzie concesse (tenuto conto dell’effetto leva) per il tramite degli Intermediari finanziari/Confidi, ovvero se consegue tale percentuale attraverso l’erogazione di contributi o analoghi strumenti nonché alla data di chiusura del FdF (31/12/2023) assicuri il raggiungimento di almeno l’85% degli indicatori finanziari e di output previsti nel POR FESR 2014-2020 per le Azioni 3.5.1 e 3.6.1 degli Assi III e IX;
d) l’importo dei costi di gestione e delle commissioni (pari al massimo allo 0,5% dell’importo versato dal FdF agli IF) per anno, secondo un calcolo pro rata temporis, tiene conto degli effettivi versamenti dal FdF agli IF e all’impiego delle risorse (effettivi accantonamenti da parte degli IF ovvero, in alternativa l’erogazione di contributi o analoghi strumenti) fino alla data di effettivo rimborso al FdF, nella misura pari ad almeno ad un ulteriore 20% del FdF.
7. Per il comma 5 lettere b), c), d) ed e) il 20% è calcolato sulla parte del FdF cui si riferisce la tipologia di strumento finanziario attivato.
8. Nessun’altra retribuzione, diretta o indiretta, può essere riconosciuta a FIRA per l’esecuzione del presente Accordo.
9. FIRA si impegna in proprio e si impegna a far rispettare ai gestori degli SF, il divieto di farsi remunerare per la medesima attività o prestazione dai rispettivi contraenti a monte o a valle.
10. I costi e le commissione di gestione sono quantificati in sede di affidamento del Fondo dei Fondi a Fi.R.A. S.p.A. in attuazione dell’art 192 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..” e nel rispetto di quanto previsto dall’art 13 del Regolamento Delegato (UE)480/2014 della Commissione del 03.03.2014.
11. Il pagamento di corrispettivi è disposto in quote annuali entro il primo bimestre successivo all’anno di riferimento previo esame da parte del Comitato di Governance delle relazioni e della documentazione comprovante la spesa sostenuta nonché previa conclusione del controllo di I livello, nel rispetto di quanto previsto dal Manuale delle Procedure AdG FESR."
ART. 7
1. Le modifiche apportate dal presente Addendum all’Accordo di Finanziamento, si intendono prevalenti e modificative rispetto ad eventuali difformi previsioni contenute nel Piano Aziendale.
Pescara, 2018
AdG Unica Fesr-Fse Fi.R.A. S.p.A.
del Por Fesr Abruzzo 2014-2020 Il Presidente
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx