CITTA’ DI POLICORO
CITTA’ DI POLICORO
PATTO DI INTEGRITA’
(Art. 1 comma n.17 Legge 190/2012)
Approvato con deliberazione di G.C. N. 199 del 13.12.2018
PATTO DI INTEGRITA’
TRA
COMUNE DI POLICORO con sede legale e domiciliato ai fini del presente atto in Xxxxxx Xxxx Xxxx x. 0 xxx. 00000 in persona del suo legale rappresentante dott. nato a
il sede municipale di
ai fini del presente atto domiciliato presso la
E
(di seguito per brevità "Fornitore") con sede legale in Via
n.
C.F.
e partita IVA
iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al
n. in persona del Dott. , nato a
il , in qualità di munito dei relativi poteri
PREMESSA
Il "Patto di Integrità" è un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
L'art. 1, comma 17, della legge 190/2012 prevede che: «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara».
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall'ANAC con deliberazione n. 72/2013 aggiornato con successive determinazioni n.12/2015 e n.1134/2017, prevede che le Pubbliche Amministrazioni e le stazioni appaltati, in attuazione del citato art.1, comma 17, della Legge n. 190/2012, predispongano e utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.
Inoltre, il Comune di Policoro, anche in attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2018/2020, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 31.01.2018 e successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n.117 del 26.07.2018, intende innalzare l'asticella della prevenzione della corruzione, attraverso l’adozione del presente Patto di Integrità, nelle procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, al fine di garantire trasparenza, buon andamento ed efficienza dell'azione
amministrativa, attraverso l'inserimento tra i documenti di gara anche di un "Patto di Integrità", sottoscritto da ciascun operatore economico partecipante alla procedura.
In linea con le prescrizioni contenute nelle succitate previsioni, la misura specifica si applica per tutte le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, con riferimento a tutti i livelli di rischio con applicazione della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 c.c.
Il Dirigente di ogni Settore, quale Funzionario apicale, secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà l'applicazione del "Patto di Integrità" sia da parte dei partecipanti alla gara sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti, salvo ed impregiudicato il potere di controllo da parte del RPCT anche in funzione sostitutiva dei succitati Dirigenti.
Al fine della corretta attuazione del Patto di Integrità ogni interessato potrà rivolgersi per effettuare segnalazioni di eventuali inadempimenti o per ottenere informazioni e chiarimenti al Dirigente competente nonché al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).
Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 331 e segg. del c.p.p., vanno segnalati al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Policoro
– Segretario Generale.
Tutto ciò premesso, le parti concordano e stipulano quanto segue:
ART. 1 FINALITA’
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.
Con l'inserimento del "Patto di Integrità" nella documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento.
ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente patto va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria salvo che per l’affidamento specifico sussista già apposito patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (es. Consip).
Il Patto di Integrità deve essere presentato insieme alla documentazione di rito richiesta dal bando di gara/lettera di invito da ciascun offerente, per lavori, forniture e servizi superiori a €.10.000,00 e l'assenza di questo documento, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica dalla gara ed è caratterizzato da immediata precettività.
Sull'applicazione vigilerà a campione il RPCT nell'ambito dei propri poteri di controllo.
ART. 3
CAUSA DI ESCLUSIONE
In sede di gara l’operatore economico, pena l’esclusione, dichiara di accettare ed approvare il presente Patto di Integrità e, in caso di aggiudicazione, lo stesso verrà allegato al relativo contratto d’appalto. Il Patto di Integrità, qualora non materialmente allegato, costituirà comunque parte integrante di qualsiasi contratto/convenzione stipulato con il Comune nelle forme espressamente previste dall’art. 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016, con esplicito richiamo nel medesimo contratto.
ART. 4 OBBLIGHI
Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca formale obbligazione del Comune e di tutti i potenziali contraenti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione, consistente, tra l'altro, nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione o valutazione da parte della stazione appaltante.
ART. 5 MISURE
La prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, nonché nella concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, viene già perseguita attraverso:
- lo strumento della "tracciabilità dei flussi finanziari", (le cui Linee guida anno 2017 sono state aggiornate con Delibera n. 556 del 31 maggio 2017), nelle transazioni finanziarie connesse, in particolare, ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni;
- il rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza"
e dovrà essere perseguita anche attraverso:
- la verifica da parte del Comune che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata;
- la verifica da parte del Comune dell’inserimento del rispetto del patto di integrità nei contratti di subappalto, pena il diniego dell’autorizzazione.
ART. 6 IMPEGNI
Sempre nell’ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, sub appalti, forniture e servizi nonché nella concessione dei finanziamenti pubblici la ditta si impegna a:
- rendere noti tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito del contratto/convenzione in oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.
- a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di xxxxxx, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che sia stata avanzata durante l'espletamento della procedura di gara o che venga durante l'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici ed a ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione/esecuzione dell'appalto medesimo. Tale obbligo, volto a responsabilizzare i concorrenti rispetto ad eventuali condotte illecite commesse da terzi (in rapporto ai quali essi siano vittime e rispetto ai quali rimangano estranei) non deve, in ogni caso, ritenersi sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
ART. 7 SANZIONI
La Ditta prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente l’aggiudicazione dell’appalto;
- revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione
dell’appalto;
In ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente patto di integrità costituisce legittima causa di esclusione dell’impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture bandite dall’amministrazione comunale per i successivi tre anni.
ART. 8
MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE
Il Patto di Integrità, deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale
della ditta offerente, in caso di A.T.I./Consorzi d'imprese, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate, nonché dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici della prestazione.
Il Patto, alla luce della previsione contenuta nel comma 17 dell'art. 1 della legge 190/2012, è una misura (integrata nella disciplina) finalizzata a realizzare l'obiettivo perseguito dal legislatore, di assicurare un’azione coordinata nell'attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
ART. 9 EFFICACIA
Il presente Patto di Integrità e le relative penali applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito del contratto/convenzione in oggetto e sino alla data di scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito.
ART. 10 CONTROVERSIE
Ogni controversia relativa all'interpretazione, e all'esecuzione del presente Patto di integrità tra il Comune di Policoro e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.
ART. 11 RINVIO
Per quanto non disciplinato dal presente patto si rinvia al Codice di Comportamento del personale del Comune di Policoro facente parte del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza – triennio 2018/2020, approvato con deliberazione di G.C. n. 10/2018 aggiornato con deliberazione n. 117/2018.
ART. 12 ENTRATA IN VIGORE
Il patto di integrità entra in vigore dall’esecutività della deliberazione di approvazione.-
La Ditta - Rappresentante Legale Per il Comune di Policoro - Il Dirigente
Il sottoscritto , quale procuratore e legale rappresentante di
, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 10.-
___________________, l ì ___ / /
La Ditta - Rappresentante Legale
Per il Comune di Policoro - Il Dirigente