FONDI PENSIONE IN REGIME DI CONTRIBUZIONE DEFINITA
SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DELLE RISORSE CON GARANZIA DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE O CORRESPONSIONE DI UN INTERESSE MINIMO∗
FONDI PENSIONE IN REGIME DI CONTRIBUZIONE DEFINITA
(art.17, co.2, lettera e, del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n.124)
Tra
Il Fondo Pensione ............………….. (di seguito definito FONDO PENSIONE o FONDO), nella persona del legale rappresentante, ..............
e
La Società ........………....... (di seguito definita GESTORE), nella persona del legale rappresentante, ................
Premesso che:
1. Il FONDO PENSIONE, costituito in forma di , è autorizzato all’esercizio dell’attività
ed è iscritto all’albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito definita Commissione di Vigilanza), in data ..... con il n. ...
2. Il GESTORE è autorizzato:
(alternativamente)
• all’esercizio dell’attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
• alla gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n.77;
• all’esercizio dell’attività assicurativa mediante ricorso alle gestioni di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di
cessazione o riduzione dell’attività lavorativa, di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.174.
3. Il FONDO PENSIONE intende stipulare la convenzione di cui all’art.6, co.1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito definito decreto), con garanzia di restituzione del capitale [e di corresponsione di un tasso di rendimento minimo] 1 .
4. A norma dell’art.6, co.4-bis, del decreto, l’Organo di amministrazione del FONDO PENSIONE ha provveduto:
• a richiedere, per la tipologia di gestione di cui alla presente Convenzione, offerte contrattuali di gestione ad almeno tre diversi soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di cui all’art.6, co.1, del medesimo decreto, non appartenenti ad identici gruppi societari e
comunque non legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo;
• a scegliere la proposta presentata dal GESTORE in data dopo la necessaria valutazione
e comparazione con le offerte concorrenti.
5. Il GESTORE è in possesso dei requisiti fissati dalle rispettive Autorità di vigilanza ai sensi dell’art.6, co.4, del decreto. 2
5-bis [punto eventuale] Il soggetto terzo a cui viene affidata la delega gestionale di cui all’art.1, co.3-bis della presente Convenzione è abilitato ai sensi dell’art.6, co.1, del decreto ed è in possesso dei requisiti di cui allo stesso art.6, co.4.
6. Il rilascio della garanzia è realizzato nel rispetto delle disposizioni emanate ai sensi dell’art.6, co.2, del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n.703 (di seguito definito d.m. tesoro n.703/96).
7. In allegato alla Convenzione sono contenute le informazioni rilevanti ai fini dei conflitti di interesse ai sensi degli artt.7 e 8 del d.m. tesoro n.703/96.
8. Il FONDO PENSIONE è titolare dei valori e delle disponibilità conferite in gestione, ai sensi dell’art.6, co.4-ter, del decreto. 3 Detti valori devono essere contabilizzati ai valori correnti - secondo i criteri dettati dalla Commissione di Vigilanza ai sensi dell’art.17, co.2 lett.g), del decreto - non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori del GESTORE sia da parte dei rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il GESTORE.
9. Le risorse del FONDO dovranno essere investite nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dal decreto e dal d.m. tesoro n.703/96 ed eventuali successive modificazioni, fatte salve le deroghe temporanee nei casi previsti dalla Commissione di Vigilanza.
Quanto sopra premesso, le Parti stipulano la seguente
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PENSIONE
Art. 1 - Oggetto della Convenzione
1. La Convenzione ha per oggetto la gestione professionale, mediante investimento in strumenti finanziari, delle risorse del FONDO PENSIONE. 4
2. Il FONDO conferisce in gestione le seguenti risorse , la cui composizione è dichiarata
dalle Parti conforme ai criteri e limiti di cui al successivo art.3. 5
Il FONDO si impegna altresì a mettere a disposizione del GESTORE un importo pari al %
dei versamenti effettuati dai soggetti tenuti alla contribuzione 6 sulla base dei seguenti termini e modalità ..........
Le attività di cui sopra sono depositate nel/i c/c n .... e nel/i conti di deposito titoli n in essere
presso la banca depositaria. 7
3. La gestione delle risorse è effettuata dal GESTORE nell’esclusivo interesse del FONDO PENSIONE, nel rispetto dei criteri e limiti indicati dal successivo art.3.
3-bis [comma eventuale] Il FONDO autorizza il GESTORE ad affidare a …... l’esecuzione del seguente incarico di investimento 8, pur permanendo in capo al GESTORE gli obblighi e
le responsabilità di cui alla presente Convenzione.
4. Nell’esecuzione della Convenzione il GESTORE impartisce le istruzioni alla banca depositaria, che le esegue verificandone la conformità alla legge, ai criteri stabiliti dal d.m. tesoro n.703/96, ai sensi dell’art.6 co.4-quinquies del decreto, alle disposizioni della Commissione di Vigilanza e ai limiti di investimento stabiliti nella presente Convenzione.
5. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al FONDO nello svolgimento dei servizi previsti dalla presente Convenzione spetta al GESTORE l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Art. 2 - Garanzia di restituzione del capitale [e di un tasso di rendimento finanziario minimo]
9
1. Alla scadenza della Convenzione, il GESTORE si impegna a mettere a disposizione del FONDO un importo almeno pari alla somma dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, relativi alle posizioni individuali in essere, al netto di eventuali anticipazioni e smobilizzi, di cui all’art.6, co.1, lett.h) e co.2, della Convenzione [incrementati di un saggio di rendimento annuo composto pari a ].
2. Nel corso della durata della Convenzione, il GESTORE si impegna a mettere a disposizione del FONDO un importo almeno pari alla somma dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, attribuiti alle singole posizioni individuali, al netto di eventuali anticipazioni e
smobilizzi di cui all’art.6, co.1 lett.h) e co.2, della Convenzione [incrementati di un saggio di rendimento annuo composto pari a ...], qualora si realizzi in capo agli iscritti al FONDO uno dei seguenti eventi:
a) esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all’art.7, co.2 e co.3, del decreto;
b) decesso;
c) invalidità permanente che comporti cessazione dell’attività lavorativa.
4. La base di riferimento per il calcolo della garanzia è al netto delle commissioni di cui al successivo art.10.
5. I valori e le disponibilità affidati in gestione sono valutati all’atto di ogni specifico conferimento.
Art.2 bis - Garanzia prestata dal terzo [articolo eventuale]
1. Le parti convengono che, nel rispetto delle disposizioni emanate ai sensi dell’art.6, co.2, del
d.m. tesoro n.703/96, la garanzia di prestazione minima sia rilasciata da …………
Art. 3 - Linee di indirizzo della gestione
1. Xxxxx restando i criteri e i limiti stabiliti dal decreto e dal d.m. tesoro n.703/96, il GESTORE è tenuto al rispetto delle seguenti linee di indirizzo:
................................................................................. 10
2. Il GESTORE adegua la composizione delle risorse alle linee di indirizzo fissate al comma 1 entro. (data o periodo)
ovvero
Il GESTORE adegua la composizione delle risorse alle linee di indirizzo fissate al comma 1 entro ... giorni dalla data in cui le stesse raggiungano l’ammontare di 11
Art. 4 - Modifica delle linee di indirizzo della gestione
1. Le linee di indirizzo indicate all’articolo precedente possono essere modificate dal FONDO PENSIONE, previa comunicazione scritta da inviare al GESTORE e alla banca depositaria almeno prima della data di efficacia delle modifiche stesse, ovvero, se le circostanze lo
richiedono, entro il minor termine preventivamente pattuito con il GESTORE e comunicato alla banca depositaria.
2. Il FONDO può modificare, senza preavviso, le linee di indirizzo riferite alla disciplina del conflitto d’interesse, dandone comunicazione al GESTORE e alla banca depositaria.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti il GESTORE e il FONDO concordano, tenendo conto dei riflessi sulla redditività del FONDO, le modalità e i termini per l’eventuale adeguamento alle nuove linee degli investimenti già effettuati. In caso di mancato accordo il GESTORE si adegua alle indicazioni del FONDO PENSIONE segnalando i riflessi che si possono determinare sulla redditività del patrimonio del FONDO.
4. In caso di modifica delle linee di indirizzo, le Parti hanno facoltà di rideterminare, oltre agli obiettivi della gestione, la misura delle commissioni e le condizioni relative alla garanzia.
Art. 5 - Modalità di determinazione del valore del patrimonio del FONDO
1. La determinazione del valore del patrimonio del FONDO viene effettuata secondo i criteri individuati dalla Commissione di Vigilanza, in attuazione dell’art.17, co.2 lett.g), del decreto.
Art. 6 - Modalità di smobilizzo parziale delle risorse
1. Il FONDO può richiedere al GESTORE, con preavviso di almeno. , lo smobilizzo parziale
delle risorse affidate in gestione per erogazione di prestazioni relative a:
a) esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all’art.7, co.2 e co.3, del decreto;
b) decesso;
c) invalidità permanente che comporti cessazione dell’attività lavorativa;
d) trasferimento della posizione ad altro fondo cui l’iscritto acceda in funzione della nuova attività lavorativa ai sensi dell’art.10, co.1, del decreto;
e) trasferimento della posizione ad un fondo pensione aperto, ai sensi dell’art.10, co.1, del decreto;
f) riscatto della posizione ai sensi dell’art.10 co.1 del decreto;
g) trasferimento della posizione ad altro fondo pensione, ai sensi dell’art.10, co.3-bis, del decreto;
h) anticipazioni di cui all’art.7, co.4, del decreto.
2. Nel corso della durata della Convenzione, per proprie esigenze, il FONDO può richiedere al GESTORE, con preavviso di almeno......, lo smobilizzo parziale delle risorse affidate in gestione, sulla base delle seguenti condizioni e modalità 12
3. Il FONDO comunica al GESTORE l’ammontare degli importi da liquidare.
Art. 7 - Diritto di voto
1. La titolarità del diritto di voto inerente ai valori mobiliari oggetto della gestione spetta, in ogni caso, al FONDO.
2. Il GESTORE si impegna a rilasciare al FONDO la documentazione necessaria per l’esercizio del diritto di voto.
3. La rappresentanza del FONDO per l’esercizio del diritto di voto, può essere conferita al GESTORE, con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea. Il voto sarà esercitato secondo le istruzioni vincolanti impartite dal FONDO, anche con riguardo a più assemblee. 13
Art. 8 - Rapporti con la Banca Depositaria
1. In caso di sostituzione della banca depositaria, il FONDO PENSIONE ne darà comunicazione al GESTORE, indicando la data a partire dalla quale quest’ultimo dovrà rivolgersi alla nuova banca depositaria.
2. I flussi informativi fra GESTORE e banca depositaria sono regolati sulla base delle seguenti modalità ....
Art. 9 - Rendiconto e obblighi di informazione
1. Il gestore fornisce al FONDO un rendiconto dell’attività svolta secondo i criteri e le modalità fissati con la delibera della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell’art.6, co.4-quater, del decreto.
2. Il GESTORE è tenuto inoltre a comunicare tempestivamente al FONDO e alla banca depositaria le operazioni effettuate in conflitto d’interesse o le altre situazioni di conflitto rilevanti ai sensi degli artt.7 e 8 del d.m. tesoro n.703/96.
3. Ciascuna delle parti della presente Convenzione è tenuta a comunicare tempestivamente all’altra, anche su richiesta, ogni altra informazione o dato necessario per consentire l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente o di corrispondere alle richieste della Commissione di Vigilanza. Il GESTORE, su richiesta del FONDO, è tenuto a rendere disponibili ogni altra informazione o documento che riguardino l’attività effettuata per conto del FONDO stesso.
4. Nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione di vigilanza, ai sensi dell’art.2, co. 2, del d.m. tesoro n.703/96, le Parti convengono di verificare l’attività di gestione attraverso l’adozione del seguente parametro di riferimento ...................
La verifica sarà realizzata con riguardo al rendimento ottenuto (al lordo e al netto delle commissioni di cui all’art.9 della presente Convenzione) e al rischio assunto.
Art. 10 - Commissioni
1. Ai fini della determinazione del compenso spettante al GESTORE, vengono fissate di seguito le commissioni applicate alla gestione patrimoniale, operata sulla base delle linee di indirizzo della gestione di cui al precedente art.3, 14 e alla prestazione delle garanzie, così come contemplate nel precedente art.2:
....................................................
2. Le commissioni saranno corrisposte al GESTORE sulla base delle seguenti modalità.......
Nei casi in cui la Convenzione venga risolta prima della scadenza, il compenso del GESTORE si calcola in proporzione all’effettivo periodo di attività.
3. La banca depositaria, su richiesta del GESTORE, provvede ad accreditare al GESTORE stesso su di un conto ad esso intestato le commissioni di cui al comma 1, e le spese derivanti dall’esecuzione dell’incarico, verificata la conformità della richiesta alla presente Convenzione e previa autorizzazione del FONDO.
Art. 11 - Durata della Convenzione e recesso
1. La presente Convenzione ha durata di 15 e non può essere rinnovata tacitamente.
2. Il FONDO PENSIONE può recedere dalla Convenzione prima della scadenza dandone preavviso al GESTORE per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale viene fissata la data di risoluzione della Convenzione. Il preavviso non può essere inferiore a ....
mesi. 16
3. Il GESTORE può recedere dalla Convenzione prima della scadenza nell’ipotesi di modifica degli indirizzi di gestione di cui al precedente art.3. Il recesso è sospeso fino alla accettazione
dell’incarico da parte di un altro GESTORE abilitato; 17 in tale ipotesi il GESTORE sarà tenuto a proseguire la gestione sulla base delle linee di indirizzo convenute e nel rispetto delle condizioni contrattuali pattuite.
4. Ciascuna parte comunica la propria volontà di recedere dalla Convenzione alla controparte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare con le medesime modalità alla banca depositaria.
5. La banca depositaria provvede alla esecuzione delle operazioni eventualmente in corso alla data di cessazione della Convenzione.
6. In caso di scadenza della Convenzione o di recesso di una delle parti, il GESTORE è tenuto a trasmettere al FONDO il rendiconto di cui all’art.9, per il periodo intercorrente tra la data di riferimento dell’ultimo rendiconto e quella di cessazione del contratto di gestione.
Art. 12 e seguenti 18
Domicilio delle parti; forme di gestione del contenzioso; impegno delle parti ad apportare alla Convenzione le necessarie modifiche a seguito di variazioni delle norme legislative; ecc.
Allegati:
• Documenti contenenti informazioni rilevanti ai fini dei conflitti di interesse, artt.7 e 8 del d.m. tesoro n.703/96;
• Distinta delle attività conferite in gestione [eventuale].
∗ Il documento è stato adottato dalla Commissione il 7 gennaio 1998
1 Nel caso di trasferimento al GESTORE della titolarità delle risorse, aggiungere “...con trasferimento al GESTORE della titolarità dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, ai sensi dell’art.6, co.4-ter, del decreto”.
2 Nel caso di trasferimento al GESTORE della titolarità delle risorse, aggiungere “...ed è abilitato ad acquisire la titolarità delle risorse conferite in gestione”.
3 Nel caso di trasferimento al GESTORE della titolarità, il punto 8 deve essere sostituito come segue:
“La titolarità dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione è attribuita al GESTORE, che opererà per conto del FONDO. Detti valori costituiscono, in ogni caso, patrimonio separato ed autonomo, distinto sia da quello del GESTORE che da quello degli altri fondi da questo gestiti; essi devono essere contabilizzati a valori correnti - secondo i criteri dettati dalla Commissione di Vigilanza ai sensi dell’art.17,co.2 lett. g) del decreto - e non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori del GESTORE sia da parte dei rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il GESTORE.”
4 Qualora venga concordato il trasferimento della titolarità delle risorse al GESTORE, sarà necessario aggiungere, alla fine del comma 1, la seguente frase:
“Ai sensi dell’art.6, co.4-ter, del decreto, Il GESTORE assume la titolarità, delle risorse conferite in gestione”.
5 Nel caso in cui la composizione delle risorse conferite in gestione non fosse conforme alle linee di indirizzo degli investimenti, di cui al successivo art.3, le Parti devono indicare termini e modalità per il relativo adeguamento.
6 Le Parti possono definire in maniera diversa l’ammontare dei versamenti (cifra fissa, importi riferiti ad una tipologia di contribuzione, ecc.).
7 Nel caso di più linee di investimento, ai sensi dell’art.3, co.4, del d.m. tesoro n.703/96, si provvederà all’apertura di altrettanti conti correnti e conti deposito titoli, nei quali far confluire le risorse imputabili agli iscritti aderenti a ciascuna di esse.
8 Nell’ottica di una più efficiente gestione delle risorse del FONDO, il GESTORE può conferire ad intermediari terzi deleghe gestionali in settori o mercati che richiedano competenze specifiche. Al fine di non modificare la coerenza dell’attività di gestione con le linee di indirizzo espresse dal FONDO, l’incarico dovrà contemplare clausole che prevedano che l’intermediario delegato debba attenersi, nelle scelte di investimento, alle istruzioni impartite periodicamente dal GESTORE. Nella definizione dell’incarico dovranno inoltre essere individuati gli strumenti finanziari, i settori o i mercati di investimento, nonché gli eventuali limiti e condizioni.
9 Le forme di garanzia di cui al comma 1 e comma 2 del presente articolo possono essere prestate congiuntamente o disgiuntamente; oltre agli eventi previsti dal comma 2, le Parti hanno facoltà di estendere la garanzia di prestazione anche ai casi di trasferimento e riscatto della posizione individuale di cui all’art.10, co.1, del decreto e di erogazione della anticipazione di prestazione di cui all’art.7, co.4, del decreto stesso.
10 Ai sensi dell’art.6, co.4 bis, del decreto, nella Convenzione devono essere contenute linee di indirizzo coerenti con i criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, fissati sia a livello generale che, nel caso di fondi multicomparto, per ciascun comparto, dallo statuto del FONDO, ai sensi dell’art.6, co.4-quinquies, del decreto.
Le linee di indirizzo dovranno riguardare, fra l’altro:
• le tipologie degli investimenti consentiti e i limiti fissati per ciascuna di esse;
• gli obiettivi di gestione e l’orizzonte temporale di riferimento;
• le scelte in tema di limitazione dei rischi di controparte e di mercato;
• eventuali integrazioni alla disciplina delle fattispecie dei conflitti di interesse.
11 Il comma è eventuale. Esso può essere utile nel caso di fondi di nuova costituzione ovvero nella
fase iniziale del rapporto di gestione: in presenza di limitate risorse, infatti, il rispetto dei limiti può determinare ripercussioni negative sulla redditività del FONDO.
La durata del periodo transitorio e l’ammontare minimo delle risorse (massa critica) vanno quindi fissate avendo presenti i previsti flussi di contributi, la tipologia di investimenti affidati al GESTORE, il rapporto tra risorse affidate al GESTORE e patrimonio totale del FONDO.
12 Il comma è eventuale. Qualora contemplato, le parti definiscono le condizioni e modalità sulla base delle quali realizzare lo smobilizzo parziale delle risorse.
13 Rimane salva la possibilità di conferire a terzi l’esercizio del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nel caso di trasferimento della titolarità al GESTORE, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente: “Il GESTORE si impegna a rilasciare al FONDO delega per l’esercizio del diritto di voto. Le Parti possono concordare che il GESTORE eserciti direttamente il diritto di voto sulla base di istruzioni vincolanti, rilasciate per iscritto e per singola assemblea, impartite dal FONDO”.
14 Le commissioni di gestione devono essere onnicomprensive; in aggiunta alle commissioni stesse, il GESTORE può imputare a carico del FONDO gli oneri fiscali e di legge nonché gli oneri di intermediazione mobiliare relativi all’acquisto di prodotti, servizi o strumenti finanziari connessi all’attività di gestione. Le commissioni di gestione, se diversamente commisurate, devono essere
espresse anche in misura percentuale rispetto al patrimonio gestito. Ove vengano pattuite commissioni di incentivo, dovranno essere analiticamente indicati i criteri di calcolo ed i parametri di riferimento.
Possono essere previste clausole di adeguamento automatico delle commissioni (es.: diminuzione della misura delle commissioni a fronte di incremento delle risorse gestite). Il FONDO deve curare che, nella fissazione del corrispettivo, risulti possibilmente incentivata la redditività delle risorse in una logica di medio lungo periodo.
Con riguardo agli oneri di intermediazione mobiliare relativi all’acquisto di prodotti, servizi o strumenti finanziari connessi all’attività di gestione, la Convenzione dovrà stabilire il costo percentuale delle singole operazioni di negoziazione, distinto per tipologia e mercato.
15 La durata della Convenzione deve essere individuata in funzione dell’esigenza di valutare i risultati del GESTORE nel medio periodo; in questa ottica, si suggerisce pertanto una durata non inferiore a tre anni.
16 La durata minima del preavviso è rimessa all’autonomia contrattuale delle Parti; occorre in ogni caso tenere conto del tempo necessario per effettuare la valutazione delle offerte contrattuali di gestione.
17 Il comma può essere diversamente formulato, ferma restando l’esigenza di garantire la continuità del rapporto fino alla sostituzione del GESTORE.
18 Gli ulteriori aspetti sono rimessi alla autonomia contrattuale delle Parti.