ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 15 legge 241 del 1990
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con sede in Roma - in persona dell’On. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx - in seguito denominato “Commissario Straordinario”
E
Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nella persona del Ragioniere Generale dello Stato Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx; e il Dipartimento delle Finanze, nella persona del Direttore Generale delle Finanze Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx;
Premesso che:
- il Commissario Straordinario svolge le funzioni indicate dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in particolare:
• assicura la ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito dal sisma programmando l’uso delle risorse finanziarie (art. 1);
• opera una ricognizione e determina il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno (art. 2);
• attraverso proprie ordinanze disciplina il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione ed il ripristino degli edifici pubblici - predispone ed approva un piano delle opere pubbliche, dei beni culturali e per la gestione delle macerie, quantifica i danni e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili (art. 14);
Dato atto che:
- l’art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone che le amministrazioni pubbliche, possano concludere accordi “per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- l’ANAC con delibera n. 918 del 31 agosto 2016 ha stabilito il seguente principio “Una convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15, l. 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici”;
Considerato che:
- ricorrono tutte le condizioni previste dall’articolo 15 della legge n.241 del 1990, posto che con il predetto Accordo, dunque, si persegue:
-con riguardo alla Struttura Commissariale, la finalità di interesse pubblico di quantificare i danni relativi alla ricostruzione pubblica gestita e finanziata dal commissario e dai vice commissari e di coordinare e monitorare le attività di ricostruzione;
- con riguardo al Dipartimento delle finanze ed alla Ragioneria generale dello Stato la finalità di interesse pubblico di reperire le informazioni necessarie alla individuazione della corretta quantificazione delle risorse pubbliche necessarie a finanziare la ricostruzione pubblica nei territori colpiti dal sisma 2016;
- la presente convenzione, peraltro, non regola un rapporto giuridico caratterizzato dalla patrimonialità e frutto di interessi di parte, ma persegue, attraverso una sinergica convergenza istituzionale, un interesse pubblico comune;
- di conseguenza, il rapporto tra le parti è caratterizzato dall’equiordinazione laddove la previsione di una componente economica è intesa come forma di rimborso esclusivamente dei costi sostenuti per l’espletamento delle attività;
- infine, i costi e i risultati dell’attività di rilevazione, analisi sono condivisi tra le parti e non appartengono esclusivamente ad una di esse, con la conseguenza che il presente accordo non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 158 co. 1 del Codice dei Contratti Pubblici;
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
ART. 2 – OGGETTO E FINALITA’
1. Con il presente Accordo, le Parti si impegnano a collaborare nelle seguenti attività
- supporto delle attività di censimento e relative analisi al fine di individuare la stima complessiva dei costi della ricostruzione dei beni pubblici danneggiati dal sisma del 2016, anche attraverso la elaborazione ed erogazione agli interlocutori istituzionali di un questionario non documentale;
- le attività saranno svolte esclusivamente nell’ambito territoriale riferibile alle competenze del commissario per il Sisma del 2016.
ART 3 - ATTUAZIONE
Previa individuazione d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale, le attività saranno disciplinate da apposita convenzione tra SOSE spa e il Commissario per la ricostruzione del sisma 2016. Tale convenzione provvederà anche a regolare l’eventuale rimborso delle spese sostenute con le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.
Il Commissario Straordinario ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
a far data dal 26 agosto 2016 On.le Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ragioniere Generale dello Stato
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx;
Il Dipartimento delle Finanze Direttore Generale delle Finanze Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
XXXXXXX XXXXXXXX 22.04.2021
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