CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LETTI MEDICI DESTINATI AI PAZIENTI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA
REP. 109/18
CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI LETTI MEDICI DESTINATI AI PAZIENTI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA
XX.XX.XX. S.P.A.
~
LINET ITALIA S.R.L.
Lotto 2
(LETTI ELETTRICI PER TERAPIA INTENSIVA E RIANIMAZIONE MONOSPECIALISTICA)
Convenzione per la fornitura di
XXXXX XXXXXX
destinati ai pazienti delle Aziende Sanitarie (AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., X.X.X.X.X.) xxx X.X.X. xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 0
CIG n. 725427511C
L’anno duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di Settembre presso la sede della Xx.Xx.Xx. Spa in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx X/0 – Complesso Esedra, da una parte
XX.XX.XX. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Salerno il 08/06/1968, C.F. PSTGLC68H08H703H, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 18 Gennaio 2018
E
LINET ITALIA S.r.L., con sede legale in Poncarale (BS) alla Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia al numero REA 486194, C.F./P.IVA 02879890982 rappresentata ai fini del presente atto dal Legale Rappresentante xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx nato a Vimercate (MB) il 07/05/1962, C.F. SRGMRC62E07M052C (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che Xx.Xx.Xx. S.p.A., società interamente partecipata dalla Regione Campania, costituisce, in attuazione dell’art.6, comma 15 della L.R. 28 del 24/12/2003, centrale di committenza regionale ed è soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014 convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014 che aggiudica appalti pubblici e conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle AA.SS.LL. ed AA.OO., alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania ivi comprese quelle in house, ad eccezione di Eav srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e gomma, agli enti locali ed alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
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b) che in esecuzione di quanto precede, Xx.Xx.Xx. S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con determinazione del Direttore Generale n. 221 del 03/11/2017, una procedura aperta per la stipula di un Convenzione per la fornitura di “Letti Medici destinati ai pazienti delle Aziende Sanitarie (AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., I.R.C.C.S.) del S.S.R. della Regione Campania;
c) che il Fornitore che sottoscrive la presente Convenzione è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta con determinazione del Direttore Generale n. 84 del 08/05/2018 e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nella presente Convenzione alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Atti di Adesione;
d) che la stipula della presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di stipula di un Contratto nel quale verranno specificati le quantità e le tipologie di beni/servizi oggetto dello stesso;
e) che i singoli Contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore risultato aggiudicatario, per singolo lotto, in base alle modalità ed i termini indicati nella presente Convenzione e relativi Allegati;
f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;
h) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente Convenzione e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Definizioni
Nell’ambito della presente Convenzione, si intende per:
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a) Convenzione: il presente atto, stipulato tra Soresa ed il Fornitore, con il quale quest’ultimo si obbliga ad erogare le prestazioni oggetto del presente appalto a favore delle Amministrazioni Contraenti, alle condizioni e nei limiti dei valori massimali e di durata indicati negli atti di gara;
b) Amministrazioni Contraenti o Amministrazioni o Aziende Sanitarie: le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico della Regione Campania che utilizzano la Convenzione attraverso l’emissione di Ordinativi di Fornitura;
c) Fornitore o Aggiudicatario: l’impresa risultata aggiudicataria di uno o più lotti e che conseguentemente
sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
d) Provvedimento di Adesione: il documento (Delibera di Adesione o documento analogo in uso nella singola Amministrazione) con il quale le Amministrazioni Contraenti manifestano la propria volontà di aderire alla Convenzione;
e) Atto di adesione: documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore, vincolante per quest’ultimo, col quale l’Amministrazione Contraente manifesta la propria volontà di acquisire le prestazioni/servizi oggetto della Convenzione, determinandone quantità, importo e durata, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica dell’Aggiudicatario che ne costituiscono parte integrante;
f) Ordinativo di fornitura: documento con il quale l’Amministrazione Contraente indica al Fornitore le quantità che dovranno essere effettivamente consegnate, ogni qualvolta risulti necessario, fino al raggiungimento del quantitativo complessivo di dispositivi indicati nell’Atto di Adesione;
g) Capitolato Tecnico: il documento allegato al presente atto che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto della Convenzione; disciplina inoltre le modalità per l’emissione degli Ordinativi di Fornitura;
h) Contratto Attuativo: rapporto contrattuale intercorrente tra l’Amministrazione Contraente ed il Fornitore, perfezionato mediante l’Atto di Adesione, con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Amministrazioni Contraenti la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nel presente Schema di Convenzione, oltre che nello stesso Atto di Adesione;
i) Responsabile dell’Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell’esecuzione del contratto: il rappresentante dell’Amministrazione Contraente responsabile dei rapporti tra l’Amministrazione stessa ed il Fornitore in merito alla gestione del servizio. A tale soggetto verrà demandato di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione del Contratto, assolvendo il compito di rappresentante dell’Amministrazione Contraente nei confronti del Fornitore;
j) SIAPS (Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità): piattaforma di e-procurement, raggiungibile dal sito internet Soresa: xxx.xxxxxx.xx (d’ora in poi “Sito”), nella sezione: “Accesso all’area RISERVATA/LOGIN”.
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Articolo 2 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione:
- l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico e relativi allegati);
- l’Allegato “B” (Offerta tecnica del Fornitore);
- l’Allegato “C” (Offerta economica del Fornitore). La presente Convenzione è regolata, in via gradata:
a) dal contenuto della Convenzione e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016;
c) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
I singoli rapporti contrattuali tra le Amministrazioni Contraenti ed il fornitore saranno regolati dalle disposizioni sopra indicate, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti della presente Convenzione, nonché da quanto verrà disposto con l’Atto di Adesione nonché con l’emissione degli specifici Ordinativi di Fornitura purché non in contrasto con i predetti documenti.
In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nella presente Convenzione e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nella presente Convenzione e relativi Allegati. Le clausole della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella presente Convenzione e nei singoli Contratti attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e relativi Allegati e/o con i singoli Contratti attuativi, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune
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modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
Articolo 3 - Oggetto della Convenzione
La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesione. La presente Convenzione è conclusa con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nella presente Convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico.
Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire i servizi e le forniture oggetto dell’affidamento, così come definiti nel Capitolato Tecnico.
In esecuzione della presente Convenzione potranno essere affidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto per il/i lotto oggetto dell’affidamento e, segnatamente:
Lotto | DESCRIZIONE | MODELLO OFFERTO | QUANTITA’ RICHIESTA | P.U. Offerto | VALORE COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO |
2 | LETTI ELETTRICI PER TERAPIA INTENSIVA E RIANIMAZIONE MONOSPECIALISTICA | MULTICARE LE ed accessori | 350 | € 6.497,00 | € 2.273.950,00 |
Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia della presente Convenzione, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione
contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice:
- modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7;
- varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c);
- modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).
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Articolo 4 – Adesione alla Convenzione
Per poter acquistare attraverso la Convenzione ed emettere valido Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione Contraente deve essere registrata al Sistema, inoltre, designa il Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 co. 14 del D. Lgs. 50/2016.
Il suddetto Ordinativo di Fornitura dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata (Punto Ordinante) ad
impegnare la spesa dell’Amministrazione stessa fino a concorrenza del quantitativo massimo ordinabile.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, l’Amministrazione dovrà indicare, sul medesimo Ordinativo di Fornitura, il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione.
Articolo 5 - Durata della Convenzione e dei Contratti Attuativi
La Convenzione, che verrà stipulata a seguito dell’aggiudicazione della presente procedura, avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa, periodo entro il quale le Aziende Sanitarie della Campania potranno emettere Atti di Adesione vincolanti per il Fornitore aggiudicatari.
La durata della Convenzione potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte di Xx.Xx.Xx., di ulteriori 6 (sei) mesi
nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti.
A seguito dell’emissione dell’/degli Atto/i di Adesione il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Amministrazioni Contraenti la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione.
La durata di ciascun Atto di Adesione è pari a 18 (diciotto) mesi, periodo nel quale le Amministrazioni Contraenti potranno emettere specifici Ordinativi di Fornitura seguendo le modalità stabilite al paragrafo 1 del Disciplinare di Gara.
Articolo 6 - Obbligazioni generali del fornitore
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto dei Contratti basati sulla presente Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, nel Capitolato Tecnico e negli Atti di Adesione, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati e nell’Atto di Adesione in ogni caso, il Fornitore
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si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Ordinativi di Fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Xx.Xx.Xx. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti secondo quanto specificato nella Convenzione e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione
della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e nei Contratti;
d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o da Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza;
f) comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e nei singoli Contratti, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili1;
g) non opporre a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e Xx.Xx.Xx. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all’art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
1 A tal proposito si rammenta quanto disposto dall’art. 48, co. 7 – bis del D. Lgs. 50/2016, ovvero che ai soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lett.
b) e c) del Codice è consentito, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. all’art. 48, commi 17, 18 e 19, del Codice, o per fatti o atti sopravvenuti, designare, ai fini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata. In tal caso, la subentrante dovrà produrre la documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione alla gara.
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Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.
Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare acconsente fin d’ora ad erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche alla Convenzione e/o del Contratto, ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 106 del X.X.xx. n. 50/2016.
I servizi oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’affidatario, prima dell’inizio della prestazione, di comunicare, a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed all’Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del fornitore
Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente Convenzione, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per la stipula della presente Convenzione. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
a) comunicare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
b) inviare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata della presente Convenzione, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, Xx.Xx.Xx. S.p.A. provvederà all’applicazione della dovuta
penale, conformemente a quanto previsto all’art. 11 del Capitolato Tecnico.
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Articolo 8 – Verifiche e Monitoraggio
Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.
In ogni caso, le Amministrazioni, procederanno alle verifiche dei servizi e delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.
Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, Xx.Xx.Xx. S.p.A., si riserva di risolvere la Convenzione.
Le Amministrazioni Contraenti provvederanno nel corso dell’esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. 102, comma 2, d X.x.xx. n. 50/2016, alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione Contraente provvederà a dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove in relazione al singolo contratto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero che le prestazioni siano state dichiarate dalle singole Amministrazioni non eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali – la presente Convenzione.
Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà comunque, ove ritenuto necessario, provvedere a monitorare il livello qualitativo del servizio erogato dagli operatori economici aggiudicatari della presente Convenzione ed a verificare periodicamente la rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in Convenzione.
In particolare, il Fornitore dovrà trasmettere a Xx.Xx.Xx S.p.A. con periodicità trimestrale, a partire dal primo contratto stipulato dalle Amministrazioni Contraenti ovvero Atto di Adesione, i dati ai fini reportistici che verranno successivamente richiesti da Xx.Xx.Xx. Spa stessa, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 10 del Capitolato Tecnico. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti nelle forme e modalità specificate nel Capitolato Tecnico, all’art. 10.
La mancata produzione o il ritardo nella trasmissione dei report comporterà l’applicazione automatica delle penali
per l’importo determinato all’art. 11 del Capitolato Tecnico.
Al fine di riscontrare, in maniera oggettiva, il rispetto, da parte degli operatori economici aggiudicatari, dei livelli di prestazioni previsti nelle convenzioni stipulate, Xx.Xx.Xx. S.p.A., durante tutta la durata delle stesse e dei singoli
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contratti stipulati dalle Aziende Sanitarie/Ospedaliere mediante l’emissione degli Ordinativi di Fornitura, si riserva la facoltà di effettuare verifiche ispettive a campione presso i luoghi ove le ditte aggiudicatarie devono eseguire le prestazioni contrattuali, nonché presso i rispettivi laboratori.
Le verifiche ispettive potranno riguardare:
- le prescrizioni previste nel capitolato Tecnico, al cui inadempimento è collegata l’applicazione di penali;
- gli aspetti/requisiti attinenti al prodotto e/o processo e/o servizio che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;
- tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.
Articolo 9 - Penali
Le penali sono definite al paragrafo 11 del Capitolato Tecnico.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a Xx.Xx.Xx. S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 11 del capitolato Tecnico.
In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. S.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dalla Convenzione.
Nell’ambito della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i.
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La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 10 – Cauzione
A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito
alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
Articolo 11 - Risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti
1. Per quanto di propria competenza, potranno procedere alla risoluzione, Xx.Xx.Xx., relativamente alla Convenzione, oppure le Amministrazioni Contraenti, relativamente ai rispettivi Contratti, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 12, D. Lgs. 50/2016, ed in particolare quando:
a) il Contratto/Convenzione abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
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c) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, che si protragga oltre i termini massimi previsti per ciascun specifico obbligo, così come disposto all’art. 11 del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il Contratto e di richiedere a Xx.Xx.Xx. Spa di ritenere definitivamente la cauzione per la quota parte corrispondente al proprio Contratto, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto la Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza, ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula della presente Convenzione;
b) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
c) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 della presente Convenzione;
d) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Brevetti industriali e diritti d’autore, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
e) qualora, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula ed all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.
4. Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere la Convenzione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108,
comma 2, D. Lgs. 50/2016, in particolare quando:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
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b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
La risoluzione della Convenzione determina la risoluzione dei singoli Contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
La risoluzione della Convenzione è causa ostativa all’aggiudicazione di nuovi Appalti ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
5. Le singole Amministrazioni Contraenti procedono alla risoluzione dei rispettivi Contratti al verificarsi delle
ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D. Lgs. 50/2016, in particolare:
a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
b) quando il Responsabile dell’Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell’esecuzione del contratto o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile dell’Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell’esecuzione del contratto o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza,
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non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Inoltre l’Amministrazione Contraente può procedere alla risoluzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:
a) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto conseguente alla convenzione, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica.
L’Amministrazione Contraente può altresì procedere alla risoluzione del Contratto in caso di applicazione di
penali di propria competenza oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 della presente Convenzione.
Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di fornitura conseguenti, a seguito di Atto di Adesione, alla Convenzione, Xx.Xx.Xx. S.p.A. si riserva di risolvere la presente Convenzione per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale è stato risolto il Contratto.
In tutti i casi, previsti nella presente Convenzione, di risoluzione della Convenzione e/o del/i Contratti, Xx.Xx.Xx.
S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i risolto/i.
Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà notificata al Fornitore.
In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 12 - Recesso
Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
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c. mutamenti di carattere organizzativo.
Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
• in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione.
In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione e nei Contratti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o l’Amministrazione potranno recedere in qualunque tempo rispettivamente dalla Convenzione e da ciascun singolo Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, Xx.Xx.Xx. e/o l’amministrazione Contraente prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. In caso di mutate esigenze derivanti da modificazioni organizzative regionali e/o aziendali, l’Amministrazione Contraente potrà recedere decorsi trentasei (36) mesi dall’Atto di Adesione dal Contratto ai sensi dell’art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a sei (6) mesi.
In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
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Il recesso dalla presente Convenzione è causa ostativa all’emissione dei singoli Contratti ed è causa di recesso dai singoli Contratti stessi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Articolo 13 - Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx.
n. 50/2016 ed ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
Articolo 14 - Riservatezza
Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
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Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
Articolo 15 – Responsabile del Servizio
Ciascun Fornitore ha l’onere di nominare, entro 10 giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile del Servizio, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. per l’esecuzione della presente Convenzione, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Referente della Convenzione il legale rappresentante del Fornitore.
Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente della Convenzione, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Xx.Xx.Xx. S.p.A.
La Xx.Xx.Xx. spa nomina come Responsabile per la verifica dell’andamento della Convenzione, l’Avv. Xxxxxxxxx
Xxxxx, con il compito di verificare la buona e corretta esecuzione della Convenzione.
Articolo 16 - Divieto di cessione del Contratto e Subappalto
È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione, a pena di nullità, ai sensi
dell’art. 105, co. 1 del Codice.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e/o i singoli Contratti.
E’ ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 entro la percentuale del
………% dell’importo complessivo del contratto e per le seguenti parti della fornitura/servizio
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………,
come indicato dal Fornitore in sede di gara.
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L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
Articolo 17 - Brevetti industriali e diritti d’autore
Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
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Articolo 18 – Foro Competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e Xx.Xx.Xx. S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
Articolo 19 – Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione - le informazioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Convenzione stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
Xx.Xx.Xx. S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed all’esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
Le Amministrazioni ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Xx.Xx.Xx. S.p.A. da parte dei medesimi Fornitori e/o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari – ulteriori clausole risolutive espresse
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
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In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.
La Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R.
n. 445/2000 – la Convenzione e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 21 - Adempimenti del fornitore derivanti dal Protocollo di Legalità
Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l’impresa accetta
espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:
• l’Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito http//xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall’art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall’art.7, comma 1 e dall’art.8, comma 1, clausole 7) ed 8);l’Impresa si impegna a denunziare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).l’Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa; l’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 del D.P.R. n. 252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non
sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette
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penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte di Xx.Xx.Xx, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile;
• l’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; l’Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Xx.Xx.Xx di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Articolo 22 – Clausola Finale
La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti (o di parte di essi) da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
XX.XX.XX. S.p.A.
Il Direttore Generale (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx) X.xx digitalmente
LINET ITALIA S.R.L.
Il Legale Rappresentante
(xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx) X.xx digitalmente
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere
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particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 3 (Oggetto della Convenzione), Articolo 4 (Adesione alla Convenzione), Articolo 5 (Durata della Convenzione), Articolo 6 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 8 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 9 (Penali), Articolo 10 (Cauzione), Articolo 11 (Risoluzione), Articolo 12 (Recesso), Articolo 13 (Obblighi in materia sociale, ambientale e del lavoro); Articolo 14 (Riservatezza), Articolo 16 (Divieto di cessione del contratto e subappalto), Articolo 18 (Foro competente), Articolo 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 22 (Clausola finale).
LINET ITALIA S.R.L.
Il Legale Rappresentante
(xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx) X.xx digitalmente
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Procedura Aperta per la fornitura di letti medici destinati ai pazienti delle Aziende Sanitarie (AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., I.R.C.C.S.) del
S.S.R. della Regione Campania.
CAPITOLATO TECNICO
Art. 3 - Condizioni di fornitura 4
Art. 4 - Termini di consegna 5
Art. 5 - Collaudo delle tecnologie 7
Art. 6 - Formazione del personale 8
Art. 7 - Servizio di garanzia, assistenza tecnica e manutenzione full-risk 9
Art. 7.2 Assistenza e manutenzione Full-Risk 9
Art. 7.2.1 Manutenzione preventiva 10
Art. 7.2.2 Manutenzione correttiva 11
Art. 7.2.3 Risoluzione dei guasti 13
Art. 7.2.4 Pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura 14
Art. 7.2.5 Rapporto di lavoro (RIT) 15
Art. 8 - Servizio opzionale: estensione del servizio di assistenza e manutenzione full-risk per ulteriori 36 mesi per i lotti 2 e 3 16
Art. 9 - Aggiornamento tecnologico 16
Art. 11 - Livelli di servizio e penali 18
Art. 1 - Definizioni
❒ Tecnologie biomediche (di seguito Tecnologie): “l’insieme dei prodotti e dei dispositivi medici che
afferiscono al settore della sanità ad eccezione dei farmaci” (Ministero della Salute).
❒ Apparecchiature: “costituiscono un sottoinsieme del comparto delle Tecnologie biomediche con riferimento alla sola strumentazione” (Ministero della Salute).
❒ Amministrazione/i contraente/i: le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico della Regione Campania che utilizzano la Convenzione attraverso l’emissione di Ordinativi di Fornitura.
❒ Accessorio di un dispositivo medico: un prodotto che, pur non essendo esso stesso un dispositivo medico, è destinato dal fabbricante a essere utilizzato con uno o più dispositivi medici specifici, per permettere in particolare che questi ultimi siano impiegati conformemente alla loro destinazione d'uso, oppure per assistere specificamente e direttamente la funzionalità sul piano medico del dispositivo o dei dispositivi medici in relazione alla loro destinazione d'uso.
❒ Fascicolo Macchina: Ai fini del rispetto della normativa regionale sull’Accreditamento, deve essere costituito, mantenuto ed aggiornato il fascicolo macchina su supporto digitale. Il fascicolo macchina deve contenere la documentazione sotto elencata, ove applicabile:
- Rapporto di consegna/accettazione;
- Certificato di collaudo;
- Dichiarazione di conformità alle Direttive CE applicabili;
- Manuale d’uso (in lingua italiana);
- Manuale di service (in lingua di uno Stato della Comunità Europea);
- Chiavi hardware e software della tecnologia nella configurazione fornita;
- Richiesta di intervento;
- Rapporto di lavoro (manutenzione Preventiva, Correttiva e Straordinaria);
- Verbale di verifica di sicurezza elettrica e di controllo funzionale e prestazionale;
- Verbale di dismissione.
❒ Responsabile delle Tecnologie: il Responsabile delle Tecnologie è colui che ha in carico le tecnologie afferenti al proprio Dipartimento/U.O.C./SSD etc. ossia rispettivamente il Direttore di Dipartimento, il Direttore
U.O.C., il Dirigente di SSD etc. dell’Amministrazione contraente destinataria secondo la propria autonoma
organizzazione aziendale. Il Responsabile può avvalersi di uno o più delegati.
❒ Responsabile della Manutenzione: il Responsabile della Manutenzione è colui che, secondo la organizzazione aziendale di ciascuna Amministrazione contraente, è deputato alla gestione delle attività manutentive sulle tecnologie. Il Responsabile può avvalersi di uno o più delegati.
❒ Tecnico Verificatore: personale tecnico specializzato autorizzato ad effettuare interventi di manutenzione preventiva, correttiva, straordinaria, verifica di sicurezza elettrica, controlli funzionali e prestazionali.
❒ Rappresentante/i del Fornitore per collaudo e/o formazione: personale deputato a sottoscrivere i verbali di collaudo e/o formazione indicato dall’Aggiudicatario. Tale personale può essere lo stesso o cambiare per ciascun collaudo e/o attività di formazione a discrezione del Fornitore secondo la propria autonoma organizzazione.
❒ Fabbricante: la persona fisica o giuridica che fabbrica o rimette a nuovo un dispositivo oppure lo fa progettare, fabbricare o rimettere a nuovo, e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio commerciale.
❒ Fornitore o Aggiudicatario: l’impresa risultata aggiudicataria di uno o più lotti e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto.
❒ Atto di Adesione: documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore, vincolanti per quest’ultimo col quale l’Amministrazione Contraente manifesta la propria volontà di acquisire le prestazioni/servizi oggetto della Convenzione, determinandone quantità, importo e durata.
❒ Ordinativo di fornitura: documento con il quale l’Amministrazione Contraente indica al Fornitore le quantità che dovranno essere effettivamente consegnate, ogni qualvolta risulti necessario, fino al raggiungimento del quantitativo complessivo di dispositivi indicati nell’Atto di Adesione.
Art. 2 - Oggetto
La Convenzione ha ad oggetto la fornitura di Letti medici per pazienti adulti, suddivisa in 3 (tre) lotti, in particolare:
1. Lotto 1 – Letti elettrici per degenza;
2. Lotto 2 – Letti elettrici per terapia Intensiva e Rianimazione monospecialistica;
3. Lotto 3 – Letti elettrici per terapia Intensiva e Rianimazione polispecialistica.
I servizi connessi alla fornitura di sistemi, inclusi nel prezzo della fornitura, secondo le condizioni di minima stabilite nel presente Capitolato tecnico, sono i seguenti:
• consegna e installazione;
• collaudo e formazione del personale;
• servizio di garanzia per 12 (dodici) mesi a partire dalla data di collaudo delle tecnologie con esito positivo e relativi accessori;
• servizio di assistenza e di manutenzione “full risk” per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, a partire dal collaudo positivo della singola tecnologia e relativi accessori;
• opzione di estensione, a pagamento, del servizio di assistenza e di manutenzione “full risk” per la durata di 36 (trentasei) mesi successivi ai primi 24 inclusi nella fornitura.
Le tecnologie ed i relativi accessori offerte devono essere nuove di fabbrica e di prima installazione, di ultima generazione presenti sul mercato, rispondere alle caratteristiche minime dettagliate nell’Allegato B1 ”Caratteristiche tecniche minime” al presente Capitolato, e “pronte all’uso” fino al definitivo posizionamento.
Art. 3 - Condizioni di fornitura
L’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare la fornitura di tutti i beni oggetto dell’appalto secondo le modalità e le condizioni previste nel presente Capitolato Tecnico. Inoltre, il Fornitore si impegna a rispettare tutte le eventuali prescrizioni di accesso, consegna e collaudo in uso presso l’Amministrazione contraente e sarà sua cura ed onere la preventiva verifica.
La consegna delle tecnologie, complete di ogni accessorio ordinato, si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione e collaudo (“pronto all’uso”). Il luogo e le modalità di consegna saranno indicate nell’ordinativo di fornitura. L’eventuale appoggio a magazzino (o altro luogo) in attesa del personale addetto all’installazione e collaudo non esonera il Fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell’art. 1766 del
c.c. Sono a carico del Fornitore altresì tutte le spese derivanti dal trasporto interno (facchinaggio), anche nel caso in cui non fosse possibile l’utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (es. per dimensioni e/o pesi eccessivi), o il normale accesso dei locali (es. passaggio inadeguato per trasporto dei colli) ed ogni altro onere, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, riguardanti l’imballo, la guardiania fino al momento del collaudo, l’imballaggio ed il relativo ritiro e smaltimento, tutte le spese di montaggio, installazione a regola d’arte fino al collaudo positivo dei
beni forniti. Gli imballaggi devono essere costituiti, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%. Si presume conforme l’imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 “Asserzioni Ambientali Autodichiarate” (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I” (ad esempio “plastica Seconda Vita” ed equivalenti).
L’Aggiudicatario si impegna a:
• consegnare le tecnologie e relativi accessori, nuovi di fabbrica e di prima installazione, all’ultima release
immessa in commercio alla data dell’ordinativo del modello che intende offrire;
• consegnare, in fase di collaudo, ove applicabile, tutte le chiavi hardware e software previste dal sistema e loro eventuale aggiornamento per tutta la durata del contratto fino alla conclusione del servizio di assistenza tecnica;
• provvedere ad eventuali allacciamenti alle fonti di alimentazione (es. elettrici);
• assicurare, qualora in corso di vigenza contrattuale l’Amministrazione contraente richiedesse al Fornitore altri prodotti e/o accessori non oggetto di gara ma comunque affini e contenuti nel listino presentato nei documenti di gara, almeno lo sconto medio ponderato offerto in gara.
Data l’impossibilità di verificare i requisiti della merce all’atto della consegna, la firma per ricevuta della stessa da parte del personale dell’Amministrazione contraente non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma indica solo che il numero di colli consegnato corrisponde a quello indicato nei documenti di trasporto (D.d.T.). Quindi, fino al momento del collaudo positivo delle tecnologie e relativi accessori, potrà essere contestata al Fornitore la non conformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli aggiudicati/ordinati. In tal caso la fornitura si intende non eseguita e pertanto il Fornitore è obbligato a ritirare senza indugio la merce consegnata non conforme e sostituirla con quella conforme.
Art. 4 - Termini di consegna
La consegna delle tecnologie e relativi accessori si intende “porto franco” e comprensiva di ogni relativo onere e spesa, compresi quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell’imballaggio (l’asporto dell’imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).
I documenti di trasporto dovranno fare esplicito riferimento all’ordinativo di fornitura. All’atto della consegna
deve essere posta obbligatoriamente la data di ricezione merce al destinatario su ciascun D.d.T.
L’Aggiudicatario deve garantire una consegna minima secondo i quantitativi e le modalità definite nell’Allegato B1 “Caratteristiche tecniche minime”, salvo proposta migliorativa presentata in gara in relazione al sub-criterio F “Consegne minime garantite” riportato nell’Allegato “A6-Scheda Punteggi tecnici” al Disciplinare di gara.
Se il numero di consegne previste in calendario dovesse eccedere tale limite, il Fornitore smaltirà le consegne progressivamente seguendo l’ordine cronologico con cui sono stati emessi gli ordinativi di fornitura dalle Amministrazioni contraenti. Nell’ipotesi in cui venga raggiunto il numero massimo di consegne previste nel mese, il Fornitore dovrà quindi comunicare alle Amministrazioni contraenti, il cui ordinativo fosse eccedente rispetto al numero massimo stabilito di consegne totali mensili, e a Xx.Xx.Xx., la data prevista della rispettiva consegna. Gli eventuali ritardi sui quali verranno computati i termini per l’eventuale applicazione delle penali, decorreranno dal giorno successivo alla data prevista e comunicata alle Amministrazioni contraenti al meccanismo (data ordinativo fine mese).
A titolo esemplificativo, nel caso in cui nel mese N dovesse arrivare al Fornitore un Ordinativo in data 01/N/2018 dall’Amministrazione contraente_1 per un numero di 180 letti del lotto 1 e dall’Amministrazione contraente_2 un Ordinativo in data 15/N/2018 per un numero di 70 letti del medesimo lotto, il Fornitore dovrà garantire entro i primi 60 giorni fine mese la consegna di parte dell’Ordinativo di fornitura dell’Amministrazione contraente_1 (salvo offerta migliorativa) e, contestualmente, comunicare all’Amministrazione contraente_1, all’Amministrazione contraente_2 e alla Xx.Xx.Xx. la data prevista di consegna della restante parte dell’Ordinativo dell’Amministrazione contraente_1 che avverrà nel mese N+3 ed ancora l’Ordinativo dell’Amministrazione contraente_2, datato 15/N/2018, che avverrà in parte nel mese N+3 ed in parte nel mese N+4. Tale metodologia sarà utilizzata per tutti gli Ordinativi di fornitura e per ciascun lotto.
A termine delle operazioni di installazione dovrà essere redatto un apposito “verbale di installazione”, predisposto dal Fornitore e sottoscritto in contraddittorio tra i Rappresentanti dell’Amministrazione contraente e del Fornitore. Tale verbale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
• data e numero dell’ordinativo;
• data e numero dei D.d.T.;
• data di consegna;
• data dell’avvenuta installazione;
• elenco dei beni con relativi S/N della tecnologia ed i relativi accessori, ove applicabili;
• elenco dei software installati, ove applicabile.
Per il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui
all’Art.11.
Art. 5 - Collaudo delle tecnologie
Il collaudo delle tecnologie e relativi accessori dovrà essere effettuato nel rispetto delle indicazioni riportate nella norma EN 62353 “Apparecchi elettromedicali - Verifiche periodiche e prove da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali”, recepita in Italia dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) come norma nazionale CEI 62-148.
Le operazioni di collaudo dovranno avvenire entro 5 giorni solari dal termine delle operazioni di installazione
salvo diversa disposizione motivata dell’Amministrazione contraente.
L’Amministrazione contraente, in contraddittorio con il Fornitore, dovrà redigere apposito “verbale di collaudo”. L’esito positivo del collaudo presuppone che il personale preposto abbia:
• verificato che la merce collaudata sia conforme a quanto aggiudicato, deliberato ed ordinato e “pronto all’uso”;
• effettuato tutte le verifiche prescritte dalla normativa vigente in materia e dalla norma tecnica specifica con esito positivo;
• effettuato le prove di funzionamento (compreso hardware e software, ove applicabile) con esito positivo;
• verificato che la documentazione tecnico/amministrativa a corredo sia stata consegnata e risulti presente alla data del collaudo.
La fornitura si intenderà accettata in ogni sua parte se il collaudo avrà avuto esito positivo.
In ogni caso, qualora dovessero emergere, anche successivamente all’esito positivo del collaudo, non conformità progettuali, di produzione, di sicurezza e di corrispondenza a quanto richiesto in gara, il Fornitore dovrà provvedere alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati.
Ove la tecnologia o parti di essa non superi in tutto o in parte le prescritte prove funzionali e più in generale di collaudo, le operazioni sono ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro positiva conclusione. In ogni caso le prove anche ove si rendesse necessaria la loro ripetizione, dovranno concludersi entro 5 giorni solari dalla conclusione delle operazioni di installazione salvo diversa disposizione motivata dell’Amministrazione contraente.
Se entro tale termine la tecnologia o suo accessorio non superi in tutto o in parte queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare la tecnologia o suo accessorio e provvedere alla sostituzione della stessa. Resta salvo il diritto da parte dell’Amministrazione contraente, a seguito di secondo collaudo
con esito negativo relativo alla tecnologia o parti di essa, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura del sito interessato.
Indipendentemente se il ritardo per la conclusione delle operazioni di collaudo sia relativo al primo o al secondo collaudo, sarà considerato ritardo ogni giorno solare, non dipendente dall’Amministrazione contraente, successivo ai 5 giorni solari a partire dalla conclusione delle operazioni di prima installazione (art.4 del Capitolato Tecnico). L’Amministrazione contraente applicherà le penali di cui all’art. 11, fatto salvo il maggior danno.
Il Fornitore dovrà altresì effettuare le prove di corretta funzionalità e prove di accettazione con l’ausilio di eventuale propria strumentazione (simulatori, strumenti di misura, campioni di misura, ecc.). Tale strumentazione dovrà essere resa disponibile, solo per l’effettuazione di tali prove, a titolo gratuito dal Fornitore poiché i relativi oneri sono ricompresi nel prezzo di aggiudicazione.
In sede di collaudo, dovrà essere costituito il “Fascicolo Macchina” per ciascuna tecnologia e relativi accessori, che dovrà contenere, oltre alla documentazione elencata all’art. 1 (ove applicabile) su supporto digitale, le indicazioni sulle modalità di comunicazione con il Fornitore.
L’Amministrazione contraente ha l’obbligo di non utilizzare le tecnologie installate prima della conclusione positiva delle operazioni di collaudo.
Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui
all’Art.11.
Art. 6 - Formazione del personale
In conformità al D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., l’Aggiudicatario è tenuto a svolgere l’attività di informazione, formazione ed addestramento presso la sede del destinatario per l’uso sicuro ed appropriato delle tecnologie entro 5 giorni solari dalla data del collaudo positivo. Il suddetto corso dovrà svolgersi in lingua italiana.
Tale attività dovrà riguardare almeno:
• L’uso della tecnologia, degli accessori e di ogni altro dispositivo compreso i software in ogni loro funzione;
• Le tipologie e la frequenza delle verifiche periodiche previste dal Fabbricante;
• Le procedure per la risoluzione degli inconvenienti più frequenti.
L’indicazione dell’avvenuta e corretta formazione dovrà essere riportata in un autonomo verbale sottoscritto da entrambi le parti (Amministrazione contraente/Fornitore) da redigere a cura del Fornitore entro 10 giorni a partire dalla data di conclusione dell’attività ovvero come appendice alle operazioni di collaudo.
Il Fornitore dovrà ripetere tale attività formativa per il Personale designato dall’Amministrazione contraente in caso di aggiornamento della tecnologia (HW e/o SW), senza alcun costo per l’Amministrazione contraente entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di aggiornamento, salvo diversa disposizione dell’Amministrazione contrente.
Per il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui
all’Art. 11.
Art. 7 - Servizio di garanzia, assistenza tecnica e manutenzione full-risk
L’Aggiudicatario dovrà assicurare i servizi di seguito descritti.
Art. 7.1 Garanzia
Per le tecnologie ed ogni dispositivo accessorio offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 12 (dodici) mesi a partire dalla data di collaudo con esito positivo.
Art. 7.2 Assistenza e manutenzione Full-Risk
L’assistenza e manutenzione “Full-Risk” (di seguito denominata “assistenza full-risk”) riguarda ogni attività volta alla riduzione dei rischi connessi all’uso delle tecnologie biomediche, alla diminuzione dei tempi di inutilizzo (Down- Time), alla prevenzione dei guasti ed alla garanzia della qualità delle prestazioni erogate. Il Fornitore dovrà eseguire tali servizi sulle tecnologie e sui dispositivi accessori per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, a partire dal collaudo positivo delle tecnologie.
L’assistenza full-risk deve comprendere:
1. Manutenzione preventiva;
2. Manutenzione correttiva;
3. Fornitura e sostituzione di parti di ricambio e materiali soggetti ad usura;
4. ed ogni altro onere descritto di seguito.
Le attività saranno espletate dal Fornitore secondo quanto di seguito previsto, salvo cause di forza maggiore non imputabili ad esso. Le periodicità di tali attività non possono essere inferiori a quanto previsto dal Fabbricante nel manuale d’uso e di manutenzione e secondo quanto stabilisce la buona regola d’arte.
Al termine di ogni intervento, è fatto obbligo al Fornitore di redigere un apposito Rapporto di Lavoro (RIT) secondo le norme tecniche e giuridiche vigenti in Italia e nella Comunità Europea.
Laddove, nel corso dell’esercizio, si ravvisassero delle significative variazioni delle condizioni di funzionamento delle tecnologie tali da far emergere dubbi sulla loro efficacia ed efficienza, l’Amministrazione contraente può richiedere al Fornitore interventi aggiuntivi con frequenze maggiori, anche rispetto a quanto indicato dal Fabbricante. Detti interventi aggiuntivi non devono comportare alcun onere oltre quelli già previsti in gara.
Inoltre, personale all’uopo designato dall’Amministrazione contraente potrà effettuare in ogni momento le verifiche, le misure e le prove che riterrà opportune al fine di accertare il corretto espletamento del servizio di assistenza full-risk, la veridicità dei rapporti e delle relative certificazioni e la rispondenza dell’attività eseguita rispetto alle condizioni contrattuali (normativa in vigore, prescrizioni dei fabbricanti e migliori regole dell’arte), nonché la funzionalità e la sicurezza delle tecnologie e relativi accessori.
Il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo delle tecnologie e relativi accessori come accertato all’atto del collaudo con esito positivo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti o dell’intero sistema, esplicitato dall’utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà alla sostituzione con componenti nuovi ed originali, identici o migliori rispetto alla fornitura originale.
Art. 7.2.1 Manutenzione preventiva
La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle tecnologie risultanti non conformi, come previsto dai manuali d’uso forniti in dotazione, pertanto le attività preventive devono svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d’uso e nel manuale di servizio (di manutenzione), obbligatori ai sensi delle direttive CE e delle norme tecniche applicabili.
Le date previste per gli interventi di verifica periodiche devono essere rispettate secondo la tolleranza massima della periodicità di ripetizione degli interventi indicata nella Tabella 1 (Margine temporale per l’esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva, controlli funzionali e verifiche di sicurezza elettrica). Non potranno essere svolti interventi con scostamenti maggiori se non preventivamente concordati con il Responsabile della Manutenzione e/o il Responsabile della Tecnologia secondo l’autonoma organizzazione dell’Amministrazione contraente e giustificati da specifiche esigenze tecniche e/o cliniche e/o aziendali.
Periodicità degli interventi di manutenzione preventiva e verifiche di sicurezza elettriche | Margine temporale per la esecuzione delle prove rispetto al calendario previsto |
Annuale e Biennale | ± 30 giorni |
Tabella 1 - Margine temporale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva, controlli funzionali, verifiche di sicurezza elettrica.
Ai fini della determinazione del periodo di tolleranza, l’Amministrazione contraente dovrà tener conto dei periodi nei quali la tecnologia e relativi accessori non è stata resa disponibile al personale tecnico del Fornitore da parte dell’Amministrazione contraente.
La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche ed i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali) comprensive del relativo materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei termini previsti dai manuali dei fabbricanti; si intendono anche comprese le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari ove applicabili, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva e gli eventuali interventi di rimessa a norma. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva dovrà includere: verifiche e controlli dei parametri di funzionamento delle tecnologie e dei dispositivi accessori, tarature e controlli di qualità.
Entro 2 (due) mesi dalla data del collaudo definitivo, l’Aggiudicatario dovrà redigere e trasmettere il primo Calendario degli interventi delle verifiche periodiche concordato con l’Amministrazione contraente. Questo deve comprendere almeno le seguenti informazioni:
• Data in cui è previsto l’intervento;
• Tempo di inutilizzo della tecnologia e relativi accessori necessario per effettuare l’attività di verifica;
• Dettaglio delle attività previste (check-list utilizzate, risorse, strumenti).
I Calendari successivi al primo, dovranno comunque essere elaborati e consegnati entro e non oltre il 30 agosto dell’anno precedente rispetto all’anno di riferimento del piano stesso, salvo diversa disposizione da parte dell'Amministrazione contraente.
Art. 7.2.2 Manutenzione correttiva
Per manutenzione correttiva si intendono tutte quelle procedure atte ad:
• accertare la presenza di guasto o di malfunzionamento della tecnologia;
• individuarne la causa;
• adottare tutte le misure, eseguire tutti gli interventi e provvedere a tutte le forniture necessarie per garantire il ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
• eseguire, in ogni caso, una verifica finale della funzionalità e sicurezza, anche elettrica, della tecnologia.
Il servizio di manutenzione correttiva deve svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d’uso
e/o nel manuale di servizio e deve tener conto del livello di criticità associato alle tecnologie e relativi accessori.
Per il lotto 1, il primo intervento dovrà avvenire entro 16 (sedici) ore lavorative dalla richiesta di intervento ed il ripristino della funzionalità dovrà avvenire entro 6 (sei) giorni lavorativi a partire dalla richiesta di intervento stesso.
Per i lotti 2 e 3, il primo intervento dovrà avvenire entro 8 (otto) ore lavorative dalla richiesta di intervento ed il ripristino della funzionalità dovrà avvenire:
• entro 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla richiesta di intervento stesso nel caso in cui l’intervento
non richieda l’utilizzo di pezzi di ricambio;
• entro 5 (cinque) giorni lavorativi a partire dalla richiesta di intervento stesso nel caso in cui l’intervento
richieda l’utilizzo di pezzi di ricambio.
Per i lotti 2 e 3, nel caso in cui l’intervento tecnico dovesse prevedere lunghi tempi di ripristino, l’Aggiudicatario è obbligato a fornire, a decorrere dal decimo giorno lavorativo dalla data di richiesta di intervento, un letto (completo di ogni accessorio) temporaneamente sostitutivo (muletto) per il periodo necessario al ripristino, onde assicurare la continuità lavorativa. Tale muletto deve essere fornito a titolo gratuito ossia con oneri ricompresi nel prezzo aggiudicato. Con la consegna della tecnologia (o accessorio) muletto, l’intervento si considera risolto dal punto di vista delle applicazioni delle penali. In ogni caso l’Aggiudicatario è tenuto a riconsegnare la tecnologia (o accessorio) riparata entro 60 giorni dall'intervento, salvo ricadere di nuovo nell'applicazione di penali previste per la manutenzione correttiva. La tecnologia sostitutiva deve avere caratteristiche prestazionali similari, equivalenti o superiori a quelle della tecnologia (o accessorio) oggetto dell’intervento. La tecnologia sostitutiva dovrà essere fornita in modo gratuito, con oneri inclusi nel prezzo d’aggiudicazione. Si precisa che si intende come giorno lavorativo ogni giorno settimanale ad eccezione della domenica ed i festivi, inoltre tutte le settimane dell’anno sono da intendersi lavorative.
Gli interventi di manutenzione correttiva inclusi nel presente servizio sono da intendersi in numero illimitato.
Tutti i costi diretti ed indiretti riconducibili ad un intervento di manutenzione correttiva (es. manodopera, trasferta, ricambi, materiale soggetto ad usura) sono a totale carico del Fornitore.
Gli interventi possono essere richiesti con una delle seguenti modalità:
• customer care (centro di ricezione e gestione delle richieste di assistenza e manutenzione con numero telefonico e di fax dedicati);
• via e-mail;
• qualunque altra modalità concordata tra le parti (Amministrazione contraente/Fornitore).
Sono inclusi nel prezzo di aggiudicazione anche gli interventi di eliminazione delle cause di non conformità dei beni. Pertanto, il Fornitore è tenuto ad effettuare tutti gli interventi di eliminazione delle cause di non conformità riconducibili a guasto delle tecnologie e relativi accessori (quali ad esempio danneggiamento degli isolamenti e delle protezioni).
Durante l’intervento di manutenzione correttiva sono compresi i costi di tutti i pezzi di ricambio nonché i
materiali di usura e dei materiali di consumo necessario all’ordinario utilizzo.
Inoltre l’Aggiudicatario dovrà provvedere al ripristino della completa funzionalità, durante il periodo di assistenza tecnica e manutenzione full-risk, indipendentemente dal costo dei singoli interventi (es. in caso di guasto ripetuto del motore, l’Aggiudicatario dovrà comunque provvedere al ripristino delle funzionalità con oneri a proprio carico).
Sono esclusi dall’appalto gli interventi dovuti a dimostrata imperizia d’uso delle tecnologie da parte del personale preposto. Tale condizione sarà riconosciuta solo se il Fornitore ne darà evidenza all’atto dell’intervento, riportando dettagliatamente sul RIT le motivazioni a supporto. Il rapporto deve essere controfirmato per conferma ed accettazione dal Responsabile della Tecnologia e/o Manutenzione.
Art. 7.2.3 Risoluzione dei guasti
Si definisce:
• tempo d’intervento, o tempo di attivazione dell’intervento, secondo la norma UNI 10144, è “l’intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è individuato ed il momento nel quale s’inizia l’intervento di manutenzione. È’ la somma del ritardo logistico e del ritardo amministrativo”.
Il momento in cui il guasto è individuato, nel presente contesto, coincide con il momento in cui è inoltrata la richiesta di intervento tecnico al Fornitore secondo le modalità definite nel paragrafo “Manutenzione correttiva”.
• ritardo logistico, secondo la norma la UNI 9910, è il “tempo accumulato durante il quale un’azione di manutenzione non può essere eseguita per la necessità di acquisire le risorse di manutenzione, escludendo qualsiasi ritardo amministrativo”.
• ritardo amministrativo, secondo la UNI 9910, è il “tempo accumulato durante il quale un’azione di manutenzione correttiva su un’entità in avaria non è eseguibile a causa di ragioni amministrative”.
• tempo di risoluzione guasto (secondo la “Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/tecnologie elettromedicali” N. 9 di aprile 2009) è “l’intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è notificato alla Ditta manutentrice ed il momento in cui il guasto è risolto, ossia si verifica il ripristino della corretta, completa e sicura funzionalità dell’attrezzatura”.
• DT (Down Time) ossia Tempo di fermo macchina: è il tempo in cui la tecnologia è ferma per guasto o manutenzione periodica.
Qualora il tempo di risoluzione guasto sia superiore a quanto indicato all’art. 7.2.2, il Fornitore ne dovrà addurre comprovata evidenza documentale. L’analisi di tali evidenze documentali dovrà essere effettuata congiuntamente al momento della consegna dei report previsti. Sarà compito dell’Amministrazione contraente valutare l’accaduto ed eventualmente applicare le penali per ritardo di risoluzione guasto previste all’art. 11.
.
Art. 7.2.4 Pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura
Per pezzi di ricambio si intende, secondo la norma UNI 10147, “la parte elementare nuova o ripristinata, che può sostituire una corrispondente usurata o guasta e che permette di riportare una Tecnologia Biomedica nelle condizioni stabilite”.
Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità e la fornitura di tutti i pezzi di ricambio durante la vigenza
dell’appalto.
Il materiale soggetto ad usura è un “materiale la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell’apparecchio, potendo variare in funzione dell’utilizzo della Tecnologia Biomedica e delle relative modalità” (definizione contenuta nella “Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/tecnologie elettromedicali” N. 9 di aprile 2009).
Il Fornitore deve provvedere alla fornitura dei pezzi di ricambio e degli accessori necessari, in modo da garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento delle tecnologie oggetto dell’appalto.
I pezzi di ricambio e gli accessori impiegati devono essere nuovi, originali, nel pieno rispetto delle Direttive CE applicabili. Il Fornitore rimane comunque l’unico responsabile degli eventuali danni causati dall’impiego di componenti non adeguati. I costi per i pezzi di ricambio e accessori sono a carico del Fornitore e compresi nel servizio di assistenza tecnica “full-risk”.
È consentito l’utilizzo di pezzi di ricambio, materiali ed accessori equivalenti agli originali esclusivamente per fallimento del Fabbricante delle tecnologie e/o del Fabbricante della specifica parte di ricambio, materiale o accessorio.
In caso di non reperibilità dei pezzi di ricambio per cause di forza maggiore, il Fornitore deve documentare al
Responsabile della Manutenzione l’impossibilità di procedere al ripristino delle funzionalità delle tecnologie.
Il Fornitore deve documentare nel Rapporto di Lavoro tutti i materiali impiegati nell’espletamento delle attività
connesse con il presente appalto.
Nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico, in quanto compresi nel prezzo di aggiudicazione, il Fornitore deve provvedere allo smaltimento delle parti di ricambio sostituite nell’ambito delle attività previste dall’appalto. L’eventuale uso di materiali di qualunque tipo, contenenti sostanze chimiche (vernici, pitture, prodotti di pulizia, ecc.), deve risultare limitato allo stretto necessario e comunque devono essere utilizzate sostanze con preparati a tossicità nulla o la più bassa possibile.
Art. 7.2.5 Rapporto di lavoro (RIT)
In base alla norma UNI 10147, il Rapporto di Lavoro è la “descrizione dell’intervento di manutenzione svolto e delle condizioni in cui è trovata la Tecnologia Biomedica oggetto di manutenzione”.
Ogni singolo intervento tecnico effettuato deve essere comprovato e documentato mediante l’emissione di un Rapporto di Lavoro, o anche detto Rapporto d’Intervento Tecnico (RIT). Tale Rapporto deve essere datato e firmato dal Tecnico che effettua l’intervento e dal Responsabile della Tecnologia.
Non sono ammessi Rapporti di Lavoro cumulativi.
Il Rapporto di Xxxxxx deve contenere le informazioni di minima di seguito indicate:
• Identificazione anagrafica della Tecnologia:
o N. Inventario economale e/o ingegneria clinica (ove presente)
o Descrizione della tecnologia (modello, numero di serie, marca)
o Codifica (CND e/o CIVAB e/o altra codifica) ove applicabile
o Ubicazione
• Data ed ora di inizio dell’intervento;
• Tipologia d’intervento;
• Numero e data della richiesta di intervento (nel caso di manutenzione correttiva);
• Periodicità dell’intervento svolto (nel caso di manutenzione preventiva);
• Descrizione dell’intervento con indicazione delle principali operazioni svolte;
• Ore di lavoro e luogo di esecuzione dell’intervento per ciascun tecnico coinvolto;
• Materiali di ricambio sostituiti;
• Materiali di consumo e soggetti ad usura sostituiti;
• Data ed ora di fine intervento;
• Nominativo dei tecnici che hanno effettuato l’intervento;
• I riferimenti normativi applicabili;
• Esito delle prove (favorevole e non favorevole).
Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo 7, al Fornitore si applicheranno le penali di cui
all’Art. 11.
Art. 8 - Servizio opzionale: estensione del servizio di assistenza e manutenzione full-risk per ulteriori 36 mesi per i lotti 2 e 3
L’Amministrazione contraente ha la facoltà di richiedere l’estensione del servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 36 mesi successivi ai primi 24 mesi per i lotti 2 e 3, alle medesime condizioni fissate all’articolo 7 del presente Capitolato Tecnico.
L’estensione può essere attivata entro i primi 24 mesi inclusi nella fornitura ad un costo percentuale pari al 6% del prezzo complessivo del singolo letto e relativi accessori aggiudicati corrispondente all’ordinativo di fornitura emesso delle singole Amministrazioni contraenti.
Il prezzo del servizio per ulteriori 36 mesi è determinato in misura fissa per tutta la durata della Convenzione ed è espresso in termini percentuali. Più precisamente, il prezzo è dato applicando la suddetta percentuale (6%) sul prezzo unitario offerto, IVA esclusa, per il letto e relativi sistemi accessori acquisiti.
L’importo così ottenuto è il costo per il servizio di assistenza e manutenzione full-risk per 12 mesi. Tale importo annuale va moltiplicato per 3 per aversi l’importo complessivo per il servizio per 36 mesi.
Art. 9 - Aggiornamento tecnologico
Per tutta la durata del contratto, l’Aggiudicatario dovrà fornire tutti gli aggiornamenti software ed hardware rilasciati dal fabbricante ed applicabili al sistema installato, senza oneri economici aggiuntivi entro 90 giorni dall’immissione in commercio.
Nel caso in cui, durante il corso della fornitura, vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, l’Aggiudicatario, dovrà comunicare entro 90 giorni dall’immissione in commercio tale circostanza e, previa autorizzazione di Xx.Xx.Xx., si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali. Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti (il Fornitore offre accanto al prodotto aggiudicato che continua comunque a fornire un prodotto più aggiornato) o vere e proprie sostituzioni.
Ai fini dell’autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura, l’Aggiudicatario dovrà far prevenire a Xx.Xx.Xx. una relazione da cui si evincano i vantaggi della sostituzione/affiancamento in relazione a:
• anno di immissione in commercio;
• caratteristiche tecnologiche con particolare attenzione ai requisiti a punteggio valutati in gara;
• listino prezzi vigente;
• vantaggi tecnici, di gestione, economici;
• dati di efficacia e sicurezza per il paziente/donatore e l'operatore.
Xx.Xx.Xx. provvederà all’autorizzazione a seguito di istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione al
Fornitore e alle Amministrazioni contraenti.
Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui
all’Art. 11.
Art. 10 – Monitoraggio
Il Fornitore si impegna a trasmettere alla Xx.Xx.Xx. un Report trimestrale, a partire dal primo contratto stipulato dalle Amministrazioni Contraenti ovvero Atto di Adesione, contenente informazioni utili per il monitoraggio della fornitura, con particolare riguardo alle informazioni inerenti le consegne, utilizzando il relativo format (Allegato B2 “Format monitoraggio” al presente Capitolato).
In ogni caso, il Fornitore si impegna a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni contraenti ed alla Xx.Xx.Xx., ciascuno per le proprie competenze, di monitorare la conformità dei termini di fornitura previsti nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura.
I dati da inviare dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al periodo di pertinenza dei dati (ovvero i dati degli ordinativi emessi nel semestre N dovranno pervenire entro e non oltre il
giorno 20 del mese successivo al semestre N). Se non esistono dati relativi al semestre N da inviare, il Fornitore dovrà comunicare a Xx.Xx.Xx. tale assenza di dati.
Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui
all’Art. 11.
Art. 11 - Livelli di servizio e penali
Qualora l’Aggiudicatario venga meno agli obblighi assunti con l’aggiudicazione e ciò comporti danni o disservizi all’Amministrazione contraente, sarà applicata una penale proporzionata alla gravità di ogni infrazione rilevata e sulla base della documentazione, da parte dell’Amministrazione stessa, del danno e/o disservizio arrecato.
L’Amministrazione contraente, in caso riscontrasse inadempienze che comportino gravi disservizi all’esecuzione della propria attività, contesterà i singoli episodi con comunicazione scritta al Fornitore, dettagliando gli eventi e documentando i danni e disservizi subiti. L’Aggiudicatario avrà un tempo massimo di 5 giorni lavorativi per poter esibire eventuali controdeduzioni.
A seguito di un’analisi congiunta delle contestazioni e delle contro deduzioni dalla quale risulti una posizione
discorde tra le parti, l’Amministrazione contraente procederà all’applicazione delle penali.
Nel caso di applicazione di penali, l’Amministrazione otterrà il pagamento delle stesse trattenendole dalle
DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO | VALORE STANDARD | SOGLIA | DETERMINAZIONE DELLA PENALE |
Consegna (art. 4) | Tecnologie e relativi accessori: entro i termini previsti dall’art. 4 | Fino a 30° gg solare | pari a 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto dell’Ordinativo di fornitura, con ritardo fino a 30 giorni solari, salvo l’eventuale maggior danno |
fatture. Xxx lo stesso non fosse sufficiente, l’Amministrazione contraente si rivarrà sulla polizza fideiussoria. Di seguito si riportano le penali di competenza delle singole Amministrazioni contraenti per il Lotto 1
DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO | VALORE STANDARD | SOGLIA | DETERMINAZIONE DELLA PENALE |
A partire da 31° gg solare | pari a 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell’ammontare netto dell'importo contrattuale, a partire dal 31° giorno, salvo l’eventuale maggior danno | ||
Collaudo delle tecnologie (art. 5) | Collaudo tecnologie: entro i termini previsti dall’art. 5 | Fino a 10° gg solare | pari a 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto dell’Ordinativo di fornitura con ritardo fino a 10 giorni solari, salvo l’eventuale maggior danno |
A partire da 11° gg solare | pari a 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale, a partire dal 11° giorno, salvo l’eventuale maggior danno | ||
Formazione del personale (art. 6) | Formazione del personale: entro i termini previsti dall’art. 6 | - | pari a 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell’ammontare netto dell’Ordinativo di |
DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO | VALORE STANDARD | SOGLIA | DETERMINAZIONE DELLA PENALE |
fornitura, salvo l’eventuale maggior danno | |||
Servizio di garanzia ed assistenza tecnica “full-risk” (art. 7) | Mancata attività: entro i termini indicati nell’art. 7 | - | pari a 0,05‰ (zero virgola zero cinque per mille) dell’ammontare netto contrattuale, salvo l’eventuale maggior danno |
Fornitura di pezzi di ricambio: non conformi a quanto previsto dall’art. 7 | - | pari a 0,05‰ (zero virgola zero cinque per mille) dell’ammontare netto contrattuale, salvo l’eventuale maggior danno | |
Aggiornamento tecnologico (art. 9) | Aggiornamento tecnologico: entro i termini previsti dall’art. 9 | - | pari a 0,01‰ (zero virgola zero uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale, salvo l’eventuale maggior danno |
Tabella 2 – Penali di competenza delle Amministrazioni contraenti per il Lotto 1
Di seguito si riportano le penali di competenza delle singole Amministrazioni contraenti per il Lotto 2 e 3
DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO | VALORE STANDARD | SOGLIA | DETERMINAZIONE DELLA PENALE |
Consegna (art. 4) | Tecnologie e relativi accessori: entro i termini previsti dall’art. 4 | Fino a 30° gg solare | pari a 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto dell’Ordinativo di fornitura, con ritardo fino a 30 giorni solari, salvo l’eventuale maggior danno |
A partire da 31° gg solare | pari a 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto dell'importo contrattuale, a partire dal 31° giorno, salvo l’eventuale maggior danno | ||
Collaudo delle tecnologie (art. 5) | Collaudo tecnologie: entro i termini previsti dall’art. 5 | Fino a 10° gg solare | pari a 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto dell’Ordinativo di fornitura con ritardo fino a 10 giorni solari, salvo l’eventuale maggior danno |
A partire da 11° gg solare | pari a 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale, a partire dal 11° giorno, salvo l’eventuale maggior danno |
DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO | VALORE STANDARD | SOGLIA | DETERMINAZIONE DELLA PENALE |
Formazione del personale (art. 6) | Formazione del personale: entro i termini previsti dall’art. 6 | - | pari a 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell’ammontare netto dell’Ordinativo di fornitura, salvo l’eventuale maggior danno |
Servizio di garanzia ed assistenza tecnica “full-risk” (art. 7) | Mancata attività: entro i termini indicati nell’art. 7 | - | pari a 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto contrattuale, salvo l’eventuale maggior danno |
Fornitura di pezzi di ricambio: non conformi a quanto previsto dall’art. 7 | - | pari a 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto contrattuale, salvo l’eventuale maggior danno | |
Aggiornamento tecnologico (art. 9) | Aggiornamento tecnologico: entro i termini previsti dall’art. 9 | - | pari a 0,01‰ (zero virgola zero uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale, salvo l’eventuale maggior danno |
Per le infrazioni non disciplinate nella tabella precedente, qualora la Ditta aggiudicataria venga meno agli obblighi assunti con l’aggiudicazione dell’appalto e questo comporti danni o disservizi all’Amministrazione contraente, potrà essere applicata a suo carico, per ogni infrazione rilevata, una penale proporzionata alla gravità della stessa e sulla base dell’effettiva documentazione da parte dell’Amministrazione del danno e/o disservizio arrecato fino ad un massimo pari a 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale .
Di seguito si riportano le penali di competenza Xx.Xx.Xx.:
DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO | VALORE STANDARD | SOGLIA | DETERMINAZIONE DELLA PENALE |
pari a 0,01‰ (zero | |||
virgola zero uno per | |||
mille) sull'importo | |||
Fino a 30° gg | contrattuale per ogni | ||
solare | giorno solare di ritardo | ||
fino a 30 gg, salvo | |||
l’eventuale maggior | |||
Monitoraggio | Attività di reportistica: entro il 20 del trimestre | danno | |
(art. 9) | successivo a quello di pertinenza | pari a 0,5‰ (zero virgola cinque per | |
mille) sull'importo | |||
A partire da | contrattuale per ogni | ||
31° gg solare | giorno solare di ritardo, | ||
a partire dal 31° giorno, | |||
salvo l’eventuale | |||
maggior danno |
DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO | VALORE STANDARD | SOGLIA | DETERMINAZIONE DELLA PENALE |
- | € 50,00 | ||
per ogni giorno di | |||
ritardo nell’invio della | |||
comunicazione | |||
inerente la | |||
modificazione e/o | |||
integrazione relativa al | |||
Obbligazioni Specifiche del Fornitore (art. 6, lett. a) dello Schema di Convenzione) | possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D. Lgs. n. | ||
50/2016, oltre il | |||
termine perentorio di | |||
10 (dieci) giorni | |||
lavorativi decorrenti | |||
dall’evento | |||
modificativo/integrati | |||
vo | |||
€ 50,00 per ogni giorno | |||
di ritardo nell’invio, | |||
con periodicità | |||
semestrale, della | |||
Obbligazioni Specifiche del Fornitore (art. 6, lett. b) dello Schema di Convenzione) | - | dichiarazione sostitutiva, ai sensi 68/69 dell’art. 46 del | |
D.P.R. n. 445/2000 del | |||
certificato di iscrizione | |||
al Registro delle | |||
Imprese |
Tabella 3 – Penali di competenza Xx.Xx.Xx.
Le succitate penali saranno applicate da Xx.Xx.Xx. trattenendo il relativo importo dalla cauzione definitiva, con obbligo di reintegro della stessa a carico dell’Aggiudicatario.
Art. 12 - Forza maggiore
Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto dipenda da cause di forza maggiore. Con l’espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a conflitti sindacali, incidenti, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.
Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
La parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento impeditivo. Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 60 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 30 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Allegati
• B1 – Caratteristiche tecniche minime
• B2 – Format Monitoraggio