Relazione tecnico-finanziaria all’accordo stralcio per l’utilizzo delle risorse disponibili del Fondo risorse decentrate di amministrazione per l’anno 2020 da destinare alle progressioni economiche del personale non dirigente tecnico e amministrativo
Relazione tecnico-finanziaria all’accordo stralcio per l’utilizzo delle risorse disponibili del Fondo risorse decentrate di amministrazione per l’anno 2020 da destinare alle progressioni economiche del personale non dirigente tecnico e amministrativo
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)
Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
– Risorse storiche consolidate
Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 dispone che al personale dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV); il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, inoltre, dispone che al personale dell’ANSV è attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
Considerato che il CCNQ del 13 luglio 2016 per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018) ed in particolare l’art. 3, include il personale non dirigente dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie nel comparto di contrattazione delle Funzioni Centrali, il CCNL di riferimento di ANSF è il Contratto Collettivo Nazionale del comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018, che, con l’art. 90, fa comunque salve alcune specifiche clausole del previgente CCNL ENAC.
La determinazione della consistenza del fondo risorse decentrate del 2020 - attuata con atto prot. 9617 del 23/06/2020 – è stata effettuata sulla base di quanto disposto dall’art. 76 del CCNL FC, secondo cui a decorrere dall’anno 2018, nel Fondo risorse decentrate confluiscono, in un unico importo consolidato, tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati per l’anno 2017, come certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001, tenendo conto dell’art. 23 del D. Lgs 75/2017, comma 2 e dell’art. 11, comma 1 del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni
dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.
Il valore delle risorse consolidate del fondo è pari a € 706.673,95.
– Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl
L’art. 76 comma 3 lett. a) e l’art. 90 comma 5 del CCNL FC 2016-2018 prevedono che a decorrere dal 1/1/2018, il Fondo risorse decentrate è incrementato, per il personale non dirigente, di un importo pari allo 0,65% del monte salari dell’anno 2015.
Al fine di determinare il monte salari dell’anno 2015 si è tenuto conto:
a livello metodologico degli orientamenti applicativi ARAN ed in particolare dell’orientamento AII_95_Orientamenti_Applicativi, che specifica i criteri da utilizzare;
a livello numerico dei valori risultanti dal Conto annuale SICO 2015 ed in particolare dalle tabelle T12 “Oneri annui per voci retributive a carattere stipendiale corrisposte al personale in servizio” e T13 “Oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti al personale in servizio”.
Sulla base di quanto sopra è stato determinato in euro 14.319,90 l’incremento previsto dall’art. 76 comma 3 da computare nel fondo 2020 corrispondente allo 0,65% del monte salari 2015 del personale non dirigente, pari a euro 2.203.061,00.
– Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
L’art. 11, comma 1 del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 prevede che “in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facolta' assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23”.
Pertanto, il fondo 2020 è stato incrementato per le unità di personale assunte a valere sulle unità di personale previste dal Piano ANSF ex art. 9 comma 36 del D.L. 78/2010 integrato con le unità di cui alla L. 172/2017 che, in base alla deroga prevista all’art. 11, comma 2 lett. b) del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135, superano il limite posto dall’art. 23 del D.lgs. n. 75/2017. In particolare, ad esclusione delle categorie protette, le assunzioni effettuate da ANSF, a partire dal 2018, sono le seguenti:
n. 2 collaboratori assunti nel 2018 a valere sulle unità di personale previste dall’art. 15-ter comma 2 della Legge 4 dicembre 2017, n. 172, che autorizza ANSF, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico di 20 unita' complessive di personale. Ciò ha determinato l’incremento del valore del fondo pari a euro 18.186,92.
n. 5 unità (n. 4 funzionari e n. 1 collaboratore) inquadrate nel 2020 in esito alla conclusione delle procedure di mobilità volontaria, assunte a valere sulle unità di personale previste dal Piano ANSF ex art. 9 comma 36 del D.L. 78/2010 integrato con le unità di cui alla L. n. 172/2017. Ciò comporta l’incremento del fondo di un importo di euro 42.783,05, pari al valore netto pro-capite del fondo (euro 8.556,61) moltiplicato per il numero di unità assunte nel 2020 (5 unità). Il valore netto pro-capite del fondo è ottenuto dalla differenza tra il valore pro-capite determinato dalla Ragioneria Generale dello Stato in euro 9.093,46 con Nota MEF-RGS prot. n. 96531 del 15/12/ 2015-U e la quota di straordinario pro-capite, pari a euro 536,85 determinato in fase di prima applicazione dello scorporo dello straordinario dal fondo in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 77 comma 2 del CCNL FC 2016-2018, in base al quale, tra le voci di destinazione del Fondo risorse decentrate non è più compreso il compenso delle prestazioni per lavoro straordinario.
Sezione II - Risorse variabili
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo
L’art. 77 comma 2 del CCNL FC 2016-2018, tra le voci di destinazione del Fondo risorse decentrate, non prevede il compenso delle prestazioni per lavoro straordinario, contrariamente al previgente CCNL ENAC che includeva detto compenso tra le voci di destinazione del fondo per le politiche di sviluppo e la produttività. Pertanto, ai fini della quantificazione del fondo risorse decentrate per l’anno 2020, si conferma lo scorporo della quota parte destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, pari a euro 41.337,45, già determinata in sede di costituzione del fondo 2018, in fase di prima applicazione della decurtazione dello straordinario dal valore del fondo.
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Nella tabella seguente si riporta la sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:
Voce | Fondo Personale tecnico- amministrativo |
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione | 740.626,37 |
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione | - |
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione | 740.626,37 |
Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Al fine di completare il quadro di costituzione del fondo si riporta anche la quantificazione delle risorse destinate ad erogare l’indennità di Ente, di cui all’art. 65, comma 2, lett. h) del CCNL del 19 dicembre 2001. Il valore annuale complessivo delle risorse destinate ad erogare l’indennità di Ente, pari a euro 189.431,99 è stato ottenuto moltiplicando il valore dell’indennità di Ente, in linea con i parametri retributivi fissati dal CCNL del personale non dirigente XXXX 0000-0000, per il numero delle unità di personale in servizio articolate per posizione economica, come riportato nella tabella seguente.
Categoria | Posizione economica | Indennità di Ente (annua) | N. unità | Spesa |
OPERATORE | A1 | 1.900,80 | 3,00 | 5.702,40 |
A2 | 2.022,84 | |||
A3 | 2.022,84 | |||
A4 | 2.022,84 | 1,00 | 2.022,84 | |
COLLABORATORE | B1 | 2.106,36 | 7,75 | 16.324,29 |
B2 | 2.247,60 | |||
B3 | 2.247,60 | 1,00 | 2.247,60 | |
B4 | 2.247,60 | 19,00 | 42.704,40 | |
FUNZIONARIO | C1 | 2.459,52 | 18,50 | 45.501,12 |
C2 | 2.645,76 | 5,00 | 13.228,80 | |
C3 | 3.223,68 | 2,08 | 6.716,00 | |
C4 | 3.223,68 | 14,06 | 45.313,50 | |
C5 | 3.223,68 | 3,00 | 9.671,04 | |
TOTALE | 74,39 | 189.431,99 |
Secondo le previsioni dell’art. 17 comma 2, lett. d) del XXXX 0000-0000 primo biennio economico, il fondo per le politiche di sviluppo e per la produttività viene decurtato delle somme necessarie per la copertura dell’onere occorrente per l’erogazione dell’indennità di Ente, di cui all’art. 18 del medesimo CCNL. Lo stesso art. 18, al comma 2, confermato dall’art. 90 (clausole speciali per Enac) del CCNL FC 2016-2018, stabilisce che, al fine dell’erogazione dell’indennità di Ente, sono prelevate le corrispondenti somme del Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività di cui all’art. 64, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità. Sebbene, infatti, si tratti di posta destinata ad essere allocata fuori dal fondo, essa rappresenta un emolumento fisso e continuativo la cui previsione deve essere suffragata dalla dimostrazione della relativa copertura con risorse certe e stabili. Inoltre, la corresponsione dell’indennità di Ente va letta in combinato disposto con l’art. 18, comma 2, del CCNL del personale non dirigente XXXX 0000-0000.
COSTITUZIONE DEL FONDO | Fondo Personale tecnico- amministrativo |
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | |
Risorse storiche | 706.673,95 |
Incrementi contrattuali | |
– CCNL comparto FC Art. 76 c. 3 lett. a) relativa allo 0,65% monte salari 2015 | 14.319,90 |
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità | |
– incremento con l’importo pari al valore pro-capite del fondo per le unità assunte a valere della L. 172/2017 (anno 2018) | 18.186,92 |
– incremento con l’importo pari al valore pro-capite del fondo per le unità assunte ex art. 9 comma 36 del D.L. 78/2010 integrato con le unità di cui alla L. 172/2017 (anno 2020) | 42.783,05 |
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità | 781.963,82 |
Risorse variabili | |
-parte non pertinente | |
Decurtazioni del Fondo | |
-Scorporo straordinario | (41.337,45) |
Sintesi della costituzione delle risorse del Fondo sottoposto a certificazione | 740.626,37 |
Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (*) | 189.431,99 |
(*) valore dell'indennità di Ente |
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Non vengono regolate dal presente contratto, in quanto di diretta applicazione del CCNL o di progressioni orizzontali definite in accordi precedenti, le somme destinate ai seguenti istituti:
– Indennità professionale, pari complessivamente a euro 329.969,71, conteggiata per tutto il 2020 sulla base dell’organico in servizio alla data del presente documento, considerato che non è prevista alcuna cessazione nel corso del 2020; prudenzialmente nel calcolo è stato incluso anche un funzionario risultato vincitore del VII corso-concorso della SNA, attualmente ancora in servizio presso ANSF. Si segnala che i parametri retributivi relativi all’indennità professionale, strettamente connessi alla realtà gestionale ed organizzativa dell’Agenzia, sono stati oggetto di autonoma iniziativa di contrattazione integrativa, avviata con le organizzazioni sindacali (gli stessi firmatari del CCNL ENAC) già precedentemente alla fase di primo reclutamento (1 ottobre 2012); detti valori sono definiti nell’art. 7 del CCNI personale tecnico ed amministrativo e professionisti II qualifica del 2013-2015. Gli importi unitari, su base annua, sono ripartiti nei livelli di inquadramento come riportato nella tabella seguente:
AREA TECNICA ED AMMINISTRATIVA | |||||||||||||
OPERATORE | COLLABORATORE | FUNZIONARIO | |||||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
INDENNITA' PROFESSIONALE | 3.341,76 | 3.458,04 | 3.551,04 | 3.643,92 | 3.826,08 | 3.957,60 | 4.084,08 | 4.214,16 | 4.405,92 | 4.642,08 | 4.878,24 | 5.095,20 | 5.330,64 |
– Quota TFR, in accordo a quanto previsto dall’art. 18 comma 4 CCNL ENAC 2006-09, confermato dall’art. 90 (clausole speciali per Enac) del CCNL comparto FC 2016-18, pari a euro 13.089,75;
– Progressioni economiche storiche 2016, pari a euro 46.063,59, quale differenza tra l’importo delle progressioni effettuate nel 2016 pari a euro 54.683,59, decurtate delle risorse corrispondenti alle progressioni economiche in godimento di n. 3 unità di personale cessato, pari a euro 8.620,00, riacquisite tra quelle effettivamente disponibili per il finanziamento dei vari istituti del trattamento economico accessorio.
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Il presente accordo regola esclusivamente la destinazione delle risorse stabili disponibili alla contrattazione integrativa per il finanziamento delle progressioni economiche 2020.
Nella tabella a seguire si riporta la posta di destinazione del fondo specificamente regolata dal presente accordo, con la specificazione del riferimento normativo e del relativo importo.
Voce di ripartizione | Importo | Riferimento CCNL |
Progressioni economiche 2020 | € 43.386,23 | CCNL FC 2016-2018 Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie |
6. Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica: | ||
(..) | ||
c) criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche; | ||
(..) | ||
CCNL FC 2016-2018 | ||
Art. 77 Utilizzo Fondo risorse decentrate | ||
2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1, sono | ||
destinate ai seguenti utilizzi: | ||
(..) | ||
e) progressioni economiche; | ||
(…) | ||
CCNI ANSF 2013-2015 | ||
Personale non dirigente e professionisti di II qualifica professionale | ||
Art. 10 (Progressioni economiche) | ||
1.Nel rispetto di quanto disposto dalle norme vigenti in materia ed, in particolare, | ||
dall’art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010, del DPR n. | ||
122/2013, dell’art. 23 del d. lgs. n.150/2009 e dell’art. 52, comma 1-bis del d. lgs. | ||
n.165/2001, la progressione economica avverrà secondo la graduatoria di merito | ||
redatta sulla base dei punteggi complessivi ottenuti dai candidati. | ||
2.Non possono partecipare alle progressioni i dipendenti che abbiano avuto, negli | ||
ultimi due anni, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura) ovvero i | ||
dipendenti interessati da misure cautelati di sospensione dal servizio, a meno che il | ||
procedimento penale non si sia concluso con l’assoluzione in primo grado. | ||
Valore del fondo anno 2020 | 740.626,37 |
L’importo per le progressioni economiche è stato concordato prevedendo di effettuare mediamente il 42% di passaggi per il personale abilitato a partecipare alle selezioni in accordo ai requisiti di anzianità previsti. Si riporta di seguito la tabella di dettaglio delle numerosità delle progressioni economiche concordate con le organizzazioni sindacali.
Qualifica | Posizione economica | Importo unitario | Nr. personale abilitato | Nr. Progressioni concordate | Risorse assegnate |
Collaboratori | B1 -> B2 | € 1.788,03 | 3 | 1 | € 1.788,03 |
Funzionari | C1 -> C2 | € 3.111,86 | 9 | 4 | € 12.447,44 |
C2 -> C3 | € 3.497,18 | 12 | 5 | € 17.485,90 | |
C3 -> C4 | € 2.773,37 | 3 | 1 | € 2.773,37 | |
C4 -> C5 | € 2.963,83 | 6 | 3 | € 8.891,49 | |
Totale | 33 | 14 | € 43.386,23 |
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Risultano ancora da regolare, in quanto concordemente con le organizzazioni sindacali rinviate ad una successiva sessione negoziale, le somme del fondo risorse decentrate da destinare al finanziamento dei seguenti possibili istituti:
– trattamento economico titolari di posizioni organizzative
Indennità correlate ad attività implicanti responsabilità (Indennità di vigilanza e controllo, indennità di rischio per maneggio valori)
– Premi e trattamenti correlati alla performance individuale
– Premi e trattamenti correlati alla performance individuale destinati alla contrattazione di sede.
IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Si riporta la sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:
Voce | Fondo Personale tecnico- amministrativo |
a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto integrativo | 389.123,05 |
b. Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo | 43.386,23 |
c. Totale delle destinazioni ancora da regolare | 308.117,09 |
d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione | 740.626,37 |
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
Il Fondo per la contrattazione integrativa dal punto di vista tecnico-finanziario rispetta i vincoli seguenti:
a. copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
Le destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa, rappresentate dall’indennità professionale, la quota TFR e le progressioni economiche, sono coperte con le risorse del Fondo di cui trattasi, aventi tutte carattere di certezza e stabilità (cfr. sezione I, modulo IV). Si fa presente, a tale proposito, che le risorse finanziarie dell’Agenzia previste dall’art. 15 del D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 501 sono le seguenti:
1 Il decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50, recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie”, pubblicato nella G.U. del 10.6.2019, n. 134, e in particolare l’articolo 31, comma 6, per effetto del quale, “ai sensi dell’articolo 12, comma 19, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con L. 16 novembre 2018, n. 130, nelle more della piena operatività di ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite ai sensi del presente decreto sono svolte dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) già istituita ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162”.
“a) le entrate proprie, costituite dai proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' dirette di servizio previste dal presente decreto e dagli introiti previsti nel proprio regolamento. Tali entrate sono riscosse direttamente dall'ANSFISA e vengono destinate all'implementazione delle attivita' e delle dotazioni istituzionali;
b) l'incremento dell'1 per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie ai gestori dell'infrastruttura, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I gestori delle infrastrutture erogano all'ANSFISA l'importo corrispondente al suddetto incremento dei canoni in due rate semestrali, nei mesi di maggio e novembre, sulla base della programmazione annuale dei traffici. Con la prima rata dell'anno successivo viene conguagliato l'importo relativo all'esatto consuntivo dell'anno precedente. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, i gestori presentano ad ANSFISA la dichiarazione dei pagamenti previsti per l'anno corrente e per i due anni successivi;
c) per le reti per le quali non e' previsto un canone di accesso, ANSFISA fissa i criteri in base ai quali gli esercenti corrispondono gli importi alla medesima a copertura degli oneri per i servizi resi. Tali oneri sono determinati in relazione alla natura della rete interessata e rispondono a criteri di trasparenza, equita', pertinenza ed efficienza. Inoltre, nella determinazione degli oneri medesimi, l'ANSFISA consulta gli enti pubblici territoriali competenti e, per gli aspetti di competenza, l'Autorita' di regolazione dei trasporti;
d) uno stanziamento pari a euro 5.686.476 per l'anno 2019 e euro 7.686.476 a decorrere dall'anno 2020, iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”
Tutte le entrate sopra citate hanno carattere certo e continuativo in quanto scaturiscono da obblighi di legge (non discrezionali) che tutti gli operatori sono tenuti a rispettare per operare. Anche le “entrate proprie” infatti, non scaturiscono da attività di carattere discrezionale/commerciale, ma sono riferite a requisiti/attività corrispondenti a precisi compiti istituzionali (autorizzazioni, certificazioni di sicurezza ecc.) che gli operatori devono richiedere, rinnovare e mantenere in modo continuativo (per tutta la durata dell’attività) e che l’Agenzia deve effettuare, i cui importi sono stabiliti da specifici decreti.
b. assicura il principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
c. assicura il principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).
Le progressioni economiche all’interno delle aree sono previste per una numerosità massima di 14 unità, che rappresenta una quota limitata, pari circa al 42% dei dipendenti abilitati a partecipare alla selezione.
L’accordo illustrato è coerente con il principio di selettività delle progressioni economiche stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 150/2009, in quanto prevede che la selezione tra i dipendenti venga effettuata mediante la formulazione di una graduatoria che tiene conto non solo dell’esperienza acquisita dal dipendente nel livello immediatamente inferiore, ma anche degli esiti della valutazione dell’attività svolta dal dipendente con riferimento ad un periodo biennale, del possesso e/o conseguimento di titoli culturali e professionali pertinenti, della partecipazione a corsi di formazione certificati e pertinenti.
Xxxxxx XXX - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2020 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2019.
COSTITUZIONE DEL FONDO | Fondo Personale tecnico-amministrativo | ||
2020 | 2019 | Diff. 2020-2019 | |
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | |||
Risorse storiche | 706.673,95 | 706.673,95 | - |
Incrementi contrattuali | |||
– Art. 76 comma 3 lett. a) relativa allo 0,65% monte salari 2015 | 14.319,90 | 14.319,90 | - |
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità | |||
– incremento con l’importo pari al valore pro-capite del fondo per le unità assunte a valere della L. 172/2017 (anno 2018) | 18.186,92 | 18.186,92 | - |
– incremento con l’importo pari al valore pro-capite del fondo per le unità assunte ex art. 9 comma 36 del D.L. 78/2010 integrato con le unità di cui alla L. 172/2017 (anno 2020) | 42.783,05 | - | 42.783,05 |
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità | 781.963,82 | 739.180,77 | 42.783,05 |
Risorse variabili | |||
-parte non pertinente | |||
Decurtazioni del Fondo | |||
-Scorporo straordinario | (41.337,45) | (41.337,45) | - |
Sintesi della costituzione delle risorse del Fondo sottoposto a certificazione | 740.626,37 | 697.843,32 | 42.783,05 |
Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (*) | 189.431,99 | 192.077,60 | (2.645,61) |
(*) valore dell'indennità di Ente |
Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo. Anno 2020 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2019.
Voce | Fondo Personale tecnico-amministrativo | ||
2020 | 2019 | Diff. 2020-2019 | |
a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto integrativo | 389.123,05 | 399.470,03 | (10.346,98) |
b. Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo | 43.386,23 | 298.373,29 | (254.987,06) |
c. Totale delle destinazioni ancora da regolare | 308.117,09 | - | 308.117,09 |
d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione | 740.626,37 | 697.843,32 | 42.783,05 |
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico- finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Il sistema di contabilità utilizzato dall’amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione e variazione di competenza dei diversi capitoli di spesa i limiti espressi dal fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione di cui al precedente modulo II.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato
Il limite di spesa del fondo 2019 è stato rispettato, in quanto l’utilizzo finora consuntivato delle relative risorse in sede di gestione, come risultante dal sistema di contabilità, risulta inferiore al limite di spesa del fondo 2019, come meglio rappresentato nella tabella seguente.
Descrizione | Limite di spesa fondo 2019 (A) | Utilizzo a consuntivo delle risorse (B) | Differenza (A)-(B) |
Indennità professionale | 331.513,88 | 326.000,53 (*) | 5.513,35 |
Quota TFR | 13.272,56 | 12.979,72 | 292,84 |
Trattamento economico titolari di posizioni organizzative | 61.500,00 | - | 61.500,00 |
Premi e trattamenti correlati alla performance individuale | 119.580,40 | - | 119.580,40 |
Premi e trattamenti correlati alla performance individuale destinati alla contrattazione di sede | 29.895,10 | - | 29.895,10 |
Indennità di rischio per maneggio valori | 1.656,00 | - | 1.656,00 |
Indennità di vigilanza e controllo | 85.741,79 | - | 85.741,79 |
Progressioni economiche storiche 2016 | 54.683,59 | 48.697,47 | 5.986,12 |
Valore del fondo anno 2019 | 697.843,32 | 387.677,72 | 310.165,60 |
(*) comprende anche i differenziali delle indennità professionali relative al personale oggetto di progressione nel 2016, il cui valore è anche compreso nella voce di utilizzo “Progressioni economiche”
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Il bilancio di previsione 2020, deliberato dal Comitato direttivo in data 23 ottobre 2019, riporta, nelle voci del personale, una previsione adeguata a dare copertura alle diverse voci di destinazione del fondo.
Voce | Stanziamento bilancio di previsione 2020 | Voce Fondo | |
Codice | Descrizione | Importo | Importo |
13 | Competenze fisse al personale a tempo indeterminato | 8.265.852,11(*) | 740.626,37 |
Totale capitoli | 8.265.852,11 | 740.626,37 |
(*) comprende il valore dell’indennità di Ente, corrisposta secondo quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, del CCNL del personale non dirigente XXXX 0000-0000. Include altresì, oltre alle competenze fisse, anche gli importi relativi ai fondi del personale dirigente e del personale non dirigente.