Speciale Contratto - legge stabilità 2017 - CFL
Speciale Contratto - legge stabilità 2017 - CFL
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Direttore Responsabile: SIILVIO DI PASQUA
Proprietario: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Autorizz. Del Tribunale di Treviso
n.463 del 5/11/1980
Redazione e stampa:
00000 XXXXXXXX XXXXXX
Via Xxxxx Xxxx, 13
tel. 0000-00000 – fax: 0438/946028
e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx “Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento postale – 70% NE/TV”
Hanno collaborato: Le Segreterie Nazionale, Regionale e Territoriale della FLAEI-CISL, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, De Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Da Xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx.
SOMMARIO:
Rinnovo contrattuale 22 dicembre 2016 – 11 gennaio 2017 Legge di stabilità 2017 Contratti Formazione Lavoro |
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RINNOVO CONTRATTUALE
Sciopero Impianti di produzione elettrica Trasmettiamo, per opportuna conoscenza, la lettera a firma delle Segreteria Nazionali Filctem, Flaei e Uiltec inviata in data odierna che stabilisce le modalità di sciopero per tutti gli impianti di produzione elettrica.
Cordiali saluti.
La Segreteria Nazionale
*°*°*°
Roma, 22 dicembre 2016
Prot. 103
Xxxxx.xx Assoelettrica Utilitalia | Energia Concorrente GSE Sogin Terna - Dispacciamento Rete Nazionale | Commissione di Garanzia per lo sciopero e p.c. Ministero dello Sviluppo Economico Ministero del Lavoro |
Oggetto: Proclamazione sciopero Impianti di Produzione
Le scriventi Segreterie Nazionali FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL,UILTEC-UIL, a seguito della proclamazione di sciopero di 8 ore inviatavi con lettera del 7 dicembre 2016 Prot.95, sono ad inoltrarvi, in allegato alla presente, il calendario degli scioperi relativo agli impianti di produzione di tutto il Settore.
Xx informiamo inoltre che:
Per gli impianti termovalorizzatori, biomasse e biogas lo sciopero si svilupperà con il seguente calendario:
Impianti presenti nelle Regioni: Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia Campania, Abruzzo e Molise. 8 ore il giorno 9 gennaio 2017:
Impianti presenti nelle Regioni: Sardegna, Lazio, Toscana, Umbria, Marche e Xxxxxx Xxxxxxx. 8 ore il giorno 10 gennaio 2017;
Impianti presenti nelle Regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige e Lombardia. 8ore il
giorno 11 gennaio 2017;
Impianti presenti nelle Regioni: Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. 8 ore il 12 gennaio 2017.
Per gli impianti chiusi o in dismissione senza la presenza di turno lo sciopero di 8 ore sarà effettuato nella giornata del 13 gennaio 2017.
Per gli impianti Idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici lo sciopero di 8 ore sarà effettuato nella
giornata del 13 gennaio 2017 nel seguente modo: in caso di guasto e/o fermata dell’impianto i lavoratori preposti (reperibili e turnisti/semiturnisti dei Centri di Teleconduzione degli impianti) metteranno in sicurezza l’impianto e non lo riavvieranno.
I Lavoratori degli impianti sopra indicati e presenti nell’allegato sciopereranno nelle date riportate e con le seguenti modalità:
Lavoratori turnisti che effettuano la prestazione in turno continuo avvicendato: astensione dalla
prestazione per l’intera durata di ciascun turno di lavoro che si colloca, anche parzialmente, nella giornata prevista dal calendario per la fermata del relativo impianto (partendo dal turno notturno che inizia nella serata precedente il giorno della fermata dell’Impianto e termina nel giorno della fermata).
Lavoratori semiturnisti che effettuano la prestazione in semiturno: astensione della prestazione per l’intera durata del turno di lavoro che si colloca parzialmente o totalmente nella giornata prevista per la fermata del rispettivo Impianto.
Lavoratori giornalieri e Lavoratori turnisti e/o semiturnisti che lavorano a giornata astensione dalla prestazione per l’intera giornata indicata per il loro Impianto.
Vi informiamo inoltre che, laddove siano necessari, siamo disponibili ad effettuare gli incontri territoriali stabiliti dall’Art.2 comma 4 dell’accordo sindacale nazionale sull’esercizio del diritto di sciopero nel Settore Elettrico.
Facciamo infine presente che Terna, nell’analisi della compatibilità di sciopero degli Impianti di produzione,
dovrà considerare la copertura del solo fabbisogno nazionale escludendo l’esportazione di energia elettrica verso gli altri Paesi europei che non siamo tenuti a garantire così come riportato all’Art.2 comma2.1 punto1 dell’accordo sindacale nazionale sull’esercizio del diritto di sciopero nel Settore Elettrico.
Vi comunichiamo i nomi dei referenti sindacali durante lo sciopero.
FILCTEM-Cgil: Xxxx Xxxxxxxx Cell. 0000000000; x.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx; xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
FLAEI-Cisl: Xxxxxx Xxxxx Cell: 0000000000; xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xxx; xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx UILTEC-Uil: Xxxxxxx Xxxxxxxxx Cell. 0000000000; xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx; xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Le Segreterie Nazionali Filctem-Cgil Flaei-Cisl Uiltec-Uil
(X. Xxxxxxxx) (X. Xxxxxxx) (X. Xxxxxxxxx)
*°*°*°
SCIOPERO PER IL CONTRATTO DEL SETTORE ELETTRICO: C’E’ VOGLIA DI PARTECIPAZIONE!
E’ noto: Xxxxxxxxx e Aziende, in questi anni, responsabilmente, hanno saputo trovare soluzioni adeguate sia
per quanto riguarda le necessarie esigenze aziendali che per ciò che concerne i diritti e le tutele dei lavoratori. Anche in questi periodi di perdurante crisi (chiusura Centrali, efficientamento dovuto all’avanzare delle tecnologie, novità regolatorie, ecc.), Sindacato e Aziende hanno trovato soluzioni avanzate, grazie ad un solido quadro di tutele garantite dal Contratto di lavoro e alla capacità di rispondere alle esigenze contingenti con una importante contrattazione aziendale.
Da un po’ di tempo, però, gli equilibri si sono rotti e le necessarie esigenze di efficientamento, hanno lasciato
il posto a un modo di concepire l’organizzazione del lavoro che pesa quasi esclusivamente sulle spalle dei lavoratori che sono chiamati, ormai in maniera diffusa, a sostenere turni e carichi di lavoro al limite della sopportabilità. Oltre a tutto ciò abbiamo dovuto constatare, in alcune importanti aziende, un arretramento qualitativo nella gestione del Personale registrando, a volte, atteggiamenti vessatori nei confronti dei lavoratori.
Le richieste presentate al tavolo contrattuale non hanno fatto altro che confermare questa impostazione che tiene in scarsa considerazione le lavoratrici e i lavoratori che hanno fatto la fortuna stessa di queste Aziende. E’ chiaro da tempo: l’attenzione che le aziende del Settore mostrano verso le esigenze del mondo finanziario (vedi i lauti dividendi che stanno ricominciando a crescere), sono incomparabilmente superiori a ciò che viene riservato al mondo del lavoro: non si spiegano altrimenti le provocazioni ricevute su Turni, Trasferimenti, Reperibilità e Orario.
Ma a tutto c’è un limite! Le assemblee in corso sul Contratto - che porteremo avanti anche dopo la pausa natalizia - stanno dando segnali inequivocabili: i lavoratori sono esausti e chiedono a gran voce lo sciopero, non soltanto per ciò che concerne le inaccettabili proposte aziendali, ma perché sono stanchi di una situazione lavorativa che deve assolutamente cambiare per ridare dignità al mondo del lavoro.
In questa tornata assembleare abbiamo registrato due novità molto positive: l’alta partecipazione alle stesse e l’interessamento dei giovani ai temi contrattuali. Sono proprio i giovani la sorpresa più bella di questi giorni; sui social e negli incontri con i lavoratori, stanno acquisendo il giusto protagonismo, chiedendoci di tutelare il loro futuro. Effettivamente le “novità” che le aziende propongono, ivi compresa la proposta di adeguamento della disciplina dell'apprendistato, rappresentano una modalità di gestione che, in futuro, potrebbe arrivare a togliere spazi importanti di vita personale.
In data odierna abbiamo inviato alle Aziende il calendario degli scioperi che riguarderanno gli Impianti di Produzione e inviato una lettera alle due Associazioni datoriali in cui ribadiamo la nostra interpretazione relativa ad alcuni aspetti riguardanti l’Accordo sulla regolamentazione dello Sciopero. Se qualcuno pensa che il Sindacato Xxxxxxxxx si farà ingabbiare da interpretazioni di comodo, sbaglia di grosso. La nostra posizione è chiara: la parte normativa su Turni, Reperibilità, Trasferimenti e Orario di Lavoro non può essere toccata nei suoi aspetti fondamentali, mentre l’aumento economico deve essere assolutamente congruo e in linea con i risultati di bilancio delle Aziende Elettriche che, proprio in
questo periodo, come già detto, sono tornate a distribuire utili importanti agli azionisti: su questo non arretreremo di un millimetro!
E' importante che le aziende sappiano che la mobilitazione dei lavoratori elettrici crescerà di intensità fin quando non saranno riconosciute tutte le peculiarità del lavoro elettrico; questo è un Settore che deve avere come stella polare il servizio (di qualità) alla Clientela e non può più tollerare che i nuovi Manager non abbiano in alcun conto il capitale più importante: I LAVORATORI.
FILCTEM-CGIL FLAEI-CISL UILTEC-UIL
*°*°*° Ricalendarizzazione dello sciopero generale del Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
In riferimento all’oggetto, trasmettiamo in allegato la lettera unitaria inviata in data odierna. Cordiali saluti.
LA SEGRETERIA NAZIONALE
All.: c.s.
Roma - 04/01/2017 – Prot. 1 Prot. 1 Roma, 4 gennaio 2017
Xxxxx.xx
Assoelettrica - Energia Concorrente – Utilitalia – GSE – SOGIN – Terna - Terna Rete Italia - Direzione Dispacciamento Rete Nazionale
Commissione di Garanzia per lo sciopero e p.c. Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Energie rinnovabili e l’Efficienza energetica, il Nucleare Divisione III Produzione Elettrica
c.a. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Oggetto: Ricalendarizzazione dello sciopero generale del Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Le scriventi Segreterie Nazionali FILCTEM–CGIL, FLAEI–CISL, UILTEC–UIL a seguito delle incompatibilità di sciopero degli impianti di produzione elettrica, comunicateci dal Ministero e stabilite da Terna, con la presente sono a ricalendarizzare le date dello sciopero.
Pertanto le 8 ore di sciopero generale dei lavoratori di tutte le Aziende nelle quali vengono applicati i contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori addetti al settore elettrico, saranno effettuate con le seguenti nuove modalità:
Lavoratori giornalieri: astensione dalla prestazione per l’intera giornata del 16 gennaio 2017.
Lavoratori turnisti che effettuano la prestazione in turno continuo avvicendato: astensione dalla prestazione per l’intera durata di ciascun turno di lavoro che si colloca, anche parzialmente, nella giornata del 16 gennaio 2017 (partendo dal turno notturno che inizia nella serata precedente il giorno16 gennaio 2017).
Lavoratori semiturnisti che effettuano la prestazione in semiturno: astensione dalla prestazione per l’intera durata del turno di lavoro che si colloca parzialmente o totalmente nella giornata del 16 gennaio 2017.
Per tutti i lavoratori delle centrali di produzione, turnisti, semiturnisti e giornalieri, lo sciopero si terrà con le stesse modalità orarie, nelle settimane che vanno dal 16 al 27 di gennaio 2017 secondo un calendario che vi sarà inviato sempre nel rispetto dei termini del preavviso.
Resta confermato che:
lo sciopero delle prestazioni di lavoro straordinario programmato (art.41 comma 2 ccnl), degli spostamenti di orario (art.26 comma 5 ccnl), delle prestazioni eccedenti il normale orario compensate come ore viaggio (art.43 comma 3 ccnl) dei lavoratori dipendenti delle medesime aziende sopra indicate si terrà dal giorno 17 dicembre 2016 fino al 16 gennaio 2017;
durante lo sciopero saranno garantite le prestazioni di cui all’accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero nel settore elettrico e sono esentati i lavoratori ivi previsti;
i lavoratori reperibili nella giornata interessata dallo sciopero, pur avendo diritto di sospendere la normale prestazione, hanno l’obbligo di assicurare la reperibilità garantendola durante il periodo orario dello sciopero stesso;
durante lo sciopero delle prestazioni di lavoro straordinario programmato, degli spostamenti di orario e delle ore viaggio sono comunque garantite le prestazioni al di fuori del normale orario di lavoro finalizzate a garantire la continuità del servizio e della sicurezza del sistema elettrico nei confronti di tutti gli utenti come previsto dall’accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero nel settore elettrico.
Vi comunichiamo i nominativi dei referenti sindacali rintracciabili durante lo sciopero
FILCTEM-Cgil: Xxxx Xxxxxxxx Cell. 0000000000; x.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx; xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx FLAEI-Cisl: Xxxxxx Xxxxx Cell: 0000000000; xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xxx; xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx UILTEC-Uil: Xxxxxxx Xxxxxxxxx Cell. 0000000000; xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx; xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Le Segreterie Nazionali Filctem-Cgil Flaei-Cisl Uiltec-Uil (X.Xxxxxxxx) (X.Xxxxxxx) (X.Xxxxxxxxx)
Roma, 4 gennaio 2017
*°*°*° COMUNICATO
SCIOPERO GENERALE DI 8 ORE PER TUTTO IL SETTORE ELETTRICO A SOSTEGNO DELLA VERTENZA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
A seguito della dichiarazione di compatibilità / incompatibilità inviataci dal ministero, in data 30 dicembre, per quanto riguarda lo sciopero indetto da Filctem, Flaei, Uiltec
PER TUTTI I LAVORATORI DELLE CENTRALI DI PRODUZIONE nella SETTIMANA CHE VA
DAL 9 AL 13 GENNAIO 2017, abbiamo deciso di procedere a ricalendarizzare lo sciopero per tutte le centrali di produzione a partire dal giorno 16 gennaio, prevedendo un’articolazione dello sciopero su un periodo più ampio.
Contestualmente abbiamo definito che anche lo SCIOPERO generale per tutto il resto del settore, inizialmente previsto per il 13 gennaio, verrà riprogrammato per il giorno 16 gennaio, con le stesse modalità.
LE SEGRETERIE NAZIONALI
FILCTEM-CGIL FLAEI-CISL UILTEC-UIL
*°*°*°
Ricalendarizzazione sciopero Impianti di Produzione.
In riferimento all’oggetto, trasmettiamo in allegato la lettera unitaria inviata in data odierna unitamente all’elenco degli impianti interessati.
Cordiali saluti.
LA SEGRETERIA NAZIONALE
Roma - 05/01/2017 – Prot. 2
Prot. 2 Roma, 5 gennaio 2017 Xxxxx.xx
Assoelettrica - Energia Concorrente – Utilitalia – GSE – SOGIN – Terna - Terna Rete Italia - Direzione Dispacciamento Rete Nazionale
Commissione di Garanzia per lo sciopero
e p.c. Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le
Energie rinnovabili e l’Efficienza energetica, il Nucleare Divisione III Produzione Elettrica
c.a. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Oggetto: Ricalendarizzazione sciopero Impianti di Produzione
Le scriventi Segreterie Nazionali FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL,UILTEC-UIL, a seguito della ricalendarizzazione dello sciopero di 8 ore inviatavi con lettera del 4 gennaio 2017 Prot. 1, sono ad inoltrarvi, in allegato alla presente, il nuovo calendario degli scioperi relativo agli impianti di produzione di tutto il Settore.
Xx informiamo inoltre che:
Per gli impianti termoelettrici fino a 10 MW, termovalorizzatori, biomasse e biogas lo sciopero si svilupperà con il seguente calendario:
Impianti presenti nelle Regioni: Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia Campania, Abruzzo e Molise. 8 ore il giorno 16 gennaio 2017:
Impianti presenti nelle Regioni: Sardegna, Lazio, Toscana, Umbria, Marche e Xxxxxx Xxxxxxx. 8
ore il giorno 17 gennaio 2017;
Impianti presenti nelle Regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige e Lombardia. 8 ore il giorno 18 gennaio 2017;
Impianti presenti nelle Regioni: Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. 8 ore il 19 gennaio 2017.
Per gli impianti chiusi o in dismissione senza la presenza di turno lo sciopero di 8 ore sarà effettuato nella giornata del 16 gennaio 2017.
Per gli impianti Idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici lo sciopero di 8 ore si svilupperà nel seguente modo: in caso di guasto e/o fermata dell’impianto i lavoratori preposti (reperibili e turnisti/semiturnisti dei Centri di Teleconduzione degli impianti) metteranno in sicurezza l’impianto e non lo riavvieranno. Con il seguente calendario:
- Impianti presenti nelle regioni Umbria e Xxxxxx Xxxxxxx 8 ore il giorno 16 gennaio 2017;
- Impianti presenti nelle regioni Sardegna, Puglia e Valle d’Aosta 8 ore il giorno 17 gennaio 2017;
- Impianti presenti nelle regioni Calabria, Lazio e Liguria 8 ore il giorno 18 gennaio 2017;
- Impianti presenti nelle regioni Toscana, Abruzzo e Molise 8 ore il giorno 19 gennaio 2017;
- Impianti presenti nelle regioni Veneto e Sicilia 8 ore il giorno 20 gennaio 2017;
- Impianti presenti nelle regioni Trentino Alto Adige e Basilicata 8 ore il giorno 23 gennaio 2017;
- Impianti presenti nelle regioni Lombardia e Friuli Venezia Giulia 8 ore il giorno 24 gennaio 2017;
- Impianti presenti nelle regioni Piemonte, Marche e Campania 8 ore il giorno 25 gennaio 2017;
I Lavoratori degli impianti sopra indicati e presenti nell’allegato sciopereranno nelle date riportate e con le seguenti modalità:
Lavoratori turnisti che effettuano la prestazione in turno continuo avvicendato: astensione dalla prestazione per l’intera durata di ciascun turno di lavoro che si colloca, anche parzialmente, nella giornata prevista dal calendario per la fermata del relativo impianto (partendo dal turno notturno che inizia nella serata precedente il giorno della fermata dell’Impianto e termina nel giorno della fermata).
Lavoratori semiturnisti che effettuano la prestazione in semiturno: astensione della prestazione per l’intera durata del turno di lavoro che si colloca parzialmente o totalmente nella giornata prevista per la fermata del rispettivo Impianto.
Lavoratori giornalieri e Lavoratori turnisti e/o semiturnisti che lavorano a giornata astensione dalla prestazione per l’intera giornata indicata per il loro Impianto.
Vi informiamo inoltre che, laddove siano necessari, siamo disponibili ad effettuare gli incontri territoriali
stabiliti dall’Art.2 comma 4 dell’accordo sindacale nazionale sull’esercizio del diritto di sciopero nel Settore Elettrico.
Facciamo infine presente che Terna, nell’analisi della compatibilità di sciopero degli Impianti di produzione,
dovrà considerare la copertura del solo fabbisogno nazionale escludendo l’esportazione di energia elettrica verso gli altri Paesi europei che non siamo tenuti a garantire così come riportato all’Art.2 comma2.1 punto1 dell’accordo sindacale nazionale sull’esercizio del diritto di sciopero nel Settore Elettrico.
Vi comunichiamo i nomi dei referenti sindacali durante lo sciopero.
FILCTEM-Cgil: Xxxx Xxxxxxxx Cell. 0000000000; x.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx; xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
FLAEI-Cisl: Xxxxxx Xxxxx Cell: 0000000000; xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xxx; xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx
UILTEC-Uil: Xxxxxxx Xxxxxxxxx Cell. 0000000000; xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx; xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx
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Le Segreterie Nazionali Filctem-Cgil Flaei-Cisl Uiltec-Uil
(X. Xxxxxxxx) (X. Xxxxxxx) (X. Xxxxxxxxx)
CONTRATTO DI SETTORE ELETTRICO: LA MOBILITAZIONE HA DATO I SUOI FRUTTI!
Roma, 11 gennaio 2017 17U002
Nella giornata di ieri, a valle di un incontro con le Segreterie Nazionali, le Aziende hanno rivisto le proprie posizioni negoziali, rinunciando all’impostazione che ci aveva portato alla mobilitazione e hanno formalizzato, con apposita lettera, le condizioni per la riapertura del negoziato.
Questo nuovo scenario ci consente di sospendere, temporaneamente, tutte le azioni di lotta proclamate, per verificare le reali possibilità di una chiusura positiva della trattativa in corso. Possono essere sospese, su valutazione unitaria a livello territoriale, le assemblee programmate.
Pertanto il giorno 16 gennaio p.v. è convocata la Delegazione trattante per condividere i contenuti dell’avanzamento della trattativa, in vista dell’incontro con le Aziende, in plenaria, previsto per il giorno 24 gennaio 2017, durante il quale si tenterà di raggiungere l’auspicata intesa finale.
Quasi del tutto immutata la parte normativa. Congruo aumento contrattuale, che nel triennio (2016-201 ) copre l’inflazione programmata e aggiunge importanti somme su Welfare e Produttività, per un totale di 105 Euro.
* * *
Dopo le azioni di lotta proclamate dalle tre Segreterie Nazionali di FILCTEM-FLAEI-UILTEC e dopo i forti segnali scaturiti dalle assemblee in corso, le Aziende hanno chiesto un incontro urgente e dopo un lungo confronto hanno deciso di rinunciare a importanti punti negoziali che avevano portato alla dichiarazione di sciopero per il giorno 16 gennaio 2017.
Le aziende sono state costrette a rinunciare alle provocatorie proposte su Turni, Reperibilità, Orario di
lavoro e Provvedimenti disciplinari.
Anche sulla parte economica, le Aziende hanno dovuto rivedere l’approccio fortemente restrittivo e dichiarare la disponibilità ad un aumento economico di 105 Euro complessivi, che superano l’inflazione programmata nel triennio, rafforzano la contrattazione di secondo livello, attraverso la leva della produttività e potenziano il Welfare già presente nel Settore.
Le uniche condizioni che ancora persistono e che sono considerate irrinunciabili dalle Controparti per la stipula dell’Accordo, riguardano l’art. 42 (Trasferimenti), per la sola parte relativa alla durata dell’indennità e la possibile applicazione dell’art 38 (Turni) nelle aziende che a tutt’oggi applicano il contratto Federelettrica del 1996, attraverso uno specifico accordo aziendale.
Anche sull’Apprendistato, la revisione della disciplina, che entrerebbe in vigore per gli assunti dopo la firma del Contratto, presenta caratteristiche sostenibili, che potranno agevolare la possibilità di un numero maggiore di assunzioni nel Settore, al contrario di quelle vessatorie proposte in precedenza.
E’ stata valorizzata la contrattazione aziendale di secondo livello che, così come proposto nella nostra Piattaforma, diventa il percorso privilegiato per affrontare reali esigenze e criticità e apre la via a forme di sperimentazione su un argomento importante come il Sistema di Classificazione.
Fondamentale il passaggio, nella lettera delle Controparti, che riguarda la Solidarietà di Settore - da noi fortemente rivendicata in Piattaforma - sia in termini di ricollocazione delle eccedenze conclamate, che relativa alla futura costituzione di un Fondo apposito: resta per noi imprescindibile, rispetto al primo punto, la concreta operatività degli strumenti che concorderemo prima della stipula dell’entrata in vigore del Contratto.
L’auspicata intesa consentirebbe, inoltre, di riunificare sotto un unico contratto i precedenti testi di
Assoelettrica/Utilitalia e Energia Concorrente, raggiungendo così un altro degli obiettivi da noi richiesti in Piattaforma, preservando, anche in prospettiva, l’ambito di applicazione del Contratto Elettrico.
* * *
Quello che ci preme dire è che la grande mobilitazione messa in campo su tutti i luoghi di lavoro e soprattutto la convinzione che le lavoratrici e i lavoratori hanno espresso nelle assemblee, sono stati gli elementi che hanno dato una svolta al percorso di rinnovo.
Tutto questo le Aziende devono averlo capito, perché il solo blocco del lavoro straordinario e le possibili ripercussioni negative durante le fermate degli Impianti di Produzione, li hanno convinti a rinunciare alle parti più provocatorie della loro Piattaforma. Ma ora…
NON ABBASSIAMO LA GUARDIA!
perché le nuove disponibilità espresse dalle Controparti devono trovare una concreta e positiva definizione nei testi contrattuali veri e propri.
Le Segreterie Nazionali
Filctem-Cgil Flaei-Cisl Uiltec-Uil
*°*°*°
Roma, 11 gennaio 2017
Prt. 5
Alle strutture Regionali e Territoriali FILCTEM-FLAEI-UILTEC
OGGETTO: Contratto di Settore Elettrico - Invio lettere
Inviamo, in allegato:
- Nota posizionamento datoriale sul rinnovo del Contratto nazionale del Settore Elettrico
- Lettera di sospensione dello sciopero. Cordiali saluti.
Per le Segreterie Nazionali Filctem-Cgil Flaei-Cisl Uiltec-Uil
(X. Xxxxxxxx) (X. Xxxxx) (X. Xxxxxxxxx)
*°*°*°
NOTA POSIZIONAMENTO DATORIALE
Oggetto: Rinnovo Contratto Nazionale Settore Elettrico
Data: 11 gennaio 2017
Indice
Premessa
Parte Normativa
Parte Economica
Premessa
Si condivide l’impegno a sottoscrivere il rinnovo entro il corrente mese di gennaio 2017. La nota è suddivisa in due parti: normativa ed economica.
Parte Normativa
Questa parte contiene riferimenti di carattere generale in merito alle relazioni industriali di settore e alla recente normativa lavoristica.
Per quanto attiene le relazioni industriali verrà definito un testo contenente linee di indirizzo generale per
adeguare il profilo delle relazioni sindacali alle mutate condizioni del settore energetico nazionale ed internazionale, al contesto economico, alla necessità di favorire le necessarie politiche energetiche di nuova generazione, al modello di partecipazione nelle aziende del settore.
In relazione altresì al nuovo quadro legislativo di recente introduzione nel Paese risulta indispensabile ridefinire gli articoli contrattuali interessati entro il 2017.
La parte normativa contiene interventi nelle seguenti materie:
trasferimenti, apprendistato e classificazione.
Per quanto attiene ai trasferimenti, si conviene che gli anni di trattamento complessivi siano 4, con un
decalage per il pendolarismo nell’ultimo anno e decorrenza a partire dal secondo semestre 2017.
Per l’apprendistato, la variazione normativa consiste nell’assunzione nel livello di qualificazione atteso al termine del periodo di formazione: anziché assumere con 2 livelli di sotto inquadramento si conviene quindi di erogare una retribuzione proporzionata agli anni di apprendistato con le seguenti percentuali rispetto ai minimi contrattuali:
Apprendistato di 36 mesi (categorie B1 e CS) 1°anno = 80%; 2°anno = 85%; 3° anno = 90%.
Apprendistato di 24 mesi (categoria A1):
1° anno = 80%; 2°anno = 90%.
Per il sistema di classificazione, sulla base del testo consegnato, le aziende potranno approntare sperimentalmente un nuovo sistema classificatorio, previo accordo sindacale specifico al 2° livello.
La parte normativa comprende inoltre la materia dei turni.
Entro il 2017 troverà applicazione l’art. 38 del CCNL nelle aziende che applicano ancora il CCNL Federelettrica del 1996, attraverso e. specifico accordo sindacale in sede aziendale.
Per tutte le aziende del settore a prescindere dalla disciplina collettiva applicata in materia di turni, le parti a livello aziendale sono impegnate, al verificarsi di eventi che sottopongono gli impianti a un basso fattore di utilizzo a definire, attraverso accordo sindacale aziendale, intese modificative della normativa contrattuale vigente. Per basso fattore di utilizzo degli Impianti si intende un significativo scostamento tra le ore di produzione effettive e quelle teoriche realizzabili, di carattere non occasionale, intervallate da giornate a zero ore di funzionamento.
Verrà definita inoltre una soluzione per la solidarietà di settore in termini di possibilità di ricollocazione
interna al settore stesso delle eccedenze conclamate, concordando nel contempo l’istituzione di un fondo di solidarietà di settore.
Parte Economica
In coerenza con le logiche sinora utilizzate nel settore elettrico, il razionale utilizzato come riferimento per il rinnovo contrattuale dei minimi è il trend inflazionistico (ovviamente per gli anni di vigenza contrattuale).
In linea generale si definisce di stanziare un importo sul Premio di Produttività e sul sistema di welfare.
In relazione a quanto consuntivato nel 2016 e previsto nel 2017- 2018 dagli istituti competenti in materia di indici inflattivi, il rinnovo sul parametro medio del settore è stabilito in misura omnicomprensiva in 105 euro (minimi + premio di produttività + welfare) di cui 70 sui minimi.
L’importo aggiuntivo definito è di 20 euro, da allocare sul premio di produttività e di 15 euro sul welfare (che può essere ripartito sulle seguenti tipologie: fondo sanitario, fondo previdenziale, solidarietà di settore, assicurazione premorienza).
Per quanto attiene al premio di produttività si definisce che al termine della vigenza contrattuale e in relazione alle variazioni in positivo o negativo dell’inflazione consuntivata, si procederà all’inglobamento sui minimi dell’importo stanziato (alla prima data utile del 2019 in cui verranno ufficializzati i dati consuntivi di inflazione e cioè giugno 2019), secondo le seguenti modalità:
In caso di inflazione eguale o superiore a quanto previsto alla firma del rinnovo (2,7%), si procederà all’inglobamento dell’importo stanziato di 20 euro sui minimi contrattuali;
In caso di inflazione inferiore si procederà all’inglobamento dei minimi dell’inflazione consuntivata e alla stabilizzazione sul premio di produttività del pro quota dei 20 euro stanziati.
*°*°*°
Roma, 11 gennaio 2017
Prot. 4
Xxxxx.xx
Assoelettrica Energia Concorrente Utilitalia
GSE SOGIN
Terna
Terna Rete Italia
Direzione Dispacciamento Rete Nazionale
Commissione di Garanzia per lo sciopero e p.c. Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il Mercato
Elettrico, le Energie rinnovabili e l’Efficienza energetica, il Nucleare Divisione III Produzione Elettrica
c.a. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Oggetto: Sospensione scioperi nazionali del settore elettrico proclamati da FILCTEM-FLAEI- UILTEC
Facciamo riferimento alla comunicazione ricevuta in data odierna dalle Parti datoriali contenente il “posizionamento datoriale” rispetto al rinnovo del contratto di settore elettrico.
Valutando positivamente tali proposte nonché i tempi previsti per la chiusura del negoziato, le scriventi organizzazioni comunicano la sospensione:
dello sciopero generale del giorno 16 gennaio 2017 (rif. Nostro protocollo n.1 del 4 gennaio 2017),
degli scioperi degli impianti di produzione programmati dal 16 gennaio 2017 al 27 gennaio 2017 (rif.
Nostro protocollo n.2 del 5 gennaio 2017),
dello sciopero degli straordinari programmati, spostamenti di xxxxxx e ore viaggio proclamato per il periodo dal 17 dicembre 2016 al 16 gennaio 2017 (rif. Nostro protocollo n. 95 del 7 dicembre 2016).
Distinti saluti.
Per le Segreterie Nazionali Filctem-Cgil Flaei-Cisl Uiltec-Uil (X. Xxxxxxxx) (A. Testa) (X. Xxxxxxxxx)
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Prot. 6 Roma, 11 gennaio 2017
Alle Strutture Regionali e Territoriali FILCTEM – FLAEI - UILTEC
Oggetto: Rinnovo contratto Settore Elettrico – Convocazione Delegazione trattante.
In riferimento all’oggetto vi comunichiamo che il 16 gennaio p.v. alle h 11, presso CGIL - Sala Di Xxxxxxxx in Corso d’Italia n. 25, è convocata la Delegazione trattante per condividere i contenutidell’avanzamento della trattativa in vista dell’incontro con le Aziende.
Cordiali saluti.
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LE SEGRETERIE NAZIONALI FILCTEM-CGIL FLAEI-CISL UILTEC-UIL
L’Internationale des services publics (PSI) est une fédération syndicale internationale représentant 20 millions de femmes et d’hommes qui travaillent dans les services publics de 150 pays à travers le monde. La PSI défend les droits humains et la justice sociale et promeut l'accès universel à des services publics de qualité. La PSI travaille avec les Nations Unies et en partenariat avec des organisations syndicales et de la société civile et d'autres organisations.
Referenza: RP/DC
Contact: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx-xxx.xxx
10 Gennaio 2017
Segreterie Nazionali FILCTEM CGIL Xxxxxx Xxxxxx XXXXX CISL Xxxxx Xx Xxxx UILTEC UIL Xxxxx Xxxxxx
PIENO SOSTEGNO ALLA MOBILITAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI ITALIANI DEL SETTORE ELETTRICO PER RINNOVO DEL CNL
Internazionale dei Servizi Pubblici (ISP) presente in 153 paesi e rappresentante di piu’ di 20 milioni di lavoratrici e lavoratori, sostiene e esprime la sua piena solidarietà alle tre federazioni italiane del settore elettrico FILCTEM, FLAEI e UILTEC e alla loro mobilitazione nazionale di 8 ore proclamata per il prossimo 16 Gennaio nonché al calendario di blocco degli straordinari per domandare la ripresa di un tavolo di negoziazione realistico e responsabile verso un contratto nazionale che sia uno strumento di difesa dell’occupazione, della qualità del lavoro e della modernizzazione del settore elettrico in Italia.
L’ISP appoggia pienamente le rivendicazioni sindacali e fa appello alle federazioni datoriali affinché dimostrino senso di leadership e responsabilità in una fase delicata per le relazioni sociali e industriali del
paese in un contesto di crisi prolungata in cui i lavoratori continuano a pagare un prezzo elevatissimo e vengono utilizzati come variabili di aggiustamento. Il settore elettrico, con il suo ruolo di servizio essenziale di pubblica utilità, non puo’ non rappresentare un precedente esemplare di accordo nazionale socialmente responsabile e deve fungere da riferimento per gli altri settori industriali del paese.
A nome dell’ISP, auguriamo pieno successo alla questa giornata di lotta affinché Assoelettrica, Utilitalia e Energia Concorrente tornino al tavolo di negoziazione con proposte giuste e responsabili che riconoscano pienamente ai lavoratori e alle loro famiglie gli enormi sacrifici già compiuti in questa fase di crisi economica e transizione industriale ed energetica in Italia.
Xxxx XXXXXXXXX
Segretaria Generale ISP
LETTERA UNITARIA DI RISPOSTA AL MESSAGGIO DI SOLIDARIETÀ DELL’ISP
Per opportuna conoscenza trasmettiamo in allegato la lettera unitaria di risposta al messaggio di solidarietà trasmesso dalla Segretaria Generale ISP, inoltrato con la circolare 17C008 del 12 gennaio u.s.
Cordiali saluti.
LA SEGRETERIA NAZIONALE
All.: c.s.
Roma - 16/01/2017 – Prot. 9
Prot. 7 Roma, 13 gennaio 2017
Oggetto: Lettera di solidarietà
Xxxx.xx Dott.ssa
Xxxx Xxxxxxxxx Segretaria Generale ISP
Internazionale dei Servizi Pubblici 00, xxxxxx Xxxxxxxx
00000 Xxxxxx Xxxxxxxx
XXXXXXX
In questo particolare momento, dove le relazioni industriali risultano difficili e il nostro ruolo viene sempre messo a dura prova da un modello sociale sempre più individualista, le Organizzazioni sindacali restano l’unico attore a difesa del lavoro e dei Lavoratori.
Ne consegue da ciò che solo essendo più coesi potremo affrontare le grandi sfide che ci aspettano.
Pertanto il vostro appoggio, la vostra solidarietà, come quella espressa da IndustryALL, rafforzano la nostra azione unitaria rivolta ad ottenere i giusti riconoscimenti ai Lavoratori del Settore, già colpiti dalla grave crisi economica e dalla imponente trasformazione industriale.
Un primo importante risultato è stato già raggiunto grazie alla proclamazione dello sciopero e la determinazione espressa dai Lavoratori, nelle assemblee: le Aziende hanno riformulato completamente le loro proposte, tenendo conto delle posizioni da noi espresse.
Questo nuovo atteggiamento ci ha permesso di sospendere lo sciopero e riprendere il tavolo della trattativa che auspichiamo ci porti rapidamente alla firma del Contratto.
Ringraziandovi del vostro significativo sostegno, salutiamo cordialmente.
PER LE SEGRETERIE NAZIONALI FILCTEM-CGIL FLAEI-CISL UILTEC-UIL
(X. Xxxxxx) (C. De Masi) (X. Xxxxxx)
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Oggetto: rinnovo contratto settore elettrico – convocazione delegazione trattante
Trasmettiamo in allegato la convocazione della Delegazione trattante per il rinnovo del contratto Settore Elettrico, prevista per il 24 Gennaio p.v. alle ore 14,00 presso Confindustria, precisandovi che la Delegazione FLAEI si incontrerà sempre nello stesso giorno e nella stessa sede alle ore 11,00.
Cordiali saluti.
LA SEGRETERIA NAZIONALE
All.: c.s.
Roma - 17/01/2017 – Prot. 12
Prot. 8 Roma, 17 gennaio 2017
Alle Strutture Regionali e Territoriali FILCTEM – FLAEI – UILTEC
Alla delegazione trattante CCNL elettrico
Oggetto: Rinnovo contratto Settore Elettrico – Convocazione Delegazione trattante
In riferimento all’oggetto vi comunichiamo che il 24 gennaio p.v. alle ore 14,00 presso Confindustria – Via dell’Astronomia - Roma, è convocata la Delegazione trattante per il rinnovo del CCNL del settore Elettrico. Cordiali saluti.
LE SEGRETERIE NAZIONALI FILCTEM-CGIL FLAEI-CISL UILTEC-UIL
LEGGE DI STABILITÀ 2017 FISCO
La Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità) denominata “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” - pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 2016 n. 297 (Supplemento ordinario n. 57) - ha introdotto alcune importanti misure in tema di agevolazioni fiscali che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2017.
Detrazioni fiscali per riqualificazione energetica
La legge di stabilità ha disposto la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).
Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65 per cento è prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021.
La misura della detrazione è ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio (70 per cento) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (75 per cento).
Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia
La legge di stabilità ha disposto la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Detrazioni fiscali per misure antisismiche
Con riferimento agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021, la Legge di stabilità ha previsto una detrazione del 50 per cento, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, ma anche agli edifici situati nella zona sismica in cui possano verificarsi
forti terremoti, anche se rari. Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche si realizzi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80 per cento.
Qualora gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell’85 per cento (passaggio di due classi).
Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Le detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità, sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.
Detrazioni fiscali per acquisto mobili
La Legge di stabilità ha disposto la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017 della detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili. Il limite di 10.000 euro per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato
per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.
Blocco aliquote regionali e comunali
La Legge di stabilità ha prorogato al 2017 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti.
Ha, altresì, confermato, sempre per l’anno 2017, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale.
Riduzione canone RAI
La legge di stabilità ha previsto per il 2017 la riduzione del canone RAI per uso privato (da 100) a 90 euro.
Come Flaei apprezziamo i nuovi incentivi per le misure antisismiche che potranno favorire la messa in sicurezza del nostro territorio dopo le tragiche scosse di terremoto degli ultimi mesi.
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LAVORO E PREVIDENZA
La Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità) ha, inoltre, introdotto alcune importanti misure in tema in tema di lavoro e previdenza sociale che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2017.
Premio di produttività e welfare aziendale
La legge di stabilità ha introdotto alcune modifiche alla disciplina tributaria specifica per i premi di risultato di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività,
redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili e ha previsto norme su alcuni valori, somme o servizi, percepiti o goduti dal
dipendente, per sua scelta, in sostituzione, totale o parziale, delle somme oggetto del suddetto regime
tributario agevolato - cosiddetto welfare aziendale .
In particolare, ha elevato il limite di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario favorevole dagli attuali - pari a 2.000 euro lordi, ovvero a 2.500 euro lordi per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro – si è passati, rispettivamente, a 3.000 e a 4.000 euro (lordi).
La legge di stabilità ha ampliato anche l'ambito soggettivo dei lavoratori dipendenti privati: vi rientrano i titolari di reddito da lavoro dipendente privato di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a 80.000 euro e ha previsto che alcuni valori, somme o servizi - qualora siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione totale o parziale, delle somme oggetto del premio di risultato - siano esclusi da ogni forma di imposizione tributaria (sia ordinaria sia agevolata).
In particolare:
1) i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità (ai fini IRPEF) dal reddito da lavoro dipendente (tali contributi eccedenti, inoltre, non concorrono a formare la parte imponibile della prestazione complementare, in deroga alle norme generali ivi richiamate;
2) i contributi di assistenza sanitaria (destinati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale), anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di esenzione dall'IRPEF;
3) il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore (nel periodo d'imposta) a quello escluso dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF.
Sono stati, altresì, esclusi dalla base imponibile IRPEF i contributi ed i premi versati dal datore di lavoro, in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie.
Esonero contributivo alternanza scuola-lavoro
La legge di stabilità ha introdotto un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro.
Lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi. Il beneficio contributivo spetta, a domanda, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, per l’assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:
a) attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste dalla legge per gli specifici casi;
b) periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
La Legge di stabilità ha previsto un monitoraggio da parte dell’INPS.
APE
A decorrere dal 1 maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, la Legge di stabilità ha istituito l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) che, di fatto, è un prestito concesso da un soggetto finanziatore e corrisposto a quote mensili per dodici mensilità ai lavoratori con età anagrafica minima di 63 anni, in possesso dei seguenti requisiti:
1) iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata;
2) maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
3) anzianità contributiva di 20 anni;
4) pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell’APE);
5) assenza di titolarità di un trattamento pensionistico diretto.
La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. La domanda deve essere presentata all’INPS che deve verificare il possesso dei requisiti, certificare il diritto e comunicare al richiedente l’importo minimo e massimo dell’Ape ottenibile.
Ottenuta dall’INPS la certificazione del diritto, il lavoratore deve presentare, utilizzando appositi modelli,
domanda di Ape e di pensione (da liquidarsi al raggiungimento dei requisiti di legge), indicando il finanziatore e l’impresa assicurativa (per la copertura del rischio di premorienza).
La domanda di Ape e di pensione non sono revocabili (fatto salvo il diritto di recesso) e l’entità minima e
massima dell’Ape richiedibile sono determinate con successivo DPCM, mentre la durata minima è di 6 mesi.
Ape sociale o agevolata
La legge di stabilità ha previsto che il trattamento erogato al lavoratore corrisponda all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione. L’indennità non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all’anno.
Possono accedere all’APE sociale i soggetti con età anagrafica minima di 63 anni in possesso dei seguenti requisiti:
1) che siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento
(anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che abbiano concluso
integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;
2) che assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio1992, n. 104 e siano in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;
3) che abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile) e siano in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;
4) che siano lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’APE sociale, che svolgano specifiche attività lavorative “gravose” da almeno sei anni in via continuativa, per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento e siano in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni.
L’erogazione dell’APE sociale è esclusa nei seguenti casi:
1) mancata cessazione dell’attività lavorativa;
2) titolarità di un trattamento pensionistico diretto;
3) soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
4) soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI);
5) soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;
6) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.
L’indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui.
Ape aziendale
Ai lavoratori dipendenti “in esubero”, a seguito di crisi o ristrutturazioni aziendali, la Legge di stabilità ha consentito una uscita volontaria dal lavoro in cambio di un trattamento pensionistico anticipato del tutto sostenuto, in termini di costi, dall’impresa. Essendo liquidabile anche in un’unica soluzione, la somma complessiva risulta più conveniente e incentivante rispetto a quella del introdotta dall’art. 4 della Legge Fornero qualora non siano previsti incentivi aggiuntivi.
XXXX
La legge di stabilità, in xxx xxxxxxxxxxxx xxx 0x xxxxxx 2017 al 31 dicembre 2018, ha introdotto la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (c.d. XXXX) a favore dei soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l’accesso all’APE, in relazione al montante richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici previsti nel regime obbligatorio.
Abolizione penalizzazioni
La legge di stabilità ha previsto l’esclusione, a regime, dell’applicazione della riduzione percentuale (cd. penalizzazione) prevista dalla “riforma Fornero” (di cui all’articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011) sui trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1º gennaio 2018.
Pensione anticipata quota 41
La legge di stabilità ha previsto che le stesse categorie di lavoratori beneficiarie dell’Ape sociale, se “precoci”, vale a dire possedenti almeno 12 mesi di contributi da lavoro accreditati prima del compimento del 19° anno di età ed iscrizione ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996, possano richiedere il trattamento pensionistico con 41 anni di contributi senza alcuna penalizzazione (contro 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41
anni e 10 mesi per le donne, previsti per la pensione anticipata ordinaria). La riduzione opera a decorrere dal 1° maggio 2017.
Anche i lavoratori precoci dipendenti che svolgano da almeno 6 anni in via continuativa lavori usuranti o rischiosi possono accedere alla quota 41.
Tra questi sono inclusi:
1) gli operai del settore edile e dell’industria estrattiva;
2) i conciatori di pelle;
3) i conduttori di convogli ferroviari;
4) gli infermieri e gli ostetrici con lavoro organizzato in turni;
5) i professori di scuola dell’infanzia.
Lavori usuranti o rischiosi
La legge di stabilità contiene alcune misure volte ad agevolare ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono lavori usuranti. In particolare nei confronti di questi lavoratori è stato previsto:
1) che non vengano più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (c.d. finestre);
2) una attenuazione delle condizioni legislativamente previste per l’accesso al trattamento pensionistico,
anticipando al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa. Infatti, per l’accesso al suddetto trattamento pensionistico anticipato, si richiede che le attività usuranti siano state svolte per un periodo di tempo pari, alternativamente:
a) ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni (la Legge di stabilità ha previsto che ai fini della suddetta durata non venga più compreso l'anno di maturazione dei requisiti e che il limite non venga più riferito solamente alle pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017);
b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva (tale limite non viene più riferito solamente alle pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018);
c) in via transitoria, che per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 non si proceda all’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata.
Cumulo gratuito
La Legge di stabilità ha introdotto la possibilità di beneficiare del cumulo contributivo senza effettuare la ricongiunzione (ovvero il trasferimento di tutti i contributi versati in un unico fondo a titolo oneroso) e senza subire, quindi, il penalizzante calcolo contributivo. Inoltre, l’utilità del cumulo, ovvero quella di maturare l’anzianità contributiva mediante il computo complessivo dei versamenti
operati sia in fondi privati che all’Inps, è estesa anche alla categoria dei liberi professionisti e ai fini di pensione anticipata, di vecchiaia, d’inabilità, ai superstiti.
Ottava salvaguardia esodati
La legge di stabilità ha esteso il numero di esodati salvaguardati a 30mila 700.
Si tratta dei lavoratori fuoriusciti entro la fine 2011 che maturano il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2019, oppure entro 3 anni dalla fine della mobilità per quelli che hanno avuto accesso a questo ammortizzatore sociale e sono cessati entro la fine del 2014.
In particolare, sono aumentati da 8mila a 11mila i lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2011, per effetto dello spostamento della data di cessazione dell’attività lavorativa al dicembre 2014 (prima, era il dicembre 2012).
Quattordicesima
La legge di stabilità ha rideterminato, dal 2017, l’importo e le modalità di fruizione della “quattordicesima”, cioè della somma aggiuntiva introdotta (dal 2007) al fine di incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso. In particolare, la stessa viene erogata non più solamente se il soggetto interessato possieda un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo
annuo I.N.P.S. (pari, per il 2016, a 501,89 euro), ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi superiori a 1,5 volte - e fino al limite di 2 volte - il trattamento minimo INPS.
No tax area pensionati
La legge di stabilità ha stabilito una disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta no tax area per i pensionati), estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti.
Opzione donna
La Legge di stabilità ha esteso la pensione anticipata alle lavoratrici nate nell’ultimo trimestre del 1958 se dipendenti e del 1957 se autonome, a condizione che abbiano maturato i 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015.
L’accesso al trattamento pensionistico, però, deve tenere conto dell’adeguamento alle speranze di vita, attualmente pari a sei mesi. Quindi, per le lavoratrici nate
nell’ultimo trimestre dell’anno, l’esercizio dell’Opzione Donna è possibile fino al 31 luglio 2016. L’ammontare è penalizzato dal metodo interamente contributivo e la decorrenza del trattamento pensionistico è legata al trascorrere di un determinato tempo dal raggiungimento dei requisiti, che è di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome.
Premio alla nascita
La Legge di stabilità ha attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un premio alla nascita di 800 euro che può essere chiesto all’INPS dalla futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza o all’adozione di minore.
Detta somma non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U. delle imposte sui redditi).
Congedo obbligatorio per il padre lavoratore
La Legge di stabilità ha prorogato per il 2017 e il 2018 il congedo obbligatorio di due giorni per il padre lavoratore dipendente (già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016). La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente viene aumentata a due giorni per l'anno 2017 e a quattro giorni per l'anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Per l'anno 2018 il padre
lavoratore dipendente potrà astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
Buono asili nido
La Legge di stabilità ha istituito, a partire dal 2017, un buono per l’iscrizione in asili nido pubblici o privati, di 1.000 euro annui per i nuovi nati dal 2016.
L’erogazione del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pari a 1.000 euro su base annua - corrisposti in 11 mensilità di circa 90,9 euro mensili - viene effettuata da parte dell’INPS al genitore che ne faccia richiesta, presentando documentazione idonea a dimostrare l’iscrizione in strutture pubbliche o private. Il buono è riferito ai nuovi nati dal 2016 e potrà essere percepito per un massimo di un triennio, visto che si riferisce alla platea dei
bambini da 0 a 3 anni.
Viene, peraltro, esclusa la cumulabilità del beneficio con un’altra misura agevolativa già prevista dalla normativa vigente, vale a dire la detrazione fiscale per le spese documentate di iscrizione in asili nido sostenute dai genitori. Si tratta della detrazione fiscale del 19% sul totale delle spese annue documentate, sostenute fino ad un massimo di 632 euro.
Rifinanziamento voucher asili nido
La legge di stabilità ha disposto la proroga per il 2017 e 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico (cd. voucher asili nido o baby-sitting) in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale.
Si tratta della possibilità per la madre lavoratrice dipendente (pubblica o privata), o iscritta alla gestione separata, di richiedere (al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi e in sostituzione, anche parziale, del
congedo parentale) un contributo economico da impiegare per il servizio di babysitting o per i servizi per
l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati).
Tale beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
Pari opportunità
La legge di stabilità ha previsto la possibilità di destinare ulteriori risorse per il 2017, nel limite massimo di 20 milioni di euro, al finanziamento delle iniziative per l’attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione.
Come Flaei ci preme sottolineare che i provvedimenti in tema di lavoro e previdenza della nuova Legge di stabilità 2017 sono frutto dell’impegno prodigato dalla Cisl durante le lunghe trattative con il Governo per addivenire ad alcuni correttivi alla legge pensionistica n.214/2011 (c.d. Fornero).
LA SEGRETERIA NAZIONALE
RICONOSCIMENTO DEL PERIODO DI CFL AI FINI DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI
Stanno uscendo le prime sentenze che riconoscono il periodo di Contratto di formazione lavoro ai fini di tutti
gli istituti contrattuali (scatti biennali di anzianità; supplementi dei minimi, ecc.).
Come XXXXX avevamo informato dettagliatamente tutte le strutture sulla problematica che riguarda coloro che, a partire dalla seconda metà degli anni ottanta, sono stati assunti in base alle norme contenute nel D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3,
comma 5, convertito con modificazioni in L. 19 dicembre 1984, n. 863 e poi riconfermati a tempo indeterminato.
Al tempo, avevamo anche chiesto alle Aziende di trovare una soluzione negoziata del contenzioso che si
stava instaurando.
A seguito della indisponibilità, abbiamo avviato alcune cause con l’obiettivo di riportare al tavolo contrattuale la vertenza, invitando le Strutture a segnalare due casi per Regione: scelta che si sta dimostrando vincente, non tanto per gli importi arretrati corrisposti, ma quanto per il valore economico e previdenziale futuro.
Ribadiamo la disponibilità a proseguire nel percorso tracciato.
Nel contempo continueremo a sondare la volontà delle Aziende di ricercare una soluzione negoziale alla problematica.
Cordiali saluti.
LA SEGRETERIA NAZIONALE
Roma - 14/11/2016 – Prot. 106
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(ex art. 4 del verbale di accordo del 2 giu. 1987). Sentenza di La Spezia n. 13/2017
Riportiamo la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 13/2017 pubblicata il 20 gennaio 2017 con la quale è stato accertato il diritto del Lavoratore ricorrente al riconoscimento del periodo di formazione e lavoro quale anzianità di servizio ai fini dei supplementi dei minimi e degli scatti biennali.
Questa sentenza rientra nelle cause pilota che come Flaei abbiamo avviato a livello regionale per convincere
le Aziende ad aprire il tavolo negoziale per trovare una soluzione politica.
R.G. 422/2016
La Segreteria Nazionale Sentenza n. 13/2017 pubbl. il 20/01/2017 RG n. 422/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Sezione Lavoro 11 Giudice monocratico, in persona del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, visti gli atti ed udita la discussione orale,
pronuncia la seguente sentenza definitiva, dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.,
nel procedimento n. r.g. 422/2016,
contro
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv.xx XXXXXXX XXXXXX e XXXXXX XXXXXX)
Con ricorso depositato in data 12 aprile 2016 adiva il Tribunale della Spezia, giudice monocratico del lavoro, esponendo che, dal momento della trasformazione del proprio rapporto di lavoro con ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. in rapporto a tempo indeterminato, il periodo relativo alla durata del contratto di formazione e lavoro svolto dal 31.12.1987 al 31.12.1989 era stato computato quale anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali, ad eccezione dei supplementi dei minimi e degli aumenti biennali, come previsto dall'Accordo interconfederale sui contratti di formazione e lavoro dell'8.5.1986, successivamente richiamato da analoghe pattuizioni collettive.
Ciò premesso, il ricorrente lamentava come le disposizioni contrattuali richiamate avessero creato di fatto una disparità di trattamento tra i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, e lavoratori assunti con altre tipologie contrattuali, con conseguente violazione del disposto normativo di cui all'art. 3, comma 5. del DL n. 726:1984, nonché dei principi comunitari di non discriminazione dei lavoratori a termine.
Concludeva quindi chiedendo, previa declaratoria della nullità di eventuali clausole contrattuali contenenti limitazioni al riconoscimento dell'anzianità di servizio, accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento del periodo del
contratto di formazione e lavoro ai fini dell'anzianità di servizio, del supplemento degli scatti biennali, con
condanna della convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive, quantificate nell’importo di euro 13.215,27, oltre accessori.
ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a., regolarmente intimata, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l’intervenuta prescrizione del diritto al pagamento delle pretese differenze retributive e rilevando, nel merito, che la domanda del ricorrente non tiene conto della disciplina contrattuale applicabile, rispettosa della disciplina legale di cui all’art. 3 legge n. 863/1984 e della diversità causale tra il rapporto di formazione e lavoro e quello di lavoro subordinato.
Eccepiva inoltre la nullità, per assoluta indeterminatezza, della quantificazione delle differenze retributive
operata dal ricorrente, evidenziando altresì come le pretese economiche avversarie non tenessero conto delle modifiche alla disciplina contrattuale introdotte dall’art. 36 del CCNL 24.7.2001.
Concludeva quindi per il rigetto delle domande avversarie.
Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti che si vanno ad esporre.
È pacifico tra le parti che, dal momento della trasformazione del rapporto di lavoro del ricorrente a tempo indeterminato, il periodo relativo alla durata del contratto di formazione e lavoro svolto dal 31.12.1987 al 31.12.1989 non è stato computato quale anzianità di servizio ai fini dei supplementi dei minimi e degli aumenti biennali, come previsto dall’Accordo interconfederale sui contratti di formazione e lavoro dell’8.5.1986 e dai successivi accordi sindacali richiamati in atti.
Ciò che è controverso è se tali pattuizioni collettive siano o meno rispettose del disposto normativo dell’art. 3, comma 5, del decreto legge n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984, ove è stabilito che “Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro”.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, la disposizione del menzionato art. 3, comma quinto, e la disposizione del comma dodicesimo, che estende le agevolazioni offerte ai datori di lavoro al caso di assunzioni nei dodici mesi successivi al periodo di formazione, comportano la computabilità di detto periodo anche quando l'anzianità di servizio è presa in considerazione da discipline meramente contrattuali, come quelle sugli scatti di anzianità e i passaggi automatici di classe stipendiale, dato che la distinzione tra istituti di origine legale e trattamenti di fonte convenzionale non trova fondamento nel tassativo tenore del testo normativo, la cui portata non può ritenersi derogabile neanche mediante specifiche previsioni della contrattazione collettiva (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 10961 del 18/08/2000, Rv. 539675 - 01).
L’orientamento contrario, supportato dalla convenuta, riteneva invece che non si ponesse in contrasto con la norma imperativa di cui al ridetto art. 3, comma 5, la periodici, esclude l'utile computo del periodo di formazione e lavoro, non negando tale disciplina l'anzianità di servizio stabilita dalla legge, ma limitandosi a prevedere una decurtazione retributiva per i dipendenti il cui apporto alla produttività aziendale sia stato ridotto a causa della specificità del rapporto di formazione e lavoro (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 11206 del 14/05/2009, Rv. 608076 - 01).
Le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a dirimere il contrasto, hanno stabilito, in adesione al primo
degli orientamenti sopra riportati, che “Il principio contenuto nell'art. 3 del d.l. n. 726 del 1984, convertito dall'art. 1 della legge n. 863 del 1984, secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione delrapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio, opera anche quando l'anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell'attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumentiperiodici di anzianità di cui
all'art. 7, lett. C), dell'accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto nel successivo art. 7, lett. C), dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione” (Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 20074 del 23/09/2010, Rv. 614325 - 01).
Le argomentate critiche mosse dalla convenuta avverso tale pronuncia (che, frustrando la diversità causale esistente tra il rapporto di formazione e lavoro e quello di lavoro subordinato, avrebbe affermato un’assoluta equiparazione tra situazioni giuridiche del tutto difformi) sono state affrontate e superate dalle stesse Sezioni
Unite, osservandosi, a giustificazione dell’equiparazione, che “il contratto di formazione e lavoro ha una sua intrinseca precarietà per essere a termine; cfr. Cass.
civ., sez. lav., 22 giugno 2005, n. 13362, che ha sottolineato che il contratto di formazione e lavoro e, per
definizione legale, un contratto a termine e nessuna previsione legislativa assicura automaticamente la trasformazione del rapporto in difetto dei requisiti e degli elementi costitutivi per la sua novazione oggettiva, tassativamente indicati dall'art. 3 cit.. Ma nella stesso tempo la formazione del lavoratore è un valore non solo per quest'ultimo, la cui professionalità da essa trae occasione di miglioramento, ma anche per il datore di lavoro-imprenditore che investe in un fattore importante della produzione: le conoscenze e le abilità professionali dei lavoratori, il saper fare che è la condizione indispensabile per poter fare. Ed allora il legislatore ha inteso tutelare la formazione conseguita anche con questa prescrizione di riequilibrio, in qualche misura, della mancanza di stabilità del rapporto di formazione e lavoro (in quanto a termine), con l'equiparazione della formazione e lavoro a lavoro tout court quando - e se il rapporto di formazione e lavoro si trasforma in (o è seguito, entro certi limiti di tempo, da) un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. E questa equiparazione ha posto con prescrizione di carattere generale, a tutto campo, senza limitazione alcuna”.
Anche l’ulteriore censura mossa dalla convenuta avverso tale orientamento, relativa all’indebita limitazione dell’autonomia negoziale delle parti, risulta superata dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto come il principio dell’equiparazione a tutti i fini dell’anzianità di servizio “non integra una immotivata e irrazionale interferenza del legislatore rispetto alle prerogative delle parti collettive in materia di trattamento retributivo di lavoratori, ma assolve, per ragioni di interesse generale alle funzioni di consentire un coordinamento con la disciplina ordinaria di quella propria del contratto di formazione lavoro al fine di riequilibrare, attraverso previsioni di favore, la debole condizione del lavoratore assunto con questo tipo di contratto” (così Cass., Sez. L, Ordinanza n. 16888 del 02/08/2011, Rv. 618973 – 01; v. anche Sez. L, Sentenza n. 3207 del 18/02/2016, Rv. 638955 - 01).
Deve conseguentemente ritenersi, in adesione all’orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite, che
l'equiparazione tra periodo di formazione ed anzianità di servizio esprime un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non può introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione.
Va pertanto dichiarato, in accoglimento della domanda attorea, il diritto del ricorrente al riconoscimento del
periodo del contratto di formazione e lavoro, dal 31.12.1987 al 31.12.1989, quale anzianità di servizio, anche ai fini dei supplementi ai minimi e degli scatti biennali.
Venendo all’esame delle conseguenze economiche di tale declaratoria, deve anzitutto respingersi l’eccezione
di nullità della quantificazione dei crediti vantati dal ricorrente, dedotta dalla convenuta in comparsa di costituzione, per pretesa assenza dei requisiti di cui all’art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c..
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata
determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3126 del 08/02/2011, Rv. 615981).
Nella specie, l’esame complessivo del corpo dell’atto, delle conclusioni e della documentazione allegata induce a ritenere sufficientemente individuati sia la causa petendi, ossia la dedotta illegittimità del mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini dei supplementi ai minimi e degli aumenti biennali, sia la quantificazione della pretesa, operata sulla base di conteggi analitici nei quali sono indicati, anno per anno e mese per mese, gli importi pretesi, quelli effettivamente corrisposti e le relative differenze. Il ricorso è dunque tale da consentire alla resistente di apprestare (così come in effetti è stato) una compiuta difesa.
Fondata è invece l’eccezione di prescrizione dedotta dalla convenuta, trattandosi di azione promossa dal lavoratore diretta ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento, che si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c..
Poiché il primo atto interruttivo della prescrizione in atti è dato dalla richiesta del tentativo di conciliazione [all. 8 ric.], pervenuta alla convenuta in data 17 febbraio 2014, ne discende che potranno essere riconosciute esclusivamente le
differenze retributive maturate a decorrere dalla mensilità di marzo 2009, con declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento delle differenze maturate in data antecedente.
Ciò posto, si ritiene che non ostino al riconoscimento delle differenze retributive azionate le considerazioni
svolte dalla convenuta in ordine alle modifiche intervenute con il CCNL del 24.7.2001.
In particolare, l’eccezione relativa alle richieste economiche per supplementi dei minimi non assume rilevanza ai fini della decisione, considerato che, come si evince dal conteggio depositato dal ricorrente, le uniche differenze richieste a tale titolo risalgono ad anni (dal 1990 al 1993, atteso che da tale data l’importo preteso è pari a quello dato per percepito) antecedenti alle modifiche del 2001 ed in ogni caso coperti da prescrizione.
Quanto alle conseguenze del nuovo CCNL sugli aumenti biennali, è la stessa convenuta ad escludere, nei propri calcoli, la rilevanza dell’art. 36 comma 4 sulla quantificazione effettuata dal ricorrente.
Ed invero, Enel Distribuzione, dopo avere erroneamente invertito, a pag. 25 della comparsa, le tabelle relative agli aumenti biennali spettanti a seconda delle diverse date di riferimento poste a base del calcolo, riconosce, alla successiva pag. 27, quanto segue:
“In virtù di quanto disposto dall’art. 36 del CCNL 24/7/2001 il dipendente a partire da luglio 2001 percepisce le seguenti somme conservate ad personam: supplemento del minimo AP € 142,23; aumenti biennali di anzianità AP € 115,54.
Se, come richiesto dal ricorrente, il periodo di formazione (24 mesi dal 31/12/1987 al 31/12/1989) fosse stato computato al fine del calcolo dei supplementi minimi e degli aumenti biennali il dipendente avrebbe percepito le seguenti somme calcolate ad personam: supplemento del minimo AP € 142,23; aumenti biennali di anzianità AP € 149,26”.
A ben vedere, la differenza sugli aumenti biennali di anzianità riconosciuta dalla convenuta, pari ad euro 33,72 (€ 149,26 - € 115,54), corrisponde perfettamente con le differenze mensili indicate nel conteggio del ricorrente.
Venendo dunque, in conclusione, alla quantificazione delle differenze retributive spettanti al ricorrente per il
periodo non coperto da prescrizione, il relativo calcolo può essere agevolmente effettuato moltiplicando per l’importo di euro 33,72 tutte le mensilità da marzo 2009 e sino alla data di deposito del ricorso (aprile 2016), ossia euro 33,72 moltiplicato per 99 mensilità (comprensive di 13ma e 14ma), per complessivi euro 3.328,38.
Nulla può essere invece riconosciuto a titolo di incidenza sul TFR, non risultando il rapporto di lavoro ancora concluso.
La convenuta va pertanto condannata a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze per aumenti biennali di anzianità, l’importo complessivo pari ad euro 3.328,38, oltre interessi e rivalutazione dalla data delle singole scadenze e sino al saldo.
L’accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite tra le parti. La frazione residua segue la soccombenza della convenuta ed è liquidata come da dispositivo, sulla scorta dei parametri medi di cui al DM n.55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del periodo del contratto di formazione e lavoro, dal 31.12.1987 al 31.12.1989, quale anzianità di servizio ai fini dei supplementi ai minimi e degli scatti biennali;
2) dichiara tenuta e condanna la convenuta a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di differenze per
aumenti biennali di anzianità a decorrere dal mese di marzo 2009, la somma complessiva pari ad euro 3.328,38, oltre interessi e rivalutazione dalla data delle singole scadenze e sino al saldo; 3) dichiara l’intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento delle differenze maturate in data antecedente al mese di marzo 2009;
4) compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti, con condanna della convenuta a rifondere il ricorrente della frazione residua, che liquida in euro 2.676,66, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore degli Avv.ti Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
La Spezia, 20 gennaio 2017
Il Giudice
xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx