CONDIZIONI GENERALI PER:
CONDIZIONI GENERALI PER:
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO DA LAVORO
Premessa
Il presente documento contiene le condizioni generali predisposte dall’Unità Ordinante, ad integrazione delle Condizioni del MEPA, relative al bando di seguito specificato:
BENI categoria / area merceologica Dispositivi di protezione individuale, equipaggiamenti ed attrezzature per la sicurezza e la difesa
ENTE APPALTANTE
Comune di Monfalcone – sede legale Piazza della Repubblica n. 8 – 34074 Monfalcone
Unità Operativa di riferimento
UNITA' OPERATIVA: PROVVEDITORATO, ECONOMATO E STAMPERIA
Xxx X. Xxxxxxxx, 00 (xxxxx xxxxx) 00000 Xxxxxxxxxx (XX) Dirigente xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
Referente: Responsabile UO Provveditorato Xxxxxxx Xxxxxx
Tel. 0000 000000 / Fax 0000 000000 / E-mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:45 alle ore 13.45 / Lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.45
- Direttore dell’esecuzione: il responsabile di U.O. Provveditorato, economato e stamperia
- Cod. IPA: c-f356
- Cod. Fatt. Elettronica: UF425R
1 TIPOLOGIA DELL’APPALTO.
1.1 Tipologia dell’appalto
Conclusione di un ACCORDO QUADRO, in analogia con le disposizioni dell’art. 54 D.Lgs. 50/2016, tramite procedura di affidamento, che segue la disciplina sostitutiva dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, ovvero art. 1 della Legge 120/2020, come sostituita dall’art. 51 della Legge 1082021 (per le procedure indette entro il 30 giugno 2023), previa indagine di mercato e richiesta di preventivi.
La fornitura rientra nell’articolo 35 c. 1 del D. Lgs. 50/2016
Con il termine di accordo quadro s’intende l’accordo con il quale sono statuite, in via preventiva, le condizioni generali per eventuali futuri Ordinativi di fornitura.
La stipula dell’accordo quadro avverrà in via telematica, attraverso il MEPA, tra l’aggiudicatario del lotto di riferimento ed il Comune di Monfalcone.
La stipula dell’accordo quadro non vincola in alcun modo l’amministrazione del Comune di Monfalcone all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati dei beni in oggetto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura emessi dal Comune di Monfalcone nel periodo della sua validità ed efficacia.
La durata prevista è
Durata ordinaria di mesi 36, con decorrenza dal 01/01/2022.
Opzione rinnovo. Sarà facoltà dell’Ente, verificata ed accertata la regolarità della fornitura, procedere al rinnovo per un ulteriore periodo di mesi 36
1.2 Contratti di fornitura o contratto attuativo
L’affidamento delle forniture oggetto dell’accordo quadro al singolo operatore economico aggiudicatario avviene esclusivamente al bisogno, mediante contratti di fornitura o contratto attuativo, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nell’accordo quadro stesso.
La stipula del contratto di fornitura o contratto applicativo avviene per corrispondenza commerciale con l’invio dell’ordinativo di fornitura.
I singoli contratti applicativi, generati dall’accordo quadro, avranno la forma di semplice “ordinativo” e si intendono conclusi all’atto del loro ricevimento da parte dell’impresa risultata aggiudicataria.
In sede di affidamento dei contratti applicativi, basati sul presente accordo quadro, le parti non possono apportare modifiche sostanziali all’accordo quadro.
1.3 Ordinativo di fornitura.
L’ordinativo di fornitura è il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale il Comune di Monfalcone manifesta la volontà di utilizzare l’accordo quadro, impegnando il fornitore aggiudicatario alle forniture richieste nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel presente atto.
L’ordinativo di fornitura dovrà indicare: le specifiche dettagliate del vestiario da lavoro richiesto (tipologia- descrizione, quantitativo, colore ecc..), l’indirizzo e la tempistica di consegna.
L’ordinativo di fornitura sarà inviato solo via PEC oppure e-mail, in base agli accordi che saranno definiti con l’aggiudicatario stesso, agli indirizzi/recapiti che saranno comunicati dalla ditta.
Gli ordini debbono intendersi vincolanti ed efficaci dal momento della ricezione da parte dell’aggiudicatario, che si assume ogni responsabilità circa la regolare esecuzione.
2 CARATTERISTICHE E CONDIZIONI SPECIFICHE DELLA FORNITURA.
2.1 Oggetto della Fornitura
Fornitura di vestiario da lavoro per le dotazioni necessarie al personale dipendente, nonché ai lavoratori in servizio con contratto specifico, per le unità
ASILI NIDO FARMACIE MESSI
PROVVEDITORATO SERVIZI ANAGRAFICI SERVIZI CIMITERIALI SERVIZI TECNICI, STAMPERIA
Il dettaglio delle forniture e le modalità di esecuzione sono specificate nel documento allegato, denominato “CAPITOLATO TECNICO”.
2.1.2 Eventuali forniture non previste nell’elenco
L’elenco degli articoli oggetto di fornitura è stato redatto sulla base di una mera stima e previsione; ove si rilevassero particolari necessità, potrà essere richiesta la fornitura di prodotti non compresi nell’elenco.
In tali casi saranno applicate le condizioni fissate e richiesto un ulteriore preventivo di spesa, come specificato all’art. 8 del capitolato tecnico.
2.2 Personale
Il personale impiegato per lo svolgimento dell’appalto dovrà essere di comprovata moralità, in possesso di competenze e professionalità adeguate.
In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività l’appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al personale dipendente e ai collaboratori liberi professionisti.
Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori l’appaltatore è tenuto a osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti su tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Con riferimento al Decreto dd. 6 giugno 2012 del Ministero dell’Ambiente in tema di aspetti sociali negli appalti pubblici, si richiama l’appaltatore alla promozione di un “lavoro dignitoso”. Nel contesto degli “appalti pubblici socialmente responsabili”, considerato l’appalto in oggetto, gli elementi importanti cui fare riferimento possono essere:
- la conformità con le norme fondamentali del lavoro;
- la retribuzione dignitosa;
- la salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- il dialogo sociale;
- l’accesso alla formazione;
- la parità di genere e la non discriminazione;
- l’accesso alla protezione sociale di base;
- la promozione della conformità con i diritti sociali e del lavoro;
- l’osservanza delle normative e dei contratti collettivi nazionali conformi con il diritto dell’UE;
- l’osservanza del principio della parità di trattamento tra uomini e donne, del principio della parità di retribuzione per il lavoro di uguale valore, e la promozione della parità di genere;
- l’osservanza delle normative in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro;
- la lotta alla discriminazione basata su altri criteri (età, disabilità, razza, religione o convinzioni personali, orientamento sessuale...) e creazione di pari opportunità.
3.DATI DEL CONTRATTO
3.1 Durata
Durata ordinaria di mesi 36, con decorrenza dal 01/01/2022.
Si precisa che l’affidamento triennale sarà confermato a verifica della regolare esecuzione (forniture, consegne) al termine dei primi dodici mesi.
Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. Successivamente alla scadenza dell’accordo quadro non possono essere emessi contratti applicativi.
3.2 Rinnovo
Potrà essere esercitata l’opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50 dd.18.04.2016, che sancisce che, qualora il rinnovo sia previsto ab origine dalla documentazione di gara, tale clausola, conosciuta ed accettata da tutti i partecipanti, forma l’insieme delle regole sulle quali si svolge il confronto concorrenziale tra gli operatori, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.
3. 3 Ammontare del contratto:
La soglia massima dell’appalto è al di sotto di euro 139.000,00 IVA E.
di tale cifra, rappresentando una mera soglia dell’appalto per il periodo complessivo (ordinario + rinnovo).
L’ammontare sopra indicato non costituisce diritto dell’aggiudicatario ad affidamenti fino al raggiungimento
Si specifica che, in base al trend di fornitura del quadriennio precedente, il quadro economico dell’accordo quadro è stimato in euro 9.000,00 (al netto dell’IVA), all’anno.
quindi non impegnativi circa l’effettivo fabbisogno
Le tipologie, le quantità e gli importi stimato, non sono da considerarsi vincolanti ai fini contrattuali e
3.4 Proroga tecnica
Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo complessivamente non superiore a mesi 3 (tre), nelle more dello svolgimento della nuova procedura di affidamento.
La proroga contrattuale può essere richiesta dall’Amministrazione appaltante alle condizioni originarie. La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione.
4 CONDIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE
4.1 – SUBAPPALTO
Costituisce, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, come stabilito al comma 2 del su citato Articolo. L’eventuale subappalto non può superare la quota prevista dalla normativa di riferimento. L’Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dagli stessi eseguiti, salvo i casi di cui al comma 13 dell’art. 105 D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
4.2 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ nulla la cessione a terzi, in tutto od in parte, del contratto e/o diritti dallo stesso derivanti.
In caso di cessione o affitto d’azienda o di ramo di attività della stessa, la prosecuzione del rapporto contrattuale è subordinata alla verifica della sussistenza, in capo all’affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi che debbono essere posseduti dal titolare del contratto originario.
4.3 MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Sono ammesse varianti secondo quanto disposto dall’art. 106 del vigente Codice degli Appalti.
4.4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO e RECESSO
Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016.
Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo:
1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto;
4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato);
5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale;
6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore;
7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi.
Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi.
Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione.
Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.
4.5 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto del Comune di richiedere all’impresa il risarcimento dei danni subiti, in caso di: frode, cessione del contratto, subcontratto non autorizzato ovvero oltre i limiti di legge, inosservanza degli obblighi concernenti il trattamento dei dati, inosservanza degli obblighi concernenti il personale, inosservanza degli obblighi concernenti la sicurezza, inosservanza degli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto
L’appaltatore riconosce il giudizio insindacabile dell’Amministrazione comunale di valersi della presente clausola risolutiva, salvo la responsabilità di risarcimento danno, ai sensi degli artt.1218-1228 del C.C.
4.6 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
L’Aggiudicatario garantisce all’Ente, con la sottoscrizione del contratto, che il trattamento dei dati trattati gestiti per suo conto avviene in piena conformità a quanto dalla normativa in materia UE 2016/679 “GDPR“ ( General Data Protection Regulation).
4.7 INFORMATIVA PRIVACY
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Informativa Interessati
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Monfalcone, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali dall'interessato forniti per iscritto, (via fax, via e-mail) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018), di seguito vengono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del rapporto professionale, contrattuale ed economico con il Comune di Monfalcone.
Il Comune di Monfalcone garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Monfalcone, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.
Tratteremo i vostri dati per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare d’appalto per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con persone fisiche e giuridiche nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), nei rapporti di concessione, somministrazione, nei contratti d’opera ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della vostra società, verifica dei carichi pendenti come previsto dalla legge. Tratteremo altresì per le finalità di verifica dei requisiti di gara dati particolari e giudiziari come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti e altre dichiarazioni. Per attività di pubblicazione degli atti e delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ed altre pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti; Attività di gestione obblighi L 190/12, Gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. Per gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti il procedimento. Tali attività avvengono ai sensi dell’ Art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici
poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Siete titolari dei diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati.
L’Aggiudicatario non potrà conservare e/o trattenere copia di dati, di documenti e di programmi dell’Ente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.
A seguito dell’aggiudicazione viene prevista in sede contrattuale la designazione dell’Aggiudicatario quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
4.8 PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA- DUVRI
L’Aggiudicatario è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel corso dei servizi previsti, le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla normative di cui al D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.
Trattandosi di mera fornitura non sono stati rilevati rischi da interferenza e, conseguentemente, non è stato previsto il DUVRI.
Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza (Art.26 del D.Lgs. n.81/2008) si precisa che l’adozione delle misure necessarie ed il rispetto di tutte le norme generali in materia rientrano nei rischi specifici propri dell’attività oggetto di gara e non comportano nuovi costi per la gestione della sicurezza.
4.9 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELL’AFFIDAMENTO –
Il Direttore dell’esecuzione, di cui all’art. 101 del vigente Codice degli appalti, è il responsabile di U.O. Provveditorato, economato e stamperia.
Il Direttore dell’Esecuzione, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l’Aggiudicatario nulla possa eccepire, effettua verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte di quest’ultimo di tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara e nell’offerta presentata, la qualità complessiva delle forniture rese.
4.10 PAGAMENTI
1. Il pagamento delle forniture ordinate è eseguito dall’Amministrazione entro il termine di gg. 30, dalla data di presentazione di fattura elettronica, previa verifica di regolare esecuzione della fornitura, con ordinanza di liquidazione.
2. Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, il Comune di Monfalcone è soggetto alle disposizioni previste dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 numero 55, e pertanto, a decorrere dal 31 marzo 2015, non può più accettare fatture in forma cartacea. L’aggiudicatario dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici o in alternativa potrà rivolgersi agli intermediari abilitati dando loro specifico mandato. Il mancato adeguamento da parte dell’aggiudicatario alla normativa sopra indicata impedirà all’Appaltante di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche all’ufficio destinatario del Comune di Monfalcone, si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx), al quale devono essere indirizzate le fatture elettroniche: UF425R. Il Codice Univoco Ufficio deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”.
3. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del DPR 633/1972, i seguenti elementi:
- estremi della comunicazione dell’Amministrazione con la quale la stessa ha informato l’appaltatore dell’impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell’art. 191 comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000);
- l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto;
- codice CIG;
- tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.
4. In seguito alla Legge di Stabilità 2015 190/2014, le Pubbliche Amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all’Erario l’IVA che è stata addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall’IVA).
L’aggiudicatario deve quindi emettere regolarmente fattura (secondo quanto previsto dall’art. 21 del DPR n. 633/1972, quindi con l’indicazione dell’IVA, che verrà versata direttamente all’Erario dalla Stazione appaltante) apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” sul documento, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del MEF dd. 23/01/2015 che dispone anche in merito agli effetti della “scissione dei pagamenti” sui soggetti fornitori.
5. I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
6. In sede di pagamento si provvederà, se dovuta, all’applicazione della ritenuta prevista dell’art. 30 del
D. Lgs. 50/2016, che dispone la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.
7. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione.
8. In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 1284 del Codice civile vigente alla data dell’invito alla procedura. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.231; a norma del medesimo Decreto, qualora la Stazione appaltante riceva fattura in periodo anteriore alla conclusione delle verifiche previste dalla legge per il controllo di conformità comunque denominato, i termini previsti per l’applicazione degli interessi moratori decorrono dall’ultimazione delle suddette verifiche, anziché dalla data di ricezione della fattura.
9. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito a esito negativo dei controlli sopraddetti, in particolare DURC e verifiche presso Equitalia, o a fine anno per il rispetto delle condizioni dei pagamenti poste dal patto di stabilità, ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà dell’Amministrazione Comunale, l’aggiudicatario non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno o ad alcuna pretesa.
10. Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, l’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione Comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.
11. Qualora l’appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), l’Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dal mandatario/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
4.11 TRACCIABILITÀ
1. Ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP). In regime transitorio, sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane SpA, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.
3. L’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una
commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Lo stesso provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
4. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente Xxxxx.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura
– Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente (Prefettura di Gorizia).
5. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente Xxxxx.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
7. Per quanto ivi non previsto, si rinvia all’art. 3 della Legge 136/2010.
4.12 ADEGUAMENTO DEI PREZZI – REVISIONE
1. A decorrere dalla seconda annualità del contratto, i prezzi offerti potranno essere sottoposti all’adeguamento del prezzo, con riferimento ai costi standard, ove definiti, di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, su richiesta della ditta affidataria che ha l’obbligo di documentare i maggiori costi per i quali richiede l’adeguamento.
2. La revisione dei prezzi è effettuata dall’Amministrazione con specifica istruttoria, condotta dal Responsabile del processo di acquisto, assumendo a riferimento come indicatori i dati elaborati dall’Osservatorio.
3. . In relazione all’istruttoria di cui al precedente comma 2, il soggetto deputato a realizzarla invita l’appaltatore a inoltrare all’Amministrazione, mediante PEC la documentazione dimostrativa sull’aumento dei costi sostenuti. L’eventuale incremento decorrerà dal semestre successivo.
4. In relazione alla revisione per l’adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile, di cui all’art. 1664 del Codice civile, la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.
5. L’istruttoria per la revisione a fini di adeguamento dei prezzi del contratto relativo al presente appalto può essere definita anche in caso di ripetizione contrattuale.
4.13 CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia del corretto adempimento degli oneri ed obblighi, derivanti dalla stipula dell’accordo quadro oggetto di gara e dell’eventuale risarcimento danni, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva secondo gli importi e modalità previsti dall’art.103 del D. Lgs. n.50/2016.
Considerato che l’appalto si basa su un accordo quadro si definisce che l’Aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo offerto in sede di negoziazione, al netto dell’IVA, tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.106 del D.Lgs. 385/1993, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944, secondo comma del C.C., delle eccezioni di cui all’art. 1945 del Codice Civile e della decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile.
La polizza o fideiussione dovrà prevedere l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, senza richiedere prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione della cauzione.
Resta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. Qualora l’Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione stessa.
La cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall’esecuzione del contratto e verrà restituita all’Aggiudicatario in seguito a provvedimento di svincolo.
4.14 PENALITÀ
1 In relazione all’esecuzione del presente contratto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza, l’Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento del valore complessivo del contratto, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo valutate dall’Amministrazione stessa di volta in volta.
In particolare, le inadempienze ritenute lievi comporteranno l’applicazione della penalità sotto riportate con la sola formalità della contestazione degli addebiti.
In caso di recidiva, le infrazioni di lieve entità comporteranno l’applicazione della penale doppia, oppure l’adozione di misure più severe.
INADEMPIENZE | PENALI |
Xxxxxxx nella consegna delle forniture | 1 per mille giornaliero dell’ammontare netto dell’ordine. |
Mancato adempimento prescrizioni capitolato | € 100,00 per inadempienza |
Per ogni contestazione accertata relativa alla qualità dei prodotti ed in generale alla regolare esecuzione. | 1 per mille dell’importo contrattuale netto |
2 Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all’applicazione delle penali, di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. Per le inadempienze più gravi, l’Amministrazione Comunale si riserva più severe sanzioni da adottarsi di volta in volta, ove non si ravvisi, a giudizio insindacabile della stessa, la grave inadempienza che risolve il contratto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di due mesi con semplice lettera raccomandata.
Costituiscono inoltre grave inadempienza:
1) impiego di personale inadeguato a garantire il livello di efficienza del servizio, o con comportamento scorretto, o comunque contestato
2) impiego di personale non in possesso dei requisiti richiesti;
3) inosservanza delle leggi in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, mancato rispetto dei contratti di lavoro;
4) mancato reintegro della cauzione definitiva.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva per ogni tipo di inadempienza di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio. Le relative spese saranno addebitate interamente all’Appaltatore.
5. Le penalità e sanzioni verranno ritenute sui corrispettivi dovuti o prelevate dalla cauzione prestata dall’Appaltatore.
6. Nel caso in cui il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, l’Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
7. Per quanto non previsto da questo articolo, si rinvia all’art. 298 del DPR 207/2010.
4.15 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall’appaltatore in proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge. 2. L’appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata e indenne l’Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto e indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o cose dall’attività del proprio personale e dagli utenti, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto.
3. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 2, è fatto obbligo all’appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
4. L’appaltatore, oltre alle norme del presente Capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell’Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto.
5. L’appaltatore risponde verso gli utenti e i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell’espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l’Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relative.
6. L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell’appaltatore. In caso di loro assenza, si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell’Amministrazione stessa, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.
5 – DISPOSIZIONI FINALI
5.1 – STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE
Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio comprese, tutte le spese contrattuali e conseguenti.
Il contratto sarà stipulato, con modalità elettronica, attraverso il MEPA, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dell'offerta presentata ed alle condizioni di fornitura accettate in sede di gara, al fine della chiusura della procedura telematica e con la sottoscrizione e registrazione dell’atto di aggiudicazione definitiva, che acquisisce anche valore negoziale.
5.2 – CONTROVERSIE
Le controversie relative al contratto e all’esecuzione del contratto sono devolute al Giudice ordinario e, in particolare, alla competenza del Foro di Gorizia.
Per la gestione delle controversie si rimanda all’art. 204 ed all’art. 206 del D.Lgs. 50/2016 Non sarà possibile ricorrere ad arbitrati.
5.3 – NORME DI RINVIO
La fornitura, oltre che dalle norme previste dal presente documento e dal capitolato tecnico, è disciplinato dalle disposizioni del Codice Civile, dal vigente Codice degli appalti ( D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii) così come integrato dalle Linee Guida Anac, dal DPR 207/2010 per quanto applicabile e dalle condizioni del bando MEPA di riferimento.
La presentazione dell’offerta da parte degli Operatori Economici concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa e dalla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione delle condizioni generali e tecniche.
Si richiama inoltre espressamente la vigenza della D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l’applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltre che la vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Monfalcone, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 298, dd. 17.12.2013, rilevabile sul sito del Comune. Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamenti potrà costituire clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, previa procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi.
5.4 – DOMICILIO
Le parti contraenti eleggono a domicilio, per gli effetti del presente contratto, presso la Sede Municipale di MONFALCONE.
Ogni Variazione del domicilio dell’Aggiudicatario deve essere preventivamente comunicata al Comune di MONFALCONE.
5.5 ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI
Ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile, l’appaltatore approva specificamente le clausole contenute nei punti 2.2, 2.3, 3.3, 4.10, 4.13, 4.14, 4.15 del presente documento.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO di gara
dr. Xxxxx Xxxxxxx (documento firmato digitalmente con l’atto d’indizione della procedura)
Operatore Economico, legale rappresentante
(documento da firmare per accettazione digitalmente in sede di negoziazione)