CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA SOCIALE RESIDENZIALE PER ANZIANI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SINI
Articolo 1 – Definizioni
Ai fini della procedura di appalto si applicano le seguenti definizioni:
Concedente o Comune: Comune di Sini (OR)
Concessionario: Soggetto aggiudicatario del servizio, costituito in una delle forme imprenditoriali di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006;
“Struttura ”: Struttura sociale residenziale per anziani del Comune di Sini.
Articolo 2 – Oggetto e procedura di affidamento
Il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale ha per oggetto l’affidamento in concessione a terzi della gestione globale della Struttura sociale residenziale per anziani del Comune di Sini, destinata ad accogliere anziani autosufficienti e non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, stabilizzate, non curabili a domicilio e che necessitano di assistenza continuativa.
La scelta del concessionario avviene mediante gara ad evidenza pubblica, con procedura aperta,
ai sensi dell’art. 30 del D. lgs n.163/2006.
Essendo i servizi oggetto della presente gara ricompresi tra quelli di cui all’allegato II B del Codice degli Appalti, troverà, altresì, applicazione il combinato disposto degli articoli 20 e 27 del D.lgs. 163/2006.
Si applicheranno altri articoli del Codice dei Contratti Pubblici solo in quanto espressamente richiamati dagli atti di gara.
Articolo 3 - Finalità del servizio e capacità ricettiva
La concessione viene consentita allo scopo di favorire, con priorità di accesso ai residenti,
prestazioni di natura assistenziale, relazionale e prestazioni mediche ed infermieristiche programmate per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere degli anziani o soggetti ospitati.
La capacità ricettiva massima è di 14 posti letto di cui 7 posti destinati agli anziani autosufficienti (servizio di comunità alloggio) e sette posti destinati ad anziani non autosufficienti (servizio di comunità integrata);
Costituisce vincolo inderogabile il rispetto della capienza massima della struttura e la destinazione funzionale della stessa. L’inadempimento di tale obbligo costituisce causa per la risoluzione della concessione.
Articolo 4 - Descrizione dell’immobile
Il Comune di Sini per lo svolgimento del servizio concede in uso la struttura di proprietà, sita in Via Argiolas.
La struttura, realizzata ex novo, è ubicata all’interno di un’area posta tra il parco giochi e gli impianti sportivi comunali ed è priva di barriere architettoniche.
Essa risulta meglio descritta dalla planimetria allegata (all. “A”- Studio degli Arredi, Attrezzature e porte).
Si rende noto ai concorrenti, anche al fine dell’effettuazione del dovuto sopralluogo, secondo le prescrizioni contenute nel Bando di gara e del Disciplinare, che attualmente la Struttura è sprovvista di arredi, porte interne ed attrezzature.
L’ente concedente si obbliga a dotare l’immobile, a seguito dell’utile esperimento di distinta procedura di affidamento di appalto di fornitura, in ogni caso, prima della stipula del contratto di concessione, dei beni, complementi e strumentazioni così descritti nella “legenda” del già citato (all. “A”- Studio degli Arredi, Attrezzature e porte).
Piano terra- layout arredi Pranzo – attività collettive Pos 01 art. P001
POS 02 art. L016
Pos 03 art. P005 POS 04 art. P007
Zona cucina
Pos 01 art. C005 POS 02 art.
Pos 03 art.
POS 04 art. C007
Pos 05 art.
POS 06 art.
Pos 07 art.
POS 08 art.
Pos 09 art. C016 POS 10 art. C013
Zona lavaggio
Pos 01 art. LV001 POS 02 art. LV003
Pos 03 art. Zona dispensa Pos 01 art. D009 POS 02 art. D011
Pos 03 art. D007 POS 04 art. D005
Pos 05 art. X000
XXXXXXXXXX - STIRERIA
Pos 01 art. LAV01 POS 02 art. LAV02
PRIMO PIANO - - layout arredi
CAMERE DOPPIE OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI 1/2/3
Pos 01 art. L001 POS 02 art. L005 Pos 03 art. X000-000 XXX 04 art. L014
Pos 05 art. L016
POS 06 art. . L007
CAMERE SINGOLE OSPITI AUTOSUFFICIENTI
Pos 01 art. L003 POS 02 art. L005 Pos 03 art. X000-000 XXX 04 art. L014
Pos 05 art. L016
CAMERA DEGENZA –ISOLAMENTO
Pos 01 art. L002 POS 02 art. L005 Pos 03 art. X000-000 XXX 04 art. L014
Pos 05 art. L016 Pos 06 art. L007
AMBULATORIO –INFERMERIA
Pos 01 art. I001 POS 02 art. I004
Pos 03 art. I006 POS 04 art. I008
Pos 05 art. I010 POS 06 art. I012
Pos 07 art. I014
POS 08 art. I016
Pos 09 art. I018
CAMERE DOPPIE AUTOSUFFICIENTI
Pos 01 art. L003 POS 02 art. L005 Pos 03 art. X000-000 XXX 04 art. L014
Pos 05 art. L016
CAMERA ASSISTENTE
Pos 01 art. L003 POS 02 art. L005 Pos 03 art. X000-000 XXX 04 art. L014
Pos 05 art. L016
La dotazione della struttura di beni, complementi e strumentazioni ulteriori e/o diversi da quelli sopra indicati resterà ad esclusivo carico del concessionario.
Al medesimo competerà, altresì, dotarsi di qualsiasi altro arredo, attrezzatura, strumentazione (a titolo meramente esemplificativo: tendaggi, complementi d’arredo, coprirete, coprimaterassi,
lenzuola, coperte, copriletto, tovaglie, stoviglie, utensileria da cucina, strumentazioni varie ecc...) necessari a garantire la regolare gestione della struttura, in conformità agli obblighi individuati negli atti di gara.
Si porta a conoscenza dei partecipanti alla procedura che sono previsti lavori di efficientamento energetico con l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica (intervento di completamento approvato con delibera G. M. n. 30 del 28.10.2014). La stazione appaltante non assume, in ogni caso, alcun obbligo circa la realizzazione e/o la tempistica di completamento del citato intervento.
Articolo 5 - Durata contrattuale
La concessione ha durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalla consegna dell’immobile.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare, alle medesime condizioni, prima della sua naturale scadenza, per un periodo di ulteriori 3 (TRE) anni, il contratto di concessione stipulato con l’aggiudicatario. L’eventuale esercizio di tale facoltà avverrà, valutata la convenienza della prosecuzione del rapporto contrattuale, in modo espresso e con adeguata motivazione.
La gestione dovrà essere attivata entro 60 giorni dalla data di effettiva consegna della struttura. Tale termine potrà essere prorogato, previa esplicita e motivata richiesta, dall’Amministrazione comunale a proprio insindacabile giudizio.
Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, sia a favore del Concessionario sia a favore di eventuali altri soggetti in rapporto con il Concessionario stesso.
Il concessionario potrà utilizzare l’immobile per la tutta la durata del rapporto concessorio. Il recesso dal contratto, la sua risoluzione, rescissione o, altrimenti, ogni circostanza che determini il venir meno dell’efficacia del contratto di concessione comporterà l’obbligo per il concessionario di immediata restituzione dell’immobile.
Articolo 6 - Soggetti utilizzatori e modalità di ammissione
I destinatari del servizio sono soggetti i anziani autosufficienti (servizio di comunità alloggio) e non autosufficienti (servizio di comunità integrata);
Le modalità di ammissione al servizio sono quelle previste dal regolamento della struttura approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 28.10.2014.
Articolo 7 - Tariffe
Le rette di ricovero a carico dell’utenza, non potranno essere superiori alle seguenti:
€. 1.300,00 per i servizi di comunità alloggio;
€ 1.700,00 per i servizi di comunità integrata;
Tali importi potranno essere rideterminati in aumento annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale.
Per i fruitori del contributo sanitario regionale di cui al DPCM 14/2/2001 (quota sanitaria) il Concessionario dovrà riscuotere dalla ASL la quota sanitaria giornaliera per ospite determinata dalla Regione con propria deliberazione n. 6/27 del 30/1/2008, per i fruitori di contributo sociale assunto in proprio da terzi (Comune, Provincia, Enti vari), il concessionario dovrà riscuotere dall’ospite la differenza tra la retta e il contributo assegnato. La quota sanitaria regionale e la quota sociale saranno erogate direttamente al Concessionario dall’ASL di riferimento e dai terzi.
Gli ospiti non fruitori di contributi sono tenuti a corrispondere al Concessionario l’intero importo
della retta.
Articolo 8 - Regolamento interno e carta dei servizi
Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare la struttura in modo corretto e nel rispetto del Regolamento della struttura approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 28.10.2014 e allegato al presente capitolato.
Il Concessionario dovrà inoltre adottare la carta dei servizi in conformità alle disposizioni fissate
dall’art. 39 della legge regionale 23/12/2005, n. 23 e come previsto dal regolamento comunale.
Articolo 9 – Valore della concessione
Il valore stimato della presente concessione, calcolato in ottemperanza al disposto di cui all’art. 29 del D.Lgs. 163/2006, è pari ad € 1.453.846,00 (EURO un milionequattrocentocinquantatremila ottocentoquarantasei/00) al netto dell’IVA.
Il calcolo tiene conto del prezzo versato dagli utenti della struttura e della facoltà, che si riserva la stazione appaltante di rinnovare, alle medesime condizioni, prima della sua naturale scadenza, per un periodo di ulteriori 3 (TRE) anni, il contratto di concessione stipulato con l’aggiudicatario. L’eventuale esercizio di tale facoltà avverrà, valutata da parte della stazione appaltante la convenienza della prosecuzione del rapporto contrattuale, in modo espresso e con adeguata motivazione.
La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.
La presenza di un numero di ospiti inferiore a quella massima non potrà comportare alcun obbligo di indennizzo, comunque denominato, a carico del concedente.
Articolo 10 - Attività del Concessionario
Il Concessionario, mediante la propria organizzazione, con oneri a suo carico, con propri capitali, personale e ulteriori mezzi, dovrà assumere:
a) la gestione organizzativa, funzionale e tecnico-manutentiva della residenza per anziani, cosi
come dettagliata al successivo art. 11;
b) la realizzazione delle attività migliorative offerte in sede di gara.
Articolo 11 - Gestione organizzativa, funzionale e tecnico-manutentiva della struttura Il Concessionario assume l’obbligo di organizzare la propria struttura aziendale in modo tale da rispettare le seguenti prescrizioni, garantendo l’erogazione all’utenza, con continuità nell’arco delle 24 ore e per l’intera settimana e per tutto l’anno, di tutti i servizi e le prestazioni previste dal presente capitolato.
Il gestore assumerà il coordinamento generale della “Struttura” predisponendo un piano delle attività giornaliere dei vari servizi e la programmazione delle attività periodiche di pertinenza.
11.1. REQUISITI ORGANIZZATIVI
Il Concessionario è tenuto a redigere, per ogni anziano inserito nella struttura, il Piano di Assistenza Individuale, integrato dal piano educativo individuale.
I piani assistenziali individualizzati (PAI) relativi agli ospiti della “Struttura” devono prevedere tutte le prestazioni atte al recupero, allo sviluppo delle potenzialità e/o al mantenimento delle capacità specifiche di ogni singola persona e all'integrazione nella vita sociale del territorio.
La struttura deve altresì tenere costantemente aggiornata la documentazione relativa all’utenza ed
ai vari servizi. In particolare deve essere istituito un registro delle presenze degli utenti e del personale dipendente, nonché dei soggetti che prestano attività di volontariato.
Devono inoltre essere tenute cartelle personali contenenti dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari degli ospiti; deve essere garantita la tenuta di eventuali registri di terapia individuale.
Il Concessionario dovrà provvedere alla gestione della struttura assicurando il rispetto degli standard previsti dalla vigente normativa regionale e nazionale di settore.
In relazione al tipo di prestazione erogata, specificamente, al personale utilizzato viene richiesta una provata capacità, onestà e moralità.
Il personale da impiegare è definito proporzionalmente al numero e alle caratteristiche degli ospiti, secondo quanto previsto dalla L. R. 23/8/2005 ed in base a quanto indicato dal D. P. G. R. 12/89 il Soggetto Gestore rimane obbligato ad adeguare l’organico alle variazioni normative che dovessero essere introdotte nel periodo di vigenza della concessione del servizio.
Pertanto, in attesa di nuove disposizioni da parte della Regione Autonoma della Sardegna dovrà essere garantita la presenza delle seguenti figure professionali:
a) per tutta la struttura:
- responsabile/coordinatore con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione. e in possesso di esperienza almeno biennale in attività di coordinamento in strutture residenziali per anziani. Il responsabile/coordinatore non potrà ricoprire altri incarichi all’interno della struttura.
- impiegato amministrativo ;
- Personale con qualifica di educatore professionale o titolo equipollente, presente in struttura per almeno 3 ore settimanali e in numero idoneo a garantire il rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente;
personale addetto ai servizi generali (es. xxxxx, addetti alle pulizie ecc)
b) specifico per la comunità integrata
- infermiere, con presenza programmata in relazione alle esigenze degli ospiti e reperibile in caso di necessità;
- operatori socio sanitari 24 ore su 24, in numero adeguato rispetto agli standard previsti dalla normativa vigente, presenti anche in orario notturno;
- tecnico della riabilitazione con presenza programmata in relazione alle esigenze degli ospiti ;
c) specifico per la comunità alloggio
operatori socio sanitari 24 ore su 24 in numero adeguato rispetto agli standard previsti dalla normativa vigente, presenti anche in orario notturno;
Il personale addetto all’assistenza di base dovrà essere costituito da operatori in possesso dell’Attestato di qualifica O.S.S. e almeno due di essi con esperienza biennale nell’esecuzione delle suddette mansioni.
Tali requisiti devono essere maturati alla data di partecipazione alla gara per l’affidamento della concessione. Personale senza attestato potrà essere adibito esclusivamente al servizio di pulizia o altra attività per cui non è richiesto attestato specifico.
Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di operatori socio sanitari e deve essere comunque garantito l’intervento per eventuali emergenze.
11.2. SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA
L’assistenza medica dovrà essere garantita attraverso i medici di base e i servizi di assistenza specialistica delle ASL.
11.3. SERVIZIO DI ASSISTENZA TUTELARE
Il Concessionario deve avere una struttura tale da garantire con continuità i servizi e le prestazioni di seguito esemplificate a titolo non esaustivo:
• interventi socio-assistenziali (igiene della persona, vestizione, mobilizzazione, alimentazione appropriata, vigilanza etc);
• assistenza tutelare, anche notturna e per tutte le attività quotidiane;
• accesso degli utenti alla struttura e supporto amministrativo (disbrigo pratiche amministrative e quant’altro possa rendersi necessario);
In ordine all’assolvimento dei compiti sopra elencati, si sottolineano i criteri ai quali dovrà improntarsi il servizio:
• l’igiene personale e la vestizione devono comprendere cura e attenzione anche all’aspetto esteriore e all’estetica;
• l’abbigliamento dovrà essere costituito da indumenti personali, con cambi frequenti e secondo necessità;
• il momento della consumazione dei pasti dovrà favorire la socializzazione degli ospiti;
• le attività tutelari nei confronti degli ospiti, ivi compresi l’igiene personale e l’accompagnamento al bagno devono essere effettuate secondo necessità;
• xxxxx completo secondo necessità e comunque una volta alla settimana;
• cambio della biancheria del letto, secondo necessità e comunque una volta alla settimana;
• cura dell’ambiente di vita dell’anziano, ivi compreso il rifacimento parziale o totale del letto, pulizia e disinfezione della unità abitativa e di tutti i presidi e/o ausili in uso all’ospite o al personale di assistenza;
• l’intervento, in caso di bisogno, deve essere tempestivo e immediato, rispettando i protocolli operativi interni in uso per ogni tipologia di criticità;
11.4. SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Il servizio di assistenza infermieristica dovrà essere fornito con Infermieri e comprende le attività e responsabilità disposte dalla Legge 26 febbraio 1999 n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) per la specifica professione sanitaria. Il personale impiegato, iscritto all’apposito Albo professionale, dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli: Diploma di Infermiere o Diploma di Laurea in Scienze Infermieristiche. Il servizio infermieristico dovrà essere attivo nella fascia oraria diurna, in base alle esigenze dell’utenza.
11.5. SERVIZIO DI ASSISTENZA RIABILITATIVA
L’ assistenza riabilitativa è garantita dal fisioterapista che elabora programmi di riabilitazione ed esegue attività terapeutiche per la rieducazione funzionale delle diverse disabilità, il tutto nel rispetto del D.M. 14.09.1994 n.741.
Il servizio di fisioterapia deve esser svolto da personale in possesso di idoneo titolo di studio previsto dalla normativa Regionale e Nazionale.
Nell’articolazione dell’orario è da tenere presente la partecipazione del fisioterapista alla stesura dei Progetti di Assistenza Individualizzati. Il Fisioterapista dovrà lavorare mediante progetti fisioterapici; rientra nei compiti del fisioterapista dare indicazioni al personale addetto alla assistenza tutelare per quanto concerne le posture e la mobilizzazione dell’ospite.
11.6. SERVIZIO ANIMAZIONE
Il concessionario dovrà garantire l’organizzazione di momenti di animazione all’interno della struttura, tendenti a recuperare situazioni di emarginazione anche attraverso l’eventuale collaborazione con gruppi di volontariato.
I programmi potranno essere collettivi o individuali e terranno conto delle preferenze e delle possibilità di stimolazione fisica e mentale degli ospiti. Le attività proposte devono costituire una opportunità in risposta ad alcuni bisogni fondamentali della persona:
bisogno di sicurezza (conoscenza, protezione, ordine e stabilità dell’ambiente); bisogno associativo (appartenenza al gruppo, accettazione e instaurazione di relazioni
significative);
bisogno di stima (di autonomia, affermazione, libertà, percezione del rispetto della propria identità).
11.7. SERVIZIO BARBIERE/PARRUCCHIERE
All’interno della struttura dovrà essere assicurato il servizio di parrucchiere/barbiere da svolgere come segue:
−il servizio di barbiere per uomo comprende, secondo necessità, lavaggio, taglio, asciugatura capelli e taglio barba e baffi.
−il servizio di parrucchiere per signora comprende, secondo necessità, lavaggio, taglio, asciugatura e messa in piega, tinta e permanente.
Il servizio deve assicurare un intervento al mese per ogni donna ed un intervento 3 volte alla
settimana, per gli uomini.
11.8. SERVIZIO DI RISTORAZIONE
Il servizio comprende:
−preparazione e cottura dei pasti nella cucina interna o consegna in asporto da centri di produzione pasti esterni. La distribuzione dovrà essere effettuata nella sala da pranzo della struttura o nelle camere dell’ospite (colazione, pranzo, merenda e cena) per gli allettati;
−predisposizione di menù plurisettimanali non ripetitivi, che prevedano la possibilità di alternative e rispettino le tradizioni gastronomiche locali;
−riassetto e pulizia dei locali cucina e delle sale da pranzo;
−lavaggio del pentolame, delle stoviglie e dei carrelli portavivande.
Il menù e le tabelle dietetiche dovranno essere approvati dal competente servizio dell’A.S.L. di Oristano ed uniformarsi alle abitudini alimentari dell’Utenza, nel rispetto dei criteri dietetico - nutrizionali LARN (Livelli di Assunzione Raccomandati di Energia e Nutrienti) aggiornati all’ultima revisione. In particolare dovrà essere garantito un apposito menù per gli ospiti in regime dietetico. I pasti saranno preparati con il sistema della cucina tradizionale, che prevede esclusivamente l’impiego di prodotti alimentari freschi e di prima qualità. In nessun caso quindi dovrà essere fatto uso di cibi precotti. La buona conservazione delle derrate immagazzinate sarà di esclusiva competenza e responsabilità del Concessionario, al quale sarà imputato ogni caso di riscontrata avaria delle derrate stesse. Nell’eventualità di divieto, da parte del Comune o di altre autorità competenti, all’impiego di merci acquistate dal Concessionario e ritenute inidonee, quest’ultimo dovrà provvedere all’immediato ritiro e sostituzione delle stesse. Tutte le attività del servizio di ristorazione dovranno essere conformi al D.Lgs. n. 193/2007e s.m.i.
Eventuali trattamenti speciali, per motivi di salute, devono essere prescritti dal medico di fiducia. Sono previsti tre pasti principali: colazione, pranzo e cena, con primo, secondo, contorno e frutta, e due merende.
In caso di particolari ricorrenze come Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta, Ferragosto, Tutti i Santi, feste di Santa Chiara e San Giorgio sarà garantito il menù speciale che rispecchi le tradizioni locali e vada incontro ai desideri degli ospiti.
Gli ospiti devono essere presenti all’ora stabilita dei pasti, salvo cause di forza maggiore (ad esempio ritardo per visita medica). In tali casi, sarà cura del Coordinatore far conservare in caldo le vivande.
L’orario non vincola gli utenti che, essendo indisposti, debbono restare a letto, salva la diversa disposizione del medico.
I menù dei pranzi e delle cene proposti devono prevedere giornalmente più di una scelta, da dettagliare nel progetto tecnico organizzativo da presentare in sede di gara.
Anche gli orari di somministrazione dei pasti dovranno essere indicati nel suddetto progetto.
Il Concessionario dovrà garantire idonea supervisione periodica mediante proprio specialista della ristorazione e consulenza dietologica.
11.9. SERVIZIO DI LAVANDERIA
Il servizio consiste nel lavaggio e nella stiratura dei capi di vestiario degli ospiti e di tutta la biancheria piana (lenzuola, traverse, asciugamani, tovaglie, tovaglioli ecc.) utilizzata nella struttura residenziale. Il concessionario potrà a tal fine utilizzare gli appositi locali attrezzati descritti nell’allegato A).
11.10. SERVIZIO DI PULIZIA
Il servizio richiesto dovrà essere articolato avendo presenti le seguenti linee guide da ritenersi meramente indicative e non esaustive:
a) operazioni a frequenza giornaliera:
−spolveratura a umido di mobili, arredi e suppellettili;
−pulizia ed eliminazione delle macchie o impronte su entrambe le facce di porte, vetrate, specchi, interruttori, ecc.;
−scopatura a umido e successivo lavaggio di tutte le pavimentazioni;
−pulizia di xxxxxxx, passatoie, ecc;
−scopatura a umido e lavaggio delle scale piano primo e sottotetto;
−deragnatura ove occorra;
−lavatura e successiva disinfezione di pavimenti dei WC non di pertinenza delle camere degli ospiti;
−pulizia e disinfezione dei sanitari e rubinetterie dei WC non di pertinenza delle camere degli ospiti;
−spazzatura dell’ingresso esterno;
−spolveratura ed eventuale lavaggio corrimano e ringhiere.
b) operazioni a frequenza settimanale:
−spazzatura dei balconi;
−pulizia delle dispense;
−spazzatura corridoio e scale del seminterrato
c) operazioni a frequenza mensile:
−detersione degli apparecchi telefonici;
−detersione delle superfici vetrate su tutte le facciate;
−disincrostazione dei sanitari con opportuni prodotti;
d) operazioni a frequenza semestrale:
−spazzatura e pulizia dei locali adibiti a deposito e sede degli impianti di natura tecnica;
−lavaggio di tutti gli apparecchi fissi di illuminazione, cassonetti, tapparelle;
−lavaggio di tutti gli infissi e davanzali interni ed esterni;
−trattamento a fondo di tutti i pavimenti;
−lavaggio di tutte le superfici lavabili previo spostamento di tutti i mobili e le suppellettili.
La pulizia dei locali dovrà essere effettuata in ore tali da non arrecare disturbo agli ospiti della struttura ed armonizzarsi con le attività degli operatori.
Il Concessionario è tenuto a fornire l’elenco dei materiali di consumo usati al fine di adempiere alle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008.
11.11. SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
Il servizio dovrà essere eseguito nei locali interni e nelle aree esterne con una programmazione degli interventi da articolare in sede di gara.
11.12. RACCOLTA RIFIUTI
Il Concessionario dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti urbani, di quelli assimilabili agli urbani e al loro conferimento, secondo quanto prescritto dalla normativa in materia. Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere allo smaltimento dei rifiuti sanitari e degli olii esausti, tramite ditte specializzate nel settore.
11.13. SERVIZIO RELIGIOSO
Nella struttura residenziale dovrà essere assicurato il rispetto di ogni credo religioso. In particolare dovranno essere garantite funzioni di religione cattolica, in accordo con la locale Chiesa parrocchiale.
11.14. VOLONTARIATO E TIROCINANTI
E’ ammesso l’utilizzo all’interno della struttura residenziale di volontari e tirocinanti. La collaborazione dei volontari, di ambo i sessi, è autorizzata previa:
−loro informazione sui compiti specifici a cui possono essere destinati
−sottoscrizione di apposita convenzione
−adozione di una assicurazione specifica inerente la loro attività interna alla struttura residenziale. E’ altresì autorizzato l’inserimento, a scopo di tirocinio, di allievi frequentanti corsi di formazione, riconosciuti da Enti pubblici, per le figure professionali di qualifica corrispondente a quelle operanti nel servizio stesso.
11.15 TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO
Il concessionario garantirà con propri mezzi ed organizzazione il trasporto e l’accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e presso altri servizi per visite mediche, piccole commissioni, ricoveri ospedalieri ed altro.
Articolo 12 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI
Gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria ed accessori dell’immobile sono a completo carico del concessionario.
Il Concessionario, specificamente, provvede a propria cura e spese, per tutto l’arco temporale della concessione, all’esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all’uso convenuto.
Nella manutenzione ordinaria, da effettuarsi secondo le procedure e modalità previste dalla vigente
normativa e comunque in modo tale da assicurare la regolare funzionalità della struttura rientrano:
• manutenzione dell’impianto di climatizzazione, dell’impianto idrico-sanitario, dell’impianto elettrico, etc.;
• manutenzione dei manufatti edili ed elementi di finitura;
• tinteggiatura di tutti i locali interni della struttura. La tinteggiatura dovrà essere effettuata in corso di contratto almeno ogni tre anni;
• effettuazione dei controlli e manutenzione dei dispositivi antincendio;
• manutenzione degli arredi e delle attrezzature indipendentemente da chi ne detiene la proprietà (ed eventuale sostituzione in caso di usura);
Il Concessionario ha l’obbligo di individuare e nominare a proprie spese il terzo responsabile degli
impianti termici ai sensi del DPR 4 12/93 ed di darne comunicazione al Concedente, nonché di richiedere per gli stessi le visite periodiche di legge all’Ente di competenza;
Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza delle aree e dei locali assegnati.
Per garantire la corretta gestione della struttura, il Concessionario dovrà predisporre ed aggiornare
un piano focalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.
E’ a carico del Comune la manutenzione straordinaria, ad esclusione di tutti gli oneri derivanti da danni conseguenti a negligenza, nonché a un uso improprio dei locali e delle attrezzature da parte del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto.
Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria (esclusa la manutenzione ordinaria) finalizzati al miglioramento dell’immobile o richiesti per legge, che si rendessero necessari in corso di contratto dovranno essere concordati preventivamente con il Comune, che si farà carico, per quelli richiesti per legge, direttamente della loro realizzazione o autorizzerà l'effettuazione degli interventi sulla base delle proposte presentate dal Concessionario assumendone il relativo onere.
Qualora il Concessionario ottenga contributi economici inerenti gli interventi di miglioria
dell’immobile, da parte di soggetti pubblici o privati, dovrà obbligatoriamente darne comunicazione al Comune.
Al fine di assicurare all’interno dei locali condizioni di comfort, il Concessionario dovrà garantire la
temperatura di legge, ai sensi dell’art. 4 del DPR 412/93 e ss.mm.ii..
Articolo 13 - Manutenzione ed implementazione attrezzature, arredi e suppellettili
All’atto della consegna della struttura il Concessionario prende in carico a titolo gratuito tutte le dotazioni presenti nella stessa e tutte le attrezzature come elencate all’art. 4 del presente capitolato.
In tale sede verrà redatto in contradditorio un inventario-verbale di ricognizione nel quale dovrà essere precisato lo stato d’uso delle attrezzature e degli impianti. Qualora qualche attrezzatura o impianto riportati nell’allegato siano ritenuti non più utilizzabili, per vetustà o cattive condizioni di funzionamento, gli stessi dovranno essere sostituiti con oneri a carico del Concedente.
Il Concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse,
nonché alla sostituzione di quelle non più riparabili e/o funzionali all’utilizzo.
Il Concessionario ha l’obbligo di dare al referente del Comune comunicazione preventiva alla dismissione dei beni ricevuti, per la loro alienazione/smaltimento.
Il Concessionario ha l’obbligo di dotarsi delle ulteriori attrezzature necessarie al corretto svolgimento delle attività previste dal capitolato qualora quelle ricevute in consegna non siano ritenute sufficienti.
Il concessionario potrà richiedere al concedente, nel corso dell’esecuzione del contratto, la riduzione del canone annuale fino alla concorrenza della somma di € 9.000,00 pari al canone dovuto al Comune di Sini, al netto di eventuali offerte al rialzo in sede di gara, per il periodo di affidamento triennale della struttura, documentando l’acquisto e l’installazione di arredi/attrezzature/strumentazioni , che costituiscano un miglioramento della struttura ricettiva e che siano coerenti con il progetto di completamento delle dotazioni della struttura approvato dalla giunta comunale ed illustrato nell’allegato a) al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
La suddetta riduzione sarà condizionata ad una positiva valutazione circa l’utilità dell’investimento e la congruità della spesa, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, che assumerà le proprie valutazioni in merito, all’esito dello svolgimento di un’apposita istruttoria da parte dell’ufficio tecnico e dell’ufficio servizi sociali del comune.
Il concessionario dovrà dare atto delle caratteristiche tecniche e costruttive degli elementi attrezzature e del loro prezzo, comprensivo dei costi di installazione.
Gli arredi, attrezzature e strumentazioni acquistate dal concessionario e il cui valore sarà portato in riduzione del canone diverranno di proprietà di parte concedente.
A tal fine, il concessionario, nel corso dell’esecuzione del contratto avrà l’onere di presentare una o più proposte al concedente nella quale vengano analiticamente descritti i Beni ch e propone di acquistare (caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali). Alla proposta dovranno essere allegati: un preventivo di spesa comprensivo dei costi di installazione e uno o più depliant illustrativi.
Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta il concedente comunicherà al concessionario le
proprie risoluzioni circa l’ammissibilità e l’utilità dell’acquisto.
In caso di esito positivo dell’istruttoria di ammissibilità dell’acquisto/installazione, la ditta dovrà documentare, mediante pezze giustificative le spese sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno, pena, in difetto la perdita del beneficio della riduzione del canone concessorio.
Si specifica che quando il valore delle spese ammesse dal concedente sia superiore al canone
concessorio annuale, la differenza si porterà in diminuzione di quanto dovuto per le annualità successive.
Articolo 14 - ADDIZIONI E MIGLIORIE
Sono ad esclusivo carico del concessionario ogni e qualsiasi lavoro da effettuarsi nell’ambito degli ambienti locati e segnatamente quelli per l‘eventuale adattamento iniziale del locale alle necessità del concessionario.
Il concessionario, a parte quanto sopra stabilito, per apportare qualsiasi ulteriore modifica, adeguamento e/o miglioramento, fisso e non, agli ambienti concessi dovrà chiedere al concedente espressa autorizzazione scritta. Tutti i lavori eventualmente autorizzati avverranno a cura e spese esclusive del concessionario senza responsabilità alcuna per il concedente.
Il concessionario potrà effettuare opere straordinarie a carico dei locali in oggetto (come sopra esposto e chiarito) solo con preventiva esposizione di capitolato da sottoporre alla parte concedente, redatto da tecnico iscritto all’albo dei geometri, degli ingegneri o degli architetti, comunque con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e senza responsabilità alcuna per la parte concedente, che, prima di dare il suo benestare, si avvarrà dell’ Ufficio Tecnico Comunale, anche al fine di assistere e controllare l’impresa esecutrice. Resta inteso, per patto espresso, che i
lavori fissi di qualsiasi genere rimarranno a beneficio del concedente, senza che per ciò il concessionario possa pretendere indennizzo qualsiasi, mentre i lavori che si possono rimuovere ed asportare senza danneggiamento dei locali, saranno di pertinenza del concessionario che, al termine del rapporto contrattuale, potrà asportarli con il solo onere di eliminare i danni e mettere in buono stato locativo i locali. I lavori si intendono autorizzati come ripetutamente detto, con esonero di qualsiasi responsabilità per il concedente e con onere, per il concessionario, di chiedere gli eventuali permessi ed autorizzazioni, essendo, in difetto di ciò, tenuto a manlevare il concedente da oneri, danni ecc. All’uopo, nel corso di tutto il periodo nel quale la concessione è efficace, il concedente avrà diritto di ispezione dell’immobile e potrà scegliere, mediante invio di raccomandata a/r o pec al concessionario, se accettare i lavori fissi o chiedere la remissione in pristino a esclusive spese del medesimo. In quest’ultima ipotesi i lavori dovranno essere effettuati prima dello scadere del termine della consegna. Se non effettuati, il concessionario risponderà di tutti i danni arrecati.
Articolo 16 - Servizi aggiuntivi .
Il Concedente si riserva la facoltà di autorizzare, a suo insindacabile giudizio, il Concessionario a svolgere, in favore dell’utenza, servizi aggiuntivi, purché siano compatibili con la corretta gestione della struttura residenziale (a titolo meramente esemplificativo: gestione di un servizio di assistenza diurna per anziani autosufficienti, servizio di lavanderia…).
A tal fine, il Concessionario avrà l’onere di formulare una dettagliata proposta, con analitica descrizione delle attività e dell’eventuale corrispettivo richiesto agli utenti.
Ad ogni modo il concessionario sarà tenuto ad applicare le tariffe eventualmente stabilite dal Comune di Sini.
E’ fatto salvo il rispetto della disciplina dei servizi pubblici locali.
Lo svolgimento di servizi aggiuntivi sarà disciplinato da una specifica convenzione.
Articolo 17 - Canone di concessione
Il canone di concessione da corrispondere al Comune è stabilito in Euro 3.000,00 annui , oltre Iva se dovuta .
Tale canone è soggetto a miglioramento in sede di gara e dovrà essere versato al Comune entro 31dicembre di ciascun anno.
Il canone di concessione è soggetto a rivalutazione annuale a decorrere dal terzo anno contrattuale in base al 100% delle variazioni ISTAT-FOI.
E’ fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 13 in tema di riduzione del canone per spese
ammesse.
Articolo 18 - Permessi e autorizzazioni del Concessionario E’ obbligo del Concessionario attivare tutte le procedure per l’autorizzazione al funzionamento della struttura, cosi come previsto dal Regolamento di attuazione dell’art. 43 della Legge Regionale
n. 23.12.2005, n. 23 “Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”, e, quando il procedimento sarà implementato, quelle per l’accreditamento.
E’ inoltre compito del Concessionario ottenere le necessarie autorizzazioni da parte della A.S.L. di Oristano e quanto altro necessario al regolare funzionamento della struttura.
Articolo 19 - Consegna e restituzione della struttura e relative dotazioni
La consegna della struttura e delle dotazioni di proprietà del Comune è formalizzata mediante apposito verbale di ricognizione sottoscritto tra le parti.
Il verbale costituisce la consegna in carico al Concessionario di quanto sopra; l’atto farà prova dello
stato dell’immobile al momento della consegna, con relative pertinenze e dotazioni.
Il Concessionario, entro dieci giorni dal verbale di consegna dei locali è tenuto a presentare al Referente comunale copia delle richieste di intestazione a proprio nome di tutte le utenze.
Al temine del periodo contrattuale quanto ricevuto deve essere riconsegnato dal Concessionario al Comune in perfetta efficienza, come da apposito verbale di inventario, salvo il normale deterioramento per l’uso, con facoltà di rivalersi sulle garanzie prestate per gli eventuali danni provocati da incuria o negligenza da parte del Concessionario, compresi i danni provocati dagli utenti.
Un anno prima della scadenza della concessione, si effettuerà una visita ispettiva, per verificare lo stato manutentivo della struttura. Nel caso venissero riscontrate carenze, il Concessionario dovrà provvedere immediatamente, in modo da restituire l’immobile in uno stato di manutenzione adeguato.
Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare immediatamente al referente comunale tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell’espletamento delle proprie attività, possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. In caso di mancata comunicazione tutti i danni da ciò derivanti restano a carico del Concessionario, compresi quelli che contrattualmente spetterebbero al Comune.
Il Concessionario deve rimuovere, a propria cura e spese, le opere non autorizzate, con le modalità stabilite dal Comune, ripristinando lo status quo ante.
In caso contrario il Comune provvede alla rimozione con addebito della spesa al Concessionario.
Articolo 20- Obblighi e responsabilità del Concessionario Il Concessionario si impegna a non svolgere nella struttura oggetto di concessione e relative pertinenze, attività che contrastino con le prescrizioni del presente capitolato.
Per quanto concerne la conduzione della struttura, il Concessionario gestisce la stessa in piena autonomia, nel rispetto delle vigenti normative in materia socio–sanitaria, di sicurezza, igienico- sanitaria e degli adempimenti previsti dal presente capitolato e del progetto - offerta presentato in sede di gara.
Per l’esercizio del pubblico servizio e la conduzione degli impianti tecnologici il Concessionario deve dotarsi di personale proprio con adeguate abilitazioni oppure avvalersi delle prestazioni di terzi abilitati.
Il Concedente si ritiene estraneo da qualsiasi responsabilità di gestione per quanto concerne sia il rapporto di lavoro con i dipendenti del Concessionario, sia nel caso di rapporti tra il Concessionario e terzi fornitori o prestatori d’opera. Il Concessionario manleva, di conseguenza, il Comune da ogni e qualsiasi pretesa, azione o richiesta da parte di terzi, tra essi compresi i frequentatori, in conseguenza del pregiudizio derivante dall’inosservanza, da parte del Concessionario stesso e dei suoi eventuali dipendenti o incaricati, delle norme legislative e regolamentari, indispensabili all’agibilità, all’esercizio e gestione della struttura.
Articolo 21 - Personale Tutto il personale dovrà essere dotato di divisa, decorosa, tenuta in buono stato di conservazione, ordine e pulizia. Sulla divisa dovrà essere apposto apposito cartellino indicante le generalità e la
qualifica dell’operatore. Il Concessionario è tenuto a fornire ai dipendenti della struttura apposite
calzature le cui caratteristiche dovranno rispondere alle normative vigenti in materia di sicurezza.
Il Concessionario dovrà assicurare il perfetto e scrupoloso svolgimento del servizio, indipendentemente dalle esigenze e dai diritti del personale stesso: ferie, congedi per malattia, ecc. Il Concessionario dovrà garantire ai propri lavoratori la retribuzione prevista nei contratti collettivi di lavoro di categoria ed ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali e di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Dovrà essere altresì garantito il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Il Concessionario è tenuto allo scrupoloso rispetto delle norme di legge in materia fiscale e sanitaria, nei confronti dei dipendenti che incaricherà dei servizi, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. Dal contratto pertanto non potrà derivare alcun obbligo al Comune verso il personale addetto, restando esclusa l’instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o di prestazione d’opera con il Comune stesso.
Il Concessionario ha l’obbligo di valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori, come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, attuare le misure di prevenzione e protezione individuale, provvedere all’informazione e formazione del proprio personale in merito alla sicurezza sul lavoro e quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia.
Il Concessionario dovrà fornire al Comune l’elenco nominativo del personale impiegato nel servizio, corredandolo della seguente documentazione:
o Certificazione medica attestante l’idoneità psico-fisica allo svolgimento del servizio;
o Documentazione attestante il possesso dei titoli di studio, gli attestati di qualifica e l’iscrizione agli appositi Albi professionali per le figure di OSS, Infermiere Professionale, Fisioterapista;
Pari documentazione dovrà essere prodotta ogni qualvolta i nominativi indicati saranno sostituiti, anche temporaneamente.
Nei confronti dei terzi il Concessionario è responsabile unico ed esclusivo dell’operato del proprio personale.
Il Concessionario dovrà organizzare periodicamente corsi di aggiornamento del proprio personale. Le modalità e il contenuto dei corsi da tenersi nell’intero periodo contrattuale dovranno essere evidenziati nel progetto gestionale della struttura presentato in sede di gara.
Articolo 22 -Doveri del personale impiegato.
1 Il personale è tenuto a:
a. Rispettare il codice di comportamento del personale del Comune di Sini;
b. Rispettare il segreto professionale su fatti o circostanze concernenti l’organizzazione, l’andamento della struttura e la situazione socio-sanitaria degli ospiti;
c. Svolgere il proprio lavoro prestando attenzione alle esigenze degli ospiti;
d. Non accettare regali in natura o in denaro a qualunque titolo offerti e di qualsiasi consistenza, né amministrare il patrimonio degli anziani, compresa la pensione;
e. Segnalare ogni cambiamento o problema dell'ospite;
f. Mantenere la massima correttezza nei rapporti con i parenti degli ospiti; 2.L’organizzazione del lavoro, il piano della turnazione, il nominativo di tutto il personale in servizio sarà comunicato al Servizio Sociale del comune, così come eventuali modifiche e/o sostituzioni del personale..
Articolo 23 -Oneri del concessionario
Sono a totale carico del concessionario:
1) le spese di organizzazione e di gestione del personale;
2) l’acquisto di generi alimentari e quant’altro necessario per la fornitura dei pasti relativi alla prima colazione, pranzo, merende e cena agli ospiti della struttura;
3) le attrezzature e le suppellettili necessarie per il funzionamento della struttura, oltre a quelle fornite dal comune e risultanti dall’inventario di consegna;
4) le spese di lavanderia, stireria e guardaroba;
5) l’acquisto di biancheria, lenzuola, federe, coprirete e coprimaterasso, coperte, strofinacci, tovaglie, tovaglioli, stoviglie, e quant’altro necessario per l’erogazione del servizio;
6) la fornitura di tutte le attrezzature igienico - sanitarie sia per l’igiene personale che per la pulizia dei locali;
7) la fornitura di tutti i materiali di consumo per la pulizia e disinfezione di tutti i locali;
8) le spese per la fornitura del gas, spese telefoniche, energia elettrica, acqua, spese per lo smaltimenti dei rifiuti, etc...
9) le spese per approvvigionamenti di qualsiasi genere;
10) servizio di barberia e parrucchiere per gli ospiti;
11) i costi relativi alla manutenzione ordinaria della struttura e delle attrezzature;
12) le spese per i materiali di consumo di qualsiasi genere e pezzi di ricambio;
13) ogni altra spesa accessoria necessaria alla piena funzionalità della struttura e del servizio.
Articolo 24 -Oneri del Comune
Sono a carico del Comune esclusivamente le spese che in base al codice civile e agli usi vengono definite straordinarie, purché non siano state causate da incuria del concessionario.
Articolo 25 -Controlli sull’esecuzione del contratto
Il concessionario deve dare immediata comunicazione scritta al Comune di qualsiasi inconveniente che possa dar luogo alla necessità di interventi straordinari entro due giorni dall’avvenuta conoscenza.
Il Comune opera il controllo attraverso i seguenti organi:
- Il Sindaco del Comune di Sini o suo delegato
- Il Responsabile del servizio sociale;
- l’Assistente Sociale.
E' fatto obbligo all’ente gestore di consentire le ispezioni ed ogni altra forma di controllo nella sede di lavoro e di espletamento dei servizi da parte dei suddetti soggetti al fine di verificare lo stato e le modalità del servizio.
In caso di prestazioni difformi e/o non adeguate a quanto previsto nel presente capitolato o nel progetto presentato in sede di gara, accertate dagli incaricati del comune, questi ultimi ne faranno contestazione scritta al concessionario assegnando un termine non inferiore ai 20 giorni per eliminare le difformità riscontrate. E’ fatta salva la facoltà per il concessionario di presentare entro i
10 giorni successivi alla contestazione, eventuali controdeduzioni e/o giustificazioni scritte. In mancanza la contestazione si intende tacitamente accettata.
Qualora le motivazioni presentate dal concessionario, a giudizio del comune, non siano ritenute sufficienti e/o congrue, si procederà all’applicazione di una penale a carico del concessionario nella misura fissata dall’art. 29.
L’ammontare delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore del contratto; in caso
contrario si procederà alla risoluzione del medesimo.
Articolo 26 -Subappalto E’ fatto divieto al Concessionario di cedere a terzi o di subappaltare, in tutto o in parte, il contratto, stante la particolarità dei servizi inerenti la cura della persona, pena l’immediata risoluzione del contratto, l’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento del maggior danno.
E’ consentito il ricorso al subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006, esclusivamente per i servizi elencati all’art. 11 del presente capitolato, relativi a:
- ristorazione,
- lavanderia
- pulizie locali
- derattizzazione e disinfestazione
- raccolta rifiuti
- manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature
Qualsiasi modifica o trasformazione della ragione sociale ovvero della natura giuridica del Concessionario, deve essere comunicata e documentata entro 30 giorni al Comune.
Articolo 27 -Abbandono o sospensione del servizio
Al servizio oggetto di concessione viene riconosciuto il carattere di interesse pubblico. Per nessuna ragione esso potrà essere sospeso e/o abbandonato, salvo cause di forza maggiore.
Il concessionario si impegna a garantire l’espletamento del servizio ai sensi e per gli effetti della
legge 146/90 e s.m.i..
Qualora il concessionario dovesse abbandonare anche, parzialmente l’esecuzione del servizio in concessione o recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, il comune può sostituirsi al concessionario per l’esecuzione d’ufficio a danni e spese del concessionario stesso.
IL concedente tratterrà la cauzione definitiva a titolo di penale.
Articolo 28 -Coperture assicurative Il comune è esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare agli operatori o che questi possono causare agli utenti, alle loro cose e a terzi, anche a seguito di irregolarità e/o carenza di prestazioni.
Il soggetto gestore risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o compensi da parte del comune per tutta la durata contrattuale.
In relazione a quanto sopra il Concessionario dovrà stipulare e mantenere operanti, per tutta la durata contrattuale, le seguenti polizze assicurative:
1. contratto assicurativo per i locali, impianti ed attrezzature messi a disposizione dal Comune contro i danni da rischio locativo, per incendio, esplosioni, scoppi, atti vandalici ed ogni tipo di eventi speciali, anche derivanti da dolo e/o colpa grave, fatto salvo il diritto di rivalsa del Concessionario nei confronti dei danneggiatori e con rinuncia espressa di rivalsa verso il Comune, commisurata al valore dell'immobile e degli impianti fissi, nonché degli arredi e delle attrezzature affidati dal Comune al Concessionario. Ai fini della polizza, il valore dei locali, impianti ed attrezzature affidati in comodato viene determinato in Euro 1.500.000 (un milione cinquecentomila euro)
2. contratto assicurativo RCT inerente la conduzione e gestione completa della “Struttura”, con copertura da rischi per la conduzione di impianti e per intossicazione alimentare/avvelenamenti a utenti del servizio e copertura di eventuali incidenti (causati o subiti) dagli utenti durante lo svolgimento dei servizi, con massimale catastrofico minimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)
3. contratto assicurativo RCO verso il personale dipendente, con massimale adeguato alle
retribuzioni del personale stesso;
Si precisa che ai fini delle predette assicurazioni nella definizione di "terzi" sono compresi gli ospiti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all'interno e nei pressi della struttura.
Le polizze dovranno contenere l’espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Le
assicurazioni dovranno prevedere la copertura per ogni danno non previsto dall'Assicurazione INAIL (Biologico, civile, morale...) derivante dall'espletamento dell'attività lavorativa del personale dipendente o socio-lavoratore o in altro modo connesso con il Concessionario.
Tutti i documenti relativi alle polizze di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovranno essere prodotte in copia al Comune.
Le polizze assicurative dovranno essere stipulate con primario istituto di assicurazione.
Articolo 26 -Cauzione provvisoria e definitiva Per partecipare alla gara i soggetti concorrenti devono prestare una cauzione provvisoria pari ad € 14.583,46 (quattordicimilacinquecentotrentotto/quarantasei)
L’offerta dovrà essere corredata , ai sensi e per gli effetti dell’art. 75, comma 8 del Codice, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.
La cauzione provvisoria, ad eccezione dei valori, dovrà essere prestata con le modalità di cui agli art. 75 e 113 del D. Lgs 163/2006.
L’aggiudicatario dovrà prestare garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto, nei modi previsti dall’ 113 del D. Lgs163/ 2006.
Articolo 27 -Penalità Il Comune a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.
La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del concessionario, le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione.
Le non conformità elevate hanno valore di contestazione formale, prevedendo la possibilità, da parte del Concessionario, di far constare immediatamente le proprie osservazioni, di valore equivalente alle controdeduzioni, ferma restando in ogni caso, la possibilità di contro dedurre secondo la procedura ordinaria.
Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminato un semplice richiamo.
L’importo della penale potrà variare da un minimo di € 150 ad un massimo di € 2500,00, tenuto conto della gravità dell’inadempienza, della recidiva nel comportamento e delle conseguenze derivanti dal mancato adempimento.
Nei casi di elevata gravità le controdeduzioni dovranno pervenire entro 24 ore dal ricevimento della contestazione.
Conformemente all’enunciato principio della progressione, la seconda penalità comminata per la
stessa infrazione commessa sarà di importo doppio al dovuto, la terza triplo ecc..
Si riporta di seguito, a titolo meramente esemplificativo, una casistica di inadempienze che potranno comportare l’applicazione di una sanzione:
- Mancato rispetto degli standard di prestazioni socio-sanitarie indicate nel presente capitolato - € 1.000,00 per ciascun servizio;
- Mancata osservanza delle prescrizioni di cui al D. Lgs 81/2008 da € 500.00 a € 1.000,00
per ciascun rilievo;
- Mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del concessionario in ordine al possesso dei requisiti richiesti da parte del personale addetto e al rispetto dell’organigramma, € 500.00 per ciascuna unità di personale;
- Mancata applicazione del CCNL di riferimento € 750.00 per ciascuna infrazione;
- Comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza – da € 500,00 a €
1.000,00 per ciascun episodio rilevato, secondo la gravità dello stesso;
- Mancato rispetto delle procedure di autocontrollo - € 250.00 per ciascuna infrazione;
- Mancata sostituzione del personale assente € 250.00 per ciascuna mancanza;
- Violazione del dovere di riservatezza e del segreto d’ufficio € 250.00 per ciascun rilievo;
- Mancata compilazione del diario giornaliero (consegne) € 150.00 per ciascun giorno;
- Mancata manutenzione ordinaria € 150.00 per ciascuna mancanza;
- Mancata o insoddisfacente pulizia dei locali - € 150.00 per ciascun rilievo;
- Abbigliamento non adeguato allo svolgimento della mansione e/o non in ordine € 150.00 per ciascuna unità di personale.
Le inadempienze su descritte non precludono al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.
Articolo 28 -Risoluzione contrattuale
Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso al verificarsi delle seguenti fattispecie:
1) mancata presa consegna della struttura nei termini prescritti;
2) mancato inizio attività nei termini prescritti;
3) mancato utilizzo di personale con le specifiche abilitazioni per lo svolgimento delle attività previste nel capitolato;
4) esecuzione di attività e/o interventi sulla struttura non autorizzati dal comune;
5) presenza nella struttura di personale “non in regola” in base alla vigente normativa in materia di assunzioni;
6) inadempienza degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale utilizzato nella struttura;
7) gravi inadempienze di servizio quali l’insufficienza di personale rispetto al numero previsto dalla legge o ritenuto necessario, o relative alla qualità del servizio;
8) mancata revisione degli impianti tecnologici secondo la vigente normativa;
9) inadempienze in materia di sicurezza in generale;
10) applicazione di sanzioni in materia igienico-sanitaria in generale;
11) mancato pagamento del premio delle polizze assicurative;
12) violazione del divieto di sub concessione;
13) interruzioni e/o abbandono del servizio;
14) messa in atto di comportamenti o atteggiamenti contrari alle esigenze di pubblico servizio;
15) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
16) applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
17) l’utilizzazione della struttura oltre la sua capienza massima;
18) mancato pagamento del canone di concessione.
Nei suddetti casi, il comune comunicherà al concessionario gli estremi dell’inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 15 giorni per formulare giustificazioni. Qualora il concessionario non rispetti il termine suindicato o qualora le deduzioni non siano, a giudizio del comune, accoglibili è facoltà del concedente risolvere il contratto.
Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, il comune, indipendentemente dall’applicazione di penali, comunica al concessionario gli estremi degli inadempimenti, assegnando un termine minimo di 20 giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora il concessionario non ottemperi è facoltà del comune risolvere il contratto.
La risoluzione del contratto comporta l’escussione della cauzione definitiva, salvo ed impregiudicato il risarcimento del danno ulteriore.
Articolo 29 -Facoltà di recesso
Il Comune si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa.
La comunicazione di disdetta anticipata da parte del concedente al concessionario deve essere effettuata a mezzo raccomandata A.R o tramite PEC, con preavviso di almeno trenta giorni, salvo diverso termine imposto per legge.
Dalla data di recesso il concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale interruzione non comporti danno alcuno per il comune.
In caso di recesso il concessionario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
Articolo 30 Clausola di salvaguardia
In tutti i casi di cessazione anticipata del contratto per decadenza, risoluzione, rescissione o altro sarà facoltà del comune chiedere la prosecuzione del servizio fino all’ individuazione del nuovo gestore.
Articolo 31 Controversie
La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e inerenti l’esecuzione del presente contratto può essere definita dal Comune e dal Concessionario, avvalendosi di quanto stabilito dall’art. 239 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs 163/2006, mediante transazione ai sensi dell’art. 1965 del Codice Civile.
La proposta di transazione può essere formulata:
a) dal concessionario per essere presentata all’esame del comune;
b) dal comune nella persona del Responsabile del Servizio per essere rivolta al concessionario previa audizione del medesimo.
La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.
Per quanto non contemplato nel presente capitolato si farà riferimento alle norme vigenti in materia di concessione di pubblici servizi nonché ogni altra disposizione di legge e regolamento in materia.
Articolo 32 –Foro Competente
Ogni controversia non risolvibile mediante transazione sarà devoluta alla competenza del Foro di Oristano. E’ fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall’art. 244 del Codice dei Contratti pubblici.
Articolo 33 –Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia al bando e al disciplinare di gara.
L’organizzazione dei servizi oggetto della concessione dovrà essere resa nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale ed in particolare dalla L. R. Sardegna del 23.12.2005 n. 23 e dal Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 22.07.2008, dalle successive deliberazioni regionali, nonché dalla normativa nazionale di riferimento (in particolare la L. 328/2000).
Il Responsabile del Servizio
Xxxxxx Xxxxxxx