REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO
COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO
□ Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 18 febbraio 2013
□ Modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 24 gennaio 2020.
I N D I C E
Art.1 - Oggetto, finalità, ambito di applicazione 1
Art. 2 - Condizioni per il ricorso agli incarichi esterni 2
Art. 3 - Procedure per il conferimento degli incarichi 3
Art. 4 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative 3
Art. 5 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative 4
Art. 6 - Disciplinare di incarico 4
Art. 7 - Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico 5
Art. 8 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa 5
Art. 9 - Pubblicizzazione degli incarichi 6
Art. 10 - Altri adempimenti 6
Art. 11 - Abrogazione di norme 6
Art. 12 - Entrata in vigore 7
Art. 1
Oggetto, finalità, ambito di applicazione
1. Il presente regolamento definisce e disciplina i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi individuali a persone fisiche con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ovvero di natura professionale, per prestazioni d’opera intellettuale ad esperti esterni, ai sensi dell’articolo 7, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dell’articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell’articolo 3, commi da 54 a 57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
2. I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o di natura professionale, consistono in prestazioni d’opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività del Comune; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e degli articoli 2229 e seguenti del codice civile, generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività predeterminata e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell’ente; relativamente ai contratti di lavoro autonomo di natura professionale, è in ogni caso richiesta l’iscrizione al competente ordine o albo professionale.
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, consistono in prestazioni d’opera intellettuale, rese nell’ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, rese con continuità e sotto il coordinamento del Comune, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e degli articoli 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile.
4. Gli incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ovvero professionale, di cui ai commi precedenti, si articolano secondo le seguenti tipologie:
a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o su un particolare problema di interesse dell’ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell’ente stesso e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni; tali incarichi presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell’ente;
c) consulenze, consistenti nell’acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall’ente;
d) incarichi per l’effettuazione di prestazioni tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall’amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.
5. L’incarico non può essere rinnovato. L’incarico stesso può, in via eccezionale, essere prorogato, con determinazione motivata del dirigente, al solo fine di completare le prestazioni e per ritardi non imputabili all’incaricato, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di conferimento dell’incarico medesimo.
6. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per l’espletamento della prestazione, l’oggetto della prestazione, i rapporti tra il Comune e l’incaricato ed il compenso pattuito.
7. L’incarico è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Comune, non comporta obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l’inserimento nella struttura organizzativa del Comune stesso e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nei locali dell’ente.
8. Il presente regolamento non trova applicazione relativamente ai seguenti incarichi:
a) incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
b) incarichi di componenti delle commissioni di gara e di concorso;
c) incarichi di cui all’articolo 90 del decreto legislativo n. 267/2000;
d) contratti a tempo determinato di dirigenti ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
e) incarichi professionali di progettazione, di direzione lavori e collaudo previsti dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, incarichi professionali per la redazione di piani urbanistici e, in genere, gli incarichi che possano rientrare nella definizione giuridica di “servizio”, ai sensi e per gli effetti del medesimo decreto legislativo n. 163/2006;
f) incarichi per attività socialmente utili da attuarsi mediante utilizzo del volontariato e/o di persone anziane o indigenti.
Art. 2
Condizioni per il ricorso agli incarichi esterni
1. La competenza all’affidamento degli incarichi esterni è dei dirigenti che intendano avvalersene, i quali possono ricorrervi solo:
a) per l’espletamento delle attività istituzionali stabilite dalla legge o per l’attuazione dei programmi contenuti nella relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000, e trasfusi nel piano esecutivo di gestione, ovvero per l’attuazione di programmi specifici e determinati, approvati dal Consiglio stesso;
b) entro il limite massimo della spesa annua fissato per incarichi di collaborazione nel bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento, o nella deliberazione che lo approva, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Nelle more dell’approvazione del bilancio, il tetto massimo di spesa rimane fissato nell’ammontare stabilito per l’anno precedente.
2. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti esterni in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve analiticamente risultare dall’atto di conferimento:
a) l’oggetto della prestazione d’opera intellettuale deve corrispondere a quanto previsto al precedente comma 1, lettera a), ed essere coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione;
b) il dirigente competente deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’ente;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea magistrale, o titolo equivalente, ad eccezione dei casi in cui si tratti di incarichi aventi ad oggetto attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando, in questi ultimi casi, il necessario accertamento della maturata esperienza nel settore;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell’incarico;
e) l’importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all’ente dall’esecuzione della prestazione oggetto dell’incarico;
f) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento.
3. Il rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, lettera b), è verificato dal dirigente dell’area nella quale è incardinato il servizio finanziario su ogni singola determinazione di conferimento di incarico, all’atto dell’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria della spesa.
4. E’ fatto divieto di conferire incarichi per lo svolgimento di funzioni ordinarie, ovvero utilizzare gli esperti incaricati come lavoratori subordinati. La violazione di tale divieto è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha conferito l’incarico.
Art. 3
Procedure per il conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedura comparativa, da esperirsi ai sensi dei successivi articoli 4 e 5.
2. Il dirigente competente può tuttavia conferire gli incarichi in via diretta, senza preventivo esperimento di procedure di selezione, nei seguenti casi:
a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al successivo articolo 4;
b) in casi di estrema urgenza, adeguatamente documentata e motivata, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall’ente, che richiedono l’esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l’utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione; la situazione di urgenza deve essere effettiva e non imputabile in alcun modo all’ente;
c) nel caso di dimostrata necessità di prestazioni che non consentono forme di comparazione con riguardo alla natura dell’incarico, all’oggetto della prestazione, ovvero alle abilità e qualificazioni dell’incaricato;
d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o artigianale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui uno solo possa fornirle o eseguirle con quelle particolari peculiarità che lo caratterizzano.
3. Al fine di salvaguardare i principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione, l’individuazione dei soggetti da incaricare avviene, nei casi di cui al comma 2, possibilmente seguendo il principio di rotazione.
Art. 4
Selezione degli esperti mediante procedure comparative
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 2, gli incarichi sono conferiti tramite procedura di selezione, con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. Il dirigente competente predispone apposito avviso di selezione, da pubblicare all’albo pretorio on-line e nel sito informatico istituzionale del Comune per almeno 15 giorni consecutivi, nel quale siano riportati:
a) i contenuti dell’incarico;
b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione;
c) il termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all’oggetto dell’incarico;
d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicate nelle domande di partecipazione alla selezione e del colloquio, ove previsto;
e) il giorno del colloquio, ove previsto;
f) le materie e le modalità del colloquio;
g) le modalità di espletamento dell’incarico;
h) il tipo di rapporto derivante dall’incarico (occasionale/professionale ovvero coordinato e continuativo);
i) il compenso complessivo lordo previsto per l’incarico; l’entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l’ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.
3. Quando il valore stimato dell’incarico da conferire superi l’importo di euro € 50.000,00, oneri accessori esclusi, l’avviso di selezione è pubblicato, oltre che all’albo pretorio on-line e nel sito informatico istituzionale del Comune, su almeno uno dei principale quotidiani a diffusione nazionale.
4. Nel caso di conferimento di incarichi di importo molto basso, e comunque non superiore a euro 3.000,00, oneri accessori esclusi, fermo restando l’obbligo di comparazione di più curricula, si può prescindere dalla predeterminazione dei criteri per l’affidamento dell’incarico e dalla pubblicazione dell’avviso.
Art. 5
Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative
1. Il dirigente competente procede alla selezione dei candidati, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell’avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l’incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
2. Per la valutazione dei curricula e del colloquio, ove previsto, il dirigente può avvalersi di una commissione interna, anche intersettoriale, nominata con suo proprio atto e dallo stesso presieduta.
3. La comparazione si concluderà con un giudizio sintetico su ciascun candidato e con la proposta finale del soggetto cui affidare l’incarico.
4. Il candidato prescelto è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo, entro il termine stabilito nell’invito.
Art. 6 Disciplinare di incarico
1. Il dirigente formalizza l’incarico conferito mediante la stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare d’incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
a) le generalità del contraente;
b) la precisazione della natura dell’incarico di lavoro autonomo, occasionale o coordinato e continuativo, ovvero professionale;
c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell’incarico;
d) il luogo in cui viene svolto l’incarico;
e) l’oggetto della prestazione;
f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
g) l’ammontare del compenso e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
j) la determinazione delle eventuali penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
k) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
l) il foro competente in caso di controversie.
3. Il pagamento del compenso resta in tutti i casi condizionato alla effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell’incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell’attività oggetto dell’incarico stesso. In ogni caso, l’incaricato è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti; quando l’incarico consista nell’acquisizione di un parere, lo stesso si intende concluso con la presentazione del parere stesso.
Art. 7
Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il dirigente accerta, altresì, il buon esito dell’incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall’incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può provvedere, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall’incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente, fatta salva l’applicazione delle eventuali penali previste dal contratto, può richiedere al soggetto incaricato di adeguare la prestazione in conformità agli obblighi assunti con il contratto entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.
Art. 8
Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d’opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore debbano essere resi con continuità e con il coordinamento del dirigente competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi, né compiti di rappresentanza dell’ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato e la relativa attività può essere esercitata presso le sedi dell’amministrazione, secondo le direttive impartite dal dirigente competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all’espletamento dell’incarico.
5. Gli obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all’amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all’INAIL sono a carico dell’amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore
stesso è tenuto a fornire idonea certificazione delle detrazioni eventualmente spettanti, nonchè degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del Comune e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono contenuti nel disciplinare di incarico.
Art.9 Pubblicizzazione degli incarichi
1. Il dirigente competente rende noti, a norma del combinato disposto degli articoli 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, gli incarichi conferiti a norma del presente regolamento, mediante la pubblicazione, nel sito informatico istituzionale del Comune, nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, delle informazioni previste dalle disposizioni stesse.
2. Tale pubblicazione è condizione legale di efficacia dei provvedimenti di incarico, secondo quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 3, comma 18, della legge n. 244/2007, e 18, comma 5, del decreto-legge n.83/2012 , convertito, con modificazioni, dalla legge n.134/2012.
3. In caso di omessa o incompleta pubblicazione delle prescritte informazioni, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 54, secondo periodo, della legge n. 244/2007, e 18, comma 5, del decreto-legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012.
Art. 10
Altri adempimenti
1. Nel caso di conferimento di incarichi a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, è necessario acquisire preventivamente l’autorizzazione della stessa amministrazione.
2. Il dirigente dell’area in cui è ricompreso il servizio personale è tenuto a comunicare semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica l’elenco dei soggetti cui siano stati affidati incarichi previsti dal presente regolamento, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti.
3. Qualora l’incarico venga conferito a dipendenti di pubbliche amministrazioni, il dirigente dell’area ricomprendente il servizio personale è tenuto a comunicare all’amministrazione di appartenenza, entro il 30 aprile di ciascun anno, i compensi erogati nell’anno precedente.
4. Gli atti di spesa relativi ad incarichi di collaborazione riguardanti studi e consulenze di importo superiore a euro 5.000,00, oneri accessori esclusi, devono essere trasmessi, a cura del dirigente dell’area competente, alla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto.
Art. 11 Abrogazione di norme
1. A decorrere dell’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Capo V “Incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione” del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 207 del 10 dicembre 2007, e successive modificazioni.
Art. 12 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione della Giunta comunale che lo approva.