Contratto di Assicurazione del Ramo Danni
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione del Xxxx Xxxxx
Vittoria Family&Home Protection
Il presente documento contenente:
◼ Glossario
◼ Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Prodotto In eslusiva per:
CYBER RISK PROTECTION
Gentile Cliente,
grazie per l’attenzione rivolta a Vittoria Assicurazioni.
Vittoria Family&Home Protection è un prodotto che si rivolge agli utenti dei CAF ACLI che intendono tutelarsi per la Responsabilità Civile di alcuni ambiti della propria Vita Privata e per avere una copertura di base a tutela del proprio immobile in caso di eventi catastrofali.
Vittoria Family&Home Protection è un prodotto modulare composto da due sezioni: Responsabilità Civile ed Eventi catastrofali.
All’interno di ogni Sezione potrà trovare diverse garanzie che possono essere acquistate, anche singolarmente, in maniera flessibile in modo da poter inserire in polizza unicamente le garanzie di suo interesse.
Nello specifico le garanzie a sua disposizione sono:
• Sezione Responsabilità Civile
o Responsabilità Civile animali domestici;
o Responsabilità Civile figli minori;
o Responsabilità Civile personale domestico;
• Sezione Eventi Catastrofali
o Terremoto;
o Alluvioni, inondazioni e bomba d’acqua (acquistabile solo in abbinamento alla garanzia Terremoto)
Chi entra nel mondo Vittoria Assicurazioni attraverso la sottoscrizione di una delle nostre soluzioni assicurative non acquisisce soltanto una copertura assicurativa adatta alle proprie esigenze, ma il supporto e la consulenza di esperti professionisti del settore in grado di assistere al meglio i propri Clienti per ogni necessità di carattere assicurativo.
Per tutte le risposte e gli approfondimenti sul prodotto Vittoria Family&Home Protection i nostri consulenti assicurativi presenti presso le sedi CAF ACLI e PRESSO LA SEDE DELL’AGENZIA GENERALE Aspevi Milano F50 (via Xxxxxxx Xxxxxxxx 10 – 00000 Xxxxxx, xxx 00.00000000, e-mail xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx, pec xx_x00.00@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) sono a sua completa disposizione.
Cordialmente
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
All’interno delle condizioni di assicurazione, troverà alcuni box di consultazione aventi la stessa grafica utilizzata per il presente riquadro.
I box di consultazione sono degli appositi spazi che hanno lo scopo di chiarire, anche attraverso esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione e/o di evidenziare punti su cui porre particolare attenzione.
È bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo è bene porre sempre la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.
Indice
Area Riservata | pag. | 4 |
Glossario | pag. | 5 |
Il contratto dalla A alla Z | pag. | 7 |
1. Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società? | pag. | 7 |
1.1 Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio 1.2 Aggravamento del rischio 1.3 Diminuzione del rischio 1.4 Assicurazione presso diversi assicuratori | ||
2. Come mi assicuro? | pag. | 8 |
2.1 Quando e come devo pagare
2.2 Decorrenza della copertura e successive scadenze di premio
2.3 Durata delle tipologie di copertura e relativa proroga
2.4 Facoltà della società di modificare il premio in corso di polizza e conseguente diritto di recesso del Contraente
2.5 Possibile recesso della polizza a seguito di pagamento del sinistro
2.6 Diritto di recesso in caso di vendita a distanza
2.7 Forma delle comunicazioni
2.8 Variazione della persona del Contraente
2.9 Mediazione obbligatoria
2.10 Assicurazione per conto altrui
2.11 Rinvio alle norme di legge
2.12 Foro competente
2.13 Modifiche dell’assicurazione
2.14 Imposte e tasse
2.15 Detraibilità fiscale garanzie “Terremoto” e “Alluvioni, inondazioni e bomba d’acqua”
2.16 Facoltà del Contraente e della Società di recedere in ogni momento dalle garanzie della Sezione Eventi Catastrofali
Oggetto del contratto pag. 13
VITTORIA FAMILY&HOME PROTECTION
VITTORIA FAMILY&HOME PROTECTION
Sezione Responsabilità Civile pag. 13
1. Cosa è assicurato? pag. 13
1.1 Responsabilità Civile animali domestici
1.2 Responsabilità Civile figli minori
1.3 Responsabilità Civile personale domestico
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I N D I C E
2. Cosa non è assicurato? pag. 14
3. Ci sono limiti di copertura? pag. 15
3.1 Esclusioni
3.2 Franchigie
3.3 Limiti di indennizzo
Sezione Eventi Catastrofali pag. 17
1. Cosa è assicurato? pag. 17
1.1 Terremoto
2. Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? pag. 17
2.1 Alluvioni, inondazioni e bomba d’acqua
3. Cosa non è assicurato? pag. 18
4. Ci sono limiti di copertura? pag. 18
4.1 Esclusioni
4.2 Franchigie
4.3 Scoperti
4.4 Limiti di indennizzo
Cosa fare in caso di sinistro? pag. 21
Sezione Responsabilità Civile pag. 21
1. Obblighi in caso di sinistro
2. Gestione delle vertenze di danno e spese legali
3. Pagamento del sinistro
Sezione Eventi Catastrofali pag. 21
1. Obblighi in caso di sinistro
2. Procedura per la valutazione del danno
3. Mandato dei Periti
4. Pagamento del sinistro
Tabella di sintesi scoperti, franchigie e sottolimiti di indennizzo pag. 23
VITTORIA FAMILY&HOME PROTECTION
Specifiche degli articoli del Codice Civile richiamati nelle condizioni di assicurazione pag. 24
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I N D I C E
AREA RISERVATA
In ottemperanza al Provvedimento XXXXX xx 0 xxx 00/00/0000, xx comunica che sul sito internet dell’Impresa - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx - è disponibile la sezione “AREA RISERVATA”, che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.
Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.
Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.
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A R E A
R I S E R V A T A
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Glossario: guida alla comprensione del testo
I termini riportati in “GRASSETTO MAIUSCOLO” nelle presenti condizioni di assicurazione hanno il significato a loro attribuito di seguito.
LE PARTI:
• Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
• Società: Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.
DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
• Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
• Consumatore: è inteso come la “persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all’attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
• Fabbricato: l’intera costruzione edile, destinata ad abitazione, comprese recinzioni e di- pendenze (alberi fotovoltaici, pannelli solari e/o fotovoltaici, centrale termica, box e simili purché stabilmente fissati al suolo) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbrica- to, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti fissi: idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria nonché gli attacchi fissi a parete degli impianti elettrici ed idraulici (prese – rubinetti ecc…) e punti terminali dei relativi impianti, gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili e le antenne radiotelevisive come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tinteggiature, tappezzerie, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, escluso quanto rientra per definizione nella voce contenuto.
Se l’assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
Salvo diversa esplicita pattuizione, s’intende assicurata l’intera porzione del fabbricato di proprietà dell’Assicurato.
• Franchigia: l’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro.
• Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
• Massimale: l’importo massimo entro il quale la Società è impegnata ad offrire la prestazio- ne assicurativa.
• Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
• Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
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• Richiesta di risarcimento: qualsiasi richiesta da parte di un TERZO nei confronti del Con- traente/Assicurato, di risarcimento danni
• Risarcimento: la somma dovuta dalla Società ai terzi danneggiati in caso di sinistro.
• Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
• Scoperto: la percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane ad esclusivo carico dell’Assicurato.
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• Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
• Terzo: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa:
o dall’Assicurato;
o da tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione;
o dal coniuge, dai genitori, dai figli degli Assicurati, nonché da qualsiasi altro parente od affine con gli stessi convivente;
o dalle persone che, anche occasionalmente, prestano servizi domestici presso la famiglia dell’Assicurato (salvo nei casi in cui in polizza risulta valorizzata la garanzia “Responsabi- lità Civile personale domestico”).
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• Vita Privata: tutte le attività, escluse quella lavorativa principale, secondaria ed occasionale.
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Condizioni di Assicurazione
[Nel presente documento sono contenute le norme che, ove non espressamente derogate, regolano il contratto.
Si noti, inoltre, che il presente contratto è altresì disciplinato dalle norme di legge applicabili. Per il dettaglio delle norme di legge che regolano il contratto si rimanda al capitolo “Specifiche degli articoli del Codice Civile richiamati nelle Condizioni di Assicurazione”, ove è riportato il testo integrale degli articoli eventualmente citati del Codice Civile, Codice Penale e delle altre Leggi Speciali citate nelle Condizioni di Assicurazione ed applicabili al contratto.]
IL CONTRATTO DALLA A ALLA Z
1 Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?
[In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio gli obblighi che sono contrattualmente previsti per CONTRAENTE/ASSICURATO e SOCIETÀ.]
1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA CIRCOSTANZA DEL RISCHIO
relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo/risarcimento, nonché la stessa cessazione
Le dichiarazioni inesatte o reticenti da parte del CONTRAENTE
La SOCIETÀ presta il suo consenso all’assicurazione e ne determina il premio in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE, il quale ha l’obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.
dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
(Vedasi il capitolo “Specifiche degli articoli del Codice Civile richiamati nelle Condizioni di Assicurazione”).
1.2 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE alla SOCIETÀ, sulle caratteristiche dei rischi assicurati.
Qualsiasi variazione intervenuta dopo la stipulazione della POLIZZA che comporti un aggravamento del rischio, deve essere comunicata per iscritto alla SOCIETÀ, la quale si riserva il diritto di approvare o meno le eventuali modifiche. In caso di non approvazione, la SOCIETÀ ha la facoltà di annullare l’assicurazione, in tutto o in parte, rimborsando al CONTRAENTE la quota di premio non goduto.
Per i Sinistri che si verifichino prima della decorrenza dei termini per l’efficacia del recesso o per il pagamento del sovrapremio da parte del CONTRAENTE/ASSICURATO, si applicano le disposizioni dell’Art. 1898 ultimo comma del Codice Civile.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla SOCIETÀ possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo/risarcimento, nonché l’eventuale cessazione dell’assicurazione ai sensi di detto Art. 1898 C.C (Vedasi il capitolo “Specifiche degli articoli del Codice Civile richiamati nelle Condizioni di Assicurazione””).
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1.3 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
In caso di diminuzione del rischio la SOCIETÀ è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio
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successivi alla comunicazione del CONTRAENTE ai sensi dell’art. 1897 C.C. (Vedasi il capitolo “Specifiche degli articoli del Codice Civile richiamati nelle Condizioni di Assicurazione”) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
1.4 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Il CONTRAENTE deve dare comunicazione alLa SOCIETÀ della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente. Se il CONTRAENTE omette dolosamente di dare tale comunicazione, la SOCIETÀ non è tenuta a corrispondere l’ INDENNIZZO.
In caso di sinistro, il CONTRAENTE deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art.1910 del Codice Civile.
La SOCIETÀ, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dalla POLIZZA con preavviso di almeno 15 giorni.
2. Come mi assicuro?
[In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le condizioni operative secondo le quali la SOCIETÀ presta le garanzie offerte dal presente contratto.]
2.1 QUANDO E COME DEVO PAGARE
La prima rata di premio deve essere pagata al momento della sottoscrizione della POLIZZA; in caso di rateizzazione del premio, le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze che devono riportare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Agenzia cui è assegnata la
POLIZZA o presso la sede della SOCIETÀ.
La presente POLIZZA si intende sottoscritta indipendentemente dalla stipulazione di eventuali assicurazioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future, fermo restando quanto contenuto nel precedente articolo 1.4 - “Assicurazione presso diversi assicuratori” delle presenti Condizioni di Assicurazione.
In tutti i casi in cui il CONTRAENTE ha aderito al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit, le rate di premio, successive alla prima, devono essere pagate alle scadenze stabilite e il rilascio della quietanza è sostituito dalla conferma di pagamento tramite SMS al numero di cellulare indicato nel contratto. Le modalità del pagamento delle rate sono disciplinate dall’allegato “SEPA Direct Debit” che forma parte integrante del contratto.
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2.2 DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è sottoscritta la POLIZZA e sempreché sia pagato il premio relativo, salvo che la stessa stabilisca una decorrenza successiva; in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite.
In caso di frazionamento del premio per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento della rata di premio, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite (art.1901 del Codice Civile).
In tutti i casi in cui il Contraente ha aderito al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit, le modalità di pagamento sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell’allegato “SEPA Direct Debit” che forma parte integrante del contratto.
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E’ facoltà della SOCIETÀ rinunciare al frazionamento mensile in caso di contratti poliennali.
Tale facoltà potrà essere esercitata ad ogni scadenza annuale previo avviso al Contraente con preavviso non inferiore a 60 giorni.
E’ in tal caso facoltà del Contraente recedere dal contratto a tale scadenza previo avviso alla
SOCIETÀ con preavviso non inferiore a 15 giorni.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno, salvo il caso di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in due o più rate.
Esclusivamente per la garanzia Terremoto:
a) l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno indicato in polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto;
b) qualora il contratto ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altro in corso con la SOCIETÀ per il medesimo rischio, la garanzia nei suddetti 15 giorni di carenza opererà alle condizioni previste nel contratto sostituito.
2.3 DURATA DELLE TIPOLOGIE DI COPERTURA E RELATIVA PROROGA
Il contratto ha durata annuale e, in assenza di disdetta data da una delle Parti, viene prorogata di anno in anno. La disdetta deve essere inviata a mezzo PEC o raccomandata:
• 30 giorni prima della scadenza qualora la tipologia di copertura sia stata sottoscritta e stipulata da un CONSUMATORE.
• 60 giorni prima della scadenza nei restanti casi.
2.4 FACOLTÀ DELLA SOCIETÀ DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI POLIZZA E CONSEGUENTE DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE
Ad ogni scadenza annuale, la SOCIETÀ ha la facoltà di modificare il premio della presente
POLIZZA.
La variazione di premio è evidenziata sulla quietanza rilasciata al CONTRAENTE che, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio.
Qualora il CONTRAENTE non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l’assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.
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2.5 POSSIBILE RECESSO DELLA POLIZZA A SEGUITO DI PAGAMENTO DEL SINISTRO
Dopo ogni pagamento di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento stesso, le Parti possono recedere dall’assicurazione prestata per la sezione interessata o dall’intera POLIZZA con preavviso di 30 giorni.
La SOCIETÀ, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del
CONTRAENTE la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Se la comunicazione di recesso è effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di premio relativa alla tipologia di copertura interessata dal sinistro, il CONTRAENTE è esonerato dal corrispondere il premio e la copertura assicurativa cessa alla data di tale scadenza.
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Qualora il premio venisse ugualmente corrisposto, il rateo di premio imponibile non goduto verrà dalla SOCIETÀ messo a disposizione del CONTRAENTE.
2.6 DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA
In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia stipulato da un CONSUMATORE, così come definito dal Codice del Consumo, il CONTRAENTE ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della POLIZZA avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r o PEC a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx.
In tal caso la SOCIETÀ trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
2.7 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata o PEC all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della SOCIETÀ (Vittoria Assicurazioni - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@XXX.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
2.8 VARIAZIONE DELLA PERSONA DEL CONTRAENTE
In caso di stipulazione della presente POLIZZA tra la SOCIETÀ ed una persona fisica il CONTRAENTE stipula per sé e per i suoi aventi causa, i quali sono solidalmente obbligati a continuare la POLIZZA fino alla divisione dell’eredità. Dopo la divisione, la POLIZZA continua con l’erede o con gli eredi designati i cui beni, interessi e/o attività erano già in precedenza protetti dall’assicurazione.
In caso di stipulazione della presente POLIZZA tra la SOCIETÀ ed una persona giuridica, il CONTRAENTE stipula per sé e per eventuali successori, i quali sono solidalmente obbligati a continuare la POLIZZA.
In questo caso la POLIZZA continua con la persona fisica o giuridica cui siano stati assegnati i beni e le attività, a cui sono addette le persone assicurate.
Fermo restando le disposizioni di cui agli art. 2558 e 1918 C.C. (Vedasi il capitolo “Specifiche degli articoli del Codice Civile richiamati nelle Condizioni di Assicurazione”) resta inteso che, nel caso di fusione della persona giuridica contraente con altre persone giuridiche, la POLIZZA continua con la persona giuridica incorporante o nuovamente costituita. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la POLIZZA continua con la persona giuridica nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione sociale o ragione sociale. Nei casi di scioglimento o di sua messa in liquidazione, la POLIZZA continua fino alla chiusura della liquidazione.
Le variazioni innanzi indicate devono essere comunicate per iscritto alla SOCIETÀ dal
CONTRAENTE, dai suoi eredi od aventi causa entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi.
La SOCIETÀ, nei 30 giorni successivi, ha facoltà di recedere dalle tipologie di copertura interessate, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.
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2.9 MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in POLIZZA per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste d’INDENNIZZO originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le
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quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell’art. 5 del D.Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”).
Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.
Si precisa che nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con un “ CONSUMATORE” ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione presenti nel luogo di residenza o domicilio elettivo del CONTRAENTE o ASSICURATO.
La parte che viene chiamata in mediazione (sia la SOCIETA’, sia il CONTRAENTE) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’Organismo di Mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.
Laddove il regolamento dell’Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.
In ogni caso la parte istante si impegna:
1. ad indicare nell’istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della POLIZZA), nonché ad indicare all’Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx mailto:mediazione@pec. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
2. richiedere all’Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.
Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Organismo prescelto.
2.10 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI
Se la POLIZZA è stata stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla POLIZZA devono essere adempiuti dal CONTRAENTE, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’ ASSICURATO, così come disposto dall’art.1891 del Codice Civile.
2.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato valgono le norme di Legge.
2.12 FORO COMPETENTE
Per le eventuali controversie relative al presente contratto, il foro Competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o di domicilio del CONTRAENTE nel caso in cui il CONTRAENTE medesimo sia da considerarsi “CONSUMATORE” ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 206/2005.(Codice del Consumo).
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In tutti gli altri casi è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
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2.13 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
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O 2.14 IMPOSTE E TASSE
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T Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio
R di POLIZZA e agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del CONTRAENTE anche se il
A pagamento ne sia stato anticipato dalla SOCIETÀ. T
T 2.15 DETRAIBILITÀ FISCALE GARANZIE “TERREMOTO” E “ALLUVIONI,
O INONDAZIONI E BOMBA D’ACQUA”
D Ai sensi della Legge 205/2017 le assicurazioni aventi per oggetto il rischio “Terremoto” ed A “Inondazioni, alluvioni e allagamenti” danno diritto annualmente ad una detrazione dall’imposta L sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal contraente, alle condizioni e nei limiti del plafond L di detraibilità fissati dalla Legge.
A La POLIZZA è documento valido ai fini della detrazione fiscale spettante sul premio di prima
A rata e le quietanze sono documenti validi, per la medesima finalità, relativamente alle rate successive.
A Laddove siano emessi atti di variazione, gli importi detraibili indicati in ciascuno di tali atti devono
L
L essere considerati ai fini del calcolo del premio complessivamente detraibile.
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2.16 FACOLTÀ DEL CONTRAENTE E DELLA SOCIETÀ DI RECEDERE IN OGNI
VITTORIA FAMILY&HOME PROTECTION
Z MOMENTO DALLE GARANZIE DELLA SEZIONE EVENTI CATASTROFALI
Il CONTRAENTE la SOCIETÀ hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie “Terremoto” e “Alluvioni, inondazioni e bomba d’acqua”, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso da parte della SOCIETÀ, questa rimborserà la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto i costi accessori, l’imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.
OGGETTO DEL CONTRATTO
Sezione Responsabilità Civile
1 Cosa è assicurato?
[In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le GARANZIE della presente Sezione fermo restando che le stesse sono da intendersi valide solo se espressamente richiamate in POLIZZA]
La SOCIETÀ, nei limiti dei massimali convenuti in POLIZZA, si obbliga a tenere indenne l’ASSICURATO di quanto questi, nell’ambito della propria VITA PRIVATA, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell’ambito dei rischi connessi alle seguenti garanzie:
• Responsabilità Civile animali domestici;
• Responsabilità Civile figli minori;
• Responsabilità Civile personale domestico.
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La modularità del prodotto consente al Contraente di inserire all’interno della POLIZZA, combinandole a piacere, una o più delle suddette garanzie in funzione dei suoi effettivi bisogni assicurativi.
La validità della singola garanzia sarà garantita dalla presenza della stessa all’interno della POLIZZA.
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L’assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni e sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
L’assicurazione comprende altresì, la Responsabilità Civile che possa derivare a taluno degli Assicurati per danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge.
Ai fini del presente contratto per ASSICURATO si intendono:
• il CONTRAENTE ed i familiari con lui conviventi (o altre persone risultanti dallo stato di famiglia) quando il CONTRAENTE di POLIZZA è una persona fisica;
• la persona fisica individuata in POLIZZA ed i familiari con lui conviventi (o altre persone risultanti dallo stato di famiglia) quando il CONTRAENTE di XXXXXXX è una persona giuridica.
Delle tre garanzie di Responsabilità Civile riportate di seguito, saranno operative solamente quelle effettivamente scelte dal Contraente ed espressamente richiamate in POLIZZA
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1.1 RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI
La garanzia, nei limiti del MASSIMALE convenuto in POLIZZA, è operante per la Responsabilità Civile derivante da proprietà, uso o possesso di animali legalmente posseduti.
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La garanzia viene estesa alla Responsabilità Civile delle persone che, pur non rientrando tra gli Assicurati, hanno in consegna gli animali di proprietà dell’ ASSICURATO, a condizione che le stesse non svolgano tale attività a titolo professionale.
1.2 RESPONSABILITÀ CIVILE FIGLI MINORI
La garanzia, nei limiti del MASSIMALE convenuto in POLIZZA, è operante per la Responsabilità Civile derivante agli Assicurati per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto commesso da figli minori anche nell’eventualità in cui gli stessi siano affidati al coniuge separato o divorziato, oppure temporaneamente ad altri familiari.
La responsabilità delle predette persone, anche se non conviventi con il CONTRAENTE, si intende in questo caso assicurata.
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. Esclusioni lettera d), la garanzia opera per la responsabilità civile derivante per danni subiti da terzi (trasportati e non), in relazione a veicoli in genere quando, all’insaputa dei genitori o delle persone che ne hanno l’affidamento, alla guida di tali mezzi si trovi il figlio minore:
• non abilitato a norma delle disposizioni in vigore, oppure
• se il trasporto è stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.
La presente estensione di garanzia opera esclusivamente per le eventuali azioni di rivalsa esperita dalla società assicuratrice di tali veicoli e vale solo per il territorio italiano.
1.3 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DOMESTICO
La garanzia, nei limiti del MASSIMALE convenuto in POLIZZA, è operante per la Responsabilità Civile derivante agli Assicurati per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto commesso da baby sitter e addetti ai servizi domestici, anche se prestatori d’opera occasionali.
Inoltre la SOCIETÀ, in deroga a quanto indicato nel paragrafo 1.2 – “Cosa NON è assicurato?”, si obbliga:
• al risarcimento delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare all’INAIL per l’azione di rivalsa spettante al predetto Istituto ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000;
• al risarcimento in favore del prestatore di lavoro infortunato, o agli aventi causa di questi in caso di suo decesso, per le voci di danno ai predetti spettanti, purché l’infortunio abbia determinato la morte od una invalidità permanente, calcolata sulla base della “Tabella delle menomazioni” approvata con Decreto Ministeriale 12.07.2000;
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• al risarcimento delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per danni corporali subiti dagli addetti ai servizi domestici, “personale a ore”, “baby sitter” e “persone alla pari”, non soggetti all’obbligo di assicurazione infortuni ai sensi del D.P.R. 30/6/65 n. 1124.
2 Cosa NON è assicurato?
[In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i rischi esclusi dalle coperture assicurative]
La POLIZZA non comprende i danni al coniuge, ai genitori, ai figli dell’ASSICURATO e a qualsiasi altro parente od affine se conviventi con gli assicurati, cagionati dalle persone che rivestono la qualifica di assicurati.
Non si considerano terzi tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione e le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con gli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatta eccezione per quanto stabilito
all’art. 1.3 – “Responsabilità Civile personale domestico”.
3 Ci sono limiti di copertura?
[In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la garanzia, franchigie, scoperti, limiti e sottolimiti previsti dal contratto]
3.1 ESCLUSIONI
Per tutte le garanzie della Sezione Responsabilità Civile l’Assicurazione non comprende:
a) esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale, agricolo o di qualsiasi altra attività comunque retribuita;
b) inadempimenti od errori di natura contrattuale o fiscale;
c) furto e i danni a cose altrui derivanti da incendio, scoppio ed esplosione delle cose degli Assicurati o che gli stessi detengano a qualsiasi titolo;
d) proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, navigazione o trasporto in genere;
e) pratica dell’aeromodellismo, utilizzo di droni, nonché dall’esercizio dell’attività venatoria;
f) pratica di:
• qualunque sport agonistico;
• sport ad alto rischio (quali a titolo esemplificativo ma non esclusivo: alpinismo con scalate di roccia o di ghiaccio, free-climbing, salto dal trampolino, discesa di rapide)
• sport d’acqua con mezzi a motore;
• sport motoristici;
• tiro con l’arco, football americano, rugby, pugilato e arti marziali in genere;
• soft air e sport ad esso assimilabili;
• sport aerei in genere, paracadutismo, parapendio;
g) proprietà, uso e possesso di animali non legalmente posseduti;
h) da atti dolosi dell’ASSICURATO e/o CONTRAENTE;
i) contagio che comporti sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS);
j) inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
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k) responsabilità connessa a malattie professionali sofferte dagli addetti ai servizi domestici;
l) trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
L’assicurazione non vale per i danni:
m) a cose ed animali che gli Assicurati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
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L’assicurazione inoltre non vale per i danni derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte:
n) da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
o) da campi elettromagnetici;
p) da furto, xxxxxxx, divulgazione non autorizzata di “dati personali” non pubblici;
q) da alterazione, cancellazione o danneggiamento di “dati” presenti nel “sistema informatico” dell’ ASSICURATO compresi i “supporti dati”, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell’ ASSICURATO.
Relativamente alla garanzia “Responsabilità Civile animali domestici” si precisa che la garanzia non comprende l’uso del cane per l’attività venatoria.
Relativamente alla garanzia “Responsabilità Civile personale domestico” si precisa che la garanzia non comprende i danni conseguenti ad attività infermieristica, medica o sanitaria in genere.
3.2 FRANCHIGIE
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Qualunque risarcimento/indennizzo corrisposto dalla SOCIETÀ viene effettuato previa detrazione, se prevista, della FRANCHIGIA relativa ad ogni singola garanzia.
• Responsabilità Civile animali domestici: salvo quanto diversamente pattuito tra le parti ed indicato in POLIZZA, la presente garanzia prevede l’applicazione di una FRANCHIGIA, per ciascun sinistro, pari a 100 €.
• Responsabilità Civile figli minori: salvo quanto diversamente pattuito tra le parti ed indicato in POLIZZA, la presente garanzia prevede l’applicazione di una FRANCHIGIA, per ciascun sinistro, pari a 100 €.
• Responsabilità Civile personale domestico: salvo quanto diversamente pattuito tra le parti ed indicato in POLIZZA, la presente garanzia prevede l’applicazione di una FRANCHIGIA, per ciascun sinistro, pari a 100 €.
Cosa è la “franchigia”?
La franchigia è l’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro. Essa viene determinata in un importo fisso, previsto contrattualmente.
Esempio A:
• Franchigia = € 100,00
• Ammontare del danno = € 200,00
• Indennizzo = 200,00 – 100,00 = € 100,00 Esempio B:
• Franchigia = € 100,00
• Ammontare del danno = € 40,00
• Indennizzo = € 00,00 in quanto l’importo del danno è inferiore alla franchigia
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3.3 LIMITI DI INDENNIZZO
• Responsabilità Civile figli minori: salvo quanto diversamente pattuito tra le parti ed indicato in POLIZZA, la presente garanzia, esclusivamente per la copertura di responsabilità civile derivante per danni subiti da terzi (trasportati e non), in relazione a veicoli in genere quando, all’insaputa dei genitori o delle persone che ne hanno l’affidamento, alla guida di tali mezzi si trovi il figlio minore, s’intende prestata nel sottolimite pari al 50% del MASSIMALE indicato in POLIZZA.
Cosa si intende per “limiti di indennizzo”?
Per Limite di indennizzo si intende l’importo massimo entro il quale la Società è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l’obbligazione massima della Società in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata voce di rischio.
Sezione Eventi Catastrofali
1 Cosa è assicurato?
[In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le GARANZIE della presente Sezione fermo restando che le stesse sono da intendersi valide solo se espressamente richiamate in polizza]
1.1 Terremoto
La SOCIETÀ risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dal fabbricato assicurato, per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Agli effetti della presente garanzia si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
La garanzia, entro il limite indicato nel paragrafo “Ci sono limiti di copertura? – Limiti di indennizzo”, è prestata sulla base del valore di fabbricato dichiarato dal Contraente ed indicato in POLIZZA.
Nel caso in cui al momento del sinistro il costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso il valore dell’area, risulta superiore al valore del fabbricato indicato in POLIZZA, non è prevista l’applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile (regola proporzionale) ma quanto indicato nel successivo paragrafo “Ci sono limiti di copertura? – Franchigie” in merito al calcolo dell’importo della franchigia.
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2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?
La seguente garanzia sarà operativa solamente se scelta dal Contraente ed espressamente richiamata in POLIZZA.
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2.1 ALLUVIONI, INONDAZIONI E BOMBA D’ACQUA
La SOCIETÀ risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dal fabbricato assicurato, causati da formazione occasionale di ruscelli a seguito di eccesso di precipitazioni atmosferiche (cosiddetta “bomba d’acqua”), o per effetto di inondazione o alluvione, anche quando questi ultimi sono causati da terremoto.
La garanzia è prestata sino alla concorrenza, per anno assicurativo, della somma assicurata indicata in POLIZZA, senza applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile (regola proporzionale).
3 Cosa NON è assicurato?
[In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i rischi esclusi dalle coperture assicurative]
Le garanzie sono operative a condizione che i FABBRICATI siano situati sul territorio Italiano.
4 Ci sono limiti di copertura?
[In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la garanzia, franchigie, scoperti, limiti e sottolimiti previsti dal contratto]
4.1 ESCLUSIONI
Sono escluse le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro. Relativamente alla garanzia Xxxxxxxxx la Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzioni vulcaniche, da inondazioni e da maremoto;
c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio, sciacallaggio, od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
f) a fabbricati e tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
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g) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
h) a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
i) conseguenti ai maggiori costi derivanti dall’adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione;
j) a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
k) a fabbricati dichiarati inagibili dagli organi competenti o in evidente stato di abbandono.
Relativamente alla garanzia Alluvioni, inondazioni e bomba d’acqua la Società non risponde dei danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dei suddetti eventi assicurati, sugli enti assicurati;
c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio, sciacallaggio, od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) a enti mobili all’aperto;
f) agli enti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento ad eccezione di quelli che, per loro natura e/o caratteristiche, devono essere posti a terra;
g) a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia”;
h) a fabbricati dichiarati inagibili dagli organi competenti o in evidente stato di abbandono.
4.2 FRANCHIGIE
Qualunque risarcimento/indennizzo corrisposto dalla SOCIETÀ viene effettuato previa detrazione, se prevista, della FRANCHIGIA relativa ad ogni singola garanzia.
• Alluvione, inondazione e bomba d’acqua: salvo quanto diversamente pattuito tra le parti ed indicato in POLIZZA, la presente garanzia prevede l’applicazione di una FRANCHIGIA, per ciascun sinistro, pari a 2.500 €.
4.3 SCOPERTI
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Qualunque risarcimento/indennizzo corrisposto dalla SOCIETÀ viene effettuato previa detrazione, se previsto, dello SCOPERTO relativo ad ogni singola garanzia.
• Xxxxxxxxx: salvo quanto diversamente pattuito tra le parti ed indicato in POLIZZA, la presente garanzia prevede l’applicazione di uno SCOPERTO, per ciascun sinistro, pari al 10% del valore del fabbricato indicato in POLIZZA.
Tuttavia se al momento del sinistro il costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso il valore dell’area, risulta superiore al valore del fabbricato indicato in POLIZZA, l’importo dello scoperto sarà pari al 10% del suddetto costo di ricostruzione.
A titolo di esempio:
Caso A
• Valore del Fabbricato indicato in polizza: “fino a 150.000 €”;
• Ammontare del danno indennizzabile: 80.000 €
• Costo di ricostruzione accertato al momento del sinistro: 120.000 €
• Scoperto: 15.000 € (pari al 10% di 150.000 €)
• Indennizzo: 65.000 € (pari a 80.000 – 15.000) Caso B
• Valore del Fabbricato indicato in polizza: “fino a 150.000 €”;
• Ammontare del danno indennizzabile: 80.000 €
• Costo di ricostruzione accertato al momento del sinistro: 200.000 €
• Scoperto: 20.000 € (pari al 10% di 200.000 €)
• Indennizzo: 60.000 € (pari a 80.000 – 20.000)
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4.4 LIMITI DI INDENNIZZO
• Xxxxxxxxx: salvo quanto diversamente pattuito tra le parti ed indicato in POLIZZA, la presente garanzia, s’intende prestata fino al limite di 100.000 € per uno o più sinistri che avvengono nella medesima annualità assicurativa.
• Alluvione, inondazione e bomba d’acqua: salvo quanto diversamente pattuito tra le parti ed indicato in POLIZZA, la presente garanzia, s’intende prestata fino al limite di 100.000 € per uno o più sinistri che avvengono nella medesima annualità assicurativa.
A titolo di esempio:
• se l’importo indennizzabile, al netto dell’applicazione di eventuali franchigie o scoperti, risulta pari a 95.000 €, l’indennizzo sarà pari a 95.000 €
• se l’importo indennizzabile, al netto dell’applicazione di eventuali franchigie o scoperti, risulta pari a 105.000 €, l’indennizzo sarà pari a 100.000 € (pari al limite di indennizzo)
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
[In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri.]
Sezione Responsabilità Civile
1 Obblighi in caso di Sinistro
Per tutte le garanzie del presente contratto in caso di sinistro il CONTRAENTE/ASSICURATO deve:
a) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la POLIZZA, oppure alla SOCIETÀ, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
b) allegare alla denuncia la copia della richiesta di risarcimento effettuata da terzi o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione.
2 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La SOCIETÀ assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’ ASSICURATO, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’A ASSICURATO stesso.
Sono a carico della SOCIETÀ le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’ ASSICURATO, entro il limite di un importo pari al quarto del MASSIMALE stabilito in POLIZZA per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta ai danneggiati superi detto MASSIMALE,
le spese vengono ripartite fra la SOCIETÀ e l’ ASSICURATO in proporzione al rispettivo interesse.
La SOCIETÀ non riconosce spese incontrate dall’ ASSICURATO per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde altresì di multe od ammende nè di spese di giustizia penale.
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3 Pagamento del sinistro
Verificata l’operatività della garanzia, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la SOCIETÀ provvede alla liquidazione del risarcimento entro 30 giorni, inviando l’apposito atto di transazione e quietanza.
La SOCIETÀ paga il risarcimento concordato nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell’atto stesso.
Se in relazione al SINISTRO è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, la SOCIETÀ si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere alla liquidazione.
Sezione Eventi Catastrofali
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1 Obblighi in caso di Sinistro
In caso di sinistro il CONTRAENTE/ASSICURATO deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della
SOCIETA’ secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla SOCIETÀ, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
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2 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare dell’indennizzo è definito direttamente tra il CONTRAENTE/ASSICURATO e la SOCIETÀ.
Nell’eventualità di mancato accordo le parti possono concordemente conferire, per iscritto, mandato a due periti nominati uno dalla SOCIETÀ e uno dal CONTRAENTE/ASSICURATO. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto, su istanza anche di una sola delle Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
3 Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli Obblighi in caso di sinistro;
d) verificare il valore che l’oggetto assicurato aveva al momento del sinistro;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale unitamente alle stime dettagliate, da redigersi in due esemplari, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
4 Pagamento del sinistro
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Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la SOCIETÀ deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Tabella di sintesi Scoperti, Franchigie e
Sottolimiti di indennizzo
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Riportiamo di seguito la tabella di sintesi di franchigie, scoperti e sottolimiti di indennizzo..
Garanzia | Riferimento articolo | Franchigia (per sinistro salvo diversa pattuizione) | Scoperto (per sinistro salvo diversa pattuizione) | Sottolimite di indennizzo (per sinistro ed anno assicurativo salvo diversa pattuizione) |
Responsabilità Civile animali domestici | Oggetto del Con- tratto – Sezione Re- sponsabilità Civile – 3.2 Franchigie | 100 € | Non previsto | Non previsto |
Responsabilità Civile Figli Minori | Oggetto del Contratto – Sezione Responsabilità Civile – 3.2 Franchigie | 100 € | Non previsto | Non previsto |
Responsabilità Civile Figli Minori – veicoli in genere | Oggetto del Con- tratto – Sezione Re- sponsabilità Civile – 3.2 Franchigie | 100 € | Non previsto | 50% del massimale |
Responsabilità Civile personale domestico | Oggetto del Con- tratto – Sezione Re- sponsabilità Civile – 3.2 Franchigie | 100 € | Non previsto | Non previsto |
Terremoto | Oggetto del Con- tratto – Sezione Eventi Catastrofali – 4.3 Scoperti e 4.4 Limiti di indennizzo | Non prevista | 10% valore fabbricato indicato in polizza | 100.000 € |
Alluvioni, inondazioni e bomba d’acqua | Oggetto del Con- tratto – Sezione Eventi Catastrofali – 4.2 Franchigie e 4.4 Limiti di indennizzo | 2.500 € | Non previsto | Non previsto |
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SPECIFICHE DEGLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
In ordine cronologico di comparizione:
Art. 1907 - Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1892 - Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave[1893, 1894, 1898] .
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione .
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 - Se il contraente ha agito senza doloo colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l›assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all›assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l›inesattezza della dichiarazione o la reticenza [1892].
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 - Nelle assicurazioni in nome o per conto di xxxxx, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893 [1391, 1932].
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Art. 1898 – Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato [1892, 1926].
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. Il recesso dell›assicuratore ha effetto immediato se l›aggravamento è tale che l›assicuratore
non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l›efficacia del recesso, l›assicuratore non risponde qualora l›aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l›assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso [1932; 187 disp. att.].
Art. 1897 – Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l›assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese [187 disp. att.].
Art. 1910 - Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore [1911].
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno [1908].
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente [5 l.f.], la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori [1299].
Art. 1901 - Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
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Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l›assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l›assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso [1918 ss.], e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita [1924, 1932; 187 disp. att.].
Art. 2558 - Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale [1406, 1722,
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n. 4, 1902, 2112, 2610].
Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto [1373] entro tre mesi dalla notizia del trasferimento [2964], se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante [1918].
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell’usufruttuario [2561, 2562] e dell’affittuario per la durata dell’usufrutto e dell’affitto.
Art. 1918 - L’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.
L’assicurato, che non comunica all’assicuratore l’avvenuta alienazione e all’acquirente [1406] l’esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell’alienazione.
I diritti e gli obblighi dell’assicurato passano all’acquirente, se questi, avuta notizia dell’esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all’alienazione, non dichiara all’assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.
L’assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell’avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata.
Se è stata emessa una polizza all’ordine o al portatore [1889], nessuna notizia dell’alienazione deve essere data all’assicuratore, e così quest’ultimo come l’acquirente non possono recedere dal contratto [1407].
Art. 1891 - Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta [963], il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.
All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione [2756].
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Art. 1914 - L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno [1915].
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro [1907], anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi
adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente [1900].
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti [1913].
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1913 - L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto [1903], entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza [1915]. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro [1914; 533 c. nav.].
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Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore [1910 3].
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Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 23/03/2019
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