PRIMA APPLICAZIONE:
I Quaderni
CCNL 21 maggio 2018
PRIMA APPLICAZIONE:
IL CONTRATTO INTEGRATIVO
ED IL FONDO RISORSE DECENTRATE
Istruzioni tecniche, linee guida,
note e modulistica
14 settembre 2018
A cura di:
Xxxxxxxx Xxxx – Vice Segretario Generale; Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Responsabile Dipartimento Politiche per il Personale e Relazioni sindacali dei Comuni
con la collaborazione dei componenti del Gruppo di lavoro sul Personale di Anci Nazionale e di Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Studio Narducci
INDICE
1. LA REDAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO 4
1.1 Riferimenti operativi 4
1.2 Schema del Contratto integrativo 6
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 7
TITOLO II - RISORSE DECENTRATE 8
TITOLO III - PERSONALE POLIZIA LOCALE 19
TITOLO IV - TRATTAMENTI ACCESSORI FISSATI PER LEGGE 21
ALLEGATO A - CRITERI SELEZIONE PROGRESSIONI NELLA CATEGORIA 22
2. LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 23
2.1 Le modalità di costituzione 23
2.2 Riepilogo costituzione Fondo 26
2.3 Utilizzo Fondo risorse decentrate 26
2.4 Riepilogo costituzione e destinazione Fondo 28
3. LE DISAPPLICAZIONI 29
1. LA REDAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO
1.1 Riferimenti operativi
Premessa
Il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli Enti locali è stato firmato in ARAN in via definitiva il 21 maggio u.s., subito dopo che le Sezioni riunite della Corte dei Conti in sede di Controllo hanno trasmesso la certificazione positiva dell’attendibilità dei costi quantificati dal Comitato di settore e la relativa compatibilità con gli strumenti di programmazione di bilancio.
Di conseguenza i nuovi stipendi tabellari comprensivi degli incrementi contrattuali a regime decorrono dal mese di giugno 2018.
L’onere del rinnovo contrattuale è posto dalla legge a carico del bilancio degli enti, per cui non sono state previste risorse aggiuntive per i Comuni in legge di bilancio, nonostante la richiesta fatta da ANCI in tal senso.
Il nuovo contratto, attuando le direttive formalizzate dal Comitato di settore Autonomie locali in sede di Atto di indirizzo per la trattativa, ha innovato e semplificato i principali ambiti contrattuali, tra cui, in estrema sintesi:
- il sistema delle relazioni sindacali;
- il sistema di classificazione del personale;
- le posizioni organizzative
- le progressioni economiche
- la disciplina per i piccoli comuni e le gestioni associate;
- le specifiche professionalità della polizia locale;
- la disciplina dei fondi per il salario accessorio.
In particolare la leva datoriale è stata potenziata con l’allocazione sul bilancio, anche nei Comuni dotati di dirigenza, delle risorse necessarie per remunerare le posizioni organizzative, che di conseguenza non dovranno più essere contrattate con i sindacati. I responsabili apicali saranno responsabilizzati attraverso la formalizzazione della delega di firma di atti a rilevanza esterna. Sempre in materia di posizioni organizzative sono state introdotte misure specifiche per i Comuni di minori dimensioni demografiche e per le gestioni associate.
Nel nuovo contratto è stata introdotta la sezione contrattuale per la Polizia locale, con la previsione di una disciplina volta a cogliere le peculiarità professionali del personale interessato, attraverso, in particolare, l’introduzione di due nuove indennità, una delle quali compensa le funzioni, le responsabilità e il grado rivestito, e l’altra le prestazioni rese sul territorio per i servizi esterni di vigilanza.
L’esigenza di dare un nuovo stimolo all’elemento motivazionale è stato perseguito attraverso l’istituzione di una nuova posizione economica in ciascuna categoria, e la corrispondete riforma dell’istituto delle progressioni economiche, che ora operano, in base al principio di selettività, in armonia con i sistemi di valutazione della performance adottati da ciascun Ente.
Ciò premesso, appare evidente come il prossimo contratto integrativo diventerà fondamentale strumento per valorizzare appieno le novità introdotte dal nuovo CCNL.
L’ANCI – al fine di voler supportare i Comuni in questa importante prima fase di attuazione del Contratto – ha elaborato uno schema di contratto integrativo che costituisce una traccia
ragionata per la sua definizione.
La contrattazione integrativa
In via preliminare occorre siano definiti ed approvati i seguenti atti:
Ø provvedimento del Sindaco/Giunta di costituzione della delegazione trattante di parte pubblica;
Ø atto con cui viene costituito il fondo, di competenza dirigenziale/datoriale;
Ø provvedimento della Giunta con il quale sono dettate le linee guida alla delegazione trattante.
La Giunta formula le direttive e fissa gli obiettivi per la delegazione trattante. La delegazione trattante informa periodicamente la Giunta in ordine all’andamento delle trattative. La Giunta può entrare nel merito delle scelte concordate e può, naturalmente, dissentire da alcune di esse quando le ritenga non coerenti con le direttive e gli obiettivi prefissati (RAL 704).
Per quanto riguarda la delegazione sindacale titolare della contrattazione integrativa, questa è composta dalla RSU e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL.
Le organizzazioni sindacali firmatarie sono indicate nel frontespizio del CCNL in vigore. Le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL devono accreditare preventivamente ed espressamente i dirigenti sindacali che parteciperanno alla trattativa (RAL 1218).
Infine, è richiamata di seguito la normativa che, in via generale, regola la contrattazione collettiva integrativa:
- “La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono…” (art. 40, c. 3-bis, D. Lgs. n. 165/2001);
- “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile” (art. 40, c. 3-quinquies D. Lgs. n. 165/2001);
- La contrattazione integrativa si svolge sulla base dei principi della partecipazione consapevole, del dialogo costruttivo e trasparente, della reciproca considerazione dei rispettivi diritti e obblighi, nonché della prevenzione e risoluzione dei conflitti (art. 3 CCNL).
1.2 Schema del Contratto integrativo
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto e obiettivi
Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Durata - Revisione
TITOLO II - RISORSE DECENTRATE
Art. 4 Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili
Art. 5 Criteri per l’attribuzione delle risorse destinate all’organizzazione e alla performance
Art. 6 Differenziazione del premio individuale (art. 69, CCNL 2018) Art. 7 Progressioni economiche
Art. 8 Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018)
Art. 9 Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 2018) Art. 10 Welfare integrativo (art. 72, CCNL 2018)
Art. 11 Indennità di reperibilità - incremento (art. 24, CCNL 2018)
Art. 12 Correlazione tra la retribuzione di risultato e particolari compensi (art. 18, lett. h, CCNL 2018)
Art. 13 Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 7, c. 4, lett. m, CCNL 2018) Art. 14 Contingente dei lavoratori a tempo parziale (art. 53, CCNL 2018)
Art. 15 Banca delle ore (art. 38-bis, CCNL 14.9.2000)
Art. 16 Flessibilità dell’orario di lavoro (art. 17, c. 4, CCNL 6.7.1995)
Art. 17 Orario di lavoro e orario multiperiodale (artt. 22 e 25, CCNL 2018) Art. 18 Lavoro straordinario (art. 7, c. 4, lett. s, CCNL 2018)
Art. 19 Innovazioni tecnologiche e qualità del lavoro (art. 7, c. 4, lett. t, CCNL 2018)
Art. 20 Incremento di risorse per retribuzione di posizione e risultato (art. 7, c. 4, lett. u, CCNL 2018)
Art. 21 Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di P.O. (art. 7, c. 4, lett. v, CCNL 2018)
Art. 22 Turnazioni (art. 23, CCNL 2018)
TITOLO III - PERSONALE POLIZIA LOCALE
Art. 23 Indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies, CCNL 2018) Art. 24 Indennità di funzione (art. 56-sexies, CCNL 2018)
Art. 25 Proventi delle violazioni al Codice della strada (art. 56-quater, CCNL 2018) TITOLO IV - TRATTAMENTI ACCESSORI FISSATI PER LEGGE
ALLEGATO A - CRITERI SELEZIONE PROGRESSIONI NELLA CATEGORIA
1. Requisito periodo minimo di anzianità
2. Criteri di valutazione
3. Procedimento
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto e obiettivi
1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo (di seguito CCI) disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
2. Le materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata sono indicate dalla legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti, tra i soggetti e con le procedure negoziali stabilite dalla legge.
Art. 7, c. 5, D. Lgs. n. 165/2001: “Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”.
Art. 40, c. 3-bis, D. Lgs. n. 165/2001: “La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente CCI si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso il Comune di .......... con contratto a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato, nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.
2. Il presente CCI sostituisce ogni precedente accordo sottoscritto antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso e tutti gli istituti oggetto di contrattazione decentrata vengono col medesimo disciplinati.
Art. 3 Durata - Revisione
1. Il presente CCI ha durata triennale dal ........... al ..................
Con cadenza annuale possono essere rinegoziati i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse possibilità di utilizzo.
2. Nelle more della rinegoziazione dei criteri di riparto delle risorse, le parti concordano di ritenere valido quanto pattuito fino alla ridefinizione della nuova regolazione contrattuale.
TITOLO II - RISORSE DECENTRATE
Art. 4
Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili
1. La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell’art. 67, c. 1 del CCNL 2016-2018 e quindi:
- progressioni economiche nella categoria;
- indennità di comparto;
- quota dell’indennità professionale del personale educativo degli asili nido di cui all’art. 31, c. 7, secondo periodo del CCNL 14.9.2000 e all’art. 6 del CCNL 5.10.2001;
- indennità ex VIII livelli.
2. Le somme destinate ai suddetti istituti costituiscono un importo consolidato al netto di quelle destinate nell’anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle P.O. istituite.
3. Le parti definiscono i criteri per ripartire sulle restanti somme, annualmente disponibili le quote da destinare gli istituti di cui al comma 2 dell’art. 68 del CCNL 2016- 2018, fermo restando che le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di 13ma, devono essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.
L’art. 7, c. 4, lett. a) del CCNL rimanda alla contrattazione integrativa i criteri di ripartizione delle risorse disponibili detratte quelle vincolate a istituti di carattere stabile.
Compete quindi alle parti individuare i criteri per ripartire le residue risorse disponibili.
In tale operazione svolge un ruolo predominante l’organizzazione dell’Ente, e quindi la sua struttura operativa e le modalità di utilizzo dei servizi in relazione alle esigenze.
Rimane fermo che una quota minima delle risorse variabili è destinata alla performance individuale.
4. Confluiscono nel fondo le eventuali risorse residue di parte stabile non utilizzate negli anni precedenti.
La norma si differenzia, quanto ai termini di utilizzo, dalla precedente - art. 17, c. 5, CCNL 1.4.1999 - per la quale “le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo”.
Art. 5
Criteri per l’attribuzione delle risorse destinate all’organizzazione e alla performance
1. Le parti concordano che una percentuale significativa (*) del fondo di cui all’art. 67, commi 2 e 3 del contratto sia destinata ad incentivare la performance individuale e organizzativa.
2. Eventuali risorse di parte stabile residue non utilizzate per altri istituti concorrono ad incrementare la percentuale destinata agli istituti variabili.
3. Le parti possono definire la correlazione tra gli importi dei premi individuali legati alla
performance e particolari compensi che specifiche disposizioni di legge prevedono a favore del personale.
4. Le parti concordano altresì che una quota adeguata del fondo venga riservata al finanziamento di istituti relativi all’organizzazione e all’erogazione dei servizi.
(*) N.B.: la percentuale sarà definita in sede di atto di indirizzo della Giunta alla delegazione trattante di parte pubblica.
Art. 6
Differenziazione del premio individuale (art. 69, CCNL 2018)
L’articolo prevede l’assegnazione ai dipendenti che conseguono valutazioni più elevate una maggiorazione del premio correlato alla performance individuale, definita in sede di contrattazione integrativa in misura comunque non inferiore al 30% del valore medio pro capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente. Inoltre è rimessa alla contrattazione integrativa definire preventivamente una quota limitata di personale cui attribuire detta maggiorazione.
1. La misura della maggiorazione è determinata in misura differenziata, secondo la qualifica di appartenenza come segue:
- personale di categoria B: ....% del valore medio pro capite dei premi attribuiti del personale valutato positivamente;
- personale di categoria C: ....% del valore medio pro capite dei premi attribuiti del personale valutato positivamente;
- personale di categoria D: ....% del valore medio pro capite dei premi attribuiti del personale valutato positivamente.
2. Per il triennio del presente contratto la maggiorazione è attribuita al ......% del personale interessato dai processi di valutazione, con la seguente distinzione:
- personale di categoria B % del punto precedente;
- personale di categoria C % del punto precedente;
- personale di categoria D % del punto precedente;
(eventuale) 3. La maggiorazione può essere attribuita a ciascun dipendente a condizione che la valutazione dallo stesso raggiunta risulti superiore a …..
NB: Una soluzione alternativa consiste nell’individuazione di un apposito importo per la maggiorazione, da accantonare rispetto al monte complessivo dei premo individuali, e da destinare alla quota limitata di beneficiari in base alle percentuali determinate ai sensi del secondo comma dell’art. 69.
Art. 7 Progressioni economiche
1. A norma dell’art. 16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999, la progressione economica orizzontale si realizza nel limite delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo, che sono destinate a tale fine in sede di contrattazione decentrata integrativa.
2. In presenza di risorse adeguate le progressioni interessano anche più categorie. Le risorse, di norma assegnate complessivamente, possono essere destinate anche in maniera proporzionale rispetto alla consistenza di organico di ciascuna categoria:
Categoria B - n. dipendenti | euro destinati | |
Categoria C - n. dipendenti | euro destinati | |
Categoria D - n. dipendenti | euro destinati | |
Totale assegnato alle progressioni |
3. In caso di mancato utilizzo delle risorse destinate alle progressioni, i risparmi (opzioni alternative):
- possono essere riassegnate a progressioni nella medesima proporzione;
- possono confluire nelle risorse destinate ad altri istituti contrattuali, secondo modalità concordate tra le parti. (*)
4. Il personale interessato è quello in servizio nell’ente alla data del ........ (1° gennaio dell’anno in cui viene sottoscritto il contratto integrativo, ovvero al primo gennaio di ogni anno del triennio contrattuale integrativo). Il personale interessato deve possedere il requisito minimo di 24 mesi nella posizione in godimento alla data del 1° gennaio dell’anno come sopra specificato. Può essere previsto anche un requisito di permanenza superiore ai 24 mesi.
5. Nell’allegato A) sono indicati i criteri per la partecipazione alle procedure di selezione.
(*) In sede di linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica è opportuno prevedere la percentuale massima del fondo che può essere destinata alle progressioni economiche nel triennio.
Art. 8
Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018)
1. L’indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di valori. Il valore dell’indennità è considerato unitariamente per le suddette situazioni.
Ai fini dell’attribuzione dell’indennità non si può fare riferimento alla categoria o profilo di appartenenza ma deve essere riconosciuta ai lavoratori che sono maggiormente esposti alla citate condizioni di lavoro. L’ARAN precisa che deve trattarsi “di modalità della prestazione realmente ed effettivamente differenziate da quelle degli altri lavoratori e che non caratterizzano in modo tipico le mansioni di un determinato profilo professionale, dato che queste sono già state valutate e remunerate con il trattamento stipendiale previsto per il suddetto profilo” (RAL1563 e 199).
Possono essere utili in proposito le indicazione dei precedenti contratti integrativi, anche al fine di valutare gli impatti finanziari dell’operazione.
2. Sono considerate attività a rischio quelle che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale come rilevabili dal documento di valutazione dei rischi aziendale. Ai fini del riconoscimento della indennità si individuano le seguenti attività di rischio cui corrispondono i relativi valori di indennità:
Tipo di attività | Importo indennità |
Esecuzione di interventi di segnaletica stradale notturna | Euro .......... |
Esecuzione di interventi alla rete di pubblica illuminazione | Euro .......... |
Attività che comportano esposizione a sostanze | Euro .......... |
pericolose | |
Altro | Euro .......... |
3. Il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l’autonomia temporale o relazionale.
A titolo esemplificativo sono considerate attività disagiate quelle che richiedono una particolare articolazione dell’orario di lavoro (esclusa la turnazione), o quelle connesse all’erogazione di servizi in front office per un periodo superiore a un numero di ore giornaliero.
4. La misura dell’indennità riferita al maneggio valori è commisurata all’entità delle somme o altri valori che vengono consegnati all’agente contabile. A questo proposito si individuano le seguenti fasce di valore che sono trattate dagli agenti contabili, con i relativi importi:
da euro ................. a euro .......................... importo indennità. ;
da euro ................. a euro .......................... importo indennità.........................
5. In caso di cumulo di attività che presentano alcune o tutte le situazioni previste dal contratto, è applicata una riduzione degli importi diversi da quelli riferiti al rischio, nella misura del %. In ogni caso non si può superare il valore massimo di contratto.
6. Il dirigente/responsabile del settore di appartenenza del dipendente attesta periodicamente (ogni tre mesi) lo svolgimento di attività soggette a rischio, disagio, maneggio valori.
Art. 9
Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 2018)
1. Al personale di categoria B, C e D non titolare di P.O. è riconosciuta una indennità per specifiche responsabilità, in presenza di svolgimento di funzioni di particolare rilevanza:
- al personale di categoria B l’indennità è riconosciuta per funzioni che presentano le seguenti caratteristiche ;
A titolo esemplificativo possono essere considerate le seguenti funzioni:
a) responsabilità di coordinamento di altro personale di qualifica pari per un numero minimo di 3 unità, anche con autonomia funzionale;
b) autonomia operativa con gestione di mezzi speciali e/o attrezzature speciali la cui conduzione richieda un’elevata competenza, assegnando a ciascuna un determinato valore, ed un valore in caso di cumulo.
- al personale di categoria C l’indennità è riconosciuta per funzioni che presentano le seguenti caratteristiche ;
A titolo esemplificativo possono essere considerate le seguenti funzioni:
a) responsabilità di coordinamento di altro personale di qualifica pari o inferiore per un numero minimo di 3 unità, anche con autonomia funzionale;
b) responsabilità di una o più procedure di lavoro a rilevanza interna o di procedure a rilevanza esterna, da svolgersi in autonomia organizzativa, caratterizzate da compiti di significativa complessità e rilevanza all’interno dei processi operativi e delle funzioni
assegnate;
c) autonomia operativa con gestione di mezzi, attrezzature e dotazioni assegnando a ciascuna un determinato valore, ed un valore in caso di cumulo.
- al personale di categoria D l’indennità è riconosciuta per funzioni che presentano le seguenti caratteristiche ;
A titolo esemplificativo possono essere considerate le seguenti funzioni:
a) responsabilità di processi lavorativi che richiedono professionalità e conoscenze specifiche, con coordinamento di altro personale di qualifica pari o inferiore per un numero minimo di 3 unità, anche con autonomia funzionale e/o trasversalità tra più Unità Operative;
b) responsabilità di procedimento amministrativo o istruttorie di particolare complessità che richiedono elevata professionalità e conoscenze specialistiche, con autonomia funzionale assegnando a ciascuna un determinato valore, ed un valore in caso di cumulo.
L’ARAN afferma che l’indennità per particolari responsabilità di cui all’art. 17, c. 2, lett. f) del CCNL del 1999 deve riguardare incarichi rilevanti con contenuti significativi e qualificanti e non può quindi essere riconosciuta in base al profilo di appartenenza.
2. L’effettivo svolgimento delle funzioni di particolare responsabilità è attestato dal dirigente/responsabile competente a consuntivo.
Art. 10
Welfare integrativo (art. 72, CCNL 2018)
1. Alle misure di sostegno indicate dalla norma contrattuale sono attribuite le seguenti risorse (nei limiti delle disponibilità già stanziate dagli enti…):
- per l’anno euro_ ;
- per l’anno ........: euro ;
- per l’anno ........: euro _ .
(trattandosi di contatto triennale è indicata una previsione per l’intero periodo)
2. In relazione all’istituto sono attivati i seguenti interventi:
a) sostegno all’iscrizione dei figli agli asili nido. Il contributo sarà riconosciuto al personale dipendente a tempo indeterminato con almeno figli a carico, in presenza di
un reddito familiare inferiore ad euro ;
b) concorso alle spese per i libri di testo per i figli e di dipendenti sino alla scuola secondaria di secondo grado, in presenza di un reddito familiare inferiore ad euro
............;
c) incentivazione di iniziative di carattere culturale, ricreativo o sportivo a favore dei dipendenti;
d) favorire l’adesione a forme di assistenza sanitaria privata per i dipendenti ed i propri familiari;
e) borse di studio per i figli dei dipendenti a tempo indeterminato risultanti particolarmente meritevoli;
e) altro....................................... .
Art. 11
Indennità di reperibilità - incremento (art. 24, CCNL 2018)
L’art. 24 del CCNL stabilisce che per le aree di pronto intervento individuate dagli enti è istituito il servizio di pronta reperibilità. L’art.7, c.4, lett. k, demanda alla contrattazione integrativa l’elevazione della misura oraria fino ad euro 13,00, e il numero delle volte in cui il dipendente può essere messo in reperibilità rispetto alle 6 previste dal contratto.
1. Il limite di sei volte al mese per la reperibilità in presenza di situazioni di emergenza climatica od ambientale, è elevato fino ad un massimo di ........ volte al mese. L’aumento dei turni in questione non può superare la durata di mesi continuativi.
L’amministrazione si impegna comunque a contenere la turnazione nei limiti contrattuali, avuta comunque ragione delle esigenze da affrontare.
2. L’importo dell’indennità di reperibilità è elevato ad euro …… (13,00 euro max) in presenza di:
a) situazioni di cui al comma 1;
b) reperibilità prestata nelle seguenti giornate festive: ……………………..
c) ....................................
Art. 12
Correlazione tra la retribuzione di risultato e particolari compensi (art. 18, lett. h, CCNL 2018)
1. Le parti sono chiamate a definire la correlazione tra la retribuzione di risultato e particolari compensi dettati dal contratto.
2. Ai fini del precedente comma assumono rilievo:
a) gli incentivi per funzioni tecniche di cui al codice dei contratti;
b) le ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti;
c) progetti incentivanti connessi a progetti per condono edilizio. ( l’art. 32, c. 40, del D.L.
n. 269/2003 prevede che per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti ed oneri, per la parte incrementata, per progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario);
d) gli incentivi per l’attività di recupero dell’evasione fiscale relativa all’ICI;
e) liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore in processi tributari. (L’art. 15 del
D. Lgs. n. 546/1992 prevede che per gli enti assistiti dai propri funzionari “si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto”).
La norma mira a definire una distribuzione equilibrata delle somme destinate ad incentivare la produttività dei dipendenti con P.O. e/o Alte Specializzazione, mediante un sistema di perequazione tra incentivi dettati da norme di legge e premio di risultato.
Può essere adottato un sistema di perequazione che preveda una riduzione percentuale del premio di risultato in presenza di fasce di valore legati alla somma degli incentivi di legge previsti dal contratto (art. 18, c. 1, lett. h) ed eventuali altri previsti per legge, utilizzando il seguente schema:
Incentivi di legge | Abbattimento indennità risultato |
Fino a € 3.000 euro | 3,00% |
Da 3.001 a 5.000 euro | 5,00% |
Da 5.001 a 7.000 euro | 8,00% |
Oltre i 7.000 euro | 12,00% |
In alternativa può essere utilizzato il seguente criterio più articolato:
Scaglioni di importi delle somme percepite complessivamente per incentivo (b+a) | Importo indennità di risultato b | Importo totale indennità percepite a | Percentuale massima di riduzione c |
fino a 2.000 euro | 15,00% | ||
da 2.001 a 5.000 euro | 20,00% | ||
da 5.000 a 8.000 euro | 35,00% | ||
oltre 8.000 euro | 55,00% |
in cui si opera con la seguente formula: x= a/b*c,
in cui a = importo totale indennità percepite,
b = importo indennità di risultato,
c = percentuale di riduzione prevista per lo scaglione
Le somme non erogate per effetto della detta perequazione incrementano le risorse destinate a:
- _____________________.
Art. 13
Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 7, c. 4, lett. m, CCNL 2018)
La norma contrattuale demanda alla contrattazione aziendale di fornire le linee di indirizzo e i criteri generali per l’individuazione delle misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
1. Sono definiti i seguenti criteri generali per l’individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza del lavoro:
- l’Amministrazione si impegna a garantire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’esercizio di tutte le funzioni e facoltà attribuite dall’art. 50 del D. Lgs. 81/2008. A tale scopo allo stesso competono, ogni anno n. ……… ore di lavoro retribuito per l’espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del lavoro straordinario;
- coinvolgimento del responsabile della sicurezza e del medico competente per individuare le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, messa a norma di
apparecchiature e impianti, condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e di coloro che sono destinatari delle indennità di disagio e rischio;
- coinvolgimento e formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e impostazione di un piano pluriennale di informazione e formazione di tutto il personale in materia di sicurezza, di salute e dei rischi; il responsabile della sicurezza in accordo con il medico competente individua le attività che comportano la corresponsione di una indennità di disagio e/o rischio in coerenza con il documento sulla valutazione dei rischi
- il documento di valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi compresi quelli correlati allo stress - lavoro e gli altri previsti dall’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008.
Art. 14
Contingente dei lavoratori a tempo parziale (art. 53, CCNL 2018)
1. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative.
2. Il contingente di contratto può essere elevato fino al .........%, in presenza delle seguenti situazioni, a condizione che non venga compromessa la ordinaria gestione delle attività riferite ai settori interessati alla trasformazione del rapporto:
- __________________ .
3. Il contingente può essere rivisto annualmente a seguito di verifiche sull’organizzazione dell’ente.
In sede di contrattazione decentrata può essere definita l’elevazione del contingente suddetto. E’ evidente che si tratta di una scelta organizzativa autonoma di ciascun Ente che valuterà gli effetti di un eventuale aumento in relazione alle potenzialità della propria dotazione organica, alle specifiche esigenze di lavoro e ai programmi e progetti da realizzare.
Art. 15
Banca delle ore (art. 38-bis, CCNL 14.9.2000)
1. La banca delle ore, di cui all’art. 38 bis del CCNL 14.9.2000, contiene, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
2. Il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore è di n. ore.
Nella valutazione le parti dovranno tenere conto dei riflessi conseguenti alla fruizione delle ore accantonate sull’andamento dei servizi. L’articolo 38 del contratto del 2000 prevede che le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari.
Art. 16
Flessibilità dell’orario di lavoro (art 27 CCNL 2018)
1. Al fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro del personale dipendente è adottato nell’Ente l’istituto dell’orario flessibile. Non si applica ai dipendenti addetti a strutture che forniscono servizi da svolgersi con tempi ben definiti (quali trasporto scolastico, insegnanti scuole comunali, servizi in turno, ecc.).
2. Si applica ai dipendenti che, dichiarano di trovarsi in particolari situazioni personali, sociali o familiari. L’Ente individua una casistica (eventuale) … non esaustiva … delle situazioni che possono dare luogo alla concessione dell’orario flessibile.
3. Rimane salva la facoltà dell’Ente di generalizzare l’orario flessibile, fatti salvi i servizi di cui al comma 1.
4. La flessibilità prevede un’entrata anticipata o posticipata di …….. minuti rispetto a quella ordinaria con corrispondente uscita. Deve essere comunque assicurata la presenza in servizio del personale che fruisce dell’orario flessibile, in fasce orarie centrali, antimeridiane e ove sussistano pomeridiane, che assicurino la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura (ovvero nella fascia che va dalle ore ......... alle ore. da valutare da parte delle singole amministrazioni).
5. Le parti convengono che nel determinare l’articolazione dell’orario di lavoro siano valutate opportunamente, da parte dei responsabili, particolari esigenze espresse dal personale che, per motivi adeguatamente documentati, può chiedere di utilizzare forme flessibili dell’orario di lavoro.
Art. 17
Orario di lavoro e orario multiperiodale (artt. 22 e 25, CCNL 2018)
Le esigenze organizzative degli enti, specie quando sono legate a prevedibili o programmabili picchi di attività, possono essere affrontati con gli strumenti gestionali messi a disposizione dal contratto di lavoro.
1. Le parti si impegnano a rispettare la disposizione (art. 4, D.L. n. 66/2003) per la quale la durata media dell’orario di lavoro fino a 48 ore settimanali, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
2. Tale arco temporale è incrementato di ulteriori sei mesi in presenza di esigenze obiettive determinate da:
- situazioni di carenza di personale la cui sostituzione richiede tempi lunghi;
- presenza di eventi naturali che richiedono una maggiore presenza sul posto di lavoro;
- altro ……….
3. L’orario multiperiodale consiste nel concentrare l’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno. Questi periodi a termini di contratto, di norma non possono superare le 13 settimane. La contrattazione decentrata individua le condizioni in presenza delle quali è possibile superare il detto periodo di 13 settimane.
A titolo esemplificativo possono essere individuate attività legate a:
- servizio di mensa e trasporto scolastico;
- servizi di manutenzione di parchi e giardini;
- pulizia e/o custodia dei locali scolastistici;
- in genere, servizi legati ad attività stagionali.
Art. 18
Lavoro straordinario (art. 7, c. 4, lett. s, CCNL 2018)
Il contratto 2016-2018 richiama l’art. 38 del CCNL 14.9.2000 per il quale in presenza di esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all’attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico - il limite massimo individuale di cui all’art. 14, c. 4, del CCNL dell’1.4.1999 (180 ore) può essere elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa.
1. Il limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario di cui all’art. 14, c. 4, del CCNL dell’1.4.1999, è elevato a …. per i dipendenti assegnati agli uffici di diretta assistenza agli organi istituzionali.
Art. 19
Innovazioni tecnologiche e qualità del lavoro (art. 7, c. 4, lett. t, CCNL 2018)
1. Le parti prendono atto che l’innovazione tecnologica ha effetto sulla quantità e qualità dell’occupazione. Tale fattore assume rilievo organizzativo anche nella definizione degli obiettivi programmatici dell’Amministrazione in quanto in grado di migliorare e rendere più efficiente la qualità del sistema produttivo.
2. Ai fini di cui al precedente comma sono individuati interventi che promuovono un nuovo approccio al lavoro rivolto al miglioramento ed accrescimento delle competenze del personale:
a) mediante opportuni percorsi di formazione e riqualificazione;
b) mediante l’utilizzo dei seguenti strumenti tecnologici: …… ;
c) _ .
Art. 20
Incremento di risorse per retribuzione di posizione e risultato (art. 7, c. 4, lett. u, CCNL 2018)
Fino alla vigenza dell’articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, nel caso in cui un eventuale incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative determini una riduzione delle risorse del Fondo, le parti intervengono a modulare la parte stabile del fondo per risorse decentrate..
Art. 21
Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di
P.O. (art. 7, c. 4, lett. v, CCNL 2018)
1. La determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa è correlata alle risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance, con particolare riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi programmati ed assegnati alle stesse P.O. (performance individuale).
2. La quantificazione della retribuzione di risultato individuale è direttamente proporzionale alla valutazione assegnata ai titolari di P.O. quale performance individuale, performance organizzativa e comportamento organizzativo. Una valutazione inferiore alla sufficienza, in base al sistema di misurazione e valutazione della performance vigente, non dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.
Art. 22
Turnazioni (art. 23, CCNL 2018)
La disciplina delle turnazioni è contenuta nell’articolo 23 del Contratto. Lo stesso demanda alla contrattazione integrativa l’esenzione dai turni in presenza di particolari situazioni personali e familiari.
I richiami di legge sono sufficientemente esaustivi (art. 53, c.2 D. Lgs. n.151/2001), per cui agli stessi, oltre a quelli indicati nel contratto, si rinvia.
1. Rispetto ai casi dettati dalla norma contrattuale, sono individuate ulteriori ipotesi di esenzione dal turno notturno, quali quelle collegate:
- a particolari patologie certificate a carico del dipendente;
- alla presenza di un nucleo familiare con figli (almeno due) tutti di età inferiore ad anni 8;
- ___________.
TITOLO III - PERSONALE POLIZIA LOCALE
Art. 23
Indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies, CCNL 2018)
1. L’indennità compete al personale di Polizia locale che svolge servizi esterni di vigilanza. L’indennità è corrisposta per servizi resi “in via continuativa”.
2. L’indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa i rischi e i disagi connessi all’espletamento di tale servizio. Non è cumulabile con l’indennità di cui al 70-bis del Contratto.
3. La misura dell’indennità tra il minimo ed i massimo, è articolata in relazione allo svolgimento:
- del servizio in determinate zone sensibili del territorio;
- del servizio con particolari mezzi;
- di particolari attività: …..
La contrattazione definisce i criteri generali per l’attribuzione dell’indennità. Ciò comporta che devono essere individuate le figure che svolgono servizio esterno in via prevalente rispetto a quelle che svolgono compiti d’ufficio.
4. Sono confermate le indennità di euro 1.110,84 e di euro 780,30 rispettivamente per il personale in possesso della qualifica di agente di p.s. e svolgente funzioni di p.g. di cui all’articolo 16 del CCNL 22 gennaio 2004 (v. RAL 221).
Art. 24
Indennità di funzione (art. 56-sexies, CCNL 2018)
1. Al personale di categoria C e D, non titolare di P.O., appartenente al servizio di Polizia locale è attribuita un’indennità di funzione per compensare lo svolgimento di compiti di responsabilità.
2. A termini di contratto l’indennità è determinata sulla base:
- del grado rivestito e delle connesse responsabilità;
- delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali dell’Ente.
3. Sono confermate le indennità di euro 1.110,84 e di euro 780,30 rispettivamente per il personale in possesso della qualifica di agente di p.s. e svolgente funzioni di p.g. di cui all’articolo 16 del CCNL 22 gennaio 2004 (v. RAL 221).
Art. 25
Proventi delle violazioni al Codice della strada (art. 56-quater, CCNL 2018)
1. Una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, come determinata dall’ente in base all’art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992 è destinata al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186,
186-bis e 187 dello stesso Xxxxxx.
2. L’ente stanzia le relative risorse a termini dell’art. 67, c. 3, lett. i, e c. 5, lett. b), CCNL 2018.
3. Con il presente contratto integrativo sono finanziati i seguenti progetti: a) ........................
b) ........................
4. L’Ente destina una quota dei proventi in esame per finalità assistenziali nell’ambito delle misure del welfare integrativo di cui all’art. 72 del Contratto.
TITOLO IV - TRATTAMENTI ACCESSORI FISSATI PER LEGGE
Assumono rilievo nella definizioni delle clausole contrattuali i seguenti istituti:
• gli incentivi per l’attività di recupero dell’evasione fiscale relativa all’ICI (art. 3, comma 57, legge 23.12.1996, n. 662; art. 59, comma 1, lett. p), D. Lgs. 15.12.1997, n. 446);
• gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, nei limiti dettati dalla stessa norma;
• i compensi professionali per l’Avvocatura dell’ente. (art. 9, D.L. n. 90/2014 nei limiti dettati dalla stessa norma, c. 7). La norma prevede che i contratti collettivi prevedano criteri di riparto delle somme conseguenti a sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti.
I relativi stanziamenti rientrano nel fondo per le risorse decentrate a termini dell’art. 67, c.3, lett. i, e c. 5, lett. b), CCNL 2018.
Le clausole contrattuali possono ricalcare le norme di legge ovvero quelle recate dai precedenti contratti decentrati integrativi, in quanto trattasi di istituti consolidati.
ALLEGATO A - CRITERI SELEZIONE PROGRESSIONI NELLA CATEGORIA
1. Requisito periodo minimo di anzianità
Ai fini del computo del requisito di permanenza minima di 24 mesi nella posizione economica in godimento, si considera quanto segue:
- ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio, il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato rapporto di lavoro a tempo pieno;
- il personale trasferito da altro ente per mobilità non interrompe il proprio rapporto di lavoro che continua con il nuovo ente; pertanto nell’anzianità di servizio si considera anche quella pregressa.
2. Criteri di valutazione
1. Il principale criterio su cui fondare la progressione economica è fissato nella valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivare l’istituto, secondo le modalità stabilite in attuazione dell’articolo 8 del CCI.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio possono essere utilizzate le seguenti opzioni (scelta alternativa):
a) media del triennio precedente l’anno di attivazione dell’istituto;
b) migliori due anni del triennio in questione.
L’Ente individua fasce di punteggio in relazione alla valutazione ottenuta.
2. A parità di fascia di punteggio attribuito, assume rilievo lo sviluppo delle competenze professionali affidato alla valutazione del responsabile/dirigente sulla base del sistema di valutazione dell’ente o attraverso la somministrazione di prove o di test.
Le parti possono individuare ulteriori criteri per la definizione di situazioni di parità di punteggio.
3. Procedimento
1. Allorché sia sottoscritto il contratto integrativo che stanzia le risorse destinate alle progressioni nella categoria, il dirigente/responsabile P.O. del Settore Personale procede ad una verifica dei potenziali destinatari delle progressioni . L’informazione è comunque portata a conoscenza di tutti i dipendenti dell’Ente con avvisi interni che assicurino adeguata diffusione.
2. Per ciascun dipendente è compilata una scheda è preceduta da un colloquio con l’interessato.
Ogni dipendente sottoscrive la propria scheda di valutazione in segno di accettazione del punteggio. In caso di apposizione di riserva, allo stesso è assegnato un termine massimo di giorni ..... per presentare le proprie osservazioni, decorso il quale il dirigente/responsabile P.O. del Settore Personale decide in via definitiva.
Può essere prevista una ulteriore forma di verifica a richiesta dei valutati per eventuali errori o omissioni nelle valutazioni, entro un termine comunque limitato. Questa ulteriore valutazione può essere rimessa ad un apposito collegio composto dal dirigente/P.O. di riferimento, dal Segretario dell’Ente e dal dirigente/responsabile P.O. del Settore Personale.
3. Sulla base dei punteggi assegnati in conformità ai precedenti commi, è definita ed approvata la graduatoria e comunicati gli esiti ai diretti interessati.
2. LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE1
Articolo 67, CCNL 2016 - 2018
2.1 Le modalità di costituzione
Le modalità di costituzione del fondo sono dettate prevalentemente dall’art. 67 del CCNL 2016 - 2018 che distingue tra risorse stabili e risorse variabili. La novità introdotta dal Contratto in materia di impostazione del fondo prevede che la parte stabile sia costituita al netto delle risorse destinate nell’anno 2017 alle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative istituite, come previsto dallo stesso art. 67, comma 1, e dall’art. 15, comma 5. L’ammontare di dette risorse rientra comunque nel limite previsto dall’art. 23, comma 2, del D.L. n. 75/2017.
La Dichiarazione congiunta n. 5 del Contratto in esame prevede che gli incrementi del fondo relativi alle seguenti somme:
a) euro 83,20 per ogni unità di personale in servizio al 31.12.2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 ed a valere dall’anno 2019;
b) le differenze tra gli incrementi a regime per progressioni nella categoria,
non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti. L’art. 67, c. 7, CCNL 2018, dispone, peraltro, che la quantificazione del fondo “deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/2017” e fino alla vigenza di detto limite, per cui la previsione della citata Dichiarazione n.5 ne individua espressamente una eccezione.
Al riguardo si segnala la deliberazione della Xxxxx xxx xxxxx, XXX Xxxxxx, x. 00 del 5 luglio 2018, per la quale anche i suddetti incrementi rientrano nel tetto previsto dall’art. 23, comma 2, del D.L. n. 75/2017, posto che “le dichiarazioni congiunte non hanno valore normativo e, quindi, né sono vincolanti, né, tantomeno, possono derogare a norme di contenimento della spesa pubblica quale è il più volte menzionato art. 23”; la stessa Sezione così prosegue: “La possibile contraddizione tra l’art. 67, comma 7 e la citata dichiarazione congiunta può essere superata osservando che, in pratica, un incremento del suddetto fondo delle risorse decentrate può risultare legittimo se non comporta un incremento dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale rispetto all’anno 2016. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso una corrispondente riduzione delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa.”
Per contro, si richiama la delibera SRC Lombardia n. 200 del 25 giugno 2018, orientata in direzione opposta a quella pugliese: “le parti contraenti hanno ritenuto che, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti.” La sezione regionale di controllo della Lombardia ha quindi rimesso la questione alla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti.
La posizione dell’ANCI è di ritenere assolutamente confermato il contenuto della dichiarazione congiunta, peraltro certificata in sede di controllo dalle sezioni
1 Nell’intento di offrire un contributo operativo agli Enti nell’implementazione del nuovo contratto collettivo 2016-2018, sono di seguito proposte tabelle che rappresentano una esemplificazione delle modalità di costituzione del fondo risorse decentrate nell’arco del triennio contrattuale e del loro correlato utilizzo. La loro concreta definizione deve tener conto – oltre che delle specifiche situazione di fatto - delle fonti normative ed interpretative ufficiali, ravvisando conseguentemente la necessità di un loro costante monitoraggio.
riunite della Corte dei Conti.
L’Aran, con nota n.12878/2018, ha ribadito la valenza della Dichiarazione congiunta n.5, per cui tali importi “non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dall’art.23, c.2, del D. Lgs. n. 75/2017”. L’Agenzia prosegue ritenendo che, “al di fuori di tale unica indicazione, l’individuazione, tra quelle previste dal contratto collettivo, delle diverse tipologie di possibile incremento delle risorse da escludere dai conteggi per il rispetto del limite imposto dalla legge avverrà, invece, sulla base delle caratteristiche delle risorse stesse, in conformità sia alle indicazioni fornite in materia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, istituzionalmente competente per l’interpretazione delle norme di legge, sia ai contenuti dei pareri formulati in materia dalla Corte dei Conti.”
Comma 1 - Risorse stabili | 2018 | 2019 | 2020 |
a) Importo anno 2017 certificato dall’organo di revisione che comprende le risorse decentrate stabili di cui all’art. 31, c. 2 CCNL 22.1.2004 dell’anno 2017, tra cui: - Fondo progressioni economiche; - indennità di comparto; - quota 0,20% monte salari 2001 (esclusa dirigenza) | |||
b) Xxxx’importo come sopra determinato vanno detratte le risorse che gli enti hanno destinato nell’anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle p.o. istituite | |||
Differenza a - b |
Comma 2 - Incrementi del fondo | 2018 | 2019 | 2020 |
a) importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall’anno 2019 | |||
b) importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data | |||
c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno | |||
d) eventuali risorse riassorbite ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 | |||
e) importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell’ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della |
componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell’ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l’art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all’art. 70-sexies | |||
g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate | |||
h) risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) |
Comma 3 - Risorse variabili da definire di anno in anno | 2018 | 2019 | 2020 |
a) risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall’art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001 | |||
b) quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 | |||
c) risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge | |||
d) importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni | |||
e) eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1/4/1999 | |||
f) risorse di cui all’art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (messi notificatori) | |||
g) risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco | |||
h) importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4 (1,2% monte salari 1997 esclusa quota dirigenza - già art. 15, c. 2 CCNL 1999) | |||
i) importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) (Obiettivi anche di mantenimento definiti dal piano della performance e potenziamento sicurezza stradale - ex art. 15, c. 5 CCNL 1999) | |||
j) importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi (regioni e città metropolitane con possibile estensione ad altre P.A.) | |||
k) integrazioni alla componente variabile del Fondo - a seguito |
dei trasferimenti di personale di cui al comma 2, lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei Fondi - limitatamente all’anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell’anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito |
2.2 Riepilogo costituzione Fondo
2018 | 2019 | 2020 | |
Totale risorse stabili | |||
di cui extra tetto* | |||
Totale risorse variabili | |||
di cui extra tetto** | |||
a) Totale | |||
b) Totale fondo 2017 (al netto delle p.o. istituite) | |||
DIFFERENZA a - b |
* Risorse stabili extra tetto (anno …): a) ……………….
b) ……………….
c) ……………….
d) ……………….
** Risorse variabili extra tetto (anno …): a) ……………….
b) ……………….
c) ……………….
d) ……………….
2.3 Utilizzo Fondo risorse decentrate
Articolo 68, CCNL 2016 - 2018
Risorse destinate agli istituti di cui all’art. 68, comma 1 | 2018 | 2019 | 2020 |
a) differenziale progressioni economiche a regime | |||
b) progressioni economiche anni precedenti | |||
c) indennità di comparto | |||
d) incremento delle indennità personale educativo asili nido | |||
e) indennità personale ex-VIII qualifica | |||
f) indennità art. 70-septies CCNL 20182 | |||
TOTALE utilizzi vincolati |
2 Si tratta dell’indennità di euro 64,56 già prevista dall’art. 8 CCNL 9/5/2006 che è attribuita al personale assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto dell’art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017. In assenza di indicazioni il relativo importo è stato inserito nella parte stabile del fondo.
Risorse destinate agli istituti di cui all’art. 68, comma 2 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
a) performance variabili) | organizzativa | (quota | del | …% | delle | risorse | |||
b) performance variabili) | individuale | (quota | del | …% | delle | risorse | |||
c) maggiorazione premio individuale (art. 69 CCNL 2018) | |||||||||
d) indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL 2018): d.1) indennità di rischio d.2) indennità di disagio d.3) indennità maneggio valori | |||||||||
e) indennità di turno (art. 23 CCNL 2018) | |||||||||
f) indennità di reperibilità (art. 24 CCNL 2018) | |||||||||
g) indennità di riposo compensativo (art. 24 CCNL 14/9/2000) | |||||||||
h) compensi per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies CCNL 2018) | |||||||||
i) indennità di funzione personale P.M. cat. C/D (art. 56-sexies CCNL 2018) | |||||||||
l) indennità servizio esterno di vigilanza (art. 56-quinquies CCNL 2018) | |||||||||
m) incentivi a personale P.M. per progetti di potenziamento dei servizi di sicurezza e controllo stradale (art. 56-quater CCNL 2018) | |||||||||
n) progetti per il conseguimento di obiettivi dell’ente (art. 67, c. 5, lett. b, CCNL 2018) | |||||||||
o) compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 68, c. 2, lett. g, CCNL 2018): o.1) incentivi per l’attività di recupero dell’evasione fiscale relativa all’ICI (art. 3, comma 57, legge 23.12.1996, n. 662; art. 59, comma 1, lett. p, D. Lgs. 15.12.1997, n. 446) o.2) incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, nei limiti dettati dalla stessa norma o.3) compensi professionali Avvocatura dell’ente (art. 9, D.L. n. 90/2014 nei limiti dettati dalla stessa norma, c. 7) o.4) compensi Istat o.5) altro __________ | |||||||||
p) compensi messi notificatori (art. 54 CCNL 14/9/2000) | |||||||||
q) progressioni economiche relative all’anno di effettuazione | |||||||||
r) somme corrispondenti ai risparmi derivanti dal Piano Triennale di razionalizzazione ex D.L. n. 98/2011 (delib. G.C. n. … del …) | |||||||||
TOTALE utilizzi da contrattare |
2.4 Riepilogo costituzione e destinazione Fondo
2018 | 2019 | 2020 | |
Totale risorse stabili (art. 67 CCNL 2018) | |||
Totale risorse variabili (art. 67 CCNL 2018) | |||
a) Totale | |||
Somme destinate agli utilizzi vincolati (art. 68 CCNL 2018) | |||
Somme destinate agli utilizzi da contrattare (art. 68 CCNL 2018) | |||
b) Totale | |||
DIFFERENZA Totale a - b |
3. LE DISAPPLICAZIONI
Il nuovo CCNL 2016 - 2018 comprende tre articoli che elencano le disapplicazioni di varie disposizioni dei precedenti Contratti:
Ø art. 49
Ø art. 56
Ø art. 71
Si riportano di seguito le norme da disapplicare.
Art. 49 Disapplicazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL è definitivamente disapplicata la disciplina delle seguenti norme:
a) art. 14 del CCNL del 6.7.1995 (Il contratto individuale di lavoro);
Il contratto individuale di lavoro (art. 14 CCNL 6.7.1995)
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
d) mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di destinazione dell'attività lavorativa;
g) termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 15, comma 6.
5. L'amministrazione prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere incrementato di ulteriori trenta giorni in casi particolari. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall' art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Per il rapporto a tempo parziale si applica, a richiesta del dipendente, l'art. 15, comma 8.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
7. omissis.
b) art. 14-bis del CCNL del 6.7.1995, introdotto dall’art. 3 del CCNL del 13.5.1996, come modificato dall’art. 20 del CCNL del 14.9.2000 (Periodo di prova);
Periodo di prova (art. 14-bis del CCNL 6.7.1995, introdotto dall’art. 3 CCNL 13.5.1996, come modificato dall’art. 20 CCNL 14.9.2000)
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
- due mesi per le qualifiche fino alla quarta;
- sei mesi per le restanti qualifiche.
Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge …… omissis. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 22 del CCNL sottoscritto il 6 luglio 1995.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; ... omissis.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9. Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo.
La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina.
c) art. 17 del CCNL del 6.7.1995 (Orario di lavoro);
Orario di lavoro (art. 17 CCNL 6.7.1995)
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è articolato, previo esame con le Organizzazioni Sindacali, ai sensi delle fonti normative vigenti.
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico; l'articolazione dell'orario, è determinata previo esame con le Organizzazioni Sindacali, dai dirigenti responsabili, nel rispetto delle disposizioni contenute nell' art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142 al fine dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza di adeguati servizi sociali.
3. Per le finalità di cui al comma precedente, l'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
- ottimizzazione delle risorse umane
- miglioramento della qualità delle prestazioni
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni
- rispetto dei carichi di lavoro.
4. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità, utilizzando diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro che possono anche coesistere, secondo le seguenti specificazioni:
a) orario flessibile, che consiste nel consentire di posticipare l'orario di inizio o di anticipare l'orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura;
b) orario plurisettimanale, che consiste nella programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali o annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento;
c) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni di orario secondo quanto previsto dall'art. 13 del DPR n. 268 del 1987;
d) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di una organica distribuzione dei carichi di lavoro;
e) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, per i dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e per i dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
5. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo automatico.
d) art. 22 del CCNL del 14.9.2000 (Turnazioni);
Turnazioni (art. 22 CCNL 14.9.2000)
1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.
5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
− turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. c);
− turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. c);
− turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. c);
6. L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.
e) art. 23 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall’art. 11 del CCNL del 5.10.2001 (Reperibilità);
Reperibilità (art. 23 CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art. 11 CCNL 5.10.2001)
1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di L. 20.000 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2. In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.
3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.
4. L’indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.
5. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell’art. 38, comma 7 o dell’art. 38-bis, con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4.
f) art. 9 del CCNL del 14.9.2000 (Servizio militare);
Servizio militare (art. 9 CCNL 14.9.2000)
1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto per tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.
2. I dipendenti obiettori di coscienza che prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.
3. Entro quindici giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve porsi a disposizione dell'ente per riprendere servizio. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
4. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
5. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale gli enti corrispondono l'eventuale differenza tra il trattamento economico erogato dall’Amministrazione militare e quello fondamentale in godimento presso l’ente di appartenenza.
g) art. 16 del CCNL del 14.9.2000 (Congedi per la formazione);
Congedi per la formazione (art. 16 CCNL 14.9.2000)
1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art.5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art. 5, comma 3, della legge
n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso art. 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 21, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 22 del CCNL del 6.7.1995.
h) art. 19 del CCNL del 6.7.1995 (Permessi retribuiti);
Permessi retribuiti (art. 19 CCNL 6.7.1995)
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni xxxx all'anno;
- lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento;
2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari documentati, compresa la nascita di figli.
3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
6. I permessi di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
7. omissis
8. omissis
9. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
10. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.
11. omissis.
i) art. 20 del CCNL del 6.7.1995 (Permessi brevi);
Permessi brevi (art. 20 CCNL 6.7.1995)
1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al dirigente di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal dirigente.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.
l) art. 21 del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall’art. 10 del CCNL del 14.9.2000 e dall’art. 13 del CCNL del 5.10.2001 (Assenze per malattia);
Assenze per malattia (art. 21 CCNL 6.7.1995, come modificato dall’art. 10 CCNL 14.9.2000 e dall’art. 13 CCNL 5.10.2001 )
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'amministrazione procede, su richiesta del dipendente, all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dal 1° e 2°comma , nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’ente, compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell’ambito della stessa categoria oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell’interessato, anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto a categoria inferiore. In tal caso trova applicazione l’art. 4, comma 4, della legge n. 68/1999.
4bis. Ove non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 4, oppure nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’ente può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.
5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
7. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata al presente contratto.
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
7-bis In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o Struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a) del presente articolo.
8. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento.
9. omissis.
10. omissis.
11. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
12. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
13. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione259.
14. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
15. omissis.
m) art. 22 del CCNL del 6.7.1995, come integrato dall’art. 10-bis del CCNL del 14.9.2000 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio);
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio (art. 22 CCNL 6.7.1995, come integrato dall’art. 10-bis CCNL 14.9.2000)
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall'art. 21, commi 1 e 2. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 21, comma 7, lett. a), comprensiva del trattamento accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata
al presente contratto.
2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 4 dell'art. 21. Nel caso in cui l'amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al dipendente non spetta alcuna retribuzione.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.
4. Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilità trova applicazione l’art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999.
n) art. 21 del CCNL del 14.9.2000 (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico- fisiche);
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche (art. 21 CCNL 14.9.2000)
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 21, comma 7, del CCNL del 6.7.1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a mansioni della stessa categoria di inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa per motivi di famiglia per l’intera durata del progetto medesimo. Del relativo periodo non si tiene conto ai fini dell’art. 14 del presente contratto. La stabile convivenza è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente.
3. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l’ente dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l’ente nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
o) art. 17 del CCNL del 14.9.2000 (Congedi dei genitori);
Congedi dei genitori (art. 17 CCNL 14.9.2000)
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n. 1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000.
2. omissis.
3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
4. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art.4 della legge n. 1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art.6 bis della legge n. 903/1977, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività.
5. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 7, comma 1, lett. a), della legge n. 1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
6. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno, nei casi previsti dall’art.7, comma 4, della legge n. 1204/1971, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 5.
7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
9. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre.
11. omissis.
p) art. 18 del CCNL del 14.9.2000 (Congedi per eventi e cause particolari);
Congedi per eventi e cause particolari (art. 18 CCNL 14.9.2000)
1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall’art. 4 della legge n. 53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge art.19, comma 1, secondo alinea, del CCNL del 6.7.1995, di un parente entro il secondo grado o del convivente, pure previsti nel citato art.4 della legge n. 53/2000, trova, invece, applicazione la generale disciplina contenuta nell’; la stabile convivenza è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente.
3. Resta confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell’art.19 del CCNL del 6.7.1995.
q) art. 11 del CCNL del 14.9.2000 (Aspettativa per motivi personali);
Aspettativa per motivi personali (art. 11 CCNL 14.09.2000)
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi.
2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente.
3. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali.
r) art. 12 del CCNL del 14.9.2000 (Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio);
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio (art. 12 CCNL 14.9.2000)
1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
s) art. 13 del CCNL del 14.9.2000 (Altre aspettative previste da disposizioni di legge);
Altre aspettative previste da disposizioni di legge (art. 13 CCNL 14.9.2000)
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni qualora l’ente non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
3. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 2 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.
t) art. 14 del CCNL del 14.9.2000 (Cumulo di aspettative);
Cumulo di aspettative (art. 14 CCNL 14.9.2000)
1. Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato e in caso di assenze di cui alla legge n. 1204/1971.
2. L’ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine
di cui al comma 2.
u) art. 15 del CCNL del 14.9.2000 (Diritto allo studio).
Diritto allo studio (art. 15 CCNL 14.9.2000)
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari e abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
5. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
7. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
8. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 19, comma 1, primo alinea del CCNL del 6.7.1995.
Art. 56 Disapplicazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL è definitivamente disapplicata la disciplina delle seguenti norme:
a) art. 4 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall’art. 11 CCNL del 22.1.2004;
Rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 4 CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art. 11 CCNL 22.1.2004)
1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità preventivamente individuate dagli enti. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
2.bis I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione.
3. Gli enti, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, previa informazione seguita da incontro, individuano i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale nel rispetto dei criteri definiti nel precedente comma 2 e nell’art. 5, comma 1, del presente CCNL. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria e profilo e, per la parte che residua, mediante assunzione secondo le procedure selettive previste dai regolamenti degli enti.
4. Nel caso che gli enti non abbiano provveduto agli adempimenti previsti nel comma 3, oppure nel limite della eventuale percentuale residua, dopo l’attuazione della disciplina prevista dal medesimo comma, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda presentata dal dipendente interessato, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 13. In tal caso opera il solo limite percentuale di cui al comma 2. Nelle domande, da presentare con cadenza semestrale (giugno-dicembre), deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini dei commi 7 e ss.
5. L’ente, entro il predetto termine, può, con decisione motivata, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
6. Nel caso di cui al comma 4 continua a trovare applicazione l’art. 1, comma 59, della L. 662/96, l’art. 39, comma 27 della L. n. 449/97 in materia di individuazione ed utilizzazione dei risparmi di spesa e l’art.15, comma 1, lett. e) del CCNL dell’1.04.1999.
7. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali.
8. Gli enti, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenuti ad individuare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente, con le procedure previste dall’art.1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, dandone informazione ai soggetti di cui all’art.10, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999.
9. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l’attività esterna del
dipendente - sia subordinata che autonoma – e la specifica attività di servizio, l’ente nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale nei casi di cui ai commi 7 e 8.
10. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all’ente nel quale presta servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
11. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dagli enti in sede di contrattazione integrativa decentrata ai sensi dell’art.4 del CCNL dell’1.4.1999, e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 di un ulteriore 10 % massimo. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono presentate senza limiti temporali.
12. Qualora il numero delle richieste relative ai casi dei commi 4 e 11 ecceda i contingenti fissati nei commi stessi, viene data la precedenza:
a) ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
b) ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
c) ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
13. La costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico.
14. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
15. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
16. Gli enti informano con cadenza semestrale i soggetti sindacali di cui all’art.10, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999 sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla tipologia delle stesse e sull’eventuale ricorso al lavoro aggiuntivo e straordinario.
b) art. 5 del CCNL del 14.9.2000;
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 5 CCNL 14.9.2000)
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c) con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b).
3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione, in relazione ai posti di cui al comma 3 dell’art. 4 vengono previamente definiti dagli enti e resi noti a tutto il personale, mentre nel caso previsto dal comma 4 dello stesso articolo sono concordati
con il dipendente.
c) art. 6 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall’art. 15 del CCNL del 5.10.2001;
Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 6 CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art. 15 CCNL 5.10.2001))
1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo con l’espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di cui all’art.1, comma 2, lett. e) del D.Lgs.n. 61/2000, nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana.
3. Il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
4. Le ore di lavoro aggiuntivo sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all’art.52, comma 2, lett. d)maggiorata di una percentuale pari al 15%, i relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
5. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo di cui al comma 2. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b)incrementata del rateo della tredicesima mensilità, con una maggiorazione pari al 15 %.
6. Qualora le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo mensile dal comma 2, la percentuale di maggiorazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 è elevata al 50.
7. Il consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro aggiuntivo o straordinario, svolto in via non meramente occasionale, avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro aggiuntivo e straordinario per più di sei mesi effettuato dal lavoratore stesso.
8. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L. n. 1204/71 anche per la parte non cadente in periodo lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale.
10. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi decentrati.
11. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art.8 della legge n. 554/88 e successive modificazioni ed integrazioni.
13. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 61/2000.
d) art. 7 del CCNL del 14.9.2000);
Contratto a termine (art. 7 CCNL 14.9.2000)
1. omissis.
2. Anche al fine di favorire standards di qualità nell’erogazione dei servizi, gli enti individuano, previa concertazione ai sensi dell’art.8 del CCNL dell’1.4.1999, i fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente articolo.
3. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all’art.36 e 36 bis del D. Lgs. n. 29/1993le procedure selettive per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a termine nelle ipotesi di cui al comma 1.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b), l’ente può procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi dell’art.56 del D.Lgs. n. 29/1993a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
5. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto individuale è specificato per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto ma anche l’altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 3. La durata del contratto può comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle consegne.
6. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito.
7. In tutti i casi in cui il CCNL del 6.7.1995 prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dai commi 6 e 9 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso é fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e comunque non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno.
8. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero, per i profili professionali per i quali è consentito, anche a tempo parziale.
9. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, dell’
art. 14-bis del CCNL del ai 6.7.1995, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall’art. 14-bis del CCNL del 6.7.1995, in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al successivo comma 10. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall’ente deve essere motivato.
10 Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato;
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dagli artt.21 e 22, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638. I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero e quelli per i quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all’art.21, comma 7, del CCNL del 6.7.1995, in misura proporzionalmente rapportata alla durata prevista del servizio, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dal citato art.21 del CCNL del 6.7.1995;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell’art. 19, comma 3, del CCNL del 6.7.1995;
d) in tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dell’art. 14, comma 5, del CCNL stipulato in data 6.7.1995, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 c.c.
e) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000.
11. Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti di cui all’art. 2126 c.c. quando:
a) l’applicazione del termine non risulta da atto scritto;
b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti.
12. La proroga ed il rinnovo del contratto a tempo determinato sono disciplinati dall’art.2, comma 2, della legge n. 230/1962, come modificato ed integrato dall’art. 12 della legge n. 196/1997.
13. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
14. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a termine presso un ente, per un periodo di almeno 12 mesi, anche non continuativi, possono essere adeguatamente valutati nell’ambito delle selezioni pubbliche disposte dallo stesso ente per la copertura di posti vacanti di profilo e categoria identici a quelli per i quali è stato sottoscritto il contratto a termine.
15. omissis.
Art. 71 Disapplicazioni
1. La nuova disciplina sui fondi di cui al presente capo sostituisce integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni.