ALLEGATO 2 - Accordo per il piano d'azione Star Growth - Bozza Accordo per il piano d'azione Star Growth (SG-APA) nell'ambito del
ALLEGATO 2 - Accordo per il piano d'azione Star Growth - Bozza Accordo per il piano d'azione Star Growth (SG-APA) nell'ambito del
progetto 101085746 - STAR GROWTH – 2nd CALL di seguito denominato "accordo".
Tra [NOME DEL PARTNER] con sede legale [INDIRIZZO], numero di registrazione della società [...], codice fiscale
[. ], legalmente rappresentato da [. ], d’ora in poi denominato "contraente".
E [NOME DEL BENEFICIARIO] con sede legale [INDIRIZZO], numero di registrazione della società [. ], codice
fiscale [...], legalmente rappresentato da [. ], d’ora in poi denominato "beneficiario".
CONSIDERANDO che il beneficiario è stato selezionato ai sensi del Bando pubblicato dal Progetto UE Sustainable Tools & Activities for Rural tourism and ecotourism SME's Growth (STAR GROWTH), Grant Agreement numero: 101085746 (d’ora in poi denominato "il progetto") per ricevere un sostegno finanziario,
Il contraente e il beneficiario HANNO ACCETTATO le seguenti condizioni:
Articolo 1 - Obiettivo e finalità del sostegno finanziario
1.1 Il progetto STAR GROWTH mira a promuovere la crescita sostenibile delle PMI operanti nei settori del turismo rurale e dell'ecoturismo in Grecia, Cipro, Bulgaria, Slovenia, Romania e Italia, fornendo un sostegno tecnico e finanziario e rafforzando al contempo la loro consapevolezza, il loro sviluppo e le loro capacità nel campo della sostenibilità e della digitalizzazione.
1.2. Il sostegno finanziario dovrà essere utilizzato per coprire i costi specifici indicati di seguito.
1.3. Il modulo di richiesta e i relativi allegati presentati dal beneficiario e approvati dal comitato di valutazione di STAR GROWTH costituiscono parte integrante del presente accordo e sono vincolanti per il beneficiario.
Articolo 2 - Utilizzo del sostegno finanziario
2.1. Il sostegno finanziario può essere utilizzato esclusivamente per le seguenti attività che fanno parte del modulo di richiesta presentato dal beneficiario:
[……]
Articolo 3 - Importo del sostegno finanziario
3.1. L'importo massimo del sostegno finanziario è di [......] € (importo esatto come da piano di
finanziamento/azione approvato).
3.2. Tale importo è considerato un sostegno al beneficiario per l'esecuzione della Domanda, come indicato all'articolo 2 del presente accordo.
Articolo 4 - Durata dell'accordo
4.1. L'accordo entra in vigore alla data della sua firma.
4.2. Il periodo di attuazione delle attività inizia il giorno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo. Le attività saranno realizzate nell'ambito del progetto Star Growth, ma non oltre il giugno 2025.
4.3. Il periodo di attuazione delle attività è di ... ( ) mesi (secondo l'Application Form approvato).
Artirticolo 5 - Rendicontazione e costi ammissibili
0.0.Xx beneficiario sarà richiesto di presentare il/i prodotto/i secondo l'Application Form approvato nell'ambito del bando Star Growth.
5.2 Al beneficiario sarà richiesto di presentare il/i prodotto/i secondo l'Application Form approvato nell'ambito del bando Star Growth.
Il beneficiario dovrà presentare i risultati entro un mese dalla scadenza prevista (giugno 2025).
5.3 Costi ammissibili
I costi ammissibili inclusi nella "Application" saranno riportati come segue:
● Xxxxx dei fornitori di terze parti, con la presentazione dei risultati definiti nel Modulo di richiesta STAR GROWTH e nella Call Guide come prova;
● Spese di viaggio e di soggiorno, con la presentazione dei documenti da consegnare, come definito nel modulo di richiesta STAR GROWTH e nella guida al bando.
Articolo 6 - Modalità di pagamento
6.1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione sarà erogato un anticipo pari al 35% del valore complessivo della convenzione di sovvenzione. Il contraente può richiedere l'emissione di una cambiale autenticata dal legale rappresentante del beneficiario e/o l'emissione di una garanzia bancaria per l'importo dell'anticipo.
6.2. Il pagamento del saldo (65% del valore della convenzione di sovvenzione) sarà effettuato entro 30 giorni dall'approvazione del/i prodotto/i, a condizione che tutti i requisiti siano soddisfatti e che le attività siano debitamente implementate. Se lo riterrà necessario, il contraente potrà richiedere ulteriori informazioni e/o chiarimenti sul/i documento/i da consegnare e/o altre prove delle attività realizzate, secondo quanto previsto dalla guida al Bando Star Growth, dal Xxxxxx di domanda e dai suoi Allegati. Nel caso in cui le informazioni e i deliverable richiesti non siano forniti in tempo o siano incompleti (ad es. deliverable mancanti), il finanziamento ricevuto sarà prontamente restituito al contraente entro e non oltre 15 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta del contraente.
Articolo 7 - Diritti e obblighi del beneficiario
7.1. Il beneficiario garantisce di aver rispettato tutti i requisiti di legge e di aver ottenuto tutte le approvazioni necessarie per la corretta attuazione del piano d'azione;
7.2. Il beneficiario deve rispettare la guida all'invito, il modulo di domanda approvato e i relativi allegati.
7.3. Il beneficiario non deve ricevere o aver ricevuto fondi da altri Programmi o finanziamenti pubblici per la stessa azione ("doppio finanziamento"). Se nel corso dell'attuazione delle attività risulta che l'azione è stata finanziata da altre fonti di finanziamento, il beneficiario deve informare il contraente entro 7 (sette) giorni di calendario da quando è venuto a conoscenza della circostanza
Articolo 8 - Diritti e obblighi del contraente
8.1. Il contraente ha l'obbligo di supportare il beneficiario fornendo le informazioni e i chiarimenti necessari per la realizzazione delle attività.
8.2. Il contraente ha l'obbligo di rispondere a qualsiasi sollecitazione scritta del beneficiario, entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di ricevimento della richiesta.
8.3. Il contraente ha l'obbligo di informare il beneficiario in merito alle conclusioni e alle raccomandazioni formulate dalla Commissione Europea e/o dall'EISMEA, che possono influire sull'attuazione del presente accordo.
8.4. Il contraente ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento, durante l'attuazione del presente accordo, informazioni sullo stato di avanzamento delle attività e sui risultati previsti.
8.5. Il contraente ha il diritto di applicare rettifiche finanziarie nel caso in cui il beneficiario non abbia rispettato le rispettive norme europee e/o nazionali, la guida all'invito, nonché il modulo di domanda approvato. Il contraente ha il diritto di richiedere il rimborso della/e somma/e pagata/ e/o di non pagare il saldo se i risultati non sono stati forniti e/o le attività non sono state implementate secondo il Modulo di richiesta.
Articolo 9 - Controlli e verifiche
9.1. In qualsiasi momento dell'attuazione delle attività e fino a cinque anni dopo il pagamento finale da parte dell'EISMEA al Consorzio, il contraente e/o il Consorzio Star Growth hanno il diritto di effettuare controlli, revisioni e audit per accertare:
● il corretto utilizzo dei fondi relativi alle attività ammissibili;
● il rispetto degli obblighi previsti dal Bando;
● la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario.
● Al verificarsi delle situazioni di cui sopra o in caso di impossibilità di effettuare i controlli, le verifiche e gli audit per motivi imputabili al beneficiario, il contributo potrà essere ridotto, rifiutato o revocato e potrà essere perseguito penalmente ai sensi della legislazione nazionale. Il contributo sarà revocato in caso di espressa rinuncia da parte del beneficiario. In caso di revoca, l'eventuale anticipo/prefinanziamento ricevuto dal beneficiario dovrà essere rimborsato, interessi legali inclusi, al contraente entro 15 giorni di calendario dalla comunicazione ufficiale.
9.2. Con la firma del presente accordo, il beneficiario dichiara che nel caso in cui, a seguito del pagamento del sostegno finanziario, come indicato nell'Articolo 3.1 del presente accordo, il beneficiario incorre in qualsiasi obbligo ai sensi delle norme della propria legislazione fiscale, il beneficiario adempirà a tale obbligo da solo.
9.3 Il beneficiario riconosce che l'EISMEA, in quanto autorità concedente, e la Commissione Europea hanno il diritto di effettuare controlli, revisioni e audit.
Il beneficiario è tenuto a collaborare con diligenza e a fornire, entro i termini richiesti, tutte le informazioni e i dati che si aggiungono agli elaborati e alle relazioni già presentate (comprese le informazioni sull'utilizzo delle risorse, la contabilità completa, le buste paga individuali o altri dati personali). L'autorità concedente può chiedere ai beneficiari di fornirle direttamente tali informazioni. Al beneficiario può essere richiesto di partecipare a riunioni, anche con gli esperti esterni. Per le visite in loco, il beneficiario deve consentire l'accesso ai siti e ai locali (anche agli esperti esterni e alle società di revisione) e deve garantire che le informazioni richieste siano prontamente disponibili. Le informazioni fornite devono essere accurate, precise e complete e nel formato richiesto, compreso quello elettronico.
9.4. Il beneficiario è consapevole che anche i seguenti organismi possono effettuare controlli, revisioni, audit e indagini - durante l'azione o successivamente:
- l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (XXXX) ai sensi dei regolamenti n. 883/201322 e n. 2185/9623;
- la Procura europea (EPPO) ai sensi del Regolamento 2017/1939;
- la Corte dei conti europea (CCE) ai sensi dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) e dell'articolo 257 del regolamento finanziario UE 2018/1046.
Se richiesto da questi organismi, il beneficiario interessato deve fornire informazioni complete, accurate e complete nel formato richiesto (compresi i conti completi, le buste paga individuali o altri dati personali, anche in formato elettronico) e consentire l'accesso ai siti e ai locali per visite o ispezioni in loco.
A tal fine, il beneficiario interessato deve conservare tutte le informazioni pertinenti relative all'azione, per almeno 5 anni dopo il pagamento finale da parte dell'EISMEA al Consorzio e, in ogni caso, fino alla conclusione di eventuali controlli, revisioni, audit, indagini, contenziosi o altre rivendicazioni in corso.
Il beneficiario è a conoscenza del fatto che i risultati di un'indagine dell'OLAF o dell'EPPO possono portare a un'azione penale ai sensi della legislazione nazionale.
9.5. Aiuti di Stato "Regime de minimis". La Comunicazione di orientamento della Commissione europea sulla nozione di "aiuto di Stato" (Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), disponibile all'indirizzo: xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/?xxxxxxxxxxx:XX.X_.0000.000.00.0000.00.XXX, informazioni pertinenti dalle FAQ: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx- tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/18476) chiarisce che il finanziamento diretto dell'Unione europea, compreso quello di un'Agenzia esecutiva, non è considerato un aiuto di Stato. Di conseguenza, la distribuzione finanziaria a terzi come parte integrante del finanziamento concesso nell'ambito del Progetto STAR GROWTH dall'EISMEA in applicazione del Regolamento finanziario dell'UE non costituisce "aiuto di Stato" e non deve essere presa in considerazione per il calcolo della regola "de minimis".
Articolo 10 - Riservatezza
10.1. Obbligo generale di riservatezza
Durante l'attuazione dell'azione e per cinque anni dopo il pagamento del saldo da parte dell'EISMEA al Consorzio, il beneficiario deve mantenere riservati tutti i dati, i documenti o altri materiali (in qualsiasi forma) che sono identificati come riservati al momento della loro divulgazione ("informazioni riservate"). Gli obblighi di riservatezza non si applicano più se (a) la parte divulgante accetta di rilasciare l'altra parte; (b) le informazioni diventano generalmente e pubblicamente disponibili, senza violare alcun obbligo di riservatezza; (c) la divulgazione delle informazioni riservate è richiesta dalla legge dell'UE o nazionale.
10.2. Conseguenze dell'inosservanza.
In caso di violazione da parte del beneficiario di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal presente Xxxxxx, il contributo potrà essere ridotto. Tali inadempienze possono anche portare ad altre misure quali il rifiuto di costi non ammissibili, la riduzione della sovvenzione, il recupero di importi non dovuti e potenziali sanzioni amministrative e finanziarie.
Articolo 11 - Conflitto di interessi
11.1. Nella Convenzione di sovvenzione, il conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 57 del Regolamento 966/2012 rappresenta qualsiasi esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di qualsiasi persona nell'ambito del progetto compromesso per ragioni che riguardano la famiglia, la vita affettiva, l'affinità politica o nazionale, l'interesse economico o qualsiasi altro interesse condiviso con un'altra persona.
11.2. Le parti si impegnano a prendere tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi conflitto di interessi e a tenersi reciprocamente informate su qualsiasi circostanza che abbia generato o possa generare tale conflitto. Qualsiasi presupposto o sospetto di conflitto di interessi che si verifichi durante l'attuazione del contratto deve essere immediatamente segnalato al partner nazionale competente (contraente).
Articolo 12 - Irregolarità, frodi e rimborsi del finanziamento
12.1. "Irregolarità", ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 36, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, indica qualsiasi violazione del diritto dell'Unione, o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione, derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei Fondi ESI, che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio dell'Unione imputando una voce di spesa ingiustificata al bilancio dell'Unione.
12.2. Per "sospetto di frode" si intende un'irregolarità che dà luogo all'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario a livello nazionale al fine di accertare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode, come indicato all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, e rappresenta qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa a:
- l'uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, che abbiano come effetto l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi del bilancio generale delle Comunità europee o di bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
- la mancata divulgazione di informazioni in violazione di un obbligo specifico, con lo stesso effetto;
- l'errata applicazione di tali fondi per scopi diversi da quelli per cui sono stati originariamente concessi.
12.3. In caso di irregolarità, il contraente può imporre al beneficiario, per iscritto, tutte le misure necessarie per l'eliminazione o la riduzione delle conseguenze sulla realizzazione dell'operazione.
12.4. Il contraente può sospendere o risolvere la Convenzione nel caso in cui il beneficiario non adotti le misure imposte.
12.5. Il contraente prende la decisione di sospendere/revocare la SG-APA, dopo aver verificato le motivazioni presentate dal beneficiario e la relativa documentazione.
12.6. In caso di irregolarità, il beneficiario è tenuto a rimborsare al contraente l'intero importo (compresi gli
eventuali interessi).
12.7. Nel caso in cui la Convenzione di sovvenzione (firmata tra il Consorzio del contraente e l'autorità concedente dell'EISMEA) venga risolta, dopo e previo accordo con l'EISMEA, il contraente notifica al beneficiario tale decisione e le relative misure finanziarie. In questo caso, il contraente chiederà che entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di ricezione della notifica, il beneficiario sia obbligato a restituire gli importi a cui la notifica si riferisce, compresi gli interessi maturati sui pagamenti ricevuti.
12.8. Nel caso in cui l'irregolarità venga riscontrata prima del pagamento del saldo, il contraente può decidere di diminuire l'importo rimborsabile a partire dal pagamento successivo fino al totale recupero del credito.
12.9. Nel caso in cui l'irregolarità che determina un importo indebitamente pagato venga scoperta dopo il pagamento finale o il debito non sia stato interamente recuperato, il contraente dovrà notificare al beneficiario l'importo indebitamente pagato e il beneficiario ha l'obbligo di restituire l'importo, entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di ricezione della notifica.
12.10. Qualsiasi pagamento extra effettuato dal contraente è considerato un importo indebitamente pagato e il beneficiario deve restituire i rispettivi importi entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di ricezione della notifica da parte del contraente.
12.11. Il beneficiario dovrà pagare le spese bancarie derivanti dal rimborso degli importi al contraente.
Articolo 13 - Inadempienze e sanzioni
13.1. In caso di inadempimento della Convenzione, anche in caso di cattiva o ritardata esecuzione, il beneficiario dovrà al contraente una penale pari all'importo pagato della Convenzione,
13.2. Il beneficiario indennizzerà e terrà indenne il contraente da tutti i danni o le perdite subite da quest'ultimo in relazione o in connessione con l'esecuzione delle attività e derivanti da negligenza o dolo del beneficiario.
13.3. Qualsiasi deviazione fattuale e documentale da quanto concordato nel presente SG-APA, dalle istruzioni del contraente in merito all'esecuzione, sarà considerata come inadempimento del presente accordo.
Articolo 14 - Promozione dell'azione - visibilità dei finanziamenti dell'UE
14.1. Il beneficiario è tenuto a promuovere l'azione e i suoi risultati. Il contraente informerà il beneficiario con le regole dettagliate per attuare tale divulgazione e promozione del Programma nel modo corretto.
14.2. Salvo diversa richiesta o accordo dell'EISMEA, qualsiasi attività di comunicazione relativa all'azione (comprese conferenze, seminari, materiale informativo, come opuscoli, volantini, manifesti, presentazioni, ecc:
● riconoscere il sostegno dell'UE ed esporre la bandiera europea (emblema)
● includere la dichiarazione di finanziamento: "Questo [inserire una descrizione appropriata, ad esempio una relazione, una pubblicazione, una conferenza, un'infrastruttura, un'attrezzatura, un tipo di risultato, ecc.] è stato cofinanziato dall'Unione Europea". Quando viene visualizzato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'UE deve avere un adeguato risalto.
Articolo 15 - Etica e valori
Il beneficiario deve adempiere ai propri obblighi derivanti dal presente accordo in linea con i più elevati standard etici e con la legislazione comunitaria, internazionale e nazionale applicabile in materia di principi etici.
Il beneficiario si impegna e deve garantire il rispetto dei valori fondamentali dell'UE (come il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze).
Il beneficiario è tenuto a evitare qualsiasi conflitto di interessi e a rispettare i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, sana gestione finanziaria, proporzionalità e concorrenza.
Se il beneficiario viola uno qualsiasi degli obblighi previsti dal presente articolo, il sostegno finanziario può essere ridotto o il diritto al sostegno finanziario può essere revocato.
Articolo 16 - Conservazione dei registri e dei documenti di supporto
Il beneficiario deve conservare, per almeno 5 anni dopo il pagamento finale da parte dell'EISMEA al Consorzio, i registri e altri documenti di supporto per dimostrare la corretta attuazione dell'azione/obblighi in linea con gli standard accettati nel rispettivo settore (se presenti).
Inoltre, il beneficiario deve conservare, per lo stesso periodo, quanto segue per giustificare gli importi dichiarati:
- per i costi e i contributi unitari, forfettari e a somma fissa secondo le consuete pratiche di contabilità dei costi (se presenti): il beneficiario deve conservare tutti i registri e i documenti giustificativi adeguati a dimostrare che le sue pratiche di contabilità dei costi sono state applicate in modo coerente, sulla base di criteri oggettivi, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, e che sono conformi alle condizioni di ammissibilità.
Inoltre, per specifiche categorie di bilancio è necessario quanto segue:
- Le registrazioni e i documenti di supporto devono essere resi disponibili su richiesta o nel contesto di controlli, revisioni, audit o indagini. Se sono in corso controlli, revisioni, audit, indagini, controversie o altri procedimenti, il beneficiario deve conservare i registri e la documentazione di supporto fino al termine di tali procedure.
- Il beneficiario deve conservare i documenti originali. I documenti digitali e digitalizzati sono considerati originali se autorizzati dalla legge nazionale applicabile. Il contraente può accettare documenti non originali se offrono un livello di garanzia comparabile.
- Se il beneficiario non rispetta uno degli obblighi previsti dal presente articolo, i costi o i contributi non sufficientemente comprovati non saranno ammissibili e saranno respinti e il sostegno finanziario potrà essere ridotto.
Articolo 17 - Corrispondenza
Qualsiasi comunicazione relativa al presente accordo deve essere effettuata da beneficiario per iscritto alla persona di contatto indicata di seguito:
Persona di contatto del contraente:
Nome: |
Ruolo: |
Indirizzo: |
Tel.: |
E-mail: |
Persona di contatto del beneficiario:
Nome dell’organizzazione:
Nome: |
Ruolo: |
Indirizzo: |
Tel.: |
E-mail: |
Articolo 18 - Conto corrente bancario
Il pagamento del sostegno finanziario sarà effettuato in euro, come segue:
Nome del titolare del conto bancario beneficiario | : |
Nome della banca | : |
IBAN BIC | : : |
Articolo 19 - Legge applicabile e giurisdizione competente
19.1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il contraente e il beneficiario in merito all'attuazione del SG-APA, si tenterà una conciliazione amichevole. Le autorità legali competenti della Repubblica di (paese
partner) risolveranno la controversia nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo reciproco.
19.2. Il presente SG-APA è regolato dalla legge di (paese partner). Il tribunale competente per le
questioni relative al presente accordo è quello di (città).
19.3. L'accordo obbliga le parti ad osservare integralmente e in buona fede ogni disposizione, secondo il principio della forza giuridica vincolante dell'SG-APA tra le parti.
Articolo 20 - Risoluzione dell'accordo
20.1. Il presente accordo può essere risolto di comune accordo scritto tra le parti.
20.2. Qualsiasi violazione delle disposizioni della presente convenzione può comportare la risoluzione della Convenzione da parte del contraente e il rimborso del finanziamento e la restituzione delle somme indebitamente versate da parte del beneficiario.
20.3. Il contraente ha il diritto di risolvere il contratto, senza alcuna altra formalità, e di chiedere la restituzione degli importi già versati, se:
1. Il contraente riscontra un'incongruenza tra la realtà e le dichiarazioni del beneficiario nel modulo di domanda, in merito al finanziamento dell'operazione da parte di altri fondi europei; oppure
2. Il contraente constata che l'importo forfettario assegnato è stato parzialmente o interamente utilizzato per scopi diversi da quelli concordati nel presente documento; oppure
3. Il contraente constata l'avvio di una procedura di insolvenza nei confronti del beneficiario, a condizione che ciò sembri impedire o mettere a rischio l'attuazione dell'azione, oppure
4. Il beneficiario chiude l'attività; oppure
5. In caso di successione legale, il successore legale non soddisfa i criteri di ammissibilità previsti per il Beneficiario; oppure
7. Il contraente decide che l'azione non è più ammissibile, se durante la sua attuazione, compresi i 5 (cinque) anni successivi alla chiusura del periodo di attuazione, appaiono alcune modifiche che incidono
sulle condizioni di attuazione/ creano per un terzo un vantaggio ingiustificato, e la modifica è il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà/cessazione/cambiamento della sede dell'operazione; oppure
9. Il contraente constata che il beneficiario non ha notificato al contraente entro il termine stabilito un caso di doppio finanziamento o di conflitto di interessi o che non sono state adottate le misure necessarie per correggere/cancellare tale situazione.
20.4. Il contraente ha il diritto di risolvere il contratto e di chiedere la restituzione degli importi già versati se:
1. Le attività non sono state o non possono essere attuate nel modo che il contraente ritiene appropriato con l'obiettivo del modulo di domanda/piano di azione; oppure
2. Il beneficiario non ha presentato entro i termini le prove richieste o non ha fornito le informazioni necessarie entro i termini stabiliti e non ha giustificato tali ritardi; oppure
3. Viene rilevata un'irregolarità a livello del beneficiario; oppure
4. Il beneficiario non ha rispettato altre condizioni o requisiti previsti dal presente contratto.
20.5 La Convenzione può essere risolta su richiesta del beneficiario, nel caso in cui vi siano ostacoli alla corretta realizzazione delle attività descritte nel Modulo di richiesta. In questo caso il beneficiario deve informare il contraente immediatamente dopo il verificarsi della situazione.
20.6. Il contraente ha il diritto di risolvere il contratto, senza alcun preavviso, qualora la Commissione Europea e/o l'EISMEA ritirino il finanziamento del progetto Star Growth. In tal caso il contraente non è tenuto a corrispondere alcun indennizzo al beneficiario.
20.7. Se la risoluzione ha effetto prima che l'intero importo della somma forfettaria sia stato pagato al beneficiario, i pagamenti cesseranno e il contraente non prenderà in considerazione ulteriori richieste da parte del beneficiario per il rimborso della parte rimanente dell'importo.
20.8. In caso di risoluzione del contratto, il beneficiario è tenuto a trasferire l'importo del rimborso al contraente. L'importo del rimborso è dovuto entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data della lettera con cui il contraente fa valere la richiesta di rimborso. In caso di mancato pagamento alla scadenza, il contraente applica agli importi dovuti una penale di un punto e mezzo superiore al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea a partire dal primo giorno lavorativo del mese della data di scadenza. Tali penali non saranno sostenute dal valore del contratto (sono spese non ammissibili). Il contratto può essere formalmente risolto dopo che l'importo del rimborso è stato trasferito al contraente.
Articolo 21 – Disposizioni finali
21.1. Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere debitamente motivata e sarà soggetta all'approvazione del Consorzio Star Growth e sarà gestita da un Addendum scritto all'accordo. L'Addendum entrerà in vigore il giorno in cui sarà stato firmato da tutte le parti. Le norme e i regolamenti specifici del Paese sono dettagliati di seguito (se applicabili): ...............
21.2. Il presente accordo viene emesso in due copie, una per il contraente e una per il beneficiario.
21.3. I seguenti allegati sono parte integrante del presente accordo:
Allegato 1: Modulo di domanda approvato Allegato 2: Dichiarazioni firmate
Allegato 3: Modulo di identificazione finanziaria
Città/paese: Data: | Città/paese: Data: |
Per il contraente: /nome del rappresentante legale, firma / | Per il beneficiario: /nome del rappresentante legale, firma / |
Questo progetto è stato cofinanziato dall'Unione Europea.
Le opinioni e i pareri espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dei partner di Star Growth e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea o dell'EISMEA. Né l'Unione Europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.