Contract
Il contratto di distribuzione internazionale: dalla stesura del contratto alla sua risoluzione (diritti del produttore, esclusiva, prezzi di rivendita, preavviso e indennità)
Xxxxxx Xxxxx 10 dicembre 2013
Le fonti legislative
• Contrariamente a quanto accaduto per gli agenti di commercio, a livello comunitario non è stata dettata alcuna normativa (direttiva e/o regolamento) avente ad oggetto il distributore, la sua attività, i diritti e gli obblighi e la regolamentazione dei relativi contratti.
• Alcuni paesi membri (Austria e Belgio) hanno normative specifiche per i distributori; in alcuni paesi la giurisprudenza si è preoccupata di stabile se e a quali condizioni siano applicabili al distributore le norme previste per gli agenti; altri paesi, infine, non hanno previsto nulla né hanno esteso la tutela degli agenti ai distributori (Italia)
Il Distributore
Il distributore si può definire come il soggetto che in forza di contratto con il fornitore ha il diritto di rivendere in nome e conto proprio prodotti acquistati dal fornitore (produttore o distributore a sua volta).
Elementi tipici sono quindi:
Stabilità del rapporto;
- Vendita eseguita in nome e per conto del distributore con benefici e rischi a proprio esclusivo carico;
Libertà organizzativa e promozionale
Non esiste alcuna normativa nazionale che imponga una forma per la validità del contratto né esiste alcun registro dei distributori o l’obbligo di registrazione presso alcun ufficio e/o autorità locale
Se il contratto è stato stipulato per iscritto (soluzione preferibile) ogni modifica deve risultare da un atto scritto firmato da entrambe le parti salvo deroghe contrattualmente previste.
Il principio cardine dell’Unione Europea è quello di lasciare alle parti libertà di scelta in materia di legge applicabile.
Tale principio è stato ripreso dalla Convenzione di Roma del 1980 e dal Regolamento Roma I 593/2008.
Nel caso le parti non abbiano scelto la legge applicabile al contratto il Regolamento Roma I prevede che sia applicabile la legge del luogo dove risiede o svolge la propria attività il distributore
(deroghe al principio di libertà di scelta e della individuazione della legge applicabile)
Belgio: la legge 27 luglio 1961 prevede la applicazione obbligatoria della legge ( in caso di contratto eseguito esclusivamente in Belgio) anche se le parti hanno scelto una legge differente
Francia: la giurisprudenza ha affermato che la prestazione caratteristica è quella del fornitore e in mancanza di scelta si deve applicare la legge di questi. Le decisioni sono in contrasto con quanto previsto dal Regolamento Roma I
(deroghe al principio di libertà di scelta e della individuazione della legge applicabile
Portogallo: si applica la legge portoghese anche in caso di scelta delle parti salvo che la legge scelta non si dimostri in concreto più favorevole al distributore.
UK: in caso di mancata scelta si privilegia la legge del paese del fornitore
Il contratto di distribuzione può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.
In caso di contratto a tempo determinato, normalmente, la prosecuzione del contratto alla scadenza comporta la trasformazione dello stesso in un rapporto a tempo indeterminato.
Belgio: un contratto a tempo determinato deve essere disdettato tre mesi prima della scadenza pena la trasformazione dello stesso in un contratto a tempo indeterminato
Spagna: la giurisprudenza richiede che sia chiara la volontà delle parti di proseguire nel contratto affinché si possa parlare di trasformazione del contratto
Portogallo: il contratto si trasforma ma le parti possono dimostrare di non aver voluto la trasformazione
UK: La corte deve valutare caso per caso la volontà delle parti
Il contratto a tempo indeterminato può essere risolto con congruo preavviso.
Non esistono norme circa la durata del preavviso e la giurisprudenza di ogni paese ha sviluppato una propria casistica sulla base di alcuni casi pratici.
Belgio: inizialmente venne affermato che il periodo di preavviso doveva essere pari a quello che, in teoria, serviva al distributore per sottoscrivere un analogo contratto di distribuzione.
Successivamente la giurisprudenza ha definito ragionevole il periodo di preavviso riconosciuto al distributore per individuare un’altra fonte di fatturato equivalente.
Da ultimo la Corte di Cassazione ha stabilito che è congruo il periodo di preavviso che consenta al distributore di adempiere ai propri obblighi nei confronti dei terzi e di ottenere un fatturato pari a quello perduto anche tramite la conversione della propria attività.
In ogni caso la congruità del preavviso deve essere valutata
Prendendo in considerazione la durata del contratto, l’estensione del territorio ed il numero dei clienti, l’incidenza dell’attività di distribuzione rispetto al fatturato complessivo del distributore, lo sviluppo del fatturato durante il contratto, la complessità della organizzazione e le obbligazioni assunte dal distributore e gli investimenti eseguiti.
Il periodo di preavviso può variare, nei casi pratici, tra 3 e 48 mesi e il giudice può anche derogare ad eventuali accordi contrattuali intercorsi tra le parti
Spagna: la congruità del periodo di preavviso viene valutata dal Tribunale che può anche non tenere in considerazione quanto stabilito dalle parti nel contratto. Non si applica automaticamente il periodo di preavviso previsto per gli agenti.
Francia: le corti sono libere di valutare la durata del preavviso in base, soprattutto, alla buona fede e correttezza dei rapporti commerciali.
Germania: tendenzialmente si applica la normativa in materia di contratto di agenzia. In ogni caso in determinati settori dove vi sono posizioni di “monopolio” i Tribunali possono riconoscere tempi di preavviso più lunghi (anche fino a 2 anni)
Olanda: dai precedenti giurisprudenziali si possono ricavare i seguenti indicativi periodi di preavviso: 3 mesi per contratti fino a 2 anni; 6 mesi per contratti fino a 4 anni; da 8 a 12 mesi per contratti fino a 10 e da 12 a 24 mesi per contratti oltre i 10 anni
UK: nel silenzio del contratto il periodo di preavviso deve essere congruo ma non vengono date indicazioni su come identificarlo. Laddove le parti abbiano convenuto un periodo di preavviso, per quanto breve possa essere, i Tribunali non possono in alcun modo rivederlo o modificarlo.
Portogallo: la giurisprudenza ha stabilito che per verificare la congruità del periodo di preavviso occorre fare riferimento agli investimenti eseguiti dal distributore ed all’ammortamento degli stessi oltre che alla durata del contratto
Austria: non si applicano le norme sul contratto di agenzia. I Tribunali valutano la congruità del preavviso in relazione agli investimenti eseguiti dal distributore ed alla durata del contratto.
Grecia: il contratto può essere risolto in qualsiasi momento senza preavviso salvo che il distributore abbia una indipendenza relativa dal fornitore, che il distributore abbia significativamente sviluppato il mercato, che il distributore abbia l’obbligo di esclusiva e che il fornitore abbia accesso diretto alla clientela
Anche in materia di indennità occorre fare riferimento ad ogni singola pronuncia dei tribunali locali in assenza di una normativa comune o di base.
In alcuni paesi (i.e. Belgio, Austria, Spagna, Portogallo, Germania, Grecia) viene riconosciuto il diritto alla indennità anche in caso di regolare cessazione del rapporto laddove il distributore riesca a dimostrare il proprio stabile inserimento all’interno della forza vendita del fornitore, la assenza di libertà imprenditoriale quanto alla determinazione dei prezzi
di rivendita, l’obbligo di mantenere stock di magazzino, l’obbligo di comunicare i nominativi dei propri clienti al fornitore, l’obbligo di esclusiva o l’obbligo di rispettare alcune procedure imposte dal fornitore.
In altri paesi (i.e. Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx) viene escluso il diritto ad indennità di fine rapporto.
L’esclusiva / non concorrenza contrattuale
Tanto il distributore quanto il fornitore possono richiedere alla controparte l’esclusiva. In caso di silenzio del contratto l’esclusiva in favore del distributore non è presunta ma occorre valutare caso per caso. La violazione dell’esclusiva/non concorrenza da parte del distributore può costituire giusta causa di risoluzione del contratto, ove previsto, o eliminazione della stessa con perdurante efficacia del resto del contratto.
Riconoscendo l’esclusiva il fornitore non si impegna ad evitare vendite nel territorio da parte di soggetti terzi indipendenti (altri distributori o clienti)
Prezzi di rivendita
Il fornitore non ha il diritto di imporre al distributore i prezzi di rivendita; possono essere fornite indicazioni non vincolanti per dei prezzi minimi e dei prezzi massimi. La violazione di tali indicazioni non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto.
Clienti finali
Fatto salvo il diritto del Fornitore di poter richiedere tempi e modalità di rivendita dei singoli prodotti per questioni collegate e/o connesse alle eventuali garanzie, il Fornitore non ha il diritto di richiedere i nominativi ed i riferimenti dei clienti finali che sono e rimangono di “proprietà” del Distributore
Il Fornitore può richiedere al Distributore di mantenere un magazzino adeguato alle richieste del mercato sia di prodotti finiti che di parti di ricambio degli stessi.
Normalmente nel contratto si prevede che al termine del contratto i prodotti a magazzino vengano riacquistati dal Fornitore o che vengano distrutti.
In Belgio la giurisprudenza ha imposto l’obbligo di riacquisto del magazzino da parte del Fornitore
In Germania la giurisprudenza ha stabilito che sono invalidi prezzi di riacquisto irragionevoli (più del 10% di riduzione rispetto al prezzo di acquisto) e che l’obbligo di riacquisto non opera nel caso il contratto sia stato risolto per fatto e colpa imputabile al distributore.
L’imposizione di minimi di acquisto viene ritenuta di norma legittima ed il mancato rispetto degli stessi viene considerato dalla giurisprudenza come una giusta causa di risoluzione del contratto o come un giustificato motivo per eliminare o ridurre l’esclusiva.
La giurisprudenza ha ritenuto non validi minimi di acquisto irrealistici in considerazione del mercato e dell’andamento dell’economia o imposizioni unilaterali dei minimi di acquisto da parte del fornitore.