COMUNE DI LUSIA
COMUNE DI LUSIA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla L.R. 30 luglio 1996, n. 22 Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra:
a) servizio di piazza con autovettura con conducente o taxi, di cui all’art. 3 della L.R. n. 22/96 e all’art. 86 del D.Lgs. 30.04.92 n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;
b) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all’art. 4 della L.R. n. 22/96 e all’art. 85 lett b) del D.Lgs. n. 285/92.
Art. 2 - Definizione dei servizi
1. Il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente con autovettura sono autoservizi pubblici non di linea e in quanto tali provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e sono effettuati a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di taxi individuale ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge ad una clientela indifferenziata, lo stazionamento avviene in luogo pubblico, il prelevamento del cliente ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale, la prestazione del servizio è obbligatoria all’interno dell’area comunale, per le destinazioni oltre i limiti di tali aree è necessario l’assenso del conducente.
3. Il servizio di taxi collettivo ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto di piccoli gruppi di persone non legati tra sé da altro vincolo estraneo al contratto di trasporto, si rivolge ad una clientela indifferenziata su percorsi flessibili, interni all’area comunale, la prestazione del servizio è obbligatoria.
4. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio, lo stazionamento avviene all’interno delle rimesse presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto, la prestazione del servizio non è obbligatoria, l’inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale, il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori del territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera d’incarico, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell’autovettura.
TITOLO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Art. 3 - Titoli per l’esercizio dei servizi
L’esercizio dei servizi di taxi e noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione a persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 14 del presente Regolamento.
Art. 4 Cumulo dei titoli
I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze per il servizio di taxi e delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con autovettura con conducente, sono disciplinati dalla Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22.
Art. 5 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi
1. I titolari di licenze o autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di taxi o noleggio con autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le seguenti forme giuridiche indicate all’art. 14 della L.R. n. 22/96 ovvero:
A) essere iscritti, nella qualità di impresa artigiana di trasporto, all’albo imprese artigiane previste all’art. 5 della L. 08.08.1985, n. 443;
B) associarsi in cooperative di produzione lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
C) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
D) essere titolari di imprese private individuali o societarie che esercitino esclusivamente le attività di noleggio con conducente.
2. E’ consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria licenza o la propria autorizzazione agli organismi previsti dall’art. 14 della L.R. 22/96 e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.
3. Il conferimento è consentito previa presentazione, all’Ufficio Comunale competente, dei documenti e delle attestazioni del possesso dei requisiti, di seguito elencati:
• comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;
• certificato di iscrizione dell’organismo alla CCIAA, attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
• copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell’organismo cui è conferita la licenza o autorizzazione. Nel caso previsto al comma 1, lettera D) del presente articolo, il requisito dell’iscrizione a ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell’impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata, in modo effettivo e permanente, la conduzione dell’impresa.
• copia del contratto di comodato dell’autovettura registrato;
• copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
• appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l’assicuratore prende atto che l’autovettura è condotta da più conducenti.
4. L’Ufficio Comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l’esercizio del servizio ferma restando la titolarità della licenza o dell’autorizzazione in capo al conferente.
5. A tal fine nella licenza o autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell’atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.
6. In caso di documentazione mancante o incompleta il Responsabile del Procedimento sospende i termini di decorrenza per la conclusione dello stesso assegnando un periodo di gg 15 (quindici) per la regolarizzazione con avvertenza che in difetto di produzione e/o integrazione il procedimento verrà archiviato.
7. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, la licenza o l’autorizzazione non potranno essere ritrasferite al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 6 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
1. Per partecipare al concorso per il rilascio della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi disciplinati dal presente Regolamento è necessario:
a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell’Unione Europea o di uno stato in condizioni di reciprocità;
b) il possesso del requisito dell’idoneità morale di cui al successivo art. 7;
c) il possesso del requisito dell’idoneità professionale di cui al successivo art. 8;
d) non essere titolare di altra licenza per l’esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune (nel caso del servizio taxi);
e) non avere trasferito la precedente licenza o l’unica autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
2. A seguito dell’espletamento del concorso, secondo le disposizioni di cui al successivo titolo VI, viene costituita una specifica graduatoria. Il concorrente che risulterà vincitore dovrà produrre, entro il termine perentorio di gg. 90 (novanta) dalla comunicazione di assegnazione di cui all’art. 21, la documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti:
a) certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. ovvero, nell’ipotesi in cui l’attività venga svolta informa di ditta individuale, copia della richiesta di iscrizione;
b) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell’autovettura per la quale sarà rilasciata la licenza o l’autorizzazione;
c) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
d) disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale, per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.
3. L’autorizzazione all’esercizio verrà assegnata successivamente alla approvazione della graduatoria e nelle more della produzione da parte del vincitore della documentazione di cui al comma 2) del presente articolo.
4. La mancata dimostrazione da parte del concorrente, nel termine di gg. 90 cui al precedente comma 2, in ordine ai requisiti ivi richiesti comporta la decadenza del provvedimento di assegnazione e il conseguente scorrimento della graduatoria al successivo candidato idoneo.
Art. 7 - Idoneità morale
1. Soddisfa il requisito dell’idoneità morale chi:
a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l’Amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della L. 20.02.58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.
In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.
2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita licenza all’esercizio del servizio di taxi o autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento, il requisito deve essere posseduto:
a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.
3. Il requisito dell’idoneità morale deve essere posseduto anche dall’institore o direttore eventualmente preposto all’esercizio dell’impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l’attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.
Art. 8 - Idoneità professionale
Il requisito è soddisfatto attraverso l’iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art. 10 della
L.R. n. 22/96, alle sezioni conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, istituito dalla Provincia presso la C.C.I.A.A.;
TITOLO IV COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
Art. 9 - Commissione Consultiva Comunale - funzioni
1. Ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. n. 22/96 è istituita una Commissione Consultiva con il compito di esprimere pareri obbligatori in ordine a:
a) emanazione di regolamenti relativi all’esercizio dei servizi pubblici non di linea;
b) determinazione dei contingenti;
c) individuazione delle località di stazionamento;
d) determinazione annuale delle tariffe per il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente;
e) definizione di turni e orari del servizio taxi;
f) sospensioni, revoche e decadenze di licenze e autorizzazioni.
2. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, il Comune procede indipendentemente dall’acquisizione del parere.
3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato per iscritto la necessità a fini istruttori.
Art. 10 - Commissione Consultiva Comunale - composizione e nomina
1. La Commissione Consultiva è costituita da 7 membri, nominati dal Sindaco:
Presidente
• l’assessore competente o un suo delegato; Componenti
• il responsabile del servizio competente, o un suo delegato;
• un rappresentante della Provincia di Rovigo;
• un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale del settore taxi;
• un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale del settore noleggio con conducente con autovettura;
• un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale;
• un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli utenti.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.
2. Qualora le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni degli utenti non raggiungano l’accordo per la designazione unitaria del loro rappresentante, il Sindaco procede alla nomina individuandolo tra i nominativi pervenuti.
3. Qualora, entro i termini stabiliti dal Sindaco, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni degli utenti non provvedano alle designazioni di loro competenza, il Sindaco nomina in loro luogo esperti di propria fiducia.
Art. 11 - Commissione Comunale Consultiva - funzionamento
1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale ne stabilisce l’ordine del giorno.
2. Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione nel caso gli pervenga apposita richiesta, articolata per argomenti, sottoscritta da almeno quattro membri; la convocazione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti, ivi compreso il Presidente; le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente prevale.
4. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del Segretario della Commissione: esso deve riportare le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.
5. I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, a iniziativa del Sindaco o della associazione che li ha designati.
TITOLO V CONTINGENTI DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 12 - Contingenti – Norma transitoria
1. In base alle disposizioni attualmente in vigore, non risulta rilasciabile alcuna licenza per l’esercizio del servizio di taxi.
8. Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono attualmente determinate nel numero di due in base alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4151 del 30.12.2005.
9. Eventuali modifiche ai suddetti contingenti non comportano la necessità di modificare il presente Regolamento e sono recepite con la determinazione di cui al successivo art. 14.
Art. 13 – Trasporto disabili
1. Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura per il trasporto di disabili non deambulanti non sono soggette a contingentamento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 1998, n. 4125.
2. Le suddette autorizzazioni saranno rilasciate a seguito di opportuna istruttoria da parte dell’Ufficio Comunale, al fine di verificare il possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 10 della L. R. 22/96
TITOLO VI RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE
Art. 14 - Assegnazione delle licenze per servizio di taxi e autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente
1. Le licenze per servizio di taxi e le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli ed esami a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell’autovettura, e che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6.
2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di licenze o autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l’esistenza di valida graduatoria.
3. Il concorso è indetto con determinazione del Responsabile del Settore, entro 60 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti, o è stato aumentato il contingente disponibile, o in cui si è verificata per qualsiasi motivo la disponibilità.
Art. 15 - Bando di Concorso
1. Il bando di concorso deve prevedere:
a) il numero delle licenze o autorizzazioni disponibili al rilascio;
b) i requisiti richiesti per l’ammissione al pubblico concorso;
c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
d) l’indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
e) le materie d’esame;
f) la valutazione dei titoli;
g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell’idoneità.
2. Il bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e della Provincia.
Art. 16 - Presentazione delle domande
1. Le domande per l’assegnazione delle licenze e autorizzazioni devono essere presentate al Sindaco, in carta resa legale, e in essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.
2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all’eventuale rilascio.
3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per cui è presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 viene richiesta all’interessato prima del rilascio della licenza o autorizzazione.
Art. 17 - Commissione di Concorso
1. Per l’espletamento dei concorsi di cui all’art. 14 del presente Regolamento, la Giunta Comunale nomina apposita Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta dal responsabile del settore competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d’esame, anche esterni all’Amministrazione; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale.
3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l’elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
4. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.
5. La Commissione fissa la data dell’esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda.
6. Ogni Commissario dispone di dieci punti per l’espressione del proprio giudizio: l’eventuale giudizio positivo, ottenuto dall’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta ove previsto, sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo.
7. Alle eventuali prove d’esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
8. La Commissione, una volta esperite le prove d’esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l’approvazione del Responsabile del settore.
Art. 18 - Titoli valutabili o di preferenza
1. Per l’assegnazione delle licenze o autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
a) l’anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di taxi o noleggio con conducente;
b) l’anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente;
c) l’anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;
d) i titoli di studio;
e) i carichi di famiglia;
f) le idoneità all’esercizio di servizi di taxi o noleggio con conducente con autovettura precedentemente conseguite in altri concorsi.
2. L’aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente con autovettura per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi o dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.
Art. 19 - Materie d’esame
1. L’esame verterà su un colloquio nelle materie sottoelencate:
a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all’esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente con autovettura);
b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
c) eventuale conoscenza di lingue straniere.
d) conoscenza di base della lingua italiana nel caso di cittadino straniero.
2. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L’accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.
Art. 20 - Validità delle graduatorie
1. Le graduatorie hanno validità di tre anni dalla data di approvazione.
2. Le licenze o autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei tre anni di validità delle graduatorie devono essere coperti utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.
Art. 21 - Assegnazione e Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
1. Il Responsabile del Settore, entro quindici giorni dall’approvazione delle graduatorie per il rilascio di licenze di taxi e autorizzazioni al noleggio con autovetture con conducente, provvede all’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, a tal fine dando formale comunicazione agli interessati e assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 6.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al DPR 26.04.92 n. 300 e al DPR 09.05.94, n. 407.
Art. 22 - Durata e validità delle licenze e delle autorizzazioni
1. Le licenze e le autorizzazioni hanno durata quinquennale con decorrenza dalla data del provvedimento di rilascio e sono rinnovabili a domanda per pari periodi, previo accertamento della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza.
2. Nel caso in cui titolare della licenza e/o dell’autorizzazione sia un cittadino straniero, il provvedimento, in ogni caso non superiore ai cinque anni, avrà durata pari a quella del permesso di soggiorno.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, il rinnovo della licenza e/o dell’autorizzazione è subordinato alla proroga del periodo di soggiorno.
4. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo e vidimazione annuale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. La mancanza del controllo e della vidimazione di cui al comma precedente, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, comporta la decadenza anticipata della licenza e/o dell’autorizzazione.
5. La vidimazione avverrà a seguito della presentazione della carta di circolazione dalla quale evincere l’avvenuta revisione annuale, dell’acquisizione dell’autocertificazione antimafia, della dimostrazione del possesso di valida patente di guida, dell’acquisizione del certificato di abilitazione professionale e della mantenuta iscrizione al ruolo dei conducenti. Sia al fine del controllo per la vidimazione annuale che per il rinnovo quinquennale, il titolare della licenza e/o dell’autorizzazione dovrà presentare l’elenco del personale legittimamente impiegato come conducente, a qualsiasi titolo, risultante dal libro matricola per i dipendenti e corredato dalle rispettive posizioni INPS e INAIL, nonché dell’iscrizione al ruolo dei conducenti – sezione autovetture – presso la C.C.I.A.A..
6. L’eventuale documentazione, richiesta ai fini di cui ai commi 4 e 5, deve essere trasmessa entro 30 giorni a pena di decadenza anticipata del provvedimento.
7. Oltre ai casi previsti nei commi 4 e 6, la licenza e/o l’autorizzazione possono essere dichiarate decadute anche prima dell’ordinario termine di validità stabilito nel comma 1, qualora ciò sia specificamente previsto da norme di Legge o del presente Regolamento.
Art. 23 - Inizio del servizio
1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o “mortis causa”, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l’impossibilità ad iniziare il servizio.
TITOLO VIII - TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA
Art. 24 - Trasferibilità per atto tra vivi
1. La licenza o l’autorizzazione fanno parte della dotazione d’impianto d’azienda e sono trasferibili in presenza di documentato trasferimento dell’azienda stessa, di un suo ramo o della quota di partecipazione all’organismo associativo cui il titolare avesse conferito la licenza o l’autorizzazione.
2. Il trasferimento di licenze per il servizio taxi o di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) essere titolare di licenza o autorizzazione da almeno cinque anni;
b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
3. L’inabilità o l’inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all’ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall’accertamento dell’impedimento.
4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, in caso di licenza o dell’unica autorizzazione, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione per l’esercizio del medesimo servizio conseguita anche in altro Comune tramite concorso pubblico o altro trasferimento.
Art. 25 - Trasferibilità per causa morte del titolare
1. In caso di morte del titolare la licenza o l’autorizzazione possono essere trasferite.
2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente Ufficio Comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell’evento. La comunicazione deve altresì indicare:
a) la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità della licenza o dell’autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell’attività;
b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., e in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio - quale subentrante nella titolarità della licenza o dell’autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l’autorizzazione;
c) la volontà degli eredi suddetti, se minori, o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno di età di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del ventiduesimo anno di età.
4. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza e dell’autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
5. I soggetti subentrati o i sostituti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competente Ufficio Comunale, entro il termine di novanta giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 6.
6. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
Art. 26 - Sostituzione alla guida del taxi e dell’autovettura da noleggio
1. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 10 della L.R.. n. 22/96, sezioni conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, istituito dalla
Provincia presso la C.C.I.A.A., in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori, o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno d’età, del titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all’art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, istituito dalla Provincia presso la C.C.I.A.A. e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina del D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
5. Il titolare della licenza o dell’autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all’ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l’indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l’iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l’osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.
Art. 27 - Collaboratore familiare di titolari di licenza o autorizzazione
1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall’art. 230 bis del codice civile.
Pertanto ai fini del presente articolo sono considerati familiari:
a) il coniuge;
b) i parenti entro il terzo grado, cioè
in linea diretta: genitori, figli, xxxxx, xxxxxx, pronipoti; in linea collaterale: xxx, fratelli e xxxxxx;
c) gli affini entro il secondo grado, cioè suoceri, generi, nuore, cognati
2. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza, pertanto l’impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità ed a prescindere dalla comunione di tetto.
3. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dall’impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo, attività di impresa.
4. L’istituto fa capo ad un imprenditore, persona fisica: nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell’azienda né la qualità di coimprenditore.
5. In conformità di quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l’esercizio del servizio di taxi o noleggio con conducente con autovettura, può essere attivata trasmettendo, all’Ufficio Comunale competente, la seguente documentazione:
• atto notarile comprovante la costituzione dell’impresa con il familiare interessato (grado di parentela o di affinità) ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 576. L’atto, firmato sia dal titolare che dal familiare, facendo riferimento al D.L. 853/84, convertito con legge 17/2/85, n. 17, deve riportare l’assunzione delle responsabilità tributarie e l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili. La quota del 51% deve essere comunque riservata al titolare, quali che siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore;
• dichiarazione del titolare, resa ai sensi della legge n. 127/97 che il lavoro del collaboratore familiare viene prestato in modo prevalente e continuativo nell’impresa familiare;
• copia della patente e del certificato di abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei conducenti;
• appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la Compagnia prende atto che l’autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare
• dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi dell’art. 46 lett. aa e bb del DPR 445/2000
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 riportante:
che l’impresa familiare è iscritta presso la C.C.I.A.A.;
che il collaboratore ha una regolare posizione INAIL ed INPS;
che il collaboratore non ha in corso procedure di fallimento, ovvero che sia stato riabilitato;
6. Sarà compito dell’Ufficio Comunale, per quanto di competenza, procedere all’accertamento d’ufficio delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 5.
7. L’Ufficio Comunale segnalerà al Dipartimento dei Trasporti Terrestri Ufficio Provinciale di Rovigo per conoscenza che l’autovettura associata alla licenza o autorizzazione rilasciata per il servizio taxi o noleggio con conducente è condotta anche dal collaboratore familiare, indicandone il nominativo.
8. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l’Ufficio Comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota nella licenza o autorizzazione.
9. La sussistenza dell’impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nulla osta rilasciato dal Comune.
TITOLO IX - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI
Art. 28 - Obblighi dei conducenti
I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:
a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l’autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune;
d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l’accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell’autovettura;
e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
g) conservare nell’autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché la licenza o l’autorizzazione comunale all’esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
i) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
l) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l’interno dell’autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all’Ufficio Oggetti Smarriti, dandone contemporanea comunicazione al competente Ufficio Comunale;
m) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall’art. 169 comma 6 del D.Lgs. n. 285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
n) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune, se titolare;
o) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
p) in caso di sequestro dell’autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P.S. o di Polizia Locale;
q) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l’ammalato non è afflitto da malattie
infettive e diffuse: in caso di successivo accertamento contrario, l’autovettura dovrà essere sottoposta a disinfezione presso l’Ufficio Comunale competente;
r) dare immediata comunicazione scritta all’Ufficio Comunale competente in caso di sinistro.
Art. 29 - Obblighi specifici per l’esercente il servizio taxi
Oltre agli obblighi di cui all’art. 28 l’esercente il servizio taxi ha l’obbligo di:
a) aderire a ogni richiesta di trasporto da parte del primo richiedente da effettuarsi in ambito comunale, entro il numero consentito dall’omologazione dell’autovettura, purché non sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio, il che deve risultare da apposita segnalazione di “fuori servizio”;
b) avere il segnale “taxi” illuminato nelle ore notturne, quando l’autovettura si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile;
c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti alla sosta, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
d) richiedere il solo pagamento dell’importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune, dando dei medesimi preventiva comunicazione al cliente e fornendo i chiarimenti richiesti;
e) curare che il tassametro sia funzionante e presenti la tariffa vigente;
f) rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti.
Art. 30 - Obblighi specifici per l’esercente il servizio di noleggio con conducente
Oltre agli obblighi di cui all’art. 28, l’esercente il servizio di noleggio con conducente con autovettura ha l’obbligo di:
a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente Ufficio Comunale;
b) comunicare entro quindici giorni all’Ufficio Comunale competente l’eventuale variazione dell’indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull’autorizzazione;
c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente Ufficio Comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.
Art. 31 - Diritti dei conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio
1. I conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio durante l’espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell’importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall’art. 28 lettera m) del presente regolamento.
2. In particolare il taxista ha diritto di:
a) rifiutare la corse al cliente che non si presenti in stato di decenza o decoro, ovvero che si trovi in stato di evidente alterazione;
b) rifiutare la corsa a persona riconosciuta che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all’autovettura o sia risultato insolvibile.
3. L’avvalersi delle facoltà di cui al precedente comma 2 comporta motivata nota informativa indirizzata all’Ufficio Comunale competente.
Art. 32 - Divieti per i conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio
E’ fatto divieto ai conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio di:
a) fermare l’autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all’atto della definizione del servizio;
c) far salire sull’autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
d) fumare e mangiare durante la corsa;
e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell’autovettura;
g) ostacolare l’opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione DPR n. 495/92;
i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
j) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
k) trasportare animali di loro proprietà;
l) consentire la conduzione dell’autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea;
m) applicare sull’autovettura strumentazione non prevista dal presente Regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall’ufficio comunale competente.
Art. 33 - Divieti specifici per l’esercente il servizio taxi
Oltre ai divieti di cui all’art. 32 all’esercente il servizio taxi è fatto divieto di:
a) mangiare durante la sosta all’interno dell’autovettura;
b) adibire l’autovettura a vendita ambulante di merci;
c) effettuare servizi di trasporto passeggeri con il segnale “vettura libera”;
d) provvedere alla pulizia, riparazione e verniciatura dei veicoli nelle piazzole di sosta;
e) accettare prenotazioni per lo svolgimento di un servizio da effettuarsi in tempi differiti;
f) sollecitare l’utilizzo della propria autovettura da parte dei clienti, fatta salva loro esplicita richiesta;
g) prelevare la clientela all’esterno del territorio comunale senza iniziare il servizio all’interno del territorio stesso.
Art. 34 - Divieti specifici per l’esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente
Oltre ai divieti di cui all’art. 32 all’esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente è vietato stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 22/96.
TITOLO X CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Art. 35 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture
Le autovetture adibite al servizio taxi e noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:
a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
c) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolate a partire dal 01.01.92.
Art. 36 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi
Oltre alle caratteristiche di cui all’art. 35, le autovetture adibite al servizio taxi devono:
a) avere idonea agibilità e almeno quattro porte;
b) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie;
c) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente.
d) essere dotate di tassametro con le caratteristiche di cui all’art. 38 del presente Regolamento;
e) avere a bordo il tariffario a disposizione della clientela e in modo ben visibile: esso deve essere collocato nel retro del sedile anteriore destro e nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza;
f) essere di colore bianco, se immatricolate in data successiva al 31.12.92;
g) recare negli sportelli anteriori un contrassegno indicante il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune di Lusia e la scritta in colore nero “servizio pubblico” del tipo stabilito con apposita ordinanza comunale;
h) recare sul tetto un apposito segnale illuminabile con dicitura “taxi”;
i) recare, se collegato a un ponte radio, ben visibile sui parafanghi anteriori, il contrassegno di riconoscimento approvato dal Comune;
j) recare una fascia di colore giallo, posta immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, con altezza pari a 6 centimetri;
k) recare su entrambe le fiancate la scritta o lo stemma identificativo dell’eventuale organismo di appartenenza, con dimensione massima per ciascuna fiancata pari a 875 centimetri quadrati.
Art. 37 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente
1. Oltre alle caratteristiche di cui all’art. 35, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:
a) avere idonea agibilità e almeno quattro porte;
b) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie;
c) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
d) presentare uno schema di colorazione diverso da quello obbligatorio per il servizio taxi;
e) recare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta “noleggio” nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura “N.C.C.”, lo stemma comunale e il numero dell’autorizzazione: la forma di detti contrassegni è stabilita con apposita ordinanza comunale;
f) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.
2. A bordo delle autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente è fatto divieto, oltre a quanto disposto dall’art. 42 comma 7, di installare strumentazioni quali tassametri, apparecchi cronochilometrici o qualsiasi altra apparecchiatura atta a indicare importi e/o tariffe.
3. Sui veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente non è consentito apporre scritte adesive o esporre insegne, anche amovibili, che utilizzino il termine taxi.
Art. 38 - Tassametro per il servizio taxi
1. Il tipo di tassametro, approvato dal competente Ufficio Comunale, deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano: il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno a orologeria che si attivi azionando il tassametro per l’inserimento di relativa tariffa;
b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l’inserimento di altre tariffe;
c) indicare l’esatto importo in euro.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l’autista che il cliente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
3. Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente Ufficio Comunale, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria; a seguito di tale verifica il tassametro è sottoposto a piombatura.
4. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all’adeguamento dello stesso e alla verifica di cui al comma 3.
5. Il tassametro deve altresì:
a) essere posto in azione solo al momento in cui l’autovettura viene impegnata in servizio e bloccato non appena l’autovettura sia giunta a destinazione o licenziata dal cliente;
b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
6. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.
7. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve sospendere immediatamente il servizio; qualora ciò avvenga durante una corsa, egli deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta, riscuotendo in tal caso l’importo della corsa in base all’approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
8. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all’Ufficio Comunale competente di qualsiasi eventualità che richieda la spiombatura del tassametro; in tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 3.
9. Il tassista è tenuto inoltre a notificare all’Ufficio Comunale anzidetto ogni eventuale modificazione degli pneumatici delle ruote motrici della vettura con altri di misura diversa, nel qual caso si dovrà procedere a tarare il tassametro in base alle nuove misure.
Art. 39 - Controlli sui veicoli
1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi del Dipartimento dei Trasporti Terrestri Ufficio Provinciale di Rovigo, gli autoveicoli adibiti al servizio taxi e noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell’immissione in servizio e successivamente, quando se ne presenti l’esigenza, a controllo da parte del competente Ufficio Comunale, onde accertare in particolare l’esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 35, 36 e 37 del presente Regolamento. Il competente Ufficio Comunale, per l’esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Locale.
2. Il titolare dell’autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente Regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall’Ufficio Comunale di cui al precedente comma 1 a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell’idoneità del mezzo. Il termine deve
risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l’attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Responsabile del Settore provvede alla revoca della licenza o autorizzazione.
3. I titolari di licenza o autorizzazione hanno l’obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell’Ufficio Comunale competente.
4. L’Ufficio Comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.
Art. 40 - Avaria dell’autovettura
1. Qualora per avaria dell’autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l’importo maturato al verificarsi dell’evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.
Art. 41 - Scorta tecnica e sostituzione dei veicoli
1. Nell’ambito organizzativo dei servizi di taxi e noleggio di autovettura con conducente il Comune potrà definire un numero di licenze e autorizzazioni eccedenti il contingente come determinato, da utilizzare unicamente per esigenze di scorta tecnica in caso di fermo tecnico dell’autovettura.
2. Il Comune stabilisce, contemporaneamente alle condizioni per la loro assegnazione, i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli, prevedendo il deposito del titolo presso l’Ufficio e subordinandone la consegna, all’interessato alla sostituzione dell’autovettura, al contestuale deposito del titolo relativo all’autovettura da sostituire, per il periodo richiesto.
3. Le autovetture di scorta possono essere di proprietà di cooperative, consorzi o simili.
4. Tali autovetture, chiamate di scorta e identificabili con lettere alfabetiche saranno abbinate a speciale licenza o autorizzazione non cedibile a terzi.
5. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell’autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l’autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche d’idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa autorizzazione.
Art. 42 - Radiotelefono
1. Il servizio di taxi e noleggio di autovettura con conducente può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radiotelefono cui collegare le autovetture adibite al servizio.
2. Il servizio centralizzato di radio taxi assicura il soddisfacimento di trasporto mediante impegno dell’autovettura che risulti più vicina al luogo della chiamata tra quelle disponibili. Il servizio deve fornire al cliente i dati di riconoscimento dell’autovettura impegnata e il tempo necessario per il tassista a raggiungere il luogo di chiamata, fatte salve le attivazioni dirette che non richiedono tale specifica.
3. La prenotazione del servizio taxi è consentita solamente tramite richiesta indifferenziata di chiamata radio taxi da effettuarsi entro le dodici ore precedenti.
4. Il servizio di radio taxi comporta un supplemento tariffario nella misura stabilita dal Comune.
5. Il servizio centralizzato di noleggio di autovettura con conducente si raccorda tra i clienti e i titolari associati al servizio. Il servizio deve fornire al cliente le caratteristiche e i dati di riconoscimento dell’autovettura impegnata, il nominativo del conducente e ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.
6. Le prenotazioni di trasporto con servizio di noleggio con conducente avvengono presso le rimesse o sedi del vettore.
7. A bordo delle vetture adibite al servizio di noleggio con conducente è vietata l’installazione di strumentazione, anche amovibili, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizio degli utenti.
TITOLO XI MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Art. 43 - Posteggi di stazionamento taxi
1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) all’uopo predisposte nelle località indicate all’allegato A punto 1: spettano esclusivamente al Comune l’allestimento e la manutenzione delle piazzole, ai sensi degli artt. 6,7 e 37 del D.Lgs. n. 285/92.
2. I tassisti devono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l’ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con il medesimo ordine. E’ tuttavia facoltà del cliente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall’ordine sopraddetto. E’ altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall’ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.
3. E’ facoltà del Sindaco l’interdizione dall’uso delle suddette piazzole quando lo ritenga necessario, nonché l’eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico.
4. Le autovetture taxi possono altresì sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un’ora prima della fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l’ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità, e non possono muoversi se non secondo l’ordine di arrivo o quando chiamati dal cliente che abbia già impegnata l’autovettura.
5. E’ consentito l’accesso al servizio taxi fuori dei luoghi di stazionamento, con richiesta a vista durante la corsa quando il taxi è libero o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l’immediata prestazione.
Art. 44 - Turni e orari del servizio taxi
1. Il servizio taxi è regolato da turni e orari stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza, previo parere della Commissione di cui all’art. 9 del presente Regolamento. Spetta all’Ufficio Comunale competente il controllo sulla rispondenza dei turni e degli orari di servizio alle esigenze della clientela, nonché l’organizzazione del servizio stesso.
2. I tassisti sono tenuti a osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi e orari. E’ obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l’inizio del successivo, per un periodo che non può comunque essere inferiore a sei ore.
3. Il tassista deve esporre, in maniera visibile dall’esterno della vettura, la scheda mensile rilasciata dal Comune dove devono essere riportati:
a) il turno di servizio prescelto;
b) l’orario di servizio prescelto nella giornata.
4. Il tassista deve altresì conservare le schede mensili di cui al comma 3, al fine di eventuali controlli da parte dell’autorità competente.
5. Il contrassegno distintivo del turno dovrà essere posto sul lunotto posteriore del mezzo in alto a destra.
6. Per motivi di salute o gravi situazioni familiari possono essere concessi turni speciali, dietro richiesta comprovata da apposita certificazione.
7. Gli organismi economici (cooperative, consorzi, etc.) possono definire diverse modalità dell’effettuazione del servizio in caso di emergenza dovuta a neve, calamità naturali, eventi gravi e imprevedibili. Le condizioni e modalità di attivazione del servizio di emergenza sono oggetto di apposito accordo e possono consistere in particolare in:
a) prolungamento dell’orario;
b) soppressione del turno di riposo;
c) entrambe le disposizioni.
8. La scelta fra le diverse modalità di cui al precedente comma 7 deve essere concertata fra gli organismi economici, vale per tutti i tassisti ed è facoltativa. Qualora l’emergenza possa essere affrontata dall’Ufficio Comunale competente spetterà a quest’ultimo la scelta del tipo di emergenza da attivare.
Art. 45 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente
1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all’interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.
2. In deroga a quanto sopraddetto e in conformità a quanto previsto dall’art. 8 comma 3 e 4 della L.R. n. 22/96, lo stazionamento su suolo pubblico è consentito solo all’esterno delle stazioni ferroviarie site nell’ambito comunale, nelle aree appositamente individuate, diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa, indicate all’allegato A punto 2.
3. Nel caso previsto dall’art. 8 comma 3 della L.R. n. 22/96, i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente possono essere autorizzati allo stazionamento nelle aree pubbliche indicate nell’allegato A punto 3.
Art. 46 - Trasporto di soggetti portatori di handicap
1. I servizi di taxi e noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle licenze e autorizzazioni hanno l’obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l’accesso agli autoveicoli.
2. Il Comune, fermo restando l’attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili, consente il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, nell’ambito delle licenze e autorizzazioni per mezzi di scorta rilasciate agli organismi economici esercenti, adattando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall’art. 2 del DPR 24.07.96, n. 503.
Art. 47 - Tariffe
1. Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono stabiliti dal Comune previo parere della Commissione Consultiva e in relazione ai costi di esercizio, quali: remunerazione dell’attività lavorativa degli addetti, spese assicurative, di trazione, di manutenzione, ammortamento, nonché sulla base di eventuali disposizioni regionali o provinciali di coordinamento emanate in materia. Le tariffe taxi sono sottoposte a verifica annuale e possono essere modificate in misura comunque non superiore alla variazione annuale dell’indice ISTAT, con delibera della Giunta Comunale. Con la medesima deliberazione vengono individuate, nell’ambito del territorio comunale, le zone urbane, in cui applicare la tariffa a base multipla, nonché le zone extraurbane in cui applicare la tariffa a base chilometrica. Possono essere previsti supplementi tariffari per i servizi notturni (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo) e per i servizi festivi, non cumulabili tra loro. Sono altresì stabilite le tariffe per il trasporto di bagagli ed animali al seguito dei passeggeri, con obbligo per il conducente di trasportare gratuitamente cani guida per ciechi.
2. Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate solo ed esclusivamente dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune, previo parere della Commissione Consultiva, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.93.
3. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall’autorità competente devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all’interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese e tedesca.
Art. 48 - Ferie, assenze, aspettativa
1. Ogni titolare di licenza o autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionali. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l’interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all’Ufficio Comunale competente, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.
2. Per il servizio taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le ventiquattro ore dal suo inizio agli organismi economici di appartenenza, i quali provvederanno a darne comunicazione all’Ufficio Comunale competente entro il giorno dieci del mese successivo; per i tassisti non associati tale comunicazione, entro le ventiquattro ore, deve essere data direttamente all’Ufficio competente.
3. Ogni cinque anni può venire concessa un’aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione della licenza comunale al servizio taxi o dell’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.
Art. 49 - Servizi con caratteristiche particolari
1. I titolari di licenza o autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad es. Comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l’entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote. Il costo del servizio taxi resta in ogni caso definito dal tassametro.
2. I titolari di licenza o autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.
Art. 50 - Taxi collettivo
1. Il servizio taxi collettivo viene offerto al pubblico in modo indifferenziato su percorsi urbani flessibili, per soddisfare le esigenze di più clienti singoli o in gruppi, anche con origini e destinazioni distinte.
2. Il servizio può essere attivato in aree o su percorsi determinati e in occasioni particolari definite dal Comune.
3. La prestazione del servizio taxi collettivo è obbligatoria in ambito comunale.
4. La tariffa è determinata dal Comune previo parere della Commissione Consultiva.
Art. 51 - Vigilanza
La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell’ambito delle rispettive competenze.
TITOLO XII ILLECITI E SANZIONI
Art. 52 - Sanzioni
Tutte le violazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della legge regionale.
Art. 53 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi, e delle disposizioni di cui agli art. 85 e 86 del D.Lgs. n. 285/92, è stabilita la seguente sanzione amministrativa pecuniaria:
da € 51,00 a € 206,00 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla Legge Regionale n. 22/96.
Art. 54 - Sospensione e revoca della licenza o autorizzazione
1. L’autorizzazione e la licenza possono essere temporaneamente sospese o revocate se il titolare:
a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di licenza o autorizzazione;
b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall’autorizzazione o licenza;
f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
g) non applica le tariffe in vigore;
h) esercita, se tassista titolare, una qualsiasi altra attività retribuita alle dipendenze di terzi;
i) contravviene all’obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi.
2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all’interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
3. Il Comune, qualora ritenga fondato l’accertamento, fissa le sanzioni da comminare all’autore della violazione.
4. La sospensione della licenza o dell’autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi.
8. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
6. E’ facoltà del Comune sospendere la licenza o l’autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all’art. 7 del presente Regolamento.
7. Nel periodo di sospensione della licenza o dell’autorizzazione essa deve essere riconsegnata all’Ufficio Comunale competente, che dispone il fermo dell’autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all’inizio che alla fine del periodo di sospensione.
8. Il Responsabile del Settore segnala al Dipartimento dei Trasporti Terrestri Ufficio Provinciale di Rovigo l’avvenuta sospensione o revoca della licenza o autorizzazione.
9. Contro il provvedimento di sospensione o revoca della licenza o autorizzazione l’interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
10. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
Art. 55 - Decadenza della licenza o autorizzazione
1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente Regolamento per il rilascio della licenza o dell’autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.
2. Il Responsabile del Settore, sentita la Commissione di cui all’art. 9, dispone la decadenza della licenza o dell’autorizzazione nei seguenti casi:
a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all’art. 25 del presente Regolamento;
c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
d) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni;
e) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli art. 24 e 25 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dai suddetti articoli.
3. La decadenza viene comunicata al Dipartimento dei Trasporti Terrestri Ufficio Provinciale di Rovigo e alla Provincia per l’adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all’iscrizione al ruolo dei conducenti.
Art. 56 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza
In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza della licenza o autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.
TITOLO XIII RECLAMI - QUALITA’ DEL SERVIZIO
Art. 57 - Reclami
1.I clienti possono segnalare al Comune eventuali reclami circa il servizio prestato.
2. Il reclamo va consegnato al Comune attraverso il servizio postale, oppure può essere depositato all’Ufficio competente.
3. Il Responsabile del Settore entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare della licenza o dell’autorizzazione interessato, provvede, se del caso, all’applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.
4. Il presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell’autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.
Art. 58 - Carta della mobilità - servizi del settore trasporti - taxi e noleggio con conducente con autovettura
1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, ai fini del monitoraggio della qualità del servizio taxi e noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità.
2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.
3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.
TITOLO XIV NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 59 - Norma finale
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 60 - Abrogazione di precedenti disposizioni
Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.
Art. 61 - Norma transitoria
1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.
2. Eventuali licenze o autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti all’art. 12 sono fatte salve, e cessano unicamente in caso di rinuncia o decadenza.
ALLEGATO A:
1. Elenco delle aree destinate a stazioni comunali per servizio taxi, dimensionamento e relativa attrezzatura.
Via o Piazza n° posti Telefono servizi accessori Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx XXXXX 0
Xxxxxx X Xxxxxx 0
Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx 0
2. Elenco delle aree destinate al servizio di noleggio da rimessa con autovettura con conducente.
Via o Piazza n° posti Telefono servizi accessori
3. Elenco delle aree destinate al servizio di noleggio da rimessa con autovettura con conducente nel caso previsto dall’art. 8 comma 3 della L.R. n. 22/96.
Via o Piazza n° posti Telefono servizi accessori
Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx XXXXX | 0 |
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Xxxxxx X Xxxxxx | 0 |
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Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx | 0 |
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