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Ratifica di due Accordi tra Italia e Marocco in materia giudiziaria: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione ; b) Convenzione sul trasferimento delle persone condannate
A.C. 3458
Dossier n° 428 - Schede di lettura 26 aprile 2016
Informazioni sugli atti di riferimento
A.C. 3458
Titolo: Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014
Iniziativa: Governativa
Firma dell'Accordo: Sì
Iter al Senato: Sì
Date:
Numero di articoli: 4
assegnazione: 30 novembre 2015
trasmissione alla Camera: 26 novembre 2015
Commissione competente : III Affari esteri
Pareri previsti:
Oneri finanziari:
I Affari Costituzionali, II Giustizia e V Xxxxxxxx
Sì
Sede: referente
Contenuto degli accordi
L'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione del 12 febbraio 1971 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Rabat il 1º aprile 2014, modifica alcune disposizioni in materia di estradizione della Convenzione del 1971.
La Convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione firmata a Roma il 12 febbraio 1971, è stata ratificata dal nostro Paese ai sensi della legge n. 1043 del 12 dicembre 1973 ed è in vigore a livello internazionale dal 22 maggio 1975. La Convenzione ha durata indeterminata, salvo denuncia con effetto ad un anno.
Con l'Accordo in esame, in particolare, vengono disciplinati in maniera più sistematica i presupposti in presenza dei quali l'estradizione può essere concessa, nonché i motivi di rifiuto obbligatori e facoltativi.
L'Accordo consta di 11 articoli.
L'articolo 1 sostituisce l'articolo 31 della Convenzione del 1971 che riguarda i reati che danno luogo all'estradizione. Nella nuova formulazione è previsto che l'estradizione può essere concessa:
a) quando la richiesta è formulata per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambe le Parti, con una pena detentiva di almeno un anno;
b) quando la richiesta è formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o ad altro provvedimento restrittivo della libertà personale (estradizione esecutiva) per un reato punibile ai sensi della legge di entrambe le Parti (principio della doppia incriminabilità) e il tempo residuo di esecuzione della pena o del provvedimento restrittivo sia di almeno sei mesi al momento della presentazione della domanda. La disposizione, inoltre, disciplina l'ipotesi in cui la domanda di estradi zione concerna più fatti – reato, alcuni dei quali non rispettino i limiti di pena suindicati e l'ipotesi in cui l'estradizione viene richiesta per reati di natura finanziaria.
L'articolo 2 inserisce nel testo della Convenzione del 1971, dopo l'articolo 31 testé commentato, l'articolo
31 Bis. Il nuovo articolo disciplina l'ipotesi in cui l'estradizione venga richiesta per un reato punibile dalla legge dello Stato richiedente con la pena di morte, e dispone che, in caso di estradizione processuale, lo Stato richiedente applicherà la pena prevista per il medesimo reato dalla legge dello Stato richiesto e, in caso di estradizione esecutiva, l'estradizione non sarà concessa, salvo che la pena inflitta dallo Stato richiedente sia sostituita dalla pena massima prevista per lo stesso reato dalla legge dello Stato richiesto.
Si segnala che la materia della pena di morte nell'originaria formulazione della Convenzione del 1971 rientrava nelle disposizioni dell'articolo 31.
L'articolo 3 sostituisce l'articolo 32 della Convenzione del 1971, e riguarda i motivi di rifiuto obbligatori. La nuova norma, oltre alle ipotesi tradizionalmente previste nei trattati e nelle convenzioni in materia quali amnistia, prescrizione ed esistenza di un giudicato, contempla anche il rifiuto delle domande di estradizione richiesta per reati militari; il rifiuto è previsto, altresì, laddove vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta è stata o sarà sottoposta ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa: sul punto, in particolare, è precisato che la circostanza che il procedimento si sia svolto in contumacia non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell'estradizione.
L'articolo 4 sostituisce l'articolo 33 della Convenzione del 1971, e riguarda i motivi di rifiuto facoltativi. La norma prevede, quali motivi di rifiuto facoltativi, l'ipotesi in cui lo Stato richiesto abbia la anch'esso giurisdizione sul reato per il quale l'estradizione è richiesta ed intenda sottoporre la persona a procedimento penale, nonché l'ipotesi in cui, avuto riguardo all'età, alle condizioni di salute o ad altre condizioni personali della persona richiesta, l'estradizione appare incompatibile con valutazioni di carattere umanitario.
Con l'articolo 5 vengono abrogati gli articoli 34 e 35 della Convenzione del 1971 i quali contemplavano alcune ipotesi di ammissibilità ovvero di rifiuto dell'estradizione. Tali ipotesi sono ora disciplinate dagli articoli 31 e 32 della Convenzione medesima come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 dell'Accordo in esame.
Con l'articolo 6 nel testo della Convenzione del 1971 viene inserito l'articolo 36 bis il quale stabilisce che la domanda di estradizione ed i documenti relativi alla procedura devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua francese e che gli atti e i documenti sono dispensati da ogni procedura di legalizzazione.
L'articolo 7 inserisce l'articolo 38 bis, che riguarda la procedura semplificata di estradizione. La norma consente di prescindere dalle regole di documentazione previste dall'articolo 36 della Convenzione del 1971 in presenza del consenso dell'estradando; tale consenso è valido solo se reso, alla presenza di un difensore, ad un rappresentante del potere giudiziario della Parte richiesta, che deve informare l'estradando dei diritti riconosciutigli dalle disposizioni normative.
L'articolo 36 della Convenzione prevede che la richiesta di estradizione sia fatta per iscritto, presentata per via diplomatica e corredata da fattispecie documentali di sostegno puntualmente individuate.
L'articolo 8 aggiunge il paragrafo 6 all'articolo 42 della Convenzione e ne integra le disposizioni prevedendo che il periodo di custodia cautelare, anche agli arresti domiciliari, sofferto dall'estradando dalla data dell'arresto a quella della consegna, deve essere computato dallo Stato richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire.
L'articolo 42 della Convenzione prevede che lo Stato richiesto informi per via diplomatica lo Stato richiedente della sua decisione sull'estradizione, che ogni rifiuto completo o parziale sia motivato e che in caso di concessione lo Stato richiedente sia informato del luogo e della data della consegna, ovvero, in assenza di accordo sul punto, in luogo indicato dalla rappresentanza diplomatica dello Stato richiedente. La presa in consegna dell'estradando dagli agenti dello Stato richiedente deve avvenire entro un mese a far data da quando il luogo di consegna sia stato stabilito.
L'articolo 9 dell'Accordo sostituisce con due nuovi paragrafi il paragrafo 3 dell'articolo 43 della Convenzione, in materia di differimento della consegna e della consegna temporanea. Le nuove disposizioni oltre a disciplinare in modo più analitico la consegna temporanea, prevedono la possibilità di differire la consegna anche nelle ipotesi in cui, a causa delle condizioni di salute dell'estradando, il trasferimento può porre in pericolo la vita di questi o aggravarne lo stato.
Con l'articolo 10 viene sostituito l'articolo 45 della Convenzione del 1971, che disciplina la materia della riestradizione. La norma prevede in generale che senza il consenso dello Stato richiesto lo Stato richiedente non può consegnare ad uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è da questo richiesta per reati commessi anteriormente alla consegna.
L'articolo 11, che contiene le clausole finali, dispone l'entrata in vigore dell'Accordo aggiuntivo al 31° giorno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica; prevede la possibilità di modifica dell'Accordo per mezzo di accordo scritto tra le due Parti; dispone che l'Accordo aggiuntivo abbia durata illimitata (come d'altronde illimitata è la durata della Convenzione del 1971); stabilisce le modalità di denuncia dell'Accordo, che deva aver forma scritta, con cessazione dell'efficacia trascorsi sei mesi dalla data della ricezione della comunicazione di recesso.
La Convenzione tra Italia e Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014, è finalizzata allo sviluppo della cooperazione bilaterale nel trasferimento nello Stato di
cittadinanza dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo che tali soggetti possano scontare la pena comminata nel proprio Paese.
La Convenzione si compone di un breve Preambolo e di 22 articoli, il primo dei quali è dedicato ai chiarimenti terminologici, mentre l'articolo 2, che dispone in tema di obblighi di informazione, stabilisce che ogni persona condannata, alla quale può essere applicata la Convenzione in esame, deve esserne informata dallo Stato di condanna, così come delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento e dell'evoluzione del relativo procedimento.
L'articolo 3, che enuncia le condizioni per il trasferimento, prevede che il condannato sia cittadino dello Stato ricevente, che gli atti o omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato anche per la legge dello Stato ricevente, che la sentenza sia definitiva, che il condannato debba scontare ancora come minimo un anno di pena privativa della libertà – salvo casi eccezionali -, che egli acconsenta al trasferimento, e infine che via sia accordo in merito al singolo provvedimento di trasferimento tra Stato ricevente e Stato trasferente – che potranno non dar corso al trasferimento se lo ritengano pregiudizievole per la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico dei due Stati interessati, ovvero per i rispettivi principi giuridici fondamentali.
L'articolo 4 contempla i casi di rifiuto del trasferimento del condannato da parte di uno dei due Stati contraenti, che si verificano se la richiesta di trasferimento concerne una persona che abbia anche la cittadinanza dello Stato di condanna, se quest'ultimo ritenga che la persona condannata non ha soddisfatto gli obblighi di natura pecuniaria derivanti dalla condanna medesima, ovvero qualora il reato consista unicamente nella violazione di obblighi di carattere militare.
Con l'articolo 5 si definiscono i caratteri della pena da scontare nello Stato di esecuzione, la quale corrisponde alla parte di pena che rimane da scontare nello Stato di condanna, e non può in nessun caso superare il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso tipo di reato. Qualora poi la pena inflitta dallo Stato di condanna non sia prevista nel codice penale dello Stato di esecuzione, quest'ultimo procederà a comminare un'altra pena che per natura e durata corrisponderà per quanto possibile a quella inflitta nello Stato di condanna, che tuttavia non potrà essere aggravata.
Con l'articolo 6 si stabilisce la cessazione dell'esecuzione della pena da parte dello Stato ricevente non appena informato dallo Stato trasferente di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa totalmente o parzialmente di essere eseguibile. Peraltro, invece, solo lo Stato di condanna potrà decidere in ordine a ricorsi per la revisione della condanna medesima (articolo 7). E invece facoltà di entrambi gli Stati contraenti della Convenzione in esame la concessione della grazia, dell'amnistia o di altre misure volte a ridurre la pena, in conformità con le rispettive legislazioni (articolo 8).
L'articolo 9 contiene anzitutto una clausola di ne bis in idem, in base alla quale nessun condannato trasferito in applicazione della Convenzione in esame potrà essere nuovamente oggetto di procedimento, arresto o detenzione nello Stato di esecuzione per il medesimo reato che aveva dato luogo alla condanna iniziale. Quanto precede non impedisce tuttavia che la persona trasferita possa essere perseguita, detenuta, giudicata e condannata nello Stato di esecuzione per fatti diversi e anteriori a quelli da cui è scaturita la condanna iniziale, purché quei fatti siano sanzionati penalmente dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Per quanto concerne i reati puniti con la pena di morte, lo Stato di esecuzione applicherà la pena prevista dalla legge dello Stato di condanna.
Si osserva che mentre quest'ultima previsione tutela in modo assoluto i cittadini marocchini trasferiti dall'Italia, la medesima non appare pienamente garantista nei confronti di cittadini italiani condannati dal Marocco, Paese nel quale la pena capitale, per quanto non applicata da molto tempo, non risulta del tutto abolita – a meno che non si colleghi la disposizione in commento con il comma 2 dell'art. 5 precedentemente illustrato, che dà la facoltà, in ‘favor rei', allo Stato di esecuzione di commutare natura e durata della pena inflitta dallo Stato di condanna.
Ai sensi dell'articolo 13 il consenso al trasferimento da parte della persona interessata dovrà essere volontario ed informato, e lo Stato di esecuzione sarà posto in condizione di verificare adeguatamente la correttezza della relativa procedura. Le richieste di trasferimento, da formulare per iscritto,- in proposito l'articolo 12 riporta dettagliatamente i documenti da accludere alla richiesta - possono essere presentate dalla persona interessata, ma anche dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione (articolo 11). Le autorità competenti per ricevere la documentazione riguardante l'applicazione della Convenzione in esame sono il Ministero della giustizia per l'Italia e la Delegazione generale dell'amministrazione penitenziaria e del reinserimento per il Marocco. L'accettazione o il rifiuto del trasferimento richiesto dovranno nel più breve tempo possibile essere resi noti alle autorità dello Stato richiedente (articolo 14). Gli atti e documenti correlati alle domande di trasferimento ai sensi della Convenzione in esame sono esenti da legalizzazione (articolo 16): essi verranno redatti nella lingua dello Stato richiedente, e tradotti in francese (articolo 15).
Gli articoli 17-19 riguardano le modalità della consegna della persona trasferita ai sensi della
Convenzione in esame: è previsto che lo Stato di esecuzione fornisca la scorta per il trasferimento e, di norma, che sopporti tutte le spese relative. È prevista altresì la possibilità del transito della persona interessata, ai fini della consegna allo Stato di esecuzione, nel territorio di uno Stato terzo che abbia in vigore con uno dei due Stati firmatari della Convenzione in esame un accordo per il trasferimento di persone condannate: il transito è possibile - salvo il trasferimento per via aerea - previa autorizzazione dello Stato interessato, ma può essere rifiutato se il condannato sia un cittadino dello Stato di transito, o se il fatto per il
quale è stata inflitta la pena non costituisca reato ai sensi della legislazione di detto Stato.
Ai sensi dell'articolo 20 la Convenzione è applicabile all'esecuzione di condanne inflitte sia prima sia dopo l'entrata in vigore di essa. Eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione della Convenzione in esame potranno essere risolte per via diplomatica (articolo 21).
L'articolo 23, infine, detta le disposizioni finali della Convenzione, che ha durata illimitata, ma potrà essere denunciata da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento mediante notifica scritta indirizzata all'altra Parte, con effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della stessa.
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 26 novembre 2015, si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione italo-marocchina di mutua assistenza giudiziaria, esecuzione delle sentenze ed estradizione, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; nonché della Convenzione tra Italia e Marocco sul trasferimento delle persone condannate, anch'essa firmata a Rabat in pari data.
L'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, che sono valutati in euro 339.760 annui a decorrere dall'anno 2015. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.
Si segnala al riguardo l'opportunità dell'aggiornamento della copertura.
In base al comma 2, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto agli oneri previsti rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro della giustizia, che ne riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo provvede, in riferimento alle spese di missione rimodulabili in base all'art. 21, comma 5 della legge 196/2009 – la precisazione sulle spese rimodulabili è stata inserita da apposito emendamento durante l'esame al Senato - nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, mediante riduzione nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio. Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010.
Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e
delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3).
L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge A.S. 1827 fornisce una dettagliata quantificazione degli oneri derivanti dall'esecuzione della Convenzione italo- marocchina sul trasferimento delle persone condannate - premettendo peraltro che, invece, l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Marocco di reciproca assistenza giudiziaria, esecuzione delle sentenze ed estradizione non comporta oneri per la finanza pubblica, giacché si limita ad emendare la Convenzione del 1971, a suo tempo ratificata con la legge 1043 del 1973.
Per quanto dunque concerne la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, sulla base di una stima di circa duemila beneficiari potenziali, dei quali ogni anno potrebbero essere trasferiti circa duecento soggetti, si stimano spese di 60.000 euro per i trasferimenti via aerea dei detenuti, nonché, valutando la necessità di 400 accompagnatori, di 189.000 euro per le relative spese di viaggio e di 92.760 euro per le spese di missione. Infine, le spese di traduzione di atti e documenti vengono forfettariamente quantificate in 4.000 euro - tutti oneri autorizzati, mentre gli oneri di cui in precedenza hanno la natura di oneri valutati.
Si osserva tuttavia che in base all'articolo 18 della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate le spese di trasferimento sono di norma a carico dello Stato di esecuzione, e non dello Stato di condanna: i circa duemila beneficiari potenziali della Convenzione sono una parte dei detenuti marocchini nelle carceri italiane, che secondo la stessa relazione tecnica al 31 marzo 2014 erano 3.777. Parrebbe opportuno chiarire come mai i costi di trasferimento dei detenuti marocchini vengano invece imputati, nella relazione tecnica, all'erario italiano.
Il disegno di legge è altresì corredato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN), la quale, in riferimento all'Accordo aggiuntivo alla Convenzione italo-marocchina del 1971, rileva come esso si inserisca nel contesto normativo vigente costituito dall'articolo 696 del Codice di procedura penale - prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno -; nonché dagli articoli 697-722 del c.p.p., che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero. Inoltre l'Accordo aggiuntivo, sempre secondo l'ATN, rispetta i principi costituzionali in materia di estradizione (articoli 10 e 26 Cost.), ed è altresì in linea con le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione nella materia, come anche con gli
indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'Uomo in materia di estradizione. L'Accordo aggiuntivo, infine, appare secondo l'ATN compatibile con le altre convenzioni in materia firmate dall'Italia, in particolare con l'appartenenza dell'Italia alla Convenzione sull'estradizione del Consiglio d'Europa fatta a Parigi il 13 dicembre 1957.
Per quanto invece riguarda la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, il quadro normativo nazionale sul quale essa ha impatto è nuovamente l'articolo 696 del c.p.p., ma anche gli articoli 730-746 del medesimo Codice, che regolano l'esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia e delle sentenze penali italiane all'estero. Anche in questo caso si rileva come la Convenzione rispetti i principi costituzionali pertinenti (articoli 10 e 27 Cost.), e come il contenuto della Convenzione sia coerente con le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione. La Convenzione, inoltre, segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate del
21 marzo 1983, ed è quindi compatibile con gli standard adottati da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
Oltre alla relazione introduttiva, alla relazione tecnica e all'ATN, il disegno di legge A.S. 1827 è corredato da una Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), dalla quale non emergono osservazioni di particolare rilievo.
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie "politica estera e rapporti internazionali dello Stato" (art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), e "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale" (art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione), riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
ES0466
Servizio Studi Dipartimento Affari Esteri
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