CONTRATTO DI TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE
CONTRATTO DI TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE
Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa Mod. a), le Condizioni di Assicurazione Mod. b) e il modulo di Proposta, ove previsto, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e costituisce il contratto assicurativo che viene consegnato dall’Intermediario Uca al suo perfezionamento unitamente alle documentazioni che a tenore di legge devono essere rilasciate a cura dello stesso. Per i contratti oggetto di Vendita a distanza vale quanto indicato che è stato elaborato in osservanza a quanto disposto dal Regolamento ISVAP n. 34/2010 Art. 8 nonché dalle informazioni previste dagli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67- sexies, 67-septies, 67-octies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (collocamento di contratti di assicurazione a distanza e succ. modifiche). Il Contratto è stipulato con UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI S.P.A come identificata nel presente Fascicolo Informativo attraverso l’Intermediario come identificato nella documentazione fornita dallo stesso a tenore di legge.
NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE Mod. a) Ed. 12/2012
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
La presente Nota informativa è formulata al fine di fornire al Contraente tutte le informazioni necessarie e preliminari alla conclusione del contratto di assicurazione, disciplinato agli Artt. 1882 e ss. Cod. Civ., ed è predisposta in osservanza al Reg. n° 35/2010 concernente la Disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni Generali
Il presente contratto è concluso con la Società per Azioni UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI (di seguito denominata UCA ASSICURAZIONE) avente sede legale in Italia, con Direzione Generale in Xxxxxx, Xxxxxx, x.x.x. 00000, Xxx X. Xxxxxxxxx xx Xxxxx xx 00. Recapito telefonico: 000.000.00.00 – 011.09.206.01 - Telefax 000.000.00.00 - Sito internet: xxx.xxxxxx.xxx – Mail: xxx@xxxxxx.xxx
UCA ASSICURAZIONE è una Compagnia Specializzata e Indipendente che esercita esclusivamente i seguenti Rami assicurativi, come tipicizzati dalla normativa vigente: Perdite Pecuniarie (n° 16) e Tutela Legale (n° 17).
UCA ASSICURAZIONE è iscritta al Registro delle Imprese di Torino, con il n. 38/33, Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N° 1.00024 del 03/01/2008, ed è stata autorizzata all'esercizio dell’attività assicurativa con Provv. Min. del 18/3/1935 e succ. D.M. 15870 del 26/11/1984 e D.M. 19867 del 8/9/1994. Ulteriori dati identificativi della Compagnia sono esposti in calce alla presente.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
I dati e le informazioni di seguito indicate sulla situazione patrimoniale dell'Impresa sono relativi all’ultimo bilancio approvato il 27/04/2012. Il Patrimonio Netto ammonta a 10,45 € milioni, di cui: Capitale Sociale: 6,00 € milioni -i.v.- e Riserve patrimoniali: 4,45 € milioni .
L’indice di solvibilità riferito alle gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è pari a 2,26. Per la consultazione degli aggiornamenti relativi a modifiche delle informazioni non derivanti da innovazioni normative, quali le eventuali modifiche della situazione patrimoniale dell’impresa come sopra rappresentata derivanti dai bilanci approvati successivamente alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, si rimanda al sito internet xxx.xxxxxx.xxx sezione UCA@online costantemente aggiornato. Eventuali aggiornamenti o modifiche delle informazioni derivanti da innovazioni normative, saranno oggetto di apposita appendice integrativa alla Nota Informativa e contestuale comunicazione scritta al Contraente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è stipulato con tacito rinnovo, salvo diversamente indicato, ed oggetto di espressa pattuizione e sottoscrizione. AVVERTENZA: per gli aspetti di dettaglio relativi ai termini e alle modalità per l’esercizio della disdetta nonché per gli effetti che ne conseguono si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione disciplinanti il RECESSO DAL CONTRATTO E ANTICIPATA RISOLUZIONE; PROROGA DEL CONTRATTO
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
La Società assicura il rischio delle Spese Legali e Peritali, in sede civile, penale e amministrativa, per ogni grado di giudizio, compreso arbitrato, per la tutela dei diritti soggettivi degli Assicurati e Perdite Pecuniarie , in conseguenza di fatti derivanti dal rischio dichiarato in polizza, esercitato in conformità alle autorizzazioni, certificazioni e prescrizioni richieste dalla legge, come specificato nelle Condizioni Generali e Particolari di Polizza previste per ciascun rischio. Per gli aspetti di dettaglio relativi alle coperture offerte si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione che le regolamentano.
Avvertenza: per gli aspetti di dettaglio relativi a eventuali limitazioni ed esclusioni delle coperture assicurative ovvero a condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo,
presenza di franchigie, scoperti e massimali, che sono, comunque, oggetto di particolare evidenziazione grafica, si rinvia agli articoli delle condizioni generali e particolari di assicurazione disciplinanti gli stessi.
Per facilitare la comprensione da parte del Contraente sulla presenza e operatività di franchigie, scoperti e massimali la cui precisa indicazione è prevista alle condizioni di assicurazione, di seguito illustriamo il relativo meccanismo di funzionamento anche mediante esemplificazioni.
FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA – è la quota parte del danno, determinata in valore assoluto o percentuale che rimane in ogni caso a carico dell’assicurato in caso di sinistro, qualunque sia l’entità del danno che egli ha subito. Si calcola sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. ESEMPIO: Nel caso in cui venga stipulato un contratto assicurativo con massimale garantito di € 60.000 mediante il perfezionamento dell'Estensione A) della polizza Tutelunica Azienda /Professioni - Aumento massimale - oppure venga stipulato un contratto assicurativo Tutelunica di un rischio diverso da Azienda e Professioni con massimale garantito di € 60.000 dove comunque è applicata una franchigia fissa e assoluta del 10% del massimale spese legali assicurato (ossia dedotto il 10% di 60.000), qualora si verificasse un sinistro e l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro 51.000 (Ipotesi a), la liquidazione da parte della Compagnia sarà pari a Euro 45.000; diversamente, qualora l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro 6.000 (Ipotesi b), non è previsto esborso da parte della Compagnia
Esempio di FRANCHIGIA FISSA E ASSOLUTA | Ipotesi a) | Ipotesi b) |
Massimale assicurato (in estensione) | 60.000 | 60.000 |
Franchigia fissa e assoluta 10% del massimale | 6.000 (10% di 60.000) | 6.000 (10% di 60.000) |
Spese legali sostenute dall’Assicurato | 51.000 | 6.000 |
Spese legali liquidate da Uca all’Assicurato | 45.000 | 0 |
CARENZA - È il periodo di tempo che intercorre tra la data di stipula della polizza e l'effettiva efficacia della garanzia. È anche detto “periodo di aspettativa”. ESEMPIO: Per i rischi Azienda/Professioni la polizza Tutelunica prevede che la garanzia CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO CON DIPENDENTI, ADDETTI, RAPPRESENTANTI venga prestata
trascorsi 120 gg. dal perfezionamento del contratto o dall’inserimento in garanzia dell’Assicurato.
Polizza Perfezionata | 01/03/2010 |
Periodo di carenza contrattualmente previsto | 120 gg. |
Data Sinistro | 05/07/2010 |
Data decorrenza garanzia decorso il periodo di carenza | 28/06/2010 |
Sinistro liquidabile | SI |
SCOPERTO - è la quota parte del danno, determinata in valore percentuale, che rimane in ogni caso a carico dell’assicurato in caso di sinistro, qualunque sia l’entità del danno che egli ha subito. Si calcola sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori. ESEMPIO: Nel caso in cui venga perfezionata una polizza con massimale spese legali di Euro 30.000 e la garanzia preveda uno scoperto del 10%, dell'importo delle spese legali sostenute dall'assicurato, qualora si verificasse un sinistro e l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro 20.000, lo scoperto sarà pari a Euro 2.000 (ossia il 10% di 20.000) e le spese legali liquidate dalla Compagnia saranno pari a Euro 18.000 (20.000 – 2.000).
Esempio di SCOPERTO | |
Massimale assicurato | 30.000 |
Spese legali sostenute dall'Assicurato | 20.000 |
Scoperto 10% su spese legali sostenute dall'assicurato | 2.000 (10% di 20.000) |
Spese legali liquidate all'Assicurato | 18.000 (20.000 – 2.000) |
MASSIMALE - è la somma massima liquidabile dall’assicuratore per evento. ESEMPIO: Nel caso in cui venga perfezionata un polizza con massimale spese legali di Euro 12.000, qualora si verificasse un sinistro e l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro 15.000, le spese legali liquidate dalla Compagnia saranno pari a 12.000, residuando a carico dell'assicurato Euro 3.000 (15.000 – 12.000) (ipotesi a); diversamente se l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro 10.000, le spese legali saranno liquidate integralmente dalla Compagnia per l'importo di Euro
10.000 (ipotesi b).
Esempio di capienza MASSIMALE | Ipotesi a ) | Ipotesi b) |
Massimale assicurato | 12.000 | 12.000 |
Spese legali sostenute dall'Assicurato | 15.000 | 10.000 |
Spese legali liquidate all'Assicurato | 12.000 | 10.000 |
OPERATIVITA’ ED EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA RETROATTIVA E POSTUMA – la Garanzia
RETROATTIVA opera dilatando a ritroso l'ambito temporale di insorgenza del sinistro per contratti/certificati in vigore, nelle modalità e con i limiti temporali, di materia e di massimale disciplinati dalle CGP in tema di insorgenza del sinistro.
POSTUMA attiene e ha per oggetto l'estensione temporale del periodo di denuncia nei 24 mesi successivi alla data di risoluzione del contratto per fatti insorti nel periodo di assicurazione/vigenza. Interviene solo una volta cessato il contratto di assicurazione e non sia stata rinnovata la Polizza e/o il certificato. Non opera pertanto sulla copertura prevista dalla Garanzia Retroattiva che ha per oggetto, diversamente dalla precedente, l'estensione temporale della insorgenza del sinistro. Qualora il contratto sia emesso senza soluzione di continuità della copertura rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della polizza precedente.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione, si rinvia all’articolo delle condizioni di polizza per le conseguenze.
Avvertenza: per gli aspetti di dettaglio relativi alla presenza di eventuali cause di nullità quali l’esercizio del rischio assicurato e dichiarato in polizza, in difformità alle autorizzazioni, certificazioni e prescrizioni richieste dalla legge, si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio.
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio; si rinvia all’articolo disciplinante la VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE delle condizioni di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione. A titolo esemplificativo e non limitativo si indica quale circostanza rilevante che determina la variazione del rischio l’aumento ovvero la diminuzione del numero delle persone, mezzi, immobili, ecc. assicurati.
6. Premi
Periodicità di pagamento del premio.
Il premio, salvo espressa diversa indicazione e/o pattuizione, ha periodicità annuale e viene corrisposto all’inizio del periodo assicurativo; se il premio è convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili è determinato quale premio minimo e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo. E’ prevista la possibilità di frazionamento del premio senza oneri aggiuntivi e può essere concordata tra le parti con espressa pattuizione.
Mezzi di pagamento del premio previsti dall’impresa.
Il premio può essere corrisposto tramite:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario, postale, o elettronico (quest’ultimo può essere escluso nel caso di Contratti di assicurazione venduti a distanza) ;
- contanti esclusivamente per contratti il cui premio sia inferiore a € 750.
Avvertenza: Avvertenza: La Compagnia o l'Intermediario, previa autorizzazione della prima, ovvero in autonomia, possono discrezionalmente applicare uno sconto di premio o di tariffa sulla base della natura del rischio e degli elementi variabili che lo compongono, o diritti al premio finale. Non vengono applicate per disposizione della Compagnia altre imposte o costi aggiuntivi, neppure per l’utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, oltre a quanto espressamente indicato alla presente voce.
7. Rivalse.
Avvertenza: UCA ASSICURAZIONE rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Assicurato, come espressamente indicato nelle Condizioni di Assicurazione.
8. Diritto di recesso
AVVERTENZA: per gli aspetti di dettaglio relativi al diritto di recesso nonché per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto che può essere validamente esercitato dal Contraente Consumatore e dall’impresa, si rinvia agli articoli disciplinanti il RECESSO DAL CONTRATTO E ANTICIPATA RISOLUZIONE - PROROGA DEL CONTRATTO delle condizioni di
assicurazione. Non è prevista la possibilità di stipulare contratti di durata pluriennale.
Per contratti oggetto di vendita a distanza la cui modalità è espressamente indicata sul simplo di polizza, è prevista ed operante il cd. DIRITTO AL RIPENSAMENTO, in base al quale l’Assicurato ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza, avvenuta con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo Raccomandata A.R. a UCA ASSICURAZIONE SPA – Xxx Xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, congiuntamente al certificato e dichiarazione di non aver avuto sinistri nel periodo di validità del contratto. Alla ricezione di tali documenti UCA ASSICURAZIONE SPA, provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell’imposta. Qualora un sinistro si sia effettivamente verificato, la clausola di ripensamento non sarà applicabile e nel caso di dichiarazione non veritiera UCA ASSICURAZIONE SPA si rivarrà nei confronti dell’Assicurato per ogni esborso e spesa effettuate.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono (ovvero sono sottoposti a decadenza) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi Art. 2952 C.C.
10. Legge applicabile al contratto
La legge applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Il costo della polizza di Tutela Legale non è deducibile ai fini fiscali e prevede un'imposizione fiscale nella percentuale del 12,50% per il rischio circolazione e accessori, e per tutti gli altri del 21,25%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
La denuncia di sinistro deve essere inviata non oltre 30 giorni dalla data di accadimento, o di conoscenza, del sinistro alla Direzione della Società o al Corrispondente prima di conferire incarico al Legale o Perito, salvo casi di comprovata urgenza, pena la perdita del diritto all'indennizzo.
AVVERTENZA: per gli aspetti di dettaglio relativi alle modalità e termini per la denuncia del sinistro si rinvia agli articoli disciplinanti la DENUNCIA DEI SINISTRI e GESTIONE DELLE VERTENZE. Inoltre si precisa che UCA non prevede l’affidamento ad un’impresa terza della gestione dei sinistri.
13. Reclami
In ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Ufficio Relazioni con la Clientela – Servizio Reclami – Xxx X. Xxxxxxxxx xx Xxxxx xx 00 00000 XXXXXX – Tel. 011.09.206.41 – Fax 000.000.00.00 oppure 19835740 – e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx.
Suddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all’esame degli stessi, Ufficio Relazione con la Clientela
– Servizio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso.
Nei casi sotto indicati, i soggetti interessati dovranno presentare direttamente all’ISVAP:
a) i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione che non abbiano ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
b) i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere (in questo caso è inoltre possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx market/finservices-retail/finnet/index en.htm);
c) i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo n.209/2005 e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.
Tali casistiche di reclamo andranno indirizzate a: ISVAP- Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx., complete di:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
L’ISVAP avvia l’attività istruttoria relativa al reclamo ricevuto, dandone notizia al reclamante entro 90 giorni dal ricevimento del reclamo e notizia dell’esito dell’attività istruttoria al reclamante entro 120 giorni dalla ricezione del reclamo, fatti salvi i casi di sospensione dovuti alla richiesta di informazioni aggiuntive o qualora richieda all’Impresa di Assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante.
È fatta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
Avvertenza: In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sull’interpretazione delle clausole del contratto, è prevista altresì la possibilità di esperire arbitrato; per gli aspetti di dettaglio relativi si rinvia all’articolo GESTIONE DELLE VERTENZE alla voce MODALITA’ OPERATIVE . E’ possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
15. Mediazione per la conciliazione delle controversie in materia di contratti assicurativi
Il D. Lgs. 28/2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia.
Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità anche contrattualmente prevista all’articolo GESTIONE DELLE VERTENZE alla voce MODALITA’ OPERATIVE, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Via
X. Xxxxxxxxx xx Xxxxx n° 00 00000 TORINO – Fax 000.000.00.00 .
AVVERTENZA: MEDIAZIONE OBBLIGATORIA CONTROVERSIE CIVILI, ASSICURATIVE E COMMERCIALI
La Corte costituzionale con sentenza 06/12/2012, n° 272 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella previsione del carattere obbligatorio della mediazione nelle controversie civili e commerciali. Pertanto alla luce della pronuncia citata il tentativo di mediazione disciplinato dal D. Lgs. 28/2010 e succ. modifiche, al quale si rinvia per modalità e termini di presentazione non risulta, alla data di stampa del presente Fascicolo, previsto obbligatoriamente quale condizione di procedibilità della causa civile anche per i contratti di assicurazione.
GLOSSARIO GIURIDICO
Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato, per voci peculiari di particolari rischi, la polizza assicurativa di riferimento è indicata tra parentesi, ad es. (TutelAffitto Inquilino):
AFFIDAMENTO CONDIVISO - (TutelaDonna): Istituto che prevede l’affidamento dei figli, in caso di cessazione della convivenza dei genitori, sia al padre che alla madre, al fine di garantire il diritto dei figli ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori. (Legge 8.2.2006, n. 54)
ANTICIPATO RILASCIO DELL’IMMOBILE da PARTE DEL CONDUTTORE – (TutelAffitto Inquilino): tutte le ipotesi di recesso unilaterale dal contratto, ovvero di abbandono dell’ immobile, senza valido e formale preavviso.
ASSICURATO/PROPRIETARIO - (TutelAffitto Inquilino): soggetto beneficiario dell’Assicurazione = Proprietario o Usufruttuario dell’immobile.
AZIONI REVOCATORIE FALLIMENTARI: Azioni attraverso le quali il Curatore fallimentare può ricostituire il patrimonio del soggetto dichiarato fallito al fine di soddisfare i diritti dei creditori.
AZIONI STRUMENTALI AL REINTEGRO NEL POSSESSO DELL’IMMOBILE - (TutelAffitto Inquilino): azioni a tutela che la persona spogliata del possesso di un bene (immobile) in modo clandestino o violento può esercitare per ottenere da parte dell’Autorità Giudiziaria l’ordine di immediata restituzione del medesimo e il suo pieno godimento e disponibilità.
AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO - (TutelImmobile Condominio): mandatario dei Condòmini con il compito di gestione delle cose comuni nell’interesse degli stessi
ANNO ASSICURATIVO: periodo di vigenza dell’assicurazione che decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio convenuto annualmente fino alle ore 24 della prima scadenza annuale successiva.
ARBITRATO: istituto in base al quale le Parti concordemente demandano la decisione ad un Collegio composto da due Periti scelti dalle parti e un terzo Arbitro.
ASSEGNO ALIMENTARE - (TutelaDonna): prestazione a contenuto patrimoniale che si limita a contribuire a quanto sia necessario per il sostentamento del soggetto beneficiario, sul presupposto dello stato di bisogno di quest’ultimo.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO - (XxxxxxXxxxx): contributo economico versato dall’ex coniuge al fine di consentire all’altro coniuge di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.
ASSICURATO: soggetto beneficiario dell’Assicurazione.
ASSUNZIONE: il giorno in cui sorge e ha inizio il rapporto di lavoro documentato da data certa.
AVARIA: guasto meccanico che impedisce il funzionamento del veicolo
AZIONI A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, POSSESSO, ALTRI DIRITTI REALI: azioni previste espressamente dal Codice Civile.- DIRITTO REALE: diritto che attribuisce al titolare la disponibilità piena o limitata di un determinato bene e conseguenti oneri-doveri per i terzi di non turbare l’esercizio dello stesso. USUCAPIONE: modo d’acquisto della proprietà o dei diritti reali di godimento per effetto del possesso protratto per un periodo di tempo previsto dalla legge.
CANONE DI LOCAZIONE - (TutelAffitto Inquilino): prestazione dovuta dal conduttore come corrispettivo del godimento dell’immobile locato.
CODICE DELLA STRADA (CdS) - D. Lgs. 285/92 e succ. modifiche e integrazioni
CONDUTTORE - (TutelAffitto Inquilino): colui che riceve in locazione l’unità immobiliare = Inquilino
CONDUZIONE- LOCAZIONE : contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far utilizzare ad un terzo (conduttore) una data cosa per un periodo di tempo determinato dalla legge o dal contratto dietro pagamento di un canone.
CONSUMATORE: persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale svolta.
CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’assicurazione.
CONTRAENTE/CONDUTTORE: il soggetto che stipula l’assicurazione a favore del Proprietario.
CONTRATTO DI LOCAZIONE DEFINITIVO - (TutelAffitto Inquilino): contratto diverso da qualsiasi proposta preliminare con il quale una parte (Proprietario) si obbliga a far utilizzare ad un terzo (Conduttore) un immobile per un periodo di tempo determinato dalla legge o dal contratto dietro pagamento di un canone
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI DURATA TRANSITORIA, STAGIONALE - TEMPORANEA - (TutelAffitto Inquilino):
contratto con il quale una parte (Proprietario) si obbliga a far utilizzare ad un terzo (Conduttore) un immobile per un periodo di tempo determinato dalla legge riconducibile alla durata cd. Stagionale o comunque pari o inferiore a mesi 6, o cd. Temporanea, sino a 36 mesi, dietro pagamento di un canone.
CONTRATTO DI RIFERIMENTO – (Tutela D&O): termine utilizzato nella polizza UCA TutelaD&O: le Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, il Simplo ed Appendici della polizza RC D&O.
DECRETO DI OMOLOGAZIONE - (TutelaDonna): Provvedimento del Giudice con il quale viene omologato l’accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione consensuale.
DIVORZIO - (TutelaDonna): istituto giuridico attraverso il quale è possibile ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita ed essa non può essere in nessun caso ripristinata.
EVENTO: conseguenza giuridicamente rilevante di un fatto.
FATTO: qualunque comportamento originante l’evento che concretizza una fattispecie giuridicamente rilevante.
FRANCHIGIA: percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato in caso di sinistro.
ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO: fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione.
IMMOBILE AD USO ABITATIVO - (TutelAffitto Inquilino): immobile adibito allo specifico uso abitativo,con riferimento alla destinazione d’uso.
IMMOBILE AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - (TutelAffitto Inquilino): immobile adibito all’uso commerciale (attività industriali, commerciali, artigianali o alberghiere o comunque contemplati dagli artt. 27 e 28 della legge 392/1978 e succ. modifiche .) e quindi diverso dall’uso abitativo, con riferimento alla destinazione d’uso.
IMPUTAZIONE COLPOSA: per reato commesso a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti (Artt. 42 e 43 C.P.).
IMPUTAZIONE DOLOSA: per reato volontariamente commesso (artt. 42 e 43 C.P.).
INADEMPIMENTO - (TutelAffitto Inquilino): mancato pagamento di somme e/o mancato adempimento di obblighi contrattuali da parte del contraente.
INCIDENTE STRADALE: collisione con altri veicoli (Artt. 46,50 CdS), ribaltamento, urto contro qualsiasi ostacolo, uscita di strada.
INDENNIZZO DIRETTO: disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 254 del 18/7/06 e succ. modifiche
INDENNIZZO - (TutelAffitto Inquilino): somma pagata dalla Società in caso di inadempimento del contraente. INFORMATORE: Xxxxxxxx incaricato da persona inquisita in un procedimento penale per la ricerca di prove a propria difesa.
INSOLVIBILITÀ - (TutelAffitto Inquilino): riferito a soggetto incapace di assolvere obblighi finanziari o che possiede beni insufficienti per pagare i propri debiti.
IRREPERIBILITÀ - (TutelAffitto Inquilino): riferito a soggetto del quale si ignorino il luogo di residenza, dimora e domicilio. ISTANZA DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO - (TutelaDonna): istanza da presentarsi al Giudice, con la quale i coniugi possono chiedere la modifica delle condizioni relative all’affidamento dei figli, alla casa coniugale, alle condizioni economiche e patrimoniali e ad ogni altro aspetto relativo al divorzio.
ISTANZA DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE - (TutelaDonna): istanza da presentarsi al Giudice, con la quale i coniugi possono chiedere la modifica delle condizioni relative all’affidamento dei figli, alla casa coniugale, alle condizioni economiche e patrimoniali e ad ogni altro aspetto relativo alla separazione.
LAVORO SUBORDINATO – Ex. Art. Art. 2094 c.c. - È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore
LOSS OCCURRENCE - espressione inglese traducibile con "insorgenza del danno", in base a questo principio il sinistro si intende verificato nel momento in cui avviene materialmente il fatto illecito da cui scaturisce la responsabilità per la quale è stata stipulata la polizza, e pertanto le relative garanzie operano da quel momento.
MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE E CONCILIAZIONE: istituto introdotto dal D. Lgs 4.3.2010 n. 28 avente ad oggetto l'attività finalizzata alla composizione di una controversia civile e commerciale tra soggetti privati relativa a diritti disponibili il cui risultato è definito CONCILIAZIONE. Il 24 ottobre 2012 la Consulta ha annullato per eccesso di delega legislativa l'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 28/2010, che introduceva l'obbligatorietà della mediazione civile prima di poter adire il giudice ordinario.
PARENTI: Persone legate da vincolo derivante dalla discendenza da un comune capostipite (La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado – Art. 77 c.c.) - AFFINI: Persone legate da vincolo che intercorre tra il coniuge ed i parenti dell’altro coniuge
PARTI - (TutelAffitto Inquilino): Assicurato/Beneficiario/Proprietario-Usufruttuario/Locatore dell’immobile e Contraente/ Conduttore-Inquilino
PEDONE: soggetti circolante a piedi, i cui comportamenti sono disciplinati dall’art. 190 e ss. CdS
PERDITE PECUNIARIE: lesione-diminuzione del patrimonio di un determinato soggetto a seguito di una delle ipotesi previste dall’art. 2 punto16 del Codice delle assicurazioni
PERFEZIONAMENTO DELLA POLIZZA: sottoscrizione del contratto da parte del Contraente e della Compagnia. PRESUPPOSTI OGGETTIVI PER L’ESCUSSIONE totale o parziale delle somme richieste - (TutelAffitto Inquilino): atto/documentazione probatoria scritta rilevante giuridicamente dalla quale si evince la concreta ed effettiva possibilità di procedere all’escussione o comunque all’esercizio dell’azione legale a fronte della comprovata insolvenza del Conduttore.
PRIMO INADEMPIMENTO UTILE - (TutelAffitto Inquilino): periodo locativo corrispondente ad almeno due mensilità di canoni di locazione e/o spese condominiali insolute
PROCEDIMENTI PER CONVALIDA DI SFRATTO - (TutelAffitto Inquilino): quelli previsti dal C.p.c. agli artt. 657-669 Libro IV– Tit. I - Capo II
PROCEDIMENTI SPECIALI O DI URGENZA: quelli previsti dal libro IV del Codice di Procedura Civile.
PROFESSIONISTI: LEGALE, PERITO ANCHE D’UFFICIO (C.T.U.) in giudizio, ARBITRO DI PARTE e TERZO ARBITRO,
INFORMATORE ricerca di prove a difesa in sede penale - INTERPRETE per sinistri avvenuti all’estero per l’assistenza nel corso di interrogatorio e TRADUTTORE per gli atti di causa.
PROPRIETARIO: colui che ha il diritto di godere e disporre di un bene entro i limiti fissati dalla legge
REATO: comportamento in violazione di norme penali. In base alla pena prevista dal Codice Penale si distingue: Delitto
sanzionato con la reclusione e/o la multa, Contravvenzione sanzionata con l’arresto e/o l’ammenda
RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro o la vertenza.
SANZIONE AMMINISTRATIVA: provvedimento dell’Autorità Amministrativa/Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali. La sanzione può essere Pecuniaria - pagamento di una somma di danaro. Accessoria - di natura diversa quale sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo, ecc…
SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO: sentenza non più impugnabile con i mezzi ordinari.
SEPARAZIONE CONSENSUALE - (TutelaDonna): procedimento giudiziario instaurato a seguito dell’istanza congiunta dei coniugi, caratterizzato dall’accordo dei medesimi in riferimento a tutti gli aspetti economici, personali e patrimoniali che derivano dalla separazione.
SEPARAZIONE GIUDIZIALE - (TutelaDonna): procedimento giudiziario, volto ad ottenere la pronuncia del Giudice, originato dall’istanza di uno dei due coniugi, quando si verificano fatti tali da rendere la convivenza intollerabile e da pregiudicare l’educazione dei figli.
SOCIETA': UCA ASSICURAZIONE Spese Legali e Peritali S.p.A
SOCIETÀ CONTROLLATA - (Tutela D&O): ogni società di capitali in cui la Società Contraente ai sensi dell’art. 2359 direttamente o indirettamente: disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; disponga dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; abbia la facoltà di nominare o revocare la maggioranza dei componenti il CDA; eserciti un’influenza dominante in virtù di particolari accordi.
SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (Art. 535 C.P.P. 1°co): spese del processo penale dovute allo Stato.
SPESE DI SOCCOMBENZA NEL GIUDIZIO CIVILE - SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI
contro l’Assicurato nel giudizio penale (Art. 541 C.P.P.): spese che la parte soccombente/imputato è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa.
TERZO: qualsiasi soggetto diverso dall’Assicurato e dal Contraente.
TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti definiscono un contenzioso, anche giudiziale.
TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE: tutta l’attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio o dall’arbitrato volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice.
VERTENZA AMMINISTRATIVA: ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l’autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi dell’Assicurato
VERTENZA CONTRATTUALE: controversia inerente l’esistenza, la validità o l’esecuzione di xxxxx, accordi, contratti conclusi tra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento delle relative obbligazioni.
VERTENZA EXTRACONTRATTUALE: controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo di risarcimento prescinde dall’esistenza di un rapporto contrattuale.
UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie e dei contenuti nella presente Nota Informativa.
UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa
Sottoscrive la Nota Informativa Precontrattuale della Compagnia l'A.D. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Le presenti Norme Generali che regolano l’assicurazione unitamente alle Condizioni Particolari di Polizza per il rischio assicurato formano parte integrante del FASCICOLO INFORMATIVO che deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
NORME GENERALI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
La Società assicura il rischio delle Spese Legali e Peritali, in sede civile, penale e amministrativa, per ogni grado di giudizio, compreso arbitrato, per la tutela dei diritti soggettivi degli Assicurati e Perdite Pecuniarie come specificato nelle Condizioni di Polizza per ciascun rischio.
Art. I - DECORRENZA E OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA - L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e sino alle ore 24 del giorno del pagamento (Art. 1901 C.C.- Mancato pagamento del premio). Il premio è interamente dovuto anche se è stato contrattualizzato il suo frazionamento rateale.
La garanzia opera altresì con efficacia:
- RETROATTIVA PER IMPUTAZIONI PENALI colpose, dolose e contravvenzionali nonché ILLECITI AMMINISTRATIVI per eventi/fatti avvenuti entro i 24 mesi antecedenti al perfezionamento del contratto, purché sconosciuti all’Assicurato o per i quali ragionevolmente non sia presumibile seguito giudiziale (Artt. 1892-93
C.C .- Dichiarazioni inesatte e reticenze). La garanzia retroattiva è operante a titolo di rimborso subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato per le imputazioni penali e accoglimento totale del ricorso per gli illeciti amministrativi. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa, la richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. -
c.d. patteggiamento- e gli eventi/fatti verificatisi nei 90 giorni antecedenti il perfezionamento del contratto. Xxxxxxx xxxxxxx per l’intero periodo di garanzia retroattiva: massimale assicurato per evento.
- POSTUMA: la garanzia è prestata con durata pari a 24 mesi per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati dopo la sua risoluzione e i cui fatti si siano verificati in corso di vigenza della polizza. Xxxxxxx xxxxxxx per l’intero periodo di garanzia postuma: massimale assicurato per evento. È fatto salvo quanto previsto dall’Art. VI
-Denuncia dei sinistri- e Art. 2952 C.C. -Prescrizione in materia di assicurazione-.
INSORGENZA DEL SINISTRO: La garanzia è operante con riferimento alla prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali anche verbali, indipendentemente dalla data in cui i fatti sono conosciuti (principio del cd. Loss Occurrence), fatto salvo quanto espressamente previsto dalle singole garanzie. Qualora tale evento si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento cui si riferisce la prima azione od omissione. A parziale deroga, per i soli vizi occulti di fornitura beni e prestazione di servizi l’insorgenza del sinistro è da individuarsi al momento della manifestazione dei vizi medesimi, purché appalesatisi in corso di contratto e sconosciuti al momento del perfezionamento dello stesso. Si rinvia alle singole garanzie per quanto eventualmente ivi disposto in modo espresso in materia di insorgenza del sinistro.
Art. II - LIMITI TERRITORIALI - Vertenza Contrattuale: fatti o inadempimenti verificatisi in Italia, Vaticano, X. Xxxxxx e che in caso di giudizio sono trattati davanti all’Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.
Vertenza Extracontrattuale - Penale - Illecito amministrativo: eventi, fatti o inadempimenti verificatisi nei Paesi dell’Europa Geografica e che in caso di giudizio sono trattati davanti all’Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. Circolazione Veicoli: mondo intero. Sospensione Patente: a seguito incidente e violazioni: Europa Geografica.
Art. III - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE - Il Contraente stipula il contratto per sé, e per conto di chi spetta. In ogni caso di variazione del rischio assicurato quali cessazione, alienazione, trasformazione dell’attività o altro, il Contraente deve dare comunicazione scritta documentata alla Società entro 10 giorni dalla stessa, fermo l’obbligo del pagamento del premio scaduto.
Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione o sull’aggravamento del rischio comportano la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione (Artt. 1892-3- 8 C.C. - Dichiarazioni inesatte e reticenze).
Il Contraente è tenuto a dichiarare le eventuali variazioni di rischio in relazione alle quali la Società adeguerà in aumento e/o diminuzione il premio. In caso di variazione in diminuzione il premio verrà adeguato dalla prima rata successiva alla comunicazione ( Art. 1897 C.C.- Diminuzione del rischio).
Art. IV - REGOLAZIONE DEL PREMIO - Il premio, se convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria all’inizio del periodo assicurativo quale premio minimo e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.
Il premio può essere corrisposto tramite: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario, postale; contanti esclusivamente per contratti il cui premio annuo sia inferiore a € 750. Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili indicati in polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Fermo il diritto della Società di agire giudizialmente nei termini di prescrizione di cui all’art. 2952 C.C. Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento
della differenza attiva dovuta, la garanzia per il nuovo periodo assicurativo è prestata per il rapporto tra il premio pagato e quello dovuto (art. 1907 C.C.).
Se all’atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, pena decadenza dai diritti derivanti dal contratto.
Art. V - MASSIMALE SPESE LEGALI, PERITALI E PERDITE PECUNIARIE - La garanzia è prestata illimitatamente per numero di vertenze nell’anno assicurativo con massimo esborso di Euro 12.000 per evento per le Spese Legali e Peritali, salvo sia espressamente richiamata la specifica estensione, o diversamente indicato nelle singole garanzie. Il massimale è unico per tutti i Professionisti e le voci di garanzia base ed estensioni eventualmente richiamate e per le quali è stato pagato il relativo soprapremio.
Per quanto attiene le Perdite Pecuniarie si applica il massimale specificato nelle singole voci.
Le vertenze civili, penali e amministrative promosse da o contro più persone, aventi per oggetto fatti, domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, procedimenti anche di natura diversa conseguenti al medesimo evento o fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate, si considerano a tutti gli effetti unico sinistro e la garanzia prestata viene ripartita tra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Il massimale è unico per quanto attiene la fase stragiudiziale, di mediazione–conciliazione e per tutte le fasi e i gradi di giudizio.
Qualora il Contraente-Assicurato perfezioni più polizze per lo stesso rischio con la scrivente Società il massimo esborso per singola vertenza è dato dal cumulo dei massimali sino ad un massimo di Euro 50.000 salvo diversamente disposto dalle singole garanzie o rischi.
Art. VI - DENUNCIA DEI SINISTRI - La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all’Assicurato, deve essere inviata tempestivamente, e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dall’avvenuta conoscenza e comunque sino al trentesimo giorno dal conferimento di incarico al Professionista prescelto, parchè non sia iniziata la sua attività professionale. È onere dell’Assicurato trasmettere in sede di denuncia tutta la documentazione idonea e necessaria alla Direzione della Società o all’Intermediario, ivi compresa l’indicazione dell’importo del preventivo di massima relativo al compenso per le prestazioni, pattuito nelle forme previste dall’ordinamento e rilasciato dai Professionisti al momento del conferimento dell’incarico, salvo casi di comprovata urgenza. È altresì onere dell’Assicurato tenere aggiornata la Direzione della Società su ogni circostanza rilevante ai fini degli adempimenti contrattualmente previsti. L’inosservanza delle disposizioni oggetto del presente articolo comporta la decadenza dai benefici del contratto e la perdita del diritto all’indennizzo.
Art. VII - GESTIONE DELLE VERTENZE
VII. 1 - RATIFICA DI INCARICO FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE
La trattativa stragiudiziale preliminare, volta alla corretta istruzione del fascicolo, è riservata alla Direzione; l’incarico conferito ad un Legale liberamente scelto per Distretto di Corte d’Appello per la fase di trattazione stragiudiziale nonché per i procedimenti di mediazione e conciliazione obbligatori, per promuovere azioni, difendersi in sede penale e resistere in sede civile, proporre appelli ed opposizioni dovrà essere preventivamente ratificato per iscritto dalla Direzione della Società per ogni grado di giudizio. La garanzia non è operante per vertenze denunciate alla Direzione una volta intervenuta la definizione sia in sede stragiudiziale, mediazione-conciliazione, che in qualunque stato, grado o fase del giudizio.
VII. 2 - LIBERA SCELTA DEL LEGALE, PERITO E INFORMATORE PER DISTRETTO DI CORTE D’APPELLO L’Assicurato ha la facoltà d’indicare il nominativo di un unico Legale, Perito, Informatore, con studio nel DISTRETTO DI CORTE D’APPELLO in cui è ricompreso il Giudice competente a conoscere della vertenza, o ambito territoriale equipollente per sinistri trattati avanti all’Autorità Giudiziaria straniera. Qualora l’Assicurato scelga un Professionista con studio in un Distretto diverso, salvo sia espressamente richiamata la specifica estensione “Spese Legali di Avvocato Domiciliatario” e per i casi in essa disciplinati, la garanzia non è operante.
Per giudizi avanti la Corte di Cassazione qualora il Professionista prescelto e incaricato non sia abilitato, è facoltà dell’Assicurato nominare in sostituzione un altro Legale abilitato a patrocinare in tale sede.
La Società non è responsabile dell’operato dei Professionisti incaricati né di eventuali inadempimenti dell’Assicurato relativi a quanto contrattualmente disciplinato dagli art. VI - DENUNCIA DEI SINISTRI e VII - GESTIONE DELLE VERTENZE anche in punto prescrizioni o decadenze.
VII. 3 - OGGETTO DELL’OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE
La Società è impegnata al pagamento dei compensi pattuiti con riferimento al cd. preventivo di massima e eventuali aggiornamenti rilasciato dai Professionisti per le loro prestazioni come segue:
- vertenze definite in fase stragiudiziale, con riferimento al cd. preventivo di massima e eventuali aggiornamenti;
- in ogni caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, con riferimento ai parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale;
- spese di soccombenza, nei limiti di quanto liquidato giudizialmente;
- esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.
La Società non effettua alcuna valutazione sulla congruità del cd. preventivo di parcella elaborato dai Professionisti liberamente scelti dall’Assicurato, in osservanza agli obblighi normativi di cui alla legge 27/2012 e successive regolamentazioni, né effettua valutazioni nel merito, opportunità e convenienza, possibilità di successo dell’azione giudiziale, garantendo all’Assicurato la piena libertà di scelta sulle iniziative da intraprendere.
E’ facoltà della Società richiedere all’Assicurato che le parcelle dei Professionisti prescelti siano vistate per congruità dai competenti Consigli dell’Ordine: nel caso in cui vengano confermate integralmente, le spese relative alla vidimazione saranno a carico della Società.
VII.4 - MODALITÀ OPERATIVE
L’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti veritieri e la documentazione richiesta dalla Società per la corretta istruzione del fascicolo, nonché in via preventiva le richieste di pagamento formulate dai Professionisti.
L’Assicurato non può revocare il mandato conferito o determinarne la dismissione, senza benestare della Società. Nel caso in cui la sostituzione sia stata ratificata, la Società rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari -salvo duplicazione attività- del secondo Legale nominato dall’Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti. Nel caso di proposta transattiva in sede stragiudiziale e/o giudiziale, l’Assicurato è tenuto a sottoporre alla Società, per la preventiva ratifica, l’indicazione del capitale e delle spese legali. Le spese di soccombenza liquidate a favore dell’Assicurato sono corrisposte dalla Società una volta accertata con idonea documentazione l’impossibilità oggettiva di escussione nei confronti di parte soccombente .
Qualora sussista conflitto di interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. XI CGP. Le spese di arbitrato saranno a carico dell’Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell’Arbitro sia favorevole all’Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute.
Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dal D. Lgs. n° 28 del 4/3/2010 e succ. modifiche, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazione.
VII. 5 - DECADENZA DAI BENEFICI DEL CONTRATTO
L’inosservanza di una o più disposizioni del presente articolo comporta la decadenza dai benefici del contratto e la perdita del diritto all’indennizzo.
Le disposizioni dell’Art. VI - Denuncia dei Sinistri e VII - Gestione delle Vertenze – valgono se non espressamente derogate dall’Art. 5 TutelUNICA Circolazione Veicoli e Natanti, e Art. 6 TutelUNICA Patente.
Art. VIII - RECUPERO DI SOMME - Tutte le somme recuperate sono di competenza del Contraente-Assicurato. Onorari, Spese Legali e Peritali in genere liquidate in giudizio o consensualmente spettano alla Società che le ha sostenute.
Art. IX - RECESSO DAL CONTRATTO E ANTICIPATA RISOLUZIONE - Entro il 60° giorno successivo ad ogni: denuncia, riscontro al sinistro da parte della Società, pagamento di sinistro e/o rifiuto di indennizzo, la Società potrà risolvere il contratto con preavviso minimo di 60 giorni, con ripetizione della quota di premio pagato e non goduto al netto delle imposte. Se il Contraente è Consumatore il diritto di recesso è bilaterale, ferme le condizioni sopra esposte per l’esercizio dello stesso. Il contratto si risolve di diritto dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, dall’ammissione alla procedura di concordato preventivo e/o di amministrazione controllata, dalla messa in liquidazione del Contraente. Il premio pagato si intende acquisito (Art. 1898 C.C. - Aggravamento del rischio). Per i sinistri già denunciati la Società sosterrà l’onere delle Spese Legali e Peritali come segue: per i sinistri in fase stragiudiziale garantendo le spese di trattazione bonaria; per i giudizi pendenti garantendo le spese sino ad esaurimento del grado in corso. Qualora, relativamente agli eventi sopraindicati, il premio scaduto anteriormente alla comunicazione del Contraente non sia stato soddisfatto, la Società è immediatamente liberata da ogni ulteriore prestazione per tutti i sinistri in corso.
Art. X - PROROGA DEL CONTRATTO - In mancanza di disdetta di una delle parti, comunicata con lettera raccomandata, telefax, mail certificata, da inviarsi alla Direzione della Società o all’Intermediario assegnatario del contratto, almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originaria con il massimo di anni uno.
Per il Contraente che abbia stipulato l’Art 5 – TutelUNICA Circolazione Veicoli Natanti – il termine per la presentazione della disdetta è di 30 giorni.
Art. XI - COMPETENZA TERRITORIALE - È competente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società, ove venga attivata una procedura stragiudiziale di mediazione obbligatoria o facoltativa, salvo diversamente disposto dalla legge vigente, il procedimento deve svolgersi in una sede individuata nel comune di Torino ove ha sede la Direzione della Società. Per il Contraente-Consumatore è competente altresì l’Autorità Giudiziaria o l’Organo di Conciliazione del luogo ove ha sede l’Intermediario assegnatario del contratto, nonché il luogo in cui il Consumatore è residente o ha eletto domicilio.
Art. Xll - ONERI FISCALI - Sono a carico del Contraente-Assicurato.
Art. XlII - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL’ASSICURATO ALLA SOCIETÀ - Lettera raccomandata, telefax, mail certificata, unicamente alla Direzione della Società o all’Intermediario assegnatario del contratto. Nessuna condizione, né accordo tra il Contraente e l’Intermediario è valido senza la ratifica scritta da parte della Direzione della Società. Nel caso in cui il contratto sia intermediato da un Broker, ogni comunicazione effettuata dallo stesso in nome e per conto del Contraente/Assicurato si intende effettuata da quest’ultimo e parimenti ogni comunicazione effettuata dal Contraente/Assicurato al Broker si intende come effettuata alla Direzione della Compagnia.
Art. XIV - INDICIZZAZIONE - Salvo diversa indicazione il contratto è indicizzato. I massimali, le indennità ed il premio vengono assoggettati all’adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - già costo della vita - ISTAT. Per ogni anno assicurativo viene assegnato alla polizza il n° indice del mese di settembre immediatamente precedente la scadenza e l’aumento decorrerà dalla scadenza rata annua.
Art. XV - ALTRE ASSICURAZIONI - Il Contraente-Assicurato ha l’onere di comunicare la sussistenza di altre polizze per lo stesso rischio (art. 1910 C.C.). La gestione del sinistro è a carico della Compagnia la cui polizza prevede il massimale più elevato.
La Società UCA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Assicurato Per quanto non contemplato si richiamano le norme di Legge.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
LA SOCIETÀ ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, PER OGNI GRADO E SEDE, COMPRESO ARBITRATO E SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE INDICATO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI DEGLI ASSICURATI COME ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI POLIZZA, IN CONSEGUENZA DI FATTI DERIVANTI DAL RISCHIO DICHIARATO IN POLIZZA, ESERCITATO IN CONFORMITÀ ALLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E PRESCRIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE E COMPRESO IN GARANZIA.
SPESE LEGALI E PERITALI OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE:
- SPESE, COMPETENZE ED ONORARI DEI PROFESSIONISTI LIBERAMENTE SCELTI DALL’ASSICURATO EX ART. VII CGP CON STUDIO NEL DISTRETTO DI CORTE D’APPELLO COMPETENTE:
LEGALE - PERITO ove sussista contestazione
PERITO D’UFFICIO (C.T.U.) in giudizio
ARBITRO DI PARTE e TERZO ARBITRO per le procedure arbitrali e di conciliazione
INFORMATORE per la ricerca di prove a difesa in sede penale - INTERPRETE per sinistri avvenuti all’estero per l’assistenza nel corso di interrogatorio e TRADUTTORE per gli atti di causa
- SPESE LEGALI e PERITALI RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE e CONCILIAZIONE
- SPESE DI ARBITRATO E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
- SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI SPECIALI e DI URGENZA ( Libro IV C.P.C. )
- SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI e CONTRIBUTO UNIFICATO
- SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE come previsto dall’art. VII CGP -
- SPESE LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI costituite contro l’Assicurato nel giudizio penale (Art. 541 C.P.P.)
- SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (Art. 535 C.P.P. 1°co.)
- SPESE PER ACCERTAMENTI EFFETTUATI DALLA SOCIETA’ PER L’ACQUISIZIONE DI CERTIFICATI O
DOCUMENTI EQUIPOLLENTI su soggetti, proprietà necessari e strumentali alla corretta istruzione del sinistro e sua definizione, ove sussista contenzioso.
ESCLUSIONI GENERALI
L’assicurazione è prestata per quanto espressamente indicato nelle Condizioni Generali nonché in quelle Particolari previste per ciascuna categoria di rischio, ed è comunque esclusa per: controversie amministrative (ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l’autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi dell’Assicurato), materia societaria, successioni, donazioni; vertenze derivanti da intermediazione- compravendita e permuta di immobili, terreni, beni mobili registrati, titoli di credito, azioni, obbligazioni e strumenti finanziari derivati; azioni revocatorie fallimentari, morosità, prelazione, riscatto in contratti di locazione anche finanziaria, controversie con Istituti od Enti Previdenziali, con Compagnie di Assicurazione, fatto salvo quanto previsto alla voce “Arbitrato e Azione legale nei confronti di Compagnie di Assicurazione”, recupero crediti anche per resistere alle richieste di crediti vantati da terzi, perizie di parte ove non sussista contestazione, spese di consulenza se non seguita da trattativa stragiudiziale e/o azione processuale esperita dallo stesso Legale, pagamento di sanzioni pecuniarie, comprese le somme irrogate a tale titolo da qualsiasi organo giurisdizionale e autorità, spese di trasferta, spese di domiciliazione, salvo quanto previsto dalla specifica estensione “Spese Legali di Avvocato Domiciliatario”, se espressamente richiamata. Detenzione di
sostanze radioattive, fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, sciopero, serrate. Sono escluse le vertenze tra il Contraente e gli Assicurati, fatto salvo quanto espressamente previsto alle singole garanzie, controversie tra Assicurati con la stessa polizza, nonché tra il Contraente-Assicurati e la Società UCA. L’assicurazione non è operante per quanto forma oggetto delle specifiche estensioni, se non espressamente richiamate e per quanto non inerente al rischio assicurato. L’assicurazione non garantisce le attività- funzioni collaterali e/o in qualsiasi modo connesse all’attività dichiarata ed oggetto del rischio assicurato, se non espressamente indicate in polizza e per le quali è stato corrisposto il relativo premio.
COPERTURE PERSONALIZZATE
valide per i Rischi art. 2 Azienda, 3 Professioni e 4 Famiglia se richiamate in polizza
2/A TUTELA ESCLUSIVAMENTE IN SEDE PENALE e AMMINISTRATIVA - Valida per i Rischi art. 2 Azienda, 3 Professioni e 4 Famiglia - La copertura è prestata alle condizioni previste esclusivamente per la DIFESA IN SEDE PENALE e AMMINISTRATIVA degli Assicurati nelle materie e per le imputazioni di cui alla sezione -Sede Penale e Amministrativa- del rischio assicurato con la presente polizza, compresi Illeciti amministrativi.
RIMBORSO SPESE LEGALI CON FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA: La Società, ad avvenuta definizione, garantisce il rimborso delle spese legali assicurate applicando una franchigia fissa e assoluta del 10% del massimale spese legali assicurato.
Il testo delle Condizioni di Assicurazione della presente polizza, modello TutelUnica ed. 6/2012, è redatto in conformità alle disposizioni legislative vigenti. Le presenti Condizioni con la Nota Informativa e l'eventuale Proposta costituiscono il Fascicolo Informativo e unitamente al Simplo di polizza, costituiscono il contratto assicurativo TutelUnica che viene consegnato dall’Intermediario Uca al perfezionamento del contratto unitamente alle documentazioni che a tenore di legge devono essere rilasciate a cura dello stesso.
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza all’Art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, al fine di fornire i servizi richiesti alla ns. Società, Vi comunichiamo che il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali è diretto all’espletamento da parte della Società dell’attività assicurativa, riassicurativa e di quelle ad essa connesse, cui la Società è autorizzata. Il titolare del trattamento è UCA ASSICURAZIONE SPA. Responsabile l’Amministratore della Società. I relativi dati identificativi possono essere acquisiti presso il Registro Pubblico tenuto dal Garante presso la sede legale, le sedi periferiche e le agenzie della Società. Il testo integrale dell’informativa è pubblicato sul sito xxx.xxx-xxxxxxxxxxxxx.xxx/XXX@xxxxxx