CONTRATTO PRELIMINARE
CONTRATTO PRELIMINARE
t r a
Comune di Spino d’Adda, con sede municipale in Xxxxxx XXX xxxxxx 0, Xxxxxxx XXX 00000000000, Codice Fiscale 82003090196, PEC xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore Xxxxx Xxxx, nato a Cremona l’11 febbraio 1953, Codice Fiscale XXX XXX 00X00 X000X - nel prosieguo anche Il Comune, Il Promittente, Il Committente, Il Municipio, o L’Ente
e
- nel prosieguo anche Il Promissario Acquirente - con sede legale in , Codice Fiscale
, Partita IVA , in persona del e legale rappresentante pro tempore , domiciliato per la carica presso la sede legale
p r e m e s s o c h e
1) in data , il Comune di Spino ha affidato alla la realizzazione di una nuova sede per la scuola primaria in tale Comune;
2) il contratto di appalto, stipulato contestualmente al presente atto, prevede che parte del prezzo sia pagato mediante la cessione dell’immobile nel centro abitato di Spino D'Adda, ubicato in xxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX0, che insieme alla SP91 delimita il paese sul lato meridionale, forma angolo con Viale della Vittoria e Via Rosselli;
3) iI manufatto edilizio è costituito da un fabbricato principale, che ospita i locali della scuola (al piano interrato, terra e primo), da un'autorimessa fai piano interrato) e dell'appartamento del custode (al piano terra e primo). In fabbricato staccato, sul lato sud, si trova il locale caldaia. Completa il complesso una vasta area scoperta di pertinenza;
4) la cessione inerisce la gara della quale si allega, quale parte integrante, il disciplinare;
5) il promissario acquirente:
- è a conoscenza degli obblighi di cui all’allegato disciplinare;
- ha effettuato gli opportuni sopralluoghi, accertamenti e valutazioni, dichiarando la congruità del prezzo e la sostenibilità delle obbligazioni a suo carico, nonché la sussistenza dei fondi necessari per le opere di demolizione;
6) In relazione al regime di responsabilità e al vincolo di solidarietà, Consorzio IT e il Comune di Spino sono mallevate da ogni onere e responsabilità derivante dal differimento o dai differimenti del termine per la cessione e la disponibilità del bene immobile causato dalla mancata disponibilità dell’opera oggetto dell’appalto o al mancato verificarsi delle condizioni, per ragioni imputabili all’appaltatore.
t a n t o p r e m e s s o
si stipula e conviene quanto segue.
Articolo 1 – Premesse, allegati e documenti di gara
1.1 – Le premesse, gli allegati, i documenti e gli atti della gara cui il presente contratto è inscindibilmente connesso, si intendono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
1.2. – In particolare, si intendono richiamati e confermati in ogni loro parte, quali fonti di obbligazione e parte sostanziale ed integrante della convenzione, i seguenti documenti - che i convenenti dichiarano di conoscere, accettare e sottoscrivere in ogni loro parte:
A. Disciplinare di gara (all. 1);
B. Capitolato Speciale (all. 2);
C. Contratto di appalto (all. 3);
D. il Bando di alienazione del bene immobile in oggetto, compresa variante urbanistica e stima della Agenzia del Territorio (all. 4);
E. in generale, tutti gli atti ed i verbali della gara (all. ).
Articolo 2 – Oggetto del contratto.
2.1 – Il Comune di Spino d’Adda promette di cedere a , che promette di acquistare, l’immobile di cui alle premesse 2) e 3), così censito nel NCEU del Comune di Spino d’Adda:
Dati catastali: Il manufatto edilizio nel suo complesso è censito nel NCEU come segue:
Foglio | Pari | Sub. | Categoria | Classe | Consistenza | Superficie | Rendita |
13 | 143 | 3 | A/3 | 2 | 4,5 vani | 95 mq. | €232,41 |
13 | 143 | 4 | B/5 | U | 8.309 metri cubi | 2.221 mq. | €6.865,98 |
13 | 143 | 5 | C/6 | 5 | 15 mq. | 15 mq. | € 25,26 |
Nel Piano di Governo del Territorio (PGT) di Spino D'Adda (adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30/06/2009 e approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 19/12/2009), e successive Varianti, l'intero mappale 143 ricade in "Ambito di Trasformazione Urbanistica A.T.U. 8" (allegato "A").
Articolo 3 – Corrispettivo
3.1 – Il corrispettivo per la cessione è pattuito fra le parti, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 191 del Codice Appalti, in euro 460.mila, oltre imposte di legge, a corpo e immodificabile.
3.2. – Il corrispettivo verrà versato da , aggiudicataria delle opere oggetto dell’appalto cui la presente scrittura inerisce. Il pagamento avverrà mediante detrazione dell’importo di cui all’art. 3.1. da quanto dovuto dalla amministrazione alla aggiudicataria alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori al raggiungimento dell’80% degli stessi.
Articolo 4 – Immissione nel possesso. Opere di demolizione.
4.1 – Il promissario acquirente sarà immesso nel possesso del bene immobile entro 60 giorni dal collaudo tecnico amministrativo favorevole delle opere oggetto di appalto.
4.2. - Il promissario acquirente, mediante la stipula del presente preliminare, si impegna a eseguire le opere di demolizione dell’immobile entro e non oltre 36 mesi dalla data di inizio dei lavori oggetto dell’appalto cui il preliminare afferisce. Le opere di demolizione dovranno avvenire secondo la proposta presentata in offerta tecnica, e rispettando tutta
la normativa, regolamentazione, piano prevenzione sicurezza.
4.3. – In ogni caso, dovrà essere consentito al Comune l’utilizzo dell’immobile in cessione, sino al momento della messa in esercizio della nuova scuola.
4.4. – Dal momento della immissione nel possesso e di cessazione della attività scolastica, il promissario acquirente dovrà custodire l’immobile con la diligenza tecnico professionale richiesta, e sarà responsabile nei confronti del Comune di qualsivoglia danno arrecato a terzi, persone o cose, impegnandosi a mallevarlo e lasciarlo indenne da ogni e qualsiasi richiesta. A tal fine, il promissario consegna prima della rata a saldo, polizza fideiussoria nr. rilasciata da
(per un importo non inferiore al valore della demolizione risultante dalla Perizia 308.500,00 Euro, con espresso impegno a versare l’importo entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta da parte della amministrazione, senza necessità di dimostrazione dell’inadempimento. La stessa dovrà avere validità fino alla prova della avvenuta demolizione, e recare le clausole di rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale ex articolo 1944 del codice civile, e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile. La garanzia dovrà essere emessa da primario istituto di diritto italiano).
4.5. – Dal medesimo momento, tutti i costi, le utenze, le imposte inerenti l’immobile saranno a carico del promissario acquirente. Pertanto, da tal momento, verranno chiuse tutte le utenze intestate al Comune.
4.6. - Tutti i costi della demolizione, nessuno escluso, sono ad esclusivo carico dell'acquirente. Prima di procedere alla demolizione, il Comune e la Direzione Didattica procederanno, a propria discrezione, ad asportare e rimuovere gli arredi, le suppellettili e gli impianti. Costituisce potere discrezionale dei predetti due Enti la scelta di "cosa" rimuovere ed asportare.
Gli impianti, mobili, attrezzature e suppellettili "residui", cioè non rimossi, saranno oggetto di eventuale recupero e riutilizzo, oppure di smaltimento come rifiuto, a cura e spese del promissario acquirente, in conformità alle vigenti leggi in materia.
Articolo 5 – Stipula del definitivo.
5.1 – La stipula del contratto definitivo di cessione avverrà a seguito della verifica della avvenuta demolizione dell’edificio oggi esistente. Tale ultima costituisce condizione essenziale per la cessione dell’immobile.
5.2. – Le spese notarili, tecniche e le imposte sono a carico del promissario acquirente.
5.3 – La stipula del definitivo dovrà avvenire entro 30 gg, dalla data della comunicazione di completa demolizione.
Articolo 6 – Condizioni particolari.
6.1 – Il presente preliminare si intenderà risolto, per grave ed esclusivo inadempimento della promissaria acquirente, nelle seguenti ipotesi:
a) mancato avvio delle opere di demolizione entro 120 giorni dalla immissione nel possesso;
b) mancata ultimazione delle opere di demolizione entro il termine previsto.
6.2. – In tali ipotesi, ferme le conseguenze dell’articolo 6.4, il promissario acquirente dovrà lasciare indenne il Comune delle conseguenze dannose derivanti dall’inadempimento. Pertanto, salvo il risarcimento del maggior danno, il promissario acquirente sarà tenuto al pagamento – a titolo di penale – dell’importo di euro 30.000,00
6.3. – Il presente contratto cesserà di avere efficacia qualora il promissario acquirente sia sottoposto a procedure concorsuali o di liquidazione; sia assoggettato a misure cautelari disposte dalla magistratura in sede penale; oppure venga meno la fideiussione prestata dall’appaltatore a mente dell’art. 4 del Disciplinare allegato; risoluzione o cessazione di efficacia a qualsiasi titolo del contratto di appalto cui il presente preliminare inerisce. Tali circostanze hanno efficacia di condizione risolutiva.
6.4. – Nelle ipotesi di cui agli articoli 6.1 e 6.3., salvo il diritto dell’Ente al ristoro dei danni, il Comune è sin da oggi autorizzato a entrare nell’immobile promesso in cessione, in piena autonomia e senza necessità di ulteriore autorizzazione, neppure verbale, né della presenza di persone incaricate dalla promissaria acquirente; a riprenderne il possesso, e avviare o ultimare per proprio conto le opere di demolizione (escutendo la garanzia rilasciata dall’appaltatore). Lo stesso vale per qualsiasi altra ipotesi di cessazione di efficacia del contratto (risoluzione consensuale, dichiarazione di nullità, annullamento, o altro).
Articolo 7 – Tutela sinallagmatica e recesso del Gestore. Cessione.
7.1 – La promissaria acquirente si impegna ad assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali, finalizzate al raggiungimento di un pubblico interesse. Pertanto, fra le parti è espressamente concordata la inapplicabilità dell’art. 1460 cod. civ. alla promissaria acquirente, il quale si impegna a eseguire le opere di demolizione anche in ipotesi di inadempimento del Comune. E’ quindi rinunziata, da parte del promissario, ogni ipotesi di autotutela sinallagmatica – salvo per quanto ovvio il diritto di agire in giudizio. Il promissario, inoltre, non potrà in alcun modo recedere unilateralmente, risolvere, rescindere l’accordo in oggetto, ne rinunziare a questo ultimo.
7.2. – Il promissario acquirente non potrà cedere il presente contratto, né diritti dallo stesso nascenti, salva la nomina di terzo per l’acquisto finale, nei modi indicati nell’allegato disciplinare.
Articolo 8 – Clausola risolutiva espressa
8.1 - Il preliminare si risolverà di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., con semplice comunicazione a mente del secondo comma della norma indicata, in caso di:
a) sussistenza o sopravvenienza di uno dei motivi d’esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016 in capo alla promissaria acquirente;
b) violazione del divieto di cui all’articolo 7.2;
c) inadempimenti o comunque condotte del Gestore tali da pregiudicare la sicurezza dei lavoratori addetti alle opere in demolizione, e in generale delle norme sulla sicurezza nei cantieri, a tutela di lavoratori e terzi;
d) violazione del dovere di cura e sorveglianza;
e) mancata consegna della polizza di cui all’articolo 4.4. o di suoi rinnovi;
f) mancata prestazione della collaborazione eventualmente necessaria per la chiusura delle utenze intestate al Comune.
8.2 - La volontà del Comune di avvalersi della clausola risolutiva espressa oggetto del presente articolo è comunicata al promissario mediante pec o modalità equipollente.
Articolo 9 – Controversie
9.1 - Tutte le controversie derivanti dal presente preliminare o ad esso connesse, comprese quelle relative alla sua formazione, conclusione, validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, per quanto non rientrante nella Giurisdizione del Giudice Amministrativo, saranno deferite in via esclusiva al Tribunale di Cremona. Se di competenza del Giudice di Pace, l’Ufficio competente sarà quello di Crema.
Articolo 10 – Spese contrattuali
10.1 - Le spese relative alla stipulazione e registrazione del preliminare sono a carico del promissario.
Luogo, data
Il Comune Il Promissario
Il presente viene sottoscritto – per integrale adesione e accettazione – anche da
………………………………………………, aggiudicatario dei lavori oggetto dell’appalto cui il preliminare inerisce.
(Aggiudicatario)
Il Promissario dà atto che il presente accordo ricalca nel suo contenuto sostanziale gli atti di gara pubblicati, e lo schema di preliminare allegato, e che la sottoscrizione del presente preliminare ha comportato la integrale accettazione delle sue previsioni, siccome degli atti di gara (ivi compreso il disciplinare) e del contratto di appalto qui allegati.
In ogni caso, il promissario acquirente dichiara espressamente di accettare, a ogni effetto di legge e anche a mente (ove occorra) degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. – per quanto ritenuti inapplicabili non essendosi al cospetto di condizioni generali di contratto – i seguenti articoli:
Articolo 4 – Immissione nel possesso. Opere di demolizione.
Articolo 5 – Stipula del definitivo (nella parte in cui prevede la verificata ultimazione delle opere di demolizione quale condizione per la cessione)
Articolo 6 – Condizioni particolari, recante la disciplina di clausole risolutive espresse, penali, condizioni risolutive, e diritti in ipotesi di cessazione di efficacia del contratto.
Articolo 7 – Tutela sinallagmatica e recesso del Gestore. Cessione. Articolo 8 – Clausola risolutiva espressa
Articolo 9 – Controversie
Il promissario
L’aggiudicatario dà atto che il presente accordo ricalca nel suo contenuto sostanziale gli atti di gara pubblicati, e lo schema di preliminare allegato, e che la richiesta di partecipazione alla procedura ha comportato la integrale accettazione delle sue previsioni, siccome degli atti di gara (ivi compreso il disciplinare) e del contratto di appalto qui allegati.
In ogni caso, dichiara espressamente di accettare, a ogni effetto di legge e anche a mente (ove occorra) degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. – per quanto ritenuti inapplicabili non essendosi al cospetto di condizioni generali di contratto – i seguenti articoli:
Articolo 4 – Immissione nel possesso. Opere di demolizione.
Articolo 5 – Stipula del definitivo (nella parte in cui prevede la verificata ultimazione delle opere di demolizione quale condizione per la cessione)
Articolo 6 – Condizioni particolari, recante la disciplina di clausole risolutive espresse, penali, condizioni risolutive, e diritti in ipotesi di cessazione di efficacia del contratto.
Articolo 7 – Tutela sinallagmatica e recesso del Gestore. Cessione. Articolo 8 – Clausola risolutiva espressa
Articolo 9 – Controversie
L’Aggiudicatario